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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 21/05/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, sezione civile, in persona del giudice dott.ssa Vincenza
Bennici ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al numero 1239 del registro generale dell'anno 2021 vertente
TRA
(P.IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante p.t. (Avv. Petralia Francesco)
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] il [...] e Controparte_1
, nata a [...] il [...] (Avv.ti Giuseppe Controparte_2
Limblici e Francesca Palumbo)
APPELLATE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Agrigento n. 214 del
6 marzo 2021
CONCLUSIONI: cfr. verbale di udienza dell'8 aprile 2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione -
Con citazione del 26 aprile 2021, ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Agrigento n. 214 del 6 marzo 2021 che, in accoglimento dell'opposizione proposta da e Controparte_1
, ha revocato il d.i n. 293/2019 del 18.04.2019 e accolto la domanda Controparte_2
riconvenzionale delle appellate volta ad ottenere l'annullamento del contratto stipulato l'08.01.2018 e la condanna di al pagamento della somma Parte_1 complessiva di euro 4.800,00 alle opponenti, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite.
Si costituivano in giudizio e deducendo Controparte_1 Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ex art 348-bis c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza dello stesso, chiedendo pertanto la conferma integrale della sentenza emessa dal Giudice di
Pace.
Così brevemente delineata la res litigiosa, l'appello è fondato.
Per questioni di priorità logica, deve essere esaminata innanzitutto la domanda di annullamento del contratto per errore essenziale proposta in prime cure dalle appellate poiché le stesse mirano a fare accertare l'invalidità del contratto, mentre la domanda di adempimento, formulata dall'appellante, presuppone la validità dello stesso.
Le appellate sostengono che l'iscrizione all'università Rumena, facoltà di Medicina e
Farmacia con piano di studi “assistenza medica generale” (Professioni sanitarie) e la successiva stipula del contratto con sarebbe avvenuta Parte_1
esclusivamente perché le stesse erano convinte che il titolo di studio, conseguito all'esito del percorso universitario, sarebbe stato equipollente alla laurea italiana in fisioterapia e precisavano di avere maturato tale convinzione sulla base delle informazioni date dall'appellante.
Su questi presupposti hanno chiesto l'annullamento del contratto e la restituzione della somma complessiva di euro 4.800,00 versata a titolo di corrispettivo dei servizi erogati nel corso del primo anno contrattuale.
La domanda, contrariamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, non è fondata.
È evidente che il contratto stipulato dalle appellate con sia Parte_1
strettamente legato all'iscrizione universitaria presso la facoltà rumena, perché lo stesso era funzionale all'offerta di tutti i servizi necessari per permettere allo studente di seguire il corso di laurea.
Tuttavia, dalla lettura del contratto non emerge, tra gli obblighi previsti in capo all'appellante, quello di far conseguire un titolo equipollente da far valere in Italia.
Il contratto prevede infatti l'obbligo di: fornire i servizi necessari per l'espletamento dei corsi di laurea in Medicina e Professioni sanitarie dell'Università “Dunarea de jos” din Galati;
il disbrigo pratiche relative alle attività di tirocinio del corso di studi in oggetto;
di dotare lo studente di polizza assicurativa secondo previsione di legge;
di mettere a disposizione risorse, strutture, supporti nonché le dispense adottate dai professori nei programmi ufficiali dell'Università “Dunarea de jos” din Galati;
di mantenere efficienti le proprie strutture, in particolare, le aree e gli spazi destinati all'insegnamento e alle esercitazioni scientifiche.
È vero che il contratto, tra i servizi offerti, prevede quelli “informativi” e di
“orientamento” ma non vi è prova alcuna che tali obblighi siano stati disattesi.
La prova che le appellate siano state indotte a stipulare il contratto da una non corretta informazione circa la validità del titolo conseguito non è emersa dalle deposizioni dei testimoni escussi, i quali hanno infatti dichiarato di non aver fornito alcuna garanzia sull'equipollenza della laurea rumena a quella italiana in fisioterapia.
Né dal materiale pubblicitario in atti emerge che l'offerta avesse ad oggetto un titolo riconosciuto in Italia, emergendo dai cartelli pubblicitari soltanto che
[...] offriva un servizio collegato all'iscrizione presso l'università rumena Parte_1
di medicina e professioni sanitarie con vari sbocchi, tra cui fisioterapia.
Va rilevato altresì che, nel caso di specie, difetta il requisito della riconoscibilità dell'errore, presupposto essenziale ai fini dell'annullamento del contratto.
Ed invero, non emerge alcun elemento che consenta di affermare che il contraente fosse nella condizione di poter riconoscere l'errore in cui era incorsa essendo, CP_1
peraltro, provato che in segreteria venivano fornite le informazioni relative all'iter per il riconoscimento del titolo in Italia (cfr. dichiarazioni teste all'udienza del Tes_1
19.11.2020) ed essendo l'altra contraente (madre di ) un soggetto da Parte_2
ritenersi per professione (fisioterapista) particolarmente informato e quindi consapevole del fatto che il titolo fosse valido solo in Romania, specie se si considera la brevità del percorso di studi rispetto a quello necessario nell'università italiana.
La domanda di annullamento deve quindi essere respinta e lo stesso esito merita quindi quella di restituzione.
Ora, risultando dagli atti che, in esecuzione della sentenza (che ha accolto la domanda riconvenzionale), ha già pagato la somma di euro 6.688,94, le Parte_1
appellate devono essere condannate, in solido, a restituire tale somma all'appellante.
Passando adesso all'esame della domanda di adempimento formulata da
[...]
, deve rilevarsi l'infondatezza delle eccezioni di inadempimento formulate Parte_1
dalle appellate.
Come già detto, le appellate sostengono che abbia violato i servizi Parte_1
contrattualmente previsti di segreteria e di tutoring omettendo di fornire le informazioni relative all'equipollenza del titolo di studio rumeno con quello italiano in fisioterapia. Tuttavia, va rilevato che detta violazione non emerge né sul piano documentale né può ricavarsi dalle deposizioni dei testimoni, i quali hanno riferito di non aver dato garanzie in ordine alla equipollenza del titolo rumeno con quello italiano ma di avere solo spiegato alle appellate la procedura volta a ottenere il riconoscimento dello stesso in
Italia
Da ciò consegue il rigetto dell'opposizione proposta in prime cure da Controparte_1
e e la conferma del d.i. opposto. Controparte_2
Le spese legali di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste, secondo soccombenza, a carico delle appellate e vanno liquidate sulla base di un valore ricompreso tra i minimi e medi tabellari avuto riguardo alla non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, in totale riforma della sentenza del Giudice di Pace di
Agrigento, appellata da così provvede: Parte_1
Co rigetta l'opposizione proposta in primo grado da ST e Pt_2 Controparte_2
e conferma il decreto ingiuntivo . 293/2019 che, per l'effetto, dichiara esecutivo;
condanna e , in solido tra loro, a restituire a Parte_2 Controparte_2 [...]
la complessiva somma di euro € 6.688,24 oltre interessi dalla domanda Parte_1
al soddisfo;
condanna le appellate, in solido, a pagare all'appellante le spese di lite liquidate, per il primo grado, in complessivi euro 1.351,00 di cui euro 1.265,00 per onorario ed euro
86,00 per spese, oltre accessori di legge e, per il grado di appello, in euro 2.083,50, di cui euro 1.701,00 per onorari ed euro 382,50 per spese, oltre accessori di legge
Così deciso in Agrigento il 21.5.2025
Il Giudice
Vincenza Bennici