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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/06/2025, n. 3136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3136 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
N. 8331/2024 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alice Zorzi Presidente relatore dott. Tobia Aceto Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice nella causa iscritta al N. 8331/2024 R.G. promossa con ricorso ai sensi dell'art. 19-ter del D. Lgs. n.
150/2011 depositato in data 29.04.2024 da:
(c.f. , con l'avv. BOZZOLI CATERINA, Parte_1 C.F._1
ricorrente, contro
(c.f. ), con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI Controparte_1 P.IVA_1
VENEZIA, resistente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
, nato in [...] il [...], ha impugnato il provvedimento del 06.02.2024 Parte_1
della Questura di Cat.A12/Immigrazione N. 16/2024, notificato il 28.03.2024, che ha rigettato CP_1
l'istanza del permesso di soggiorno per protezione speciale, presentata in data 02.03.2023, sulla base di un parere negativo reso in data 30.01.2024 dalla Commissione Territoriale di Verona-sezione di e, CP_1
pertanto, avvisando il ricorrente di non essere più autorizzato a trattenersi sul territorio nazionale dal pagina 1 di 5 momento della notifica e che, in caso di inottemperanza si procederà all'espulsione ai sensi dell'art. 13 del
D. Lgs 25.07.1998 n. 286 e successive modifiche ed integrazioni (si rimanda all'allegato provvedimento di diniego del Questore).
Il parere negativo espresso dalla C.T. di Verona-sezione di in data 30.01.2025 è stato motivato CP_1
rilevando che : “dall'esame dell'istanza e della documentazione in atti si ritiene che non sussistano i requisiti di cui all'art.
19, 1.1 D. Lgs n. 286/1998 e che, nel caso di specie, non esistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare così come previsto al comma 1.1., terzo e quarto periodo, dell'art.19 del D. Lgs 286/1998 e ss. mm. ii., ovvero che il predetto, in caso di rientro, sia esposto ad un rischio specifico di subire persecuzione, tortura o trattamenti inumani o degradanti o che corra il rischio di essere inviato in un latro stato in cui non sia protetto da persecuzione, o che il rimpatrio comporti una violazione della propria vita familiare o privata” (cfr. dall'allegato al provvedimento del Questore).
Con ricorso tempestivo, depositato in data 29.04.2024, il ricorrente ha lamentato che “La CT ha valutato la situazione in modo del tutto slegato dal contesto di provenienza del ricorrente, dalla durata del suo soggiorno fuori dal paese di origine, dalle vicissitudini trascorse, e dagli sforzi compiuti per integrarsi nel nostro Paese” (cfr. pag. 3 del ricorso), in particolare, ha ritenuto “…destituita di fondamento l'affermazione della CT, secondo cui il sig. non avrebbe Pt_1
dimostrato un sufficiente inserimento lavorativo, non avrebbe dimostrato un processo di integrazione sufficiente in Italia, e non subirebbe alcun pregiudizio in caso di rientro in patria. Egli ha legami familiari in Italia, poiché vive con la sorella, il cognato
e i loro figli, tutti regolari da molti anni, e un suo rimpatrio cagionerebbe per lui non solo la perdita del lavoro, dei contributi, dell'inserimento qui conseguito, ma anche e soprattutto un danno irreparabile dal punto di vista psicologico, poiché si infrangerebbe per lui ogni speranza di consolidare un percorso qui faticosamente avviato. Perderebbe il lavoro, nonché verrebbero recisi tutti i suoi legami familiari e sociali” (cfr. ibidem).
A tal fine, ha allegato al ricorso documentazione lavorativa e retributiva più recente;
nel dettaglio: Pt_1
- contratto di apprendistato professionalizzante per la qualifica di operaio saldatore, con decorrenza dal 17.05.2023 e dalla durata di 60 mesi, presso A.ELLE CARPENTERIA METALLICA SNC di di Roncà, Verona (doc.07); Controparte_2
- buste paga di novembre 2023 pari ad euro 1.12,00 netti e tredicesima mensilità di euro 501,00
(doc.08).
pagina 2 di 5 Inoltre, egli ha documentato di essere ospitato presso la sorella che vive a Gambellara (VI) insieme al marito, come provato dalla comunicazione di ospitalità datata 16.01.2023 (doc.04) e dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione della residenza e dello stato di famiglia sottoscritta dal cognato del ricorrente in data 17.01.2023 (doc.06).
Il di Padova si è costituito in giudizio, trasmettendo la documentazione Controparte_3
utilizzata nella fase amministrativa.
Si dà atto che, con decreto del 16.05.2024 il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ritenuto che, con riferimento alla “sussistenza di un pericolo imminente di un danno grave e irreparabile
[…] nel caso di specie, ricorra tale presupposto, in quanto parte ricorrente ha allegato documentazione attestante un discreto grado di integrazione;
ritenuto di poter dare rilievo in questa sede anche al fatto che la famiglia del ricorrente si trova regolarmente in Italia” (cfr. provvedimento di accoglimento totale n. cronol. 9623/2024 del 16/05/2024).
In punto di diritto, va ricordato che l'ordinamento italiano, accanto alla protezione internazionale, prevedeva e prevede ulteriori forme di tutela di cittadini stranieri che presentano particolari condizioni di vulnerabilità, che, rispetto allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria si ponevano e si pongono in rapporto di complementarietà.
L'art. 1 del d.l. n. 130/2020, a far data dal 22.10.2020, ha modificato il sistema, sostanzialmente ampliando i casi in cui possono essere riconosciuti i permessi di soggiorno per casi speciali, con l'obiettivo di superare i dubbi di compatibilità con l'art. 10 Cost. sollevati da parte della dottrina all'indomani dell'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018.
Il d.l. n. 130/2020, successivamente, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173/2020, entrata in vigore in data 20.12.2020.
Il legislatore ha codificato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, nella vigenza della protezione umanitaria, ammetteva che potesse darsi rilievo all'elemento dell'integrazione sociale ai fini della valutazione dell'esistenza di una situazione di vulnerabilità.
Tale ricostruzione, infatti, individuava nel diritto alla vita privata e familiare previsto dall'art. 8 della
Convenzione europea per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo il referente normativo a cui agganciare il riconoscimento della protezione umanitaria, e tale referente normativo risulta puntualmente richiamato dalla nuova formulazione dell'art. 19, comma 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998.
pagina 3 di 5 Correlativamente, risulta ampliato anche l'ambito applicativo del permesso di soggiorno per protezione speciale, giacché resta ferma la previsione per cui, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale ma di sussistenza dei presupposti di operatività dei divieti di espulsione di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1, la Commissione deve trasmettere gli atti al Questore per il rilascio di tale titolo di soggiorno
(nuovo art. 19, comma 1.2, del D. Lgs. n. 286/1998) [art. 1, comma 1, lett. e), nn. 1 e 2, del d.l. n.
130/2012, così come modificati in sede di conversione).
La domanda del ricorrente, dunque, deve essere valutata sulla base di tale normativa.
Il ricorso è fondato e pertanto viene accolto.
Entro questo quadro di riferimento, mette conto osservare che il ricorrente ha diritto alla concessione di un permesso di soggiorno per protezione speciale, tenuto conto che la disciplina introdotta con il decreto legge 130/2020 trova applicazione con riferimento alla domanda qui esaminata (presentata 02.03.2023, come da provvedimento del Questore), e, quindi, prima dell'entrata in vigore della normativa sopravvenuta di cui al c.d. decreto-legge 20/2023, c.d. decreto CUTRO), e che deve ritenersi offerta da la prova Pt_1
del suo radicamento professionale nel territorio Italiano, soprattutto alla luce delle più recenti allegazioni.
Infatti, va dato atto che ha dimostrato di aver intrapreso un positivo percorso di integrazione Pt_1
sociale giacché, dalla documentazione prodotta in giudizio, risulta inserito regolarmente nel mondo del lavoro in virtù del contratto di apprendistato della durata di 60 mesi sottoscritto dal maggio 2023 e, soprattutto, ha dato dimostrazione di aver consolidato e migliorato la sua condizione occupazionale nel tempo, come si evince dall'allegazione della C.U. 2025, laddove il ricorrente ha realizzato redditi nel corso del 2024 per un totale di 15.662,13 euro e dalla produzione delle ultime buste paga relative al primo trimestre del 2025, percependo una retribuzione media mensile di circa 1.500,00 euro netti (si veda allegato alle note in sostituzione d'udienza del 17 febbraio 2025).
Ne discende che, nel corso degli anni la posizione lavorativa del ricorrente si è consolidata e, al tempo stesso, migliorata dal punto di vista retributivo.
Inoltre, dalle ultime note si evince l'impegno del ricorrente nell'apprendimento della lingua italiana, avendo allegato una dichiarazione di frequenza alla classe di livello A2 da parte del di Verona in data CP_4
04.04.2025, nonché l'ottenimento dell'abilitazione alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo in data 21.02.2025 e rilascio del relativo tesserino personalizzato.
pagina 4 di 5 Da ultimo, rileva l'assenza di precedenti penali a carico del ricorrente, essendo stato prodotto il casellario giudiziale dall'esito nullo.
Pertanto, in applicazione dell'art. 19, comma 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998 e svolgendo il giudizio comparativo richiesto, deve ritenersi che l'allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale sarebbe in contrasto con il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, tenuto conto che verrebbe interrotto il positivo percorso di integrazione sociale intrapreso senza alcuna garanzia di reperire nel Paese d'origine una condizione tale da soddisfare i propri bisogni essenziali di vita quotidiana.
Alla luce di quanto esposto, va accertato il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale e che gli atti vanno trasmessi al Questore per le determinazioni di competenza.
Le spese di lite vanno compensate in ragione del consolidarsi dei presupposti per l'accoglimento della domanda solo in corso di causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa n. 8331/2024 R.G. promossa da contro Parte_1
, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta: Controparte_1
1) accoglie il ricorso, e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
2) compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 29.05.2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Alice Zorzi
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