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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 11/09/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il giorno 11/09/2025, alle ore 9.57, innanzi al Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giuliana
Profazio, è presente l'Avv. Pasquale Pellegrino, per parte ricorrente, il quale si riporta al ricorso introduttivo e chiede la causa venga decisa con l'accoglimento della domanda.
Nessuno è presente per l' , benchè regolarmente convenuto in giudizio. CP_1
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del Lavoro e della Previdenza, in persona del GOP, dott.ssa Giuliana
Profazio nella causa iscritta al n. RG 1996/2025, all'udienza dell'11.9.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Pellegrino e Parte_1 dall'Avv. Stefano Pellegrino, giusta procura in atti ricorrente
e
in persona del, Controparte_2 legale rappresentante p.t., resistente dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 14.05, assenti le parti, delle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Il ricorrente, con ricorso depositato in data 13.6.2025, esponeva di essere titolare di pensione cat. INVCIV e di aver ricevuto dall' , in data 20.11.2024, CP_1 CP_3 con il quale lo si informava che si era provveduto a ricalcolare la sua pensione a decorrere dall'1° aprile 2022, sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno
2022.
Il ricalcolo comprendeva la revoca della maggiorazione sociale, la revoca della maggiorazione sociale prevista dall'art. 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002
(aumento al milione).
Veniva informato, altresì, che da aprile 2022 a novembre 2024 gli era stato corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 13.065,00 e che il recupero delle somme sarebbe stato effettuato per € 3.600,00 con una trattenuta per n. 72 rate mensili a partire dalla prima rata utile sulla pensione di cui risultava titolare e la parte eccedente pari a € 9.465,00 mediante avviso di pagamento pagoPA.
Avverso tale provvedimento, il ricorrente presentava in data 23.1.2025, ricorso al
Comitato Provinciale, che rimaneva senza riscontro.
Eccepiva di non essere tenuto alla restituzione di alcuna somma dato atto che la ripetizione dell'indebito era esclusa in presenza di una situazione di fatto non addebitabile al precettore della prestazione eventualmente non dovuta.
Evidenziava che solo per l'anno 2022 aveva superato il limite di reddito per aver diritto alla pensione civile, mentre per gli altri due anni, 2023 e 2024, aveva percepito un reddito inferiore ai limiti previsti e, pertanto, aveva diritto a godere della prestazione e nell'importo ad esso spettante.
Richiamava l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale in assenza di dolo dell'accipiens l'indebito era ripetibile solo a partire dal momento in cui interveniva il provvedimento che accertava il venir meno delle condizioni di legge.
Ancora, lamentava che nella missiva del 20.11. 2024 l' non aveva fornito gli CP_2 elementi utili a far comprendere al ricorrente la natura indebita delle somme percepite e le ragioni dell'erroneità del calcolo effettuato.
A fronte della genericità delle indicazioni fornite dall'ente, parte ricorrente non era stata posta nelle condizioni di verificare la natura indebita degli importi percepiti.
Alla luce di quanto dedotto ed eccepito in ricorso, chiedeva che venisse accertato e dichiarato che non era tenuto alla restituzione delle somme per come richieste
2 dall' con la comunicazione del 20.11.2024 e percepite sulla sua pensione con la CP_1 conseguente dichiarazione di nullità della stessa comunicazione e con la condanna dell' alla restituzione delle somme trattenute indebitamente. CP_1
Regolarmente notificato il ricorso, non si costituiva in giudizio l' , per il quale CP_1 verrà dichiarata la contumacia.
Il processo veniva istruito documentalmente ed all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere accolto per i motivi che seguono.
L'indebito per cui è causa riguarda somme erogate in relazione a una prestazione di natura assistenziale, ovvero la pensione di invalidità civile di cui è beneficiario il ricorrente e l' richiede la restituzione delle somme corrisposte negli anni 2022, CP_1
2023 e 2024 a titolo di maggiorazione sociale e di maggiorazione sociale prevista dall'art. 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione).
A dire dell' il ricorrente aveva superato negli anni in questione i limiti di CP_1 reddito previsti dalla legge per godere delle prestazioni revocate.
In realtà, come emerge dalla certificazione reddituale in atti il ricorrente ha superato i limiti di reddito previsti per legge solo nell'anno 2022, avendo percepito un reddito pari ad € 8626,00 a fronte del limite pari a € 5010,20.
Mentre, per l'anno 2023 ha percepito un reddito pari ad € 884,00 a fronte di un limite previsto in € 5391,88 e per l'anno 2024 risulta un reddito pari € 5072,00 a fronte di un limite di reddito pari a € 5.725,46.
Ed allora, non avendo superato alcun limite di reddito per gli anni 2023 e 2024, per i suddetti anni non vi poteva essere alcuna rideterminazione della maggiorazione sociale e nessun indebito per tali anni.
Ma l'indebito, in ogni caso, per come di seguito si esporrà, non è configurabile nemmeno per l'anno 2022.
Nel caso di specie si tratta di un indebito assistenziale e ad esso non si applicano né il principio generale di ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c., né l'art. 13 L.
412/1991 che riguarda gli indebiti su prestazioni previdenziali, potendo invocarsi invece i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, come ricostruiti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Quest'ultima, infatti, ha individuato un principio generale secondo cui il regime dell'indebito assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e
3 dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede, atteso che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” (v. Corte Cost. n.
1/2006), con disciplina derogatoria che individua “alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile al percettore” (Corte Cost. n. 431/1993).
Si è statuito che “secondo quanto questa Corte ha in più occasioni avuto modo di precisare, anche di recente (Cass. n. del 09/11/2018, Cass.n. 26036/2019), alla fattispecie in discorso si applicano invece i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n.
1446/2008 est. v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e Per_1 dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”.
Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che è proprio il caso di specie, la Corte di cassazione ha affermato che
"l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni
4 a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato". (cfr Cass. Civ. 15.10.2019 n. 26036).
La suddetta pronuncia si pone nella scia della Cassazione Sez. Lav. con la sentenza n.
28771 del 09.11.2018 che pure aveva affermato che “L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo
a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che “l'accipiens” versasse in dolo rispetto a tale condizione”.
Il suddetto principio è stato ribadito dalla sentenza n. 13916 del 20.5.2021 in cui si legge che “ove l'indebito risulta essersi determinato in ragione dei maggiori redditi percepiti ostativi all'assegno sociale erogato ex art. 3, comma 6, I. n. 335 del 1995, va riaffermato il principio secondo il quale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò
a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens". La ripetizione sarà possibile in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta e la presenza di un legittimo affidamento.”
Ancor più di recente, la Corte di Cassazione Sezione Lavoro, con sentenza n. 5606 del 23.2.2023 ha sentenziato che “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'articolo 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che
l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.
In conclusione, dalle pronunce sopra richiamate si ricava il principio, che dovrà essere applicato al caso di specie, secondo il quale l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo
5 all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Orbene, nel caso di specie è da escludersi il dolo del ricorrente in quanto non vi sono elementi tali da supporre un comportamento doloso di quest'ultimo. Del resto,
l' non si è costituito in giudizio e non ha fornito alcuna prova che il ricorrente CP_1 abbia agito con dolo o colpa grave.
Pertanto, in applicazione della richiamata giurisprudenza, non avendo il ricorrente agito dolosamente, non avendo occultato alcunchè all'Istituto Previdenziale, essendo i suoi redditi conoscibile da quest'ultimo e considerato che l'Ente può revocare la prestazione solo dalla comunicazione del provvedimento con il quale accerti il venir meno del requisito reddituale in poi, si devono ritenere irripetibili le somme liquidate in epoca anteriore alla ricezione del provvedimento contestato.
Considerato che il Mod. TE08 porta la data del 20.11.2024 e si riferisce al periodo che va dal 01.04.2022 al 01.11.2024, va affermato che la prestazione erogata al ricorrente, non fosse ripetibile fino al provvedimento che ha accertato l'indebito, ragion per cui la somma richiesta pari a € 13.065,00 percepita sulla pensione Cat.
INVICIV n 044-670007148681 non può essere considerata ripetibile.
In atti risulta che l' ha provveduto ad operare le trattenute sulla pensione del CP_1 ricorrente e per tal motivo l'Ente dovrà essere condannato alla restituzione delle somme trattenute senza giustificato motivo.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
1) in accoglimento del ricorso annulla l'indebito e dichiara che parte CP_ ricorrente nulla deve restituire all' in ordine alle causali e per l'importo indicato nel MOD. TE.08 del 20.11.2024;
2) condanna l' alla restituzione di quanto trattenuto sulla pensione di invalidità CP_1 civile per recuperare l'indebito annullato;
6 3) condanna l' alla rifusione delle spese in favore del ricorrente che liquida in CP_1
€ 43,00 per spese di contributo unificato ed € 1865,00 per spese di lite, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore degli Avvocati in epigrafe dichiaratisi antistatari.
Così deciso, in Palmi l'11.9.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Giuliana Profazio
7
SEZIONE LAVORO
Il giorno 11/09/2025, alle ore 9.57, innanzi al Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giuliana
Profazio, è presente l'Avv. Pasquale Pellegrino, per parte ricorrente, il quale si riporta al ricorso introduttivo e chiede la causa venga decisa con l'accoglimento della domanda.
Nessuno è presente per l' , benchè regolarmente convenuto in giudizio. CP_1
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del Lavoro e della Previdenza, in persona del GOP, dott.ssa Giuliana
Profazio nella causa iscritta al n. RG 1996/2025, all'udienza dell'11.9.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Pellegrino e Parte_1 dall'Avv. Stefano Pellegrino, giusta procura in atti ricorrente
e
in persona del, Controparte_2 legale rappresentante p.t., resistente dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 14.05, assenti le parti, delle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Il ricorrente, con ricorso depositato in data 13.6.2025, esponeva di essere titolare di pensione cat. INVCIV e di aver ricevuto dall' , in data 20.11.2024, CP_1 CP_3 con il quale lo si informava che si era provveduto a ricalcolare la sua pensione a decorrere dall'1° aprile 2022, sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno
2022.
Il ricalcolo comprendeva la revoca della maggiorazione sociale, la revoca della maggiorazione sociale prevista dall'art. 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002
(aumento al milione).
Veniva informato, altresì, che da aprile 2022 a novembre 2024 gli era stato corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 13.065,00 e che il recupero delle somme sarebbe stato effettuato per € 3.600,00 con una trattenuta per n. 72 rate mensili a partire dalla prima rata utile sulla pensione di cui risultava titolare e la parte eccedente pari a € 9.465,00 mediante avviso di pagamento pagoPA.
Avverso tale provvedimento, il ricorrente presentava in data 23.1.2025, ricorso al
Comitato Provinciale, che rimaneva senza riscontro.
Eccepiva di non essere tenuto alla restituzione di alcuna somma dato atto che la ripetizione dell'indebito era esclusa in presenza di una situazione di fatto non addebitabile al precettore della prestazione eventualmente non dovuta.
Evidenziava che solo per l'anno 2022 aveva superato il limite di reddito per aver diritto alla pensione civile, mentre per gli altri due anni, 2023 e 2024, aveva percepito un reddito inferiore ai limiti previsti e, pertanto, aveva diritto a godere della prestazione e nell'importo ad esso spettante.
Richiamava l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale in assenza di dolo dell'accipiens l'indebito era ripetibile solo a partire dal momento in cui interveniva il provvedimento che accertava il venir meno delle condizioni di legge.
Ancora, lamentava che nella missiva del 20.11. 2024 l' non aveva fornito gli CP_2 elementi utili a far comprendere al ricorrente la natura indebita delle somme percepite e le ragioni dell'erroneità del calcolo effettuato.
A fronte della genericità delle indicazioni fornite dall'ente, parte ricorrente non era stata posta nelle condizioni di verificare la natura indebita degli importi percepiti.
Alla luce di quanto dedotto ed eccepito in ricorso, chiedeva che venisse accertato e dichiarato che non era tenuto alla restituzione delle somme per come richieste
2 dall' con la comunicazione del 20.11.2024 e percepite sulla sua pensione con la CP_1 conseguente dichiarazione di nullità della stessa comunicazione e con la condanna dell' alla restituzione delle somme trattenute indebitamente. CP_1
Regolarmente notificato il ricorso, non si costituiva in giudizio l' , per il quale CP_1 verrà dichiarata la contumacia.
Il processo veniva istruito documentalmente ed all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere accolto per i motivi che seguono.
L'indebito per cui è causa riguarda somme erogate in relazione a una prestazione di natura assistenziale, ovvero la pensione di invalidità civile di cui è beneficiario il ricorrente e l' richiede la restituzione delle somme corrisposte negli anni 2022, CP_1
2023 e 2024 a titolo di maggiorazione sociale e di maggiorazione sociale prevista dall'art. 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione).
A dire dell' il ricorrente aveva superato negli anni in questione i limiti di CP_1 reddito previsti dalla legge per godere delle prestazioni revocate.
In realtà, come emerge dalla certificazione reddituale in atti il ricorrente ha superato i limiti di reddito previsti per legge solo nell'anno 2022, avendo percepito un reddito pari ad € 8626,00 a fronte del limite pari a € 5010,20.
Mentre, per l'anno 2023 ha percepito un reddito pari ad € 884,00 a fronte di un limite previsto in € 5391,88 e per l'anno 2024 risulta un reddito pari € 5072,00 a fronte di un limite di reddito pari a € 5.725,46.
Ed allora, non avendo superato alcun limite di reddito per gli anni 2023 e 2024, per i suddetti anni non vi poteva essere alcuna rideterminazione della maggiorazione sociale e nessun indebito per tali anni.
Ma l'indebito, in ogni caso, per come di seguito si esporrà, non è configurabile nemmeno per l'anno 2022.
Nel caso di specie si tratta di un indebito assistenziale e ad esso non si applicano né il principio generale di ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c., né l'art. 13 L.
412/1991 che riguarda gli indebiti su prestazioni previdenziali, potendo invocarsi invece i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, come ricostruiti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Quest'ultima, infatti, ha individuato un principio generale secondo cui il regime dell'indebito assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e
3 dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede, atteso che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” (v. Corte Cost. n.
1/2006), con disciplina derogatoria che individua “alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile al percettore” (Corte Cost. n. 431/1993).
Si è statuito che “secondo quanto questa Corte ha in più occasioni avuto modo di precisare, anche di recente (Cass. n. del 09/11/2018, Cass.n. 26036/2019), alla fattispecie in discorso si applicano invece i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In termini generali, questa Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n.
1446/2008 est. v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e Per_1 dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”.
Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che è proprio il caso di specie, la Corte di cassazione ha affermato che
"l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni
4 a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato". (cfr Cass. Civ. 15.10.2019 n. 26036).
La suddetta pronuncia si pone nella scia della Cassazione Sez. Lav. con la sentenza n.
28771 del 09.11.2018 che pure aveva affermato che “L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo
a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che “l'accipiens” versasse in dolo rispetto a tale condizione”.
Il suddetto principio è stato ribadito dalla sentenza n. 13916 del 20.5.2021 in cui si legge che “ove l'indebito risulta essersi determinato in ragione dei maggiori redditi percepiti ostativi all'assegno sociale erogato ex art. 3, comma 6, I. n. 335 del 1995, va riaffermato il principio secondo il quale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò
a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens". La ripetizione sarà possibile in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta e la presenza di un legittimo affidamento.”
Ancor più di recente, la Corte di Cassazione Sezione Lavoro, con sentenza n. 5606 del 23.2.2023 ha sentenziato che “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'articolo 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che
l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.
In conclusione, dalle pronunce sopra richiamate si ricava il principio, che dovrà essere applicato al caso di specie, secondo il quale l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo
5 all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Orbene, nel caso di specie è da escludersi il dolo del ricorrente in quanto non vi sono elementi tali da supporre un comportamento doloso di quest'ultimo. Del resto,
l' non si è costituito in giudizio e non ha fornito alcuna prova che il ricorrente CP_1 abbia agito con dolo o colpa grave.
Pertanto, in applicazione della richiamata giurisprudenza, non avendo il ricorrente agito dolosamente, non avendo occultato alcunchè all'Istituto Previdenziale, essendo i suoi redditi conoscibile da quest'ultimo e considerato che l'Ente può revocare la prestazione solo dalla comunicazione del provvedimento con il quale accerti il venir meno del requisito reddituale in poi, si devono ritenere irripetibili le somme liquidate in epoca anteriore alla ricezione del provvedimento contestato.
Considerato che il Mod. TE08 porta la data del 20.11.2024 e si riferisce al periodo che va dal 01.04.2022 al 01.11.2024, va affermato che la prestazione erogata al ricorrente, non fosse ripetibile fino al provvedimento che ha accertato l'indebito, ragion per cui la somma richiesta pari a € 13.065,00 percepita sulla pensione Cat.
INVICIV n 044-670007148681 non può essere considerata ripetibile.
In atti risulta che l' ha provveduto ad operare le trattenute sulla pensione del CP_1 ricorrente e per tal motivo l'Ente dovrà essere condannato alla restituzione delle somme trattenute senza giustificato motivo.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
1) in accoglimento del ricorso annulla l'indebito e dichiara che parte CP_ ricorrente nulla deve restituire all' in ordine alle causali e per l'importo indicato nel MOD. TE.08 del 20.11.2024;
2) condanna l' alla restituzione di quanto trattenuto sulla pensione di invalidità CP_1 civile per recuperare l'indebito annullato;
6 3) condanna l' alla rifusione delle spese in favore del ricorrente che liquida in CP_1
€ 43,00 per spese di contributo unificato ed € 1865,00 per spese di lite, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore degli Avvocati in epigrafe dichiaratisi antistatari.
Così deciso, in Palmi l'11.9.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Giuliana Profazio
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