Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 04/02/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di L'AQ, riunita in camera di consiglio nelle persone di:
Dott. Barbara Del Bono - Presidente
Dott. Mariangela Fuina – Consigliere
Dott. Paolo Cerolini – Giudice ausiliario rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 888/2021 R.G., assegnata in decisione in seguito alla trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'114.2023, promossa da
(Cod. Fisc. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Costanzo per procura in calce all'atto di citazione in appello, Appellante
Contro
(Cod. Fisc. AR
, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avv. Sara Poltrone per procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta, Appellata – appellante incidentale
E contro
(Cod. Fisc. ), rappresentato e Controparte_2 CodiceFiscale_1 difeso dall'Avv. Giovanni Gebbia per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
Appellato – appellante incidentale
Oggetto: Appello alla sentenza del Tribunale di Teramo n. 128/2021 del 10.2.2021.
Conclusioni dell'appellante: “Accogliere l'appello della e Parte_1 riformare la sentenza n. 128 del 10.02.2021 del Tribunale di Teramo nella parte in cui nega alla la spettanza, a fronte di € 171.487,75, come Parte_1 stimati dal CTU, del maggior danno per la realizzazione delle opere di rifacimento
1
- accogliere l'appello La e riformare la Parte_1 sentenza n. 128 del 10.02.2021 del Tribunale di Teramo nella parte in cui nega alla la spettanza delle ulteriori somme richieste spese per la Parte_1 realizzazione di opere di sostegno e di drenaggio, da effettuarsi a seguito del compimento delle opere relative al ripristino del muro di contenimento, pari ad € 30.000,00, e per il rifacimento del campo da calcio per € 138.959,92, il tutto oltre iva e spese di progettazione e, per l'effetto, condannare il dott. Ing.
[...]
, residente in [...] Mosciano Sant'Angelo (TE) e la CP_2 in persona del legale AR rappresentante pro tempore, con sede in via Colle Santa Maria, Mosciano Sant'Angelo (TE), in solido tra loro, al risarcimento delle ulteriori somme richieste per la realizzazione di opere di sostegno e di drenaggio, da effettuarsi a seguito del compimento delle opere relative al ripristino del muro di contenimento, pari ad € 30.000,00, e per il rifacimento del campo da calcio per € 138.959,92, il tutto oltre iva e spese di progettazione, o nella spesa da sostenere per il ripristino del buono stato dell'immobile, ovvero nella misura maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi legali dal dovuto sino al soddisfo;
condannare Dott. Ing. residente in [...] Mosciano Sant'Angelo Controparte_2
(Te) e la in persona del legale AR rappresentante pro tempore, con sede in via Colle Santa Maria, Mosciano Sant'Angelo (TE), in solido tra loro al pagamento delle spese e competenze dei giudizi.”.
Conclusioni dell'appellato e appellante incidentale : “1) In via Controparte_2 istruttoria: disporre la rinnovazione della CTU/ATP dell'Arch. affidando Per_1
l'incarico ad un Collegio in cui vi siano un Ingegnere ed un Geologo. 2) Nel merito: a) rigettare l'appello principale proposto dalla perché Parte_1 infondato in fatto e diritto;
b) accogliere l'appello incidentale proposto dall'Ing. per l'effetto, in riforma della sentenza n 128/21 del Tribunale di Controparte_2
Teramo rigettare la domanda della perché infondata in fatto e Parte_1 diritto per le ragioni sopra esposte;
c) rigettare l'appello incidentale proposto dalla perché inammissibile e/o infondato o, in via subordinata, accogliere CP_1 il contrappello incidentale e dichiarare la responsabilità esclusiva della ditta appaltatrice d) Condannare le Controparte_3 controparti al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.”.
Conclusioni dell'appellata e appellante incidentale AR : “L'Ecc.ma Corte d'Appello di L'AQ , contrariis
[...] reiectis, voglia:
2 - Rigettare sempre e comunque l'appello proposto da perché Parte_1 infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte in narrativa;
ed in riforma della sentenza n. 128/2021 resa dal Tribunale di Teramo, in accoglimento dell'appello incidentale, voglia: - accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità dell'Ing. nella produzione del danno lamentato dall'attore e CP_2 conseguentemente condannare in via esclusiva l'ing. al Controparte_2 risarcimento dei danni in favore de per tutti i motivi esposti Parte_1 in narrativa;
- in ogni caso rigettare la domanda attorea nei confronti della
[...] per i motivi sopra esposti;
- in via AR subordinata accertare ai sensi dell'art. 2055 c.c. le quote interne di responsabilità tra la e l'Ing. tenendo AR Controparte_2 conto delle singole condotte imputabili a ciascuno;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”. “Chiede inoltre che venga dichiarata la inammissibilità e/o rigettato il contrappello incidentale promosso dall'Ing. ”. CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Teramo, con la sentenza n. 128/2021 del 10.2.2021, ha accolto la domanda proposta ai sensi dell'art. 1669 c.c. dalla SO “ Parte_1
nei confronti dell'Ing. e della contumace SO
[...] Controparte_2 [...]
, condannando, ai sensi della predetta AR disposizione, e la Controparte_2 AR
, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento
[...] del danno, della somma di euro € 199.853,27, oltre rivalutazione ed interessi. Il medesimo Tribunale ha inoltre condannato i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali.
La SO “ , in persona del legale rappresentante, con la Parte_1 propria domanda ha chiesto l'accertamento dei gravi difetti di progettazione ovvero di costruzione delle opere relative alla realizzazione di un campo da calcio nel complesso turistico residenziale di sua proprietà e, per l'effetto, l'accertamento della responsabilità dei convenuti ai sensi dell'art. 1669 c.c. e la loro condanna in solido al risarcimento in suo favore di tutti i danni subiti, determinati in €
336.430,00, poi indicati in € 505.390,40 nelle conclusioni precisate, corrispondenti alla spesa da sostenere per il ripristino del buono stato dell'immobile, oltre agli interessi legali. L'attrice ha anche chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento del danno per il mancato guadagno derivante dall'impossibilità di utilizzare il campo da calcio ed il fabbricato sovrastante, nella misura di € 28.365,52.
3 L'attrice ha dedotto di essere proprietaria di un complesso turistico e residenziale sito in Mosciano Sant'Angelo, dotato, tra le altre attrezzature, di un campo da calcio, realizzato nell'anno 2007, secondo la progettazione e la direzione dei lavori all'Ing. ed eseguito dalla Controparte_2 AR
previa effettuazione di una consulenza geologica – tecnica.
[...]
L'esecuzione di tale opera ha comportato scavi di sbancamento, successivi ripianamenti e messa in sicurezza dei luoghi e, allo scopo di stabilizzare il terreno rimosso e successivamente ripianato per la realizzazione del campo da calcio, la costruzione di due muri di contenimento in cemento armato, uno a valle ed uno a monte del predetto campo. All'esito dei lavori, è stata redatta la relazione a strutture ultimate ai sensi dell'art. 6 L. 5 novembre 1971, n. 1086 e dell'art. 7 L.R.
n. 138 del 1996 in data 19.03.2008, depositata presso l'Ufficio Provinciale ex
Genio Civile, attestante la regolarità nello svolgimento dei lavori, il rispetto da parte dell'Impresa costruttrice delle caratteristiche e delle imposizioni d'impiego dei materiali nonché l'avvenuto prelievo dei provini di conglomerato cementizio ed in acciaio, allegando i certificati delle prove effettuate sui campioni.
Nell'anno 2015 le strutture murarie posizionate a monte del campo da calcio, dirette a sostenere il carico del pendio collinare e del fabbricato sovrastanti, hanno manifestato lesioni strutturali ed altri segni di cedimento, con deformazione e allargamento verso valle, apertura di numerose e grandi lesioni con notevoli abbassamenti e scorrimenti verso valle, che hanno riguardato anche la “Casa
Filomena”, di proprietà dell'attrice, la quale ha dovuto interrompere l'utilizzo del campo da calcio e della “Casa Filomena”, già utilizzata per ospitare i clienti del centro turistico.
La stessa attrice ha quindi promosso un procedimento di accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell'art 696 bis c.p.c., dinanzi al Tribunale di Teramo per l'accertamento delle cause dei difetti costruttivi della struttura sportiva e la determinazione dei danni subiti, cui è seguito il giudizio di merito.
Il solo convenuto si è costituito in giudizio, eccependo la Controparte_2 prescrizione e la decadenza e contestando la domande dell'attrice poiché le cause dei suddetto fenomeni sarebbero state riferibili ad un successivo sbancamento del terreno con la conseguente modifica dell'equilibrio statico della collina e del
4 regime di smaltimento delle acque, attribuibile anche alle mutate condizioni climatiche ed alle improvvise violente precipitazioni che si erano abbattute con frequenza sul territorio.
Il Tribunale Teramo, ritenuta l'applicabilità della garanzia di cui all'art. 1669 c.c. nei confronti del direttore dei lavori e del costruttore, e ritenuta la tempestività dell'azione dell'attrice, ha rilevato, alla luce della c.t.u. espletata nel procedimento di istruzione preventiva, che la causa delle lesioni nello scivolamento della fondazione di tipo superficiale su cui poggia il muro in c.a. sia dovuta alla scarsa profondità delle fondazioni e alla spinta del terreno a monte, in ragione dell'impossibilità di drenaggio nei momenti di forti precipitazioni, rilevando dunque che la progettazione non sia stata eseguita a regola d'arte.
Il predetto Tribunale ha pure condiviso le carenze evidenziate dal C.T.U. in relazione all'esecuzione delle opere, con il probabile utilizzo di ferri connettori orizzontali in numero inferiore (quindi collocati a distanza maggiore) rispetto agli esecutivi depositati al Genio Civile, escludendo poi l'ulteriore concausa del dissesto del muro costituita dalla presenza di un accumulo idrico dietro allo stesso nonché la rilevanza, pure affermata dal convenuto, di fenomeni franosi che hanno riguardato la collina a causa delle copiose precipitazioni.
Poi, il primo Giudice ha determinato il danno risarcibile nella somma pari alle spese da sostenere per sopperire alle carenze costruttive, calcolate sulla base del computo metrico allegato alla consulenza tecnica d'ufficio, nonché al lucro cessante derivante dal mancato utilizzo della struttura, determinando appunto le prime in € 171.487,75 secondo la valutazione del C.T.U., escludendo le opere di sostegno e di drenaggio, indicate dall'attrice in € 30.000,00, e quelle per il rifacimento del campo da calcio in € 138.959,92, mancando la prova della loro riferibilità ai lamentati difetti.
Il Tribunale di Teramo ha poi determinato il lucro cessante in € 28.365,52, quale importo indicato dall'attrice e non specificamente contestato dalla convenuta.
La SO , in persona del legale rappresentante, ha proposto Parte_1
l'appello alla sentenza in esame chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra indicate;
La SO , in persona AR
del legale rappresentante, si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto
5 dell'appello e in via incidentale l'accertamento della responsabilità esclusiva ovvero, in subordine, concorrente, di in ordine all'evento dannoso Controparte_2
dedotto in giudizio.
Anche il predetto si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'appello e, in via incidentale, il rigetto della domanda della SO “la
[...]
nonché la dichiarazione di inammissibilità e comunque il rigetto Parte_1 dell'appello incidentale della di cui ha chiesto l'accertamento AR dell'esclusiva responsabilità.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni mediante la trattazione scritta dell'udienza dell'11.4.2023 e la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
1. Pregiudizialmente occorre dichiarare l'inammissibilità dell'appello incidentale della in persona del legale AR
rappresentante, con il quale la stessa ha chiesto solo in questo grado del giudizio – essendo rimasta contumace in primo grado – l'accertamento della responsabilità esclusiva del progettista e direttore dei lavori . Controparte_2
Invero, il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di un altro convenuto deve formulare tale domanda nei termini e con le forme stabilite per la domanda riconvenzionale dall'art. 167, 2° comma, c.p.c. (Cass., 23 marzo 2022, n.
9441; Cass., 16 marzo 2017, n. 6846).
Pertanto, la predetta domanda, formulata per la prima volta nel presente grado di giudizio deve qualificarsi come domanda nuova, inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
2. Il primo motivo dell'appello della SO “ concerne Parte_1
l'errata valutazione di elementi in fatto e la carenza di motivazione della sentenza impugnata relativamente alle somme chieste dalla medesima e non riconosciute dal
Giudice di primo grado, con riguardo, in primo luogo alla differenza tra la somma di € 171.487,75 stimata dal C.T.U. e quella maggiore di € 336.430,48, chiesta dall'odierna appellante nel giudizio di primo grado, per la realizzazione delle opere di rifacimento del muro e della messa in sicurezza.
6 Sotto questo profilo, ad avviso della predetta, il Tribunale ha compiuto un mero riferimento agli importi indicati dal C.T.U., omettendo di considerare che gli interventi aggiuntivi indicati dal Consulente Tecnico della SO attrice non sono stati contestati dal C.T.U., che anzi li ha condivisi evidenziando il carattere di massima della propria valutazione, né sono stati contestati dalla controparte.
2.1. In ordine a tali rilievi occorre considerare che il Consulente Tecnico d'Ufficio, nella relazione del 25.10.2016, in risposta al quesito n.
2 - inerente alle spese necessarie per il ripristino dell'opera secondo le regole dell'arte - e alle osservazioni del C.T. della ricorrente, odierna appellante, ha affermato di prendere di quanto riferito dal medesimo C.T.P. nella sua relazione, ritenendo però congruo il minore importo indicato nella relazione inviata alle parti.
Il C.T.U. ha quindi riferito di prendere atto della completezza delle osservazioni del
Consulente Tecnico della SO “ , precisando però che il Parte_1
proprio calcolo sia basato “su un dimensionamento di massima volto alla definizione di una stima dei danni”.
Il Consulente Tecnico d'Ufficio dunque ha rilevato la completezza, sotto il profilo tecnico, e quindi la correttezza della stima del Consulente Tecnico della SO ora appellante, ma, d'altra parte, non ha considerato tale stima ritenendo di dover eseguire una valutazione “di massima” senza ulteriori specificazioni e, soprattutto, sebbene nel quesito gli fosse stata richiesto chiesto di determinare “le spese necessarie a garantire il ripristino dell'opera secondo le regole dell'arte” e dunque il ripristino con le modalità previste dalla scienza del settore, non secondo un criterio sommario.
2.2. In secondo luogo, si deve considerare che la stima del Consulente Tecnico dell'odierna appellante non è stata specificamente contestata nel giudizio di primo grado, attese la contumacia della e la contestazione AR
generica del convenuto , che ha soltanto definito eccessiva la Controparte_2 somma di € 336.430,48 risultante dalla predetta stima.
2.3. Infine, il Giudice di primo grado ha recepito la valutazione del C.T.U. di €
171.487,75 senza considerare affatto i rilievi della SO “ Parte_1
, che, come si è detto, non sono stati specificamente esaminati dal C.T.U., il
[...]
quale piuttosto li ha ritenuti corretti ma non li ha recepiti.
7 Occorre allora considerare, secondo i condivisibili e costanti principi espressi dalla
Corte di Cassazione, che, in linea generale, l'adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, risultando implicitamente disattese le contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte. Tuttavia, qualora le critiche alla relazione del C.T.U. si rivelino non solo puntuali e specifiche, ma evidenzino, come in questo caso, anche la totale assenza di giustificazioni delle conclusioni dell'elaborato, la sentenza che ometta di motivare la propria adesione acritica alle predette conclusioni risulta affetta da nullità per la carenza della motivazione
(Cass., 6 giugno 2024, n. 15804; Cass., 12 aprile 2024, n. 9925; Cass., 20 novembre 2023, 32069).
Le osservazioni formulate dal Consulente Tecnico dell'odierna appellante sono state appunto ritenute corrette dal C.T.U. e non sono state specificamente contestate dalle altre parti, per cui le stesse, anche in relazione al principio di cui all'art. 115 c.p.c., devono essere senz'altro considerate ai fini della decisione.
Pertanto, in accoglimento del motivo di appello in esame e dunque in riforma della sentenza impugnata, l'importo delle opere necessarie per il rifacimento del muto e la messa in sicurezza deve essere determinato in € 336.430,48 anziché €
171.487,75.
3. La seconda parte del primo motivo dell'appello principale e il secondo e il terzo motivo dello stesso concernono l'erroneità della sentenza di primo grado relativamente alla mancata dimostrazione ritenuta dal Tribunale di Teramo rispetto alle ulteriori spese necessarie per il ripristino del muro, ammontanti a € 30.000,00,
e a quelle per il rifacimento del campo di calcio, ammontanti a € 138.959,92, oltre a quelle, già esaminate, di € 164.942,73 corrispondenti alla differenza tra l'importo indicato dal C.T.U. e quello determinato dal Consulente Tecnico dell'appellante.
Ad avviso di quest'ultima, le spese di € 30.000,00 e di € 138.959,92, indicate nella consulenza di parte, sono causalmente collegate alla rovina del muro in cemento armato e all'aggravamento dei danni conseguenti, dedotto nella memoria di cui all'art. 183, 6° comma n. 1, c.p.c. e dimostrato anche dalla documentazione fotografica e non contestato.
8 3.1. In ordine a tali rilievi, ribadita la correttezza, sotto il profilo tecnico, e la non contestazione dell'importo di € 164.942,73 per il riprestino del muro, si deve considerare che, nella memoria sopra citata, l'odierna appellante ha precisato l'entità del danno subito, deducendo un incremento della disgregazione delle opere e il continuo cedimento del muro, per le ragioni specificamente indicate nella predetta memoria, nella quale ha anche indicato gli ulteriori interventi necessari.
La relativa spesa è stata indicata in € 30.000,00, deducendo poi che il mancato funzionamento del drenaggio del muro di contenimento ed il suo continuo degrado abbiano determinato anche la completa rovina del campo da calcio, con la necessità del suo ripristino con una spesa complessiva di € 138.959,92 risultante dal preventivo allegato.
La , a dimostrazione del predetto aggravamento e Parte_1
delle relative conseguenze, ha quindi prodotto la relazione tecnica per la determinazione aggravamento del danno redatta dall'Ing. in Persona_2
data 9.2.2018 con il preventivo di spesa per la realizzazione del campo di calcio.
Nella citata relazione sono allegate le fotografie dalle quali si evince la disgregazione delle opere e in particolare del campo di calcio.
3.2. Sulle citate deduzioni e sulle relative allegazioni, l'Ing. , unico CP_2
convenuto costituito nel giudizio in primo grado, non ha formulato alcun rilievo né nella seconda né nella terza memoria di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c.; le suddette fotografie prodotte dall'attrice unitamente alla citata consulenza non sono state contestate ai sensi dell'art. 2712 c.c., per cui le stesse costituiscono piena prova dei fatti e delle cose rappresentate.
3.3. Il primo Giudice si è limitato, in ordine al citato aggravamento delle strutture,
a considerare la natura di mera difesa della consulenza tecnica di parte, omettendo quindi di rilevare la mancata contestazione dei fatti dedotti dall'attrice nella prima memoria di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c. e il mancato disconoscimento della documentazione fotografica sopra indicata.
Né si può ritenere che le deduzioni e la documentazione predette siano incompatibili con il contenuto della c.t.u. condivisa dal Tribunale di Teramo, atteso che i fatti dedotti e rappresentati dall'attrice sono evidentemente successivi alla stessa c.t.u.
9 Quest'ultima ragione esclude anche la rilevanza dell'utilizzo del campo di calcio nell'anno 2016, riferito dal testimone nel giudizio di primo grado, Testimone_1 atteso che l'aggravamento dello stato dei luoghi è appunto successivo.
Pertanto, in relazione ai motivi in esame, il danno derivante dalla disgregazione in esame deve essere incrementato, in riforma della sentenza impugnata, delle somme, non specificamente contestate neppure nel loro ammontare, di € 30.000,00 per la realizzazione delle opere di sostegno e di drenaggio e di € 138.959,92 per il rifacimento del campo di calcio. Quest'ultimo importo risulta, come si è detto, da un preventivo di spesa redatto da un'impresa del settore.
4. L'appello incidentale dell'appellato concerne, quanto al primo e Controparte_2
al secondo motivo, la violazione degli artt. 1668 e 2697 c.c. con riguardo alla responsabilità del progettista e direttore dei lavori nonché la violazione dell'art. 1218 c.c. rispetto alle cause naturali, esclusive o concorrenti nella determinazione dell'evento dannoso.
Ad avviso del predetto, il Tribunale di Teramo non ha considerato che egli non abbia progettato né diretto i lavori di sbancamento da cui i danni sarebbero derivati e il C.T.U. ha soltanto ipotizzato, ma non accertato, l'utilizzo di ferri connettori orizzontali in numero inferiore rispetto agli esecutivi nel muro in cemento armato.
Tale ipotesi non può ritenersi confermata non essendo stata compiuta un'indagine di tipo distruttivo.
In questo caso la responsabilità sarebbe ascrivile esclusivamente all'Appaltatore.
Inoltre, il primo Giudice avrebbe omesso di considerare la dichiarazione del testimone dalla quale è emerso che notevoli piogge dal 5 marzo 2015 Tes_1
hanno provocato ingenti danni in molte zone del territorio del Comune di Mosciano
Sant'Angelo.
4.1. I motivi indicati possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione logico-giuridica, costituita dall'accertamento della responsabilità di rispetto all'evento dannoso dedotto in giudizio. Controparte_2
In ordine ai medesimi motivi occorre osservare, in maniera determinante, che il
C.T.U. - come risulta specificamente dai chiarimenti del medesimo all'udienza del
24.10.2019 - ha individuato le cause dello slittamento a valle del muro di contenimento nella realizzazione di fondazioni superficiali anziché di tipo profondo
10 poiché la spinta idrostatica della collina posta a monte del muro oggetto di causa svolge una notevole spinta idrostatica, come il predetto ha rilevato nel corso delle operazioni peritali unitamente al Geologo.
Poi, in relazione alla presenza di acqua prima o dopo la realizzazione dei lavori eseguiti dalla SO “ , il C.T.U. ha riferito che le Parte_1
condizioni rilevate nel corso del sopralluogo fossero imputabili ad un non corretto funzionamento del tubo di drenaggio posto in prossimità del muro per cui è causa.
Tali rilievi escludono evidentemente la sussistenza delle cause dedotte dall'appellato e appellante incidentale, tra cui in primo luogo la riferibilità del danno all'esecuzione successive di alcune opere da parte della predetta SO.
Inoltre, con riguardo ai movimenti del terreno verificatisi nella zona quale causa o concausa dell'evento dannoso, si deve confermare la genericità dell'allegazione, fondata sulla dichiarazione del teste priva di qualsiasi specifico Tes_1 riferimento al luogo dell'evento dannoso dedotto in giudizio.
Le considerazioni esposte rendono inammissibile, per la sua irrilevanza, l'ulteriore indagine tecnica chiesta dall'appellato.
4.2. Dagli atti, del giudizio risulta indubbiamente che la progettazione e la direzione dei lavori delle opere dedotte in giudizio sono state affidate, in via esclusiva, all'Ing. il quale all'esito dei lavori, in qualità di Controparte_2
direttore dei lavori, ha redatto in data 19.3.2008 la relazione a strutture ultimate depositata all'Ufficio Provinciale ex Genio Civile. In tale relazione egli ha attestato la regolarità nello svolgimento dei lavori, il rispetto da parte della ditta costruttrice delle “caratteristiche e delle imposizioni d'impiego dei materiali, così come disposto dalle previsioni esecutive contenute nel progetto”.
Pertanto, la responsabilità del predetto progettista e direttore dei lavori, in solido con l'Impresa Appaltatrice deve essere confermata, dovendosi CP_1 CP_1
considerare che le omissioni di ciascuno hanno concorso in modo efficiente a produrre l'evento (Cass., 24 maggio 2023, n. 14378; Cass., 24 febbraio 2016, n.
3651). D'altra parte, non sono emersi in giudizio idonei a provare il dissenso dell'Appaltatore rispetto alle opere in esame ovvero il fatto che lo stesso sia stato un mero esecutore delle indicazioni della Committente (in tal senso, tra le altre,
Cass., 23 ottobre 2024, n. 27256; Cass., 24 aprile 2019, n. 11194).
11 Pertanto i motivi dell'appello incidentale esaminati sono integralmente infondati.
5. La medesima infondatezza concerne il terzo motivo dell'appello incidentale di
, relativo alla determinazione del danno risarcibile, dovendosi Controparte_2
confermare la mancanza della specifica contestazione del medesimo in ordine al danno indicato dall'odierna appellante.
Inoltre, la contestazione relativa al riferimento del C.T.U. ai valori integrali del prezziario regionale è ugualmente infondata, atteso che le riduzioni dei valori indicati nello stesso prezziario, dedotte dall'appellato e appellante incidentale, sono prive di qualsiasi riferimento oggettivo.
6. Alla luce delle considerazioni esposte, in accoglimento dell'appello principale e quindi in parziale riforma della sentenza impugnata, il risarcimento del danno dovuto alla SO “ dalla SO Parte_1 AR
, in persona del legale rappresentante, e da
[...] CP_2
, in solido tra loro, deve essere determinato in € 336.430,48 per la
[...]
realizzazione delle opere di rifacimento del muro e della messa in sicurezza, oltre ad € 30.000,00 per le opere di ripristino del muro di contenimento ed € 138.959,92 per il rifacimento del campo di calcio. Su tali somme sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi secondo i criteri indicati dal Giudice di primo grado.
L'appello incidentale dell'appellato deve essere rigettato, Controparte_2
dichiarando inammissibile quello proposto dalla SO AR
.
[...]
7. In ordine alle spese del giudizio, considerato che la riforma della sentenza impugnata non modifica l'esito del giudizio di primo grado nei rapporti tra l'odierna appellante e gli appellati, occorre disporre, in ragione dell'accoglimento dell'appello principale e quindi della soccombenza dei predetti, la loro condanna, in solido, al pagamento delle spese processuali dell'appellante. Tali spese si liquidano ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e succ. modd., come in dispositivo.
In ordine alle spese processuali relative ai rapporti tra gli appellati e appellanti incidentali è opportuno disporne l'integrale compensazione in ragione del rigetto ovvero dell'inammissibilità delle loro impugnazioni.
8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 gli appellanti incidentali sono tenuti al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo
12 unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'AQ, definitivamente pronunciando nella causa civile sopra indicata, così provvede:
1) Accoglie l'appello proposto dalla SO “ , in persona Parte_1
del legale rappresentante, nei confronti di e della SO Controparte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante, alla AR
sentenza del Tribunale di Teramo n. 128/2021 del 10.2.2021. Pertanto, in parziale riforma di tale sentenza, condanna gli appellati e appellanti incidentali, in solido tra loro, al pagamento in favore della appellante principale, in persona del Pt_1 legale rappresentante, al pagamento dell'importo di € 336.430,48, oltre a quello di
€ 30.000,00 ed a quello di € 138.959,92 per i titoli di cui in motivazione. Oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali secondo i criteri indicati nella sentenza impugnata.
Rigetta l'appello incidentale proposto da e dichiara Controparte_2
l'inammissibilità di quello proposto dalla SO AR
, in persona del legale rappresentante.
[...]
Conferma per il resto la sentenza impugnata.
2) Condanna gli appellati e appellanti incidentali, in solido tra loro, al pagamento, in favore della appellante principale, delle spese di questo grado del Pt_1 giudizio, che liquida in € 1.848,00 per spese non imponibili e in € 14.239,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese generali 15%, al c.a.p. 4% e all'i.v.a. 22% come per legge. Dispone la compensazione integrale delle spese di questo grado del giudizio tra gli appellati e appellanti incidentali.
3) Dichiara che ricorrono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
13 Così deciso nella Camera di Consiglio virtuale del 23 gennaio 2025.
Il Presidente
Dott. Barbara Del Bono
Il Giudice ausiliario est.
Dott. Paolo Cerolini
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