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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/05/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 400/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 400/2025
V.G. instaurato da
(c.f ), con l'avv. DAVIDE GAMBARANA Parte_1 C.F._1
e c.f ), con l'avv. DAVIDE GAMBARANA Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
• “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data
22.07.2000; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Castenedolo al n. 15, Serie A, P. II;
• ordinare al Comune di Castenedolo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali”.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 22/07/2000 contraevano matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Castenedolo (atto n. 15, parte II, serie A).
Con decreto n. 4377/2020 del 13.07.2020 il Tribunale di Brescia omologava la separazione dei coniugi.
I ricorrenti hanno oggi chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni sopraindicate.
E' decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/parti ammessa al gratuito patrocinio restano a carico dello
Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 22/05/2025.
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 400/2025
V.G. instaurato da
(c.f ), con l'avv. DAVIDE GAMBARANA Parte_1 C.F._1
e c.f ), con l'avv. DAVIDE GAMBARANA Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
• “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data
22.07.2000; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Castenedolo al n. 15, Serie A, P. II;
• ordinare al Comune di Castenedolo di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali”.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 22/07/2000 contraevano matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Castenedolo (atto n. 15, parte II, serie A).
Con decreto n. 4377/2020 del 13.07.2020 il Tribunale di Brescia omologava la separazione dei coniugi.
I ricorrenti hanno oggi chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni sopraindicate.
E' decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/parti ammessa al gratuito patrocinio restano a carico dello
Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 22/05/2025.
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
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