Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 02/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5722/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Prima Civile nella persona del Giudice dott.
Gabriele Conti in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5722/2021 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CORTESE RUDY del Foro di Vicenza e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Marostica (VI9, via Montello nr. 7 int. 3
ATTORE OPPONENTE
contro
(c.f. e (c.f. Controparte_1 C.F._2 CP_2
rappresentati e difesi dall'avv. GIAMPAOLO BAU' e C.F._3
con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Asiago (VI),
Vicolo degli Orti nr. 12/A
CONVENUTI OPPOSTI
avente ad oggetto: Vendita di cose immobili – Opposizione a d.i.
CONCLUSIONI:
1
PER GLI OPPOSTI: Parte convenuta precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta e si riporta all'eccezione sollevata nella seconda memoria ex art. 183/6 c.p.c. e anche in via istruttoria come da predetta memoria
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
1424/2021 R. Ing. (R.G. n. 3876/2021) emesso in data 28/29.06.21 dal Tribunale
di Vicenza con il quale gli era stato ingiunto di pagare immediatamente a
[...]
e la somma complessiva di € 44.000 (€ 22.000 per CP_2 Controparte_1
ciascuno dei ricorrenti), oltre interessi come da domanda e spese e compensi della procedura di ingiunzione come ivi liquidati quale credito risultante dalla dichiarazione di debito/promessa di pagamento, sottoscritta dall'ingiunto il
06.03.2010, con il quale quest'ultimo si era obbligato a pagare agli ingiungenti la somma di € 22.000 ciascuno quale corrispettivo della cessione di quote di beni immobili (mappali nn. 1016 e 1206, foglio 5 del Comune di NC)
stipulata con rogito notarile. Detta somma era stata concordata tra le parti,
quale effettivo prezzo di vendita dei beni, contestualmente al rogito notarile, in
2 cui era stata indicata una somma inferiore, somma che, peraltro, non sarebbe stata versata.
A fondamento della propria opposizione esponeva quanto Parte_1
segue:
- che i mm.nn. 1106 e 1206 del foglio 5 del Comune di NC
rappresentavano una piccola porzione (cucina, bagno, porzione di soffitta e di giardino) di un modesto fabbricato unifamiliare di cui facevano parte i più
estesi mm.nn. 1207 e 780;
- quando aveva firmato la scrittura del 06.03.2010, egli era fermamente convinto che le quote cedute dagli zii e Controparte_1 CP_2 [...]
si riferissero all'intero fabbricato;
CP_3
- che, nel 2007, gli zii gli avevano consegnato una perizia fatta redigere dal geom. tecnico di loro fiducia, da cui risultava che il valore Per_1
complessivo del compendio, in comproprietà tra i fratelli , CP_2 CP_1
e era pari ad € 67.000;
[...] CP_3 Per_2
CP_
- che, per sistemare i reciproci rapporti, i quattro fratelli avevano sottoscritto, in data 06.03.2010, l'atto notarile rep. 14.001 (notaio di Per_3
Gallio) e, in tale occasione, attraverso una serie articolata di atti (permute,
cessioni e donazioni di quote) egli era divenuto proprietario esclusivo dell'intero compendio immobiliare di cui ai mm.nn. 1206, 1207, 780 e 1106;
- che, riguardo a tale compendio, nella perizia geom. i mappali Per_1
erano diversi da quelli dell'atto notarile, essendo intervenute nel frattempo variazioni catastali, con soppressioni e fusioni di mappali, che avevano
3 ingenerato nell'opponente una certa confusione nella corretta individuazione delle porzioni del fabbricato;
- che, in tale contesto, gli opposti, vantando di essere comproprietari dell'intero fabbricato, con giardino di pertinenza, come da perizia geom.
chiedevano all'attore di corrispondere loro una parte del valore Per_1
dell'intero compendio e siccome lo zio aveva deciso di rimanere CP_3
estraneo alla vicenda e di non pretendere alcunché, i convenuti opposti avevano ritenuto di dividere il valore del compendio per 3, invece che per 4,
pretendendo per sé il pagamento dei 2/3 del valore stimato dal geom. Per_1
pari ad € 44.000 (2/3 di € 67.000);
- di essere un muratore con bassa scolarità e di aver fatto affidamento, in buona fede, sulla veridicità della perizia geom. e, non identificando le Per_1
porzioni di fabbricato a causa delle variazioni catastali medio tempore intervenute, di aver sottoscritto la promessa di pagamento azionata in monitorio, non rendendosi conto che i mm.nn. 1206 e 1016 identificavano solo una porzione del compendio immobiliare, riconoscendo quindi il pagamento della somma di € 44.000 richiesta dagli zii con inganno, per una quota del fabbricato che non era di loro proprietà;
Ciò premesso l'opponente deduceva la nullità della scrittura di riconoscimento di debito/promessa di pagamento per difetto di causa, sotto un duplice profilo: che la stessa riguardava il pagamento del corrispettivo per la cessione di quote che lo stesso riteneva riferirsi all'intero fabbricato, quando,
invece, si riferiva solo alla quota di una porzione del medesimo e che la cessione delle quote della porzione del fabbricato di cui ai mm.nn. 1206 e 1016
4 era già stata pagata, come risultava dalla quietanza contenuta nell'atto notarile del 06.03.2010. Inoltre sosteneva che la scrittura di cui trattasi sarebbe anche annullabile per errore, essenziale e riconoscibile, in quanto l'aveva sottoscritta nella errata convinzione di dover corrispondere agli zii convenuti il prezzo per la cessione delle quote dell'intero fabbricato, quando, in realtà, gli stessi erano comproprietari solo di una porzione. In conseguenza delle dedotte nullità e/o annullabilità della scrittura azionata in monitorio, chiedeva dichiararsi illegittimo, e conseguentemente revocarsi, il d.i. opposto, rigettando integralmente ogni domanda proposta in quanto inammissibile e infondata.
II. Si costituivano in giudizio e chiedendo il Controparte_1 CP_2
rigetto di tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e diritto, con conferma integrale del d.i. opposto.
I convenuti esponevano una diversa ricostruzione in fatto della vicenda,
che può così riassumersi:
- i fratelli , e , padre Controparte_1 CP_2 CP_3 Per_2
dell'ingiunto, decidevano di porre fine alla comunione dei beni ricevuti in successione e di accordarsi sulla destinazione degli stessi;
- a tale scopo, nel 2007, incaricavano il geom. di stimare il CP_4
valore globale dei beni di cui i fratelli erano titolari e in tale stima, per correttezza ed equità, fu inserito, in quanto oggetto di collazione, anche il valore dell'immobile contraddistinto dal m.n. 1314, fg. 14 NCEU Comune di
NC (ex m.n. 1114, fg. 14), bene che aveva ricevuto in CP_5
donazione dal padre nel 1986; Per_4
5 - dopo la redazione della predetta perizia, insistette con gli Parte_1
zii convenuti per acquisire la piena proprietà dell'immobile di cui al m.n. 1206,
fg. 5 in Comune di NC e terreno adiacente m.n. 1016, mediante la cessione delle quote di oro proprietà pari ad ½ di tali immobili;
- che il padre gli avrebbe ceduto la propria quota di ¼, mentre lo zio avrebbe rinunziato alla quota di sua spettanza e che il sig. CP_3 [...]
intendeva destinare l'immobile a propria abitazione, unitamente ai Pt_1
mappali adiacenti nn. 780 e 1207 che il padre gli avrebbe donato;
- dopo una lunga trattativa i convenuti avevano richiesto al nipote,
odierno attore, la somma di € 22.000 per singola quota di loro proprietà, a patto che il nipote destinasse l'immobile a sua abitazione;
- che il prezzo convenuto teneva presente anche il valore di € 85.000
stimato per il bene oggetto di collazione (m.n. 1314, fg. 14) e che,
successivamente, con l'assistenza anche del geom. le parti erano CP_6
addivenute al rogito notarile, in cui, per ragioni fiscali, venne simulato un prezzo inferiore a quello pattuito;
- che l'attore chiedeva agli zii di dilazionare il pagamento dell'importo di
€ 44.000 secondo le sue future disponibilità, proponendo il termine del
05.03.2020 per il saldo, termine che venne accettato e per tali motivi era stata sottoscritta la scrittura azionata in monitorio, predisposta dal geom. CP_6
su incarico di;
Parte_1
- che, nel 2018, l'attore aveva comunicato di voler vendere l'immobile e i convenuti avevano rinunciato alla prelazione prevista nel rogito del 2010;
6 - che, non avendo ricevuto alcun acconto dal nipote, nonostante i solleciti, avevano azionato la scrittura.
Ciò premesso in fatto, i convenuti negavano qualunque raggiro ai danni del nipote, rilevando che alcun errore poteva esservi sull'oggetto del contratto e sul prezzo concordato, tenuto anche conto delle lunghe trattative intercorse tra le parti prima del rogito e della circostanza che l'attore era coadiuvato dal geom. tecnico di sua fiducia. Rilevavano come il prezzo convenuto CP_6
era stato calcolato tenendo conto, per valutare le quote ereditarie, anche del valore del bene donato al padre dell'attore e che la quietanza liberatoria nell'atto notarile era comunque smentita dalla scrittura di verità azionata,
trattandosi di simulazione relativa del prezzo di vendita.
III. Concessi i termini per memorie ex art. 183/6 c.p.c., la causa era istruita mediante prove per testi come ammesse con ordinanza del 06.09.22.
Esperite le prove, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 04.06.24, differita poi al 24.10.24. Subentrato dal 03.10.24 il sottoscritto g.i., alla predetta udienza le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. come segue: 28.11.24 per comparse conclusionali e successivo termine di legge di giorni venti per memorie di replica.
IV. L'opposizione è infondata.
IV.
1. Quanto alla nullità della scrittura privata azionata in monitorio,
l'opponente fonda la sussistenza della medesima su un duplice (poi divenuto triplice) ordine di motivi: mancanza di causa in quanto il pagamento del corrispettivo per la cessione delle quote era ritenuto dal sig. da Parte_1
7 riferirsi alle quote dell'intero fabbricato e non ad una porzione di esso, come era in realtà; in quanto tale cessione era già stata pagata come da quietanza presente nel rogito notarile e, infine, in quanto il pagamento dell'importo di €
44.000 deriverebbe da una transazione nulla in quanto avente ad oggetto beni immobili in mancanza di forma scritta.
Nessuna delle tre prospettazioni coglie nel segno.
Quanto alla prima, non si tratterebbe di una mancanza di causa ma al più
di un errore, comportante annullabilità del contratto, che, infatti, la parte opponente solleva e di cui si tratterà al paragrafo successivo.
Quanto alla seconda, la Suprema Corte ha statuito che “L'indicazione del venditore, contenuta nell'atto notarile di compravendita, che il "pagamento del prezzo complessivo è avvenuto contestualmente alla firma del presente atto"
non è coperto da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., ma ha natura confessoria,
con la conseguenza che il quietanzante non è ammesso alla prova contraria per testi o per presunzioni, salvo che dimostri, in applicazione analogica dell'art. 2732 c.c., che il rilascio della quietanza è avvenuto per errore di fatto o per violenza o salvo che se ne deduca la simulazione;
quest'ultima nel rapporto tra le parti deve essere provata mediante contro dichiarazione scritta. (Sez. 2,
Ordinanza n. 20520 del 29/09/2020, Rv. 659196 - 01) (cfr. Cass. 33200/2022).
Nella fattispecie, la scrittura azionata è, all'evidenza, la controdichiarazione rispetto al vero prezzo di compravendita dei beni di cui trattasi, oggetto,
nell'atto notarile, di simulazione relativa, come risulta dallo stesso documento che, infatti, è di data coeva al rogito notarile e fa espresso riferimento all'atto di compravendita dei mappali nn. 1206 e 1016 fg, 5 Comune di NC. Peraltro
8 ad abundatiam tale ricostruzione è corroborata anche dalla testimonianza del geom. tecnico di fiducia di e redattore della scrittura, su CP_6 Parte_1
indicazione del notaio rogante.
Quanto alla terza, la prospettazione può essere suggestiva ma non porta comunque a nullità della scrittura azionata. Infatti, il sig. non Parte_1
sarebbe comunque parte della transazione, in tesi avvenuta tra il proprio padre e gli zii sui beni caduti in successione di e la circostanza che lo Persona_5
stesso abbia accettato un prezzo maggiorato in quanto gli opposti ritenevano dovervi comprendere il valore di un altro bene, donato in vita da
[...]
a , padre dell'attore, è al più il motivo che ha portato i Per_5 CP_5
convenuti a richiedere tale prezzo, motivo non illecito e non comune alle parti e pertanto del tutto irrilevante: che ne fosse a conoscenza o meno Parte_1
ha deciso liberamente, dopo lunghe trattative e con l'assistenza di un professionista di fiducia, di accettare tale prezzo e pertanto il negozio appare del tutto valido.
IV.
2. Quanto alla dedotta annullabilità della scrittura azionata anch'essa è
priva di fondamento. L'opponente intenderebbe fondare il proprio errore,
rilevante ai sensi degli artt. 1428 e 1429 c.c., in quanto essenziale e riconoscibile, nella sua errata convinzione di dover corrispondere agli zii
[...]
e un prezzo per la cessione di quote dell'intero fabbricato, CP_1 CP_2
mentre, in realtà, gli stessi erano comproprietari solo di una porzione. Tale
assunto non convince, in quanto il rogito notarile del 06.03.2010 era chiarissimo nell'esplicitare ciò che stava acquistando dagli zii Parte_1
( , e ), gli ultimi due odierni convenuti: CP_3 CP_1 CP_2
9 10 ovvero, per quanto qui rileva, le due quote da ¼ ciascuna di proprietà dei convenuti degli immobili di cui ai mm.nn. 1206 e 1016 fg. 5 rispettivamente
Catasto Fabbricati e Terreni del Comune di NC. Inoltre il teste escusso in istruttoria , zio dell'attore e fratello dei convenuti, ha CP_3
confermato la lunga trattativa intercorsa tra le parti in causa prima di addivenire al rogito notarile e che l'attore accettò il prezzo di € 44.000 richiesto dai convenuti per la cessione dei mm.mm. 1016 e 1206 fg. 5 Comune di NC
e , geometra di fiducia dell'attore, anch'esso escusso come teste, CP_6
ha confermato che la scrittura azionata in monitorio era stata dallo stesso redatta su indicazione del notaio a fronte di un atto notarile che indicava Per_3
un prezzo diverso, per la cessione dei mappali già menzionati e tale importo per la compravendita di tali beni era stato determinato tenendo conto anche della donazione ricevuta in vista da , padre dell'attore, dal proprio CP_5
padre , ovvero esattamente la ricostruzione fattuale indicata dai Persona_5
convenuti. Nemmeno potrebbe opinarsi la sussistenza di un errore rilevante ove lo stesso fosse caduto sulla valutazione economica dei beni oggetto di compravendita, in quanto, per giurisprudenza costante di legittimità “L'errore sulla valutazione economica del bene oggetto del contratto non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento,
in quanto non incide sull'identità o qualità della cosa, ma attiene alla sfera dei motivi in base ai quali la parte si è determinata a concludere un certo accordo e al rischio che il contraente si assume, nell'ambito dell'autonomia contrattuale,
per effetto delle proprie personali valutazioni sull'utilità economica dell'affare.”
(cfr. Cass. 29010/2018, conforme Cass. 20148/2013).
11 IV.3 In conclusione, l'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigetta con conseguente conferma del d.i. opposto.
V. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo secondo il parametro medio ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per il valore di causa e per tutte le fasi previste dal citato D.M..
-
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il d.i. opposto (n. 1424/2021 R.
Ing. - R.G. n. 3876/2021 - emesso in data 28/29.06.21 dal Tribunale di
Vicenza);
2) condanna l'opponente a rimborsare alla parte opposta le spese Parte_1
di lite liquidate, con unica liquidazione stante l'unicità della difesa, in € 7.616
per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vicenza il 02/01/2025
Il Giudice
Gabriele Conti
12