Sentenza 6 settembre 2006
Massime • 1
In tema di violazioni alle norme del codice della strada, con riferimento al divieto di circolazione nelle zone dei centri abitati sottoposte al divieto di transito dei veicoli, ai sensi dell'articolo 7, comma primo, lett. a), del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada), e con riguardo ai veicoli al servizio di persone invalide, l'articolo 188 del predetto d.lgs. prescrive che gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonchè la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide con conseguente loro legittimazione ad usufruirne secondo le relative autorizzazioni rilasciate dal sindaco del comune di residenza. Entro tali limiti, e soltanto nelle zone loro riservate come appositamente segnalato, pertanto, gli invalidi sono autorizzati alla utilizzazione delle strade mentre è, anche per loro, vietato di transitare in auto nelle zone totalmente vietate alla circolazione stradale perchè limitate ai pedoni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/09/2006, n. 19149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19149 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
il Prefetto di ANCONA, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliato in ROMA alla via dei Portoghesi, 12;
- ricorrente -
contro
NI LO;
- intimato -
per la cassazione della sentenza n. 66/02 del Giudee di Pace di SENIGALLIA emessa inter partes e depositata in data 29.07.2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 maggio 2006 dal presidente Dott. Franco PONTORIERI;
Udito il P.M. in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 26 ottobre 2001, NI LO proponeva davanti al giudice di pace di SENIGALLIA opposizione avverso il verbale di contestazione emesso nei suoi confronti dalla Polizia Stradale di SENIGALLIA per violazione dell'art. 7 C.d.S., lettera A, comma 13.
Assumeva il ricorrente che il giorno 7 ottobre 2001, alle ore 8,30 era alla ricerca di una farmacia di turno allorché all'incrocio tra la via Cavour e la via Mastai della città si era scontrato con un ciclomotore che aveva urtato contro lo sportello anteriore destro della sua autovettura. In tale occasione, intervenuta la polizia stradale, gli era stata contestata la violazione di cui sopra per avere circolato con la vettura in zona riservata alla circolazione pedonale senza tener conto che, quale invalido civile particolarmente menomato nella deambulazione, gli era consentito di muoversi con il proprio mezzo in tutte le zone riservate.
Costituitosi in giudizio il Prefetto di Ancona contestava l'assunto del ricorrente sostenendo che, ancorché munito di particolare permesso per gli invalidi, non era comunque autorizzato a circolare nella zona strettamente riservata alla circolazione pedonale. Il giudice di pace di Senigallia, con sentenza del 29 luglio 2002, accoglieva l'opposizione affermando che, rilevate le condizioni fisiche dell'attore, lo stesso doveva considerarsi legittimato a transitare con il proprio automezzo anche nelle zone soggette a particolari divieti.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Prefetto di Ancona con due motivi.
LO NI non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il Prefetto di Ancona denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e deduce carenza di motivazione mancando in sentenza un'argomentazione che consente di ripercorrere l'iter logico seguito dal giudicante a sostegno della adottata decisione di accoglimento del ricorso. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, inoltre, violazione dell'art. 7 C.d.S., comma 1, lettera A e comma 13 e dell'art. 188 C.d.S. ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 e si duole che il giudice di pace abbia erroneamente ritenuto che agli invalidi, muniti di permesso di parcheggio, sia consentito transitare con il proprio automezzo anche nelle zone soggette a particolari divieti. Ora, mentre non va ritenuto fondato il primo motivo di ricorso perché una motivazione per raccoglimento dell'opposizione in effetti nella sentenza vi è; d'altra parte è da accogliere il secondo assorbente motivo di ricorso essendo del tutto erroneo affermare, così come si legge in sentenza, che agli invalidi, pur muniti di permesso di parcheggio negli spazi appositi loro riservati, sia consentito transitare con il proprio automezzo anche nelle zone soggette a particolari divieti.
Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 188 prescrive che gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide con conseguente loro legittimazione ad usufruirne secondo le relative autorizzazioni rilasciate dal Sindaco del Comune di residenza. Entro tali limiti, e soltanto nelle zone loro riservate come appositamente segnalato, pertanto, gli invalidi sono autorizzati alla utilizzazione delle strade mentre è, anche per loro, vietato di transitare in auto dappertutto, come erroneamente affermato nella sentenza impugnata, e men che mai in zone totalmente vietate alla circolazione stradale perché limitate ai pedoni, il NT, avendo percorso una strada riservata alla circolazione esclusivamente pedonale ha chiaramente violato la norma contestata incorrendo nella sanzione comminatagli. Affermato, quindi, il principio che agli invalidi è consentito circolare, oltre che sostare, in auto anche nelle apposite strutture loro riservate e debitamente segnalate mentre anch' essi sono tenuti a rispettare i divieti prescritti per la generalità dei conducenti salvo che non sia per loro espressamente consentito, giusta apposito segnale, il ricorso del Prefetto di Ancona non può che essere accolto.
La sentenza impugnata va conseguentemente cassata e decidendosi nel merito, non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, va rigettata l'opposizione del NI con condanna dello stesso al pagamento delle spese prenotate e prenotande a debito nonché agli onorari di questa fase del giudizio che si liquidano in Euro 300,00 in favore del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., rigetta l'opposizione proposta da LO NT e lo condanna al pagamento delle spese prenotate e prenotande a debito per l'intero procedimento, oltre agli onorari di questa fase liquidate in Euro 300,00. Così deciso in Roma, il 17 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2006