Corte d'Appello Catania, sentenza 16/10/2025, n. 1324
CA
Sentenza 16 ottobre 2025

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, si è pronunciata sulla controversia originata dall'opposizione proposta da una conduttrice avverso un decreto ingiuntivo emesso dai coniugi locatori, avente ad oggetto il pagamento di canoni di locazione arretrati e oneri accessori. In primo grado, il Giudice di Pace aveva dichiarato la propria incompetenza per materia, rinviando le parti al Tribunale. La conduttrice, riassunta la causa, aveva dedotto la risoluzione del contratto per vizi della cosa locata (crollo del soffitto), chiedendo la restituzione di somme indebitamente percepite, il risarcimento dei danni e la dichiarazione di un proprio credito. I locatori avevano contestato la morosità pregressa e negato di aver preteso canoni superiori a quelli contrattuali. Il Tribunale, pur dichiarando risolto il contratto per vizi, aveva rigettato la domanda di restituzione dei canoni pagati in eccesso, accolto parzialmente la domanda risarcitoria limitatamente alle spese di mediazione per la nuova abitazione, e ritenuto dovuti i canoni per il periodo di occupazione post-inagibilità, condannando la conduttrice al pagamento di una somma ridotta rispetto a quella originariamente ingiunta. Avverso tale sentenza, la conduttrice ha proposto appello lamentando, con il primo motivo, l'erronea ritenuta obbligazione al pagamento del canone fino allo sgombero dell'immobile, nonostante l'inagibilità e la necessità di messa in sicurezza. Con il secondo motivo, ha censurato il mancato ristoro delle spese di trasloco e di perizia. Infine, con il terzo motivo, ha contestato l'inammissibilità della prova testimoniale volta a dimostrare la pattuizione di un canone superiore a quello registrato. I locatori hanno resistito all'appello, sostenendo la responsabilità della conduttrice per il ritardato rilascio e la correttezza del rigetto della prova testimoniale.

La Corte d'Appello ha accolto parzialmente l'appello, riformando la sentenza impugnata. In particolare, ha ritenuto fondato il primo motivo, qualificando la lettera di abbandono dell'immobile non come recesso, bensì come eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., legittimata dai gravi vizi sopravvenuti che rendevano l'immobile inagibile e la cui eliminazione richiedeva tempi prolungati, incompatibili con la protrazione dell'obbligo di pagamento del canone. Di conseguenza, ha rigettato la domanda dei locatori di condanna al pagamento dei canoni per il periodo successivo alla denuncia dei vizi fino allo sgombero. Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria per le spese di trasloco e perizia, ritenendo che i locatori avessero tempestivamente contestato la fondatezza di tali pretese e che la documentazione prodotta non fosse sufficiente a provare l'esborso in assenza di testimonianza. Sul terzo motivo, la Corte ha ribadito l'ammissibilità della prova testimoniale, già ammessa con ordinanza, ritenendo che la simulazione del canone locatizio, volta a fini evasivi, comporti la nullità del contratto ai sensi degli artt. 1417 e 1418 c.c., rendendo ammissibile la prova testimoniale. L'escussione dei testi ha confermato la pattuizione di un canone superiore a quello registrato, determinando un credito della conduttrice per le somme versate in eccesso. In conclusione, la Corte ha condannato i locatori al pagamento in favore della conduttrice della somma di € 3.040,00, oltre interessi, compensando per metà le spese del doppio grado di giudizio e ponendo a carico dei locatori il pagamento dell'ulteriore metà.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Catania, sentenza 16/10/2025, n. 1324
    Giurisdizione : Corte d'Appello Catania
    Numero : 1324
    Data del deposito : 16 ottobre 2025

    Testo completo