Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/01/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 25448/2023 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di OL
10 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Marcello Amura, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 25448/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 17/10/2024 previa concessione dei termini di cui all'art.189 c.p.c., vertente
TRA
c.f.: rapp.to e difeso dall'avv. Michele Parte_1 C.F._1
Madaio (c.f. ) e dall'avv. Attilio Marino (c.f. CodiceFiscale_2 CodiceFiscale_3
F) in virtù di procura in atti e presso il cui studio elettivamente domicilia.
[...]
- ATTORE
E
c.f.: , in persona del l.r.p.t., elett.te dom.to Controparte_1 P.IVA_1
presso la sede dell'ente in PIAZZA MUNICIPIO PAL. SAN GIACOMO, 1 80128 CP_1
unitamente all'Avv. DI NARDO CORRADO, c.f.: dal quale è C.F._4
rappresentato e difeso in virtù di procura in atti.
Oggetto: Altre controversie di diritto amministrativo.
Conclusioni: all'udienza del 17/10/2024 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da verbale di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 4 dicembre 2023, il signor
, anche quale titolare dell'impresa individuale recante la ditta Parte_1
“EMPHASE di AI Giuseppe” ha inteso proporre opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo PG/2023/923665 del 13.11.2023, con il quale il
[...]
– richiedeva Parte_2
il pagamento della complessiva somma di € 124.729,53 a titolo di recupero delle in- dennità di occupazione dell'immobile sito in lla via E. Caruso n. 8 / 9 – codice BU CP_1
. P.IVA_2
Il predetto credito faceva riferimento al periodo dal 1 dicembre 1991 al 31 ottobre
2023.
L'attore ha preliminarmente eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti azionati e l'omessa notifica di atti idonei ad interrompere il decorso del termine di prescrizione.
Ha, poi, eccepito la nullità dell'atto per la sua genericità, attesa la mancata individuazione dei criteri utilizzati per la quantificazione della somma richiesta, avuto particolare riguardo agli incrementi operati di anno in anno.
Ha, infine, dedotto che “nessun contratto è mai stato sottoscritto da rappresentanti del ed il sig. sia in proprio che nella qualità di Controparte_1 Parte_1
titolare della ditta Emphase”.
Si è costituito il il quale ha dedotto che il credito ingiunto trova la Controparte_1
sua fonte nel godimento dell'immobile sito in alla via E. Caruso n. 8 e 9 di cui ha CP_1
- 2 - beneficiato parte attrice nel periodo indicato nell'atto impugnato, ivi esercitando l'attività di parrucchiere per signora “senza corrispondere, in maniera ingiustificata, le dovute indennità al roprietario”. Controparte_1
La difesa del ha preliminarmente operato una puntuale ricostruzione dei CP_1
fatti di causa (pagg.3 e ss. della comparsa di costituzione), cui si rinvia, all'esito della quale ha evidenziato che “constatato l'inadempimento del sig. relativamente al Pt_1
pagamento delle indennità per la fruizione del bene di proprietà comunale ed in considerazione dell'insussistenza (per originaria invalidità e\o caducazione) di alcun titolo legittimamente la detenzione del cespite al medesimo consegnato, il
[...]
ha provveduto a trasmettere, al sig. , Parte_2 Pt_1
apposita intimazione di pagamento del debito con contestuale diffida al rilascio dell'immobile (atto regolarmente notificata mezzo pec doc. 15 e 16 nota
PG/2023/872205 del 27.10.2023); k) rimaste inadempiute siffatte richieste, in data
13/11/2023 con nota PG/2023/923665 è stato notificato l' avviso di accertamento oggi opposto da controparte….il sig. , originariamente autorizzato alla detenzione Pt_1
(doc.4), gode, senza più alcun valido titolo legittimante, di un immobile di proprietà comunale senza corrispondere, salvo sporadici pagamenti, alcuna somma all'ente proprietario che, così pregiudicato dall'ingiustificato arricchimento altrui ed a suo danno, ha diritto non solo al pagamento delle somme ingiunte con l'avviso di accertamento esecutivo PG/2023/923665 del 13.11.2023 ma anche al rilascio del bene originariamente consegnato al sig. ”. Pt_1
All'esito della ricostruzione dei plurimi titoli giuridici evocati in via subordinata, il a formulato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“A quanto al credito vantato dal ispetto ai fatti di causa: Controparte_1
a.1 in via principale, atteso tutto quanto dedotto ed allegato al par. a. 2 della presente comparsa, accertare e dichiarare come dovute le somme intimate con l'avviso
- 3 - di accertamento esecutivo emesso dal in data 13/11/2023 con nota Controparte_1
PG/2023/923665 attesa la responsabilità per inadempimento del sig. Parte_1
in proprio e quale titolare della ditta individuale EMPHASE di e, per Parte_1
l'effetto, condannarlo al pagamento integrale del credito pari ad euro124.729,56 di cui €
98.280,07 per canoni non corrisposti ed euro 26.499,46 per interessi maturati a favore del ovvero, ed in subordine, nella maggiore o minore somma che Controparte_1
dovesse ritenere dovuta questo On.le Tribunale liquidata, se del caso, anche secondo equità nonché degli oneri dovuti sino al rilascio dell'immobile;
- in subordine, condannare l'opponente nelle sopra descritte qualità e per le medesime causali indicate al punto a.1 delle presenti conclusioni al pagamento dei canoni afferenti gli ultimi dieci anni di godimento calcolati come da prospetto contabile allegato all'avviso di accertamento esecutivo opposto ovvero nella maggiore o minore somma che dovesse ritenere dovuta questo On.le Tribunale liquidata, se del caso, anche secondo equità;
- in estremo subordine, e nelle denegata ipotesi in cui si ritenga applicabile al caso di specie il termine di prescrizione quinquennale, condannare l'opponente nelle sopra descritte qualità e per le medesime causali indicate al punto a.1 delle presenti conclusioni al pagamento dei canoni afferenti gli ultimi cinque anni di godimento calcolati come da prospetto contabile allegato all'avviso di accertamento esecutivo opposto ovvero nella maggiore o minore somma che dovesse ritenere dovuta questo
On.le Tribunale liquidata, se del caso, anche secondo equità ;
IN SUBORDINE ED IN VIA RICONVENZIONALE
a.2 in via riconvenzionale, per tutto quanto dedotto ed allegato al par. a. 3 della presente comparsa, accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti ex art. 2041 c.c. rispetto ai fatti di causa e, per l'effetto, condannare il sig. in proprio e Parte_1
quale titolare della ditta individuale EMPHASE di al pagamento del Parte_1
- 4 - credito pari ad euro 124.729,56 di cui € 98.280,07 per indennità non corrisposte ed euro
26.499,46 per interessi maturati a favore del ovvero, ed in subordine, Controparte_1
nella maggiore o minore somma che dovesse ritenere dovuta questo On.le Tribunale liquidata, se del caso, anche secondo equità nonché degli oneri dovuti sino al rilascio dell'immobile;
- in subordine, condannare l'opponente nelle sopra descritte qualità e per le medesime causali indicate al punto a.2 delle presenti conclusioni al pagamento delle indennità relative agli ultimi dieci anni per l'ingiustificato arricchimento rispetto ai fatti di causa calcolate come da prospetto contabile allegato all'avviso di accertamento esecutivo opposto ovvero nella maggiore o minore somma che dovesse ritenere dovuta questo On.le Tribunale liquidata, se del caso, anche secondo equità;
a.3 in estremo subordine, ed in accoglimento di quanto dedotto al par. a.4 della presente comparsa, condannare il sig. in proprio e quale titolare della Parte_1
ditta individuale EMPHASE di al risarcimento in favore del Parte_1 CP_1
delle somme derivanti dall'illegittima detenzione dell'immobile di cui si discute
[...]
nella misura pari ad euro124.729,56 di cui € 98.280,07 per indennità non corrisposte ed euro 26.499,46 per interessi maturati a favore del ovvero, ed in Controparte_1
subordine, nella maggiore o minore somma che dovesse ritenere congrua questo On.le
Tribunale liquidata, se del caso, anche secondo equità nonché degli oneri dovuti sino al rilascio dell'immobile;
B quanto all'obbligo di rilascio dell'immobile:
b.1 in via principale, accertare l'inadempimento di controparte rispetto al pagamento del canone da concessione e\o da locazione di cui al concessione temporanea registrata presso Agenzia dell'Entrate al n. 8185 3 B il 20/01/1999 e, per
l'effetto, dichiarare risolto il medesimo contratto con condanna del sig. Parte_1
in proprio e quale titolare della ditta individuale EMPHASE di
[...] Parte_1
- 5 -
[...] al rilascio in favore del dell'immobile sito in alla via Pt_1 Controparte_1 CP_1
E.Caruso n. 8 e 9, piano T, Interno 2 identificato al catasto dei fabbricati nella Sez.
Urbana AVV, al Foglio 5, particella 1087, sub 9, zona cens. 6, categoria C/1;
b.2 in subordine, accertare e dichiarare la nullità per vizio di forma e\o invalidità e\o inefficacia del contratto verbale di locazione stipulato tra il Comune di ed il sig. CP_1
registrato presso Agenzia dell'Entrate al n. 8185 3 B il 20/01/1999 e Parte_1
per l'effetto, condannare il sig. in proprio e quale titolare della ditta Parte_1
individuale EMPHASE di al rilascio in favore del Comune di Parte_1 CP_1
dell'immobile sito in alla via E.Caruso n. 8 e 9, piano T, Interno 2 identificato al CP_1
catasto dei fabbricati nella Sez. Urbana AVV, al Foglio 5, particella 1087, sub 9, zona cens. 6, categoria C/1;
b.3 in ulteriore subordine, accertare i presupposti di cui all'art. 2041, co 2 c.c. e, per
l'effetto, condannare il sig. in proprio e quale titolare della ditta Parte_1
individuale EMPHASE di al rilascio in favore del Parte_1 Controparte_1
dell'immobile sito in alla via E.Caruso n. 8 e 9, piano T, Interno 2 identificato al CP_1
catasto dei fabbricati nella Sez. Urbana AVV, al Foglio 5, particella 1087, sub 9, zona cens. 6, categoria C/1;
C. In ogni caso per la condanna di controparte al pagamento delle spese, anche generali ed oneri riflessi e dei compensi di lite”.
In assenza di attività istruttoria, depositate le memorie ex art.171 ter c.p.c., la causa, all'esito della concessione dei termini di cui all'art.189 c.p.c., è stata riservata in decisione con ordinanza resa all'udienza del 17 ottobre 2024.
****
Prima di esaminare i motivi di opposizione, occorre procedere all'inquadramento della natura del presente giudizio alla luce dell'atto impugnato ed emesso dal
[...]
ovvero l'avviso di accertamento esecutivo PG/2023/923665 del 13.11.2023. CP_1
- 6 - L'atto in oggetto, anche in virtù degli espressi richiamati normativi, è stato emesso ai sensi e per gli effetti del comma 792 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, ed in esso si rinviene il riferimento all'omessa stipula del contratto di locazione ed all'assenza di qualsivoglia titolo che legittimi l'occupazione dell'immobile; a fronte di tali premesse viene genericamente richiesto il pagamento delle somme ivi individuate quale credito maturato in ragione dell'occupazione, senza ulteriori specificazioni;
si rinviene, poi, un richiamo ad una “indennità di occupazione dell'immobile per l'occupazione dell'immobile”; difetta, inoltre, qualsivoglia individuazione dei criteri adottati per la quantificazione del credito di cui è stato ingiunto il pagamento.
All'esito della disamina dell'atto può affermarsi che esso omette di esplicitare l'esatta natura e fonte del credito vantato;
in particolare non è dato comprendere se esso sia il corrispettivo dovuto in base ad un valido titolo concessorio e/o detentivo ovvero sia la somma richiesta a titolo di risarcimento danni per l'occupazione sine titulo dell'immobile in oggetto ovvero, ancora, se costituisca una indennità che trovi fonte nella legge;
neppure appaiono esplicitati ovvero documentati, come detto, i criteri di calcolo degli importi indicati nel riepilogo contabile.
Solo in sede di costituzione in giudizio il ha finalmente provato a Controparte_1
far chiarezza in ordine al titolo delle somme richieste ed ai criteri di quantificazione adottati, formulando, inoltre, le plurime domande riconvenzionali sopra individuate.
Ciò chiarito, va dichiarato fondato il motivo di opposizione concernente
l'inapplicabilità dello strumento previsto da dell'art.1, comma 792, della legge
160/2019, per i crediti in oggetto, risultando del tutto carente il requisito della certezza e liquidità (o facile liquidabilità) del credito di diritto privato.
Orbene l'avviso di accertamento esecutivo è stato introdotto dall'art. 1, comma 792,
Legge 27 dicembre 2019 n. 160 che ha previsto per gli enti locali la possibilità di adot- tare a decorrere dal 1 gennaio del 2020 per il recupero dei tributi e più in generale
- 7 - dell'entrate patrimoniali dell'ente un atto impoesattivo, che cumula in un unico provvedimento la fase dell'accertamento e quella dell'intimazione ad adempiere entro il termine previsto per la presentazione del ricorso o, per le entrate patrimoniali entro il termine di sessanta giorni dalla notifica.
In particolare l'atto impoesattivo deve contenere: la espressa indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo “idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari”
e l'indicazione del soggetto che, alla scadenza del termine per adempiere, provvederà in concreto alla riscossione delle somme indicate nel titolo.
Una volta decorso il termine per impugnare l'atto, o quello di sessanta giorni, lo stesso acquista l'efficacia di titolo esecutivo (salvo il caso previsto dal comma 794: e cioè che l'importo da recuperare sia pari o inferiore ad euro 10,00), «senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale».
Decorso l'ulteriore termine di trenta giorni, la riscossione delle somme è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata ovvero agli stessi Enti e ai soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), D.lgs. 446/1997 che sono legittimati ad avvalersi della procedura di riscossione a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R. 29 settembre
1973 n. 602, con la sola esplicita esclusione della fattispecie prevista all'art. 48-bis.
Pertanto l'idoneità dell'avviso di accertamento ad acquisire efficacia di titolo esecutivo comporta che il credito debba presentare i requisiti previsti dall'art 474
c.p.c., ovvero debba risultare certo, liquido ed esigibile.
Ciò posto, appare evidente, alla luce della ricostruzione di cui sopra, che l'atto impugnato omette qualsivoglia univoca e puntuale indicazione della fonte del credito azionato ovvero dei criteri concretamente adottati per la sua quantificazione;
gli unici indici letterali valorizzabili afferiscono all'inesistenza di qualsivoglia titolo legittimante la detenzione dell'immobile, circostanza che avvalora l'ipotesi che il credito abbia natura risarcitoria e sia correlato all'occupazione illegittima da parte dell'attore dell'immobile
- 8 - sopra individuato;
in ragione di ciò, difettando finanche qualsivoglia esplicitazione dei criteri concretamente adottati al fine di addivenire alla sua quantificazione, lo stesso risulta illiquido e pertanto il non poteva avvalersi dell'avviso di Controparte_1
accertamento esecutivo ex art. 1, comma 792, Legge 27 dicembre 2019 n. 160.
La mancata impugnativa nel termine di legge di detto accertamento non comporta
(a differenza di quanto previsto per i crediti di natura tributaria, ove viene espressamen- te previsto un termine di decadenza per l'impugnativa) l'irretrattabilità dello stesso ovvero la cristalizzazione della pretesa creditoria, ancor più ove, come nel caso di specie, l'utilizzo dello strumento si sia palesato come del tutto arbitrario;
tale soluzione
è, peraltro, in linea con quanto ripetutamente affermato in ordine al mancato rispetto del termine di impugnativa dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n.639 del 1910 (cfr. tra le altre, Cass. Sez. L - , Sentenza n. 12031 del 06/05/2021, secondo cui “in tema di ingiunzione fiscale, l'inutile decorso del termine di trenta giorni previsto dall'art. 3 del r.d. n. 639 del 1910, non preclude l'opposizione di merito che il debitore proponga per contestare l'esistenza della pretesa creditoria fatta valere, tale termine non avendo natura perentoria, ne' per la sua inosservanza essendo sancita decadenza o inammissibilità).
Al contempo, si deve ritenere che, analogamente a quanto previsto per l'ingiunzione fiscale RD 639/1910, la natura di atto complesso con efficacia accertativa della pretesa erariale e funzione di atto di invito al pagamento diretto a portare a conoscenza del debitore la pretesa erariale e a consentirgli la tutela dei propri interessi anche in sede giurisdizionale, comporta che il thema decidendum di tale controversia non si esaurisca nella verifica della validità formale del provvedimento impugnato e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità del ricorso della pubblica amministrazione al peculiare strumento di autotutela (sicché sarebbe inammissibile, per difetto di interesse, un'opposizione ad ingiunzione proposta deducendo unicamente il
- 9 - difetto dei presupposti per l'adozione di essa oppure vizi relativi ai requisiti di forma- contenuto dell'atto: così Cass. 20/06/2016, n. 12674), ma si estende necessariamente all'accertamento sul merito della pretesa creditoria fatta valere dalla P.A..
In altre parole, l'opposizione all'atto impoesattivo come per l'ingiunzione ex RD
639/1910 ha ad oggetto non soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, e la cognizione del giudice adito non si limita ai vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente ma involge comunque, a prescindere da una espressa richiesta in tal senso, l'accertamento sull'esistenza e
l'entità del credito.
Per l'effetto compete al Giudice adito accertare la sussistenza del credito richiesto sulla base dei titoli denunziati e la congruenza dell'importo richiesto quale indennità di occupazione.
Ciò chiarito, va preventivamente valutata la domanda riconvenzionale proposta dal e volta ad ottenere la condanna al rilascio dell'immobile in assenza Controparte_1
di un valido titolo detentivo.
In comparsa si legge: “il sig. è tenuto al rilascio del bene in oggetto non Pt_1
potendo vantare alcun titolo legittimante la detenzione dello stesso.
Ed infatti, dapprima l'opponente ha, a più riprese, chiesto di poter locare l'immobile di proprietà comunale (vd doc. 5 e 6) e, successivamente, ottenuta la detenzione dello stesso “formalizzata” con contratto verbale di locazione registrato all'Agenzia dell'Entrate al n. 8185 3 B il 20/01/1999 (doc. 8), ha continuato, in maniera ingiustificata, a godere del cespite di proprietà comunale a discapito dell'ente proprietario senza la corresponsione delle dovute indennità.
Attesa la predetta situazione fattuale, acclarato l'inadempimento al pagamento del canone e\o indennità ex art. 2041 c.c. e l'insussistenza del titolo legittimamente la
- 10 - detenzione, il ha diffidato l'attore al rilascio dell'immobile di proprietà Controparte_1
comunale (doc. 15 e 16).
Dalla vicenda fattuale esaminata risulta evidente, quindi, che il sig. , il quale Pt_1
ancora esercita nell'immobile in oggetto l'attività di parrucchiere per signora (vd verbale di sopralluogo della Polizia Locale del 18.01.2023 - doc. 13), è tenuto a rilasciare, in assenza di valido titolo negoziale, il bene di proprietà del Controparte_1
Le norme che sorreggono siffatto obbligo di rilascio sono:
- in via principale, l'art. 1453 c.c. provato il grave inadempimento di controparte stante il mancato pagamento del canone da concessione e\o da locazione di cui al concessione temporanea registrata presso Agenzia dell'Entrate al n. 8185 3 B il
20/01/1999 con consequenziale risoluzione, di cui sin da ora di chiede la declaratoria, del titolo negoziale e condanna di controparte al rilascio;
- in subordine, e qualora si ritenesse invalido il predetto titolo negoziale, l'art. 1418
c.c.
considerato che
, in ogni caso, ed anche prescindendo da quanto appena dedotto,
l'originario titolo di detenzione, contratto verbale di locazione registrato all'Agenzia dell'Entrate al n. 8185 3 B il 20/01/1999 (doc. 8), non è idoneo a legittimare la detenzione del cespite stante l'invalidità dello stesso per vizio di forma.
Anche da ciò deriva l'obbligo restitutorio in capo al sig. stante Pt_1
l'insussistenza, per originaria invalidità, del titolo di detenzione.
Pertanto, ed in subordine, si chiede l'accertamento della nullità del titolo di detenzione predetto con la condanna di controparte al rilascio del cespite di proprietà comunale;
- in estremo subordine, l'art. 2041, co. 2 c.c. norma che, in linea con tutti i fatti costitutivi sin qui allegati relativamente alla fonte del credito vantato dell'ente, impone il rilascio del cespite a favore del atteso che: “Qualora l'arricchimento Controparte_1
- 11 - abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda”.
Avuto riguardo all'ammissibilità di detta domanda, va rammentato il condivisibile principio secondo cui “l'opposizione all'ingiunzione fiscale si differenzia dalla opposi- zione ex art. 645 cod. proc. civ., integrando una domanda diretta all'accertamento della illegittimità della pretesa fatta valere con l'ingiunzione stessa, rispetto alla quale
l'opponente assume la veste di attore, e con la quale si apre un ordinario giudizio di cognizione, in cui l'opposto può proporre domande riconvenzionali. Queste sono ammissibili anche se dipendenti da un titolo diverso da quello posto a fondamento della domanda principale, sempre che sussista un collegamento obiettivo delle prete-se che, in base all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, implichi l'opportunità della trattazione e decisione simultanea” (in tal senso Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14861 del
16/11/2000; nella specie, la S.C., alla stregua del principio di cui alla massima, ha giudicato corretta la decisione della Corte di merito che aveva ritenuto ammissibile la domanda riconvenzionale - formulata dall'amministrazione finanziaria nel giudizio di opposizione ad una ingiunzione di pagamento dalla stessa emessa per il recupero di una somma a titolo di pagamento canoni per la concessione di una spiaggia lacustre - volta ad ottenere sia il rilascio del bene, sia un congruo indennizzo a titolo risarcitorio o per indebito arricchimento).
Va affermata, pertanto, l'ammissibilità della domanda riconvenzionale.
Pur all'esito delle non sempre lineari (e talora finanche contraddittorie, ove prima dirette ad affermare, e successivamente a negare, l'esistenza di un valido contratto di locazione, seppur in ogni caso risolto per inadempimento) deduzioni difensive del può affermarsi l'inesistenza di qualsivoglia valido titolo detentivo Controparte_1
dell'immobile oggetto di causa in capo all'attore, il quale in atto di citazione ha finanche espressamente ammesso che “nessun contratto è mai stato sottoscritto da
- 12 - rappresentanti del ed il sig. sia in proprio che nella Controparte_1 Parte_1
qualità di titolare della ditta Emphase”.
Tale assunto viene, peraltro, sorprendentemente sovvertito da parte attrice in sede di memoria ex art.171 ter 1° termine c.p.c. depositata in data 7 marzo 2024 ove, contrariamente a quanto dedotto in citazione, afferma che “il Sig. , occupa e Pt_1
detiene l'immobile in virtù di idoneo titolo locativo rinnovatosi tacitamente nel tempo e mai scaduto”.
Orbene, pur prescindendo dalla questione afferente all'ammissibilità di tale difesa
(esistenza di un valido titolo di locazione rinnovatosi tacitamente nel tempo e mai scaduto), appare evidente l'inesistenza di qualsivoglia valido contratto di locazione che avrebbe in ogni caso richiesto la forma scritta ad substantiam, sicuramente assente nel caso di specie.
Ciò premesso, va affermata la fondatezza della domanda riconvenzionale, non avendo parte attrice addotto o documentato alcun valido titolo detentivo dell'immobile.
Pertanto il signor va condannato all'immediato rilascio in Parte_1
favore del dell'immobile sito in alla via E. Caruso n. 8 / 9 – Controparte_1 CP_1
codice BU come meglio identificato negli atti di causa. P.IVA_2
Passando all'esame dell'ulteriore domanda avente ad oggetto l'accertamento del credito azionato con l'atto impugnato, occorre, preliminarmente all'esame della formulata eccezione di prescrizione del credito, interrogarsi sulla natura di detto credito, alla luce del contenuto dell'atto e dell'attività difensiva svolta dal CP_1
ell'ambito del presente giudizio.
[...]
Si è già detto del contenuto dell'atto e di come esso accrediti univocamente la prospettazione di un credito risarcitorio per occupazione sine titulo dell'immobile.
Occorre, a tal punto, misurarsi con l'attività difensiva svolta dal in Controparte_1
sede di comparsa di costituzione e di comparsa conclusionale, ove, in prima battuta ed
- 13 - in affermata conformità al titolo indicato nell'avviso di accertamento esecutivo, viene richiesta la condanna dell'attore al pagamento degli importi a titolo di “canoni non corrisposti” ed in ragione della “responsabilità per inadempimento del sig. Parte_1
in proprio e quale titolare della ditta individuale EMPHASE di
[...] Parte_1
”.
[...]
La domanda, come formulata, va rigettata; ciò non solo per l'evidente ragione che l'avviso di accertamento esecutivo non contiene nessun riferimento o richiamo a presunti canoni di locazione (apparendo, invece, univoco il richiamo a crediti risarcitori correlati all'occupazione sine titulo; lo stesso dicasi per gli atti di costituzione in mora prodotti), ma anche in ragione della già affermata (ed incontestata) inesistenza di qualsivoglia valida fattispecie contrattuale idonea a consentire l'instaurazione e prosecuzione del presunto rapporto di locazione.
Ciò premesso e ribadita l'ammissibilità delle ulteriori domande riconvenzionali proposte dal per le ragioni già sopra evidenziate, va esaminata la Controparte_1
domanda, proposta in via subordinata, volta ad “accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti ex art. 2041 c.c. rispetto ai fatti di causa e, per l'effetto, condannare il sig. in proprio e quale titolare della ditta individuale EMPHASE di Parte_1
al pagamento del credito pari ad euro 124.729,56 di cui € 98.280,07 Parte_1
per indennità non corrisposte ed euro 26.499,46 per interessi maturati a favore del ovvero, ed in subordine, nella maggiore o minore somma che dovesse Controparte_1
ritenere dovuta questo On.le Tribunale liquidata, se del caso, anche secondo equità nonché degli oneri dovuti sino al rilascio dell'immobile e, per l'effetto, condannarlo al pagamento integrale del credito pari ad euro 124.729,56 di cui € 98.280,07 per ed euro
26.499,46 per interessi maturati a favore del ovvero, ed in subordine, Controparte_1
nella maggiore o minore somma che dovesse ritenere dovuta questo On.le Tribunale
- 14 - liquidata, se del caso, anche secondo equità nonché degli oneri dovuti sino al rilascio dell'immobile”.
Orbene la domanda, come formulata, si palesa inammissibile per difetto del requisito della sussidiarietà di cui all'art.2042 c.c..
Il tema investe, con tutta evidenza, la configurabilità o meno di tale requisito ove la parte abbia concretamente a disposizione, come nel caso di specie, l'azione risarcitoria ex art.2043 c.c. per reagire all'occupazione sine titulo dell'immobile (cfr. avviso di accertamento esecutivo).
Sul punto è sufficiente fare rinvio ai principi ed alle argomentazioni diffusamente svolte dalla Suprema Corte di Cassazione con la recente sentenza resa a Sezioni Unite
n.33954 pubblicata il 5 dicembre 2023; si intende fare specifico riferimento a quanto affermato al capo 6 della sentenza ove si legge che “la risposta ai dubbi sollevati con
l'ordinanza interlocutoria non può prescindere dalla presenza nel diritto positivo della previsione di cui all'art. 2042 c.c., che pone la regola della sussidiarietà in termini generali, senza quindi distinzione tra le diverse azioni suscettibili di essere dedotte in via principale.
Non può, quindi, accedersi alla soluzione fatta propria dal richiamato orientamento che reputa sempre ammissibile l'azione di arricchimento, ove la diversa azione proponibile sia fondata su clausole di carattere generale. Ciò vale soprattutto al fine di scongiurare la sua declinazione in termini estremi - come fatto da parte della dottrina che reputa che il potenziale concorso tra azione principale (risarcitoria aquiliana ovvero ex art. 1337) ed azione di arricchimento possa dare vita a fenomeni non solo di concorso integrativo (potendosi con la seconda integrare quanto spettante all'impoverito e non recuperato con l'azione principale), ma anche di concorso alternativo, essendo rimessa all'impoverito la scelta su quale azione proporre (restando preclusa solo la possibilità di un concorso cumulativo) - e ciò in quanto ad avviso della Corte occorre salvaguardare la
- 15 - volontà che è alla base dell'introduzione dell'art. 2042 c.c., e che è quella di preservare la certezza del diritto ed evitare elusioni della norma, ammettendo che si possa agire con l'azione di arricchimento anche nei casi in cui la domanda principale non sia stata coltivata o sia andata perduta per il comportamento colpevole del titolare..Va, pertanto, tenuto fermo il principio per cui resta precluso l'esercizio dell'azione di arricchimento ove l'azione suscettibile di proposizione in via principale sia andata persa per un comportamento imputabile all'impoverito e, quindi, con riferimento ai casi di più frequente applicazione, per la prescrizione ovvero per la decadenza”.
Nel caso di specie è del tutto evidente che la domanda giudiziale di ingiustificato arricchimento ex art.2041 c.c. avanzata in via principale dal (e non in Controparte_1
via subordinata rispetto alla domanda risarcitoria, come ci si sarebbe aspettati attesa la richiamata residualità) assolve allo specifico scopo di sottrarsi all'estinzione del credito risarcitoria per prescrizione quinquennale e, quindi, alle conseguenze della colpevole ed ingiustificata inerzia tenuta per svariati anni dagli organi dell'ente pur a fronte della occupazione sine titulo di un immobile comunale da parte dell'attore.
Richiamando quanto affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella indicata sentenza “la regola della sussidiarietà impone di affermare che, se l'impoverito dispone di altre difese, l'azione di arricchimento non può essere esercitata, e ciò vale anche se le altre difese, già pertinenti al soggetto, siano andate perdute, come appunto nel caso della prescrizione. Né può trascurarsi l'argomento speso da autorevole dottrina secondo cui “concedere in questi casi l'azione di arricchimento, significherebbe frustrare la finalità di quegli istituti, che consiste proprio nel determinare la perdita di un diritto a danno di chi non lo ha esercitato”.
Nel caso di specie va, pertanto, dichiarata inammissibile la domanda ex art.2041 c.c. anche in ragione di quanto si andrà a dire in ordine alla palese fondatezza della
- 16 - domanda risarcitoria ex art.2043 c.c., proposta, in via innaturalmente subordinata, dal
Controparte_1
Venendo alla disamina di tale ultima domanda, la stessa va accolta dovendosi dare rilievo alla circostanza, univoca ed incontrastata, che l'occupazione dell'immobile da parte dell'attore, ove per svariati anni ha svolto ed ancora svolge l'attività di parrucchiere, si caratterizza per l'assenza di qualsivoglia titolo detentivo.
Il nella propria comparsa di costituzione e risposta, ha dedotto Controparte_1
quanto segue:
➢ il proprietario del bene immobile sito in lla via E. Caruso Controparte_1 CP_1
n. 8 e 9, piano T, Interno 2 identificato al catasto dei fabbricati nella Sez. Urbana
AVV. al Foglio 5, particella 1087, sub 9, zona cens. 6, categoria C/1, classe 6, consistenza 23 mq, superficie catastale 28 mq ed inserito nell'inventario patrimoniale dell'Ente al codice BU 9129007002;
➢ in data 21.04.1989 il IZo Patrimonio del Comune di nelle more del CP_1
perfezionamento amministrativo, rilasciava autorizzazione alla consegna del predetto immobile a favore del sig. al fine di poter esercitare Parte_1
l'attività di parrucchiere per signora (fono 335 del 21.04.1989) (cfr. doc. 4 della produzione di parte convenuta);
➢ siffatta autorizzazione esaudiva le istanze presentate dal medesimo sig.AI che, a più riprese, aveva richiesto di poter locare l'immobile di proprietà comunale per poter ivi esercitare l'attività di parrucchiere per signora (doc. 5 e 6);
➢ pertanto, l'immobile veniva consegnato al sig. (verbale di consegna doc. 7); Pt_1
➢ in data 01.01.1999 veniva registrato, con denuncia verbale di contratto di locazione, una convenzione temporanea della durata di 12 mesi, regolarmente registrata all'Agenzia dell'Entrate al n. 8185 3 B il 20/01/1999 (doc. 8 – per la valenza di tale atto rispetto ai fatti di causa si veda funditus in seguito);
- 17 - ➢ nel tempo, elemento esso risultante dall'estratto contabile all. doc. 9, il sig. Pt_1
ha accumulato un'elevata morosità per il godimento del cespite di proprietà comunale mitigata, soltanto, dagli sporadici pagamenti del medesimo debito che oggi assume come prescritto;
➢ da qui la notifica di plurime diffide al sig. per il pagamento del pregresso Pt_1
(doc. 10, 11 e 12)”.
Orbene dalla lettura dell'allegato n.4 della produzione di parte convenuta
[...]
(autorizzazione alla consegna delle chiavi dell'immobile del 21 aprile 1989) CP_1
nonché del verbale di consegna (cfr. allegato 7 della produzione del emerge in CP_1
maniera univoca che l'attribuzione della disponibilità del bene doveva considerarsi assolutamente precaria e provvisoria, integrando la (innaturale ed ingiustificata) anticipazione di efficacia di una vicenda concessoria e/o contrattuale in via di formazione.
Nel verbale di consegna, in particolare, viene chiaramente evidenziato che la consegna avviene “nelle more del perfezionamento dell'atto amministrativo”, con ciò intendendosi univocamente far riferimento alla fattispecie costitutiva del diritto al godimento dell'immobile in capo al . Pt_1
È, quindi, evidente che, in ragione del mancato perfezionamento e/o conclusione di detta fattispecie (circostanza di cui il non poteva non essere consapevole), Pt_1
detta occupazione ha obiettivamente assunto i connotati dell'occupazione sine titulo, integrante tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di illecito aquiliana di cui all'art.2043 c.c., ivi compreso l'elemento soggettivo, a nulla rilevando che l'impossessamento sia avvenuto con il consenso del proprietario, trattandosi, come detto, di disponibilità precaria e provvisoria in attesa dell'imminente perfezionamento dell'iter amministrativo.
- 18 - Si richiama, inoltre, quando espressamente dedotto dall'attore nell'atto introduttivo in ordine all'assenza di qualsivoglia titolo contrattuale legittimante la detenzione dell'immobile, ciò testimoniando la piena consapevolezza, da parte del AI, dell'assenza di qualsivoglia titolo detentivo.
Una volta affermata la configurabilità dell'illecita ed indebita occupazione dell'immobile da parte del , quanto meno a partire da una data Pt_1
ragionevolmente prossima a quella di consegna e correlata ai ragionevoli tempi di definizione dell'iter amministrativo volto alla formalizzazione del contratto di locazione
(oggetto di plurime istanze del AI), va scrutinata l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito risarcitorio proposta dall'attore.
A tal riguardo si segnala che l'occupazione abusiva costituisce un illecito permanente, rientrante nel genus dell'art. 2043 c.c., perciò il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria e restitutoria è quinquennale. Esso decorre per la domanda risarcitoria per equivalente della perdita del godimento, dalla singola annualità, con la conseguenza che la prescrizione estingue il diritto al risarcimento da mancato godimento del bene, per gli anni precedenti al quinquennio antecedente la messa in mora.
Nel caso di specie parte convenuta ha depositato atti di costituzione in mora a mezzo dei quali, per il tramite della Romeo Gestioni e di OL IZ (affidatarie del servizio di gestione del patrimonio immobiliare), ha richiesto il pagamento dei crediti risarcitori, poi azionati in sede giudiziale.
Ai fini dell'interruzione della prescrizione vengono, pertanto, in rilievo:
a) l'avviso di accertamento esecutivo oggetto di impugnativa, notificato il 14 novembre 2023;
b) la raccomandata a/r ricevuta il 16 dicembre 2018 (cfr. allegato 21 alla memoria del 27 marzo 2024 depositata dal con cui OL IZ Controparte_1
- 19 - chiedeva il pagamento delle indennità di occupazione maturate sino a tale data e correlate all'occupazione sine titulo dell'immobile;
c) la raccomandata a/r ricevuta il 10 dicembre 2014 (cfr. allegato 20 alla memoria del 27 marzo 2024 depositata dal con cui OL IZ Controparte_1
chiedeva il pagamento delle indennità di occupazione maturate sino a tale data e correlate all'occupazione sine titulo dell'immobile;
Nessuna specifica rilevanza interruttiva può, invece, attribuirsi agli allegati 11 e 12 depositati dal n occasione della costituzione in giudizio. Controparte_1
Invero l'avviso di ricevimento contenuto nell'allegato 11 non contiene nessuna indicazione in ordine alla data di consegna dell'atto (il timbro postale si palesa illegibile) sicchè non è dato comprendere in quale data l'atto di costituzione in mora sarebbe stato consegnato.
L'allegato 12, invece, appare finanche privo dell'avviso di ricevimento, sicchè non vi
è alcuna prova che l'atto di costituzione in mora sia stato ricevuto dall'attore.
Tali lacune documentali rendono irrilevante l'atto di costituzione in mora del 21 dicembre 2004 (allegato 10 della produzione di parte convenuta).
Conclusivamente va dichiarata la prescrizione del credito risarcitorio per il periodo antecedente al quinquennio (decorrente dall'atto di costituzione in mora del 10 dicembre 2014), ovvero dei crediti risarcitori azionati e riferibili al periodo che va dal dicembre 1991 al 10 dicembre 2009.
Avuto riguardo al residuo credito, si impone la rimessione della causa sul ruolo sia al fine di verificare il bonario componimento della lite che per l'eventuale ammissione di una ctu volta ad esattamente quantificare il danno da indebita occupazione, all'esito dell'auspicabile rideterminazione del credito, al netto delle somme dichiarate prescritte, da parte del Controparte_1
- 20 - La rimessione sul ruolo si impone anche in relazione alla valutazione di ammissibilità
e fondatezza delle ulteriori domande proposte dall'attore con la memoria del 7 marzo
2024.
La parziale reciproca soccombenza (avuto particolare riguardo sia al riconosciuto illegittimo ricorso all'avviso di accertamento esecutivo che alla riconosciuta fondatezza parziale dell'eccezione di prescrizione) giustificano la compensazione delle spese di lite relativamente alle domande esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale di OL, 10 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando su alcune delle domande proposte, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ accoglie nei limiti di cui in parte motiva l'opposizione proposta da Parte_1
e per l'effetto dichiara la nullità dell'avviso di accertamento
[...]
PG/2023/923665 del 13.11.2023, in quanto adottato dal in Controparte_1
difetto dei presupposti di legge;
➢ in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal Controparte_1
condanna l'opponente all'immediato rilascio in favore del Parte_1
predetto ente dell'immobile sito in alla via E. Caruso n. 8 / 9 – codice BU CP_1
come meglio identificato negli atti di causa;
P.IVA_2
➢ rigetta la domanda riconvenzionale proposte dal volta ad Controparte_1
ottenere la condanna dell'attore al pagamento dei canoni di locazione, come formulata in comparsa di costituzione;
➢ dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposte dal Controparte_1
volta ad ottenere la condanna dell'attore al pagamento dell'indennità ex art.2041
c.c., il tutto per le ragioni evidenziate in parte motiva;
- 21 - ➢ accoglie la domanda riconvenzionale proposta dal ex art.2043 Controparte_1
c.c. e volta a vedere accertata l'occupazione sine titulo dell'immobile oggetto di causa per il periodo indicato nell'avviso di accertamento esecutivo;
al contempo accoglie nei limiti di cui in parte motiva l'eccezione di prescrizione del credito risarcitorio per i periodi che vanno dal dicembre 1991 al 10 dicembre 2009;
➢ compensa le spese di lite;
➢ dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.
Si comunichi ai difensori.
Così deciso in OL, il 30/01/2025.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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