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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/11/2025, n. 4669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4669 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona della Giudice dott.ssa NT BR, nella causa iscritta al n.14566/2023 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. AGOSTINO DANIELE)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(dott. CAVADI RENZO)
- resistente -
Avente ad oggetto: altre ipotesi
A seguito dell'udienza del 04/11/2025, per la quale si dà atto che il ricorrente ha tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro
2.223,50, oltre IVA, CPA (ove dovute) e spese generali come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che con ricorso depositato in data 24.11.2023 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il deducendo di essere stato assunto come collaboratore Controparte_1 scolastico, con decorrenza economica e giuridica 01.09.2018; di aver svolto servizio di collaboratore scolastico come dipendente della soc. coop. “Pubblica Istruzione” di Palermo dal 19.4.2004 sino all'immissione in ruolo;
che il convenuto non aveva riconosciuto tale servizio. Chiedeva CP_1 pertanto “-accertare il diritto del ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'intero servizio non di ruolo interamente prestato nell'Amministrazione scolastica prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
-condannare il
a valutare l'integrale servizio pre-ruolo effettivo prestato dal ricorrente e per l'effetto condannarlo al CP_1 riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'integrale anzianità maturata nel servizio pre-ruolo e ciò al fine della corretta ricostruzione della carriera;
-conseguentemente condannare il a collocare il ricorrente nella Controparte_1 fascia stipendiale corrispondente all'anzianità maturata;
-in tutti i casi condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere in favore del ricorrente le differenze retributive maturate oltre rivalutazione monetaria ed accessori nella misura dovuta per legge.-Voglia, altresì, condannare il in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento delle spese di lite ed al compenso professionale da distrarre in favore del procuratore costituito”; premesso che, ritualmente instaurato il contraddittorio il convenuto contestava la CP_1 fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto;
premesso che, disposta la trattazione scritta, il ricorrente ha depositato le relative note scritte e la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
rilevato innanzitutto che non esiste una disposizione normativa che legittimi la pretesa del ricorrente;
ritenuto di dover richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., quanto già affermato in casi analoghi da questo Tribunale, rammentando che in tema di lavori socialmente utili o per pubblica utilità anche la più risalente giurisprudenza (cfr. Cass. n. 21936 del 2004) aveva affermato l'impossibilità di qualificare tale forma di occupazione (a tempo determinato o indeterminato) quale rapporto di lavoro subordinato, dato che alla stessa scaturisce, piuttosto, un rapporto speciale che coinvolge più soggetti con una matrice assistenziale e con una componente formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione.
Tale espressa qualificazione normativa non esclude, tuttavia, che in concreto il rapporto possa avere le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato - assumendo rilievo a tal fine l'effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione pubblicistica e l'adibizione ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione (cfr. Cass. n. 17101/2017).
Sul punto, infatti, è stato chiarito che “l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integri un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 468/1997 (poi riprodotto negli stessi termini dall'art.
4 d.lgs. 81/2000), l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore, l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione, la società datrice di lavoro, l'ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale) di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione: con la conseguenza che, anche in caso di prestazioni rese in difformità dal programma originario o in contrasto con le norme poste a tutela del lavoratore, non si costituisce un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trovando applicazione solo la disciplina sul diritto alla retribuzione prevista dall'art. 2126 c.c. (Cass. 21 ottobre 2014, n. 22287; Cass. 30 giugno
2016, n. 13475)” (cfr. Cass. n. 27125/2022).
Quindi, ai fini della qualificazione come rapporto di lavoro prestato alle dipendenze di una pubblica amministrazione, rileva che il lavoratore risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica e adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni, con conseguente configurabilità di prestazione di fatto, a norma dell'art. 2126 c.c. (cfr. Cass.
n. 10551 del 2003).
In particolare, l'art. 2126 c.c., comma 1, sancisce: “La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa”.
La norma in commento, disponendo che la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, individua, per il contratto di lavoro, una disciplina speciale rispetto a quella prevista in generale per i contratti, stabilendo una efficacia giuridica parzialmente corrispondente a quella prodotta dal rapporto tipico.
Più nello specifico, nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego, la normativa di cui all'art. 2126 c.c. è posta a salvaguardia della prestazione lavorativa resa in fatto dal lavoratore, a prescindere dalla validità e dalla stessa esistenza del titolo costitutivo, coprendo non solo la prestazione nel sinallagma retributivo, ma anche agli ulteriori effetti pensionistici e previdenziali, che nella retribuzione e nel suo assoggettamento alla contribuzione trovano il momento genetico e ad essa sono legati in rapporto di consequenzialità.
La norma in esame, dunque, tutela il contenuto economico e previdenziale del rapporto di fatto, mentre non attribuisce rilevanza giuridica al suo svolgimento anche in funzione degli ulteriori sviluppi di carriera.
Nel caso di specie, seppure possa risultare provato che il rapporto, nel suo concreto atteggiarsi, abbia avuto le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato e che il ricorrente sia stato effettivamente inserito nella organizzazione dell'Amministrazione scolastica, facendo applicazione dei principi richiamati, allo stesso devono attribuirsi tutti gli effetti economici e giuridici che gli sono connaturati, ma non anche, tuttavia, il diritto al punteggio per l'anzianità di servizio maturata, come invece prospettato da parte ricorrente.
Sul punto giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso che “Nel pubblico impiego contrattualizzato, in caso di illegittimità dell'assunzione, il rapporto di lavoro affetto da nullità può produrre effetti nei soli limiti indicati dall'art. 2126 c.c., applicabile anche alla P.A. Ne consegue che, ferma l'irripetibilità delle retribuzioni corrisposte in ragione della prestazione resa, non può tenersi conto ai fini di successive assunzioni o avanzamenti di carriera di detto rapporto di lavoro, in applicazione del principio "quod nullum est nullum producit effectum"” (cfr. Cass. n. 32263/2021; negli stessi termini Cass. n. 2673/2020).
Pertanto, deve escludersi che il rapporto di fatto intercorso tra il ricorrente e l'Amministrazione resistente possa produrre effetti ai fini del riconoscimento dell'anzianità maturata per il servizio prestato nel periodo precedentemente all'inserimento in ruolo.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, il ricorso non può trovare accoglimento;
ritenuto che
le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 04/11/2025
La Giudice del Lavoro
NT BR