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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/04/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 3784/2021 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Pagliarulo, procuratore domiciliatario;
- attore -
CONTRO
CP_1
Rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Chezzi e Luigi Giuseppe Cormio, procuratori domiciliatari;
- convenuto -
NONCHE' CONTRO
in proprio e quale legale rappresentante della CP_2 Controparte_3
[...]
Rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo A. Marseglia, procuratore domiciliatario;
- terzo chiamato -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato citava in giudizio Parte_1 CP_1
al fine di ottenere il ristoro dei danni patrimoniali e non subiti per effetto della condotta penale di appropriazione indebita di cui era stato vittima, commessa da e CP_2
già accertata con efficacia di giudicato. CP_1
Con comparsa depositata in data 21.10.2021 si costituiva in giudizio CP_1
chiedendo preliminarmente di essere autorizzato a chiamare in causa nella CP_2
triplice qualità di coimputato condannato e quindi responsabile in solido dei danni, quale amministratore unico delle società DA. tenuta quest'ultima Controparte_4
a garantire e manlevarlo in forza della delibera assembleare del 07.04.2009, nonché contestando nel merito la domanda attorea e formulando domanda riconvenzionale nei confronti dell'attore per accertare e far dichiarare il suo diritto “…alla ripetizione dell'indebito
e quindi alla restituzione di somme assegnate a nella procedura esecutiva Parte_1 immobiliare pendente inter partes innanzi al Tribunale di Lecce e recante R.G.E. n°817/2013 oltre al risarcimento dei danni subiti, interessi e rivalutazione”.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, con comparsa depositata in data 11.02.2022 si è costituito in giudizio in proprio e nella qualità di legale rappresentante CP_2
della società eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione Controparte_3
passiva della società e contestando nel merito sia la domanda di garanzia e manleva che quella del mico.
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., con ordinanza del
10.05.2023 il Tribunale ha rigettato le richieste istruttorie formulate e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 09.04.2024 per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale ha trattenuto la causa per la decisione, assegnando alle parti i termini richiesti di cui all'articolo 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze in atti, ritiene il decidente che la domanda principale meriti accoglimento nei termini che seguono.
Premesso che in virtù della rinuncia formulata da in data 08.4.2024 alle CP_1
domande proposte nei confronti della da ritenersi estinte ex art. 306 Controparte_3
c.p.c., deve intendersi superata l'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale adito in favore del Tribunale delle Imprese, in ogni caso non formalmente riproposta in sede decisoria da alcuna delle parti evocate, risulta documentalmente acquisito al processo che con sentenza n. 3468/2016 R.S. emessa il 09.12.2016 dal Tribunale di Lecce - Sezione I
Penale, parzialmente riformata con sentenza n. 980/2018 R.S. della Corte di Appello di
2 Lecce – Sezione Unica Penale, ed ormai divenuta irrevocabile, nella qualità di CP_1
socio ed amministratore di fatto della e Controparte_3 CP_2
amministratore di diritto, sono stati ritenuti responsabili del reato di appropriazione indebita del denaro messo loro a disposizione dalla parte civile – ed in Parte_1
parte finanziato da - per l'acquisito a nome della costituenda Parte_2
società ( di un suolo edificatorio in Diso, sul quale Controparte_4 CP_6
realizzare 14 villette a schiera da rivendere a terzi, di fatto acquistato dalla Controparte_3
cui il era rimasto estraneo, e condannati al risarcimento del danno nei
[...] Pt_1
confronti della parte civile da liquidarsi nella presente sede civile, oltre Parte_1
al pagamento “…di una provvisionale che liquida, nei confronti di in complessivi € CP_1
200.907,00, e nei confronti di , in € 20.000,00, oltre interessi legali fino alla data CP_2
del pagamento;
…”, ed alle spese del giudizio penale.
Stante il disposto dell'art. 651 c.p.p. (“La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato
e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”), nella presente sede non può più farsi questione della responsabilità di e CP_1 [...]
in ordine al reato di appropriazione indebita commesso ai danni dell'odierno CP_2
attore, con conseguente inammissibilità di ogni difesa, da chiunque dei due formulata, che valga a sottrarsi ad essa, sebbene in virtù della condanna generica pronunciata, ed anche a fronte della provvisionale liquidata, debbano selezionarsi per la prima volta in questa sede i danni risarcibili.
In merito infatti all'efficacia della condanna generica del giudice penale, è noto che:
“l'accertamento sulla esistenza e sulla entità del danno operato dal giudice penale non assurge a immutabile irretrattabilità, non diviene la legge del caso concreto, potendo essere sine tempore rimesso in discussione in un ordinario giudizio civile, ed anzi risultando suscettibile di restare travolto (o comunque superato) dagli esiti di quest'ultimo.
Ma questa tendenziale "instabilità" non investe ogni possibile aspetto del rapporto risarcitorio: la condanna provvisionale emessa in àmbito penale è munita di una - pur circoscritta - efficacia preclusiva nel giudizio civile avente ad oggetto il danno derivante dal reato.
Si ponga mente, al riguardo, al principio di diritto enunciato da Cass. 14/02/2019, n. 4318 (cui si fa ampia relatio per la citazione di ulteriori arresti): la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto
3 alla costituita parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, mentre resta impregiudicato
l'accertamento, riservato al giudice civile, in ordine all'an - in concreto - ed al quantum del danno da risarcire;
entro tali limiti, detta condanna, una volta divenuta definitiva, ha effetti di giudicato sulla azione civile e portata onnicomprensiva, riferendosi ad ogni profilo di pregiudizio scaturito dal reato, ancorché non espressamente individuato nell'atto di costituzione di parte civile o non fatto oggetto di pronunce provvisionali, che il giudice non abbia formalmente dichiarato di escludere nel proprio dictum.”, Cassazione civile sez. III, 14/03/2024, n.6895; nel senso richiamato la motivazione di Cassazione civile sez. III, 14/02/2019, n.4318: “…la giurisprudenza penale di legittimità risulta consolidata nell'affermazione che, "ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile non è necessario che il danneggiato provi la effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, essendo sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose: la suddetta pronuncia infatti costituisce una mera "declaratoria juris" da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione" (Cass.
n. 12175/2016, conforme a Cass. n. 9266/1994)…”.
Quanto poi all'efficacia della pronuncia della provvisionale, costituisce orientamento costante della Suprema Corte che “Il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento”, Cassazione penale sez. II, 26/04/2019, n.43886.
Ai fini della prova del danno, infine, ben può il giudice civile avvalersi delle prove assunte in sede penale: “Il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, ben può utilizzare, come fonte del proprio convincimento, le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato senza dover procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale: l'obbligo di rinnovazione (imposto dall'art. 6, par. 1, Cedu, in caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado, come affermato dalla Cedu nella sentenza del 21 settembre
2010, c. Italia), infatti, ha rilievo solo in ambito penalistico e non è applicabile ai Persona_1 giudizi risarcitori civili, governati, in tema di accertamento del nesso causale tra condotta illecita e danno, dalle diverse regole probatorie del "più probabile che non" e della probabilità prevalente, a maggior ragione qualora venga richiesta in appello l'affermazione della responsabilità del presunto danneggiante.”, Cassazione civile sez. III, 07/11/2023, n.30992.
4 Alla stregua di siffatti principi, e venendo al merito della domanda risarcitoria proposta in via principale da nei confronti di e mai estesa a Parte_1 CP_1 [...]
(cfr. memoria di replica “Anche in questa fase si deve ribadire che non vi è CP_2 Pt_1
materia del contendere, nel presente giudizio, tra e la Parte_1 CP_2 [...]
”), non può porsi in discussione la sussistenza del danno patrimoniale accertato in CP_3
sede penale, pari alla somma di € 177.500,00 consegnata dall'odierno attore a
[...]
nella sua veste di amministratore unico della al fine di CP_2 Controparte_7
partecipare a due operazioni immobiliari di tipo speculativo (“…in particolare tali somme di denaro sono state versata nelle casse della sia a titolo di liberazione del capitale Controparte_7 sociale sottoscritto, sia attraverso un'operazione di imputazione ai soci;
di tale apporto è emerso un riscontro documentale di € 177.500,00. Sta di fatto che le somme versate dalla parte civile sono state distratte in parte per acquistare il terreno di Diso ed intestarlo alla …”): tale Parte_3
somma deve ritenersi inclusiva del finanziamento di € 110.000,00 ricevuto da
[...]
ed a questi in corso di restituzione in virtù della sentenza del Tribunale Parte_2
di Lecce n. 1199/2019 R.S., allo stato confermata in sede di appello (sent. 794/2022 R.S.); essa inoltre deve essere maggiorata di interessi nella misura legale, dalla data della costituzione di parte civile del processo penale al saldo, non potendo trovare applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs 231/02 per l'esplicita esclusione contenuta nell'art. 1 co. 2 lett. b dei pagamenti eseguiti a titolo di risarcimento del danno, quale quello che qui ci occupa: “1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato
a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.
2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per: … b) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.”.
Alla cifra di cui innanzi vanno aggiunte:
A) la somma di € 3.407,00, non contestata in questa sede, pari alle spese di trasferta documentate dal nel processo penale per recarsi nel periodo marzo/aprile Pt_1
del 2005 ad una fiera in Londra, riscontrate dalla distinta del bonifico del
23.03.2005, da maggiorare di interessi legali dalla data della costituzione di parte civile nel processo penale al saldo;
B) la somma di € 9.473,78, da maggiorare di interessi legali dall'esborso al saldo, liquidata a titolo di spese di lite e competenze varie di soccombenza, dovute a per l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 389/09 D.I. Parte_2
inerente la somma di € 39.000,00, anch'essa anticipata dal al a Pt_2 Pt_1
5 titolo di investimenti imprenditoriali della ma della quale Controparte_4
non è stato in questa sede invocato il rimborso;
C) le spese di lite ed accessori dovute al in virtù del giudizio n. 895/2010 R.G. Pt_2
Tribunale di Lecce - Sez. dist. , come liquidate con la sentenza n. Pt_4
1199/2019 R.S., da maggiorare di interessi legali dall'esborso al saldo;
D) la somma di € 20.000,00 a titolo di danno morale, da incrementare di rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della costituzione di parte civile nel processo penale al saldo;
meritando infatti integrale condivisione il recente disposto di
Cassazione civile sez. I, 14/03/2024, n.6795 (“La risarcibilità del danno non patrimoniale, ai sensi dell'art. 2059 c.c. e in relazione all'art. 185 c.p., non richiede la commissione di un reato con condanna penale passata in giudicato. È sufficiente che il fatto sia astrattamente previsto come reato. La mancanza di pronuncia penale non ostacola
l'accertamento giudiziale civile degli elementi costitutivi del reato. La lesione di un diritto inviolabile non implica automaticamente un danno non patrimoniale. È necessario dimostrare il pregiudizio subito, anche tramite presunzioni semplici. Il danno esistenziale richiede una prova dettagliata e specifica, non limitandosi a enunciazioni generiche, astratte
o ipotetiche”), considera il decidente che vada respinta per difetto di prova l'istanza di liquidazione del “danno esistenziale” asseritamente derivato all'attore per effetto delle condotte illecite commesse dai e che la somma di cui innanzi debba CP_2
essere riconosciuta al quale pregiudizio correlato al turbamento cagionato Pt_1
dall'essere stato vittima di individui nei quali riponeva grande fiducia professionale
(“…11. Rileva il Tribunale che gli illeciti di cui sopra sono stati portati a termine in danno della parte civile proprio in virtù della fiducia incondizionata che questi aveva nei confronti di , amministratore della ed anche al professionista, CP_2 Controparte_7
rag. .”), ritenuti “…spregiudicati nel cercare di ottenere i propri scopi e privi di CP_1
freni inibitori nello svolgere l'attività imprenditoriale al di fuori dei confini del lecito”, con i quali tuttavia l'attore non ha esitato ad intessere altre relazioni imprenditoriali rimaste al di fuori del processo, anche penale, (cfr. visura della Eurosole s.r.l.), e peraltro incautamente investendo capitali in gran parte altrui e non propri.
La complessiva somma innanzi liquidata deve intendersi comprensiva di quelle allo stesso titolo quantificate ed assegnate all'attore in sede di riparto approvato dal Giudice dell'esecuzione con ordinanza del 12.01.2022 nel proc. 817/2013 R.G.Es. Imm., come da precisazione effettuata dall'avv. Pagliarulo nelle note depositate il 29.8.2022 e documentalmente riscontrato, che quindi andranno decurtate.
6 La pretesa risarcitoria merita invece di essere respinta:
E) per le spese di assistenza tecnica corrisposte o dovute agli avv.ti Paladini, Pagliarulo
e Rizzello, in difetto di produzione sia nel fascicolo telematico, che nella copia cartacea di esso, dei dossier delle fatture emesse asseritamente allegati sub 20, 21 e
24;
F) per le spese di assistenza tecnica già liquidate dal Giudice Penale, rispetto alla cui ingiunzione la sentenza penale costituisce titolo esecutivo ex art. 650 c.p.p. (peraltro contemplate dal piano di riparto predisposto dal professionista delegato nel proc.
n. 817/2013 R.G.Es.Imm. ed approvato dal Giudice dell'esecuzione con ordinanza del 12.01.2022);
G) per le somme versate all'avv. Massimo Fasano “ di all'esito Parte_5 CP_2
del procedimento di reclamo nel giudizio cautelare instaurato in quell'ambito dal Pt_1 contro cui aggiungere interessi e spese di registro per l'ammontare di circa € CP_2
30.000,00”, poiché, sebbene risultino allegati – in diverse copie – n. 5 assegni dell'importo complessivo di € 6.834,69, difetta tuttavia documentazione da cui rilevare a quale giudizio afferiscano, ed a quale titolo siano stati corrisposti;
H) per le spese varie e per quelle di assistenza tecnica nel proc. 817/2013 R.G.Es.
Imm., già liquidate dal Giudice procedente e peraltro assegnate al distrattario, come da precisazione effettuata dall'avv. Pagliarulo nelle note depositate il 29.8.2022;
I) per “…gli oneri finanziari impropri che l'attore ha dovuto sostenere per poter continuare a rimanere sul mercato nel lungo periodo, durata circa 10 anni, di crisi economica, privato come in effetti era stato privato di preziosissime ed insostituibili risorse proprie (gettate nella fornace ed esposto per questo alle azioni di recupero coattivo dei Controparte_7 creditori”: nonostante la copiosa documentazione allegata, difetta prova del risentimento patrimoniale che l'attore abbia patito nel corso del tempo per effetto del coinvolgimento nell'impresa delittuosa ordita dai chiamati e CP_1 [...]
nessuna, seppure minima, allegazione è stata offerta circa la consistenza CP_2
dei redditi a disposizione del a partire dal febbraio 2005 e durante i Pt_1
successivi anni, anche lucrati per effetto della sua attività lavorativa di agente immobiliare, onde verificare che l'esposizione debitoria riscontrata dalla produzione in atti ma risalente a parecchia anni dopo (cfr. estratti di ruolo al
01.6.2021) sia derivata dall'esborso negli anni 2005 - 2007 in favore dei di CP_2
complessivi € 177.500,00, oltre che delle vicende processuali in cui a causa di essi
è rimasto coinvolto, e non piuttosto dallo sfavorevole andamento del mercato
7 immobiliare e delle sue iniziative imprenditoriali in particolare;
in virtù delle medesime considerazioni deve respingersi la pretesa di ristoro del danno, anche solo non patrimoniale, derivato dall'iscrizione del nominativo del D'Amico nella
Centrale Rischi della Banca d'Italia, non solo in quanto l'iscrizione risulta documentata per distinto credito solo a partire dal 2019, e quindi a nove anni dal sequestro e dall'avvio dell'azione civile da parte del , ed il rigetto della Pt_2
domanda di fido in atti risale ad epoca ancora successiva (01.9.2022), ma soprattutto perché non è mai stata allegata prova da parte dell'attore onerato che la ventilata sua “…crisi da sovraindebitamento” sia esclusivamente correlata allo stato di decozione cui sarebbe stato esposto a causa delle conseguenze delle condotte delittuose di cui si sono resi protagonisti i e non di altre difficoltà insorte CP_2
per ragioni proprie all'attore;
J) per il mancato guadagno che il si riprometteva di lucrare dall'operazione Pt_1 di edificazione delle 14 villette, in difetto non solo di dimostrazione dell'effettiva destinazione edificatoria del suolo, ma anche delle indicazioni certe riguardanti le dimensioni, le caratteristiche ed il valore delle unità immobiliari, ai fini dell'elaborazione di una plausibile stima, così come di prova della certa conclusione della vendita di tutte le villette, circostanza questa rimasta indimostrata.
Dovendo in definitiva la domanda principale essere accolta nei termini di cui innanzi, con correlata statuizione in ordine alle spese di lite in ragione della soccombenza, liquidate in dispositivo ex D.M. 55/14 in base al valore dell'odierno decisum (Cassazione civile sez. II,
09/01/2020, n.197), dimezzata la fase istruttoria solo in parte espletata, venendo alla disamina della riconvenzionale formulata da in virtù del richiamato art. 651 CP_1
c.p.p. e delle copiose considerazioni suespresse, va respinta la domanda articolata sub 3 nella comparsa di costituzione depositata il 10.9.2021, rinvenendo i pagamenti eseguiti in pendenza della procedura esecutiva il loro titolo nell'obbligo risarcitorio sancito dal giudicato penale, salva la quantificazione da eseguirsi in questa sede.
Tuttavia, stante la rinuncia alla domanda formulata da nei confronti della CP_1 [...]
premessa l'indivisibilità dell'obbligazione ex delicto sancita dall'art. 187 c.p., Controparte_3
all'esito del pagamento di cui alla presente decisione, avrà diritto di regresso ex CP_1
art. 1298 c.c. nei confronti di del 50% delle somme versate all'attore. CP_2
Premesso infatti che in virtù dell'art. 2055 c.c. “Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle
8 conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.”, in difetto di prove in proposito articolate nel presente giudizio, e valutato l'imprescindibile contributo causale da ciascuno dei due imputati fornito all'impresa criminale di appropriarsi delle somme percepite dal per scopi imprenditoriali come ampiamente descritta nella Pt_1
sentenza penale n. 3468/2016 R.S., assicurato da nella qualità di socio e CP_1
commercialista della e da di amministratore della Controparte_3 CP_2
stessa e come tale detentore dei libri sociali, valuta questo decidente che debba essere affermata la pari concorrente responsabilità di ciascuno degli imputati nella produzione del pregiudizio riportato dall'attore, con conseguente obbligo di di rimborsare CP_2
a il 50% delle somme corrisposte a in virtù della presente CP_1 Parte_1
decisione; né alcun effetto in proposito può ricollegarsi alla transazione in atti del
13.5.2020, che ha contemplato esclusivamente rapporti economici insorti tra i in CP_2 virtù della partecipazione societaria di entrambi nella non già derivanti Controparte_3 dal reato commesso in concorso, né al rigetto della pretesa avanzata nei confronti di
[...]
dall'odierno attore nel giudizio n. 895/2010 R.G., essendo stata in detta sede la CP_2 domanda formulata il 30.11.2010 in base a titolo diverso dal giudicato penale, quest'ultimo formatosi all'esito del giudizio penale nell'ambito del quale l'11.5.2015 il si è Pt_1
costituito parte civile anche nei confronti di per voci di danno diverse da CP_2
quelle azionate nel giudizio civile.
In virtù delle ragioni della presente decisione, s'impone la compensazione integrale delle spese di lite tra e CP_1 CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda principale proposta da e sulle altre formulate da Parte_1 CP_1
1) Accoglie la domanda principale e per l'effetto liquida i danni, patrimoniali e non patrimoniali, accusati da a causa del reato giudicato con la Parte_1
sentenza del Tribunale di Lecce n. 3468/2016 R.S., nella somma di € 177.500,00, da maggiorare di interessi legali dalla data della costituzione di parte civile nel processo penale al saldo, nonché nelle somme di cui ai paragrafi A, B, C e D di cui in parte motiva;
2) Condanna al pagamento in favore di delle somme di CP_1 Parte_1
cui al capo 1, detratte quelle già corrisposte allo stesso titolo nel proc. n. 817/2013
R.G.Es. Imm.;
9 3) Dichiara estinto il giudizio relativamente alle domande proposte da nei CP_1
confronti della Controparte_3
4) Condanna al pagamento in favore di delle spese della CP_1 Parte_1
presente lite, che liquida ex D.M. 55/2014 in € 11.268,00, oltre € 518,00 per spese, spese generali, IVA e CPA come per legge;
5) In accoglimento della domanda formulata da condanna CP_1 [...]
alla refusione in favore di del 50% delle somme dal secondo CP_2 CP_1
corrisposte a in virtù dei precedenti capi 1, 2 e 4; Parte_1
6) Rigetta ogni ulteriore domanda;
7) Dichiara integralmente compensate tra le altre parti le spese di lite.
Lecce, 07/04/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 3784/2021 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Pagliarulo, procuratore domiciliatario;
- attore -
CONTRO
CP_1
Rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Chezzi e Luigi Giuseppe Cormio, procuratori domiciliatari;
- convenuto -
NONCHE' CONTRO
in proprio e quale legale rappresentante della CP_2 Controparte_3
[...]
Rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo A. Marseglia, procuratore domiciliatario;
- terzo chiamato -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato citava in giudizio Parte_1 CP_1
al fine di ottenere il ristoro dei danni patrimoniali e non subiti per effetto della condotta penale di appropriazione indebita di cui era stato vittima, commessa da e CP_2
già accertata con efficacia di giudicato. CP_1
Con comparsa depositata in data 21.10.2021 si costituiva in giudizio CP_1
chiedendo preliminarmente di essere autorizzato a chiamare in causa nella CP_2
triplice qualità di coimputato condannato e quindi responsabile in solido dei danni, quale amministratore unico delle società DA. tenuta quest'ultima Controparte_4
a garantire e manlevarlo in forza della delibera assembleare del 07.04.2009, nonché contestando nel merito la domanda attorea e formulando domanda riconvenzionale nei confronti dell'attore per accertare e far dichiarare il suo diritto “…alla ripetizione dell'indebito
e quindi alla restituzione di somme assegnate a nella procedura esecutiva Parte_1 immobiliare pendente inter partes innanzi al Tribunale di Lecce e recante R.G.E. n°817/2013 oltre al risarcimento dei danni subiti, interessi e rivalutazione”.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, con comparsa depositata in data 11.02.2022 si è costituito in giudizio in proprio e nella qualità di legale rappresentante CP_2
della società eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione Controparte_3
passiva della società e contestando nel merito sia la domanda di garanzia e manleva che quella del mico.
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., con ordinanza del
10.05.2023 il Tribunale ha rigettato le richieste istruttorie formulate e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 09.04.2024 per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale ha trattenuto la causa per la decisione, assegnando alle parti i termini richiesti di cui all'articolo 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze in atti, ritiene il decidente che la domanda principale meriti accoglimento nei termini che seguono.
Premesso che in virtù della rinuncia formulata da in data 08.4.2024 alle CP_1
domande proposte nei confronti della da ritenersi estinte ex art. 306 Controparte_3
c.p.c., deve intendersi superata l'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale adito in favore del Tribunale delle Imprese, in ogni caso non formalmente riproposta in sede decisoria da alcuna delle parti evocate, risulta documentalmente acquisito al processo che con sentenza n. 3468/2016 R.S. emessa il 09.12.2016 dal Tribunale di Lecce - Sezione I
Penale, parzialmente riformata con sentenza n. 980/2018 R.S. della Corte di Appello di
2 Lecce – Sezione Unica Penale, ed ormai divenuta irrevocabile, nella qualità di CP_1
socio ed amministratore di fatto della e Controparte_3 CP_2
amministratore di diritto, sono stati ritenuti responsabili del reato di appropriazione indebita del denaro messo loro a disposizione dalla parte civile – ed in Parte_1
parte finanziato da - per l'acquisito a nome della costituenda Parte_2
società ( di un suolo edificatorio in Diso, sul quale Controparte_4 CP_6
realizzare 14 villette a schiera da rivendere a terzi, di fatto acquistato dalla Controparte_3
cui il era rimasto estraneo, e condannati al risarcimento del danno nei
[...] Pt_1
confronti della parte civile da liquidarsi nella presente sede civile, oltre Parte_1
al pagamento “…di una provvisionale che liquida, nei confronti di in complessivi € CP_1
200.907,00, e nei confronti di , in € 20.000,00, oltre interessi legali fino alla data CP_2
del pagamento;
…”, ed alle spese del giudizio penale.
Stante il disposto dell'art. 651 c.p.p. (“La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato
e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”), nella presente sede non può più farsi questione della responsabilità di e CP_1 [...]
in ordine al reato di appropriazione indebita commesso ai danni dell'odierno CP_2
attore, con conseguente inammissibilità di ogni difesa, da chiunque dei due formulata, che valga a sottrarsi ad essa, sebbene in virtù della condanna generica pronunciata, ed anche a fronte della provvisionale liquidata, debbano selezionarsi per la prima volta in questa sede i danni risarcibili.
In merito infatti all'efficacia della condanna generica del giudice penale, è noto che:
“l'accertamento sulla esistenza e sulla entità del danno operato dal giudice penale non assurge a immutabile irretrattabilità, non diviene la legge del caso concreto, potendo essere sine tempore rimesso in discussione in un ordinario giudizio civile, ed anzi risultando suscettibile di restare travolto (o comunque superato) dagli esiti di quest'ultimo.
Ma questa tendenziale "instabilità" non investe ogni possibile aspetto del rapporto risarcitorio: la condanna provvisionale emessa in àmbito penale è munita di una - pur circoscritta - efficacia preclusiva nel giudizio civile avente ad oggetto il danno derivante dal reato.
Si ponga mente, al riguardo, al principio di diritto enunciato da Cass. 14/02/2019, n. 4318 (cui si fa ampia relatio per la citazione di ulteriori arresti): la condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto
3 alla costituita parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, mentre resta impregiudicato
l'accertamento, riservato al giudice civile, in ordine all'an - in concreto - ed al quantum del danno da risarcire;
entro tali limiti, detta condanna, una volta divenuta definitiva, ha effetti di giudicato sulla azione civile e portata onnicomprensiva, riferendosi ad ogni profilo di pregiudizio scaturito dal reato, ancorché non espressamente individuato nell'atto di costituzione di parte civile o non fatto oggetto di pronunce provvisionali, che il giudice non abbia formalmente dichiarato di escludere nel proprio dictum.”, Cassazione civile sez. III, 14/03/2024, n.6895; nel senso richiamato la motivazione di Cassazione civile sez. III, 14/02/2019, n.4318: “…la giurisprudenza penale di legittimità risulta consolidata nell'affermazione che, "ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile non è necessario che il danneggiato provi la effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, essendo sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose: la suddetta pronuncia infatti costituisce una mera "declaratoria juris" da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione" (Cass.
n. 12175/2016, conforme a Cass. n. 9266/1994)…”.
Quanto poi all'efficacia della pronuncia della provvisionale, costituisce orientamento costante della Suprema Corte che “Il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento”, Cassazione penale sez. II, 26/04/2019, n.43886.
Ai fini della prova del danno, infine, ben può il giudice civile avvalersi delle prove assunte in sede penale: “Il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, ben può utilizzare, come fonte del proprio convincimento, le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato senza dover procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale: l'obbligo di rinnovazione (imposto dall'art. 6, par. 1, Cedu, in caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado, come affermato dalla Cedu nella sentenza del 21 settembre
2010, c. Italia), infatti, ha rilievo solo in ambito penalistico e non è applicabile ai Persona_1 giudizi risarcitori civili, governati, in tema di accertamento del nesso causale tra condotta illecita e danno, dalle diverse regole probatorie del "più probabile che non" e della probabilità prevalente, a maggior ragione qualora venga richiesta in appello l'affermazione della responsabilità del presunto danneggiante.”, Cassazione civile sez. III, 07/11/2023, n.30992.
4 Alla stregua di siffatti principi, e venendo al merito della domanda risarcitoria proposta in via principale da nei confronti di e mai estesa a Parte_1 CP_1 [...]
(cfr. memoria di replica “Anche in questa fase si deve ribadire che non vi è CP_2 Pt_1
materia del contendere, nel presente giudizio, tra e la Parte_1 CP_2 [...]
”), non può porsi in discussione la sussistenza del danno patrimoniale accertato in CP_3
sede penale, pari alla somma di € 177.500,00 consegnata dall'odierno attore a
[...]
nella sua veste di amministratore unico della al fine di CP_2 Controparte_7
partecipare a due operazioni immobiliari di tipo speculativo (“…in particolare tali somme di denaro sono state versata nelle casse della sia a titolo di liberazione del capitale Controparte_7 sociale sottoscritto, sia attraverso un'operazione di imputazione ai soci;
di tale apporto è emerso un riscontro documentale di € 177.500,00. Sta di fatto che le somme versate dalla parte civile sono state distratte in parte per acquistare il terreno di Diso ed intestarlo alla …”): tale Parte_3
somma deve ritenersi inclusiva del finanziamento di € 110.000,00 ricevuto da
[...]
ed a questi in corso di restituzione in virtù della sentenza del Tribunale Parte_2
di Lecce n. 1199/2019 R.S., allo stato confermata in sede di appello (sent. 794/2022 R.S.); essa inoltre deve essere maggiorata di interessi nella misura legale, dalla data della costituzione di parte civile del processo penale al saldo, non potendo trovare applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs 231/02 per l'esplicita esclusione contenuta nell'art. 1 co. 2 lett. b dei pagamenti eseguiti a titolo di risarcimento del danno, quale quello che qui ci occupa: “1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato
a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.
2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per: … b) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.”.
Alla cifra di cui innanzi vanno aggiunte:
A) la somma di € 3.407,00, non contestata in questa sede, pari alle spese di trasferta documentate dal nel processo penale per recarsi nel periodo marzo/aprile Pt_1
del 2005 ad una fiera in Londra, riscontrate dalla distinta del bonifico del
23.03.2005, da maggiorare di interessi legali dalla data della costituzione di parte civile nel processo penale al saldo;
B) la somma di € 9.473,78, da maggiorare di interessi legali dall'esborso al saldo, liquidata a titolo di spese di lite e competenze varie di soccombenza, dovute a per l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 389/09 D.I. Parte_2
inerente la somma di € 39.000,00, anch'essa anticipata dal al a Pt_2 Pt_1
5 titolo di investimenti imprenditoriali della ma della quale Controparte_4
non è stato in questa sede invocato il rimborso;
C) le spese di lite ed accessori dovute al in virtù del giudizio n. 895/2010 R.G. Pt_2
Tribunale di Lecce - Sez. dist. , come liquidate con la sentenza n. Pt_4
1199/2019 R.S., da maggiorare di interessi legali dall'esborso al saldo;
D) la somma di € 20.000,00 a titolo di danno morale, da incrementare di rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della costituzione di parte civile nel processo penale al saldo;
meritando infatti integrale condivisione il recente disposto di
Cassazione civile sez. I, 14/03/2024, n.6795 (“La risarcibilità del danno non patrimoniale, ai sensi dell'art. 2059 c.c. e in relazione all'art. 185 c.p., non richiede la commissione di un reato con condanna penale passata in giudicato. È sufficiente che il fatto sia astrattamente previsto come reato. La mancanza di pronuncia penale non ostacola
l'accertamento giudiziale civile degli elementi costitutivi del reato. La lesione di un diritto inviolabile non implica automaticamente un danno non patrimoniale. È necessario dimostrare il pregiudizio subito, anche tramite presunzioni semplici. Il danno esistenziale richiede una prova dettagliata e specifica, non limitandosi a enunciazioni generiche, astratte
o ipotetiche”), considera il decidente che vada respinta per difetto di prova l'istanza di liquidazione del “danno esistenziale” asseritamente derivato all'attore per effetto delle condotte illecite commesse dai e che la somma di cui innanzi debba CP_2
essere riconosciuta al quale pregiudizio correlato al turbamento cagionato Pt_1
dall'essere stato vittima di individui nei quali riponeva grande fiducia professionale
(“…11. Rileva il Tribunale che gli illeciti di cui sopra sono stati portati a termine in danno della parte civile proprio in virtù della fiducia incondizionata che questi aveva nei confronti di , amministratore della ed anche al professionista, CP_2 Controparte_7
rag. .”), ritenuti “…spregiudicati nel cercare di ottenere i propri scopi e privi di CP_1
freni inibitori nello svolgere l'attività imprenditoriale al di fuori dei confini del lecito”, con i quali tuttavia l'attore non ha esitato ad intessere altre relazioni imprenditoriali rimaste al di fuori del processo, anche penale, (cfr. visura della Eurosole s.r.l.), e peraltro incautamente investendo capitali in gran parte altrui e non propri.
La complessiva somma innanzi liquidata deve intendersi comprensiva di quelle allo stesso titolo quantificate ed assegnate all'attore in sede di riparto approvato dal Giudice dell'esecuzione con ordinanza del 12.01.2022 nel proc. 817/2013 R.G.Es. Imm., come da precisazione effettuata dall'avv. Pagliarulo nelle note depositate il 29.8.2022 e documentalmente riscontrato, che quindi andranno decurtate.
6 La pretesa risarcitoria merita invece di essere respinta:
E) per le spese di assistenza tecnica corrisposte o dovute agli avv.ti Paladini, Pagliarulo
e Rizzello, in difetto di produzione sia nel fascicolo telematico, che nella copia cartacea di esso, dei dossier delle fatture emesse asseritamente allegati sub 20, 21 e
24;
F) per le spese di assistenza tecnica già liquidate dal Giudice Penale, rispetto alla cui ingiunzione la sentenza penale costituisce titolo esecutivo ex art. 650 c.p.p. (peraltro contemplate dal piano di riparto predisposto dal professionista delegato nel proc.
n. 817/2013 R.G.Es.Imm. ed approvato dal Giudice dell'esecuzione con ordinanza del 12.01.2022);
G) per le somme versate all'avv. Massimo Fasano “ di all'esito Parte_5 CP_2
del procedimento di reclamo nel giudizio cautelare instaurato in quell'ambito dal Pt_1 contro cui aggiungere interessi e spese di registro per l'ammontare di circa € CP_2
30.000,00”, poiché, sebbene risultino allegati – in diverse copie – n. 5 assegni dell'importo complessivo di € 6.834,69, difetta tuttavia documentazione da cui rilevare a quale giudizio afferiscano, ed a quale titolo siano stati corrisposti;
H) per le spese varie e per quelle di assistenza tecnica nel proc. 817/2013 R.G.Es.
Imm., già liquidate dal Giudice procedente e peraltro assegnate al distrattario, come da precisazione effettuata dall'avv. Pagliarulo nelle note depositate il 29.8.2022;
I) per “…gli oneri finanziari impropri che l'attore ha dovuto sostenere per poter continuare a rimanere sul mercato nel lungo periodo, durata circa 10 anni, di crisi economica, privato come in effetti era stato privato di preziosissime ed insostituibili risorse proprie (gettate nella fornace ed esposto per questo alle azioni di recupero coattivo dei Controparte_7 creditori”: nonostante la copiosa documentazione allegata, difetta prova del risentimento patrimoniale che l'attore abbia patito nel corso del tempo per effetto del coinvolgimento nell'impresa delittuosa ordita dai chiamati e CP_1 [...]
nessuna, seppure minima, allegazione è stata offerta circa la consistenza CP_2
dei redditi a disposizione del a partire dal febbraio 2005 e durante i Pt_1
successivi anni, anche lucrati per effetto della sua attività lavorativa di agente immobiliare, onde verificare che l'esposizione debitoria riscontrata dalla produzione in atti ma risalente a parecchia anni dopo (cfr. estratti di ruolo al
01.6.2021) sia derivata dall'esborso negli anni 2005 - 2007 in favore dei di CP_2
complessivi € 177.500,00, oltre che delle vicende processuali in cui a causa di essi
è rimasto coinvolto, e non piuttosto dallo sfavorevole andamento del mercato
7 immobiliare e delle sue iniziative imprenditoriali in particolare;
in virtù delle medesime considerazioni deve respingersi la pretesa di ristoro del danno, anche solo non patrimoniale, derivato dall'iscrizione del nominativo del D'Amico nella
Centrale Rischi della Banca d'Italia, non solo in quanto l'iscrizione risulta documentata per distinto credito solo a partire dal 2019, e quindi a nove anni dal sequestro e dall'avvio dell'azione civile da parte del , ed il rigetto della Pt_2
domanda di fido in atti risale ad epoca ancora successiva (01.9.2022), ma soprattutto perché non è mai stata allegata prova da parte dell'attore onerato che la ventilata sua “…crisi da sovraindebitamento” sia esclusivamente correlata allo stato di decozione cui sarebbe stato esposto a causa delle conseguenze delle condotte delittuose di cui si sono resi protagonisti i e non di altre difficoltà insorte CP_2
per ragioni proprie all'attore;
J) per il mancato guadagno che il si riprometteva di lucrare dall'operazione Pt_1 di edificazione delle 14 villette, in difetto non solo di dimostrazione dell'effettiva destinazione edificatoria del suolo, ma anche delle indicazioni certe riguardanti le dimensioni, le caratteristiche ed il valore delle unità immobiliari, ai fini dell'elaborazione di una plausibile stima, così come di prova della certa conclusione della vendita di tutte le villette, circostanza questa rimasta indimostrata.
Dovendo in definitiva la domanda principale essere accolta nei termini di cui innanzi, con correlata statuizione in ordine alle spese di lite in ragione della soccombenza, liquidate in dispositivo ex D.M. 55/14 in base al valore dell'odierno decisum (Cassazione civile sez. II,
09/01/2020, n.197), dimezzata la fase istruttoria solo in parte espletata, venendo alla disamina della riconvenzionale formulata da in virtù del richiamato art. 651 CP_1
c.p.p. e delle copiose considerazioni suespresse, va respinta la domanda articolata sub 3 nella comparsa di costituzione depositata il 10.9.2021, rinvenendo i pagamenti eseguiti in pendenza della procedura esecutiva il loro titolo nell'obbligo risarcitorio sancito dal giudicato penale, salva la quantificazione da eseguirsi in questa sede.
Tuttavia, stante la rinuncia alla domanda formulata da nei confronti della CP_1 [...]
premessa l'indivisibilità dell'obbligazione ex delicto sancita dall'art. 187 c.p., Controparte_3
all'esito del pagamento di cui alla presente decisione, avrà diritto di regresso ex CP_1
art. 1298 c.c. nei confronti di del 50% delle somme versate all'attore. CP_2
Premesso infatti che in virtù dell'art. 2055 c.c. “Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle
8 conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.”, in difetto di prove in proposito articolate nel presente giudizio, e valutato l'imprescindibile contributo causale da ciascuno dei due imputati fornito all'impresa criminale di appropriarsi delle somme percepite dal per scopi imprenditoriali come ampiamente descritta nella Pt_1
sentenza penale n. 3468/2016 R.S., assicurato da nella qualità di socio e CP_1
commercialista della e da di amministratore della Controparte_3 CP_2
stessa e come tale detentore dei libri sociali, valuta questo decidente che debba essere affermata la pari concorrente responsabilità di ciascuno degli imputati nella produzione del pregiudizio riportato dall'attore, con conseguente obbligo di di rimborsare CP_2
a il 50% delle somme corrisposte a in virtù della presente CP_1 Parte_1
decisione; né alcun effetto in proposito può ricollegarsi alla transazione in atti del
13.5.2020, che ha contemplato esclusivamente rapporti economici insorti tra i in CP_2 virtù della partecipazione societaria di entrambi nella non già derivanti Controparte_3 dal reato commesso in concorso, né al rigetto della pretesa avanzata nei confronti di
[...]
dall'odierno attore nel giudizio n. 895/2010 R.G., essendo stata in detta sede la CP_2 domanda formulata il 30.11.2010 in base a titolo diverso dal giudicato penale, quest'ultimo formatosi all'esito del giudizio penale nell'ambito del quale l'11.5.2015 il si è Pt_1
costituito parte civile anche nei confronti di per voci di danno diverse da CP_2
quelle azionate nel giudizio civile.
In virtù delle ragioni della presente decisione, s'impone la compensazione integrale delle spese di lite tra e CP_1 CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda principale proposta da e sulle altre formulate da Parte_1 CP_1
1) Accoglie la domanda principale e per l'effetto liquida i danni, patrimoniali e non patrimoniali, accusati da a causa del reato giudicato con la Parte_1
sentenza del Tribunale di Lecce n. 3468/2016 R.S., nella somma di € 177.500,00, da maggiorare di interessi legali dalla data della costituzione di parte civile nel processo penale al saldo, nonché nelle somme di cui ai paragrafi A, B, C e D di cui in parte motiva;
2) Condanna al pagamento in favore di delle somme di CP_1 Parte_1
cui al capo 1, detratte quelle già corrisposte allo stesso titolo nel proc. n. 817/2013
R.G.Es. Imm.;
9 3) Dichiara estinto il giudizio relativamente alle domande proposte da nei CP_1
confronti della Controparte_3
4) Condanna al pagamento in favore di delle spese della CP_1 Parte_1
presente lite, che liquida ex D.M. 55/2014 in € 11.268,00, oltre € 518,00 per spese, spese generali, IVA e CPA come per legge;
5) In accoglimento della domanda formulata da condanna CP_1 [...]
alla refusione in favore di del 50% delle somme dal secondo CP_2 CP_1
corrisposte a in virtù dei precedenti capi 1, 2 e 4; Parte_1
6) Rigetta ogni ulteriore domanda;
7) Dichiara integralmente compensate tra le altre parti le spese di lite.
Lecce, 07/04/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
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