Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/02/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- Dr.ssa Rosaria Papa - Presidente-
- Dr.ssa Alessandra Piscitiello - Consigliere-
- Dr.ssa Paola Martorana - Consigliere Relatore-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 47/2022 di R.G., riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 11.07.2024, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
, C.F. , nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
18.07.1964 e residente in [...]al Vico IV Pietro Parzanese n. 1, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Guido Ciccarelli del Foro di Benevento, C.F.
, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di C.F._2
appello;
APPELLANTE
E
AVV. C.F. , nato ad [...] il CP_1 C.F._3
17/01/1965 ed ivi residente a[...], e , C.F. Controparte_2
, nato ad [...] il [...] ed ivi residente a[...]
R.G. n° 47/2022
- 1 -
Parzanese n. 21, entrambi elettivamente domiciliati in Ariano Irpino alla Via Parzanese n.
21 presso lo studio dell'Avv. C.F. , che CP_1 C.F._3
rappresenta e difende sé stesso ed il secondo, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta del grado di appello;
APPELLATI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 2450/2021, pubblicata il 30.11.2021 e notificata in pari data, a definizione della causa R.G. n. 459/2019, il Tribunale di Benevento, provvedendo sulla domanda proposta da , la dichiarava inammissibile, condannandola a Parte_1
versare all'avv. dichiaratosi antistatario, le spese di lite, liquidate in CP_1
complessivi euro 4.035,00, oltre rimborso spese generali, IVA e c.p.a., come per legge.
L'attrice aveva citato in giudizio e per ottenere l'accertamento CP_1 CP_2 dell'interclusione del proprio immobile sito in Ariano Irpino al Vico IV Pietro Parzanese n.
1, composto da un appartamento al primo piano, con accesso dalla via pubblica, e da un pertinenziale garage al piano terra, in Catasto al foglio 79, p.lla 3043, privo di uscite sulla via pubblica ed accessibile solo da una stradina di proprietà dei convenuti, foglio 79, p.lle
73 e 97, chiedendo per l'effetto la costituzione di una servitù coattiva di passaggio ex art. 1051 c.c., oltre al rimborso delle spese di lite.
La medesima aveva rappresentato che l'esistenza di una servitù coattiva Parte_1
di passaggio su tale stradina era già stata oggetto di un giudizio di negatoria servitutis, promosso dal Fallimento Costruzioni D'Argento, dante causa dei germani nei CP_1
confronti di , proprio dante causa, e di e Persona_1 CP_3 CP_1
Tale giudizio era stato definito con sentenza n. 392/2014 di accoglimento della domanda, passata in giudicato, che statuiva che il fondo dei germani di cui alle p.lle 73 e 97 CP_1
del foglio 79, sito in Ariano Irpino al Vico IV Parzanese, era libero da qualsivoglia servitù di passaggio in favore di , ordinando ai convenuti Persona_1 Persona_1
e di astenersi dal passare su tale fondo, dichiarando, inoltre, cessata la Parte_2
materia del contendere tra i germani e ed . CP_1 CP_4 CP_3
L'attrice aveva prospettato l'inopponibilità, nei suoi confronti, della suddetta sentenza, deducendo l'inadempimento degli oneri di trascrizione della domanda di negatoria servitutis e della relativa sentenza.
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Si erano costituiti in giudizio i germani deducendo la piena opponibilità di tale CP_1 sentenza alla controparte, non essendo l'actio negatoria soggetta a trascrizione ed evidenziando che l'attrice, succeduta nella proprietà dell'immobile in pendenza del precedente giudizio, non aveva spiegato intervento volontario, né aveva impugnato la sentenza, facendola passare in giudicato.
Nel merito, avevano contestato la domanda, richiamando la disciplina sulle pertinenze ed evidenziando che l'ubicazione del garage era stata dettata da ragioni di mera convenienza.
Sulla scorta di tali contrapposte difese, il Giudice di prime cure, con la sentenza in questa sede impugnata, riteneva inammissibile la domanda, per la violazione del principio del ne bis in idem, in accoglimento dell'eccezione formulata dai convenuti, riscontrando l'esistenza di un giudicato, tra i danti causa dell'attrice ed i convenuti, avente lo stesso oggetto, senz'altro efficace nei confronti dell'attrice, per le ragioni precisate con l'ordinanza del 20.04.2020.
In particolare, evidenziava che ex art. 111 c.p.c. “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie”; che il quarto comma di tale norma prevede che l'estensione della sentenza, resa tra le parti originarie, al successore a titolo particolare avviene “salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione” e che, contrariamente a quanto dedotto dall'attrice, nessuna norma prevede la trascrizione dell'actio negatoria, trattandosi di un'azione di accertamento, tesa a far dichiarare l'inesistenza dei diritti vantati dai terzi, e non di costituzione o modifica di un diritto reale.
Rilevava poi che, in occasione della vendita dell'immobile, oggetto di causa, avvenuta il
09.12.2009, l'acquirente attrice era stata resa edotta della pendenza di un giudizio civile a carico dei suoi danti causa, proprietari del fondo – giudizio definito a pag. 8 del contratto depositato in atti come “causa in corso con il confinante avv. per il CP_1
riconoscimento di servitù coattiva sulla proprietà dello stesso ed a favore del garage alienato di cui alla p.lla 3043 del foglio 79 (attualmente privo di accesso alla strada) pendente presso il Tribunale di Ariano Irpino (RG101/03 con prossima udienza al 3 gennaio 2010)”- ma non aveva spiegato intervento, né aveva impugnato la sentenza, instaurando il giudizio per l'accertamento dello stesso diritto già fatto valere dai suoi danti causa, in qualità di convenuti nel giudizio già concluso, sulla base della stessa documentazione già prodotta in quella sede, così operando una duplicazione degli accertamenti giudiziali aventi ad oggetto un unico rapporto controverso.
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Riteneva irrilevante l'orientamento giurisprudenziale, richiamato dall'attrice, secondo il quale l'appartenenza del diritto di servitù ai diritti autodeterminati non preclude, dopo il passaggio in giudicato di una sentenza che accerti la libertà del fondo, la proposizione di una domanda tesa alla costituzione giudiziale di una servitù coattiva di passaggio, trattandosi di orientamento affermato in una fattispecie diversa, e cioè per un caso in cui nel primo giudizio non era stata prospettata la ricorrenza dei presupposti per la costituzione di una servitù coattiva.
Precisava che dagli atti del precedente giudizio risultava che i danti causa dell'attrice, nel resistere all'azione negatoria proposta nei loro confronti, non si erano limitati a rappresentare l'esistenza di una servitù di passaggio di natura contrattuale, ma avevano fatto riferimento anche all'art. 1051 c.c., per cui il Giudice, pur ponendo in luce una discrepanza tra la denominazione formale delle difese dei convenuti e il loro contenuto effettivo in termini di accertamento demandato all'organo giudicante, aveva affrontato nel merito anche la questione della sussistenza dei presupposti per la costituzione della servitù coattiva, negandone la ricorrenza.
2. Avverso la suindicata sentenza, ha spiegato appello deducendo a Parte_1
sostegno un unico motivo.
L'appellante ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “riformare la sentenza del Tribunale di Benevento n. 2450/2021 e per l'effetto: accertare che il garage di proprietà della Sig.ra (foglio 79, particella 3043), non avendo uscite sulla via pubblica, è Parte_1 intercluso;
accertare che l'unica via per accedervi appartiene ai Sigg.ri e CP_1
(p.lle 73 e 97 del foglio 79); costituire su tale strada di proprietà dei Controparte_2 germani una servitù coattiva di passaggio ai sensi dell'art. 1051 c.c.; vittoria di CP_1
spese con distrazione”.
3. L'atto di appello veniva notificato in data 30.12.2021 agli appellati, all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. CP_1
Gli appellati erano convenuti per il giorno 20.04.2022 dinanzi a questa Corte.
Il giudizio di appello veniva tempestivamente iscritto a ruolo il 05.01.2022.
4. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 26.03.2022, si costituivano in giudizio gli appellati, che resistevano al gravame, concludendo per l'inammissibilità, ex art. 342 c.p.c., ovvero ex art. 348 bis c.p.c., dell'impugnazione, per il rigetto delle avverse richieste e dell'appello, per la sua infondatezza in fatto e diritto, per l'integrale conferma della sentenza impugnata, nonché per l'emissione di ogni altro provvedimento
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consequenziale e di giustizia, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e c.p.a., come per legge, con distrazione.
4. Preliminarmente, deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con atto di citazione notificato in data 30.12.2021 agli appellati, risultando rispettato il termine di decadenza di trenta giorni, previsto dall'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notifica della sentenza impugnata, pacificamente avvenuta, nei confronti del procuratore della parte appellante, il 30.11.2021.
5. Con l'unico motivo di impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza gravata per la violazione degli artt. 1051 e 2909 c.c.; per la violazione e falsa applicazione dell'art. 163
c.p.c. e per la violazione dei principi riguardanti le eccezioni del convenuto.
L'appellante ha denunciato che il Tribunale non avrebbe operato alcuna distinzione, quanto ai loro riflessi sull'estensione del giudicato, tra l'eccezione riconvenzionale e la domanda riconvenzionale, né tra le eccezioni in senso proprio e quelle riconvenzionali, chiedendo la correzione di tali errori e, per l'effetto, la declaratoria di ammissibilità della propria domanda, con il relativo esame nel merito, previa eventuale nomina di C.T.U. ed ammissione delle prove testimoniali articolate.
A dire dell'impugnante, il Giudice di prime cure, nell'affermare che aveva costituito oggetto del precedente giudizio la ricorrenza dei presupposti per la costituzione di una servitù coattiva - in ordine alla quale il Giudice autore della sentenza n. 392/2014 si era pronunciato
“pur ponendo in luce una discrepanza tra la denominazione formale delle difese dei convenuti e il loro contenuto effettivo in termini di accertamento demandato all'organo giudicante” - non avrebbe colto la differenza tra domanda riconvenzionale ed eccezione riconvenzionale, considerando solo i diversi nomina iuris e non anche il differente regime giuridico;
mentre, per la giurisprudenza, vi sarebbe diversità di effetti giuridici prodotti in un giudizio di negatoria servitutis da una domanda riconvenzionale e da un'eccezione riconvenzionale, potendo il giudicato sull'esistenza della servitù formarsi solo nel primo caso.
Ha dedotto che il convenuto in un giudizio di negatoria servitutis che si limiti a chiedere il rigetto della domanda, per l'esistenza di una servitù di passaggio o per l'avvenuta usucapione, potrà ottenere il rigetto della avversa pretesa, ma non un titolo da opporre ai terzi con la trascrizione, non potendo l'eccezione riconvenzionale dare luogo al giudicato sul diritto dedotto per il suo tramite.
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Sulla scorta di tale premessa, ha contestato che la sentenza del Tribunale di Benevento n.
392/2014 abbia deciso con efficacia di giudicato in ordine all'esistenza dei presupposti per la costituzione coattiva della servitù di passaggio sul fondo di proprietà degli appellati.
Ha protestato che il Tribunale avrebbe motivato la propria decisione richiamando il principio per il quale il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, ossia tutte le questioni proposte e proponibili in via di azione o di eccezione, mentre, nell'assunto dell'impugnante, tale principio non si applicherebbe all'eccezione riconvenzionale.
L'appellante ha, altresì, lamentato che il Tribunale non avrebbe correttamente valutato la portata dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità dalla stessa richiamata in comparsa conclusionale (Cass. n.2124/2021), e cioè dell'orientamento secondo cui l'appartenenza del diritto di servitù ai diritti autodeterminati, ossia a quelli che si identificano per l'indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne è la fonte, non preclude, dopo il passaggio in giudicato della sentenza che affermi la libertà del fondo, la proposizione di una domanda per ottenere la costituzione giudiziale di una servitù coattiva di passaggio.
Alla luce di tale giurisprudenza, con cui era stata esclusa la violazione del ne bis in idem per la differenza di causa petendi e di petitum tra le domande, ha dedotto di avere proposto, nel presente giudizio, una domanda di costituzione di un diritto di servitù coattiva, mentre i suoi danti causa, nel precedente giudizio, si erano limitati a chiedere il rigetto della pretesa avversaria, deducendo la ricorrenza dei presupposti per la costituzione di una servitù coattiva, senza tuttavia formulare una domanda riconvenzionale;
pertanto, non poteva essersi formato giudicato su un diritto mai fatto valere, dovendo la relativa questione ritenersi accertata incidenter tantum.
Ha, infine, reiterato le ragioni in fatto e diritto della domanda, le proprie istanze istruttorie e la richiesta di ammissione di C.T.U.
I rilievi che precedono non appaiono, all'esito di una rinnovata valutazione della portata e dei limiti del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Benevento n. 392/2014, idonei a sovvertire il segno della decisione impugnata.
Invero, come si evince dalla narrativa che precede, il Giudice di prime cure, nell'apprezzare quali fossero le statuizioni coperte dal giudicato esterno, ha evidenziato che il Tribunale investito del precedente giudizio, pur avendo ravvisato una discrepanza tra le difese formali proposte dai convenuti, che non avevano dichiaratamente proposto una domanda riconvenzionale, e il loro contenuto effettivo, in termini di accertamento demandato
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all'organo giudicante, aveva espressamente preso in esame la ricorrenza dei presupposti per la costituzione di una servitù coattiva, motivatamente escludendoli, per essere l'interclusione del garage derivata proprio dall'attività edilizia svolta sul fondo in proprietà
Parte_1
In tali termini ragionando, il primo Giudice ha correttamente apprezzato la portata del giudicato in questione, quale discendente dai limiti delle domande e delle difese svolte dalle parti.
Reputa infatti questa Corte distrettuale, in conformità di quanto invero ritenuto dal primo
Giudice che, al di là delle espressioni impiegate dall'estensore della pronuncia n. 392/2014
– che si è limitato ad evidenziare che i convenuti non avevano dichiaratamente proposto una domanda riconvenzionale- la sentenza passata in giudicato contenga un compiuto accertamento dei presupposti per la costituzione coattiva di una servitù di passaggio, la cui ricorrenza è stata motivatamente esclusa, accertamento che era stato espressamente richiesto, difformemente da quanto dedotto dall'impugnante, dai suoi danti causa, allorquando si erano costituiti nel giudizio di negatoria servitutis.
Nell'interpretare, allora, la portata dell'invocato giudicato esterno, mette conto in primo luogo apprezzare il contenuto delle espressioni utilizzate, nella comparsa di costituzione depositata il 15 aprile 2003, da e pacificamente danti Persona_1 Parte_2 causa dell'odierna appellante. Gli stessi, infatti - dopo aver allegato che il passaggio preteso, esercitato sulla p.lla 73, rappresentava, “da sempre, l'unico ingresso al garage che, altrimenti, resterebbe intercluso”, e che una tale servitù era stata accordata con scrittura privata del 25.4.1983, confermata con una successiva scrittura datata 18.1.1989, da CP_5
, quale amministratore unico della Costruzioni D'Argento - dedussero che gli
[...] organi fallimentari avevano contestato l'esistenza di un titolo per l'esercizio della servitù, per la mancanza di data certa della scrittura del 18.1.1989, intercorsa tra i coniugi Per_1
e la società decotta;
che il Giudice delegato aveva pertanto “avanzato agli istanti una richiesta di indennizzo”, per accordare tale servitù; che, “quanto al prezzo richiesto per concedere la servitù” gli istanti, pro bono pacis, avevano offerto la somma di £ 809.100, e poi di £ 1.500.000, somme che apparivano congrue;
certamente esagerata e sproporzionata, per converso, era la “richiesta fatta dal
G.D., con il provvedimento datato 25.7.2001, di £ 8.000.000.”
Sulla scorta di tali premesse, ribadito che “l'unico modo per gli istanti per raggiungere il garage de quo è la stradina insistente sulla p.lla 73 di cui è causa”, e che “trattasi di
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passaggio coattivo inquadrabile nella disciplina di cui all'art.1051 c.c.”, testualmente concludevano “per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto
e il conseguente riconoscimento della servitù di passaggio sulla p.lla 73, in forza della scrittura privata datata 18.1.1989 e comunque in forza dell'art. 1051 c.c.”
Come appare evidente non solo dal tenore delle espressioni impiegate nel corpo dell'atto - in cui si discorre non solo dell'interclusione ma anche dell'entità dell'indennizzo da corrispondere - ma anche dalle conclusioni da ultimo testualmente riportate, i danti causa dell'odierna appellante, lungi dal limitarsi ad invocare il rigetto della domanda negatoria, allegando un fatto impeditivo del suo accoglimento, chiedevano espressamente ed ex professo il “riconoscimento della servitù di passaggio …comunque in forza dell'art. 1051
c.c.”, formulando pertanto un'espressa domanda e sollecitando sul punto una pronuncia senz'altro munita di efficacia di giudicato.
Sulla scorta di tale prospettazione, del resto, ed in modo del tutto coerente, il Tribunale di
Benevento, pur rilevando che tali convenuti non avevano impiegato l'espressione “domanda riconvenzionale”, si riteneva investito del dovere di delibare una tale pretesa costitutiva, espressamente precisando di dover, una volta “archiviata la vicenda del titolo”, “valutare
l'ipotesi avanzata, sempre dai convenuti, di costituzione della servitù ex att. 2051 c.c.”
Sul punto - con statuizione indubitabilmente destinata a spiegare efficacia tra le parti e i loro aventi causa, anche al di fuori del giudizio in cui veniva resa- il Tribunale di Benevento osservava che era del tutto mancata la prova dei presupposti per la concessione della servitù coattiva, risultando irrilevante la richiesta prova testimoniale e non potendo una consulenza tecnica sopperire alle lacune processuali. Ciò in quanto “in tema di servitù coattive, in virtù dei principi di correttezza e lealtà nei rapporti tra il proprietario del fondo dominante e quello del fondo servente, l'interclusione derivata dall'iniziativa edilizia del proprietario del fondo dominante intanto può trovare tutela in quanto sia chiesta al giudice prima dell'intervento edilizio, in modo che questi possa valutare, senza i limiti derivanti dall'ormai avvenuta realizzazione dell'intervento stesso, quale sia la soluzione più idonea a contemperare le contrapposte esigenze dei proprietari”; nel caso di specie, come era pacifico, la costruzione dell'immobile era avvenuta con concessione edilizia n. 4325 del
3.9.1987, senza che fosse stata costituita alcuna servitù mentre, in applicazione del citato principio giurisprudenziale, “ i convenuti avrebbero dovuto ottenere prima la servitù di passaggio e, successivamente, costruire il manufatto”.
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Del resto, l'interpretazione del giudicato offerta dal primo Giudice, e condivisa da questa
Corte distrettuale in ragione degli argomenti finora svolti, si rivela pienamente coerente con gli approdi in più occasioni raggiunti dalla Corte di legittimità in ordine alla tematica in oggetto, con particolare riferimento alle modalità con cui un convenuto in negatoria servitutis possa far valere la contrapposta pretesa ad un diritto di servitù coattiva, in ragione dell'interclusione del proprio fondo.
In particolare, secondo un principio ripetutamente affermato dalla Suprema Corte “nel giudizio di "negatoria servitutis" il convenuto ha diritto di dimostrare l'interclusione del fondo e di chiedere la costituzione di una servitù di passaggio, ma è tenuto, in tal caso, a formulare un'espressa domanda riconvenzionale, perché non è la semplice allegazione dell'interclusione del fondo a costituire il corrispondente limite a carico dell'immobile gravato, ma solo l'accoglimento della domanda del proprietario del fondo intercluso”.
(Cass. sez. 2, ordinanza n. 20325 del 16/07/2021; Cass. sez. 2, sentenza n. 2974 del
20/03/1998; Cass. 966/1976; Cass. 809/1985).
Per paralizzare l'actio negatoria servitutis non è pertanto sufficiente la mera proposizione di una eccezione riconvenzionale volta a far valere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della servitù coattiva.
Tali servitù richiedono l'esercizio di un'apposita domanda da opera degli aventi diritto e l'emissione di una pronuncia ad effetti costitutivi, che dà luogo all'asservimento dal momento del passaggio in giudicato.
Come è noto, infatti, l'oggettiva interclusione di un fondo conferisce, al proprietario del fondo intercluso, il diritto di conseguire la servitù di passaggio coattivo sul fondo del vicino.
Sempre che, in sede giudiziaria, in seguito alla proposizione della relativa istanza, siano accertati i necessari presupposti, ai sensi degli artt. 1051 e 1053 cod. civ. e quindi ricorrano: la interclusione del terreno, sia essa assoluta, sia essa relativa;
il conveniente uso del fondo, cioè la necessità del passaggio in considerazione dell'uso del fondo;
nonché il pagamento, da parte del proprietario del fondo intercluso, della indennità proporzionata al danno arrecato al fondo servente dal passaggio.
Ma la mera deduzione difensiva di una situazione di fatto di oggettiva interclusione del fondo non paralizza l'azione negatoria, perché il potere (astratto) di conseguire per via giudiziaria la servitù di passaggio coattivo, di per sé, non costituisce un fatto impeditivo all'esercizio della facoltà di godere liberamente del fondo (che potrebbe assoggettarsi alla servitù): facoltà di godere liberamente, la quale al tempo dell'accertamento tramite l'azione
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negatoria non soffre di alcuna giuridica limitazione. La deduzione di interclusione del fondo, ex se, non integra pertanto una eccezione in senso proprio;
ciò in quanto gli effetti della costituzione della servitù di passaggio coattivo operano soltanto dopo la pronunzia giudiziale e il pagamento della indennità, fino a questo momento permanendo inalterato il diritto del proprietario, attore in negatoria, di proibire il passaggio sul proprio fondo.
Appare allora evidente, anche alla luce di tali principi, che i danti causa della non Parte_1 si limitarono a invocare l'interclusione del fondo in loro proprietà, nel tentativo, che sarebbe stato inutile, di paralizzare l'actio negatoria, ma intesero realizzare un effetto ulteriore, integrato dall'acquisizione del diritto alla servitù di passaggio coattivo, diritto irretrattabilmente escluso, all'esito di un motivato accertamento dei relativi requisiti, dalla sentenza n. 392 del 2014.
, neppure può sottacersi che l'interpretazione che del giudicato ha fornito il Giudice CP_6
di prime cure si rivela pienamente rispondente alla qualificazione dell'iniziativa giudiziaria che, anche in sede stragiudiziale, dettero i danti causa dell'odierna appellante i quali, nell'alienare la consistenza oggetto di causa, resero appunto l'acquirente, come Per_2
precisato dal primo Giudice, dell'esistenza di una “causa in corso con il confinante
Avvocato per il riconoscimento di servitù coattiva sulla proprietà dello stesso ed a CP_1
favore del garage alienato di cui alla p.lla 3043 del foglio 79 ( attualmente privo di accesso alla strada) pendente presso il Tribunale di Ariano Irpino ( RG 101/03 con prossima udienza al 3 gennaio 2010).
L'interpretazione del giudicato esterno nei termini finora esposti è, infine, evidentemente idonea ad assorbire ogni altra questione sollevata dall'appellante e pertanto esime questa
Corte distrettuale dal prendere partito in ordine all'apparente contrasto - munito di indubitabili ricadute applicative, nel caso di specie non rilevanti - tra gli orientamenti giurisprudenziali invocati dalla in ordine all' inidoneità degli accertamenti sui Parte_1
fatti costituenti oggetto di eccezione a spiegare efficacia di giudicato, per essere gli stessi normalmente svolti incidenter tantum ( cfr. Cass. 15931/2019, citata dall'appellante; Cass. sez. 2 - , Ordinanza n. 10745 del 17/04/2019, tra le tante in tema di revindica, condominio ed eccezione riconvenzionale di usucapione) ed i principi, parimenti affermati dalla Corte di legittimità e citati anche dal primo Giudice, in ordine all'estensione del giudicato al
“dedotto e deducibile”, e cioè non solo ai fatti costitutivi dedotti in via di azione, ma anche ai fatti estintivi, impeditivi e modificativi, costituenti oggetto di eccezione. (Cassazione civile sez. VI, 18/07/2018, n.19113; Cass.sez. L, Sentenza n. 4502 del 26/03/2003
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Cassazione civile sez. II, 18/08/2020, n.17216; Cass. 24 novembre 2000, n. 15178; Cass. 13 febbraio 2002, n. 2083; Cass. 24 marzo 2006, n. 6628; Cass. 19 luglio 2006, n. 16540; Cass.
11 maggio 2010, n. 11360).
6. La soccombenza dell'appellante governa le spese di lite relative al presente grado di giudizio che, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.55 del 2014, come aggiornati dal
DM n.147/2022, tenuto conto delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta, si liquidano come da dispositivo che segue, in favore degli appellati costituiti, con attribuzione all'avv. dichiaratosi anticipatario. CP_1
7. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli – II^ Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Benevento n. 2450/2021, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite relative al presente grado in favore degli appellati, che liquida nell'importo di € 3.966,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge con attribuzione all'avv. dichiaratosi anticipatario;
CP_1
3) Dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico della parte appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Paola Martorana Dott.ssa Rosaria Papa
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