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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1766/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Erminia Catapano Consigliere relatore dott. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 1766/2020 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “risarcimento danni”, riservato in decisione all'esito di trattazione scritta in data 8.01.2025
TRA
(c.f.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Pasquale BIONDI (c.f.: ) C.F._2
ATTORE
E
, in persona del Presidente, legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, avv. Domenico Biancardi, con sede legale in
, alla Piazza Libertà, Palazzo Caracciolo (P. IVA ), _1 P.IVA_1
autorizzata a stare in giudizio con determinazione dirigenziale n. 1394 del
30.07.2020, rappresentata e difesa, congiuntamente e/o disgiuntamente, TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
giusta procura ad litem in calce alla memoria, dagli avv.ti Gennaro Galietta
(c.f.: ) e (c.f.: C.F._3 Parte_2
), con i quali elettivamente domiciliata in , C.F._4 _1
alla Piazza Libertà, Palazzo Caracciolo.
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 15/07/2019, ha convenuto in Parte_1 giudizio la , affinchè l'adito Tribunale, accertata la Controparte_1
responsabilità dell'Ente per l'omessa manutenzione dell'argine spondale del fiume Sabato, la condanni a tutelare la proprietà attorea dal fenomeno erosivo in atto e al pagamento della somma di € 6.722,00 a titolo di risarcimento del danno.
In punto di fatto, la ricorrente ha esposto:
-- di essere proprietaria di un fondo sito in agro del Comune di Tufo (AV) alla località “Torricino”, in catasto al foglio di mappa 11 p.lle 56, 59, 60, con superficie complessiva di are 36 ca 16, sul quale è radicato un noccioleto della qualità “mortarella” (90%) e “tonda di giffoni –impollinatrice-” (10%);
-- che il fondo confina, nel suo lato sud, con il fiume Sabato, mentre a nord confina con strada comunale;
-- che la sua proprietà ha subito danni provocati proprietà dall'erosione spondale del Fiume Sabato, in particolare in occasione degli eventi piovosi verificatisi con intensità nei giorni dal 6/09/2013 all'11/09/2013 e nel giorno
30/09/2013;
--che sono rimaste senza esito le richieste di intervento, corredate da relazione tecnica elaborata dal tecnico Dottor , descrittiva Per_1 Persona_2
dei danni subiti;
--che durante il sopralluogo effettuato da funzionari della convenuta in data
22.10.2013 si accertava “l'effettiva presenza di erosione spondale in dx idraulica del fiume Sabato, con demolizione di alcuni gabbioni e
R.G. n. 1766/2020 Sentenza pag. 2 Controparte_2 _1 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
l'interessamento alla stabilità di altri”, a cui non faceva, tuttavia, seguito nessun intervento di manutenzione;
--che la provincia le comunicava che “i lavori di manutenzione richiesti, tesi ad eliminare i fenomeni di erosione spondale del fiume, erano stati inseriti nel progetto finanziato dall'Ente per l'annualità 2015, approvato con provvedimento presidenziale n. 112 del 22/12/2015”; inoltre che “i predetti lavori erano stati approvati, per competenza territoriale, dal Comune di Tufo mediante autorizzazione paesaggistica n. 2 del 29/12/2015 ed in sede di apposita conferenza dei Servizi tenutasi in pari data”; infine che “con verbale di gara, effettuata in data 04/02/2016, i suddetti lavori risultavano provvisoriamente aggiudicati all'impresa con Controparte_3 sede in Contrada (AV)”;
--che tuttavia i predetti lavori non sono mai stati eseguiti;
--che pertanto, a decorrere dall'anno 2013 il fenomeno di erosione spondale in dx idraulica del fiume Sabato le ha provocato un danno composto dalla perdita di suolo, dalla perdita di produzione futura, dalla perdita di produzione nel periodo di manifestazione del danno, dai costi straordinari da sostenere per il ripristino delle condizioni produttive del fondo e dalla perdita produttiva successiva all'esecuzione dei lavori straordinari di ripristino del fondo, quantificabile, complessivamente, in € 6.722,00.
Fatte queste premesse, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“
1. Accertare e dichiarare la responsabilità della nella Controparte_1
produzione degli eventi di cui è causa;
2. Condannare la _1
, in persona del Presidente pro tempore al risarcimento di tutti i
[...]
danni patiti all'attualità dall'istante nella misura di € 6.722,22, come determinata dal C.T.P. Dottor Agronomo Gennaro Fusco, nella relazione tecnica stragiudiziale del 25/04/2020, o nella minore o maggior somma ritenuta di giustizia e dei danni che matureranno nelle more del presente giudizio e fino all'esecuzione dei lavori di manutenzione programmati dall'Ente convenuto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione al soddisfo;
3. Condannare la , in Controparte_1
R.G. n. 1766/2020 Sentenza Federica/Provincia di Avellino pag. 3 Pt_1 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
persona del Presidente pro tempore al pagamento delle spese e dei compensi professionali, oltre al rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato che ne è creditore”
2. Con comparsa di costituzione depositata in data 5.10.2021, si è costituita la , eccependo: Controparte_1
-- in via preliminare, la prescrizione del diritto azionato per intervenuto decorso del termine quinquennale di legge, in assenza di validi atti interruttivi;
-- che ai sensi dell'art. 12 del R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti le costruzioni delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua di qualsiasi natura e che la ricorrente avrebbe dovuto provare che la piantagione di noccioli è avvenuta con rilascio di apposita autorizzazione e nel rispetto delle distanze legali dal confine con il fiume;
-- il caso fortuito, che la esime da qualunque responsabilità, rappresentato dall'eccezionalità dell'evento;
--l'assenza di colpa per il ritardo nell'esecuzione dei lavori di manutenzione, sottoposti all'emanazione di una serie di atti preliminari, di competenza di diversi altri Enti, segnatamente:
“a) parere della Regione Campania – Tecnico Amministrativo CP_4
ex artt. 17 e 23 della L.R.
7.5.1996 n. 11; b) Controparte_5 autorizzazione delle e dell'Amministrazione Provinciale Parte_3
di Avellino – Settore Foreste, per i territori di rispettiva competenza ex artt.
17 e 23 della L.R.
7.5.1996 n. 11; c) autorizzazione comunale, previo parere della commissione edilizia integrata, dei Comuni nel cui territorio ricade l'intervento ex art. 1, allegato 1, della L.R. 23.2.1982 n. 10 e art. 146 del
D.Leg.vo 22.1.2004 n. 42; d) nulla-osta della Soprintendenza ai beni ambientali ex artt. 142 e 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con D.Leg.vo 22.1.2004 n. 42; e) nulla-osta della Soprintendenza ai beni archeologici ex art. 95 del d.lgs. 12.4.2006 n. 163; f) parere dall'Autorità di Bacino Nazionale dei fiumi LI e TU ex art.
Con
R.G. n. 1766/2020 Sentenza di Avellino pag. 4 Controparte_2 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
6 comma 3 del Piano Straordinario per il Rischio Idrogeologico e art. 19 comma 11 del Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni, nonché ex art. 1 della
Direttiva M.LL.PP. 15.3.2000”;
--in via subordinata, il concorso di colpa della proprietaria del fondo per la mancata realizzazione delle opere a difesa del fondo stesso;
--che la somma richiesta è sproporzionata e non provata.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Preliminarmente, dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto azionato per decorrenza del termine di legge, in assenza di validi atti interruttivi;
- Nel merito, accertare e dichiarare completamente infondata in fatto e diritto la domanda attorea e per l'effetto rigettare la domanda con ogni conseguenza di legge;
- In subordine, accertare e dichiarare il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. e per l'effetto azzerare ovvero ridurre proporzionalmente il quantum del risarcimento;
- con condanna alle spese e competenze del presente grado di giudizio”.
2.1. All'udienza fissata per la comparizione delle parti del 6.10.2020 si è costituita la ed il Giudice designato ha rinviato per Controparte_1
l'articolazione delle definitive richieste istruttorie al 5.10.2021. Sono seguiti diversi rinvii d'ufficio, motivati da esigenze di ruolo.
All'esito di trattazione scritta del 7.3.2023 il giudice designato ha ammesso la prova testimoniale richiesta soltanto da parte attrice, delegando, ai sensi degli artt. 170 R.D. 1775/1933 e 203 c.p.c., il Tribunale di Avellino per l'espletamento della stessa e fissando per il completamento delle attività istruttorie delegate il termine del 31/10/2023, con rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6 febbraio 2024.
Quindi, acquisiti i verbali della prova delegata, con ordinanza in data 6 marzo
2024 il Giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione all'udienza dell'8.01.2025, con termine per note conclusionali fino a 7 giorni prima.
Disposta la trattazione scritta con decreto del 9.12.2024, acquisite le comparse conclusionali e le note di trattazione scritta delle parti
R.G. n. 1766/2020 Sentenza Di Marzo di Avellino pag. 5 Controparte_2 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
tempestivamente depositate, in data 8 gennaio 2025 il Tribunale, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Questioni preliminari
3.1. E' infondata l'eccezione di prescrizione, atteso che in data 8/02/2016 la ricorrente ha inviato alla Provincia l'invito alla stipula Pt_1 _1
di una convenzione di negoziazione assistita ex artt. 2 ss del D.L. n. 132/2014, certamente valido atto interruttivo, di guisa che non era decorso il termine prescrizione quinquennale allorquando in data 5 giugno 2020 è stata ricevuta la notifica della citazione in giudizio.
§§§
3.2. E' parimenti infondata, sotto più profili, l'eccezione di assenza di colpa per il ritardo nell'esecuzione dei lavori di manutenzione, sottoposti all'emanazione di una serie di atti preliminari, di competenza di diversi altri
Enti incompetenza.
In primo luogo non è nemmeno dedotto che l'assenza dei menzionati pareri impedisse l'esecuzione dei lavori che ma che sarebbe causa di non meglio precisato rallentamento;
in secondo luogo la provincia non ha allegato a chi spettasse richiederli e non ha comunque dimostrato di averli richiesti, di guisa che ricade comunque su di essa - tenuta ad eseguire le opere idonee ad eliminare il danno - l'inerzia per non averli richiesti o non averne sollecitato l'emanazione. Infine, che si tratti di pareri non vincolanti e comunque meramente consultivi è dimostrato dalla circostanza che i lavori ritenuti necessari ad arginare il fenomeno di erosione sono stati inseriti nel progetto finanziato dalla Provincia nel 2015 ed approvati con provvedimento del
Presidente della provincia n. 112 del 2015 (è comunque agli atti l'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Leg.vo 22.1.2004 n. 42 rilasciata dal Comune di Tufo).
Non secondario è poi il rilievo che il teste marito della Testimone_1 ricorrente, sentito in data 15.11.2023 ha dichiarato “Attualmente sono stati fatti dalla Provincia”. Pt_4
R.G. n. 1766/2020 Sentenza di pag. 6 Controparte_2 _1 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
§§§
3.3. Risulta generica e non provata la difesa della circa il concorso _1
di colpa della proprietaria dei fondi per la mancata realizzazione delle opere a difesa del fondo, non allegandosi quali opere erano da farsi e se una volta realizzate sarebbero state idonee a diminuire o ad evitare i danni subiti per effetto del progressivo fenomeno erosivo: sul punto nessuna prova la ha nemmeno articolato, limitandosi ad esprimere quella, invero _1
inammissibile, di sentire i testi indicati dalla ricorrente a prova diretta e contraria sui capi indicati dalla ricorrente stessa.
§§§
4. Prova del nesso causale e dei singoli danni
Nel merito la domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito esposti.
4.1. La fattispecie va inquadrata nell'ambito della responsabilità da cose in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., secondo cui grava sull'istante la dimostrazione del danno e del nesso causale, mentre l'ente preposto alla custodia è onerato della prova del caso fortuito, cioè, dell'incidenza determinante di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (sul punto cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sent. n. 84 del 29/04/2022, Est. Cosentino che richiama a sua volta “ex multis, Cass.
15761/2016; Cass. 2480/2018”).
4.1.1. Nella fattispecie concreta, è in questione la prospettazione di un mancato adeguamento e messa in opera delle necessarie opere di difesa degli argini, dunque un'omissione dei propri compiti di custode del bene da parte della . Controparte_1
4.1.2. Più in particolare, la ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni provocati al proprio fondo agricolo e alle piante di nocciolo ivi presenti, derivanti dall'omessa manutenzione dell'argine spondale del fiume Sabato e dalla mancata esecuzione delle opere di difesa degli argini, che ha provocato
R.G. n. 1766/2020 Sentenza di Avellino pag. 7 Controparte_2 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
una crescente erosione che interessa (l'argine e) la sua proprietà, con perdita di quantità di terreno e di piante.
Ha quantificato, il danno in € 6.722,22, di cui:
1. 2.253,00 € per perdita di suolo,
2. 2.640,00 € per perdita di produzione futura,
3. 1.126,00 € per perdita di produzione nel periodo indicato in citazione compreso nel 2013 e fino all'attualità,
4. 419,00 € per spese straordinarie per ripristino delle condizioni produttive,
5. 284,00 € per perdita di produzione che si verificherà negli anni immediatamente successivi all'esecuzione dei lavori straordinari necessari per riportare il fondo nella fase di “costanza produttiva”.
4.1.3. Ciò posto, compete alla parte ricorrente la dimostrazione sia dell'evento erosivo, sia della sua incidenza causale sui beni di cui deduce di essere titolare, mentre grava sull'ente preposto alla custodia la prova sia dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che ha provocato i danni, sia della corretta manutenzione delle opere di scolo (ex multis da ultimo Cass.
Sez. 3, sent. n. 30521 del 22/11/2019, est. Iannello Cass. Sez. 3, ord. 4588 dell'11/02/2022, est. Iannello).
4.1.4. Risulta dimostrata il fenomeno erosivo.
Infatti, in sede di prova testimoniale, svoltadinanzi al Tribunale di Salerno, all'uopo delegato da questo Tribunale, attraverso l'escussione dei testi è stato confermato che nell'anno 2013 si è creata una zona di circa 4 metri in dislivello rispetto alla proprietà della ricorrente, non usufruibile in quanto erosa dal suo sito naturale ed infossata, prima coltivata e corrispondente a proprietà della ricorrente. Tra i testi escussi, in particolare , Testimone_2
fratello della ricorrente, è stato presente al sopralluogo effettuato dai funzionari della provincia, nel corso del quale si accertò il fenomeno erosivo dovuto alla demolizione di alcuni gabbioni ed alla mancanza stabilità di altri
(cf risultanze del verbale di sopralluogo in atti) e furono anche indicati i principali lavori necessari per porvi rimedio.
R.G. n. 1766/2020 Sentenza di Avellino pag. 8 Pt_1 Controparte_2 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
E' stato anche ascoltato come testimone , CTP, che ha Persona_2
confermato la relazione tecnica già redatta, in atti allegata, dalla quale si evince, in particolare dai rilievi fotografici, la perdita di suolo coltivato.
Deve quindi ritenersi che all'origine dei fatti vi sia stata l'erosione provocata da intense piogge e dallo smantellamento di alcuni gabbioni di contenimento, poi ripristinati dalla . _1
4.1.5. Il carattere eccezionale dell'evento, dedotto dalla convenuta, non risulta in alcun modo provato, né correttamente allegato, atteso che non è nemmeno indicato se le piogge insistenti del settembre 2013 abbiano presentato un tempo di ritorno almeno pari o superiore a 200 anni.
Va dunque riconosciuto il danno per perdita di terreno pari ad euro 2.253,00
€ per perdita di suolo condividendosi i criteri di misurazione e valutazione del fondo indicati dal CTP.
Parimenti, vanno riconosciute le spese straordinarie per ripristino delle condizioni del suolo, quantificate in 419,00 €, la cui necessità è dimostrata dallo stesso fenomeno erosivo avvenuto.
4.2. Va, subito dopo, esaminata la domanda per il danno alle coltivazioni, partendo dalla difesa della convenuta circa la responsabilità concorrente ex art. 1227 c.c. del danneggiato per il mancato rispetto della fascia fluviale così come disciplinato dall'art. 96 lett. f) del r.d. n. 523/1904. Ed infatti, è ben vero che detta norma è inderogabile, essendo posta a tutela dell'interesse pubblico di garantire un agevole accesso agli argini in caso di interventi da effettuare su di essi e di non creare ostacoli al deflusso delle acque nel caso di esondazioni (v. TSAP sent. n. 146/2003).
Risulta dirimente che nell'elaborato peritale depositato unitamente all'atto introduttivo il CTP attesti:
“Da sopralluogo in loco risulta visibile, lungo tale tratto della proprietà
[...]
a confine con il fiume Sabato, come l'erosione spondale ha portato a Pt_1 fenomeni di distacco dell'intero ciglio, provocando una forte perdita di terreno”.
R.G. n. 1766/2020 Sentenza di pag. 9 Controparte_2 _1 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Soltanto con le memorie istruttorie successive alla costituzione ed alla difesa in esame formulata dalla Regione, la ricorrente ha dedotto che vi sarebbe stata, prima dell'erosione, una scarpata tra la proprietà ed il fiume pari a 4 metri.
Orbene l'affermazione difensiva contenuta nelle memorie è contraddittoria e sfornita di prova.
La parte, nell'introdurre l'argomento nuovo della preesistente scarpata di 4 metri, dunque nel mettere in discussione quanto diversamente indicato mediante la CTP che, cioè, il fondo confinasse, prima del fenomeno erosivo, direttamente con il ciglio del fiume, non ha spiegato, come era suo onere, per quale ragione è stata introdotta una circostanza di fatto diversa – peraltro di tale rilievo - in ordine allo stato dei luoghi, nemmeno per dire se la prima indicazione era sbagliata.
Morfologicamente una scarpata di ben 4 metri implicherebbe un dislivello consistente, che non si apprezza nemmeno nelle foto allegate alla CTP, le quali sul punto sono quantomeno dubbie.
Né risulta efficace in senso favorevole all'attrice la circostanza che la presenza di un pezzo di scarpata di ben 4 metri precedentemente al fenomeno erosivo sia stata confermata genericamente dai testi, i quali non hanno descritto in modo concreto e circostanziato lo stato dei luoghi, limitandosi a confermare il capo di prova di cui è stata data loro lettura.
Conclusivamente, la porzione di fondo che si assume interessata da perdita di piante di nocciolo è proprio la fascia di rispetto, di guisa che la domanda risarcitoria per perdita di produzione è infondata.
4.2.1. Sotto altro profilo, non può trascurarsi che dalla prova testimoniale, espletata tra ottobre e novembre del 2023, è emerso che il fratello della ricorrente, , per circa 10 anni ha condotto in affitto il fondo Persona_3
di causa, come dallo stesso dichiarato e come indirettamente confermato dal teste , il quale ha detto di aver lavorato per l'affittuario del Testimone_3
fondo.
R.G. n. 1766/2020 Sentenza pag. 10 Parte_5 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
A tutto voler concedere, dunque, non è legittimata a Parte_1
chiedere i danni per perdita produttiva, ma il titolare di ipotetica attività produttiva, verosimilmente il fratello.
Del resto, occorre tener anche presente che l'istante non chiarisce, né tantomeno documenta, se la produzione di nocciole sia destinata alla vendita oppure ad uso familiare, atteso che nemmeno espone di essere titolare di un'attività (piccola, media?) agricola, limitandosi a dedurre, in ricorso, genericamente, di essere proprietaria del fondo, qualifica, quest'ultima, compatibile con la presenza di un contratto di affitto del fondo in favore di terzi.
La mancata allegazione dello svolgimento di attività agricola si accompagna alla totale assenza di documenti aziendali, indispensabili per valutare l'an ed il quantum di eventuali danni per perdita di produzione, in particolare del fascicolo aziendale, disciplinato dagli artt. 3 e 9 del DPR 503/99 e dall'art. 13 del d. lgs 99 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che detta
"Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma
2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38", documento destinato a raccogliere in modo completo le informazioni dell'identità e dell'attività di ogni azienda agricola, ivi inclusi i “dati di produzione, trasformazione e commercializzazione” (così art. 3 cit.).
4.3. In conclusione, il risarcimento deve essere complessivamente determinato in euro 2.672,00 in favore di . Parte_1
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici
ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -
FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (30 settembre 2013) fino alla data della presente sentenza;
competono altresì gli interessi al tasso legale. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995
e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ex multis, Cass. n. 4587 del
25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento
R.G. n. 1766/2020 Sentenza di Avellino pag. 11 Controparte_2 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Spettano infine gli interessi legali sulla sola somma rivalutata dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
La va condannata al pagamento in favore della Controparte_1
ricorrente della somma e degli accessori come indicati.
Si dà atto, per completezza che non risulta coltivata la domanda di condanna al risarcimento dei danni “che matureranno nelle more del presente giudizio CP_ e fino all'esecuzione dei lavori di manutenzione programmati dall' convenuto”; del resto è emerso che nel 2016 la provincia ha eseguito quantomeno i lavori di sistemazione delle gabbionature.
***
5. Le spese di lite
La reciproca soccombenza, per la notevole riduzione dell'importo richiesto da parte ricorrente ed il rigetto del capo di domanda avente ad oggetto le opere da farsi, costituisce ragione grave per la compensazione per ½ delle spese di lite, che nella residua parte sono poste a carico della Regione Campania e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/2022, con riferimento al valore della lite, determinato dall'ammontare del credito accertato, con distrazione in favore del difensore avv. Pasquale Biondi, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1766/2020 del
R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
-- accoglie parzialmente la domanda di risarcimento proposta da Parte_1
e, per l'effetto, condanna la al pagamento
[...] Controparte_1 dell'importo complessivo di € 2.672,00 in suo favore, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (30 settembre 2013) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulle somme
R.G. n. 1766/2020 Sentenza pag. 12 Parte_5 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
rivalutate di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
-- compensa per 1/2 le spese di lite e condanna la Regione Campania a pagare alla ricorrente la residua parte, che liquida in € 132,00 per esborsi documentati ed € 750,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfetario al 15%,
IVA e CPA con distrazione in favore del difensore avv. Pasquale Biondi per anticipo fatto ex art. 93, c.p.c..
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dell'8.1.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
R.G. n. 1766/2020 Sentenza Federica/Provincia di Avellino pag. 13 Pt_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Erminia Catapano Consigliere relatore dott. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 1766/2020 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “risarcimento danni”, riservato in decisione all'esito di trattazione scritta in data 8.01.2025
TRA
(c.f.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Pasquale BIONDI (c.f.: ) C.F._2
ATTORE
E
, in persona del Presidente, legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, avv. Domenico Biancardi, con sede legale in
, alla Piazza Libertà, Palazzo Caracciolo (P. IVA ), _1 P.IVA_1
autorizzata a stare in giudizio con determinazione dirigenziale n. 1394 del
30.07.2020, rappresentata e difesa, congiuntamente e/o disgiuntamente, TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
giusta procura ad litem in calce alla memoria, dagli avv.ti Gennaro Galietta
(c.f.: ) e (c.f.: C.F._3 Parte_2
), con i quali elettivamente domiciliata in , C.F._4 _1
alla Piazza Libertà, Palazzo Caracciolo.
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 15/07/2019, ha convenuto in Parte_1 giudizio la , affinchè l'adito Tribunale, accertata la Controparte_1
responsabilità dell'Ente per l'omessa manutenzione dell'argine spondale del fiume Sabato, la condanni a tutelare la proprietà attorea dal fenomeno erosivo in atto e al pagamento della somma di € 6.722,00 a titolo di risarcimento del danno.
In punto di fatto, la ricorrente ha esposto:
-- di essere proprietaria di un fondo sito in agro del Comune di Tufo (AV) alla località “Torricino”, in catasto al foglio di mappa 11 p.lle 56, 59, 60, con superficie complessiva di are 36 ca 16, sul quale è radicato un noccioleto della qualità “mortarella” (90%) e “tonda di giffoni –impollinatrice-” (10%);
-- che il fondo confina, nel suo lato sud, con il fiume Sabato, mentre a nord confina con strada comunale;
-- che la sua proprietà ha subito danni provocati proprietà dall'erosione spondale del Fiume Sabato, in particolare in occasione degli eventi piovosi verificatisi con intensità nei giorni dal 6/09/2013 all'11/09/2013 e nel giorno
30/09/2013;
--che sono rimaste senza esito le richieste di intervento, corredate da relazione tecnica elaborata dal tecnico Dottor , descrittiva Per_1 Persona_2
dei danni subiti;
--che durante il sopralluogo effettuato da funzionari della convenuta in data
22.10.2013 si accertava “l'effettiva presenza di erosione spondale in dx idraulica del fiume Sabato, con demolizione di alcuni gabbioni e
R.G. n. 1766/2020 Sentenza pag. 2 Controparte_2 _1 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
l'interessamento alla stabilità di altri”, a cui non faceva, tuttavia, seguito nessun intervento di manutenzione;
--che la provincia le comunicava che “i lavori di manutenzione richiesti, tesi ad eliminare i fenomeni di erosione spondale del fiume, erano stati inseriti nel progetto finanziato dall'Ente per l'annualità 2015, approvato con provvedimento presidenziale n. 112 del 22/12/2015”; inoltre che “i predetti lavori erano stati approvati, per competenza territoriale, dal Comune di Tufo mediante autorizzazione paesaggistica n. 2 del 29/12/2015 ed in sede di apposita conferenza dei Servizi tenutasi in pari data”; infine che “con verbale di gara, effettuata in data 04/02/2016, i suddetti lavori risultavano provvisoriamente aggiudicati all'impresa con Controparte_3 sede in Contrada (AV)”;
--che tuttavia i predetti lavori non sono mai stati eseguiti;
--che pertanto, a decorrere dall'anno 2013 il fenomeno di erosione spondale in dx idraulica del fiume Sabato le ha provocato un danno composto dalla perdita di suolo, dalla perdita di produzione futura, dalla perdita di produzione nel periodo di manifestazione del danno, dai costi straordinari da sostenere per il ripristino delle condizioni produttive del fondo e dalla perdita produttiva successiva all'esecuzione dei lavori straordinari di ripristino del fondo, quantificabile, complessivamente, in € 6.722,00.
Fatte queste premesse, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“
1. Accertare e dichiarare la responsabilità della nella Controparte_1
produzione degli eventi di cui è causa;
2. Condannare la _1
, in persona del Presidente pro tempore al risarcimento di tutti i
[...]
danni patiti all'attualità dall'istante nella misura di € 6.722,22, come determinata dal C.T.P. Dottor Agronomo Gennaro Fusco, nella relazione tecnica stragiudiziale del 25/04/2020, o nella minore o maggior somma ritenuta di giustizia e dei danni che matureranno nelle more del presente giudizio e fino all'esecuzione dei lavori di manutenzione programmati dall'Ente convenuto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione al soddisfo;
3. Condannare la , in Controparte_1
R.G. n. 1766/2020 Sentenza Federica/Provincia di Avellino pag. 3 Pt_1 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
persona del Presidente pro tempore al pagamento delle spese e dei compensi professionali, oltre al rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto avvocato che ne è creditore”
2. Con comparsa di costituzione depositata in data 5.10.2021, si è costituita la , eccependo: Controparte_1
-- in via preliminare, la prescrizione del diritto azionato per intervenuto decorso del termine quinquennale di legge, in assenza di validi atti interruttivi;
-- che ai sensi dell'art. 12 del R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti le costruzioni delle opere di sola difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua di qualsiasi natura e che la ricorrente avrebbe dovuto provare che la piantagione di noccioli è avvenuta con rilascio di apposita autorizzazione e nel rispetto delle distanze legali dal confine con il fiume;
-- il caso fortuito, che la esime da qualunque responsabilità, rappresentato dall'eccezionalità dell'evento;
--l'assenza di colpa per il ritardo nell'esecuzione dei lavori di manutenzione, sottoposti all'emanazione di una serie di atti preliminari, di competenza di diversi altri Enti, segnatamente:
“a) parere della Regione Campania – Tecnico Amministrativo CP_4
ex artt. 17 e 23 della L.R.
7.5.1996 n. 11; b) Controparte_5 autorizzazione delle e dell'Amministrazione Provinciale Parte_3
di Avellino – Settore Foreste, per i territori di rispettiva competenza ex artt.
17 e 23 della L.R.
7.5.1996 n. 11; c) autorizzazione comunale, previo parere della commissione edilizia integrata, dei Comuni nel cui territorio ricade l'intervento ex art. 1, allegato 1, della L.R. 23.2.1982 n. 10 e art. 146 del
D.Leg.vo 22.1.2004 n. 42; d) nulla-osta della Soprintendenza ai beni ambientali ex artt. 142 e 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con D.Leg.vo 22.1.2004 n. 42; e) nulla-osta della Soprintendenza ai beni archeologici ex art. 95 del d.lgs. 12.4.2006 n. 163; f) parere dall'Autorità di Bacino Nazionale dei fiumi LI e TU ex art.
Con
R.G. n. 1766/2020 Sentenza di Avellino pag. 4 Controparte_2 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
6 comma 3 del Piano Straordinario per il Rischio Idrogeologico e art. 19 comma 11 del Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni, nonché ex art. 1 della
Direttiva M.LL.PP. 15.3.2000”;
--in via subordinata, il concorso di colpa della proprietaria del fondo per la mancata realizzazione delle opere a difesa del fondo stesso;
--che la somma richiesta è sproporzionata e non provata.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Preliminarmente, dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto azionato per decorrenza del termine di legge, in assenza di validi atti interruttivi;
- Nel merito, accertare e dichiarare completamente infondata in fatto e diritto la domanda attorea e per l'effetto rigettare la domanda con ogni conseguenza di legge;
- In subordine, accertare e dichiarare il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. e per l'effetto azzerare ovvero ridurre proporzionalmente il quantum del risarcimento;
- con condanna alle spese e competenze del presente grado di giudizio”.
2.1. All'udienza fissata per la comparizione delle parti del 6.10.2020 si è costituita la ed il Giudice designato ha rinviato per Controparte_1
l'articolazione delle definitive richieste istruttorie al 5.10.2021. Sono seguiti diversi rinvii d'ufficio, motivati da esigenze di ruolo.
All'esito di trattazione scritta del 7.3.2023 il giudice designato ha ammesso la prova testimoniale richiesta soltanto da parte attrice, delegando, ai sensi degli artt. 170 R.D. 1775/1933 e 203 c.p.c., il Tribunale di Avellino per l'espletamento della stessa e fissando per il completamento delle attività istruttorie delegate il termine del 31/10/2023, con rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6 febbraio 2024.
Quindi, acquisiti i verbali della prova delegata, con ordinanza in data 6 marzo
2024 il Giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione all'udienza dell'8.01.2025, con termine per note conclusionali fino a 7 giorni prima.
Disposta la trattazione scritta con decreto del 9.12.2024, acquisite le comparse conclusionali e le note di trattazione scritta delle parti
R.G. n. 1766/2020 Sentenza Di Marzo di Avellino pag. 5 Controparte_2 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
tempestivamente depositate, in data 8 gennaio 2025 il Tribunale, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Questioni preliminari
3.1. E' infondata l'eccezione di prescrizione, atteso che in data 8/02/2016 la ricorrente ha inviato alla Provincia l'invito alla stipula Pt_1 _1
di una convenzione di negoziazione assistita ex artt. 2 ss del D.L. n. 132/2014, certamente valido atto interruttivo, di guisa che non era decorso il termine prescrizione quinquennale allorquando in data 5 giugno 2020 è stata ricevuta la notifica della citazione in giudizio.
§§§
3.2. E' parimenti infondata, sotto più profili, l'eccezione di assenza di colpa per il ritardo nell'esecuzione dei lavori di manutenzione, sottoposti all'emanazione di una serie di atti preliminari, di competenza di diversi altri
Enti incompetenza.
In primo luogo non è nemmeno dedotto che l'assenza dei menzionati pareri impedisse l'esecuzione dei lavori che ma che sarebbe causa di non meglio precisato rallentamento;
in secondo luogo la provincia non ha allegato a chi spettasse richiederli e non ha comunque dimostrato di averli richiesti, di guisa che ricade comunque su di essa - tenuta ad eseguire le opere idonee ad eliminare il danno - l'inerzia per non averli richiesti o non averne sollecitato l'emanazione. Infine, che si tratti di pareri non vincolanti e comunque meramente consultivi è dimostrato dalla circostanza che i lavori ritenuti necessari ad arginare il fenomeno di erosione sono stati inseriti nel progetto finanziato dalla Provincia nel 2015 ed approvati con provvedimento del
Presidente della provincia n. 112 del 2015 (è comunque agli atti l'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Leg.vo 22.1.2004 n. 42 rilasciata dal Comune di Tufo).
Non secondario è poi il rilievo che il teste marito della Testimone_1 ricorrente, sentito in data 15.11.2023 ha dichiarato “Attualmente sono stati fatti dalla Provincia”. Pt_4
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§§§
3.3. Risulta generica e non provata la difesa della circa il concorso _1
di colpa della proprietaria dei fondi per la mancata realizzazione delle opere a difesa del fondo, non allegandosi quali opere erano da farsi e se una volta realizzate sarebbero state idonee a diminuire o ad evitare i danni subiti per effetto del progressivo fenomeno erosivo: sul punto nessuna prova la ha nemmeno articolato, limitandosi ad esprimere quella, invero _1
inammissibile, di sentire i testi indicati dalla ricorrente a prova diretta e contraria sui capi indicati dalla ricorrente stessa.
§§§
4. Prova del nesso causale e dei singoli danni
Nel merito la domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito esposti.
4.1. La fattispecie va inquadrata nell'ambito della responsabilità da cose in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., secondo cui grava sull'istante la dimostrazione del danno e del nesso causale, mentre l'ente preposto alla custodia è onerato della prova del caso fortuito, cioè, dell'incidenza determinante di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (sul punto cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sent. n. 84 del 29/04/2022, Est. Cosentino che richiama a sua volta “ex multis, Cass.
15761/2016; Cass. 2480/2018”).
4.1.1. Nella fattispecie concreta, è in questione la prospettazione di un mancato adeguamento e messa in opera delle necessarie opere di difesa degli argini, dunque un'omissione dei propri compiti di custode del bene da parte della . Controparte_1
4.1.2. Più in particolare, la ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni provocati al proprio fondo agricolo e alle piante di nocciolo ivi presenti, derivanti dall'omessa manutenzione dell'argine spondale del fiume Sabato e dalla mancata esecuzione delle opere di difesa degli argini, che ha provocato
R.G. n. 1766/2020 Sentenza di Avellino pag. 7 Controparte_2 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
una crescente erosione che interessa (l'argine e) la sua proprietà, con perdita di quantità di terreno e di piante.
Ha quantificato, il danno in € 6.722,22, di cui:
1. 2.253,00 € per perdita di suolo,
2. 2.640,00 € per perdita di produzione futura,
3. 1.126,00 € per perdita di produzione nel periodo indicato in citazione compreso nel 2013 e fino all'attualità,
4. 419,00 € per spese straordinarie per ripristino delle condizioni produttive,
5. 284,00 € per perdita di produzione che si verificherà negli anni immediatamente successivi all'esecuzione dei lavori straordinari necessari per riportare il fondo nella fase di “costanza produttiva”.
4.1.3. Ciò posto, compete alla parte ricorrente la dimostrazione sia dell'evento erosivo, sia della sua incidenza causale sui beni di cui deduce di essere titolare, mentre grava sull'ente preposto alla custodia la prova sia dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che ha provocato i danni, sia della corretta manutenzione delle opere di scolo (ex multis da ultimo Cass.
Sez. 3, sent. n. 30521 del 22/11/2019, est. Iannello Cass. Sez. 3, ord. 4588 dell'11/02/2022, est. Iannello).
4.1.4. Risulta dimostrata il fenomeno erosivo.
Infatti, in sede di prova testimoniale, svoltadinanzi al Tribunale di Salerno, all'uopo delegato da questo Tribunale, attraverso l'escussione dei testi è stato confermato che nell'anno 2013 si è creata una zona di circa 4 metri in dislivello rispetto alla proprietà della ricorrente, non usufruibile in quanto erosa dal suo sito naturale ed infossata, prima coltivata e corrispondente a proprietà della ricorrente. Tra i testi escussi, in particolare , Testimone_2
fratello della ricorrente, è stato presente al sopralluogo effettuato dai funzionari della provincia, nel corso del quale si accertò il fenomeno erosivo dovuto alla demolizione di alcuni gabbioni ed alla mancanza stabilità di altri
(cf risultanze del verbale di sopralluogo in atti) e furono anche indicati i principali lavori necessari per porvi rimedio.
R.G. n. 1766/2020 Sentenza di Avellino pag. 8 Pt_1 Controparte_2 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
E' stato anche ascoltato come testimone , CTP, che ha Persona_2
confermato la relazione tecnica già redatta, in atti allegata, dalla quale si evince, in particolare dai rilievi fotografici, la perdita di suolo coltivato.
Deve quindi ritenersi che all'origine dei fatti vi sia stata l'erosione provocata da intense piogge e dallo smantellamento di alcuni gabbioni di contenimento, poi ripristinati dalla . _1
4.1.5. Il carattere eccezionale dell'evento, dedotto dalla convenuta, non risulta in alcun modo provato, né correttamente allegato, atteso che non è nemmeno indicato se le piogge insistenti del settembre 2013 abbiano presentato un tempo di ritorno almeno pari o superiore a 200 anni.
Va dunque riconosciuto il danno per perdita di terreno pari ad euro 2.253,00
€ per perdita di suolo condividendosi i criteri di misurazione e valutazione del fondo indicati dal CTP.
Parimenti, vanno riconosciute le spese straordinarie per ripristino delle condizioni del suolo, quantificate in 419,00 €, la cui necessità è dimostrata dallo stesso fenomeno erosivo avvenuto.
4.2. Va, subito dopo, esaminata la domanda per il danno alle coltivazioni, partendo dalla difesa della convenuta circa la responsabilità concorrente ex art. 1227 c.c. del danneggiato per il mancato rispetto della fascia fluviale così come disciplinato dall'art. 96 lett. f) del r.d. n. 523/1904. Ed infatti, è ben vero che detta norma è inderogabile, essendo posta a tutela dell'interesse pubblico di garantire un agevole accesso agli argini in caso di interventi da effettuare su di essi e di non creare ostacoli al deflusso delle acque nel caso di esondazioni (v. TSAP sent. n. 146/2003).
Risulta dirimente che nell'elaborato peritale depositato unitamente all'atto introduttivo il CTP attesti:
“Da sopralluogo in loco risulta visibile, lungo tale tratto della proprietà
[...]
a confine con il fiume Sabato, come l'erosione spondale ha portato a Pt_1 fenomeni di distacco dell'intero ciglio, provocando una forte perdita di terreno”.
R.G. n. 1766/2020 Sentenza di pag. 9 Controparte_2 _1 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Soltanto con le memorie istruttorie successive alla costituzione ed alla difesa in esame formulata dalla Regione, la ricorrente ha dedotto che vi sarebbe stata, prima dell'erosione, una scarpata tra la proprietà ed il fiume pari a 4 metri.
Orbene l'affermazione difensiva contenuta nelle memorie è contraddittoria e sfornita di prova.
La parte, nell'introdurre l'argomento nuovo della preesistente scarpata di 4 metri, dunque nel mettere in discussione quanto diversamente indicato mediante la CTP che, cioè, il fondo confinasse, prima del fenomeno erosivo, direttamente con il ciglio del fiume, non ha spiegato, come era suo onere, per quale ragione è stata introdotta una circostanza di fatto diversa – peraltro di tale rilievo - in ordine allo stato dei luoghi, nemmeno per dire se la prima indicazione era sbagliata.
Morfologicamente una scarpata di ben 4 metri implicherebbe un dislivello consistente, che non si apprezza nemmeno nelle foto allegate alla CTP, le quali sul punto sono quantomeno dubbie.
Né risulta efficace in senso favorevole all'attrice la circostanza che la presenza di un pezzo di scarpata di ben 4 metri precedentemente al fenomeno erosivo sia stata confermata genericamente dai testi, i quali non hanno descritto in modo concreto e circostanziato lo stato dei luoghi, limitandosi a confermare il capo di prova di cui è stata data loro lettura.
Conclusivamente, la porzione di fondo che si assume interessata da perdita di piante di nocciolo è proprio la fascia di rispetto, di guisa che la domanda risarcitoria per perdita di produzione è infondata.
4.2.1. Sotto altro profilo, non può trascurarsi che dalla prova testimoniale, espletata tra ottobre e novembre del 2023, è emerso che il fratello della ricorrente, , per circa 10 anni ha condotto in affitto il fondo Persona_3
di causa, come dallo stesso dichiarato e come indirettamente confermato dal teste , il quale ha detto di aver lavorato per l'affittuario del Testimone_3
fondo.
R.G. n. 1766/2020 Sentenza pag. 10 Parte_5 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
A tutto voler concedere, dunque, non è legittimata a Parte_1
chiedere i danni per perdita produttiva, ma il titolare di ipotetica attività produttiva, verosimilmente il fratello.
Del resto, occorre tener anche presente che l'istante non chiarisce, né tantomeno documenta, se la produzione di nocciole sia destinata alla vendita oppure ad uso familiare, atteso che nemmeno espone di essere titolare di un'attività (piccola, media?) agricola, limitandosi a dedurre, in ricorso, genericamente, di essere proprietaria del fondo, qualifica, quest'ultima, compatibile con la presenza di un contratto di affitto del fondo in favore di terzi.
La mancata allegazione dello svolgimento di attività agricola si accompagna alla totale assenza di documenti aziendali, indispensabili per valutare l'an ed il quantum di eventuali danni per perdita di produzione, in particolare del fascicolo aziendale, disciplinato dagli artt. 3 e 9 del DPR 503/99 e dall'art. 13 del d. lgs 99 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che detta
"Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma
2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38", documento destinato a raccogliere in modo completo le informazioni dell'identità e dell'attività di ogni azienda agricola, ivi inclusi i “dati di produzione, trasformazione e commercializzazione” (così art. 3 cit.).
4.3. In conclusione, il risarcimento deve essere complessivamente determinato in euro 2.672,00 in favore di . Parte_1
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici
ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -
FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (30 settembre 2013) fino alla data della presente sentenza;
competono altresì gli interessi al tasso legale. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995
e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ex multis, Cass. n. 4587 del
25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento
R.G. n. 1766/2020 Sentenza di Avellino pag. 11 Controparte_2 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Spettano infine gli interessi legali sulla sola somma rivalutata dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
La va condannata al pagamento in favore della Controparte_1
ricorrente della somma e degli accessori come indicati.
Si dà atto, per completezza che non risulta coltivata la domanda di condanna al risarcimento dei danni “che matureranno nelle more del presente giudizio CP_ e fino all'esecuzione dei lavori di manutenzione programmati dall' convenuto”; del resto è emerso che nel 2016 la provincia ha eseguito quantomeno i lavori di sistemazione delle gabbionature.
***
5. Le spese di lite
La reciproca soccombenza, per la notevole riduzione dell'importo richiesto da parte ricorrente ed il rigetto del capo di domanda avente ad oggetto le opere da farsi, costituisce ragione grave per la compensazione per ½ delle spese di lite, che nella residua parte sono poste a carico della Regione Campania e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/2022, con riferimento al valore della lite, determinato dall'ammontare del credito accertato, con distrazione in favore del difensore avv. Pasquale Biondi, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1766/2020 del
R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
-- accoglie parzialmente la domanda di risarcimento proposta da Parte_1
e, per l'effetto, condanna la al pagamento
[...] Controparte_1 dell'importo complessivo di € 2.672,00 in suo favore, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (30 settembre 2013) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulle somme
R.G. n. 1766/2020 Sentenza pag. 12 Parte_5 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
rivalutate di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
-- compensa per 1/2 le spese di lite e condanna la Regione Campania a pagare alla ricorrente la residua parte, che liquida in € 132,00 per esborsi documentati ed € 750,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfetario al 15%,
IVA e CPA con distrazione in favore del difensore avv. Pasquale Biondi per anticipo fatto ex art. 93, c.p.c..
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dell'8.1.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
R.G. n. 1766/2020 Sentenza Federica/Provincia di Avellino pag. 13 Pt_1