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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 21/05/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 15.05.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 2.5.2025, 6.5.2025, 10.5.2025, 14.5.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1254/2024 R.G. Lav., TRA
, Parte_1 Parte_2 rappresentat al ricorso introduttivo depositato telematicamente, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vibo Valentia, via Moricca, n. 12 con indicazione della pec;
Email_1
RICORRENTE
INPS IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentata e difesa dall'avv. Mazzaferri giusta procura notarile alle liti, elettivamente domiciliato presso la sede dell'avvocatura dell'ente in Ancona via San Martino n. 23 con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni Email_2
RESISTENTE
CP_1
IN PERSONA DEL LEGAL ESENTANTE PRO TEMPORE rappresentata e difesa dall'avv. D'Ilio giusta procura notarile alle liti, elettivamente domiciliato presso la sede dell'avvocatura dell'ente in Ancona via Piave n. 25 con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni
Email_4
RESISTENTE
Controparte_2
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentata e difesa dall'avv. Iovino giusta procura notarile alle liti, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Barano d'Ischia (NA) via Finestra n. 18 con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni
1 Email_5
RESISTENTE OGGETTO: prescrizione del credito contributivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DIFESE. I ricorrenti sostengono la prescrizione del credito accertato con verbale ispettivo del novembre 2008 vantato dagli enti convenuti e e affidato per la riscossione CP_3 CP_1 all'AdeR con riferimento al rapporto di lavoro con il cittadino russo
[...]
Evidenziano che sul medesimo rapporto si era svolto giu Per_1 ento negativo, conclusosi con pronuncia di inammissibilità poi confermata in sede di appello e cassazione, sicché, non trattandosi di pronuncia nel merito, il dies a quo della prescrizione retroagiva al momento della proposizione del ricorso introduttivo nel 2008 con conseguente estinzione del diritto per maturazione del termine prescrizionale quinquennale. Costituendosi in giudizio, l' eccepisce l'inammissibilità CP_3 dell'impugnazione dell'estratto di ruolo in assenza di atto contenente la pretesa impositiva;
la presenza di decisioni sul merito della pretesa creditoria con sospensione della prescrizione sino al passaggio in giudicato intervenuto nel dicembre 2018 con la decisione della Corte di Cassazione;
l'interruzione della prescrizione del credito con emissione di avvisi di addebito notificati alla controparte, dovendo tenersi conto anche della sospensione del termine prescrizionale prevista dalla normativa emergenziale. Si costituisce e resiste in giudizio anche l , evidenziando che il CP_1 credito derivante dall'accertamento ispettivo era stato integralmente saldato dal negli anni 2013-2014, mentre altre cartelle si riferivano al Pt_1 pag el premio speciale annuo radiologico e risultavano in parte saldate, in parte in via di pagamento a seguito di richiesta di rateizzazione intervenuta nel 2023. Anche l' si costituisce in giudizio Controparte_2 sostenendo l'i stratto di ruolo ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 DPR 602/73 aggiunto dalla legge di conversione del DL 146/2021, sicché non era possibile una domanda di accertamento negativo in via preventiva in mancanza di un valido atto che desse impulso alla riscossione;
eccepisce, infine, la decadenza dall'opposizione, il difetto di legittimazione passiva, l'interruzione della prescrizione attraverso gli avvisi di intimazione indicati nell'estratto di ruolo, dovendo trovare applicazione il termine decennale di prescrizione ai sensi dell'art. 2953 c.c. La causa, non necessitando di istruttoria, veniva discussa con scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. 2. INDIVIDUAZIONE DEL THEMA DECIDENDUM: LE CARTELLE DI PAGAMENTO EMESSE PER CREDITI INAIL. Oggetto della richiesta di declaratoria di estinzione del credito per intervenuta prescrizione sono i debiti risultanti dall'estratto di ruolo avente data 23.7.2024 relativi ai crediti e . CP_3 CP_1
2 Orbene, con riferimento ai crediti essi sono relativi ai seguenti CP_3 avvisi di addebito: 3032019000018821900 onfronti di e Parte_2
30320190000187916000 nei confronti di Parte_1 CP_4 convenuto non contesta che tali avvisi siano stati emessi in relazione al rapporto di lavoro intercorso con sul quale vi è stato un Persona_1 precedente giudizio di accertamento ito. In relazione ai crediti essi sono relativi alle cartelle esattoriali CP_1
00320100032381656000, 00320130015659288000, 00320150012005869000, 00320170010678157000, 00320190001379840000, 00320190010201492000, 00320190012469177000, 00320210008932921000, 00320220006823824000, 00320230000542865000, 00320240003045558000. Nella propria memoria di costituzione e risposta l' evidenzia che soltanto la prima cartella CP_1 riguarda il credito derivant certamento relativo alla posizione di
[...] ed è stata integralmente saldata negli anni 2013 e 2014, ta Per_1 atto di ruolo emerge che nessuna somma è dovuta in relazione a tale cartella. Le altre cartelle esattoriali sono inerenti ad altro titolo e in particolare al premio speciale annuo radiologico relativo alla ditta individuale Parte_2
per gli anni 2018-2021, con integrale pagamento di cin
[...] cartelle sopra indicate (00320130015659288000, 00320150012005869000, 00320170010678157000, 00320230000542865000, 00320240003045558000), mentre le altre cinque cartelle (00320190001379840000, 00320190010201492000, 00320190012469177000, 00320210008932921000, 00320220006823824000) risultano ancora non saldate ma è in corso un pagamento rateale richiesto in data 23.3.2023. Ne deriva che trattasi di crediti che esulano dalla causa petendi così come individuata nel ricorso introduttivo del presente giudizio e relativa ai crediti vantati dagli enti convenuti per la posizione del lavoratore Persona_1
Solo per completezza anche con riferimento a ta orso appare infondato. Ed infatti, trattandosi di un credito sorto tra il 2018 e il
2021, considerato che non è contestato che le cartelle riportate nell'estratto di ruolo siano state notificate nelle date ivi indicate (tra gennaio 2019 e settembre
2022), come peraltro risulta anche dalla documentazione prodotta in giudizio dall' e non oggetto di specifica e tempestiva contestazione nella prima CP_1 udi comparizione delle parti, la richiesta di rateizzazione intervenuta nell'anno 2023, pur non potendo integrare rinuncia alla contestazione del credito, integra sicuramente un riconoscimento di esso idoneo ad interrompere il termine prescrizionale quinquennale, con conseguente infondatezza del ricorso con riferimento a tali cartelle. Al riguardo, anche di recente la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che se è vero che di per sé, in materia tributaria, non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l'avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso
3 l'interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone quindi in maniera incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto notifica delle cartelle (Cass. n. 16098/18, richiamata in Cass. 12388/2023).
3. PRESCRIZIONE DEL CREDITO CON RIFERIMENTO AGLI AVVISI DI ADDEBITO EMESSI DALL Ritenendo di più immediata soluzione la CP_3 questione in esame, per il ipio della ragion più liquida si ritiene di dover affrontare in via preliminare l'eccezione di prescrizione su cui si fonda il ricorso, rimanendo assorbite nell'infondatezza di essa le ulteriori eccezioni sollevate dalle convenute in ordine all'ammissibilità del ricorso di accertamento negativo a seguito di estratto di ruolo esattoriale. Occorre innanzitutto precisare che nel precedente giudizio svoltosi tra il 2009 (anno di introduzione del giudizio come risulta dallo stesso ricorso introduttivo, pag. 2) e il 2018 (anno della definizione del giudizio con la pronuncia di Cassazione n. 32886/2018) la controversia si è conclusa con una declaratoria di inammissibilità del ricorso soltanto con riferimento alle pretese vantate nei confronti della , mentre per il Parte_3 resto il ricorso di accertam to a seguito di notifica di verbale ispettivo era stato rigettato con conferma dunque nel merito della legittimità delle pretese vantate dall' e dall' in CP_3 CP_1 relazione al rapporto di lavoro subordinato instaurato dai ricorrenti con (si vedano a tale proposito le sentenze dei tre gradi di giudizio Persona_1 tesso ricorrente doc. 2, 4, 6 fascicolo ricorrente). Sull'efficacia interruttiva della prescrizione in caso di azione di accertamento negativo del credito, la più recente giurisprudenza ha ribadito che la richiesta del convenuto di mero rigetto dell'altrui domanda di accertamento negativo di un debito può costituire domanda idonea a svolgere efficacia interruttiva della prescrizione del diritto vantato nei confronti del debitore, ex art. 2943, comma 2, cod. civ., se è volta, in concreto, a ribadire le ragioni del proprio credito e a chiederne giudizialmente l'accertamento, con i consequenziali effetti permanenti di cui all'art. 2945, comma 2, cod. civ., ben potendo un'azione di accertamento negativo dell'altrui negazione del credito contenere implicitamente un'azione di accertamento della titolarità della situazione giuridica dedotta in giudizio (Cass. 75/2025 che rinvia al precedente Cass. 21799/2021). Nel caso di specie, dalle conclusioni dell' e dell' avanzate nel CP_3 CP_1 giudizio di accertamento negativo emerge in modo evidente la richiesta di rigetto delle avverse pretese e l'affermazione della legittimità del credito vantato (doc. 2 fascicolo ricorrente). Ne deriva che a seguito dell'interruzione non decorre un nuovo periodo prescrizionale sino al passaggio in giudicato della pronuncia ai sensi del combinato disposto degli artt. 2943 e 2945 c.c. con successiva nuova interruzione della prescrizione con notifica nelle date 10.5.2019 e 22.5.2019 degli avvisi di addebito emessi dall' e riportati nell'estratto di ruolo, CP_3 circostanza risultante dagli stessi documenti prodotti dal ricorrente, allegata
4 anche dall' nella memoria di costituzione e risposta, non oggetto di CP_3 specifica c azione e provata dai documenti versati in atti dall' CP_4
(doc. 4 e 5 fascicolo . CP_3
Anche a voler prescindere dagli avvisi di intimazione notificati dall' e dalle relative richieste di definizione agevolata Controparte_2 pre salenti agli anni 2022 e 2023 e debitamente provati dalla documentazione in atti relativa ad entrambi i ricorrenti, avendo depositato l'AdeR sia gli avvisi di intimazione, sia le ricevute, sia le richieste di definizione agevolata provenienti dai ricorrenti e relative ai due avvisi di addebito per cui è causa), in ogni caso ad oggi il credito non può CP_3 ritenersi to dovendo tenersi conto della sospensione della prescrizione prevista nella normativa emergenziale. Sul punto è esaustiva la circolare n. 126 del 10 agosto 2021 che CP_3 ricostruisce le norme in materia speci sospensione dei termini per il versamento dei contributi che si sono succedute nel tempo (art. 37 comma 2 DL 18/2020 che ha previsto la sospensione dal 23.2.2020 al 30.6.2020 e l'art. 11 comma 9 DL 183/2020 che ha previsto la sospensione dal 31.12.2020 al
30.6.2021) e dà atto dell'esistenza di una sospensione dei termini prescrizionali nel periodo 23.2.2020-30.6.2020 (129 giorni) e di altra sospensione nel periodo
31.12.2020-30.6.2021 (182 giorni) con una soluzione di continuità nel periodo intermedio. Non si ritiene al contrario applicabile la normativa invocata dall' CP_3 contenuta nell'art. 68 DL 18/2020 rubricato “sospensione dei term versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione”, nel quale si fa espresso riferimento ai versamenti per entrate tributarie e non tributarie in scadenza nel periodo di sospensione dal 8.3.2020 al 31.8.2021 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsto dagli articoli 29 e 30 del DL 78/2010 (tra cui, dunque, gli avvisi di addebito emessi dall' . Si tratta, come reso evidente dal testo normativo, CP_3 di una disposizione applicazione è subordinata alla duplice condizione della scadenza dei versamenti nel periodo di sospensione indicato e della presenza di una cartella di pagamento o di un avviso di addebito già emesso. Nel caso di specie, pur essendo stato emesso già un avviso di addebito al momento dell'emanazione della normativa in esame, la scadenza del pagamento era intervenuta prima del periodo indicato. Ciò nonostante, la sospensione prevista dalle altre disposizioni in tema di versamento di contributi sopra richiamate è di per sé sufficiente a far ritenere non maturato il termine prescrizionale quinquennale, con conseguente infondatezza del ricorso.
4. CONCLUSIONI E REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DI LITE. Da tutto quanto esposto deriva l'infondatezza del ricorso proposto con assorbimento delle ulteriori questioni pure sollevate dalle parti. Il riparto delle spese di lite segue la regola della soccombenza.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna e in solido tra loro a Parte_1 Parte_2 rifondere a e d er ciascuno di essi in Euro 2.100,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ancona, in data 21.5.2025 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 15.5.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
6
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 15.05.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 2.5.2025, 6.5.2025, 10.5.2025, 14.5.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1254/2024 R.G. Lav., TRA
, Parte_1 Parte_2 rappresentat al ricorso introduttivo depositato telematicamente, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vibo Valentia, via Moricca, n. 12 con indicazione della pec;
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RICORRENTE
INPS IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentata e difesa dall'avv. Mazzaferri giusta procura notarile alle liti, elettivamente domiciliato presso la sede dell'avvocatura dell'ente in Ancona via San Martino n. 23 con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni Email_2
RESISTENTE
CP_1
IN PERSONA DEL LEGAL ESENTANTE PRO TEMPORE rappresentata e difesa dall'avv. D'Ilio giusta procura notarile alle liti, elettivamente domiciliato presso la sede dell'avvocatura dell'ente in Ancona via Piave n. 25 con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni
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RESISTENTE
Controparte_2
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentata e difesa dall'avv. Iovino giusta procura notarile alle liti, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Barano d'Ischia (NA) via Finestra n. 18 con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni
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RESISTENTE OGGETTO: prescrizione del credito contributivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DIFESE. I ricorrenti sostengono la prescrizione del credito accertato con verbale ispettivo del novembre 2008 vantato dagli enti convenuti e e affidato per la riscossione CP_3 CP_1 all'AdeR con riferimento al rapporto di lavoro con il cittadino russo
[...]
Evidenziano che sul medesimo rapporto si era svolto giu Per_1 ento negativo, conclusosi con pronuncia di inammissibilità poi confermata in sede di appello e cassazione, sicché, non trattandosi di pronuncia nel merito, il dies a quo della prescrizione retroagiva al momento della proposizione del ricorso introduttivo nel 2008 con conseguente estinzione del diritto per maturazione del termine prescrizionale quinquennale. Costituendosi in giudizio, l' eccepisce l'inammissibilità CP_3 dell'impugnazione dell'estratto di ruolo in assenza di atto contenente la pretesa impositiva;
la presenza di decisioni sul merito della pretesa creditoria con sospensione della prescrizione sino al passaggio in giudicato intervenuto nel dicembre 2018 con la decisione della Corte di Cassazione;
l'interruzione della prescrizione del credito con emissione di avvisi di addebito notificati alla controparte, dovendo tenersi conto anche della sospensione del termine prescrizionale prevista dalla normativa emergenziale. Si costituisce e resiste in giudizio anche l , evidenziando che il CP_1 credito derivante dall'accertamento ispettivo era stato integralmente saldato dal negli anni 2013-2014, mentre altre cartelle si riferivano al Pt_1 pag el premio speciale annuo radiologico e risultavano in parte saldate, in parte in via di pagamento a seguito di richiesta di rateizzazione intervenuta nel 2023. Anche l' si costituisce in giudizio Controparte_2 sostenendo l'i stratto di ruolo ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 DPR 602/73 aggiunto dalla legge di conversione del DL 146/2021, sicché non era possibile una domanda di accertamento negativo in via preventiva in mancanza di un valido atto che desse impulso alla riscossione;
eccepisce, infine, la decadenza dall'opposizione, il difetto di legittimazione passiva, l'interruzione della prescrizione attraverso gli avvisi di intimazione indicati nell'estratto di ruolo, dovendo trovare applicazione il termine decennale di prescrizione ai sensi dell'art. 2953 c.c. La causa, non necessitando di istruttoria, veniva discussa con scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. 2. INDIVIDUAZIONE DEL THEMA DECIDENDUM: LE CARTELLE DI PAGAMENTO EMESSE PER CREDITI INAIL. Oggetto della richiesta di declaratoria di estinzione del credito per intervenuta prescrizione sono i debiti risultanti dall'estratto di ruolo avente data 23.7.2024 relativi ai crediti e . CP_3 CP_1
2 Orbene, con riferimento ai crediti essi sono relativi ai seguenti CP_3 avvisi di addebito: 3032019000018821900 onfronti di e Parte_2
30320190000187916000 nei confronti di Parte_1 CP_4 convenuto non contesta che tali avvisi siano stati emessi in relazione al rapporto di lavoro intercorso con sul quale vi è stato un Persona_1 precedente giudizio di accertamento ito. In relazione ai crediti essi sono relativi alle cartelle esattoriali CP_1
00320100032381656000, 00320130015659288000, 00320150012005869000, 00320170010678157000, 00320190001379840000, 00320190010201492000, 00320190012469177000, 00320210008932921000, 00320220006823824000, 00320230000542865000, 00320240003045558000. Nella propria memoria di costituzione e risposta l' evidenzia che soltanto la prima cartella CP_1 riguarda il credito derivant certamento relativo alla posizione di
[...] ed è stata integralmente saldata negli anni 2013 e 2014, ta Per_1 atto di ruolo emerge che nessuna somma è dovuta in relazione a tale cartella. Le altre cartelle esattoriali sono inerenti ad altro titolo e in particolare al premio speciale annuo radiologico relativo alla ditta individuale Parte_2
per gli anni 2018-2021, con integrale pagamento di cin
[...] cartelle sopra indicate (00320130015659288000, 00320150012005869000, 00320170010678157000, 00320230000542865000, 00320240003045558000), mentre le altre cinque cartelle (00320190001379840000, 00320190010201492000, 00320190012469177000, 00320210008932921000, 00320220006823824000) risultano ancora non saldate ma è in corso un pagamento rateale richiesto in data 23.3.2023. Ne deriva che trattasi di crediti che esulano dalla causa petendi così come individuata nel ricorso introduttivo del presente giudizio e relativa ai crediti vantati dagli enti convenuti per la posizione del lavoratore Persona_1
Solo per completezza anche con riferimento a ta orso appare infondato. Ed infatti, trattandosi di un credito sorto tra il 2018 e il
2021, considerato che non è contestato che le cartelle riportate nell'estratto di ruolo siano state notificate nelle date ivi indicate (tra gennaio 2019 e settembre
2022), come peraltro risulta anche dalla documentazione prodotta in giudizio dall' e non oggetto di specifica e tempestiva contestazione nella prima CP_1 udi comparizione delle parti, la richiesta di rateizzazione intervenuta nell'anno 2023, pur non potendo integrare rinuncia alla contestazione del credito, integra sicuramente un riconoscimento di esso idoneo ad interrompere il termine prescrizionale quinquennale, con conseguente infondatezza del ricorso con riferimento a tali cartelle. Al riguardo, anche di recente la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che se è vero che di per sé, in materia tributaria, non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l'avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso
3 l'interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone quindi in maniera incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto notifica delle cartelle (Cass. n. 16098/18, richiamata in Cass. 12388/2023).
3. PRESCRIZIONE DEL CREDITO CON RIFERIMENTO AGLI AVVISI DI ADDEBITO EMESSI DALL Ritenendo di più immediata soluzione la CP_3 questione in esame, per il ipio della ragion più liquida si ritiene di dover affrontare in via preliminare l'eccezione di prescrizione su cui si fonda il ricorso, rimanendo assorbite nell'infondatezza di essa le ulteriori eccezioni sollevate dalle convenute in ordine all'ammissibilità del ricorso di accertamento negativo a seguito di estratto di ruolo esattoriale. Occorre innanzitutto precisare che nel precedente giudizio svoltosi tra il 2009 (anno di introduzione del giudizio come risulta dallo stesso ricorso introduttivo, pag. 2) e il 2018 (anno della definizione del giudizio con la pronuncia di Cassazione n. 32886/2018) la controversia si è conclusa con una declaratoria di inammissibilità del ricorso soltanto con riferimento alle pretese vantate nei confronti della , mentre per il Parte_3 resto il ricorso di accertam to a seguito di notifica di verbale ispettivo era stato rigettato con conferma dunque nel merito della legittimità delle pretese vantate dall' e dall' in CP_3 CP_1 relazione al rapporto di lavoro subordinato instaurato dai ricorrenti con (si vedano a tale proposito le sentenze dei tre gradi di giudizio Persona_1 tesso ricorrente doc. 2, 4, 6 fascicolo ricorrente). Sull'efficacia interruttiva della prescrizione in caso di azione di accertamento negativo del credito, la più recente giurisprudenza ha ribadito che la richiesta del convenuto di mero rigetto dell'altrui domanda di accertamento negativo di un debito può costituire domanda idonea a svolgere efficacia interruttiva della prescrizione del diritto vantato nei confronti del debitore, ex art. 2943, comma 2, cod. civ., se è volta, in concreto, a ribadire le ragioni del proprio credito e a chiederne giudizialmente l'accertamento, con i consequenziali effetti permanenti di cui all'art. 2945, comma 2, cod. civ., ben potendo un'azione di accertamento negativo dell'altrui negazione del credito contenere implicitamente un'azione di accertamento della titolarità della situazione giuridica dedotta in giudizio (Cass. 75/2025 che rinvia al precedente Cass. 21799/2021). Nel caso di specie, dalle conclusioni dell' e dell' avanzate nel CP_3 CP_1 giudizio di accertamento negativo emerge in modo evidente la richiesta di rigetto delle avverse pretese e l'affermazione della legittimità del credito vantato (doc. 2 fascicolo ricorrente). Ne deriva che a seguito dell'interruzione non decorre un nuovo periodo prescrizionale sino al passaggio in giudicato della pronuncia ai sensi del combinato disposto degli artt. 2943 e 2945 c.c. con successiva nuova interruzione della prescrizione con notifica nelle date 10.5.2019 e 22.5.2019 degli avvisi di addebito emessi dall' e riportati nell'estratto di ruolo, CP_3 circostanza risultante dagli stessi documenti prodotti dal ricorrente, allegata
4 anche dall' nella memoria di costituzione e risposta, non oggetto di CP_3 specifica c azione e provata dai documenti versati in atti dall' CP_4
(doc. 4 e 5 fascicolo . CP_3
Anche a voler prescindere dagli avvisi di intimazione notificati dall' e dalle relative richieste di definizione agevolata Controparte_2 pre salenti agli anni 2022 e 2023 e debitamente provati dalla documentazione in atti relativa ad entrambi i ricorrenti, avendo depositato l'AdeR sia gli avvisi di intimazione, sia le ricevute, sia le richieste di definizione agevolata provenienti dai ricorrenti e relative ai due avvisi di addebito per cui è causa), in ogni caso ad oggi il credito non può CP_3 ritenersi to dovendo tenersi conto della sospensione della prescrizione prevista nella normativa emergenziale. Sul punto è esaustiva la circolare n. 126 del 10 agosto 2021 che CP_3 ricostruisce le norme in materia speci sospensione dei termini per il versamento dei contributi che si sono succedute nel tempo (art. 37 comma 2 DL 18/2020 che ha previsto la sospensione dal 23.2.2020 al 30.6.2020 e l'art. 11 comma 9 DL 183/2020 che ha previsto la sospensione dal 31.12.2020 al
30.6.2021) e dà atto dell'esistenza di una sospensione dei termini prescrizionali nel periodo 23.2.2020-30.6.2020 (129 giorni) e di altra sospensione nel periodo
31.12.2020-30.6.2021 (182 giorni) con una soluzione di continuità nel periodo intermedio. Non si ritiene al contrario applicabile la normativa invocata dall' CP_3 contenuta nell'art. 68 DL 18/2020 rubricato “sospensione dei term versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione”, nel quale si fa espresso riferimento ai versamenti per entrate tributarie e non tributarie in scadenza nel periodo di sospensione dal 8.3.2020 al 31.8.2021 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsto dagli articoli 29 e 30 del DL 78/2010 (tra cui, dunque, gli avvisi di addebito emessi dall' . Si tratta, come reso evidente dal testo normativo, CP_3 di una disposizione applicazione è subordinata alla duplice condizione della scadenza dei versamenti nel periodo di sospensione indicato e della presenza di una cartella di pagamento o di un avviso di addebito già emesso. Nel caso di specie, pur essendo stato emesso già un avviso di addebito al momento dell'emanazione della normativa in esame, la scadenza del pagamento era intervenuta prima del periodo indicato. Ciò nonostante, la sospensione prevista dalle altre disposizioni in tema di versamento di contributi sopra richiamate è di per sé sufficiente a far ritenere non maturato il termine prescrizionale quinquennale, con conseguente infondatezza del ricorso.
4. CONCLUSIONI E REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DI LITE. Da tutto quanto esposto deriva l'infondatezza del ricorso proposto con assorbimento delle ulteriori questioni pure sollevate dalle parti. Il riparto delle spese di lite segue la regola della soccombenza.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna e in solido tra loro a Parte_1 Parte_2 rifondere a e d er ciascuno di essi in Euro 2.100,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ancona, in data 21.5.2025 all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 15.5.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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