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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 17/02/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1702/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI L'AQUILA
in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Serenella
Monaco, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al N. 1702/2024 R.G., avente ad oggetto accertamento del credito
TRA
Avv. TOMMASO MARCHESE (C.F.: ), rappresentato C.F._1
e difeso da sé medesimo ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
Email_1
E
(C.F. e P.I.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco
Ortu (C.F.: ), presso cui è domiciliata all'indirizzo pec: C.F._2
Email_2
avente ad oggetto: contratto d'opera - prestazioni professionali.
Conclusioni come da scritti conclusivi e da verbale in atti.
_____
I FATTI DI CAUSA Il procedimento origina dall'atto di citazione in riassunzione del giudizio esecutivo iscritto al n. 285/2023 R.G.E., con il quale questo Tribunale è stato adito per l'accertamento della legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dall'avv. Tommaso
Marchese contro la e la consequenziale revoca dell'ordinanza con la quale il Pt_1
giudice dell'esecuzione, in data 6 maggio 2024, a seguito dell'opposizione proposta dalla ex art. 615, comma 2, c.p.c., ha accolto l'istanza di CP_1
sospensione del procedimento sopra citato, e assegnato alle parti i termini per l'introduzione del giudizio di merito.
La vicenda scaturisce dal diritto, vantato dall'avv. Marchese quale procuratore antistatario dell a conseguire Parte_2
l'importo di € 12.500,00, oltre accessori di legge e successive spese occorrende, a titolo di competenze di giudizio relative al procedimento di Cassazione R.G. N.
1216/2017, come liquidate nella sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n.
1042/2021, pubblicata il 28.06.2021, successivamente corretta, resa a conclusione del giudizio di rinvio R.G. N. 1334/2019.
La sentenza aveva provveduto alla liquidazione delle spese del giudizio di appello, di quello di Cassazione e del giudizio di rinvio, nella misura di € 25.000,00 oltre accessori di legge, per l'intero e per ciascun grado, e condannato la al CP_1
pagamento delle stesse in ragione di ½, riformando, sul punto, la precedente sentenza resa dalla stessa Corte, con la quale la era stata condannata al CP_1
pagamento dell'importo di € 25.000,00 oltre accessori, in favore dell
[...]
. Inoltre, a seguito di ricorso per correzione di errore Parte_2
materiale dell'avv. Marchese, la Corte d'Appello, con ordinanza del 7.06.2022, aveva aggiunto, alla statuizione sulla liquidazione delle spese, l'inciso “…e distrae le somme sopra indicate in favore dell'avv. Tommaso marchese, antistatario”.
A seguito della sentenza del giudice del rinvio, la provvedeva a CP_1
corrispondere, in favore dell'avv. Tommaso Marchese, esclusivamente l'importo di
€ 12.500,00 oltre accessori, ritenendo, in tal modo, di soddisfare totalmente il credito da questi vantato. Ciò in quanto, nelle more del giudizio di Cassazione ed in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello, aveva provveduto al versamento dell'importo di € 25.000,00 oltre oneri accessori, a favore della parte vittoriosa . Parte_2
L'avv. Marchese, ritenendo che non vi fossero i presupposti per la compensazione del suo credito con quello vantato dalla a seguito della riforma della CP_1
statuizione sulle spese ad opera del giudice di rinvio, promuoveva il procedimento esecutivo per conseguire il credito ulteriore vantato di € 12.500,00 oltre accessori, avverso il quale la faceva opposizione. Pt_1
L'opposizione della fonda sostanzialmente sui seguenti presupposti: in Pt_1
primis, che la dichiarazione di antistatarietà resa dal legale di controparte sin dal primo atto introduttivo del procedimento contro la deve ritenersi abbia Pt_1
acquistato efficacia - pur in assenza di pronuncia sul punto nella sentenza gravata e della relativa istanza di correzione -, a seguito della ordinanza di correzione della sentenza del giudice del riesame;
inoltre, che in ogni caso le conseguenze dell'omessa correzione della prima sentenza di appello, che era onere dell'avv.
Marchese proporre, non possono ripercuotersi sulla che ha correttamente Pt_1
adempiuto alla sentenza;
infine che dal pagamento di quanto richiesto deriverebbe Contr una indebita duplicazione delle spese processuali a carico della
L'avv. Marchese, nei suoi atti difensivi, asserisce, invece, la impraticabilità giuridica della compensazione tra l'importo a lui dovuto, quale procuratore antistatario, a titolo di spese giudiziali per il giudizio di cassazione, con le spese processuali versate in favore dell' in Parte_2
conseguenza della prima sentenza d'appello. Ciò, anche, in considerazione della inefficacia, per ciò che concerne la prima sentenza d'appello, della dichiarazione di antistatarietà non seguita dalla pronuncia relativa, e, d'altronde, dell'inefficacia dell'ordinanza di rettifica della Corte d'Appello in sede di revisione.
_____
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ritiene che le ragioni dell'avv. Tommaso Marchese siano meritevoli di accoglimento. Il punto sul quale occorre concentrare l'attenzione è costituito dalla intervenuta riforma, in ordine alla statuizione sulle spese di lite, della Sentenza della Corte
d'Appello di L'Aquila n. 1327/2016 resa all'esito dell'impugnazione proposta nell'interesse della dalla riforma della sentenza in punto spese, infatti, CP_1
Contr scaturisce il diritto della medesima alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di spese processuali in esecuzione della sentenza originaria, esclusivamente nei confronti della sua controparte processuale.
L'argomentazione della secondo la quale dalla dichiarazione di procuratore CP_1
antistatario resa dall'avv. Marchese sin dal suo primo atto di costituzione in giudizio, deriverebbe la restituzione delle somme pagate a titolo di spese, non sembra condivisibile per un duplice ordine di motivi.
Innanzitutto, perché la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n. 1327/2016 resa a definizione dell'originario gravame (R.G. N. 1265/2015), non ha tenuto alcun conto della dichiarazione di antistatarietà del difensore né è stata oggetto di istanza di correzione sul punto. In secondo luogo perché le spese legali, in ottemperanza a quella sentenza, e prima ancora che intervenisse il provvedimento di riforma del Giudice del riesame e la successiva ordinanza di correzione – che, peraltro, ha esteso la correzione anche all'originario giudizio di appello pur in assenza della relativa istanza – erano già state correttamente corrisposte dalla non già al difensore dell , avv. Pt_1 Parte_2
Marchese, ma, in esecuzione della sentenza impugnata e ad estinzione del credito da questa vantato quale parte vittoriosa, direttamente alla medesima, Parte_2
con conseguente definizione del rapporto tra le parti.
D'altronde, questo giudice ritiene sia condivisibile l'interpretazione offerta da quella parte della giurisprudenza (cfr.: Cass. n. 18564 del 2014) secondo la quale il provvedimento di distrazione delle spese incide esclusivamente nei rapporti tra la parte e il suo difensore, con la conseguenza che in nessun caso potrebbe configurarsi un rapporto tra il legale della parte vittoriosa e chi ha effettuato il pagamento, anche nella ipotesi – e non è il caso che ci occupa - di pagamento delle spese processuali effettuato dalla parte soccombente direttamente al difensore della controparte e da questi direttamente ricevuto. Sicché, anche in tale ipotesi, l'unica legittimata passiva dell'obbligo di rimborsare la somma corrisposta al suo difensore in forza di un titolo ormai venuto meno, è solo e sempre la parte processuale poiché l'avvocato si configura quale semplice destinatario del pagamento e procuratore della parte vittoriosa.
Peraltro, avendo la il diritto alla ripetizione degli importi versati in virtù di Pt_1
un titolo venuto meno, è evidente che non è ravvisabile alcun nocumento per la stessa.
Alla luce delle considerazioni sopra spiegate, l'azione esecutiva intrapresa dall'avv. Tommaso Marchesani va considerata fondata e legittima.
Le spese di giudizio vanno sopportate dalla parte soccombente.
P.Q.M.
il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando nel processo RG
1702/2024, tra l'Avv. Tommaso Marchese ed in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa e questione assorbita,
a) dichiara la legittimità dell'azione esecutiva promossa dall'attore con il procedimento iscritto al n. 285/2023 R.G.E.,
a) rigetta l'opposizione all'esecuzione come proposta nell'interesse della CP_1
per quanto in parte motiva;
c) condanna la in persona del rappresentante Controparte_3
legale pro tempore, a rifondere, in favore dell'attore, le spese di lite di questo procedimento che liquida in € 1.300,00, oltre oneri accessori.
Così deciso in L'Aquila, il 14 febbraio 2025
IL GOT
DOTT.SSA SERENELLA MONACO
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI L'AQUILA
in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Serenella
Monaco, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al N. 1702/2024 R.G., avente ad oggetto accertamento del credito
TRA
Avv. TOMMASO MARCHESE (C.F.: ), rappresentato C.F._1
e difeso da sé medesimo ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
Email_1
E
(C.F. e P.I.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco
Ortu (C.F.: ), presso cui è domiciliata all'indirizzo pec: C.F._2
Email_2
avente ad oggetto: contratto d'opera - prestazioni professionali.
Conclusioni come da scritti conclusivi e da verbale in atti.
_____
I FATTI DI CAUSA Il procedimento origina dall'atto di citazione in riassunzione del giudizio esecutivo iscritto al n. 285/2023 R.G.E., con il quale questo Tribunale è stato adito per l'accertamento della legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dall'avv. Tommaso
Marchese contro la e la consequenziale revoca dell'ordinanza con la quale il Pt_1
giudice dell'esecuzione, in data 6 maggio 2024, a seguito dell'opposizione proposta dalla ex art. 615, comma 2, c.p.c., ha accolto l'istanza di CP_1
sospensione del procedimento sopra citato, e assegnato alle parti i termini per l'introduzione del giudizio di merito.
La vicenda scaturisce dal diritto, vantato dall'avv. Marchese quale procuratore antistatario dell a conseguire Parte_2
l'importo di € 12.500,00, oltre accessori di legge e successive spese occorrende, a titolo di competenze di giudizio relative al procedimento di Cassazione R.G. N.
1216/2017, come liquidate nella sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n.
1042/2021, pubblicata il 28.06.2021, successivamente corretta, resa a conclusione del giudizio di rinvio R.G. N. 1334/2019.
La sentenza aveva provveduto alla liquidazione delle spese del giudizio di appello, di quello di Cassazione e del giudizio di rinvio, nella misura di € 25.000,00 oltre accessori di legge, per l'intero e per ciascun grado, e condannato la al CP_1
pagamento delle stesse in ragione di ½, riformando, sul punto, la precedente sentenza resa dalla stessa Corte, con la quale la era stata condannata al CP_1
pagamento dell'importo di € 25.000,00 oltre accessori, in favore dell
[...]
. Inoltre, a seguito di ricorso per correzione di errore Parte_2
materiale dell'avv. Marchese, la Corte d'Appello, con ordinanza del 7.06.2022, aveva aggiunto, alla statuizione sulla liquidazione delle spese, l'inciso “…e distrae le somme sopra indicate in favore dell'avv. Tommaso marchese, antistatario”.
A seguito della sentenza del giudice del rinvio, la provvedeva a CP_1
corrispondere, in favore dell'avv. Tommaso Marchese, esclusivamente l'importo di
€ 12.500,00 oltre accessori, ritenendo, in tal modo, di soddisfare totalmente il credito da questi vantato. Ciò in quanto, nelle more del giudizio di Cassazione ed in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello, aveva provveduto al versamento dell'importo di € 25.000,00 oltre oneri accessori, a favore della parte vittoriosa . Parte_2
L'avv. Marchese, ritenendo che non vi fossero i presupposti per la compensazione del suo credito con quello vantato dalla a seguito della riforma della CP_1
statuizione sulle spese ad opera del giudice di rinvio, promuoveva il procedimento esecutivo per conseguire il credito ulteriore vantato di € 12.500,00 oltre accessori, avverso il quale la faceva opposizione. Pt_1
L'opposizione della fonda sostanzialmente sui seguenti presupposti: in Pt_1
primis, che la dichiarazione di antistatarietà resa dal legale di controparte sin dal primo atto introduttivo del procedimento contro la deve ritenersi abbia Pt_1
acquistato efficacia - pur in assenza di pronuncia sul punto nella sentenza gravata e della relativa istanza di correzione -, a seguito della ordinanza di correzione della sentenza del giudice del riesame;
inoltre, che in ogni caso le conseguenze dell'omessa correzione della prima sentenza di appello, che era onere dell'avv.
Marchese proporre, non possono ripercuotersi sulla che ha correttamente Pt_1
adempiuto alla sentenza;
infine che dal pagamento di quanto richiesto deriverebbe Contr una indebita duplicazione delle spese processuali a carico della
L'avv. Marchese, nei suoi atti difensivi, asserisce, invece, la impraticabilità giuridica della compensazione tra l'importo a lui dovuto, quale procuratore antistatario, a titolo di spese giudiziali per il giudizio di cassazione, con le spese processuali versate in favore dell' in Parte_2
conseguenza della prima sentenza d'appello. Ciò, anche, in considerazione della inefficacia, per ciò che concerne la prima sentenza d'appello, della dichiarazione di antistatarietà non seguita dalla pronuncia relativa, e, d'altronde, dell'inefficacia dell'ordinanza di rettifica della Corte d'Appello in sede di revisione.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ritiene che le ragioni dell'avv. Tommaso Marchese siano meritevoli di accoglimento. Il punto sul quale occorre concentrare l'attenzione è costituito dalla intervenuta riforma, in ordine alla statuizione sulle spese di lite, della Sentenza della Corte
d'Appello di L'Aquila n. 1327/2016 resa all'esito dell'impugnazione proposta nell'interesse della dalla riforma della sentenza in punto spese, infatti, CP_1
Contr scaturisce il diritto della medesima alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di spese processuali in esecuzione della sentenza originaria, esclusivamente nei confronti della sua controparte processuale.
L'argomentazione della secondo la quale dalla dichiarazione di procuratore CP_1
antistatario resa dall'avv. Marchese sin dal suo primo atto di costituzione in giudizio, deriverebbe la restituzione delle somme pagate a titolo di spese, non sembra condivisibile per un duplice ordine di motivi.
Innanzitutto, perché la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n. 1327/2016 resa a definizione dell'originario gravame (R.G. N. 1265/2015), non ha tenuto alcun conto della dichiarazione di antistatarietà del difensore né è stata oggetto di istanza di correzione sul punto. In secondo luogo perché le spese legali, in ottemperanza a quella sentenza, e prima ancora che intervenisse il provvedimento di riforma del Giudice del riesame e la successiva ordinanza di correzione – che, peraltro, ha esteso la correzione anche all'originario giudizio di appello pur in assenza della relativa istanza – erano già state correttamente corrisposte dalla non già al difensore dell , avv. Pt_1 Parte_2
Marchese, ma, in esecuzione della sentenza impugnata e ad estinzione del credito da questa vantato quale parte vittoriosa, direttamente alla medesima, Parte_2
con conseguente definizione del rapporto tra le parti.
D'altronde, questo giudice ritiene sia condivisibile l'interpretazione offerta da quella parte della giurisprudenza (cfr.: Cass. n. 18564 del 2014) secondo la quale il provvedimento di distrazione delle spese incide esclusivamente nei rapporti tra la parte e il suo difensore, con la conseguenza che in nessun caso potrebbe configurarsi un rapporto tra il legale della parte vittoriosa e chi ha effettuato il pagamento, anche nella ipotesi – e non è il caso che ci occupa - di pagamento delle spese processuali effettuato dalla parte soccombente direttamente al difensore della controparte e da questi direttamente ricevuto. Sicché, anche in tale ipotesi, l'unica legittimata passiva dell'obbligo di rimborsare la somma corrisposta al suo difensore in forza di un titolo ormai venuto meno, è solo e sempre la parte processuale poiché l'avvocato si configura quale semplice destinatario del pagamento e procuratore della parte vittoriosa.
Peraltro, avendo la il diritto alla ripetizione degli importi versati in virtù di Pt_1
un titolo venuto meno, è evidente che non è ravvisabile alcun nocumento per la stessa.
Alla luce delle considerazioni sopra spiegate, l'azione esecutiva intrapresa dall'avv. Tommaso Marchesani va considerata fondata e legittima.
Le spese di giudizio vanno sopportate dalla parte soccombente.
P.Q.M.
il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando nel processo RG
1702/2024, tra l'Avv. Tommaso Marchese ed in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa e questione assorbita,
a) dichiara la legittimità dell'azione esecutiva promossa dall'attore con il procedimento iscritto al n. 285/2023 R.G.E.,
a) rigetta l'opposizione all'esecuzione come proposta nell'interesse della CP_1
per quanto in parte motiva;
c) condanna la in persona del rappresentante Controparte_3
legale pro tempore, a rifondere, in favore dell'attore, le spese di lite di questo procedimento che liquida in € 1.300,00, oltre oneri accessori.
Così deciso in L'Aquila, il 14 febbraio 2025
IL GOT
DOTT.SSA SERENELLA MONACO