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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 05/06/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Fabio Peloso Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nata in [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Kacenka Stefan Klaus e domiciliata presso il suo studio in Rovereto via Baratieri n.53, giusta delega in calce al ricorso
E
, nato in [...] il [...] CP_1
rappresentato e difeso dall' avv. Fia Danilo e domiciliati presso il suo studio in Arco via Marconi n.27, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 16.08.2001 in Pakistan preso atto che all'udienza del 29.04.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ; - che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 CP_1
1) i coniugi vivranno separati, fermi gli obblighi di legge;
2) i figli minori verranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori. Pers I figli minori ed continueranno a vivere con il padre mentre i Per_2
figli e i minori ed vivranno con la madre in Per_3 Per_4 Per_5
un'altra abitazione diversa dall'abitazione coniugale;
fermo l'affido condiviso, è potere dovere del padre e della madre frequentare i figli che vivono con i rispettivi coniugi:
a weekend alternati dal sabato mattina fino alla domenica sera dopo cena verso le ore 20.00 in periodo scolastico e verso le 21 in periodo non scolastico;
un pomeriggio in settimana da comunicare con congruo preavviso;
due settimane anche non consecutive durante l'estate, da concordare entro il mese di aprile di ogni anno;
ciascun genitore sarà libero di contattare i propri figli telefonicamente;
3) previsione a carico del padre di un assegno di mantenimento dei figli minori che vivono con la madre di € 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie da concordarsi se superiori ad € 100,00 e da intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo spese mediche, scolastiche e sportive, previa esibizione dei documenti di spesa;
pag. 2 di 3 4) i coniugi dichiarano che nulla avranno più a pretendere l'uno dall'altro fatto salvo quanto stabilito dal presente atto;
5) le parti esprimono il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo sia del proprio passaporto, sia di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, sia di quello che dovesse essere richiesto in nome per sé e per conto dei figli;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 5.6.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Fabio Peloso Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nata in [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Kacenka Stefan Klaus e domiciliata presso il suo studio in Rovereto via Baratieri n.53, giusta delega in calce al ricorso
E
, nato in [...] il [...] CP_1
rappresentato e difeso dall' avv. Fia Danilo e domiciliati presso il suo studio in Arco via Marconi n.27, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 16.08.2001 in Pakistan preso atto che all'udienza del 29.04.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ; - che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 CP_1
1) i coniugi vivranno separati, fermi gli obblighi di legge;
2) i figli minori verranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori. Pers I figli minori ed continueranno a vivere con il padre mentre i Per_2
figli e i minori ed vivranno con la madre in Per_3 Per_4 Per_5
un'altra abitazione diversa dall'abitazione coniugale;
fermo l'affido condiviso, è potere dovere del padre e della madre frequentare i figli che vivono con i rispettivi coniugi:
a weekend alternati dal sabato mattina fino alla domenica sera dopo cena verso le ore 20.00 in periodo scolastico e verso le 21 in periodo non scolastico;
un pomeriggio in settimana da comunicare con congruo preavviso;
due settimane anche non consecutive durante l'estate, da concordare entro il mese di aprile di ogni anno;
ciascun genitore sarà libero di contattare i propri figli telefonicamente;
3) previsione a carico del padre di un assegno di mantenimento dei figli minori che vivono con la madre di € 400,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie da concordarsi se superiori ad € 100,00 e da intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo spese mediche, scolastiche e sportive, previa esibizione dei documenti di spesa;
pag. 2 di 3 4) i coniugi dichiarano che nulla avranno più a pretendere l'uno dall'altro fatto salvo quanto stabilito dal presente atto;
5) le parti esprimono il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo sia del proprio passaporto, sia di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, sia di quello che dovesse essere richiesto in nome per sé e per conto dei figli;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 5.6.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 3 di 3