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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/04/2025, n. 1704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1704 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Massimo Sensale - Presidente dr. Michele Caccese - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 533/2020/CC, avverso la sentenza n. 2420/2019 del
Tribunale di Avellino, pubblicata il 20 dicembre 2019, notificata il giorno 8 gennaio 2020;
TRA
(C.F.: ), anche nel proprio interesse, Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(C.F.: ), (C.F.: ) Pt_2 CodiceFiscale_2 Parte_3 CodiceFiscale_3
e (C.F.: ), tutti, compreso la prima, nella Parte_4 CodiceFiscale_4
loro qualità di eredi di , deceduta il 9 marzo 2016, già costituita nel corso del primo grado Persona_1
del giudizio, rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Rotondi (C.F.: ; PEC: CodiceFiscale_5
, del foro di Avellino, come da procura speciale ad litem a Email_1 margine dell'atto di citazione d'appello;
APPELLANTI
E
(C.F.: ), in persona del liquidatore e legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede a Solofra (Av), rappresentata e difesa dall'avv. Leonida Maria
Gabrieli (C.F.: ; PEC: e CodiceFiscale_6 Email_2 dall'avv. Simona Gabrieli (C.F.: ; PEC: , CodiceFiscale_7 Email_3
entrambe del foro di Avellino, come da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello.
APPELLATA
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato il 4 maggio 2009, la società
[...]
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Avellino, al fine di Controparte_1 Parte_1
1 ivi ottenerne la condanna: a) al rilascio, in favore della parte istante, dell'appartamento, di proprietà di quest'ultima, ubicato al terzo piano del fabbricato in Solofra (Av) alla Via Aldo Moro n. 25, distinto in catasto al fg 9, part.lla 437, in considerazione del ritenuto difetto, in capo alla convenuta, di un qualsivoglia titolo che ne legittimasse la detenzione;
b) al risarcimento dei danni, in favore della società attrice, da quest'ultima subiti a causa della ritenuta, reiterata, abusiva detenzione di tale bene immobile, nonostante la rituale richiesta di restituzione del medesimo, oltre agli interessi legali;
c) al pagamento delle spese processuali.
1.2. - Con la comparsa di risposta depositata in cancelleria il 24 luglio 2009, si costituiva in giudizio , contestando la fondatezza della domanda attrice, di cui richiedeva il rigetto, Parte_1
eccependo: a) la carenza di legittimazione attiva della società istante per essere titolare del cespite immobiliare de quo, a suo dire, la madre sin dall'anno 1986; b) il proprio difetto di Persona_1
legittimazione passiva, in quanto la detenzione dell'appartamento de quo le sarebbe stata concessa in comodato gratuito dalla propria madre, , effettiva proprietaria di tale bene immobile da Persona_1 oltre trent'anni; c) la prescrizione del preteso diritto al risarcimento dei danni;
d) chiedendo, nel merito, in subordine ed in via riconvenzionale, che la società istante fosse condannata al pagamento, in suo favore, del preteso indennizzo, in ragione della complessiva somma di € 50.000,00, per essersi indebitamente arricchita ex art. 2041 c.c., avendo la convenuta speso tale importo per l'esecuzione di lavori di completa ristrutturazione dell'unità immobiliare in questione;
e) chiedendo, altresì, di essere autorizzata a chiamare in causa , al fine di essere manlevata dalla medesima dalle Persona_1
conseguenze pregiudizievoli che potessero scaturire dall'eventuale accoglimento della domanda attrice.
1.3. - Disposta ed eseguita la chiamata in causa di , quest'ultima con la comparsa Persona_1
di costituzione depositata il 15 febbraio 2010 si costituiva in giudizio, formulando, in via riconvenzionale, sul presupposto del possesso uti domina, che sarebbe stato personalmente esercitato da oltre vent'anni, la domanda finalizzata alla declaratoria, in suo favore, dell'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione dell'appartamento de quo, con l'ulteriore istanza di condanna della società attrice al pagamento delle spese e dei compensi di lite.
1.4. - Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, escussi i testimoni addotti dalle stesse ed ammessi, precisate le conclusioni, depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa veniva decisa mediante la sentenza n. 2420/2019, pubblicata il 20 dicembre 2019, con la quale il Tribunale di Avellino, così testualmente decideva: “- Condanna all'immediato Parte_1
rilascio del bene libero da persone e cose anche interposte l'immobile sito in Solofra (AV) alla via
A. Moro n. 25, piano terzo (identificato in catasto al foglio 9, part. 437); - Rigetta le domande riconvenzionali della convenuta e della terza chiamata;
- rigetta la domanda attorea di risarcimento
2 del danno;
- Dichiara compensate tra le parti le spese di lite nella misura di 1/4; - condanna la convenuta e la terza chiamata, in solido, a rifondere all'attrice la rimanente parte che si liquida in complessivi euro 6.500,00 (di cui euro 500,00 per spese), oltre spese gen. 15%, IVA e CPA come per legge.”
In particolare, il primo giudice, sulla scorta degli esiti istruttori, documentali e testimoniali, qualificata la pretesa attrice quale: “domanda personale di restituzione, che trova fondamento nella mancanza ab origine di un titolo in forza del quale la convenuta detiene il bene”, decideva, come da dispositivo innanzi riportato, avendo ritenuto: a) incontestato il diritto di proprietà dell'appartamento de quo in capo alla società istante;
b) non provato il possesso esclusivo e continuato, in capo alla terza chiamata, per almeno vent'anni, periodo temporale utile ai fini dell'acquisto per usucapione di tale unità immobiliare;
c) di disporre il rilascio, in favore della società attrice-proprietaria, a carico della convenuta, ritenuta detentrice sine titulo; d) non dovuto alla società istante il risarcimento dei pretesi danni richiesti, per essere il relativo preteso diritto di credito in parte prescritto ed in parte non provato;
e) non dovuto alla convenuta l'indennizzo, ex art. 2041 c.c., per il rimborso delle spese di ristrutturazione di tale unità immobiliare per la rilevata carenza di prova sul punto;
f) sussistenti i giusti motivi di compensazione parziale delle spese di lite, in ragione della rilevata reciproca soccombenza, liquidate per il resto, come da richiamato dispositivo.
2. - L'APPELLO
2.1. - Avverso tale sentenza, ritualmente notificata il giorno 8 gennaio 2020, ai fini della decorrenza del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., con l'atto di citazione notificato il 6 febbraio
2020, , anche nel proprio interesse, , ed Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, tutti, compreso la prima, nella loro qualità di eredi di , proponevano appello
[...] Persona_1
innanzi a questa Corte, chiedendone la riforma, previo accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva, sulla base di tre motivi di gravame, proposti nell'interesse di tutti gli eredi in questione e in forza di altri tre motivi di censura, formulati nell'interesse della sola , Parte_1 concludendo testualmente come segue: “- accogliere l'appello proposto dagli eredi di Persona_1
e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2420/2019 resa dal Tribunale di Avellino in data
19.12.2019 e depositata il 20.12.2019, accogliere la domanda svolta dalla terza chiamata _1
nei confronti della società e così accertare e dichiarare che
[...] Controparte_1 gli eredi di , , , e , Persona_1 Parte_4 Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno acquistato a titolo originario per usucapione ex art. 1158 c.c., la proprietà dell'immobile sito in Solofra alla via A. Moro n. 25, riportato in catasto al foglio 9, particella 437, ordinando alla
Conservatoria dei RR.II di Avellino di disporre le conseguenti trascrizioni di legge;
- accogliere
l'appello proposto da in proprio e respingere la domanda di restituzione Parte_1
3 dell'immobile formulata dalla dichiarandola inammissibile in adesione alla Controparte_1
preliminare eccezione di difetto di legittimazione attiva della - in via gradata, Controparte_1 accogliere l'appello proposto da in proprio e respingere la domanda di restituzione Parte_1 dell'immobile proposta dall'appellata in conformità della eccezione svolta dalla appellante;
- in via di ulteriore subordine, per la denegata ipotesi di reiezione del gravame proposto dagli eredi di _1
, accogliere la domanda riconvenzionale svolta da in proprio tesa ad ottenere
[...] Parte_1
l'indennizzo ex art. 2041 c.c. per i lavori eseguiti nell'immobile dalla stessa detenuto nella misura di
€ 45.549,06, ovvero di quella diversa che dovesse essere accertata in corso di ausa mediante CTU la cui richiesta di espletamento viene espressamente rinnovata in questa sede. Con il favore integrale delle spese del doppio grado di giudizio.”
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 7 maggio 2020, si costituiva in giudizio la società , contestando la fondatezza dei motivi di censura, di cui Controparte_1
richiedeva il rigetto, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “1) rigettare
l'istanza ex art. 283 c.p.c.; 2) rigettare l'appello proposto , , Parte_4 Parte_1
e quali eredi di , nonché l'appello proposto da Parte_2 Parte_3 Persona_1
in proprio;
3) condannare tutti gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese e Parte_1
dei compensi del grado in favore della Controparte_1
2.3. - Nella mancata acquisizione del fascicolo cartaceo d'ufficio del primo grado del giudizio, poi, inserito in quello elettronico di tale fase del giudizio in data 20 settembre 2024; disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il giorno 11 dicembre 2024 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del 7 gennaio 2025; depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni, la causa con l'ordinanza pubblicata e comunicata il giorno 8 gennaio
2025 era riservata a sentenza, con la concessione alle parti del termine, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e della memoria di replica.
3. - ESAME DEI MOTIVI DEL GRAVAME
3.1. - Con il primo motivo d'impugnazione gli appellanti, , , Parte_1 Parte_2
ed , nella loro qualità di eredi di , lamentavano Parte_3 Parte_4 Persona_1 che la decisione gravata fosse viziata dal preteso “difetto di motivazione” e dalla pretesa “erronea ricostruzione e valutazione della vicenda inerente al giudizio intercorso tra , quale Parte_1 mandataria di , e la ”, nonché dalla pretesa “omessa ed errata valutazione Persona_2 CP_1 dei fatti e degli atti (citazione, sentenza, memoria) richiamati ex adverso”, da ritenere assolutamente irrilevanti ai fini del presente thema decidendum, in quanto sarebbero inidonei a sconfessare il maturato possesso continuo, pacifico ed ininterrotto, che sarebbe stato esercitato per oltre vent'anni sul bene immobile de quo da nel periodo compreso dall'anno 1986 all'anno 2009. Persona_1
4 Più precisamente, con tale motivo gli impugnanti criticavano la decisione gravata, perché il procedimento giudiziario, ex art. 2932 c.c., d'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto preliminare, avente ad oggetto l'appartamento in questione, promosso contro la società
pretesa promittente venditrice, da , pretesa promissaria acquirente, Controparte_1 Persona_2
parte sostanziale di tale rapporto processuale, rappresentata in quel giudizio dalla procuratrice e mandataria , azionato nell'anno 1994 e che sarebbe stato definito con la sentenza di Parte_1
rigetto di tale domanda nell'anno 2003, che, ad avviso degli appellanti, costituirebbe giudicato esterno solo ed esclusivamente rispetto alle parti di quel processo, non sarebbe indice rivelatore dell'infondatezza della domanda d'usucapione formulata dalla terza chiamata, , che, di Persona_1
contro, avrebbe provato di avere avuto il possesso dell'unità immobiliare in questione durante il periodo utile ai fini dell'acquisto ad usucapionem, tant'è che vi sarebbe la prova documentale in atti, da cui ricavare che nel febbraio dell'anno 1986 l'aveva concessa in locazione a tale Per_3
, nei cui confronti aveva intimato lo sfratto per morosità nel luglio dell'anno 1995.
[...]
3.2. - Con il secondo motivo d'appello gli eredi di censuravano la sentenza Persona_1
impugnata per la pretesa “errata ricostruzione della vicenda relativa al contratto di locazione tra
e che ha indotto il Tribunale a ritenere non idonee le prove fornite Persona_1 Persona_3 dalla terza chiamata in ordine all'esercizio del possesso uti domina nel periodo 1986-1995”, prove rappresentate dal prodotto atto d'intimazione di sfratto per morosità notificato il 3 novembre 1994, oltre che dal contratto di fornitura idrica sottoscritto il 20 febbraio 1986 da , moglie Persona_4
del conduttore , essendo irrilevante la mancata produzione del contratto scritto di Persona_3 locazione e della prova dell'intervenuta sua registrazione, considerato che nel corso degli anni '80 era ben possibile stipulare il contratto di locazione, ad uso abitativo, in forma orale, con pagamento del canone locatizio per contanti, senza fornire alcuna prova dell'intervenuta registrazione dello stesso, al fine di conseguire il rilascio dell'immobile con la semplice attivazione della procedura di cui agli artt. 658 e seguenti c.p.c.
3.3. - Con il terzo motivo di gravame gli eredi di si dolevano della pretesa Persona_1
violazione da parte del primo giudice del principio di valutazione delle prove di cui all'art. 116 c.p.c., ritenendo che quest'ultimo non avesse fatto buon governo degli esiti istruttori orali, testimoniali, i quali, valutati correttamente, corroborerebbero il loro assunto difensivo, perché sarebbero rappresentativi della prova che sarebbe stata fornita a proposito del preteso intervenuto acquisto della proprietà da parte della terza chiamata, , loro dante causa, del contestato appartamento Persona_1
de quo, in considerazione della maturata, in suo favore, usucapione ultraventennale, ex art. 1158 c.c.
3.4. - Con il primo motivo di censura , nel proprio interesse, criticava la decisione Parte_1
5 del primo giudice per la pretesa “errata motivazione della sentenza nella parte in cui ha respinto
l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della ” Controparte_1
3.5. - Con il secondo motivo di doglianza , nel proprio interesse, lamentava Parte_1
l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure per il preteso “omesso esame della eccezione di inammissibilità della domanda proposta dalla , ritenendo che il Tribunale Controparte_1 avesse errato nel qualificare la domanda attrice quale “domanda personale di restituzione” nei confronti di un soggetto privo di titolo, dovendosi la stessa essere qualificata quale azione di rivendicazione, ex art. 948 c.c., per cui in difetto di prova rigorosa circa la proprietà, in capo ad essa istante, dell'appartamento de quo, avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità della domanda attrice, essendo insufficiente la produzione delle quietanze di pagamento dell'imposta I.C.I. relative a tale unità immobiliare.
3.6. - Con il terzo motivo d'impugnazione , nel proprio interesse, si doleva della Parte_1 pretesa “Errata e insufficiente motivazione in ordine al rigetto della domanda riconvenzionale subordinata diretta all'indennizzo ex art. 2041 c.c. per gli interventi effettuati nell'immobile”, determinata dalla pretesa violazione del principio di valutazione delle prove di cui all'art. 116 c.p.c., ritenendo che il primo giudice avesse mal interpretato gli esiti istruttori documentali e testimoniali, i quali, valutati correttamente, corroborerebbero il suo assunto difensivo, essendo rappresentativi della prova fornita a proposito dell'avvenuto pagamento perlomeno della complessiva somma di €
45.549,06, corrispondente ai costi che sarebbero stati sopportati per avere fatto fronte all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'appartamento in questione.
3.7. - Ragioni di ordine logico-giuridico impongono di prendere le mosse dall'esame del primo e del secondo motivo di censura, così come formulati dall'appellante , nel proprio Parte_1
interesse, coi quali veniva rispettivamente reiterata la richiesta di declaratoria del difetto di legittimazione attiva in capo alla società e contestata la qualificazione giuridica Controparte_1
della domanda attrice, così come operata dal primo giudice, che, a dire di tale parte impugnante, se fosse stata qualificata quale azione di natura reale, avrebbe dovuto comportare la declaratoria d'inammissibilità e d'infondatezza della pretesa della società istante.
Il primo di tali motivi è infondato, per cui va respinto, essendo pacifica la legittimazione attiva della società attrice, in considerazione della sua titolarità del potere di promuovere il presente procedimento, in ordine al rapporto sostanziale, così come dedotto secondo la sua prospettazione, attenendo al merito l'effettiva titolarità attiva del rapporto controverso, che rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite.
A proposito del secondo motivo, la Corte ne rileva la fondatezza che ne impone l'accoglimento, avendo il giudice di prime cure errato nella qualificazione giuridica della domanda
6 attrice di rilascio dell'immobile asseritamente detenuto sine titulo dalla controparte, domanda erroneamente ritenuta dal Tribunale di natura personale e non, qual è, di natura reale, come stabilito dalla giurisprudenza del giudice della funzione nomofilattica, per la quale: “La domanda con cui
l'attore chieda di accertare la natura abusiva dell'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico originariamente idoneo a giustificare la consegna della cosa e la relazione di fatto tra questa ed il medesimo convenuto, dà luogo a un'azione di rivendicazione, non potendo qualificarsi alla stregua di azione personale di restituzione, neppure in quanto tendente al risarcimento in forma specifica della situazione possessoria esistente in capo all'attore prima del verificarsi dell'abusiva occupazione, non potendo il rimedio ripristinatorio ex art. 2058 c.c. surrogare - al di fuori dei limiti in cui il possesso
è tutelato dall'ordinamento - un'azione di spoglio ormai impraticabile.” (Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 23/06/2023, n. 18050).
Pertanto, essendosi la società attrice limitata ad allegare di essere la proprietaria della contesa unità immobiliare de qua, senza avere prodotto in giudizio il suo titolo di proprietà e quello dei suoi danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo originario e senza avere chiesto di dimostrare, entro i termini di cristallizzazione del thema decidendum, di cui all'art. 183 c.p.c., vigente ratione temporis, che essa stessa o alcuno dei suoi danti causa avesse posseduto tale bene immobile per il tempo necessario ad usucapirlo, la sua domanda, qui qualificata di rivendicazione ex art. 948 c.c., di rilascio dell'immobile asseritamente detenuto dalla controparte sine titulo, risulta essere destituita di fondamento perché sfornita di prova, coerentemente al costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale:
“In tema di rivendicazione, il giudice di merito è tenuto innanzitutto a verificare l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, e ciò a prescindere da qualsiasi eccezione del convenuto, giacché, investendo tale indagine uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio.” (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 03/03/2009, n. 5131);
“Essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non
è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia,
7 attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui "dies a quo" sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento
o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore.” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 17/03/2022, n. 8699; Cass. civ., Sez. II, Sentenza,
19/10/2021, n. 28865).
Del resto, in mancanza della verificabilità d'ufficio circa l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo di proprietà, neppure dedotto dalla società attrice a fondamento della sua pretesa, tale rilevata carenza probatoria non può essere considerata superata neppure: a) dai prodotti avvisi di convocazioni assembleare, condominiale del 15 settembre 1995, 11 aprile 1996, 19 aprile 1996, 10 marzo 1996, 26 luglio 1996, 18 settembre 1996, 29 ottobre 1996, che indicano quale condomina- proprietaria del conteso immobile la società e non;
d) dalle prodotte Controparte_1 Persona_1 tabelle millesimali condominiali, redatte dal dr. arch. allegate sotto la lettera “A” Persona_5
al processo verbale dell'assemblea condominiale del 19 aprile 1996, che non indicano Persona_1
quale condomina-proprietaria, bensì la società attrice-appellata; c) dalla prodotta documentazione attestante l'avvenuto versamento dell'imposta ICI, come documentato dalle quietanze versate a tale titolo relative agli anni compresi tra il 1995 ed il 2018, che evidenzia che tale pagamento veniva effettuato dalla società CP_1 CP_2
I tre motivi di critica formulati dagli eredi di ed il terzo motivo articolato da
[...] Persona_1
, nel proprio interesse, vanno esaminati congiuntamente, in considerazione della loro Parte_1
connessione.
Gli stessi sono destituiti di fondamento logico-giuridico, per cui vanno respinti.
3.9. - Pur ritenendo che siano assolutamente irrilevanti ai fini del presente thema decidendum gli atti del procedimento giudiziario, intercorso inter alios, ex art. 2932 c.c., d'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto preliminare, avente ad oggetto l'appartamento de quo, promosso contro la società pretesa promittente venditrice, da , Controparte_1 Persona_2
pretesa promissaria acquirente, parte sostanziale di tale contestato rapporto contrattuale, rappresentata in quel giudizio dalla procuratrice e mandataria , azionato con l'atto di citazione Parte_1
notificato il giorno 11 febbraio 1994 e definito con la sentenza n. 1853 del 6 ottobre 2003, resa dal
Tribunale di Avellino, dichiarativa dell'improcedibilità di tale domanda, in quanto tale non
8 suscettibile di passare in cosa giudicata per non avere delibato in ordine al merito della questione sottoposta al vaglio di quel giudice, la Corte rileva che non sia, comunque, condivisibile, contrariamente a quanto ritenuto dagli appellanti, la censura in forza della quale i medesimi lamentavano l'incongrua ed erronea chiave di lettura del quadro probatorio acquisito nel giudizio di primo grado, avendo gli stessi allegato che, interpretando e valutando correttamente, nel loro contesto generale, le deposizioni dei testi escussi, si potesse agevolmente desumere che effettivamente, in favore di , loro dante causa, si fosse costituito l'invocato acquisto della proprietà Persona_1
dell'appartamento in questione per effetto dell'usucapione, avendolo posseduto in maniera esclusiva, continuata ed ininterrotta per oltre vent'anni.
Infatti, dovendo - nella valutazione della vicenda in esame - avere riguardo alla tesi difensiva dell'originaria terza chiamata e dei suoi aventi causa-appellanti, ritiene la Corte, in linea di principio con quanto affermato dal giudice di prime cure, che non possa ritenersi raggiunta la rigorosa prova, circostanza che assume valenza assorbente rispetto a qualsivoglia ulteriore valutazione di merito, dell'avvenuto acquisto ad usucapionem dell'unità immobiliare in questione in capo ad , Persona_1
dovendo rimarcare che, in riferimento all'appartamento in questione:
a) l'avere quest'ultima concesso in locazione tale immobile a , per, poi, Persona_3 intimargli lo sfratto per morosità, non è indice rivelatore dell'animus possidendi, coerentemente al principio giurisprudenziale del giudice della funzione nomofilattica, secondo il quale: “… il fatto di aver concesso in locazione a terzi uno dei fabbricati non può essere ritenuto, isolatamente considerato, un atto di dominio, perché il relativo contratto (che concretizza un atto di godimento o di gestione) può essere stipulato anche da soggetto diverso dal proprietario, dato che chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico (esclusi cioè il ladro, il ricettatore, l'usurpatore) può validamente concederla in locazione (Cass. 17 gennaio
1997, n. 470) …” (Cass. civ., Sez. II, Sent., 30/09/2005, n. 19186);
b) il testimone riferiva circostanze apprese de relato, senza aver nulla Testimone_1 precisato in ordine all'effettiva decorrenza della data del contratto di locazione in questione, per cui non avendo fornito la prova diretta che avesse ricevuto in locazione l'appartamento Persona_3
de quo da , le sue propalazioni risultano non essere corroborate da altri elementi probatori Persona_1
e, pertanto, sono inidonee ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, in difetto di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità;
c) il testimone è inattendibile, per avere riferito circostanze apprese de relato Parte_3
dalla madre , oltre che per avere assunto la qualità di parte processuale nella presente Persona_1 fase del giudizio a seguito del decesso di quest'ultima;
9 d) le dichiarazioni dei restanti testimoni risultano essere generiche a proposito dell'esistenza in capo ad del possesso uti domina, evidenziandosi che il teste riferiva Persona_1 Testimone_2
addirittura di avere maturato la convinzione che la proprietaria della contesa unità immobiliare fosse e non la madre . Parte_1 Persona_1
Pertanto, sulla scorta di tali esiti istruttori, la domanda riconvenzionale d'usucapione, così come proposta, coerentemente a quanto stabilito dal primo giudice, risulta essere non provata, attesa la rilevata insufficienza del quadro probatorio, ai fini dell'invocata declaratoria d'usucapione, per la quale, in linea con quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, occorre una prova rigorosa, nella specie non fornita, tale da non lasciare spazio a perplessità di sorta alcuna sul possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto ex art. 1158 c.c.
3.10. - Infondata risulta essere pure l'ulteriore doglianza di cui al terzo motivo formulato da
, nel proprio interesse, per il quale il giudice di primo grado sarebbe incorso in errore, Parte_1
avendo respinto la domanda riconvenzionale tendente all'indennizzo ex art. 2041 c.c., in favore della convenuta-appellante, per le spese che avrebbe sostenuto per la ristrutturazione dell'appartamento de quo, in considerazione sia della circostanza per cui l'azione per il rilascio promossa in suo danno dalla società attrice non può essere paralizzata dall'eccezione della convenuta di detenere l'immobile in forza di un contratto di comodato proveniente dalla terza chiamata, siccome non opponibile alla società istante, sia del rilevato difetto di prova sul fondamento del preteso indennizzo.
Infatti, concordemente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, non è dovuto alla convenuta-appellante alcun indennizzo per le pretese spese de quibus, perché le stesse non venivano provate, non essendo state prodotte in giudizio le fatture relative ai pretesi lavori edilizi eseguiti, i documenti attestanti i pagamenti effettuati a tale titolo, la documentazione amministrativa inerente alla denuncia di inizio e conclusione dei lavori, depositata innanzi all'autorità competente, dovendosi evidenziare non solo che la perizia di parte non ha efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il c.t.p. asserisce di aver accertato, ma anche che tali spese non possono essere quantificate in sede di relazione peritale da parte dell'invocato c.t.u., atteso che, secondo l'orientamento giurisprudenziale di legittimità: “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.” (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 07/06/2019, n. 15521).
10 4. - CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce delle svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che, respinto l'appello proposto da , , ed Parte_1 Parte_2 Parte_3
, nella loro qualità di eredi di , in accoglimento del solo secondo Parte_4 Persona_1
motivo di gravame proposto da , nel proprio interesse, la sentenza impugnata va Parte_1
riformata limitatamente al capo sub 1) del suo dispositivo, con la contestuale reiezione dell'originaria domanda attrice di rilascio dell'unità immobiliare distinta in catasto al fg 9, part.lla 437, di cui al terzo piano del fabbricato del Comune di Solofra (Av) in Via Aldo Moro n. 25, e con la conferma nel resto della decisione appellata.
5. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
5.1. - L'accoglimento del secondo motivo del gravame proposto da , nel proprio Parte_1
interesse, importa la rideterminazione delle spese del doppio grado del giudizio, in considerazione dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese. (Cass. civ., Sez. III, Sent., 29 ottobre 2019, n. 27606; Cass. civ., Sez. III, Ord., 12 aprile
2018, n. 9064; Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 24 gennaio 2017, n. 1775).
5.2. - Considerata la reciproca soccombenza, a seguito della reiezione dell'originaria domanda attrice e di quelle riconvenzionali spiegate rispettivamente dalla convenuta e dalla terza chiamata e dai suoi eredi, sussistono i presupposti, ai sensi del comma 2 dell'art. 92 c.p.c., vigente ratione temporis, per disporre la compensazione integrale tra tutte le parti delle spese del doppio grado del giudizio.
5.3. - Il rigetto dell'appello proposto da , , ed Parte_1 Parte_2 Parte_3
, nella loro qualità di eredi di , costituisce il presupposto, del quale Parte_4 Persona_1
si dà atto con la presente sentenza, per il solidale pagamento, a carico di tali appellanti, nella loro spesa qualità, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , ed , nella loro Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
qualità di eredi di , oltre che su quello formulato da , nel proprio interesse, Persona_1 Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Avellino, n. 2420/2019, pubblicata il 20 dicembre 2019, in accoglimento del solo secondo motivo di gravame proposto da quest'ultima ed in parziale riforma della sentenza impugnata limitatamente al capo sub 1) del suo dispositivo, così provvede:
11 1) rigetta l'appello proposto da , , ed Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, nella loro qualità di eredi di;
Parte_4 Persona_1
2) rigetta l'originaria domanda attrice di rilascio dell'unità immobiliare distinta in catasto al fg 9, part.lla 437, di cui al terzo piano del fabbricato del Comune di Solofra (Av) in Via Aldo Moro
n. 25, con la contestuale conferma nel resto della decisione appellata;
3) compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il solidale versamento da parte di Pt_1
, , ed , nella loro qualità di eredi di
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
LE Russo, dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
Napoli, in data 1° aprile 2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Massimo Sensale
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Massimo Sensale - Presidente dr. Michele Caccese - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 533/2020/CC, avverso la sentenza n. 2420/2019 del
Tribunale di Avellino, pubblicata il 20 dicembre 2019, notificata il giorno 8 gennaio 2020;
TRA
(C.F.: ), anche nel proprio interesse, Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(C.F.: ), (C.F.: ) Pt_2 CodiceFiscale_2 Parte_3 CodiceFiscale_3
e (C.F.: ), tutti, compreso la prima, nella Parte_4 CodiceFiscale_4
loro qualità di eredi di , deceduta il 9 marzo 2016, già costituita nel corso del primo grado Persona_1
del giudizio, rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Rotondi (C.F.: ; PEC: CodiceFiscale_5
, del foro di Avellino, come da procura speciale ad litem a Email_1 margine dell'atto di citazione d'appello;
APPELLANTI
E
(C.F.: ), in persona del liquidatore e legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede a Solofra (Av), rappresentata e difesa dall'avv. Leonida Maria
Gabrieli (C.F.: ; PEC: e CodiceFiscale_6 Email_2 dall'avv. Simona Gabrieli (C.F.: ; PEC: , CodiceFiscale_7 Email_3
entrambe del foro di Avellino, come da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello.
APPELLATA
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato il 4 maggio 2009, la società
[...]
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Avellino, al fine di Controparte_1 Parte_1
1 ivi ottenerne la condanna: a) al rilascio, in favore della parte istante, dell'appartamento, di proprietà di quest'ultima, ubicato al terzo piano del fabbricato in Solofra (Av) alla Via Aldo Moro n. 25, distinto in catasto al fg 9, part.lla 437, in considerazione del ritenuto difetto, in capo alla convenuta, di un qualsivoglia titolo che ne legittimasse la detenzione;
b) al risarcimento dei danni, in favore della società attrice, da quest'ultima subiti a causa della ritenuta, reiterata, abusiva detenzione di tale bene immobile, nonostante la rituale richiesta di restituzione del medesimo, oltre agli interessi legali;
c) al pagamento delle spese processuali.
1.2. - Con la comparsa di risposta depositata in cancelleria il 24 luglio 2009, si costituiva in giudizio , contestando la fondatezza della domanda attrice, di cui richiedeva il rigetto, Parte_1
eccependo: a) la carenza di legittimazione attiva della società istante per essere titolare del cespite immobiliare de quo, a suo dire, la madre sin dall'anno 1986; b) il proprio difetto di Persona_1
legittimazione passiva, in quanto la detenzione dell'appartamento de quo le sarebbe stata concessa in comodato gratuito dalla propria madre, , effettiva proprietaria di tale bene immobile da Persona_1 oltre trent'anni; c) la prescrizione del preteso diritto al risarcimento dei danni;
d) chiedendo, nel merito, in subordine ed in via riconvenzionale, che la società istante fosse condannata al pagamento, in suo favore, del preteso indennizzo, in ragione della complessiva somma di € 50.000,00, per essersi indebitamente arricchita ex art. 2041 c.c., avendo la convenuta speso tale importo per l'esecuzione di lavori di completa ristrutturazione dell'unità immobiliare in questione;
e) chiedendo, altresì, di essere autorizzata a chiamare in causa , al fine di essere manlevata dalla medesima dalle Persona_1
conseguenze pregiudizievoli che potessero scaturire dall'eventuale accoglimento della domanda attrice.
1.3. - Disposta ed eseguita la chiamata in causa di , quest'ultima con la comparsa Persona_1
di costituzione depositata il 15 febbraio 2010 si costituiva in giudizio, formulando, in via riconvenzionale, sul presupposto del possesso uti domina, che sarebbe stato personalmente esercitato da oltre vent'anni, la domanda finalizzata alla declaratoria, in suo favore, dell'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione dell'appartamento de quo, con l'ulteriore istanza di condanna della società attrice al pagamento delle spese e dei compensi di lite.
1.4. - Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, escussi i testimoni addotti dalle stesse ed ammessi, precisate le conclusioni, depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa veniva decisa mediante la sentenza n. 2420/2019, pubblicata il 20 dicembre 2019, con la quale il Tribunale di Avellino, così testualmente decideva: “- Condanna all'immediato Parte_1
rilascio del bene libero da persone e cose anche interposte l'immobile sito in Solofra (AV) alla via
A. Moro n. 25, piano terzo (identificato in catasto al foglio 9, part. 437); - Rigetta le domande riconvenzionali della convenuta e della terza chiamata;
- rigetta la domanda attorea di risarcimento
2 del danno;
- Dichiara compensate tra le parti le spese di lite nella misura di 1/4; - condanna la convenuta e la terza chiamata, in solido, a rifondere all'attrice la rimanente parte che si liquida in complessivi euro 6.500,00 (di cui euro 500,00 per spese), oltre spese gen. 15%, IVA e CPA come per legge.”
In particolare, il primo giudice, sulla scorta degli esiti istruttori, documentali e testimoniali, qualificata la pretesa attrice quale: “domanda personale di restituzione, che trova fondamento nella mancanza ab origine di un titolo in forza del quale la convenuta detiene il bene”, decideva, come da dispositivo innanzi riportato, avendo ritenuto: a) incontestato il diritto di proprietà dell'appartamento de quo in capo alla società istante;
b) non provato il possesso esclusivo e continuato, in capo alla terza chiamata, per almeno vent'anni, periodo temporale utile ai fini dell'acquisto per usucapione di tale unità immobiliare;
c) di disporre il rilascio, in favore della società attrice-proprietaria, a carico della convenuta, ritenuta detentrice sine titulo; d) non dovuto alla società istante il risarcimento dei pretesi danni richiesti, per essere il relativo preteso diritto di credito in parte prescritto ed in parte non provato;
e) non dovuto alla convenuta l'indennizzo, ex art. 2041 c.c., per il rimborso delle spese di ristrutturazione di tale unità immobiliare per la rilevata carenza di prova sul punto;
f) sussistenti i giusti motivi di compensazione parziale delle spese di lite, in ragione della rilevata reciproca soccombenza, liquidate per il resto, come da richiamato dispositivo.
2. - L'APPELLO
2.1. - Avverso tale sentenza, ritualmente notificata il giorno 8 gennaio 2020, ai fini della decorrenza del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., con l'atto di citazione notificato il 6 febbraio
2020, , anche nel proprio interesse, , ed Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, tutti, compreso la prima, nella loro qualità di eredi di , proponevano appello
[...] Persona_1
innanzi a questa Corte, chiedendone la riforma, previo accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva, sulla base di tre motivi di gravame, proposti nell'interesse di tutti gli eredi in questione e in forza di altri tre motivi di censura, formulati nell'interesse della sola , Parte_1 concludendo testualmente come segue: “- accogliere l'appello proposto dagli eredi di Persona_1
e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2420/2019 resa dal Tribunale di Avellino in data
19.12.2019 e depositata il 20.12.2019, accogliere la domanda svolta dalla terza chiamata _1
nei confronti della società e così accertare e dichiarare che
[...] Controparte_1 gli eredi di , , , e , Persona_1 Parte_4 Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno acquistato a titolo originario per usucapione ex art. 1158 c.c., la proprietà dell'immobile sito in Solofra alla via A. Moro n. 25, riportato in catasto al foglio 9, particella 437, ordinando alla
Conservatoria dei RR.II di Avellino di disporre le conseguenti trascrizioni di legge;
- accogliere
l'appello proposto da in proprio e respingere la domanda di restituzione Parte_1
3 dell'immobile formulata dalla dichiarandola inammissibile in adesione alla Controparte_1
preliminare eccezione di difetto di legittimazione attiva della - in via gradata, Controparte_1 accogliere l'appello proposto da in proprio e respingere la domanda di restituzione Parte_1 dell'immobile proposta dall'appellata in conformità della eccezione svolta dalla appellante;
- in via di ulteriore subordine, per la denegata ipotesi di reiezione del gravame proposto dagli eredi di _1
, accogliere la domanda riconvenzionale svolta da in proprio tesa ad ottenere
[...] Parte_1
l'indennizzo ex art. 2041 c.c. per i lavori eseguiti nell'immobile dalla stessa detenuto nella misura di
€ 45.549,06, ovvero di quella diversa che dovesse essere accertata in corso di ausa mediante CTU la cui richiesta di espletamento viene espressamente rinnovata in questa sede. Con il favore integrale delle spese del doppio grado di giudizio.”
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 7 maggio 2020, si costituiva in giudizio la società , contestando la fondatezza dei motivi di censura, di cui Controparte_1
richiedeva il rigetto, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “1) rigettare
l'istanza ex art. 283 c.p.c.; 2) rigettare l'appello proposto , , Parte_4 Parte_1
e quali eredi di , nonché l'appello proposto da Parte_2 Parte_3 Persona_1
in proprio;
3) condannare tutti gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese e Parte_1
dei compensi del grado in favore della Controparte_1
2.3. - Nella mancata acquisizione del fascicolo cartaceo d'ufficio del primo grado del giudizio, poi, inserito in quello elettronico di tale fase del giudizio in data 20 settembre 2024; disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il giorno 11 dicembre 2024 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del 7 gennaio 2025; depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni, la causa con l'ordinanza pubblicata e comunicata il giorno 8 gennaio
2025 era riservata a sentenza, con la concessione alle parti del termine, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e della memoria di replica.
3. - ESAME DEI MOTIVI DEL GRAVAME
3.1. - Con il primo motivo d'impugnazione gli appellanti, , , Parte_1 Parte_2
ed , nella loro qualità di eredi di , lamentavano Parte_3 Parte_4 Persona_1 che la decisione gravata fosse viziata dal preteso “difetto di motivazione” e dalla pretesa “erronea ricostruzione e valutazione della vicenda inerente al giudizio intercorso tra , quale Parte_1 mandataria di , e la ”, nonché dalla pretesa “omessa ed errata valutazione Persona_2 CP_1 dei fatti e degli atti (citazione, sentenza, memoria) richiamati ex adverso”, da ritenere assolutamente irrilevanti ai fini del presente thema decidendum, in quanto sarebbero inidonei a sconfessare il maturato possesso continuo, pacifico ed ininterrotto, che sarebbe stato esercitato per oltre vent'anni sul bene immobile de quo da nel periodo compreso dall'anno 1986 all'anno 2009. Persona_1
4 Più precisamente, con tale motivo gli impugnanti criticavano la decisione gravata, perché il procedimento giudiziario, ex art. 2932 c.c., d'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto preliminare, avente ad oggetto l'appartamento in questione, promosso contro la società
pretesa promittente venditrice, da , pretesa promissaria acquirente, Controparte_1 Persona_2
parte sostanziale di tale rapporto processuale, rappresentata in quel giudizio dalla procuratrice e mandataria , azionato nell'anno 1994 e che sarebbe stato definito con la sentenza di Parte_1
rigetto di tale domanda nell'anno 2003, che, ad avviso degli appellanti, costituirebbe giudicato esterno solo ed esclusivamente rispetto alle parti di quel processo, non sarebbe indice rivelatore dell'infondatezza della domanda d'usucapione formulata dalla terza chiamata, , che, di Persona_1
contro, avrebbe provato di avere avuto il possesso dell'unità immobiliare in questione durante il periodo utile ai fini dell'acquisto ad usucapionem, tant'è che vi sarebbe la prova documentale in atti, da cui ricavare che nel febbraio dell'anno 1986 l'aveva concessa in locazione a tale Per_3
, nei cui confronti aveva intimato lo sfratto per morosità nel luglio dell'anno 1995.
[...]
3.2. - Con il secondo motivo d'appello gli eredi di censuravano la sentenza Persona_1
impugnata per la pretesa “errata ricostruzione della vicenda relativa al contratto di locazione tra
e che ha indotto il Tribunale a ritenere non idonee le prove fornite Persona_1 Persona_3 dalla terza chiamata in ordine all'esercizio del possesso uti domina nel periodo 1986-1995”, prove rappresentate dal prodotto atto d'intimazione di sfratto per morosità notificato il 3 novembre 1994, oltre che dal contratto di fornitura idrica sottoscritto il 20 febbraio 1986 da , moglie Persona_4
del conduttore , essendo irrilevante la mancata produzione del contratto scritto di Persona_3 locazione e della prova dell'intervenuta sua registrazione, considerato che nel corso degli anni '80 era ben possibile stipulare il contratto di locazione, ad uso abitativo, in forma orale, con pagamento del canone locatizio per contanti, senza fornire alcuna prova dell'intervenuta registrazione dello stesso, al fine di conseguire il rilascio dell'immobile con la semplice attivazione della procedura di cui agli artt. 658 e seguenti c.p.c.
3.3. - Con il terzo motivo di gravame gli eredi di si dolevano della pretesa Persona_1
violazione da parte del primo giudice del principio di valutazione delle prove di cui all'art. 116 c.p.c., ritenendo che quest'ultimo non avesse fatto buon governo degli esiti istruttori orali, testimoniali, i quali, valutati correttamente, corroborerebbero il loro assunto difensivo, perché sarebbero rappresentativi della prova che sarebbe stata fornita a proposito del preteso intervenuto acquisto della proprietà da parte della terza chiamata, , loro dante causa, del contestato appartamento Persona_1
de quo, in considerazione della maturata, in suo favore, usucapione ultraventennale, ex art. 1158 c.c.
3.4. - Con il primo motivo di censura , nel proprio interesse, criticava la decisione Parte_1
5 del primo giudice per la pretesa “errata motivazione della sentenza nella parte in cui ha respinto
l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della ” Controparte_1
3.5. - Con il secondo motivo di doglianza , nel proprio interesse, lamentava Parte_1
l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure per il preteso “omesso esame della eccezione di inammissibilità della domanda proposta dalla , ritenendo che il Tribunale Controparte_1 avesse errato nel qualificare la domanda attrice quale “domanda personale di restituzione” nei confronti di un soggetto privo di titolo, dovendosi la stessa essere qualificata quale azione di rivendicazione, ex art. 948 c.c., per cui in difetto di prova rigorosa circa la proprietà, in capo ad essa istante, dell'appartamento de quo, avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità della domanda attrice, essendo insufficiente la produzione delle quietanze di pagamento dell'imposta I.C.I. relative a tale unità immobiliare.
3.6. - Con il terzo motivo d'impugnazione , nel proprio interesse, si doleva della Parte_1 pretesa “Errata e insufficiente motivazione in ordine al rigetto della domanda riconvenzionale subordinata diretta all'indennizzo ex art. 2041 c.c. per gli interventi effettuati nell'immobile”, determinata dalla pretesa violazione del principio di valutazione delle prove di cui all'art. 116 c.p.c., ritenendo che il primo giudice avesse mal interpretato gli esiti istruttori documentali e testimoniali, i quali, valutati correttamente, corroborerebbero il suo assunto difensivo, essendo rappresentativi della prova fornita a proposito dell'avvenuto pagamento perlomeno della complessiva somma di €
45.549,06, corrispondente ai costi che sarebbero stati sopportati per avere fatto fronte all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'appartamento in questione.
3.7. - Ragioni di ordine logico-giuridico impongono di prendere le mosse dall'esame del primo e del secondo motivo di censura, così come formulati dall'appellante , nel proprio Parte_1
interesse, coi quali veniva rispettivamente reiterata la richiesta di declaratoria del difetto di legittimazione attiva in capo alla società e contestata la qualificazione giuridica Controparte_1
della domanda attrice, così come operata dal primo giudice, che, a dire di tale parte impugnante, se fosse stata qualificata quale azione di natura reale, avrebbe dovuto comportare la declaratoria d'inammissibilità e d'infondatezza della pretesa della società istante.
Il primo di tali motivi è infondato, per cui va respinto, essendo pacifica la legittimazione attiva della società attrice, in considerazione della sua titolarità del potere di promuovere il presente procedimento, in ordine al rapporto sostanziale, così come dedotto secondo la sua prospettazione, attenendo al merito l'effettiva titolarità attiva del rapporto controverso, che rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite.
A proposito del secondo motivo, la Corte ne rileva la fondatezza che ne impone l'accoglimento, avendo il giudice di prime cure errato nella qualificazione giuridica della domanda
6 attrice di rilascio dell'immobile asseritamente detenuto sine titulo dalla controparte, domanda erroneamente ritenuta dal Tribunale di natura personale e non, qual è, di natura reale, come stabilito dalla giurisprudenza del giudice della funzione nomofilattica, per la quale: “La domanda con cui
l'attore chieda di accertare la natura abusiva dell'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico originariamente idoneo a giustificare la consegna della cosa e la relazione di fatto tra questa ed il medesimo convenuto, dà luogo a un'azione di rivendicazione, non potendo qualificarsi alla stregua di azione personale di restituzione, neppure in quanto tendente al risarcimento in forma specifica della situazione possessoria esistente in capo all'attore prima del verificarsi dell'abusiva occupazione, non potendo il rimedio ripristinatorio ex art. 2058 c.c. surrogare - al di fuori dei limiti in cui il possesso
è tutelato dall'ordinamento - un'azione di spoglio ormai impraticabile.” (Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 23/06/2023, n. 18050).
Pertanto, essendosi la società attrice limitata ad allegare di essere la proprietaria della contesa unità immobiliare de qua, senza avere prodotto in giudizio il suo titolo di proprietà e quello dei suoi danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo originario e senza avere chiesto di dimostrare, entro i termini di cristallizzazione del thema decidendum, di cui all'art. 183 c.p.c., vigente ratione temporis, che essa stessa o alcuno dei suoi danti causa avesse posseduto tale bene immobile per il tempo necessario ad usucapirlo, la sua domanda, qui qualificata di rivendicazione ex art. 948 c.c., di rilascio dell'immobile asseritamente detenuto dalla controparte sine titulo, risulta essere destituita di fondamento perché sfornita di prova, coerentemente al costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale:
“In tema di rivendicazione, il giudice di merito è tenuto innanzitutto a verificare l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, e ciò a prescindere da qualsiasi eccezione del convenuto, giacché, investendo tale indagine uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio.” (Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 03/03/2009, n. 5131);
“Essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non
è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia,
7 attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui "dies a quo" sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento
o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore.” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 17/03/2022, n. 8699; Cass. civ., Sez. II, Sentenza,
19/10/2021, n. 28865).
Del resto, in mancanza della verificabilità d'ufficio circa l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo di proprietà, neppure dedotto dalla società attrice a fondamento della sua pretesa, tale rilevata carenza probatoria non può essere considerata superata neppure: a) dai prodotti avvisi di convocazioni assembleare, condominiale del 15 settembre 1995, 11 aprile 1996, 19 aprile 1996, 10 marzo 1996, 26 luglio 1996, 18 settembre 1996, 29 ottobre 1996, che indicano quale condomina- proprietaria del conteso immobile la società e non;
d) dalle prodotte Controparte_1 Persona_1 tabelle millesimali condominiali, redatte dal dr. arch. allegate sotto la lettera “A” Persona_5
al processo verbale dell'assemblea condominiale del 19 aprile 1996, che non indicano Persona_1
quale condomina-proprietaria, bensì la società attrice-appellata; c) dalla prodotta documentazione attestante l'avvenuto versamento dell'imposta ICI, come documentato dalle quietanze versate a tale titolo relative agli anni compresi tra il 1995 ed il 2018, che evidenzia che tale pagamento veniva effettuato dalla società CP_1 CP_2
I tre motivi di critica formulati dagli eredi di ed il terzo motivo articolato da
[...] Persona_1
, nel proprio interesse, vanno esaminati congiuntamente, in considerazione della loro Parte_1
connessione.
Gli stessi sono destituiti di fondamento logico-giuridico, per cui vanno respinti.
3.9. - Pur ritenendo che siano assolutamente irrilevanti ai fini del presente thema decidendum gli atti del procedimento giudiziario, intercorso inter alios, ex art. 2932 c.c., d'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto preliminare, avente ad oggetto l'appartamento de quo, promosso contro la società pretesa promittente venditrice, da , Controparte_1 Persona_2
pretesa promissaria acquirente, parte sostanziale di tale contestato rapporto contrattuale, rappresentata in quel giudizio dalla procuratrice e mandataria , azionato con l'atto di citazione Parte_1
notificato il giorno 11 febbraio 1994 e definito con la sentenza n. 1853 del 6 ottobre 2003, resa dal
Tribunale di Avellino, dichiarativa dell'improcedibilità di tale domanda, in quanto tale non
8 suscettibile di passare in cosa giudicata per non avere delibato in ordine al merito della questione sottoposta al vaglio di quel giudice, la Corte rileva che non sia, comunque, condivisibile, contrariamente a quanto ritenuto dagli appellanti, la censura in forza della quale i medesimi lamentavano l'incongrua ed erronea chiave di lettura del quadro probatorio acquisito nel giudizio di primo grado, avendo gli stessi allegato che, interpretando e valutando correttamente, nel loro contesto generale, le deposizioni dei testi escussi, si potesse agevolmente desumere che effettivamente, in favore di , loro dante causa, si fosse costituito l'invocato acquisto della proprietà Persona_1
dell'appartamento in questione per effetto dell'usucapione, avendolo posseduto in maniera esclusiva, continuata ed ininterrotta per oltre vent'anni.
Infatti, dovendo - nella valutazione della vicenda in esame - avere riguardo alla tesi difensiva dell'originaria terza chiamata e dei suoi aventi causa-appellanti, ritiene la Corte, in linea di principio con quanto affermato dal giudice di prime cure, che non possa ritenersi raggiunta la rigorosa prova, circostanza che assume valenza assorbente rispetto a qualsivoglia ulteriore valutazione di merito, dell'avvenuto acquisto ad usucapionem dell'unità immobiliare in questione in capo ad , Persona_1
dovendo rimarcare che, in riferimento all'appartamento in questione:
a) l'avere quest'ultima concesso in locazione tale immobile a , per, poi, Persona_3 intimargli lo sfratto per morosità, non è indice rivelatore dell'animus possidendi, coerentemente al principio giurisprudenziale del giudice della funzione nomofilattica, secondo il quale: “… il fatto di aver concesso in locazione a terzi uno dei fabbricati non può essere ritenuto, isolatamente considerato, un atto di dominio, perché il relativo contratto (che concretizza un atto di godimento o di gestione) può essere stipulato anche da soggetto diverso dal proprietario, dato che chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico (esclusi cioè il ladro, il ricettatore, l'usurpatore) può validamente concederla in locazione (Cass. 17 gennaio
1997, n. 470) …” (Cass. civ., Sez. II, Sent., 30/09/2005, n. 19186);
b) il testimone riferiva circostanze apprese de relato, senza aver nulla Testimone_1 precisato in ordine all'effettiva decorrenza della data del contratto di locazione in questione, per cui non avendo fornito la prova diretta che avesse ricevuto in locazione l'appartamento Persona_3
de quo da , le sue propalazioni risultano non essere corroborate da altri elementi probatori Persona_1
e, pertanto, sono inidonee ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, in difetto di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità;
c) il testimone è inattendibile, per avere riferito circostanze apprese de relato Parte_3
dalla madre , oltre che per avere assunto la qualità di parte processuale nella presente Persona_1 fase del giudizio a seguito del decesso di quest'ultima;
9 d) le dichiarazioni dei restanti testimoni risultano essere generiche a proposito dell'esistenza in capo ad del possesso uti domina, evidenziandosi che il teste riferiva Persona_1 Testimone_2
addirittura di avere maturato la convinzione che la proprietaria della contesa unità immobiliare fosse e non la madre . Parte_1 Persona_1
Pertanto, sulla scorta di tali esiti istruttori, la domanda riconvenzionale d'usucapione, così come proposta, coerentemente a quanto stabilito dal primo giudice, risulta essere non provata, attesa la rilevata insufficienza del quadro probatorio, ai fini dell'invocata declaratoria d'usucapione, per la quale, in linea con quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, occorre una prova rigorosa, nella specie non fornita, tale da non lasciare spazio a perplessità di sorta alcuna sul possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto ex art. 1158 c.c.
3.10. - Infondata risulta essere pure l'ulteriore doglianza di cui al terzo motivo formulato da
, nel proprio interesse, per il quale il giudice di primo grado sarebbe incorso in errore, Parte_1
avendo respinto la domanda riconvenzionale tendente all'indennizzo ex art. 2041 c.c., in favore della convenuta-appellante, per le spese che avrebbe sostenuto per la ristrutturazione dell'appartamento de quo, in considerazione sia della circostanza per cui l'azione per il rilascio promossa in suo danno dalla società attrice non può essere paralizzata dall'eccezione della convenuta di detenere l'immobile in forza di un contratto di comodato proveniente dalla terza chiamata, siccome non opponibile alla società istante, sia del rilevato difetto di prova sul fondamento del preteso indennizzo.
Infatti, concordemente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, non è dovuto alla convenuta-appellante alcun indennizzo per le pretese spese de quibus, perché le stesse non venivano provate, non essendo state prodotte in giudizio le fatture relative ai pretesi lavori edilizi eseguiti, i documenti attestanti i pagamenti effettuati a tale titolo, la documentazione amministrativa inerente alla denuncia di inizio e conclusione dei lavori, depositata innanzi all'autorità competente, dovendosi evidenziare non solo che la perizia di parte non ha efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il c.t.p. asserisce di aver accertato, ma anche che tali spese non possono essere quantificate in sede di relazione peritale da parte dell'invocato c.t.u., atteso che, secondo l'orientamento giurisprudenziale di legittimità: “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.” (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 07/06/2019, n. 15521).
10 4. - CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce delle svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che, respinto l'appello proposto da , , ed Parte_1 Parte_2 Parte_3
, nella loro qualità di eredi di , in accoglimento del solo secondo Parte_4 Persona_1
motivo di gravame proposto da , nel proprio interesse, la sentenza impugnata va Parte_1
riformata limitatamente al capo sub 1) del suo dispositivo, con la contestuale reiezione dell'originaria domanda attrice di rilascio dell'unità immobiliare distinta in catasto al fg 9, part.lla 437, di cui al terzo piano del fabbricato del Comune di Solofra (Av) in Via Aldo Moro n. 25, e con la conferma nel resto della decisione appellata.
5. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
5.1. - L'accoglimento del secondo motivo del gravame proposto da , nel proprio Parte_1
interesse, importa la rideterminazione delle spese del doppio grado del giudizio, in considerazione dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese. (Cass. civ., Sez. III, Sent., 29 ottobre 2019, n. 27606; Cass. civ., Sez. III, Ord., 12 aprile
2018, n. 9064; Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 24 gennaio 2017, n. 1775).
5.2. - Considerata la reciproca soccombenza, a seguito della reiezione dell'originaria domanda attrice e di quelle riconvenzionali spiegate rispettivamente dalla convenuta e dalla terza chiamata e dai suoi eredi, sussistono i presupposti, ai sensi del comma 2 dell'art. 92 c.p.c., vigente ratione temporis, per disporre la compensazione integrale tra tutte le parti delle spese del doppio grado del giudizio.
5.3. - Il rigetto dell'appello proposto da , , ed Parte_1 Parte_2 Parte_3
, nella loro qualità di eredi di , costituisce il presupposto, del quale Parte_4 Persona_1
si dà atto con la presente sentenza, per il solidale pagamento, a carico di tali appellanti, nella loro spesa qualità, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , , ed , nella loro Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
qualità di eredi di , oltre che su quello formulato da , nel proprio interesse, Persona_1 Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Avellino, n. 2420/2019, pubblicata il 20 dicembre 2019, in accoglimento del solo secondo motivo di gravame proposto da quest'ultima ed in parziale riforma della sentenza impugnata limitatamente al capo sub 1) del suo dispositivo, così provvede:
11 1) rigetta l'appello proposto da , , ed Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, nella loro qualità di eredi di;
Parte_4 Persona_1
2) rigetta l'originaria domanda attrice di rilascio dell'unità immobiliare distinta in catasto al fg 9, part.lla 437, di cui al terzo piano del fabbricato del Comune di Solofra (Av) in Via Aldo Moro
n. 25, con la contestuale conferma nel resto della decisione appellata;
3) compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il solidale versamento da parte di Pt_1
, , ed , nella loro qualità di eredi di
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
LE Russo, dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
Napoli, in data 1° aprile 2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Massimo Sensale
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