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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/06/2025, n. 2719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2719 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Federica Felaco, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 5 marzo
2015, con la concessione dei termini ridotti di giorni quaranta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di repliche, nella causa avente n.
7278/2018 R.G.;
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Altavilla Silentina alla via Saverio Pipino n. 36, presso gli avv.ti Michele Gallo e Luigi
Gaudiano, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
PARTE OPPONENTE
E
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Salerno al Corso Vittorio Emanuele n.
58, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto, Parte_1 innanzi al Tribunale di Salerno, l' al fine di spiegare Controparte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 3002018000000909500 emessa in forza del ruolo esattoriale n. 2018/000002 con cui veniva intimato il pagamento complessivo di euro
17.720,19 a titolo di prelievo latte. In particolare, parte opponente ha contestato il diritto di procedere esecutivamente dell'opposta deducendo l'estinzione della pretesa creditoria in ragione del decorso del termine di prescrizione da prospettarsi alternativamente come quadriennale, ai sensi dell'art. 3, comma
1 del Regolamento CE 2988/1995; quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 c.c. e dell'art. 28 L
689/1981; in ultima analisi, decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c.
Ciò posto, ha chiesto – previa sospensione dell'efficacia esecutiva del ruolo azionato con l'atto impugnato – dichiararsi l'estinzione del credito portato dalla cartella di pagamento n.
3002018000000909500 per intervenuta prescrizione, con condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa del 13/12/2018 si è costituita in giudizio, con il ministero dell'Avvocatura dello
Stato, la convenuta la quale, eccepita l'inammissibilità Controparte_1 dell'opposizione e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito dei rilievi sollevati da parte attrice circa l'intervenuta prescrizione del credito, domandava per il rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di causa.
Instaurato il contraddittorio, il Giudice - sospesa l'efficacia esecutiva unicamente del ruolo esattoriale n. 2018/000002 formato per i crediti derivanti dal prelievo latte sulle consegne anno 1996 - concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c., all'udienza del 5/3/2025 riservava la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
§ 2. Ciò posto, in limine litis, sulla presente vertenza deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario. Non appare fuor luogo osservare che, con il provvedimento 28/8/2014 dell' , sono stati approvati nuovi modelli di cartella di pagamento e di Controparte_2 avviso di intimazione, di cui, rispettivamente, agli artt. 25 e 50 del D.P.R. 29/9/1973, n. 602, che l' utilizzerà per riscuotere i crediti Controparte_1 aventi ad oggetto il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, senza l'intervento dell' . Tale procedura è prevista dall'art.
8- quinquies Controparte_3 del D.L. 10/2/2009, n. 5, in materia di pagamento rateale dei debiti relativi alle “quote latte” nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e di decadenza dal beneficio della dilazione:
l' riscuote le somme mediante ruolo. La cartella di pagamento, ed ogni altra attività CP_1 contemplata dal titolo II del D.P.R. citato – compresa, dunque, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 - “sono effettuate dall' stessa, avvalendosi del Corpo della Guardia di CP_1
Finanza, il cui personale esercita le funzioni demandate dalla legge agli ufficiali della riscossione” (comma 10- bis). Contro tale atto, il debitore può presentare ricorso, contestando la pretesa nel merito, all'Autorità giudiziaria amministrativa, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera t), del D.Lgs. 2/7/2010, n. 204, ovvero all'Autorità giudiziaria ordinaria relativamente ai vizi propri dell'atto o della procedura di riscossione coattiva. Nella presente controversia, dal momento che nessuna doglianza dell'opponente comporta una verifica delle modalità di esercizio della potestà amministrativa, deve dunque affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario.
§ 2.2. Tanto premesso, in riferimento all'unico motivo di opposizione ex art. 615 c.p.c.
(concernente l'estinzione della pretesa in ragione del decorso dei termini di prescrizione dei crediti incorporati nella sottesa cartella) l'opposizione risulta infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Sul punto, posto che in materia di aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura opera il disposto dell'art. 3 del Regolamento n. 95/2988/CEE, il quale fissa in quattro anni il periodo entro il quale procedere al recupero di ogni vantaggio indebitamente percepito a carico del bilancio europeo, salvo che l'ordinamento nazionale non individui un termine più lungo
(eventualmente desumibile anche da disposizioni di diritto comune anteriori al menzionato
Regolamento, purché prevedibili e proporzionate), occorre rilevare che il termine di prescrizione applicabile al diritto vantato da per il recupero di indebite erogazioni è CP_1 quello ordinario decennale ex art. 2033 c.c. (actio indebiti), e non quello quinquennale previsto per la repressione di frodi dei prodotti agroalimentari (ex art. 28 L. n. 689/81).
A ben vedere quindi, nella vicenda che occupa, atteso che la somma intimata con la cartella di pagamento opposta, viene richiesta a titolo di prelievo latte supplementare sulla produzione di latte riferita alle annualità 1996 e 2002 la suddetta prescrizione decennale non risulta decorsa.
Ed invero, esaminando il compendio probatorio, appare documentalmente provato che l'opponente:
• per la campagna lattiera 1996/97 ha promosso due ricorsi al Tar Lazio, introduttivi dei giudizi iscritti al n.18513/99 e 13572/99 R.G. esitati rispettivamente nei provvedimenti definitori n. 4412/2011 dell'11.07.11 e n. 8132/2011 del 27.10.11;
• per la campagna lattiera 2002/03, invece, ha instaurato, innanzi al Tribunale di Salerno, il procedimento distinto al n. 11917/07 R.G. definitosi con la sentenza n. 302 del
9.02.2011 dichiarativa del difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo (cfr. produzione;
CP_1
Appare, dunque, evidente che a decorrere dalle annualità 1996 e 2002 il termine decennale di prescrizione previsto per la realizzazione dei crediti iscritti a ruolo risulta interrotto dapprima nel 1999 con la proposizione, a cura dell'odierno opponente, dei giudizi amministrativi sopra citati e, a decorrere dal 1999, nuovamente interrotto nel 2011 per effetto della definizione dei procedimenti. Tanto emerge dal combinato disposto degli artt. 2943 e 2945 c.c.: l'atto introduttivo di un giudizio produce l'effetto di interrompere i termini prescrizionali cosicché questi ricominciano a decorrere ex novo dal momento in cui diventa irrevocabile la sentenza che ha definito il relativo giudizio.
Pertanto, avuto riguardo alla definizione dei giudizi amministrativi, sembra corretto ritenere che alla data di notifica della cartella di pagamento quivi opposta (18/4/2018) la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo e per i quali è causa non fossero in alcun modo prescritti.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione deve essere rigettata.
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo e in applicazione dei parametri minimi del D.M. 55/14 per tutte le fasi, tenuto conto del valore della causa
(rientrante nello scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. dott.ssa Federica Felaco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
RIGETTA l'opposizione;
CONDANNA parte opponente, , al pagamento - in favore della parte Parte_1 convenuta, - delle spese del presente Controparte_1 giudizio, che liquida in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15%) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
Salerno, lì 18.6.2025
Il Giudice dott.ssa Federica Felaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Federica Felaco, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 5 marzo
2015, con la concessione dei termini ridotti di giorni quaranta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di repliche, nella causa avente n.
7278/2018 R.G.;
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Altavilla Silentina alla via Saverio Pipino n. 36, presso gli avv.ti Michele Gallo e Luigi
Gaudiano, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
PARTE OPPONENTE
E
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Salerno al Corso Vittorio Emanuele n.
58, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto, Parte_1 innanzi al Tribunale di Salerno, l' al fine di spiegare Controparte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 3002018000000909500 emessa in forza del ruolo esattoriale n. 2018/000002 con cui veniva intimato il pagamento complessivo di euro
17.720,19 a titolo di prelievo latte. In particolare, parte opponente ha contestato il diritto di procedere esecutivamente dell'opposta deducendo l'estinzione della pretesa creditoria in ragione del decorso del termine di prescrizione da prospettarsi alternativamente come quadriennale, ai sensi dell'art. 3, comma
1 del Regolamento CE 2988/1995; quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 c.c. e dell'art. 28 L
689/1981; in ultima analisi, decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c.
Ciò posto, ha chiesto – previa sospensione dell'efficacia esecutiva del ruolo azionato con l'atto impugnato – dichiararsi l'estinzione del credito portato dalla cartella di pagamento n.
3002018000000909500 per intervenuta prescrizione, con condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa del 13/12/2018 si è costituita in giudizio, con il ministero dell'Avvocatura dello
Stato, la convenuta la quale, eccepita l'inammissibilità Controparte_1 dell'opposizione e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito dei rilievi sollevati da parte attrice circa l'intervenuta prescrizione del credito, domandava per il rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di causa.
Instaurato il contraddittorio, il Giudice - sospesa l'efficacia esecutiva unicamente del ruolo esattoriale n. 2018/000002 formato per i crediti derivanti dal prelievo latte sulle consegne anno 1996 - concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c., all'udienza del 5/3/2025 riservava la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
§ 2. Ciò posto, in limine litis, sulla presente vertenza deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario. Non appare fuor luogo osservare che, con il provvedimento 28/8/2014 dell' , sono stati approvati nuovi modelli di cartella di pagamento e di Controparte_2 avviso di intimazione, di cui, rispettivamente, agli artt. 25 e 50 del D.P.R. 29/9/1973, n. 602, che l' utilizzerà per riscuotere i crediti Controparte_1 aventi ad oggetto il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, senza l'intervento dell' . Tale procedura è prevista dall'art.
8- quinquies Controparte_3 del D.L. 10/2/2009, n. 5, in materia di pagamento rateale dei debiti relativi alle “quote latte” nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e di decadenza dal beneficio della dilazione:
l' riscuote le somme mediante ruolo. La cartella di pagamento, ed ogni altra attività CP_1 contemplata dal titolo II del D.P.R. citato – compresa, dunque, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 - “sono effettuate dall' stessa, avvalendosi del Corpo della Guardia di CP_1
Finanza, il cui personale esercita le funzioni demandate dalla legge agli ufficiali della riscossione” (comma 10- bis). Contro tale atto, il debitore può presentare ricorso, contestando la pretesa nel merito, all'Autorità giudiziaria amministrativa, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera t), del D.Lgs. 2/7/2010, n. 204, ovvero all'Autorità giudiziaria ordinaria relativamente ai vizi propri dell'atto o della procedura di riscossione coattiva. Nella presente controversia, dal momento che nessuna doglianza dell'opponente comporta una verifica delle modalità di esercizio della potestà amministrativa, deve dunque affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario.
§ 2.2. Tanto premesso, in riferimento all'unico motivo di opposizione ex art. 615 c.p.c.
(concernente l'estinzione della pretesa in ragione del decorso dei termini di prescrizione dei crediti incorporati nella sottesa cartella) l'opposizione risulta infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Sul punto, posto che in materia di aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura opera il disposto dell'art. 3 del Regolamento n. 95/2988/CEE, il quale fissa in quattro anni il periodo entro il quale procedere al recupero di ogni vantaggio indebitamente percepito a carico del bilancio europeo, salvo che l'ordinamento nazionale non individui un termine più lungo
(eventualmente desumibile anche da disposizioni di diritto comune anteriori al menzionato
Regolamento, purché prevedibili e proporzionate), occorre rilevare che il termine di prescrizione applicabile al diritto vantato da per il recupero di indebite erogazioni è CP_1 quello ordinario decennale ex art. 2033 c.c. (actio indebiti), e non quello quinquennale previsto per la repressione di frodi dei prodotti agroalimentari (ex art. 28 L. n. 689/81).
A ben vedere quindi, nella vicenda che occupa, atteso che la somma intimata con la cartella di pagamento opposta, viene richiesta a titolo di prelievo latte supplementare sulla produzione di latte riferita alle annualità 1996 e 2002 la suddetta prescrizione decennale non risulta decorsa.
Ed invero, esaminando il compendio probatorio, appare documentalmente provato che l'opponente:
• per la campagna lattiera 1996/97 ha promosso due ricorsi al Tar Lazio, introduttivi dei giudizi iscritti al n.18513/99 e 13572/99 R.G. esitati rispettivamente nei provvedimenti definitori n. 4412/2011 dell'11.07.11 e n. 8132/2011 del 27.10.11;
• per la campagna lattiera 2002/03, invece, ha instaurato, innanzi al Tribunale di Salerno, il procedimento distinto al n. 11917/07 R.G. definitosi con la sentenza n. 302 del
9.02.2011 dichiarativa del difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo (cfr. produzione;
CP_1
Appare, dunque, evidente che a decorrere dalle annualità 1996 e 2002 il termine decennale di prescrizione previsto per la realizzazione dei crediti iscritti a ruolo risulta interrotto dapprima nel 1999 con la proposizione, a cura dell'odierno opponente, dei giudizi amministrativi sopra citati e, a decorrere dal 1999, nuovamente interrotto nel 2011 per effetto della definizione dei procedimenti. Tanto emerge dal combinato disposto degli artt. 2943 e 2945 c.c.: l'atto introduttivo di un giudizio produce l'effetto di interrompere i termini prescrizionali cosicché questi ricominciano a decorrere ex novo dal momento in cui diventa irrevocabile la sentenza che ha definito il relativo giudizio.
Pertanto, avuto riguardo alla definizione dei giudizi amministrativi, sembra corretto ritenere che alla data di notifica della cartella di pagamento quivi opposta (18/4/2018) la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo e per i quali è causa non fossero in alcun modo prescritti.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione deve essere rigettata.
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo e in applicazione dei parametri minimi del D.M. 55/14 per tutte le fasi, tenuto conto del valore della causa
(rientrante nello scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. dott.ssa Federica Felaco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
RIGETTA l'opposizione;
CONDANNA parte opponente, , al pagamento - in favore della parte Parte_1 convenuta, - delle spese del presente Controparte_1 giudizio, che liquida in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15%) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
Salerno, lì 18.6.2025
Il Giudice dott.ssa Federica Felaco