Ordinanza 24 aprile 2019
Massime • 1
In tema di danni cagionati a terzi dall'esecuzione di opere appaltate, la regola per la quale risponde il solo appaltatore, ove abbia operato in autonomia con propria organizzazione e apprestando i mezzi a ciò necessari, e il solo committente, nel caso in cui si sia ingerito nei lavori con direttive vincolanti, che abbiano ridotto l'appaltatore al rango di "nudus minister", mentre rispondono entrambi, in solido, qualora la suddetta ingerenza si sia manifestata attraverso direttive che abbiano soltanto ridotto l'autonomia dell'appaltatore, trova applicazione anche nei rapporti interni tra le parti del contratto di appalto, nell'ipotesi in cui una di esse, sussistendo una responsabilità (esclusiva o concorrente) dell'altra, agisca in rivalsa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza che, in sede di rivalsa azionata dal committente nei confronti dell'appaltatore, aveva riscontrato, conformemente all'art. 1227, comma 2, c.c., una corresponsabilità del committente per aver condiviso la scelta operativa di demolire i muri perimetrali della struttura).
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Leggi di più… - 2. La responsabilità del committente e dell’appaltatore per i danni a terzi negli appalti privati e pubbliciAccesso limitatoLeonardo Del Vecchio · https://www.altalex.com/ · 24 novembre 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 24/04/2019, n. 11194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11194 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2019 |
Testo completo
o t o n v i e t a m r a g s e r t e n v i l o a t u o t b ORIGINALE i a r g t i l n b o 1 1194-20 1 9 b c o l e e t d n e e r r Oggetto r o CASSAZIONE i LA CORTE SUPREMA DI o r c e i t l R u TERZA SEZIONE CIVILE Appalto privato- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Esecuzione di opere Presidente Dott. ADELAIDE AMENDOLA - edili - Danni a Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO terzi- Transazione Consigliere intervenuta Dott. STEFANO OLIVIERI tra il committente Rel. Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI e i danneggiati Consigliere Dott. MARILENA GORGONI Azione di rivalsa ha pronunciato la seguente - Limiti ORDINANZA R.G.N. 1572/2014 sul ricorso 1572-2014 proposto da: Cron.11194 in persona del suo ALBERGO RANCOLIN SNC 01384170229, Rep.
1. legale rappresentante sig.ra MARIA GRAZIELLA Ud. 27/09/2018 SOMMAVILLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CC GERMANICO 107, presso lo studio dell'avvocato NICOLA BULTRINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SONJA VENTURI giusta procura а margine del ricorso;
- ricorrente 2018 contro 2322 LI DI CONE RA IC DITTA in persona del titolare IC CONERA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio 1 dell'avvocato MARCO VINCENTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato RICCARDO SANTI giusta procura in calce al controricorso;
IMPRESA EDILE LC ER & GL SR , in persona del suo legale rappresentante in carica pro tempore, VENIERO LC, considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato UMBERTO DEFLORIAN giusta procura a margine del controricorso;
TO IC, considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI DE FINIS, ROMANO NICCOLINI giusta procura a margine del controricorso;
controricorrenti nonchè
contro
GENERALI ASSICURAZIONI SPA;
-- intimata avversO la sentenza n. 217/2013 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 15/07/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI;
2
FATTI DI CAUSA
1. La società Albergo Rancolin S.n.c. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Trento n. 217/13, del 15 luglio 2013, che ha riformato "in parte qua" la sentenza del Tribunale di Trento, sezione distaccata di Cavalese, n. 3/12, del 9 marzo 2012, accogliendo parzialmente - per quanto qui ancora di interesse il gravame esperito in via incidentale da OL ON, e, in separato giudizio impugnatorio poi riunito al precedente, dalla società Impresa Edile LC Severino e Figli S.r.l. (d'ora in poi, "Impresa LC"). -In particolare, il secondo giudice in accoglimento parziale dell'appello del ON - riconosceva una corresponsabilità dell'odierna ricorrente, nella misura del 10%, nella causazione dei danni subiti da terzi (e risarciti dalla Albergo Rancolin) in conseguenza di lavori edili da essa appaltati ed eseguiti, sotto la direzione del ON, dalla società Impresa LC e dall'Impresa AL di NE CO (d'ora in poi, "Impresa AL"), soggetti dei quali la Corte territoriale confermava, ma nella ridotta misura del 25% per ciascuno di essi, la corresponsabilità nella causazione dei danni “de quibus". Di conseguenza, la Corte rideterminava l'importo dovuto dal ON in € 34.491,92, nonché quello a carico dell'Impresa LC e dell'Impresa AL in € 21.557,69, cadauna. Inoltre, sempre accogliendo parzialmente il gravame esperito dal ON, la Corte territoriale riformando, sul punto, la reiezione della - -domanda riconvenzionale dallo stesso proposta condannava la società Albergo Rancolin al pagamento, in favore del ON, delle competenze professionali esposte nella nota del 17 settembre 2007, approvata dall'Ordine degli Ingegneri di Trento, e dunque a versargli l'importo di € 60.057,00. 3 Infine, la decisione oggi impugnata, in accoglimento parziale dell'appello dell'Impresa LC, ha riformato quel capo della sentenza del primo giudice che le faceva carico di risarcire il danno lamentato dall'odierna ricorrente sotto forma di maggiori oneri economici sostenuti in conseguenza di ordinanza, emessa dal - Sindaco del Comune di Moena, di sospensione del lavori edili suddetti, relativamente, in particolare, alla demolizione di muri perimetrali dell'edificio sede della struttura alberghiera. -2. Riferisce, in punto di fatto, la ricorrente sul duplice presupposto, come detto, di aver dovuto tacitare, in via transattiva, la pretesa risarcitoria giudizialmente azionata da tali TO e IN AV, a cagione dei danni da costoro patiti in forza dei suddetti lavori edili, nonché di aver subito essa stessa maggiori oneri economici, sempre in relazione a tali lavori, a seguito del già ricordato provvedimento amministrativo di sospensione della loro esecuzione - di aver radicato innanzi al Tribunale trentino due controversie, poi riunite. In particolare, nella prima, avente ad oggetto il rimborso di quanto corrisposto ai AV, conveniva in giudizio il ON, l'Impresa LC e l'Impresa AL, agendo, invece, soltanto nei confronti del primo e della seconda, quanto alla pretesa nascente dalla già ricordata ordinanza sindacale di sospensione dei lavori. Costituitisi i convenuti per contestare la fondatezza della complessiva iniziativa attorea (svolgendo, inoltre, il ON domanda riconvenzionale per il pagamento dei compensi per le attività professionali di cui alla già citata nota del 17 settembre 2007), intervenivano nei giudizi anche le società Assicurazioni Itas Mutua S.p.a. e Assicurazioni Generali S.p.a., nei cui confronti avevano proposto domanda di manleva l'Impresa LC e l'Impresa AL. 4 Il giudizio di primo grado si concludeva con l'accoglimento di entrambe le domande dell'Albergo Rancolin, oltre che con il rigetto della riconvenzionale del ON e delle domande di manleva. L'adito Tribunale, pertanto, condannava i tre convenuti in relazione alla prima pretesa azionata dall'attrice a rimborsare alla stessa (il ON - per il 50%, l'Impresa LC e l'Iimpresa AL nelle restanti misure del 25% cadauna) l'importo di € 29.497,65, oltre accessori. In relazione, invece, all'altra pretesa, veniva disposta la condanna del ON e dell'Impresa LC in misura paritaria a rimborsare la - - somma di € 55.585,35, oltre accessori di legge. Appellata la decisione del Tribunale trentino, in via di principalità, dall'Albergo Rancolin (in relazione al "quantum debeatur"), ed incidentalmente dal ON e dall'Impresa AL, nonché, con autonoma impugnazione principale, dall'Impresa LC, il secondo giudice riformava la sentenza impugnata nei termini sopra meglio descritti.
3. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento ha proposto ricorso principale l'Albergo Rancolin, svolgendo tre motivi.
3.1. Con il primo motivo - proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. si ipotizza, per un verso, "violazione - e/o falsa applicazione di norme di diritto", e ciò in relazione agli artt. 380, 1218, 1662, 2222 cod. civ. e 29 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. nonché "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, in particolare "avente ad oggetto la valutazione della condotta tenuta dalla committente, in persona del Signor Roberto CE, in termini di apporto causale nella produzione dei danni". Si censura la decisione impugnata laddove ha motivato il riconoscimento della corresponsabilità dell'odierna ricorrente nella 5 - nella produzione dei danni cagionati ai AV, misura del 10% riducendo, in pari misura, l'importo di quanto essa ha diritto di conseguire dai convenuti, a titolo di rimborso delle somme versate in ragione della conclusa transazione con i terzi danneggiati. In particolare, si contesta l'affermazione secondo cui la committente Albergo Rancolin "non restò estranea all'esecuzione dei lavori", fino a ridurre (anche se non ad escludere) la stessa autonomia del Direttore dei Lavori, giacché "condivise quanto meno la scelta operativa di demolire i muri perimetrali della struttura alberghiera”. E ciò perché il socio Roberto CE, nel corso di una riunione, “nulla oppose" in ordine a tale scelta, quantunque il permesso a costruire - dei cui obblighi la committente era "la diretta destinataria" - prevedesse che la muratura perimetrale non dovesse essere demolita. In questo modo, tuttavia, la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare donde il supposto vizio ex art. 360, comma 1, n. 5), 2 -cod. proc. civ. "le argomentazioni difensive dell'odierna ricorrente, peraltro avvalorate da deposizioni testimoniali” (testi CE e AN), argomentazioni aventi ad oggetto la "questione, specificamente dibattuta, della compromissione dell'autonomia dell'appaltatore per contestuale ingerenza del committente". L'Albergo Rancolin, in sostanza, deduce l'omesso esame delle sue tesi difensive volte a dimostrare come, anche ad ammettere una qualche forma di ingerenza della committente nell'esecuzione dei lavori, queste non potessero escludere la responsabilità esclusiva delle ditte appaltatrici e del Direttore dei Lavori, occorrendo a tal scopo che fosse stata del tutto annullata la loro autonomia decisionale. D'altra parte, e per quanto attiene specificamente al Direttore dei Lavori, l'affermazione di una corresponsabilità del committente si porrebbe in contrasto con le disposizioni sopra meglio richiamate. 6 Difatti, costui "rappresenta il soggetto che nell'interesse e su incarico del committente segue da vicino l'esecuzione dell'opera con pressoché esclusivi aventi poteri direttivi e di controllo sostanzialmente ad oggetto" ai sensi del d.P.R. n. 380 del 2001 - "ordini di servizio, assidua vigilanza dei materiali impiegati e sulle modalità operative adottate, nonché continuità di controlli sulle varie fasi di evoluzione del lavoro", assumendo a tal riguardo, nei confronti del committente, obblighi ex artt. 1662, 2222 e 2229 cod. civ. di "realizzare l'opera in conformità al progetto esecutivo ed alle regole della tecnica", oltre a verificare, ai sensi dell'art. 29 del d.P.R. n. 380 del 2001, "che le opere siano conformi alla normativa urbanistica, alle prescrizioni del permesso di costruire ed alle modalità esecutive stabilite dal medesimo". Ciò premesso, la ricorrente evidenzia che l'addebito di corresponsabilità elevato a proprio carico motivato in base alla D condivisione della decisione di operare l'intervento demolitorio in difformità dalle prescrizioni del permesso a costruire - "attiene invece a profili di responsabilità contrattuale propri ed esclusivi del direttore dei lavori" fondati sulle norme "de quibus", donde la loro violazione.
3.2. Il secondo motivo - proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ. ipotizza "omesso esame circa un fatto decisivo - per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", ovvero "la pretesa azionata dal direttore dei lavori di vedersi riconoscere ulteriori compensi oltre quelli già percepiti". della domandaSi censura la decisione di accoglimento riconvenzionale del ON, decisione fondata sul rilievo che la richiesta di pagamento di cui alla nota del 17 settembre 2007 si riferisse non all'attività di direzione dei lavori (rispetto alla quale, come ritenuto dal primo giudice, nulla era più dovuto al professionista, oltre quanto già corrispostogli, in ragione del grave 7 inadempimento posto in essere dallo stesso in relazione proprio a tale attività), bensì a quella di progettazione definitiva, esauritasi anteriormente alla direzione dei lavori, e in ordine alla quale l'odierna ricorrente, sottolinea la sentenza impugnata, "nulla ha mai contestato". Per contro, sostiene la ricorrente, la Corte territoriale sarebbe incorsa in "una macroscopica svista", giacché l'esame di alcuni documenti versati in atti (in particolare, quelli contrassegnati coi numeri da 6 a 13) avrebbe dovuto indurre il giudice di appello a rilevare che la somma già versata al ON e pari ad € 39.987,47 si riferiva, invece, "proprio ad attività professionali espletate dal medesimo con riferimento alla fase di progettazione»>", corrispondendo a quanto dovutogli per tale titolo.
3.3. Il terzo motivo - proposto a norma dell'art. 360, comma 1, deduce "omesso esame circa un fattonn. 3) e 5), cod. proc. civ. decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", ovvero "l'asserita rinuncia da parte di Albergo Rancolin S.n.c. a far valere la propria pretesa risarcitoria nei confronti della Impresa Edile LC", ovvero "violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 cod. civ.". Si censura la sentenza impugnata laddove ha argomentato la ricorrenza di siffatta rinuncia sulla base della apposizione della firma "per accettazione"- -ad opera dell'odierna ricorrente in calce alla comunicazione del 21 luglio 2003, con cui l'Impresa LC le rendeva noto "il protrarsi della sua permanenza in cantiere ed i conseguenti maggiori costi di lavorazione a causa del fermo lavori decretato dal Comune", nonché dall'asserito "pagamento da parte di essa committente di tutte le spettanze esposte dall'appaltatrice", ivi comprese quelle relative a tali supposti maggiori costi "conseguenti all'adozione del già ricordato provvedimento amministrativo". 8 La sentenza impugnata avrebbe omesso "qualsiasi disamina delle argomentazioni difensive svolte in punto specifico da essa ricorrente", e dei documenti a supporto delle stesse, ed in particolare la lettera del 10 dicembre 2003, di denuncia della responsabilità dell'Impresa LC in relazione ai danni subiti dai AV. Inoltre, la sentenza risulterebbe viziata per aver dato rilievo ad un documento - la fattura n. 3 del 16 febbraio 2011, emessa dall'Impresa LC inutilizzabile, - in quanto prodotto oltre il termine ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ., e del quale, oltretutto, sarebbe stata data un'errata lettura. Inoltre, avendo il giudice di appello ritenuto peraltro erroneamente, per i motivi indicati raggiunta la prova di una - rinuncia a far valere il diritto, esso ha tratto come conseguenza che l'unica azione esperibile fosse, nella specie, quella di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 cod. civ., invece non proposta, e, peraltro, da far precedere vertendosi in materia contrattuale - dalla - risoluzione o invalidazione del contratto. In questo modo, però, la Corte territoriale avrebbe violato l'art. 2033 cod. civ., operando un'errata interpretazione della ripetizione dell'indebito, il cui fondamento è l'assenza di un rapporto giuridico tra le parti.
4. Ha resistito alla descritta impugnazione, con controricorso, l'Impresa LC, proponendo anche ricorso incidentale condizionato.
4.1. In relazione al primo motivo del ricorso principale, si rileva come lo stesso miri a censurare non l'omesso esame di un fatto decisivo per un giudizio o la violazione di norme di legge, bensì un (supposto) difetto motivazionale, con pretesa di sostituire il giudizio di fatto operato dalla Corte territoriale. Omessa, invece, la trattazione del secondo motivo (non concernente la propria posizione), l'Impresa LC, quanto al terzo, 9 rileva come "fatto decisivo per il giudizio" non possa considerarsi né la lettera del 10 dicembre 2003 inviata dall'Albergo Rancolin, giacché concernente il tema non dei danni derivanti dall'ordinanza di sospensione dei lavori, quanto del rimborso di quelli cagionati al AV, né l'interpretazione della nota del 21 luglio 2003, inviata da essa controricorrente. D'altra parte, quanto alla supposta inutilizzabilità del documento da ultimo indicato, si rileva come siffatta questione andasse prospettata non "sub specie” di difetto di motivazione, bensì di violazione dell'art. 183 cod. proc. civ. In ogni caso, il motivo si paleserebbe infondato, giacché, una volta inquadrata come azione contrattuale quella proposta dall'allora parte attrice, la rinuncia a far valere vizi, difetti e danni (rappresentata dalla lettera/accordo del 21 luglio 2003), nonché il successivo pagamento delle somme dovute all'Impresa LC unitamente all'intervenuta decadenza della committente dalla possibilità di denunciare vizi e difetti dell'opera e prescrizione di ogni diritto della stessa - imporrebbe di ritenere la richiesta dell'Albergo Rancolin come ripetizione d'indebito, ciò che confermerebbe la pertinenza del richiamo all'art. 2033 cod. civ.
4.2. Quanto, invece, al ricorso incidentale condizionato, il solo motivo in cui si articola deduce ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. - 3), cod. proc. civ. "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1201, 1203 e 2055 cod. civ.", e ciò per l'ipotesi in cui dovesse venir meno il riconoscimento della corresponsabilità della stessa socíletà Albergo Rancolin nella causazione dei danni subiti dai terzi AV e da essa rimborsati. La ricorrente incidentale rileva, difatti, come la pretesa avanzata dalla società committente sul presupposto della propria assenza di- -responsabilità, in relazione ai pregiudizi suddetti di ottenere la totale rifusione di quanto da essa pagato non avrebbe potuto trovare, 10 in nessun caso, accoglimento, giacché, in difetto di surrogazione espressa ex art. 1201 cod. civ., la proposta azione di rivalsa avrebbe dovuto essere considerata inammissibile. Essendosi, per contro, affermata la corresponsabilità dell'Albergo Rancolin nella causazione del sinistro il regresso, a norma dell'art. 2055 cod. civ., può avvenire soltanto "pro quota" (e con esclusione di solidarietà), previa deduzione di quanto ascrivibile alla stessa società committente. Di conseguenza, nell'ipotesi in cui dovesse risultare accolto il primo motivo di ricorso (e dunque esclusa la corresponsabilità della stessa ricorrente), questa Corte, decidendo nel merito, dovrebbe dichiarare inammissibile la domanda di rivalsa.
5. Anche il ON ha resistito, con controricorso, all'impugnazione principale, chiedendone il rigetto. Quanto al primo motivo, l'infondatezza deriverebbe dal fatto che la Corte trentina si è limitata semplicemente a ravvisare la E sussistenza della fattispecie di cui all'art. 1227, comma 1, cod. civ. (con valutazione di fatto non suscettibile di controllo in sede di legittimità), donde l'assenza di ogni violazione della disciplina della responsabilità del Direttore del Lavori, riconosciuta espressamente da entrambi i giudici di merito. Né, d'altra parte, ricorrerebbe il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., la cui deduzione non può basarsi su una diversa lettura del materiale probatorio. Quanto, invece, al secondo motivo (del quale si eccepisce, peraltro, l'inammissibilità, per difetto di autosufficienza), si evidenzia come proprio i documenti richiamati dalla ricorrente siano stati utilizzati dal giudice di appello - e, dunque, da esso esaminati per pervenire alla conclusione sia della spettanza al Direttore dei Lavori della somma di € 92.657,00 per attività di progettazione, e dunque 11 del diritto dello stesso (detratti gli acconti di € 32.600,00) a conseguire la differenza pari a € 60.057,00. Nulla, infine, viene argomentato dal ON sul terzo motivo, non concernendo la propria posizione.
6. Anche l'Impresa AL ha resistito, con controricorso, all'impugnazione principale, evidenziandone il carattere "difettoso sotto il profilo dell'interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ.", giacché il suo eventuale accoglimento in mancanza di ricorso - incidentale degli altri resistenti non potrebbe, in nessun caso, modificare il riconoscimento della propria quota di corresponsabilità nella causazione dei danni ai AV (e, di riflesso, dell'obbligo di rimborso alla ricorrente, che ebbe a tacitare la loro pretesa risarcitoria) nella misura del 25%.
7. Tutte le parti, ad eccezione dell'Impresa LC, hanno presentato memorie, insistendo nelle proprie argomentazioni e E replicando a quelle avversarie. RAGIONI DELLA DECISIONE 8. Il ricorso principale va rigettato. -- è in -8.1. Il primo motivo – che si articola in una duplice censura parte inammissibile e in parte non fondato.
8.1.1. Esso è, segnatamente, inammissibile, laddove ipotizza la ricorrenza del vizio ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., giacché ciò di cui si duole la ricorrente non è l'omesso esame di fatti, ma di "argomentazioni difensive” (peraltro, largamente prese in rassegna dalla Corte trentina e dalla stessa confutate). 12 Al riguardo, pertanto, è sufficiente notare che tale evenienza non è riconducibile all'ipotesi di cui al n. 5) del comma 1 dell'art. 360 cod. proc. civ., giacché ai sensi di tale norma è censurabile soltanto l'omesso esame di un "fatto" vero e proprio (non di una "questione" o un "punto" della sentenza), e, quindi, di "un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo" (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, sent. 8 settembre 2016, n. 17761, Rv. 641174-01; nello stesso senso Cass. Sez. 6-5, ord. 4 ottobre 2017, n. 23238, Rv. 646308-01), vale a dire un preciso accadimento, ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico (Cass. Sez. 5, sent. 8 ottobre 2014, n. 21152, Rv. 632989-01; Cass. Sez. Un, sent. 23 marzo 2015, 5745, non massimata), un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto (cfr. Cass. Sez. 1, ord. 5 marzo 2014, n. 5133, Rv. 629647-01), e non "deduzioni difensive" (così Cass. Sez. 2, sent. 14 giugno 2017, n. 14802, Rv. 644485-01).
8.1.2. Il motivo è, invece, non fondato, laddove deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218, 1662 e 2222 cod. civ. e dell'art. 29 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Diversamente da quanto ipotizzato dalla ricorrente, la sentenza impugnata non ha affatto disatteso i principi giurisprudenziali che governano il riparto della responsabilità tra committente, appaltatore e direttore dei lavori, per danni cagionati a terzi, né quelli in tema di azione rivalsa. Sul punto, infatti, va ribadito che il proprietario il quale faccia eseguire opere nel proprio fondo "risponde direttamente del danno che derivi alle proprietà confinanti, anche se ha dato in appalto l'esecuzione delle opere", sicché "l'esistenza del rapporto di appalto 13 può valere per consentire al committente una eventuale rivalsa nei confronti dell'appaltatore inadempiente o in colpa, o se del caso a far sorgere una responsabilità dell'appaltatore verso il terzo danneggiato che può aggiungersi a quella del proprietario, ma non sostituirla o eliminarla", fermo, peraltro, restando che l'appaltatore qualora - "nella esecuzione dei lavori appaltati opera in autonomia con propria organizzazione ed apprestando i mezzi a ciò necessari" si pone come "esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi nella esecuzione dell'opera", salva, tuttavia, "la esclusiva responsabilità del committente laddove questi si sia ingerito nei lavori con direttive vincolanti che abbiano ridotto l'appaltatore al rango di «nudus minister», ovvero la sua corresponsabilità qualora si sia ingerito con direttive che soltanto riducano l'autonomia dell'appaltatore" (così "ex multis", in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 17 gennaio 2012, n. 538, Rv. 621182-01). - enunciati per l'ipotesi in cui il Orbene, se tali principi committente si sia ingerito, in tutto o in parte, nell'esecuzione dell'opera - valgono in relazione alla pretesa risarcitoria che lo stesso soggetto danneggiato, "terzo" rispetto al contratto, è legittimato a far valere verso l'appaltatore, a maggior ragione trovano applicazione quanto alla regolamentazione dei rapporti “interni" alle parti contrattuali, in sede di rivalsa. Riscontrato, dunque, dalla Corte territoriale con valutazione in fatto non sindacabile in questa sede che l'odierna ricorrente "non - restò estranea all'esecuzione dei lavori", giacché essa “condivise quanto meno la scelta operativa di demolire i muri perimetrali della struttura alberghiera", la sentenza impugnata ha ritenuto di ricondurre la fattispecie sottoposta al SUO vaglio all'ipotesi dell'ingerenza del committente nella realizzazione dell'opera, ravvisandone, appunto su tali basi, la "corresponsabilità" (tra l'altro, in misura minima, essendo stata stimata nel 10%) nei danni cagionati 14 a terzi. In questo modo, oltretutto, essa ha fatto applicazione dell'art. 1227, comma 2, cod. civ., disposizione certamente operante anche nei rapporti tra appaltatore e committente, come già ritenuto da questa Corte, "in quanto costituisce applicazione corretta del principio di cooperazione del creditore nel rapporto obbligatorio, da cui discende la regola secondo cui il creditore deve usare l'ordinaria diligenza al fine di evitare le conseguenze pregiudizievoli conseguenti all'inadempimento della controparte" (così, in motivazione, Cass. Sez. 2, sent. 5 aprile 2011, n. 7771, Rv. 617360-01).
8.2. Il secondo motivo è inammissibile. -8.2.1. Sul punto, deve notarsi che la censura si risolve in sostanza - nella denuncia dell'omesso esame di documenti, sicché essa va scrutinata alla luce del principio secondo cui "il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto E decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la «ratio decidendi»> venga a trovarsi priva di fondamento" (Cass. Sez. 3, ord. 26 giugno 2018, n. 16812, Rv. 649421-01). Orbene, dal testo della sentenza impugnata - come bene osserva il controricorrente ON - emerge che, ad eccezione del doc. nn. 6 e 13 (sui quali si dirà di seguito), tutti gli altri che la Corte trentina avrebbe omesso, secondo la ricorrente, di esaminare (doc. dal n. 7 al n. 12) sono stati, invece, presi in rassegna dal giudice di appello, e ciò per trarre la conclusione che la società committente ebbe a remunerare solo in parte (e non integralmente, come assume la 15 ricorrente) l'attività di progettazione svolta dal professionista, donde il suo diritto al compenso per quella restante. Manca, dunque, rispetto ai documenti "de quibus” il presupposto costituito dall'omesso esame, non potendo il motivo di ricorso sostanziarsi in uno strumento di critica del diverso apprezzamento (rispetto a quello proposto dalla ricorrente) che, degli stessi, ha compiuto il giudice di merito. Quanto ai restanti documenti (il n. 6 ed il n. 13), dei quali non vi è menzione nella sentenza, deve rilevarsi che nessuno di essi offre quella prova in grado di invalidare, con giudizio di certezza, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie, giacché il primo nella stessa - prospettazione della ricorrente consiste nella missiva - accompagnatoria della nota spese relativa all'attività di progettazione svolta dal ON, mentre il secondo si riferisce a prestazione resa da altro soggetto (tale Francesco Facchini) e non riferibile al ON. G 8.3. Il terzo motivo è, nuovamente, inammissibile.
8.3.1. Esso, laddove censura ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. - 5), cod. proc. civ. - l'omesso esame di "argomentazioni difensive" è - inammissibile per le ragioni già sopra evidenziate (e sulle quali si veda la già citata Cass. Sez. 2, sent. 14 giugno 2017, n. 14802, Rv. 644485-01). Il medesimo esito, sebbene per ragioni differenti, si impone in relazione alla denunciata violazione - che, peraltro, andava ricondotta al vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., trattandosi, in ipotesi di "error in procedendo" dell'art. 183, comma 6, cod. - proc. civ., atteso che la supposta tardività della produzione documentale concerne un documento (la fattura n. 3 del 2011) del quale non vi è minimamente cenno nella sentenza impugnata. 16 Anche il terzo profilo di censura, infine, è inammissibile, giacché, una volta escluso che possa essere sindacata la qualificazione del complessivo contegno della committente con rinuncia a far valere, verso l'Impresa LC, I vizi dell'opera, e quindi come accettazione della prestazione contrattuale resasi necessaria in forza del già ricordato provvedimento sindacale di sospensione dei lavori, tanto basta a giustificare la decisione della Corte territoriale di accoglimento dell'appello incidentale dell'Impresa LC, e ciò a prescindere dall'esattezza della qualificazione dell'azione allora proposta dall'odierna ricorrente come ripetizione dell'indebito. Trova, infatti, applicazione il principio secondo cui "in tema di ricorso per cassazione, qualora la motivazione della pronuncia impugnata sia basata su una pluralità di ragioni, convergenti o alternative, autonome l'una dall'altra, e ciascuna da sola idonea a supportare il relativo «dictum», la resistenza di una di esse all'impugnazione rende del tutto ultronea la verifica di ogni ulteriore censura, perché l'eventuale accoglimento di tutte o di una di esse mai condurrebbe alla cassazione della pronuncia suddetta" (Cass. Sez. Lav., sent. 10 febbraio 2017, n. 3633, Rv. 643086-01).
9. Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito dal rigetto di quello principale. 10. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico della ricorrente principale e liquidate come da dispositivo. 11. A carico della ricorrente principale, dato il rigetto dell'impugnazione, sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. 17
PQM
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale, condannando la società Albergo Rancolin S.n.c. a rifondere ai controricorrenti le spese del presente giudizio, che liquida, rispettivamente, per la società Impresa Edile LC Severino e Figli S.r.l., nonché per OL ON e l'impresa individuale Impresa AL di NE CO, in € 8.200,00, per la prima, e in € 10.200,00 cadauno, per il secondo e la terzo, oltre, per ognuno di tali tre soggetti, € 200,00 per esborsi, più spese forfetarie nella misura de! 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 27 settembre 2018. Il Presidente Adelaide AMENDOLA Лبأن مكانات ci しししい Il Funzionario Giudiziario Innocenzo BATKISTA DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 24 APR... 2019.….. # Funzionario Giudiziario Innocenzo BATHSTA 18