TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 11013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11013 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 18525/2023 R.G.
Tribunale di Napoli
Sezione VI Civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Napoli, sezione VI civile, dott.ssa Silvia Blasi, ha pronunciato
S E N T E N ZA nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 18525/2023 R.G., vertente
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Amerigo Vespucci 9, presso lo studio dell'Avv.
RM SE, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
ATTRICE
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: impugnativa di delibera assembleare
Conclusioni: come da memorie del 3-1-2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi a questo tribunale il chiedendo Controparte_1 che fossero annullate le delibere adottate dall'assemblea condominiale in data 27-3-
2023, capi 4, 5 e 6 dell'ordine del giorno, deducendo di non essere mai stata
1 convocata a tale assemblea ed evidenziando il mancato raggiungimento del quorum deliberativo necessario per procedere alla nomina dell'amministratore.
Il non si costituiva in giudizio e veniva Controparte_1
dichiarato contumace.
La causa, di natura documentale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 25-11-
2025, all'esito dell'assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c.
2. L'opposizione alle delibere condominiali del 27-3-2023, capi 4,5 e 6 dell'ordine del giorno, è fondata e va accolta.
All'uopo va premesso l'opponente era assente all'adunanza e il verbale le è stato notificato in data 14-4-2023.
Ora, l'opponente ha documentato di essere proprietaria dell'appartamento sito in
Napoli, alla via Saverio Mattei 11, piano quarto, int. 23, identificato in NCEU, alla sez. VIC, foglio 14, part. 89, sub 28 (cfr. atto per Notaio del 21-9- Persona_1
2016, rep.7436, racc. 5631) e ha impugnato le deliberazioni con le quali l'assemblea del riunitasi in seconda CP_1 Parte_2
convocazione il giorno 27/3/2023, ha approvato i seguenti capi posti all'ordine del giorno: - capo 4: approvazione bilancio consuntivo anno 2021 e 2022 allegato e relativo riparto e situazione patrimoniale dove si evince il credito della società amministrativa per € 9.359,64 per compensi non riscossi al 31/12/2020, oltre ai compensi anni 2021-2022 per € 3.700,00; - capo 5: approvazione bilancio preventivo anno 2023 allegato e relative nuove quote condominiali con decorrenza mensile da versare a mezzo iban sul c.c. bancario intestato al condominio. Delibera in merito;
- capo 6: dimissioni amministratore e nomina nuovo amministratore e relativo compenso.
In particolare, l'opponente si è innanzitutto doluta di non aver mai ricevuto la convocazione all'assemblea condominiale con cui sono state adottate le delibere in questione e, in forza di ciò, ne ha chiesto l'annullamento.
Non vi è dubbio che l'opponente avesse diritto a partecipare all'assemblea in questione, posto che tale diritto è escluso solo nell'ipotesi in cui la deliberazione assembleare volta ad autorizzare l'esercizio di un'azione o la prosecuzione di una
2 controversia giudiziaria tra il condominio e il singolo condòmino pretermesso dall'assemblea (Cass. 3192/2023) e tale fattispecie non ricorre nella specie.
Ciò posto, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, avallato dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 4806/2005, la mancata comunicazione anche ad un solo condomino dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale non comporta più la nullità radicale della delibera assunta dall'assemblea, come stabilito nelle pronunce della Corte di Cassazione sino al 1998 (Cass. 12/2/1993, n. 1780; Cass.
12/6/1997, n. 5267; Cass. 19/8/1998, n. 8199), bensì, in quanto vizio del procedimento collegiale, la semplice annullabilità della delibera che, ove non impugnata nel termine di trenta giorni, resta valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al (Cass. 5/1/2000, n. 31; Cass. 5/2/2000, n. 1292). CP_1
Più in particolare, la giurisprudenza più recente ha avuto modo di precisare che la mancata comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta l'annullabilità della delibera condominiale;
ne consegue che la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetta, ai sensi degli artt. 1441 e
1324 c.c., unicamente al singolo avente diritto pretermesso, sul quale grava l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali l'omessa comunicazione risulti (Cass.6735/2020).
Nella specie tale onere deve ritenersi assolto, alla luce del complesso degli elementi desumibili dagli atti. Infatti, ha provato la propria qualità di Parte_1 condomina e la sua assenza all'assemblea del 27-3-2023; inoltre dalla condotta del che in sede di mediazione ha inteso solo chiedere un rinvio CP_1 dell'incontro fissato dinanzi al mediatore, a cui non ha poi partecipato, senza contestare alcunché in merito alle doglianze dell'opponente (cfr. pec del 5-5-2023) si trae conferma del fatto che nessun avviso di convocazione fu inviato alla condomina
Parte_1
Pertanto, in accoglimento dell'opposizione, vanno annullate le delibere adottate dall'assemblea condominiale del 27-3-2023, capi 4,5 e 6 dell'ordine del giorno, con assorbimento dell'ulteriore motivo di opposizione relativo alla mancanza del quorum deliberativo.
3 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri minimi di cui al DM 55/2014 per cause di valore indeterminabile di non particolare complessità per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto della natura documentale del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sez. VI civile, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) Annulla le delibere adottate dall'assemblea condominiale del 27-3-2023, capi 4,5 e 6 dell'ordine del giorno.
B) Condanna il alla refusione delle spese di Controparte_2
lite, che liquida in € 2.906,00 per compensi professionali ed € 545,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Napoli, 26-11-2025
Il giudice monocratico dott. ssa Silvia Blasi
4
Tribunale di Napoli
Sezione VI Civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Napoli, sezione VI civile, dott.ssa Silvia Blasi, ha pronunciato
S E N T E N ZA nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 18525/2023 R.G., vertente
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Amerigo Vespucci 9, presso lo studio dell'Avv.
RM SE, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
ATTRICE
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: impugnativa di delibera assembleare
Conclusioni: come da memorie del 3-1-2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi a questo tribunale il chiedendo Controparte_1 che fossero annullate le delibere adottate dall'assemblea condominiale in data 27-3-
2023, capi 4, 5 e 6 dell'ordine del giorno, deducendo di non essere mai stata
1 convocata a tale assemblea ed evidenziando il mancato raggiungimento del quorum deliberativo necessario per procedere alla nomina dell'amministratore.
Il non si costituiva in giudizio e veniva Controparte_1
dichiarato contumace.
La causa, di natura documentale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 25-11-
2025, all'esito dell'assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c.
2. L'opposizione alle delibere condominiali del 27-3-2023, capi 4,5 e 6 dell'ordine del giorno, è fondata e va accolta.
All'uopo va premesso l'opponente era assente all'adunanza e il verbale le è stato notificato in data 14-4-2023.
Ora, l'opponente ha documentato di essere proprietaria dell'appartamento sito in
Napoli, alla via Saverio Mattei 11, piano quarto, int. 23, identificato in NCEU, alla sez. VIC, foglio 14, part. 89, sub 28 (cfr. atto per Notaio del 21-9- Persona_1
2016, rep.7436, racc. 5631) e ha impugnato le deliberazioni con le quali l'assemblea del riunitasi in seconda CP_1 Parte_2
convocazione il giorno 27/3/2023, ha approvato i seguenti capi posti all'ordine del giorno: - capo 4: approvazione bilancio consuntivo anno 2021 e 2022 allegato e relativo riparto e situazione patrimoniale dove si evince il credito della società amministrativa per € 9.359,64 per compensi non riscossi al 31/12/2020, oltre ai compensi anni 2021-2022 per € 3.700,00; - capo 5: approvazione bilancio preventivo anno 2023 allegato e relative nuove quote condominiali con decorrenza mensile da versare a mezzo iban sul c.c. bancario intestato al condominio. Delibera in merito;
- capo 6: dimissioni amministratore e nomina nuovo amministratore e relativo compenso.
In particolare, l'opponente si è innanzitutto doluta di non aver mai ricevuto la convocazione all'assemblea condominiale con cui sono state adottate le delibere in questione e, in forza di ciò, ne ha chiesto l'annullamento.
Non vi è dubbio che l'opponente avesse diritto a partecipare all'assemblea in questione, posto che tale diritto è escluso solo nell'ipotesi in cui la deliberazione assembleare volta ad autorizzare l'esercizio di un'azione o la prosecuzione di una
2 controversia giudiziaria tra il condominio e il singolo condòmino pretermesso dall'assemblea (Cass. 3192/2023) e tale fattispecie non ricorre nella specie.
Ciò posto, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, avallato dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 4806/2005, la mancata comunicazione anche ad un solo condomino dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale non comporta più la nullità radicale della delibera assunta dall'assemblea, come stabilito nelle pronunce della Corte di Cassazione sino al 1998 (Cass. 12/2/1993, n. 1780; Cass.
12/6/1997, n. 5267; Cass. 19/8/1998, n. 8199), bensì, in quanto vizio del procedimento collegiale, la semplice annullabilità della delibera che, ove non impugnata nel termine di trenta giorni, resta valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al (Cass. 5/1/2000, n. 31; Cass. 5/2/2000, n. 1292). CP_1
Più in particolare, la giurisprudenza più recente ha avuto modo di precisare che la mancata comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta l'annullabilità della delibera condominiale;
ne consegue che la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetta, ai sensi degli artt. 1441 e
1324 c.c., unicamente al singolo avente diritto pretermesso, sul quale grava l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali l'omessa comunicazione risulti (Cass.6735/2020).
Nella specie tale onere deve ritenersi assolto, alla luce del complesso degli elementi desumibili dagli atti. Infatti, ha provato la propria qualità di Parte_1 condomina e la sua assenza all'assemblea del 27-3-2023; inoltre dalla condotta del che in sede di mediazione ha inteso solo chiedere un rinvio CP_1 dell'incontro fissato dinanzi al mediatore, a cui non ha poi partecipato, senza contestare alcunché in merito alle doglianze dell'opponente (cfr. pec del 5-5-2023) si trae conferma del fatto che nessun avviso di convocazione fu inviato alla condomina
Parte_1
Pertanto, in accoglimento dell'opposizione, vanno annullate le delibere adottate dall'assemblea condominiale del 27-3-2023, capi 4,5 e 6 dell'ordine del giorno, con assorbimento dell'ulteriore motivo di opposizione relativo alla mancanza del quorum deliberativo.
3 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri minimi di cui al DM 55/2014 per cause di valore indeterminabile di non particolare complessità per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto della natura documentale del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sez. VI civile, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) Annulla le delibere adottate dall'assemblea condominiale del 27-3-2023, capi 4,5 e 6 dell'ordine del giorno.
B) Condanna il alla refusione delle spese di Controparte_2
lite, che liquida in € 2.906,00 per compensi professionali ed € 545,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Napoli, 26-11-2025
Il giudice monocratico dott. ssa Silvia Blasi
4