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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 20/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1277/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice rel./est. dott.ssa Francesca GRECO Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1277/24 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data
10.10.2022 da
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Carsoli (AQ) Via dei Marsi n. 119, rappresentata e difesa dall' Avv. Rosita DI LORENZO, elettivamente domiciliata nel di lei studio in Avezzano (AQ) Via Mazzini n. 84, in virtù di procura in calce al ricorso per la separazione personale tra i coniugi;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente ivi in Via dei Marsi n. 119, rappresentato e difeso dall' Avv. Mariarosa DELLA CORTE, elettivamente domiciliato nel di lei studio in Roma Via Panama n. 16, in virtù di procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
(come accordo depositato telematicamente in data 18.12.2024):
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 10.10.2022 , deducendo di aver contratto matrimonio Parte_1
con il sig. in Comune di Borgorose (RI) in data 22.04.1990, ha adito Controparte_1
l'intestatario tribunale chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito in capo al marito, stabilire un assegno di mantenimento a carico del sig. nei confronti della CP_1
moglie nella misura di € 1.000,00 ed assegnare la casa coniugale alla ricorrente in quanto ne è proprietaria.
2 Si è costituito in giudizio il sig. richiedendo la separazione dei coniugi, il rigetto Controparte_1
della richiesta di un assegno di mantenimento a favore della moglie e la possibilità di dividere i beni mobili esistenti all'interno della casa coniugale, così come quelli presenti all'interno della casa di
Borgorose (RI), tra gli stessi.
All'esito dell'udienza di comparizione del 18.12.2024 le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo su tutte le questioni di cui alla separazione. Tale accordo è stato depositato telematicamente in data 18.12.2024.
Il Giudice istruttore, pertanto, ha trattenuto la causa per la decisione del Collegio.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Devono, pertanto, reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c.
3. Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritenuto che le condizioni concordate siano condivisibili in quanto non contrarie a norme imperative all'ordine pubblico e, peraltro, adeguate e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti le recepisce così come sopra formulate.
4. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA la condizione relativa al mantenimento della moglie: “il sig. verserà alla sig.ra CP_1
un assegno di mantenimento mensile pari ad euro 250,00.”; Pt_1
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, integralmente richiamate in questa sede;
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di Borgorose (RI) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del
D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al numero 4, parte II, S. A, Ufficio 1, anno
1990.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Camera di Consiglio del 13.1.2025.
Il Presidente Il giudice estensore
Dott. Leopoldo Sciarrillo Dr. Paolo Lepidi
3
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice rel./est. dott.ssa Francesca GRECO Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1277/24 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data
10.10.2022 da
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Carsoli (AQ) Via dei Marsi n. 119, rappresentata e difesa dall' Avv. Rosita DI LORENZO, elettivamente domiciliata nel di lei studio in Avezzano (AQ) Via Mazzini n. 84, in virtù di procura in calce al ricorso per la separazione personale tra i coniugi;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente ivi in Via dei Marsi n. 119, rappresentato e difeso dall' Avv. Mariarosa DELLA CORTE, elettivamente domiciliato nel di lei studio in Roma Via Panama n. 16, in virtù di procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
(come accordo depositato telematicamente in data 18.12.2024):
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 10.10.2022 , deducendo di aver contratto matrimonio Parte_1
con il sig. in Comune di Borgorose (RI) in data 22.04.1990, ha adito Controparte_1
l'intestatario tribunale chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito in capo al marito, stabilire un assegno di mantenimento a carico del sig. nei confronti della CP_1
moglie nella misura di € 1.000,00 ed assegnare la casa coniugale alla ricorrente in quanto ne è proprietaria.
2 Si è costituito in giudizio il sig. richiedendo la separazione dei coniugi, il rigetto Controparte_1
della richiesta di un assegno di mantenimento a favore della moglie e la possibilità di dividere i beni mobili esistenti all'interno della casa coniugale, così come quelli presenti all'interno della casa di
Borgorose (RI), tra gli stessi.
All'esito dell'udienza di comparizione del 18.12.2024 le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo su tutte le questioni di cui alla separazione. Tale accordo è stato depositato telematicamente in data 18.12.2024.
Il Giudice istruttore, pertanto, ha trattenuto la causa per la decisione del Collegio.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Devono, pertanto, reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c.
3. Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritenuto che le condizioni concordate siano condivisibili in quanto non contrarie a norme imperative all'ordine pubblico e, peraltro, adeguate e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti le recepisce così come sopra formulate.
4. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA la condizione relativa al mantenimento della moglie: “il sig. verserà alla sig.ra CP_1
un assegno di mantenimento mensile pari ad euro 250,00.”; Pt_1
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, integralmente richiamate in questa sede;
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di Borgorose (RI) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del
D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al numero 4, parte II, S. A, Ufficio 1, anno
1990.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Camera di Consiglio del 13.1.2025.
Il Presidente Il giudice estensore
Dott. Leopoldo Sciarrillo Dr. Paolo Lepidi
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