TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 27/10/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 16/10/2025 N. 1150/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr.ssa RI LE MO quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to MASSIMO CAPPELLETTI elett.te Parte_1 dom.to presso lo studio in Via Fabio Filzi n 1, Cantù.
RICORRENTE contro
con sede a Milano, Via Sant'Antonio RI Zaccaria n. 4 unità Controparte_1 locale di RIno NS (Co), Via Dossi Faiti, n. 3;
CONTUMACE/ RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 14.11.2023 la parte ricorrente ha Parte_1 convenuto in giudizio la società resistente hiedendo al Giudice: Controparte_1
“accertarsi e dichiararsi che tenuto conto dell'attività lavorativa prestata Parte_1 all'estero per conto della società resistente, è creditore nei confronti della società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 20122 Milano, Controparte_1 via Sant'Antonio RI Zaccaria n.
4 - P.ta I.V.A. della somma di € 12.167,37=, P.IVA_1 ovvero della diversa somma che risulterà determinata in corso di giudizio, ovvero che il giudicante riterrà congrua e di giustizia, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dalla data di debenza al saldo;
conseguentemente, condannarsi la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in 20122 Milano, via Sant'Antonio RI
Zaccaria n.
4 - P.ta I.V.A. al pagamento in favore di della P.IVA_1 Parte_1 complessiva somma di € 12.167,37=, dovuta a titolo di differenze retributive per attività lavorativa prestata all'estero, ovvero della diversa somma che risulterà determinata in corso di giudizio, ovvero che il giudicante riterrà congrua e di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla data di debenza al saldo”. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
E' rimasta contumace la parte resistente.
All'udienza di discussione, il procuratore di parte ricorrente ha concluso come in atti.
IN DIRITTO
La domanda è fondata.
Parte ricorrente ha provato attraverso la produzione documentale e attraverso l'escussione del teste di aver svolto parte della propria attività lavorativa all'estero e di aver Testimone_1 quindi ottenuto il diritto alla maggiore retribuzione richiesta.
In particolare, ha prodotto, la lettera di assunzione dell'11.11.2020 in cui emerge di essere stato assunto presso l'unità locale di RIno NS, di essere stato inquadrato nel 1° livello del settore dell'edilizia industria, con mansioni di assemblatore di 1° livello, fino al
29.04.2022 quando ha dato le dimissioni.
Dal 1°.05.2022 è stato assunto dalla società -R SA (società svizzera e socio unico della resistente con sede a Mezzovico – RA (svizzera) ove ha svolto attività di aiuto carpentiere.
L'attività lavorativa del ricorrente presso la società svizzera -R SA è terminata in data
30.09.2022, mentre in data 17.11.2022 la Pretura del Distretto di Lugano ha dichiarato lo scioglimento, a seguito di intervenuto Fallimento, della società -R SA In Liquidazione.
Nel periodo in cui il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa a favore della società
ha svolto prestazioni lavorative, proprie di lavoratore dipendente, con Controparte_1 qualifica di operaio e mansioni di assemblatore di 1° Livello, presso l'unità locale di RIno
NS, ove si occupava dell'assemblaggio di case modulari in legno e presso vari cantieri della società datrice di lavoro, ove provvedeva alla posa in opera delle case modulari ed alle finiture presso il cliente finale.
Nel periodo novembre 2021 – aprile 2022, il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa all'estero, e precisamente a Bouncourt, località della Svizzera romanda ubicata nel Cantone del Giura, distante circa 370 km da RIno NS, che raggiungeva il lunedì con partenza all'alba (ore 3,30) e con una trasferta di oltre quattro ore, con prima tappa a CO dopo circa 115 Km (dove lasciava la propria auto e si univa ad altri colleghi) ed una seconda tappa, con mezzo della resistente da CO a UR (arrivo tra le ore 7,30-8,00), ove poi
– durante i giorni lavorativi – restava anche la notte in un alloggio condiviso con cucina, messo a disposizione dall'azienda.
La circostanza è confermata dal teste consulente del lavoro, sulla cui Testimone_1 attendibilità non vi è da dubitare in quanto dichiara di non conoscere il ricorrente, ma solo la nonna (“non conosco personalmente le parti del giudizio, sono venuta a conoscenza di questo giudizio dalla signora , nonna del ricorrente. Non ho mai avuto Controparte_2 rapporti di lavoro con le parti”). Il teste dichiara: “Nel periodo novembre 2021 – aprile 2022, il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa all'estero, e precisamente a Bouncourt, località della Svizzera romanda ubicata nel Cantone del Giura, distante circa 370 km da
RIno NS, che raggiungeva il lunedì con partenza all'alba (ore 3,30) e con una trasferta di oltre quattro ore, con prima tappa a CO dopo circa 115 Km (dove lasciava la propria auto e si univa ad altri colleghi) ed una seconda tappa, con mezzo della resistente da
CO a UR (arrivo tra le ore 7,30-8,00), ove poi – durante i giorni lavorativi – restava anche la notte in un alloggio condiviso con cucina, messo a disposizione dall'azienda; io so che svolgeva la sua attività all'estero. Mi è stato detto che lui giornalmente si recava in
Svizzera, inizialmente nelle zona del Ticino dove avevano spostato una sede operativa della società ma non era il posto in cui venivano eseguiti i lavori perché poi lui si doveva trasferire in altra sede che distava circa 300 km.”
Sebbene teste de relato, non vi sono elementi per contestarne l'attendibilità.
Dalla copia della busta paga del mese di maggio 2022 emerge che sono state corrisposte al ricorrente le differenze retributive dovute per l'attività lavorativa prestata all'estero limitatamente tuttavia alle sole mensilità del mese di novembre e dicembre 2021, mentre al lavoratore non sono state mai corrisposte le differenze retributive dovute per attività prestata in territorio svizzero per le mensilità di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2022, pari a complessive 657 ore, così come emerge dal prospetto predisposto dalla società -R SA inviato al ricorrente a mezzo mail in data 01.02.2023 dall'amministrazione del Gruppo
Modula.
Rimaste senza seguito le diverse richieste di pagamento formulate dal lavoratore alla società
lo stesso si è rivolto ad un Consulente del Lavoro specializzato, al fine Controparte_1 di poter quantificare in modo dettagliato le differenze retributive a lui spettanti, che sono state quantificate in complessivi € 12.167,37, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal
Dott. dello Studio Associato Marelli Brenna di Figino Serenza (Co). Testimone_1
Il lavoratore, con lettera raccomandata a.r. e PEC in data 28.04.2023 del sottoscritto procuratore, ha richiesto il pagamento delle somme a lui spettanti senza ottenere alcun riscontro da parte della società resistente.
In base agli accordi bilaterali UE-Confederazione Elvetica, il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire ai lavoratori dipendenti comandati in trasferta in territorio svizzero un trattamento economico non inferiore ai livelli minimi salariali previsti dalla “contrattazione svizzera” per i
“lavoratori svizzeri”, applicando quindi le tabelle salariali previste dal CCL elvetico, stabilite dalle convenzioni collettive applicabili ai singoli cantoni.
Il distacco in Svizzera di lavoratori dipendenti, il cui datore di lavoro ha la propria sede all'estero, è retto dalla Legge Federale dell'8 ottobre 1999 con oggetto le condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali (LDist), nonché dall'ordinanza del 21 maggio 2003 sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist).
Le autorità cantonali devono essere notificate tramite il portale dedicato al più tardi 8 giorni prima dell'inizio dell'attività lavorativa in Svizzera. In base al luogo dell'attività, la notifica deve essere trasmessa all'autorità territorialmente competente. Ogni azienda ha a disposizione 90 giorni per anno civile per la procedura di notifica. Di conseguenza, una volta terminati i giorni a disposizione, sarà necessario richiedere un adeguato permesso di lavoro. Il datore di lavoro deve richiedere l'emissione del modello A1 alla sede INPS competente. Il modello A1 è obbligatorio in tutta l'UE e nei paesi del SEE, inclusa la Svizzera.
Nel periodo gennaio – aprile 2022, quale dipendente della società Controparte_1 ha prestato attività lavorativa in Svizzera per complessive 657 ore (si veda Parte_1 doc. 9) e nessuna differenza retributiva gli è stata corrisposta dalla società resistente per l'attività prestata all'estero in quel periodo. Per analoga attività prestata nei mesi di novembre e dicembre 2021, seppur con ritardo, con la busta paga del mese di maggio 2022 gli sono stati corrisposti importi per la “Diaria estero”. Gravava pertanto sulla società resistente l'onere di provare di avere integralmente assolto ai propri obblighi retributivi.
In mancanza va condannata a corrispondere al ricorrente Controparte_1
le differenze retributive nella misura e per i titoli di cui al ricorso oltre Parte_1 interessi e rivalutazione, attesa la correttezza dei conteggi depositati dal punto di vista contabile.
In quanto soccombente la società resistente va altresì Controparte_1 condannata a rimborsare all'Avv.to CAPPELLETTI MASSIMO le spese di lite determinate in €
2.600,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara che è creditore Parte_1 nei confronti della società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in 20122 Milano, via Sant'Antonio RI Zaccaria n.
4 - P.ta I.V.A.
della somma di € 12.167,37, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dalla P.IVA_1 data di debenza al saldo;
per l'effetto condanna la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in 20122 Milano, via Sant'Antonio RI
Zaccaria n.
4 - P.ta I.V.A. al pagamento in favore di della P.IVA_1 Parte_1 complessiva somma di € 12.167,37, dovuta a titolo di differenze retributive per attività lavorativa prestata all'estero, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla data di debenza al saldo.
Condanna la società al pagamento delle spese processuali che liquida Controparte_3 in Euro 2.600,00 oltre spese e cpa come per legge.
Riserva il termine per la motivazione in giorni 60.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Como, 16/10/2025
Il Giudice del Lavoro
RI LE MO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 16/10/2025 N. 1150/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr.ssa RI LE MO quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to MASSIMO CAPPELLETTI elett.te Parte_1 dom.to presso lo studio in Via Fabio Filzi n 1, Cantù.
RICORRENTE contro
con sede a Milano, Via Sant'Antonio RI Zaccaria n. 4 unità Controparte_1 locale di RIno NS (Co), Via Dossi Faiti, n. 3;
CONTUMACE/ RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 14.11.2023 la parte ricorrente ha Parte_1 convenuto in giudizio la società resistente hiedendo al Giudice: Controparte_1
“accertarsi e dichiararsi che tenuto conto dell'attività lavorativa prestata Parte_1 all'estero per conto della società resistente, è creditore nei confronti della società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 20122 Milano, Controparte_1 via Sant'Antonio RI Zaccaria n.
4 - P.ta I.V.A. della somma di € 12.167,37=, P.IVA_1 ovvero della diversa somma che risulterà determinata in corso di giudizio, ovvero che il giudicante riterrà congrua e di giustizia, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dalla data di debenza al saldo;
conseguentemente, condannarsi la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in 20122 Milano, via Sant'Antonio RI
Zaccaria n.
4 - P.ta I.V.A. al pagamento in favore di della P.IVA_1 Parte_1 complessiva somma di € 12.167,37=, dovuta a titolo di differenze retributive per attività lavorativa prestata all'estero, ovvero della diversa somma che risulterà determinata in corso di giudizio, ovvero che il giudicante riterrà congrua e di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla data di debenza al saldo”. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
E' rimasta contumace la parte resistente.
All'udienza di discussione, il procuratore di parte ricorrente ha concluso come in atti.
IN DIRITTO
La domanda è fondata.
Parte ricorrente ha provato attraverso la produzione documentale e attraverso l'escussione del teste di aver svolto parte della propria attività lavorativa all'estero e di aver Testimone_1 quindi ottenuto il diritto alla maggiore retribuzione richiesta.
In particolare, ha prodotto, la lettera di assunzione dell'11.11.2020 in cui emerge di essere stato assunto presso l'unità locale di RIno NS, di essere stato inquadrato nel 1° livello del settore dell'edilizia industria, con mansioni di assemblatore di 1° livello, fino al
29.04.2022 quando ha dato le dimissioni.
Dal 1°.05.2022 è stato assunto dalla società -R SA (società svizzera e socio unico della resistente con sede a Mezzovico – RA (svizzera) ove ha svolto attività di aiuto carpentiere.
L'attività lavorativa del ricorrente presso la società svizzera -R SA è terminata in data
30.09.2022, mentre in data 17.11.2022 la Pretura del Distretto di Lugano ha dichiarato lo scioglimento, a seguito di intervenuto Fallimento, della società -R SA In Liquidazione.
Nel periodo in cui il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa a favore della società
ha svolto prestazioni lavorative, proprie di lavoratore dipendente, con Controparte_1 qualifica di operaio e mansioni di assemblatore di 1° Livello, presso l'unità locale di RIno
NS, ove si occupava dell'assemblaggio di case modulari in legno e presso vari cantieri della società datrice di lavoro, ove provvedeva alla posa in opera delle case modulari ed alle finiture presso il cliente finale.
Nel periodo novembre 2021 – aprile 2022, il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa all'estero, e precisamente a Bouncourt, località della Svizzera romanda ubicata nel Cantone del Giura, distante circa 370 km da RIno NS, che raggiungeva il lunedì con partenza all'alba (ore 3,30) e con una trasferta di oltre quattro ore, con prima tappa a CO dopo circa 115 Km (dove lasciava la propria auto e si univa ad altri colleghi) ed una seconda tappa, con mezzo della resistente da CO a UR (arrivo tra le ore 7,30-8,00), ove poi
– durante i giorni lavorativi – restava anche la notte in un alloggio condiviso con cucina, messo a disposizione dall'azienda.
La circostanza è confermata dal teste consulente del lavoro, sulla cui Testimone_1 attendibilità non vi è da dubitare in quanto dichiara di non conoscere il ricorrente, ma solo la nonna (“non conosco personalmente le parti del giudizio, sono venuta a conoscenza di questo giudizio dalla signora , nonna del ricorrente. Non ho mai avuto Controparte_2 rapporti di lavoro con le parti”). Il teste dichiara: “Nel periodo novembre 2021 – aprile 2022, il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa all'estero, e precisamente a Bouncourt, località della Svizzera romanda ubicata nel Cantone del Giura, distante circa 370 km da
RIno NS, che raggiungeva il lunedì con partenza all'alba (ore 3,30) e con una trasferta di oltre quattro ore, con prima tappa a CO dopo circa 115 Km (dove lasciava la propria auto e si univa ad altri colleghi) ed una seconda tappa, con mezzo della resistente da
CO a UR (arrivo tra le ore 7,30-8,00), ove poi – durante i giorni lavorativi – restava anche la notte in un alloggio condiviso con cucina, messo a disposizione dall'azienda; io so che svolgeva la sua attività all'estero. Mi è stato detto che lui giornalmente si recava in
Svizzera, inizialmente nelle zona del Ticino dove avevano spostato una sede operativa della società ma non era il posto in cui venivano eseguiti i lavori perché poi lui si doveva trasferire in altra sede che distava circa 300 km.”
Sebbene teste de relato, non vi sono elementi per contestarne l'attendibilità.
Dalla copia della busta paga del mese di maggio 2022 emerge che sono state corrisposte al ricorrente le differenze retributive dovute per l'attività lavorativa prestata all'estero limitatamente tuttavia alle sole mensilità del mese di novembre e dicembre 2021, mentre al lavoratore non sono state mai corrisposte le differenze retributive dovute per attività prestata in territorio svizzero per le mensilità di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2022, pari a complessive 657 ore, così come emerge dal prospetto predisposto dalla società -R SA inviato al ricorrente a mezzo mail in data 01.02.2023 dall'amministrazione del Gruppo
Modula.
Rimaste senza seguito le diverse richieste di pagamento formulate dal lavoratore alla società
lo stesso si è rivolto ad un Consulente del Lavoro specializzato, al fine Controparte_1 di poter quantificare in modo dettagliato le differenze retributive a lui spettanti, che sono state quantificate in complessivi € 12.167,37, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal
Dott. dello Studio Associato Marelli Brenna di Figino Serenza (Co). Testimone_1
Il lavoratore, con lettera raccomandata a.r. e PEC in data 28.04.2023 del sottoscritto procuratore, ha richiesto il pagamento delle somme a lui spettanti senza ottenere alcun riscontro da parte della società resistente.
In base agli accordi bilaterali UE-Confederazione Elvetica, il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire ai lavoratori dipendenti comandati in trasferta in territorio svizzero un trattamento economico non inferiore ai livelli minimi salariali previsti dalla “contrattazione svizzera” per i
“lavoratori svizzeri”, applicando quindi le tabelle salariali previste dal CCL elvetico, stabilite dalle convenzioni collettive applicabili ai singoli cantoni.
Il distacco in Svizzera di lavoratori dipendenti, il cui datore di lavoro ha la propria sede all'estero, è retto dalla Legge Federale dell'8 ottobre 1999 con oggetto le condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali (LDist), nonché dall'ordinanza del 21 maggio 2003 sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist).
Le autorità cantonali devono essere notificate tramite il portale dedicato al più tardi 8 giorni prima dell'inizio dell'attività lavorativa in Svizzera. In base al luogo dell'attività, la notifica deve essere trasmessa all'autorità territorialmente competente. Ogni azienda ha a disposizione 90 giorni per anno civile per la procedura di notifica. Di conseguenza, una volta terminati i giorni a disposizione, sarà necessario richiedere un adeguato permesso di lavoro. Il datore di lavoro deve richiedere l'emissione del modello A1 alla sede INPS competente. Il modello A1 è obbligatorio in tutta l'UE e nei paesi del SEE, inclusa la Svizzera.
Nel periodo gennaio – aprile 2022, quale dipendente della società Controparte_1 ha prestato attività lavorativa in Svizzera per complessive 657 ore (si veda Parte_1 doc. 9) e nessuna differenza retributiva gli è stata corrisposta dalla società resistente per l'attività prestata all'estero in quel periodo. Per analoga attività prestata nei mesi di novembre e dicembre 2021, seppur con ritardo, con la busta paga del mese di maggio 2022 gli sono stati corrisposti importi per la “Diaria estero”. Gravava pertanto sulla società resistente l'onere di provare di avere integralmente assolto ai propri obblighi retributivi.
In mancanza va condannata a corrispondere al ricorrente Controparte_1
le differenze retributive nella misura e per i titoli di cui al ricorso oltre Parte_1 interessi e rivalutazione, attesa la correttezza dei conteggi depositati dal punto di vista contabile.
In quanto soccombente la società resistente va altresì Controparte_1 condannata a rimborsare all'Avv.to CAPPELLETTI MASSIMO le spese di lite determinate in €
2.600,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara che è creditore Parte_1 nei confronti della società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in 20122 Milano, via Sant'Antonio RI Zaccaria n.
4 - P.ta I.V.A.
della somma di € 12.167,37, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dalla P.IVA_1 data di debenza al saldo;
per l'effetto condanna la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in 20122 Milano, via Sant'Antonio RI
Zaccaria n.
4 - P.ta I.V.A. al pagamento in favore di della P.IVA_1 Parte_1 complessiva somma di € 12.167,37, dovuta a titolo di differenze retributive per attività lavorativa prestata all'estero, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla data di debenza al saldo.
Condanna la società al pagamento delle spese processuali che liquida Controparte_3 in Euro 2.600,00 oltre spese e cpa come per legge.
Riserva il termine per la motivazione in giorni 60.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Como, 16/10/2025
Il Giudice del Lavoro
RI LE MO