Articolo 4 della Legge 12 ottobre 1960, n. 1183
Articolo 3Articolo 5
Versione
12 novembre 1960
Art. 4.
Le anticipazioni di cui all' articolo 23 della legge 25 luglio 1952, n. 915 , e all' articolo 1 della legge 27 novembre 1954, n. 1180 , sono devolute alla Cassa nazionale per la previdenza marinara, alla quale e' concesso, altresi', a carico del bilancio dello Stato un contributo straordinario di lire 6.400 milioni a regolazione degli oneri ad essa derivanti fino al 30 giugno 1959 per il riconoscimento dei servizi di cui allo articolo precedente.
Il contributo straordinario di cui al precedente comma e' erogato in cinque annualita' a cominciare dallo esercizio finanziario 1959-60, di cui la prima di lire 1.700 milioni, la seconda di lire 300 milioni, la terza di lire 2.400 milioni e la quarta e la quinta di lire 1.000 milioni ciascuna.
Entrata in vigore il 12 novembre 1960