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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 28/02/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 981/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in Castel San Giorgio, alla via R. Livatino, n. 16, p. Parte_1
iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in Parte_2
riassunzione ex art. 392 c.p.c., dagli avv.ti Demetrio Fenucciu e Carlo Spinelli, presso i cui indirizzi di posta elettronica certificata elettivamente domicilia;
attrice in riassunzione
E
1. , con sede in piazzale De Gasperi, n. 1, cod. fisc. Controparte_1 P.IVA_2
e p. iva , in persona del Sindaco pro tempore; P.IVA_3
convenuto in riassunzione contumace
2. Controparte_2
, con sede in Roma, piazza Colonna, n. 370, cod. fisc.
[...]
in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_4 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui domicilia, ope legis, al corso Vittorio Emanuele, n. 58; convenuta in riassunzione
1 AVENTE AD OGGETTO: GIUDIZIO DI RINVIO EX ARTT. 392 E SS. C.P.C. –
PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO DI APPALTO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'attrice in riassunzione (come da atto di citazione in riassunzione) – “in conformità al dettato dell'ordinanza n. 20201/2023 della Suprema Corte di Cassazione … nel confermare la sentenza 112/2008 del Tribunale di Salerno (allora sezione distaccata di
Mercato San Severino), accertare e dichiarare che ha eseguito nell'interesse Parte_1
del ed in virtù del contratto di appalto intercorso tra gli stessi lavori per Controparte_1
€ 392.669,90 e, conseguentemente, condannare il , in persona del Controparte_1
Sindaco p.t. della residua somma di € 159.571,85, oltre interessi e rivalutazioni dalla data di inizio dei lavori (maggio 1998) sino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di lite, maggiorate degli accessori di legge, di tutti i gradi di giudizio, ivi compreso il presente giudizio di rinvio ed espressa richiesta di distrazione in favore dei sottoscritti procuratori per dichiarato anticipo”; per la convenuta (come da comparsa di costituzione e risposta) – “si conclude affinché sia dichiarato, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva della
[...]
in via subordinata per il rigetto della domanda siccome infondata”. Controparte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 112/2008, il Tribunale di Salerno – Sezione distaccata di Mercato San
Severino, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla nei Parte_1
confronti del con atto di citazione notificato il 22 maggio 2000, così Controparte_1 provvedeva: 1) accoglieva la domanda e, per l'effetto, condannava il al Controparte_1 pagamento, in favore della , della somma di euro 159.883,51, oltre Iva, Parte_1
quale saldo dei lavori appaltati alla società attrice con determinazione d'urgenza del responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'Ente per provvedere alla rimozione del fango e dei detriti accumulatisi nel centro urbano in occasione dell'alluvione del 5 maggio 1998, importo da maggiorarsi con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data di inizio degli interventi all'effettivo soddisfo;
2) condannava il alla Controparte_1 refusione delle spese di lite in favore della “ , mentre non rendeva alcuna Parte_1
statuizione sul punto in ordine al rapporto processuale intercorso tra l'Ente locale e il
Ministero dell'Interno – Dipartimento della Protezione Civile, evocato in giudizio dal convenuto quale unico legittimato passivo rispetto alla pretesa azionata dalla società attrice, per aver erogato i finanziamenti necessari all'esecuzione dei suddetti lavori.
2 Con sentenza n. 370/2016, questa Corte così provvedeva: 1) accoglieva l'appello proposto dal e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la Controparte_1 domanda spiegata dalla , ritenendo che tale società, avendo stipulato un Parte_1 contratto d'appalto “a prezzo chiuso”, non potesse richiedere il pagamento di un corrispettivo maggiore di quello stabilito dalla Commissione di cui all'art. 9 dell'O.P.C.M. del 15 giugno 1998, n. 2789; 2) condannava la “ alla refusione, in favore del Parte_1
, delle spese del doppio grado del giudizio, compensando quelle relative Controparte_1 al rapporto intercorso tra l'Ente locale e la Controparte_2
, medio tempore succeduta al Ministero dell'Interno.
[...]
Con ordinanza n. 20201/2023, la Corte di Cassazione: 1) accoglieva il primo motivo di ricorso, con il quale la aveva lamentato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. Parte_1
3 c.p.c., la violazione degli artt. 1362, 1655 e 1657 cod. civ., per avere la Corte d'Appello erroneamente qualificato come appalto “a prezzo chiuso” il contratto stipulato con il
, giacché l'affidamento d'urgenza dei lavori era avvenuto a fronte di un Controparte_1
corrispettivo da “definirsi” e per un importo stabilito in lire 600.000.000 soltanto in via presuntiva, sicché la sua determinazione non era prestabilita e sarebbe dovuta avvenire, come, del resto, ritenuto anche dal consulente tecnico d'ufficio, con riferimento alle tariffe esistenti e, dunque, sulla base del prezzario delle opere edili della Regione Campania illo tempore vigente e non dei criteri stabiliti dalla Commissione governativa istituita, dopo l'esecuzione degli interventi, con l'art. 9 dell'O.P.C.M. n. 2789/1998; 2) dichiarava assorbiti il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali la aveva Parte_1
eccepito, da un lato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 112
c.p.c., avendo la Corte d'Appello accolto l'impugnazione spiegata dal Controparte_1
sul presupposto che il contratto stipulato dalle parti fosse un appalto “a prezzo chiuso” e, quindi, per una ragione completamente diversa da quella dedotta dall' , che si CP_3
era limitato a censurare la sentenza di primo grado per l'acritico recepimento delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, e, dall'altro, a norma dell'art. 360, comma
1, n. 4, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dall'inapplicabilità dei criteri di determinazione del corrispettivo dell'appalto previsti dalla Commissione di cui all'art. 9 dell'O.P.C.M. n. 2789/1998, giacché entrata in vigore dopo la loro conclusione;
3) accoglieva il ricorso incidentale interposto dalla
[...]
per censurare la sentenza Controparte_2
di secondo grado nella parte in cui la Corte d'Appello l'aveva ritenuta titolare passiva, unitamente al di , del rapporto obbligatorio azionato in giudizio dalla CP_1 CP_1
3 Geneca s.r.l.”; 4) cassava la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinviando la causa alla Corte d'Appello di Salerno, in diversa composizione, per il riesame della domanda proposta dalla e la regolamentazione delle spese del giudizio. Parte_1
Con atto di citazione in riassunzione notificato il 26 settembre 2023, la “ Parte_1
introduceva il giudizio di rinvio onde sentir dichiarare, sulla base del decisum della Corte di Cassazione, di aver eseguito nell'interesse del Comune lavori per complessivi CP_1 euro 392.669,90 e, per l'effetto, ottenere la condanna dell'Ente al pagamento della residua somma di euro 159.571,85, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di inizio degli interventi al soddisfo, nonché alla refusione delle spese dell'intero giudizio.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 5 ottobre 2023, la
[...]
eccepiva il difetto della Controparte_2
propria legittimazione passiva, riconosciuto dalla Corte di Cassazione con efficacia di giudicato, e, in ogni caso, l'infondatezza della domanda.
Il giudizio di rinvio, nel quale, sebbene ritualmente evocato, il restava Controparte_1
contumace, perveniva, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 26 settembre
2024, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte.
Indi, previo decorso dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per il deposito delle memorie di replica, concessi alle parti a norma degli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c. con ordinanza resa e comunicata il 3 ottobre 2024, la causa veniva trattenuta in decisione.
In via preliminare, occorre osservare che il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza impugnata per motivi di merito (il cosiddetto giudizio di rinvio “proprio”) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito che ha preceduto il giudizio di legittimità e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase dell'originario processo, che, pur essendo assoggettata, per ragioni di rito, alle norme riguardanti il corrispondente procedimento disposto dalla sentenza rescindente, ha natura rescissoria ed è destinata a concludersi con una pronuncia che, senza sostituirsi ad alcuna precedente sentenza, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti, come si desume dal disposto dell'art. 393 c.p.c., ai sensi del quale, nell'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non si produce il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ma la sua inefficacia (cfr., ex plurimis, Cass. 23 settembre 2002, n. 13833; Cass.
28 gennaio 2005, n. 1824; Cass. ord. 20 aprile 2017, n. 10009; Cass. ord. 31 maggio 2021,
n. 15143), con la precisazione che, poiché la decisione di annullamento incide soltanto
4 sulle parti della decisione di merito cui si estende e, quindi, soltanto sulle parti cassate, i capi di una pronuncia non cassati non sono travolti dall'estinzione del processo ed acquistano autorità di giudicato (cfr. Cass. 31 agosto 2018, n. 21469).
I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto o per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia o per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme restando le preclusioni e le decadenze già verificatesi;
nella terza, infine, la sua potestas iudicandi, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e delle decadenze pregresse, sia consentita sulla base delle direttive fornite dalla decisione di legittimità (cfr., ex plurimis; Cass. 7 agosto 2014, n.
17790; Cass. 24 ottobre 2019, n. 27337; Cass. 14 gennaio 2020, n. 448).
In particolare, nel caso di annullamento per vizio di motivazione, la sentenza rescindente, nell'indicare i punti specifici della sua carenza o contraddittorietà, non limita il potere del giudice del rinvio all'esame soltanto di quelli individuati, da considerarsi come isolati dal restante materiale probatorio, ma gli riserva tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito in relazione ai poteri di indagine e di valutazione della prova nell'ambito dello specifico capo annullato.
In quest'ultima ipotesi, poi, il giudice di rinvio, nel rinnovare il giudizio, è tenuto a motivare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente od implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato ritenuti illogici ed eliminando, a seconda dei casi, le contraddizioni e i difetti argomentativi riscontrati (cfr., ex plurimis, Cass. 14 giugno 2006, n. 13719; Cass. 29 maggio 2014, n. 12102; Cass. ord. 2 febbraio 2018, n. 2652).
Pertanto, i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione, la quale non può essere stigmatizzata o elusa dal giudice del rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale, fatta salva
5 soltanto l'ipotesi dell'inesistenza giuridica della pronuncia, o di constatato errore del principio di diritto affermato, la cui correttezza non è sindacabile neanche alla stregua di arresti giurisprudenziali espressi dalla Corte di legittimità in epoca precedente, coeva o successiva alla sua emanazione, così come, nel caso di annullamento della sentenza per vizi di motivazione, il giudice del rinvio non può compiere un nuovo e diverso accertamento dei fatti che siano stati accertati definitivamente e sui quali è stata fondata la pronuncia di annullamento (cfr., ex plurimis, Cass. 8 novembre 2005, n. 21664; Cass. 6 marzo 2012, n. 3458; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27343).
Proprio in ragione della struttura “chiusa” tipica del giudizio di rinvio, vale a dire della cristallizzazione delle posizioni delle parti nei termini in cui erano rimaste definite nelle precedenti fasi processuali fino al giudizio di cassazione e, più precisamente, fino all'ultimo momento utile nel quale le stesse potevano subire eventuali specificazioni (nei limiti e nelle forme previste per il giudizio di legittimità, come quelle stabilite dall'art. 372
c.p.c.), il giudice del rinvio può considerare fatti nuovi incidenti sulle ragioni delle parti, senza violare il divieto di esaminare punti non prospettati o prospettabili fino a quel momento, soltanto a condizione che si tratti di fatti dei quali, per essersi successivamente verificati, non era stata possibile l'allegazione, con l'eccezione che la nuova attività assertiva ed istruttoria non sia giustificata proprio dalle statuizioni rese dalla Corte di
Cassazione in sede di rinvio (cfr., ex ceteris, Cass. 30 ottobre 2003, n. 16294; Cass. 8 giugno 2005, n. 11962; Cass. 11 maggio 2018, n. 11411).
Nessun limite valutativo sussiste, invece, per le questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per cassazione espressamente dichiarati assorbiti, atteso che le stesse devono ritenersi, per definizione, non decise e, quindi, possono essere riproposte del tutto impregiudicate all'esame del giudice del rinvio (cfr., ex ceteris, Cass. 11 dicembre 1990,
n. 11767; Cass. 12 settembre 2011, n. 18677; Cass. 30 novembre 2017, n. 28751).
Nella fattispecie de qua agitur, con l'ordinanza n. 20201/2023, la Corte di Cassazione, in relazione al primo motivo di ricorso articolato dalla , il cui accoglimento, Parte_1 determinando la caducazione dell' “affermazione della sentenza impugnata, secondo cui il prezzo dell'appalto dovesse essere liquidato in base alla quantificazione prefettizia” ha comportato l'assorbimento dei restanti due, giacché “anch'essi miranti a dimostrare
l'estraneità della quantificazione all'accordo intercorso tra le parti”, ha osservato che:
1) il contratto intercorso tra il Comune di e la società esecutrice dei lavori non era CP_1 giuridicamente qualificabile come appalto “a prezzo chiuso”, prevedendo soltanto un corrispettivo da “definirsi e per un importo presumibile di lire 600.000.000”; 2) in assenza
6 di pattuizioni, il corrispettivo del contratto d'appalto doveva essere determinato, ai sensi dell'art. 1657 cod. civ., con riferimento alle tariffe o agli usi e, in mancanza, stabilito dal giudice;
3) la valutazione di congruità dei prezzi espressa dalla Commissione prevista dall'art. 9 dell'O.P.C.M. del 15 giugno 1998, n. 2789, entrata in vigore quando il contratto d'appalto era ormai stato eseguito, non poteva incidere sulla quantificazione del suo corrispettivo, che doveva avvenire sulla base del valore effettivo della prestazione resa dalla società incaricata della realizzazione dei lavori.
Ne deriva che questa Corte, quale giudice del rinvio, è tenuta ad accertare, alla luce del decisum della Cassazione, se la “ , non avendo stipulato un contratto Parte_1
d'appalto “a prezzo chiuso”, aveva il diritto di richiedere al il pagamento Controparte_1
di un corrispettivo superiore a quello versatole dall'Ente locale nella misura di lire
451.340.712 sulla base dei prezzi stabiliti dalla Commissione di cui all'art. 9 dell'O.P.C.M. n. 2789/1998 all'indomani dell'ultimazione dei lavori.
Le risultanze istruttorie del primo grado del giudizio e, segnatamente, le conclusioni cui perveniva il consulente tecnico d'ufficio in ordine alla quantificazione economica dei lavori eseguiti dalla nell'interesse del consentono di Parte_1 Controparte_1
ritenere fondata la domanda proposta dalla società appaltatrice ai sensi dell'art. 1657 cod. civ. con l'atto di citazione notificato il 22 maggio 2000.
Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio, dopo aver evidenziato che le singole contabilità predisposte dalla , dal Comune di e dalla Commissione istituita Parte_1 CP_1 dall'O.P.C.M. n. 2789/1998 presentavano ciascuna profili di criticità tali da renderle inutilizzabili, essendo le prime due state incentrate su prezzi non riscontrabili e la terza su prezzi applicati, con effetto retroattivo, a lavori già conclusi, determinava correttamente il corrispettivo dovuto alla società appaltatrice sulla base del prezzario generale delle opere edili della Regione Campania del 1990, vale a dire dei parametri vigenti al momento dell'affidamento dell'incarico, quantificandolo in complessivi lire 760.314.915 (di cui lire
572.830.600 per il nolo di mezzi meccanici, lire 101.317.125 per il trasporto a rifiuto di materiali di risulta, lire 66.502.270 gli per interventi di sistemazione del piazzale di un istituto scolastico, lire 1.431.1000 per la fornitura di materiali e lire 18.223.820 per la fornitura di manodopera), pari ad euro 392.669,88, al netto dell'Iva.
Costituendo i dati desunti dal prezzario regionale applicabile al momento della conclusione del contratto di appalto i soli elementi oggettivi utilizzabili per determinare il corrispettivo dei lavori eseguiti dalla , il , quale unico Parte_1 Controparte_1
titolare passivo del rapporto giuridico dedotto in giudizio, come riconosciuto anche dalla
7 Corte di Cassazione in accoglimento del ricorso incidentale spiegato dalla
[...]
, deve essere condannato al Controparte_2
pagamento, in favore di tale società, della residua somma di euro 159.571,85, pari alla differenza tra l'importo complessivo di euro 392.669,88 e quello versatole nella misura di euro 233.098,03 (già lire 451.340.172) sulla base della valutazione espressa dalla
Commissione prevista dall'art. 9 dell'O.P.C.M. n. 2789/1998, oltre Iva ed interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ. dal 15 giugno 1998, data di ultimazione degli interventi, all'effettivo soddisfo, non essendo dovuta, invece, la rivalutazione monetaria, giacché la domanda proposta ai sensi dell'art. 1657 cod. civ. investe un'obbligazione pecuniaria e, quindi, un debito di valuta e non di valore (cfr. Cass., Sez. Un., 14 luglio
1983, n. 4814; Cass. 24 febbraio 1986, n. 1118).
Deve rilevarsi, infine, l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla
[...]
in ordine alla carenza della Controparte_2
propria legittimazione passiva rispetto alla domanda di pagamento riproposta dalla in sede di rinvio, atteso che la società appaltatrice ha sempre azionato la Parte_1
propria pretesa creditoria esclusivamente nei confronti del , avendo Controparte_1
notificato all'Amministrazione statale l'atto introduttivo di cui all'art. 392 c.p.c. al solo fine di garantire il litisconsorzio necessario tra coloro che furono parti nel giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass. 28 maggio 2004, n. 10322; Cass. 8 settembre 2014, n.
18853; Cass. ord. 17 gennaio 2020, n. 975).
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, nell'ipotesi di cassazione della sentenza, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, deve attenersi al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo piuttosto che ai suoi diversi gradi e alla loro conclusione, sicché non deve liquidarle con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione al suo epilogo, può legittimamente compensarle, in tutto o in parte, o, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al loro rimborso in favore della controparte (cfr., ex plurimis, Cass. 12 settembre 2014, n.
19345; Cass. 9 ottobre 2015, n. 20289; Cass. ord. 8 novembre 2022, n. 32906).
In tale prospettiva, le spese dell'intero giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, cod. civ., devono gravare sul CP_1
, che ha infondatamente contestato la pretesa creditoria azionata dalla “
[...] Parte_1
e chiamato in causa la Controparte_2
(già Ministero dell'Interno – Dipartimento della Protezione Civile), e si
[...]
8 liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00, alle quali è riconducibile quella in esame, in ragione dell'entità del residuo corrispettivo dovuto dall'Ente locale alla società appaltatrice, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalle controparti, per il primo grado, in euro 14.000,00 per compensi, di cui euro 9.400,00 (euro
2.200,00 per la fase di studio, euro 1.300,00 per la fase introduttiva, euro 2.900,00 per la fase istruttoria ed euro 3.000,00 per la fase decisionale) in favore della “ , Parte_1
con attribuzione a beneficio dell'avv. Carlo Spinelli, quale suo procuratore distrattario, ex art. 93, comma 1, c.p.c., ed euro 4.600,00 (euro 1.500,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro 2.200,00 per la fase decisionale) in favore della
[...]
, per il secondo grado, in Controparte_2
euro 13.500,00 per compensi, di cui euro 8.000,00 (euro 2.500,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 4.000,00 per la fase decisionale) in favore della , con attribuzione a beneficio dell'avv. Carlo Spinelli, quale suo Parte_1
procuratore distrattario, ex art. 93, comma 1, c.p.c., ed euro 5.500,00 (euro 1.800,00 per la fase di studio, euro 1.100,00 per la fase introduttiva ed euro 2.600,00 per la fase decisionale) in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Controparte_2
Civile, per il grado di legittimità, in euro 11.900,00 per compensi, di cui euro
[...]
7.500,00 (euro 3.400,00 per la fase di studio, euro 2.400,00 per la fase introduttiva ed euro
1.700,00 per la fase decisionale) in favore della , con attribuzione a Parte_1
beneficio degli avv.ti Demetrio Fenucciu e Carlo Spinelli, quali suoi procuratori distrattari, ex art. 93, comma 1, c.p.c., ed euro 4.400,00 per compenso (euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.400,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale) in favore della Controparte_2
, e, per la fase del rinvio, in euro 11.765,50, di cui euro 7.565,50 per
[...]
esborsi e compenso (euro 1.165,50 per esborsi, euro 2.000,00 per la fase di studio, euro
1.400,00 per la fase introduttiva ed euro 2.600,00 per la fase decisionale) in favore della
, con attribuzione a beneficio degli avv.ti Demetrio Fenucciu e Carlo Parte_1
Spinelli, quali suoi procuratori distrattari, ex art. 93, comma 1, c.p.c., ed euro 4.200,00 per compenso (euro 1.500,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva ed euro 1.700,00 per la fase decisionale) in favore della Controparte_2
, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva
[...] sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2, 12 e 13 dell'allegata tabella.
9 Parimenti, sempre in ossequio al principio sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono cedere definitivamente a carico del le spese della consulenza tecnica Controparte_1
d'ufficio, per come liquidate dal Tribunale di Salerno.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, quale giudice del rinvio, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla con atto di citazione notificato al Comune di Parte_1
il 22 maggio 2000, così provvede: CP_1
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il al pagamento, in Controparte_1 favore della , della somma di euro 159.571,85, oltre interessi al tasso di Parte_1 cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ. dal 15 giugno 1998 all'effettivo soddisfo;
2. condanna il alla refusione delle spese dell'intero giudizio, che si Controparte_1
liquidano, per il primo grado, in euro 14.000,00 per compensi difensivi, di cui euro
9.400,00 (euro 2.200,00 per la fase di studio, euro 1.300,00 per la fase introduttiva, euro 2.900,00 per la fase istruttoria ed euro 3.000,00 per la fase decisionale) in favore della , con attribuzione a beneficio dell'avv. Carlo Spinelli, quale suo Parte_1
procuratore distrattario, ex art. 93, comma 1, c.p.c., ed euro 4.600,00 (euro 1.500,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro 2.200,00 per la fase decisionale) in favore della Controparte_2
, per il secondo grado, in euro 13.500,00 per compensi difensivi, di
[...]
cui euro 8.000,00 (euro 2.500,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 4.000,00 per la fase decisionale) in favore della “ , Parte_1
con attribuzione a beneficio dell'avv. Carlo Spinelli, quale suo procuratore distrattario, ex art. 93, comma 1, c.p.c., ed euro 5.500,00 (euro 1.800,00 per la fase di studio, euro
1.100,00 per la fase introduttiva ed euro 2.600,00 per la fase decisionale) in favore della , per Controparte_2
il grado di legittimità, in euro 11.900,00 per compensi difensivi, di cui euro 7.500,00
(euro 3.400,00 per la fase di studio, euro 2.400,00 per la fase introduttiva ed euro
1.700,00 per la fase decisionale) in favore della , con attribuzione a Parte_1
beneficio degli avv.ti Demetrio Fenucciu e Carlo Spinelli, quali suoi procuratori distrattari, ex art. 93, comma 1, c.p.c., ed euro 4.400,00 (euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.400,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale) in favore della Controparte_2
, e, per la fase del rinvio, in euro 11.765,50, di cui euro 7.565,50 per esborsi e
[...]
compenso difensivo (euro 1.165,50 per esborsi, euro 2.000,00 per la fase di studio,
10 euro 1.400,00 per la fase introduttiva ed euro 2.600,00 per la fase decisionale) in favore della , con attribuzione a beneficio degli avv.ti Demetrio Parte_1
Fenucciu e Carlo Spinelli, quali suoi procuratori distrattari, ex art. 93, comma 1, c.p.c., ed euro 4.200,00 per compenso difensivo (euro 1.500,00 per la fase di studio, euro
1.000,00 per la fase introduttiva ed euro 1.700,00 per la fase decisionale) in favore della , Controparte_2
oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2, 12 e 13 dell'allegata tabella;
3. pone definitivamente a carico del le spese della consulenza tecnica Controparte_1
d'ufficio, per come liquidate dal Tribunale di Salerno.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 20 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
11
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 981/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in Castel San Giorgio, alla via R. Livatino, n. 16, p. Parte_1
iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in Parte_2
riassunzione ex art. 392 c.p.c., dagli avv.ti Demetrio Fenucciu e Carlo Spinelli, presso i cui indirizzi di posta elettronica certificata elettivamente domicilia;
attrice in riassunzione
E
1. , con sede in piazzale De Gasperi, n. 1, cod. fisc. Controparte_1 P.IVA_2
e p. iva , in persona del Sindaco pro tempore; P.IVA_3
convenuto in riassunzione contumace
2. Controparte_2
, con sede in Roma, piazza Colonna, n. 370, cod. fisc.
[...]
in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_4 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui domicilia, ope legis, al corso Vittorio Emanuele, n. 58; convenuta in riassunzione
1 AVENTE AD OGGETTO: GIUDIZIO DI RINVIO EX ARTT. 392 E SS. C.P.C. –
PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO DI APPALTO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'attrice in riassunzione (come da atto di citazione in riassunzione) – “in conformità al dettato dell'ordinanza n. 20201/2023 della Suprema Corte di Cassazione … nel confermare la sentenza 112/2008 del Tribunale di Salerno (allora sezione distaccata di
Mercato San Severino), accertare e dichiarare che ha eseguito nell'interesse Parte_1
del ed in virtù del contratto di appalto intercorso tra gli stessi lavori per Controparte_1
€ 392.669,90 e, conseguentemente, condannare il , in persona del Controparte_1
Sindaco p.t. della residua somma di € 159.571,85, oltre interessi e rivalutazioni dalla data di inizio dei lavori (maggio 1998) sino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di lite, maggiorate degli accessori di legge, di tutti i gradi di giudizio, ivi compreso il presente giudizio di rinvio ed espressa richiesta di distrazione in favore dei sottoscritti procuratori per dichiarato anticipo”; per la convenuta (come da comparsa di costituzione e risposta) – “si conclude affinché sia dichiarato, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva della
[...]
in via subordinata per il rigetto della domanda siccome infondata”. Controparte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 112/2008, il Tribunale di Salerno – Sezione distaccata di Mercato San
Severino, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla nei Parte_1
confronti del con atto di citazione notificato il 22 maggio 2000, così Controparte_1 provvedeva: 1) accoglieva la domanda e, per l'effetto, condannava il al Controparte_1 pagamento, in favore della , della somma di euro 159.883,51, oltre Iva, Parte_1
quale saldo dei lavori appaltati alla società attrice con determinazione d'urgenza del responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'Ente per provvedere alla rimozione del fango e dei detriti accumulatisi nel centro urbano in occasione dell'alluvione del 5 maggio 1998, importo da maggiorarsi con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data di inizio degli interventi all'effettivo soddisfo;
2) condannava il alla Controparte_1 refusione delle spese di lite in favore della “ , mentre non rendeva alcuna Parte_1
statuizione sul punto in ordine al rapporto processuale intercorso tra l'Ente locale e il
Ministero dell'Interno – Dipartimento della Protezione Civile, evocato in giudizio dal convenuto quale unico legittimato passivo rispetto alla pretesa azionata dalla società attrice, per aver erogato i finanziamenti necessari all'esecuzione dei suddetti lavori.
2 Con sentenza n. 370/2016, questa Corte così provvedeva: 1) accoglieva l'appello proposto dal e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la Controparte_1 domanda spiegata dalla , ritenendo che tale società, avendo stipulato un Parte_1 contratto d'appalto “a prezzo chiuso”, non potesse richiedere il pagamento di un corrispettivo maggiore di quello stabilito dalla Commissione di cui all'art. 9 dell'O.P.C.M. del 15 giugno 1998, n. 2789; 2) condannava la “ alla refusione, in favore del Parte_1
, delle spese del doppio grado del giudizio, compensando quelle relative Controparte_1 al rapporto intercorso tra l'Ente locale e la Controparte_2
, medio tempore succeduta al Ministero dell'Interno.
[...]
Con ordinanza n. 20201/2023, la Corte di Cassazione: 1) accoglieva il primo motivo di ricorso, con il quale la aveva lamentato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. Parte_1
3 c.p.c., la violazione degli artt. 1362, 1655 e 1657 cod. civ., per avere la Corte d'Appello erroneamente qualificato come appalto “a prezzo chiuso” il contratto stipulato con il
, giacché l'affidamento d'urgenza dei lavori era avvenuto a fronte di un Controparte_1
corrispettivo da “definirsi” e per un importo stabilito in lire 600.000.000 soltanto in via presuntiva, sicché la sua determinazione non era prestabilita e sarebbe dovuta avvenire, come, del resto, ritenuto anche dal consulente tecnico d'ufficio, con riferimento alle tariffe esistenti e, dunque, sulla base del prezzario delle opere edili della Regione Campania illo tempore vigente e non dei criteri stabiliti dalla Commissione governativa istituita, dopo l'esecuzione degli interventi, con l'art. 9 dell'O.P.C.M. n. 2789/1998; 2) dichiarava assorbiti il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali la aveva Parte_1
eccepito, da un lato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 112
c.p.c., avendo la Corte d'Appello accolto l'impugnazione spiegata dal Controparte_1
sul presupposto che il contratto stipulato dalle parti fosse un appalto “a prezzo chiuso” e, quindi, per una ragione completamente diversa da quella dedotta dall' , che si CP_3
era limitato a censurare la sentenza di primo grado per l'acritico recepimento delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, e, dall'altro, a norma dell'art. 360, comma
1, n. 4, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dall'inapplicabilità dei criteri di determinazione del corrispettivo dell'appalto previsti dalla Commissione di cui all'art. 9 dell'O.P.C.M. n. 2789/1998, giacché entrata in vigore dopo la loro conclusione;
3) accoglieva il ricorso incidentale interposto dalla
[...]
per censurare la sentenza Controparte_2
di secondo grado nella parte in cui la Corte d'Appello l'aveva ritenuta titolare passiva, unitamente al di , del rapporto obbligatorio azionato in giudizio dalla CP_1 CP_1
3 Geneca s.r.l.”; 4) cassava la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinviando la causa alla Corte d'Appello di Salerno, in diversa composizione, per il riesame della domanda proposta dalla e la regolamentazione delle spese del giudizio. Parte_1
Con atto di citazione in riassunzione notificato il 26 settembre 2023, la “ Parte_1
introduceva il giudizio di rinvio onde sentir dichiarare, sulla base del decisum della Corte di Cassazione, di aver eseguito nell'interesse del Comune lavori per complessivi CP_1 euro 392.669,90 e, per l'effetto, ottenere la condanna dell'Ente al pagamento della residua somma di euro 159.571,85, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di inizio degli interventi al soddisfo, nonché alla refusione delle spese dell'intero giudizio.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 5 ottobre 2023, la
[...]
eccepiva il difetto della Controparte_2
propria legittimazione passiva, riconosciuto dalla Corte di Cassazione con efficacia di giudicato, e, in ogni caso, l'infondatezza della domanda.
Il giudizio di rinvio, nel quale, sebbene ritualmente evocato, il restava Controparte_1
contumace, perveniva, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 26 settembre
2024, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte.
Indi, previo decorso dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per il deposito delle memorie di replica, concessi alle parti a norma degli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c. con ordinanza resa e comunicata il 3 ottobre 2024, la causa veniva trattenuta in decisione.
In via preliminare, occorre osservare che il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza impugnata per motivi di merito (il cosiddetto giudizio di rinvio “proprio”) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito che ha preceduto il giudizio di legittimità e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase dell'originario processo, che, pur essendo assoggettata, per ragioni di rito, alle norme riguardanti il corrispondente procedimento disposto dalla sentenza rescindente, ha natura rescissoria ed è destinata a concludersi con una pronuncia che, senza sostituirsi ad alcuna precedente sentenza, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti, come si desume dal disposto dell'art. 393 c.p.c., ai sensi del quale, nell'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non si produce il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ma la sua inefficacia (cfr., ex plurimis, Cass. 23 settembre 2002, n. 13833; Cass.
28 gennaio 2005, n. 1824; Cass. ord. 20 aprile 2017, n. 10009; Cass. ord. 31 maggio 2021,
n. 15143), con la precisazione che, poiché la decisione di annullamento incide soltanto
4 sulle parti della decisione di merito cui si estende e, quindi, soltanto sulle parti cassate, i capi di una pronuncia non cassati non sono travolti dall'estinzione del processo ed acquistano autorità di giudicato (cfr. Cass. 31 agosto 2018, n. 21469).
I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto o per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia o per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme restando le preclusioni e le decadenze già verificatesi;
nella terza, infine, la sua potestas iudicandi, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e delle decadenze pregresse, sia consentita sulla base delle direttive fornite dalla decisione di legittimità (cfr., ex plurimis; Cass. 7 agosto 2014, n.
17790; Cass. 24 ottobre 2019, n. 27337; Cass. 14 gennaio 2020, n. 448).
In particolare, nel caso di annullamento per vizio di motivazione, la sentenza rescindente, nell'indicare i punti specifici della sua carenza o contraddittorietà, non limita il potere del giudice del rinvio all'esame soltanto di quelli individuati, da considerarsi come isolati dal restante materiale probatorio, ma gli riserva tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito in relazione ai poteri di indagine e di valutazione della prova nell'ambito dello specifico capo annullato.
In quest'ultima ipotesi, poi, il giudice di rinvio, nel rinnovare il giudizio, è tenuto a motivare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente od implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato ritenuti illogici ed eliminando, a seconda dei casi, le contraddizioni e i difetti argomentativi riscontrati (cfr., ex plurimis, Cass. 14 giugno 2006, n. 13719; Cass. 29 maggio 2014, n. 12102; Cass. ord. 2 febbraio 2018, n. 2652).
Pertanto, i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione, la quale non può essere stigmatizzata o elusa dal giudice del rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale, fatta salva
5 soltanto l'ipotesi dell'inesistenza giuridica della pronuncia, o di constatato errore del principio di diritto affermato, la cui correttezza non è sindacabile neanche alla stregua di arresti giurisprudenziali espressi dalla Corte di legittimità in epoca precedente, coeva o successiva alla sua emanazione, così come, nel caso di annullamento della sentenza per vizi di motivazione, il giudice del rinvio non può compiere un nuovo e diverso accertamento dei fatti che siano stati accertati definitivamente e sui quali è stata fondata la pronuncia di annullamento (cfr., ex plurimis, Cass. 8 novembre 2005, n. 21664; Cass. 6 marzo 2012, n. 3458; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27343).
Proprio in ragione della struttura “chiusa” tipica del giudizio di rinvio, vale a dire della cristallizzazione delle posizioni delle parti nei termini in cui erano rimaste definite nelle precedenti fasi processuali fino al giudizio di cassazione e, più precisamente, fino all'ultimo momento utile nel quale le stesse potevano subire eventuali specificazioni (nei limiti e nelle forme previste per il giudizio di legittimità, come quelle stabilite dall'art. 372
c.p.c.), il giudice del rinvio può considerare fatti nuovi incidenti sulle ragioni delle parti, senza violare il divieto di esaminare punti non prospettati o prospettabili fino a quel momento, soltanto a condizione che si tratti di fatti dei quali, per essersi successivamente verificati, non era stata possibile l'allegazione, con l'eccezione che la nuova attività assertiva ed istruttoria non sia giustificata proprio dalle statuizioni rese dalla Corte di
Cassazione in sede di rinvio (cfr., ex ceteris, Cass. 30 ottobre 2003, n. 16294; Cass. 8 giugno 2005, n. 11962; Cass. 11 maggio 2018, n. 11411).
Nessun limite valutativo sussiste, invece, per le questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per cassazione espressamente dichiarati assorbiti, atteso che le stesse devono ritenersi, per definizione, non decise e, quindi, possono essere riproposte del tutto impregiudicate all'esame del giudice del rinvio (cfr., ex ceteris, Cass. 11 dicembre 1990,
n. 11767; Cass. 12 settembre 2011, n. 18677; Cass. 30 novembre 2017, n. 28751).
Nella fattispecie de qua agitur, con l'ordinanza n. 20201/2023, la Corte di Cassazione, in relazione al primo motivo di ricorso articolato dalla , il cui accoglimento, Parte_1 determinando la caducazione dell' “affermazione della sentenza impugnata, secondo cui il prezzo dell'appalto dovesse essere liquidato in base alla quantificazione prefettizia” ha comportato l'assorbimento dei restanti due, giacché “anch'essi miranti a dimostrare
l'estraneità della quantificazione all'accordo intercorso tra le parti”, ha osservato che:
1) il contratto intercorso tra il Comune di e la società esecutrice dei lavori non era CP_1 giuridicamente qualificabile come appalto “a prezzo chiuso”, prevedendo soltanto un corrispettivo da “definirsi e per un importo presumibile di lire 600.000.000”; 2) in assenza
6 di pattuizioni, il corrispettivo del contratto d'appalto doveva essere determinato, ai sensi dell'art. 1657 cod. civ., con riferimento alle tariffe o agli usi e, in mancanza, stabilito dal giudice;
3) la valutazione di congruità dei prezzi espressa dalla Commissione prevista dall'art. 9 dell'O.P.C.M. del 15 giugno 1998, n. 2789, entrata in vigore quando il contratto d'appalto era ormai stato eseguito, non poteva incidere sulla quantificazione del suo corrispettivo, che doveva avvenire sulla base del valore effettivo della prestazione resa dalla società incaricata della realizzazione dei lavori.
Ne deriva che questa Corte, quale giudice del rinvio, è tenuta ad accertare, alla luce del decisum della Cassazione, se la “ , non avendo stipulato un contratto Parte_1
d'appalto “a prezzo chiuso”, aveva il diritto di richiedere al il pagamento Controparte_1
di un corrispettivo superiore a quello versatole dall'Ente locale nella misura di lire
451.340.712 sulla base dei prezzi stabiliti dalla Commissione di cui all'art. 9 dell'O.P.C.M. n. 2789/1998 all'indomani dell'ultimazione dei lavori.
Le risultanze istruttorie del primo grado del giudizio e, segnatamente, le conclusioni cui perveniva il consulente tecnico d'ufficio in ordine alla quantificazione economica dei lavori eseguiti dalla nell'interesse del consentono di Parte_1 Controparte_1
ritenere fondata la domanda proposta dalla società appaltatrice ai sensi dell'art. 1657 cod. civ. con l'atto di citazione notificato il 22 maggio 2000.
Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio, dopo aver evidenziato che le singole contabilità predisposte dalla , dal Comune di e dalla Commissione istituita Parte_1 CP_1 dall'O.P.C.M. n. 2789/1998 presentavano ciascuna profili di criticità tali da renderle inutilizzabili, essendo le prime due state incentrate su prezzi non riscontrabili e la terza su prezzi applicati, con effetto retroattivo, a lavori già conclusi, determinava correttamente il corrispettivo dovuto alla società appaltatrice sulla base del prezzario generale delle opere edili della Regione Campania del 1990, vale a dire dei parametri vigenti al momento dell'affidamento dell'incarico, quantificandolo in complessivi lire 760.314.915 (di cui lire
572.830.600 per il nolo di mezzi meccanici, lire 101.317.125 per il trasporto a rifiuto di materiali di risulta, lire 66.502.270 gli per interventi di sistemazione del piazzale di un istituto scolastico, lire 1.431.1000 per la fornitura di materiali e lire 18.223.820 per la fornitura di manodopera), pari ad euro 392.669,88, al netto dell'Iva.
Costituendo i dati desunti dal prezzario regionale applicabile al momento della conclusione del contratto di appalto i soli elementi oggettivi utilizzabili per determinare il corrispettivo dei lavori eseguiti dalla , il , quale unico Parte_1 Controparte_1
titolare passivo del rapporto giuridico dedotto in giudizio, come riconosciuto anche dalla
7 Corte di Cassazione in accoglimento del ricorso incidentale spiegato dalla
[...]
, deve essere condannato al Controparte_2
pagamento, in favore di tale società, della residua somma di euro 159.571,85, pari alla differenza tra l'importo complessivo di euro 392.669,88 e quello versatole nella misura di euro 233.098,03 (già lire 451.340.172) sulla base della valutazione espressa dalla
Commissione prevista dall'art. 9 dell'O.P.C.M. n. 2789/1998, oltre Iva ed interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ. dal 15 giugno 1998, data di ultimazione degli interventi, all'effettivo soddisfo, non essendo dovuta, invece, la rivalutazione monetaria, giacché la domanda proposta ai sensi dell'art. 1657 cod. civ. investe un'obbligazione pecuniaria e, quindi, un debito di valuta e non di valore (cfr. Cass., Sez. Un., 14 luglio
1983, n. 4814; Cass. 24 febbraio 1986, n. 1118).
Deve rilevarsi, infine, l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla
[...]
in ordine alla carenza della Controparte_2
propria legittimazione passiva rispetto alla domanda di pagamento riproposta dalla in sede di rinvio, atteso che la società appaltatrice ha sempre azionato la Parte_1
propria pretesa creditoria esclusivamente nei confronti del , avendo Controparte_1
notificato all'Amministrazione statale l'atto introduttivo di cui all'art. 392 c.p.c. al solo fine di garantire il litisconsorzio necessario tra coloro che furono parti nel giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass. 28 maggio 2004, n. 10322; Cass. 8 settembre 2014, n.
18853; Cass. ord. 17 gennaio 2020, n. 975).
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, nell'ipotesi di cassazione della sentenza, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, deve attenersi al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo piuttosto che ai suoi diversi gradi e alla loro conclusione, sicché non deve liquidarle con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione al suo epilogo, può legittimamente compensarle, in tutto o in parte, o, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al loro rimborso in favore della controparte (cfr., ex plurimis, Cass. 12 settembre 2014, n.
19345; Cass. 9 ottobre 2015, n. 20289; Cass. ord. 8 novembre 2022, n. 32906).
In tale prospettiva, le spese dell'intero giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, cod. civ., devono gravare sul CP_1
, che ha infondatamente contestato la pretesa creditoria azionata dalla “
[...] Parte_1
e chiamato in causa la Controparte_2
(già Ministero dell'Interno – Dipartimento della Protezione Civile), e si
[...]
8 liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00, alle quali è riconducibile quella in esame, in ragione dell'entità del residuo corrispettivo dovuto dall'Ente locale alla società appaltatrice, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalle controparti, per il primo grado, in euro 14.000,00 per compensi, di cui euro 9.400,00 (euro
2.200,00 per la fase di studio, euro 1.300,00 per la fase introduttiva, euro 2.900,00 per la fase istruttoria ed euro 3.000,00 per la fase decisionale) in favore della “ , Parte_1
con attribuzione a beneficio dell'avv. Carlo Spinelli, quale suo procuratore distrattario, ex art. 93, comma 1, c.p.c., ed euro 4.600,00 (euro 1.500,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro 2.200,00 per la fase decisionale) in favore della
[...]
, per il secondo grado, in Controparte_2
euro 13.500,00 per compensi, di cui euro 8.000,00 (euro 2.500,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 4.000,00 per la fase decisionale) in favore della , con attribuzione a beneficio dell'avv. Carlo Spinelli, quale suo Parte_1
procuratore distrattario, ex art. 93, comma 1, c.p.c., ed euro 5.500,00 (euro 1.800,00 per la fase di studio, euro 1.100,00 per la fase introduttiva ed euro 2.600,00 per la fase decisionale) in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Controparte_2
Civile, per il grado di legittimità, in euro 11.900,00 per compensi, di cui euro
[...]
7.500,00 (euro 3.400,00 per la fase di studio, euro 2.400,00 per la fase introduttiva ed euro
1.700,00 per la fase decisionale) in favore della , con attribuzione a Parte_1
beneficio degli avv.ti Demetrio Fenucciu e Carlo Spinelli, quali suoi procuratori distrattari, ex art. 93, comma 1, c.p.c., ed euro 4.400,00 per compenso (euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.400,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale) in favore della Controparte_2
, e, per la fase del rinvio, in euro 11.765,50, di cui euro 7.565,50 per
[...]
esborsi e compenso (euro 1.165,50 per esborsi, euro 2.000,00 per la fase di studio, euro
1.400,00 per la fase introduttiva ed euro 2.600,00 per la fase decisionale) in favore della
, con attribuzione a beneficio degli avv.ti Demetrio Fenucciu e Carlo Parte_1
Spinelli, quali suoi procuratori distrattari, ex art. 93, comma 1, c.p.c., ed euro 4.200,00 per compenso (euro 1.500,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva ed euro 1.700,00 per la fase decisionale) in favore della Controparte_2
, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva
[...] sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2, 12 e 13 dell'allegata tabella.
9 Parimenti, sempre in ossequio al principio sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono cedere definitivamente a carico del le spese della consulenza tecnica Controparte_1
d'ufficio, per come liquidate dal Tribunale di Salerno.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, quale giudice del rinvio, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla con atto di citazione notificato al Comune di Parte_1
il 22 maggio 2000, così provvede: CP_1
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il al pagamento, in Controparte_1 favore della , della somma di euro 159.571,85, oltre interessi al tasso di Parte_1 cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ. dal 15 giugno 1998 all'effettivo soddisfo;
2. condanna il alla refusione delle spese dell'intero giudizio, che si Controparte_1
liquidano, per il primo grado, in euro 14.000,00 per compensi difensivi, di cui euro
9.400,00 (euro 2.200,00 per la fase di studio, euro 1.300,00 per la fase introduttiva, euro 2.900,00 per la fase istruttoria ed euro 3.000,00 per la fase decisionale) in favore della , con attribuzione a beneficio dell'avv. Carlo Spinelli, quale suo Parte_1
procuratore distrattario, ex art. 93, comma 1, c.p.c., ed euro 4.600,00 (euro 1.500,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro 2.200,00 per la fase decisionale) in favore della Controparte_2
, per il secondo grado, in euro 13.500,00 per compensi difensivi, di
[...]
cui euro 8.000,00 (euro 2.500,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 4.000,00 per la fase decisionale) in favore della “ , Parte_1
con attribuzione a beneficio dell'avv. Carlo Spinelli, quale suo procuratore distrattario, ex art. 93, comma 1, c.p.c., ed euro 5.500,00 (euro 1.800,00 per la fase di studio, euro
1.100,00 per la fase introduttiva ed euro 2.600,00 per la fase decisionale) in favore della , per Controparte_2
il grado di legittimità, in euro 11.900,00 per compensi difensivi, di cui euro 7.500,00
(euro 3.400,00 per la fase di studio, euro 2.400,00 per la fase introduttiva ed euro
1.700,00 per la fase decisionale) in favore della , con attribuzione a Parte_1
beneficio degli avv.ti Demetrio Fenucciu e Carlo Spinelli, quali suoi procuratori distrattari, ex art. 93, comma 1, c.p.c., ed euro 4.400,00 (euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.400,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale) in favore della Controparte_2
, e, per la fase del rinvio, in euro 11.765,50, di cui euro 7.565,50 per esborsi e
[...]
compenso difensivo (euro 1.165,50 per esborsi, euro 2.000,00 per la fase di studio,
10 euro 1.400,00 per la fase introduttiva ed euro 2.600,00 per la fase decisionale) in favore della , con attribuzione a beneficio degli avv.ti Demetrio Parte_1
Fenucciu e Carlo Spinelli, quali suoi procuratori distrattari, ex art. 93, comma 1, c.p.c., ed euro 4.200,00 per compenso difensivo (euro 1.500,00 per la fase di studio, euro
1.000,00 per la fase introduttiva ed euro 1.700,00 per la fase decisionale) in favore della , Controparte_2
oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2, 12 e 13 dell'allegata tabella;
3. pone definitivamente a carico del le spese della consulenza tecnica Controparte_1
d'ufficio, per come liquidate dal Tribunale di Salerno.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 20 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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