Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 1237/2015 - Pag. 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale di Castrovillari in persona del Giudice Unico, dott. Gianluca Di Giovanni, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile, di II grado, iscritta al n.° 1237/2015 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, avente ad oggetto “risarcimento danni - solo danni a cose” e vertente
TRA
, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Gaetano Di Parte_1
Cunto, elettivamente domiciliata come in atti;
- Appellante -
E in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, come da Controparte_1 procura in atti, dall'avv. Dario Giannicola, elettivamente domiciliato come in atti;
- Appellato -
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni
Con atto di citazione in appello, ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
dinanzi al Tribunale di Castrovillari, per chiedere la riforma della sentenza n. CP_1
257/2014, emessa dal Giudice di Pace di Castrovillari in data 18.11.2014 e depositata in
Cancelleria il 20.11.2014, con la quale, in parziale accoglimento della domanda, l'ente comunale veniva condannato a corrisponderle la somma di € 264,76, a titolo del risarcimento dei danni riportati dal veicolo FIAT 600 tg CJ230ZF, a seguito del sinistro verificatosi in il giorno 17.03.2013, sul tratto di strada Garda Cammarata, a causa “di grosse CP_1 buche non visibili”.
A sostegno del gravame proposto, l'appellante ha denunciato l'errore di valutazione in cui era incorso il giudice di prime cure, il quale – nonostante la documentazione versata in atti e l'espletata prova orale – aveva ritenuto non accertato il danno così come quantificato dall'originaria parte attrice (€ 2.037,41), liquidato invece in una somma inferiore, calcolata in
base a criteri equitativi (“appare equo riconoscere all'istante la sostituzione del pneumatico danneggiato ...).
Tanto esposto ha chiesto a questo Tribunale di “accogliere la domanda attrice e, per l'effetto condannare il convenuto al pagamento, a titolo di risarcimento danni subiti dal veicolo dell'attrice nella misura di €2.037,41, oltre interessi legali dal dovuto. Condannare il convenuto al pagamento delle spese di lite anche per il primo grado”.
Con comparsa di risposta depositata in Cancelleria il 19.10.2016, si è costituito il
[...]
il quale ha impugnato e contestato l'avversa domanda, deducendone CP_1
l'infondatezza in fatto e in diritto. Pertanto, ha concluso “per l'integrale rigetto del presente appello, insistendo per la conferma di quanto già stabilito nel primo grado del giudizio”. Vinte le spese e le competenze di lite.
Acquisito il fascicolo del primo grado, il procedimento ha subito una serie di rinvii per ragioni d'ufficio e, all'udienza del 28/5/24, sostituita col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come segue:
- parte appellante: “…ci si riporta a quanto dedotto, eccepito prodotto e concluso nell'atto di appello, impugnando e contestando ancora una volta quanto ex adverso formulato, eccepito, prodotto e concluso.
Si precisano le conclusioni riportandosi a quelle formulate nell'atto di appello, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Si chiede, quindi, che la causa sia trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all' art. 190 c.p.c.”;
- parte appellata: “…nel richiamare il contenuto della comparsa di costituzione e risposta, si insiste nelle conclusioni ivi rassegnate e, in particolare, nel rigetto dell'appello interposto e nella conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Si chiede, quindi, che la causa sia trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art.
190 c.p.c.”
All'esito, il Tribunale, con ordinanza del 29/7/24, ha assunto la causa in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Nel merito.
L'appello è infondato e pertanto va rigettato.
Occorre premettere che in virtù dell'effetto devolutivo del gravame, la decisione non può esorbitare dal thema decidendum delineato dai motivi di impugnazione, per cui, una volta stabilito il quantum devolutum - coincidente, nel caso di specie, col quantum debeatur -,
l'appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo R.G. n.° 1237/2015 - Pag. 3 di 5
l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado (nel caso di specie il riferimento è all'an della pretesa risarcitoria).
Tanto premesso, venendo all'esame del motivo di appello, ritiene il Tribunale che la sentenza appellata debba essere confermata, seppur con le precisazioni che seguono.
L'art. 2051 c.c., pur individuando un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, impone, comunque, l'applicazione del principio dell'onere della prova in capo al danneggiato, che dovrà dimostrare non solo l'"an", ma anche il
"quantum" del danno derivatogli dall'illecito allegato.
Ed infatti, in adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno conseguenza in contrapposizione a quello di danno evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa (così da coincidere con l'evento), osserva il Tribunale che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure potendo ricorrere a presunzioni, sulla base di conferente allegazione.
Nel caso di specie, il danno patrimoniale lamentato dall'odierna appellante non è stato - innanzitutto - compiutamente allegato e, conseguentemente, dimostrato.
Ed infatti, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado non vi è riferimento alcuno ai danni materiali subiti dalla fiat 600 tg. CJ230ZF, leggendosi solamente: “l'autovettura Fiat &00 riportava danni materiali pari ad € 2.037,41 come da preventivi che si producono”.
Sul punto, occorre ribadire che l'onere di allegazione (proiezione della regola di cui all'art. 112
c.p.c.) investe necessariamente non solo il danno evento, ma anche tutti i danni conseguenza lamentati (Cass. civ., sent. n. 691/2012). In particolare, le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta colpevole della controparte, produttiva di danni nella sfera giuridica di chi agisce in giudizio, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni prodotte e, tale onere, non può essere assolto mediante un generico rinvio a documenti - nel caso di specie un preventivo di spesa - che, al più, avrebbe dovuto sorreggere la quantificazione di danni preventivamente descritti.
Il deficit assertivo in ordine ai danni lamentati si è poi riverberato sull'onere della prova incombente sull'attrice in primo grado, atteso che può essere provato solo ciò che è stato compiutamente allegato.
Ciò premesso, il giudice di prime cure ha ritenuto comunque provati i danni che avevano riguardato la fiat 600 al pneumatico, al disco di ruota anteriore destro e all'ammortizzatore destro (oltre alla manodopera), per un totale di € 264,76, con una valutazione che è immune da R.G. n.° 1237/2015 - Pag. 4 di 5
censure tenuto conto che, per giurisprudenza consolidata, il preventivo di riparazione non seguito da una fattura - come nel caso in esame - in difetto di ulteriori elementi di prova di cui costituisca riscontro, è un documento che non può rivestire alcuna valenza probatoria. Pertanto, appare condivisibile la decisione di primo grado nella parte in cui, attraverso l'esame degli ulteriori elementi emersi dall'istruttoria - e cioè la descrizione operata dagli agenti verbalizzanti al momento dell'incidente, emersa dalla relazione di servizio e confermata in udienza dai testimoni e - ha ritenuto riscontrati, quali danni Testimone_1 Testimone_2 conseguenza del sinistro verificatosi, solamente quelli che, per l'appunto, avevano avuto riguardo al pneumatico, al disco di ruota anteriore destro e all'ammortizzatore destro (oltre alla manodopera), quantificandoli assumendo come riferimento il preventivo prodotto dall'attrice.
In definitiva, pur volendo prescindere dal profilo relativo alla mancanza di prova dell'esborso dell'importo indicato nel preventivo per le riparazioni - per avere il teste , sentito Tes_3 all'udienza del 03.03.2014, affermato: “…non sono stato ancora pagato per cui non ho emesso la fattura” – non può esservi accoglimento integrale della domanda risarcitoria in assenza della prova che gli ulteriori danni richiesti (si ripete, nemmeno compiutamente indicati in citazione) siano stati conseguenza immediata e diretta dell'incidente, prova che invece il giudice di prime cure ha ritenuto raggiunta per le soli voci di danno sopra indicate attraverso i riscontri al preventivo di spesa emersi dalle dichiarazioni dei testimoni - agenti verbalizzanti - Tes_1
e (testualmente: “l'auto era ferma al ciglio della strada e
[...] Testimone_2 presentava la ruota anteriore destra bucata e il cerchio ammaccato”; “…constatavamo io e il mio collega, ma non sono completamente sicura che il pneumatico danneggiato fosse quello anteriore lato passeggero”).
Per completezza, osserva e ritiene il Tribunale che il Giudice di Pace non avrebbe potuto colmare la riscontrata lacuna in ordine all'allegazione e alla prova del danno patrimoniale, ricorrendo all'equità, posto che quest'ultima non può mai equivalere ad arbitrio da parte del giudicante. L'equità, infatti, soccorre quando è difficile o impossibile l'esatta monetizzazione del danno, ma non si può provare ciò che non è stato oggetto di adeguata e congrua allegazione
(cfr. Cass. SU 26972/2008).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere rigettato, con conferma della sentenza di primo grado.
Regolamento delle spese del giudizio
In ordine alle spese di lite, occorre ricordare che il giudice d'appello, nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, R.G. n.° 1237/2015 - Pag. 5 di 5
ordinanza n. 23226/13). Per quel che concerne invece il giudizio del secondo grado, le spese seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico dell'appellante. Vengono liquidate in dispositivo, facendo applicazione dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. n.147 del
13/08/2022, tenuto conto del valore e della complessità della causa, dell'assenza di attività istruttoria, nonché della giurisprudenza consolidata in materia.
Visto l'esito dell'appello e considerato il disposto dell'art. 13, co.
1-quater del D.P.R. n.
115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per dichiarare l'appellante tenuto alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla Cancelleria per le cure del relativo adempimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in funzione del giudice di appello, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ RIGETTA l'appello e conferma la sentenza impugnata, n. 257/2014 emessa dal Giudice di
Pace di in data 18.11.2014, depositata il 20.11.2014. CP_1
➢ CONDANNA l'appellante al rimborso, in favore di parte appellata, delle spese di giudizio, liquidate in € 852,00 per compensi, oltre contributo forfettario del 15%, iva e c.p.a., come per legge, se dovute.
➢ DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante e in favore dell'erario, di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
➢ MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosi deciso in Castrovillari in data 7 gennaio 2025
Il Giudice
Gianluca Di Giovanni
La presente sentenza è stata redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il processo, dott. Francesco Cottone.