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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 02/10/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2635 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
GI RT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con gli avv.ti Massimo Laratro, Antonio Pironti e Matteo Pace.
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1 con gli avv.ti Fulvio Antonio Carmine Moizo, Claudio Moizo ed Emanuele Bove
- RESISTENTE –
Oggetto: retribuzione
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento del superiore livello B2 del
CCNL Mobilità – Attività Ferroviarie sin dall'1 maggio 2022 e, per l'effetto, condanna la resistente al pagamento delle connesse differenze retributive e le correlate incidenze sulle retribuzioni indirette e differite,
- rigetta per il resto,
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Riserva 30 giorni per il deposito delle motivazioni.
Bergamo, 2 ottobre 2025
Il Giudice GI TO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
GI RT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con gli avv.ti Massimo Laratro, Antonio Pironti e Matteo Pace.
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1 con gli avv.ti Fulvio Antonio Carmine Moizo, Claudio Moizo ed Emanuele Bove
- RESISTENTE –
Oggetto: retribuzione
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento del superiore livello B2 del
CCNL Mobilità – Attività Ferroviarie sin dall'1 maggio 2022 e, per l'effetto, condanna la resistente al pagamento delle connesse differenze retributive e le correlate incidenze sulle retribuzioni indirette e differite,
- rigetta per il resto,
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Riserva 30 giorni per il deposito delle motivazioni.
Bergamo, 2 ottobre 2025
Il Giudice GI TO