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Sentenza 5 gennaio 2024
Sentenza 5 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 05/01/2024, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2866/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Daniela Garufi Presidente dott. Lucia Schiaretti Giudice Relatore dott. Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2866/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOZZI Controparte_1 C.F._1
IACOPO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. TOZZI
IACOPO;
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAZZERI Controparte_2 C.F._2
ELENA, elettivamente domiciliato in VIALE SPARTACO LAVAGNINI 41 50129 FIRENZE, presso il difensore avv. ZAZZERI ELENA;
PARTE CONVENUTA
Pubblico Ministero- sede-
INTERVENUTO NECESSARIO
Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, previo ogni adempimento di legge, Controparte_1
ed ogni azione e domanda avversaria respinta a) emettere sentenza immediata sul vincolo coniugale di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto inter partes in
Impruneta l'1.12.2007; b) confermare l'affidamento condiviso della figlia minore e per Per_1
l'effetto prevedere un calendario di permanenza della figlia con i genitori come previsto nella sentenza di separazione del 2.2.2022 resa inter partes con l'incremento di almeno un giorno la settimana dall'uscita della scuola fino alla mattina seguente col padre o nella diverse modalità che risulteranno di giustizia;
c) confermare un contributo al mantenimento a carico del padre a favore della figlia da corrispondere nelle mani della madre di euro 200,00 mensile con rivalutazione istat annuale oltre il 50% delle spese straordinarie solo a condizione che siano preventivamente concordate e che vengono comunque individuate nel Protocollo del Tribunale di
Firenze; d) non prevedere alcun assegno ex art. 5 L. 898/1970 e succ. modif.; ammettere le istanze istruttorie proposte nelle memorie ex art. 183 n. 2 e 3 c.p.c., che devono considerarsi qui integralmente trascritte. Con vittoria di spese di lite. per Voglia il Tribunale 1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del Controparte_2
matrimonio concordatario a suo tempo contratto dai sigg.ri e Controparte_2 Controparte_1
2. disporre in via condivisa tra i genitori l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore con collocamento prevalente della stessa presso la madre e con possibilità per il Per_1
padre di tenerla con se un fine settimana alternato, dal venerdi sera al martedi mattina con accompagnamento a scuola, ed un giorno infrasettimanale, che si indica nel lunedi, con pernottamento, nella settimana in cui trascorre il week-end con la madre, oltre a due Per_1
settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo ed una nel periodo invernale. Durante le festività natalizie trascorrerà una settimana con ciascun genitore, alternando le principali Per_1 festività, ad anni alterni mentre nel periodo pasquale alternerà con l'uno e l'altro genitore tre giorni comprensivi della Pasqua e tre giorni comprensivi del Lunedi dell'Angelo. 3. porre a carico del sig. un contributo per il mantenimento della figlia pari ad € 800,00, Controparte_1
da versarsi entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre il pagamento del 70% delle spese straordinarie, comprese quelle sportive, che si renderanno necessarie nell'interesse della figlia, residuando il 30% a carico della sig.ra 4. disporre a CP_2
carico del sig. il versamento, in favore della Sig.ra di un Controparte_1 Controparte_2 assegno divorzile che si riterrà di giustizia ma comunque non inferiore ad € 500,00 mensili, stante la differenza dei redditi tra le parti e l'apporto della Sig.ra alla vita familiare, da CP_2 pagina 2 di 8 Org_ versarsi entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici per le motivazioni gia argomentate nei precedenti atti difensivi. 5. stante l'imminente scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dei tempi consentiti per l'emanazione di un provvedimento, laddove il Giudice lo ritenga utile ai fini della decisione, si chiede che disponga la produzione dell'ultima dichiarazione dei redditi delle parti. 6. Ai fini della decisione e per determinare il patrimonio ereditato dal sig. si chiede anche che il CP_1
Giudice ordini a controparte l'esibizione della denuncia di successione. Con vittoria di spese ed onorari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la cessazione degli effetti Controparte_1
civili del matrimonio contratto in Impruneta, il 1 dicembre 2017, con e dal Controparte_2
quale è nata la figlia in data 20 agosto 2009. Per_1
Ha dedotto che: sussistono i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, giacchè il Tribunale ha pronunciato la sentenza parziale di separazione personale in data 25 febbraio 2020 e sentenza definitiva il 22 febbraio 2022. Non vi sono, invece, i presupposti per riconoscere alla resistente un assegno divorzile giacchè la durante il CP_2
matrimonio, non ha mai messo a disposizione della famiglia i propri redditi, così accumulando un patrimonio personale;
Ella risulta titolare di immobili in Impruneta e, dopo la separazione, ha acquistato un immobile in Bagno a Ripoli, dove ha trasferito la residenza unitamente alla figlia;
il ricorrente, invece, gode di una casa del padre, al quale informalmente versa € 500,00 mensili;
l'assegno separatile dovrà, dunque, essere revocato;
per quanto concerne la figlia può Per_1 essere confermato il disposto della sentenza di separazione sia con riferimento all'affidamento, al collocamento e agli incontri padre\figlia che per quanto concerne l'aspetto economico (€ 250,00 mensili oltre al 50 % delle spese straordinarie).
si è costituita in giudizio ed ha aderito alla richiesta di pronuncia sullo stato;
Controparte_2
con riferimento al rapporto padre-figlia, ha evidenziato l'aggravamento delle criticità già esistente e riscontrate nella ctu svolta in sede di separazione a far tempo dalle vacanze estive del
2021, quando ha saputo della nuova relazione del padre;
la ragazza ha sofferto di crisi Per_1
d'ansia, di coliche addominali e di mal di testa, che in alcune occasioni hanno reso necessario l'accesso al Pronto soccorso e anche una visita cardiologica;
ha difficoltà scolastiche per via della pagina 3 di 8 sofferenza derivante dalla separazione e, in accordo con il neuropsichiatra del servizio pubblico che la segue, la certificazione BES;
la frequentazione con il padre, che per lavoro la lascia con la nuova compagna, deve, dunque, essere ridotta e comunque avvenire in modo che possa Per_1
scegliere dove stare;
quando è in difficoltà, infatti, la ragazza vuole stare con la madre;
ha dedotto di aver diritto ad un assegno divorzile quantificato nella misura minima di € 500,00 mensili, in ragione della sproporzione reddituale e patrimoniale esistente tra i coniugi e dell'assegnazione della casa coniugale (di proprietà del padre del ricorrente) al parimenti ha chiesto un CP_1 assegno di mantenimento per la figlia molto superiore a quello offerto dal ovvero € CP_1
800,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Con l'ordinanza presidenziale del 19 luglio 2022 sono state confermate le statuizioni di cui alla sentenza di separazione resa nel febbraio 2022.
Nel corso del giudizio sono proseguiti gli interventi dell' per attraverso la CP_3 Per_1
terapia farmacologica con fitofarmaci, i colloqui individuali con il neuropsichiatra e la psicoterapeuta ed è stata iniziata l'educativa domiciliare. Su sollecitazione del neuropsichiatra è stato predisposto anche un intervento di sostegno alla genitorialità per le parti.
All'udienza del 28 settembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Venendo a decidere la causa, il Tribunale osserva quanto segue.
La pronuncia sullo stato.
Sussistono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. Ed infatti è decorso più di un anno dalla comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale, è stata emessa la sentenza di separazione e tra le parti non è più ripresa la convivenza né ogni forma di comunione spirituale o materiale.
L'affidamento di il collocamento prevalente presso un genitore e la relazione con Per_1
l'altro.
è una ragazza di quattordici anni, che attualmente frequenta la prima liceo classico. In Per_1 concomitanza con la separazione dei genitori ha manifestato crisi d'ansia e di panico, anche legate alla scuola, una tendenza all'isolamento sociale, propositi autolesionistici e suicidari;
la diagnosi del neuropsichiatra del giugno 2022, secondo il quale “la situazione di risulta Per_1
gravemente compromessa sul piano depressivo e della disregolazione e vengono espressi ai genitori i dubbi relativi ai rischi cui può andare incontro la bambina affacciandosi all'adolescenza” hanno determinato il giudice istruttore a disporre gli interventi sopra richiamati, ivi compreso il sostegno alla genitorialità. Con la relazione dell'11 settembre 2023, il pagina 4 di 8 neuropsichiatra ha dato atto che il percorso di sostegno alla genitorialità ha consentito ai genitori di focalizzarsi sulle esigenze di ed ha ritenuto di consigliare la prosecuzione di tutti gli Per_1
interventi in atto.
Questo Tribunale, dunque, ritiene di confermare tutti gli interventi in atto per e di Per_1 richiedere all' di mantenere il sostegno alla genitorialità per le parti. CP_3
Le problematiche di anche con riferimento alla sofferenza per la separazione dei Per_1
genitori richiedono, dunque, che entrambe le parti lavorino per riuscire ad individuare modalità condivise per aiutare la figlia nella fase adolescenziale. Gli accertamenti svolti, infatti, non individuano problematiche specifiche con uno dei genitori ma una sofferenza legata ai loro conflitti, passati e presenti.
Ritiene, quindi, il Tribunale di dover confermare il regime di affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
anche i periodi di Per_1
collocamento presso il padre (sei giorni su quattordici, come indicato meglio in dispositivo) già stabilito in separazione dopo ampia valutazione del ctu, deve essere confermato, in quanto nell'interesse della minore ad avere due vere figure genitoriali. E' evidente che, viste le problematiche e la sofferenza di ciascun genitore dovrà valutare secondo il caso quali Per_1 siano i momenti in cui la figlia ha necessità di avere accesso all'altro genitore, anche se il calendario non lo prevederebbe. Il dispositivo del Tribunale, infatti, è una previsione che opera laddove i genitori non raggiungano migliori accordi nell'interesse della figlia.
L'assegno divorzile chiesto da Controparte_2
Non sussistono i presupposti per riconoscere a un assegno divorzile. Ella, Controparte_2 infatti, è economicamente autosufficiente giacchè percepisce da reddito dal lavoro di insegnante €
26.247,00 lordi annui, è proprietaria dell'immobile in cui vive, di particolare pregio, come risulta dalle foto in atti, (acquistato in parte con denaro dei genitori e in parte con un mutuo con rata mensile di € 857,00) e del 25% di altri due immobili. Non rileva in alcun modo la sperequazione patrimoniale tra i coniugi, determinata da scelte lavorative personali e non legate al matrimonio.
Non è stato, peraltro, dedotto né si ravvisa alcun contributo alla realizzazione del patrimonio comune o del coniuge, in quanto le parti non hanno acquistato alcunchè nel corso del matrimonio e tutti i beni del provengono dall'eredità paterna, la cui successione si è aperta nel CP_1
corso del giudizio di divorzio.
La domanda deve, dunque, essere rigettata.
Il mantenimento di da parte di Per_1 Controparte_1
pagina 5 di 8 Con il regime di permanenza di con ciascun genitore stabilito dal Tribunale la minore Per_1
trascorre ogni quindici giorni sei giorni con il padre e otto con la madre. Controparte_1
dunque, contribuisce in maniera significativa al mantenimento diretto della figlia. La sperequazione reddituale tra i coniugi è tuttavia evidente e richiede una ulteriore contribuzione del padre al mantenimento di allorquando la stessa si trova a permanere presso la madre. Per_1
Ed infatti, la ha un reddito lordo di € 26.247 per circa € 1.400,00 mensili (cfr. dich. CP_2
Redditi 2023) e sostiene una rata di mutuo di € 837,00 mensili per la casa ove abita con la figlia, mentre il ha un reddito annuo lordo per il 2021 (cfr. dichiarazione del 2022) di € CP_1
108.272,00, ed ha ereditato da poco, a seguito del decesso del padre, insieme ai fratelli, immobili di particolare pregio che, se ancora non messi a reddito, hanno senz'altro incrementato il suo patrimonio.
Al fine di consentire a di tenere il medesimo tenore di vita con entrambi i genitori, il Per_1
Tribunale ritiene di poter determinare il contributo di a nella Controparte_1 Controparte_2 misura di € 400,00 mensili;
la somma dovrà essere versata entro il giorno cinque del mese ed è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie, individuate secondo le linee guida del CNF in materia di Famiglia, saranno versate da entrambi i genitori, nella misura del 60% il e del 40% la CP_1 CP_2
Deve precisarsi che l'onere della madre di acquistare l'abbigliamento ludico sportivo e di metterlo a disposizione del padre non significa che la debba farsene carico CP_2
economicamente; sotto tale profilo, infatti, opera la ripartizione sopra indicata.
Le spese del presente giudizio.
In ragione della maggiore soccombenza, le spese del giudizio devono essere poste a carico di nella misura di 1\2; devono essere compensate tra le parti per la restante parte. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contraddittorio delle parti, così dispone:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Impruneta il 1 dicembre
2007 tra e e trascritto agli atti di matrimonio del Comune di Controparte_1 Controparte_2
Firenze, anno 2008, parte II, sez. B, n. 118; ordina all'Ufficiale di Stato civile del medesimo
Comune di provvedere alle annotazioni di legge;
pagina 6 di 8 -rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da Controparte_2
-affida congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Persona_2
presso la madre;
potrà tenere con sé la figlia a, settimane alternate come segue: la prima Controparte_1 settimana, il lunedì dall'uscita di scuola fino al martedì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola, il mercoledì dall'uscita di scuola fino al giovedì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola;
la seconda settimana, il mercoledì dall'uscita di scuola fino al giovedì quando la riaccompagnerà a scuola e dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina, quando la accompagnerà a scuola e così a ripetere lo schema nelle settimane successive;
nel periodo extrascolastico il padre prenderà e riaccompagnerà la figlia a casa della madre;
nel periodo estivo, ciascun genitore potrà trascorrere due settimane, anche continuative con la figlia, da concordarsi tra i genitori e, in queste settimane, il consueto regime sarà sospeso;
le vacanze natalizie saranno divise in due periodi (24\12-30\12 e 31\12-06\01) e saranno trascorsi con i genitori ad anni alterni;
per le vacanze pasquali i genitori trascorreranno con l'intero periodo ad anni Per_1
alterni; i genitori non dormiranno nel medesimo letto con la figlia per nessun motivo;
eviteranno di coinvolgere nelle loro relazioni sentimentali, se non saranno ritenute stabili e Per_1
continuative; la minore dovrà avere continuità nello svolgimento delle attività extrascolastiche;
entrambi i genitori potranno avvalersi dei nonni o di persone di loro fiducia per la gestione di nei tempi di loro spettanza;
ciascun genitore acquisterà per l'abbigliamento Per_1 Per_1
necessario per la vita ordinaria (mentre per le attività ludiche sportive o straordinarie gli acquisti saranno fatti dalla madre che li metterà a disposizione anche del padre, quando sarà con Per_1
lui);
-dispone che versi a a titolo di mantenimento della figlia Controparte_1 Controparte_2
la somma mensile di € 400,00; la somma è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli Per_1 indici;
l'assegno unico sarà percepito al 50% tra i genitori;
Org_1
-i genitori concorreranno nella misura del 60% il e del 40% la al pagamento CP_1 CP_2
delle spese straordinarie, individuate secondo le linee guida del CNF in materia di famiglia;
-dispone che l' mantenga il percorso di sostegno alla genitorialità per entrambe le parti e CP_3 che prosegua il percorso psicoterapeutico e neuropsichiatrico di oltre che l'educativa Per_1
domiciliare, secondo i tempi ritenuti congrui dal Servizio;
-condanna al pagamento, in favore di della metà delle spese Controparte_2 Controparte_1
del presente giudizio, che si liquidano in tale misura in € 1.904,50 per onorari, oltre rimborso pagina 7 di 8 forfetario spese processuali, IVA e CPA;
dichiara compensate le spese per la restante metà.
Firenze, così deciso nella camera di consiglio del 21 dicembre 2023
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Lucia Schiaretti dott. Daniela Garufi
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Daniela Garufi Presidente dott. Lucia Schiaretti Giudice Relatore dott. Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2866/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOZZI Controparte_1 C.F._1
IACOPO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. TOZZI
IACOPO;
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAZZERI Controparte_2 C.F._2
ELENA, elettivamente domiciliato in VIALE SPARTACO LAVAGNINI 41 50129 FIRENZE, presso il difensore avv. ZAZZERI ELENA;
PARTE CONVENUTA
Pubblico Ministero- sede-
INTERVENUTO NECESSARIO
Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, previo ogni adempimento di legge, Controparte_1
ed ogni azione e domanda avversaria respinta a) emettere sentenza immediata sul vincolo coniugale di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto inter partes in
Impruneta l'1.12.2007; b) confermare l'affidamento condiviso della figlia minore e per Per_1
l'effetto prevedere un calendario di permanenza della figlia con i genitori come previsto nella sentenza di separazione del 2.2.2022 resa inter partes con l'incremento di almeno un giorno la settimana dall'uscita della scuola fino alla mattina seguente col padre o nella diverse modalità che risulteranno di giustizia;
c) confermare un contributo al mantenimento a carico del padre a favore della figlia da corrispondere nelle mani della madre di euro 200,00 mensile con rivalutazione istat annuale oltre il 50% delle spese straordinarie solo a condizione che siano preventivamente concordate e che vengono comunque individuate nel Protocollo del Tribunale di
Firenze; d) non prevedere alcun assegno ex art. 5 L. 898/1970 e succ. modif.; ammettere le istanze istruttorie proposte nelle memorie ex art. 183 n. 2 e 3 c.p.c., che devono considerarsi qui integralmente trascritte. Con vittoria di spese di lite. per Voglia il Tribunale 1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del Controparte_2
matrimonio concordatario a suo tempo contratto dai sigg.ri e Controparte_2 Controparte_1
2. disporre in via condivisa tra i genitori l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore con collocamento prevalente della stessa presso la madre e con possibilità per il Per_1
padre di tenerla con se un fine settimana alternato, dal venerdi sera al martedi mattina con accompagnamento a scuola, ed un giorno infrasettimanale, che si indica nel lunedi, con pernottamento, nella settimana in cui trascorre il week-end con la madre, oltre a due Per_1
settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo ed una nel periodo invernale. Durante le festività natalizie trascorrerà una settimana con ciascun genitore, alternando le principali Per_1 festività, ad anni alterni mentre nel periodo pasquale alternerà con l'uno e l'altro genitore tre giorni comprensivi della Pasqua e tre giorni comprensivi del Lunedi dell'Angelo. 3. porre a carico del sig. un contributo per il mantenimento della figlia pari ad € 800,00, Controparte_1
da versarsi entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre il pagamento del 70% delle spese straordinarie, comprese quelle sportive, che si renderanno necessarie nell'interesse della figlia, residuando il 30% a carico della sig.ra 4. disporre a CP_2
carico del sig. il versamento, in favore della Sig.ra di un Controparte_1 Controparte_2 assegno divorzile che si riterrà di giustizia ma comunque non inferiore ad € 500,00 mensili, stante la differenza dei redditi tra le parti e l'apporto della Sig.ra alla vita familiare, da CP_2 pagina 2 di 8 Org_ versarsi entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici per le motivazioni gia argomentate nei precedenti atti difensivi. 5. stante l'imminente scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dei tempi consentiti per l'emanazione di un provvedimento, laddove il Giudice lo ritenga utile ai fini della decisione, si chiede che disponga la produzione dell'ultima dichiarazione dei redditi delle parti. 6. Ai fini della decisione e per determinare il patrimonio ereditato dal sig. si chiede anche che il CP_1
Giudice ordini a controparte l'esibizione della denuncia di successione. Con vittoria di spese ed onorari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la cessazione degli effetti Controparte_1
civili del matrimonio contratto in Impruneta, il 1 dicembre 2017, con e dal Controparte_2
quale è nata la figlia in data 20 agosto 2009. Per_1
Ha dedotto che: sussistono i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, giacchè il Tribunale ha pronunciato la sentenza parziale di separazione personale in data 25 febbraio 2020 e sentenza definitiva il 22 febbraio 2022. Non vi sono, invece, i presupposti per riconoscere alla resistente un assegno divorzile giacchè la durante il CP_2
matrimonio, non ha mai messo a disposizione della famiglia i propri redditi, così accumulando un patrimonio personale;
Ella risulta titolare di immobili in Impruneta e, dopo la separazione, ha acquistato un immobile in Bagno a Ripoli, dove ha trasferito la residenza unitamente alla figlia;
il ricorrente, invece, gode di una casa del padre, al quale informalmente versa € 500,00 mensili;
l'assegno separatile dovrà, dunque, essere revocato;
per quanto concerne la figlia può Per_1 essere confermato il disposto della sentenza di separazione sia con riferimento all'affidamento, al collocamento e agli incontri padre\figlia che per quanto concerne l'aspetto economico (€ 250,00 mensili oltre al 50 % delle spese straordinarie).
si è costituita in giudizio ed ha aderito alla richiesta di pronuncia sullo stato;
Controparte_2
con riferimento al rapporto padre-figlia, ha evidenziato l'aggravamento delle criticità già esistente e riscontrate nella ctu svolta in sede di separazione a far tempo dalle vacanze estive del
2021, quando ha saputo della nuova relazione del padre;
la ragazza ha sofferto di crisi Per_1
d'ansia, di coliche addominali e di mal di testa, che in alcune occasioni hanno reso necessario l'accesso al Pronto soccorso e anche una visita cardiologica;
ha difficoltà scolastiche per via della pagina 3 di 8 sofferenza derivante dalla separazione e, in accordo con il neuropsichiatra del servizio pubblico che la segue, la certificazione BES;
la frequentazione con il padre, che per lavoro la lascia con la nuova compagna, deve, dunque, essere ridotta e comunque avvenire in modo che possa Per_1
scegliere dove stare;
quando è in difficoltà, infatti, la ragazza vuole stare con la madre;
ha dedotto di aver diritto ad un assegno divorzile quantificato nella misura minima di € 500,00 mensili, in ragione della sproporzione reddituale e patrimoniale esistente tra i coniugi e dell'assegnazione della casa coniugale (di proprietà del padre del ricorrente) al parimenti ha chiesto un CP_1 assegno di mantenimento per la figlia molto superiore a quello offerto dal ovvero € CP_1
800,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Con l'ordinanza presidenziale del 19 luglio 2022 sono state confermate le statuizioni di cui alla sentenza di separazione resa nel febbraio 2022.
Nel corso del giudizio sono proseguiti gli interventi dell' per attraverso la CP_3 Per_1
terapia farmacologica con fitofarmaci, i colloqui individuali con il neuropsichiatra e la psicoterapeuta ed è stata iniziata l'educativa domiciliare. Su sollecitazione del neuropsichiatra è stato predisposto anche un intervento di sostegno alla genitorialità per le parti.
All'udienza del 28 settembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Venendo a decidere la causa, il Tribunale osserva quanto segue.
La pronuncia sullo stato.
Sussistono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. Ed infatti è decorso più di un anno dalla comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale, è stata emessa la sentenza di separazione e tra le parti non è più ripresa la convivenza né ogni forma di comunione spirituale o materiale.
L'affidamento di il collocamento prevalente presso un genitore e la relazione con Per_1
l'altro.
è una ragazza di quattordici anni, che attualmente frequenta la prima liceo classico. In Per_1 concomitanza con la separazione dei genitori ha manifestato crisi d'ansia e di panico, anche legate alla scuola, una tendenza all'isolamento sociale, propositi autolesionistici e suicidari;
la diagnosi del neuropsichiatra del giugno 2022, secondo il quale “la situazione di risulta Per_1
gravemente compromessa sul piano depressivo e della disregolazione e vengono espressi ai genitori i dubbi relativi ai rischi cui può andare incontro la bambina affacciandosi all'adolescenza” hanno determinato il giudice istruttore a disporre gli interventi sopra richiamati, ivi compreso il sostegno alla genitorialità. Con la relazione dell'11 settembre 2023, il pagina 4 di 8 neuropsichiatra ha dato atto che il percorso di sostegno alla genitorialità ha consentito ai genitori di focalizzarsi sulle esigenze di ed ha ritenuto di consigliare la prosecuzione di tutti gli Per_1
interventi in atto.
Questo Tribunale, dunque, ritiene di confermare tutti gli interventi in atto per e di Per_1 richiedere all' di mantenere il sostegno alla genitorialità per le parti. CP_3
Le problematiche di anche con riferimento alla sofferenza per la separazione dei Per_1
genitori richiedono, dunque, che entrambe le parti lavorino per riuscire ad individuare modalità condivise per aiutare la figlia nella fase adolescenziale. Gli accertamenti svolti, infatti, non individuano problematiche specifiche con uno dei genitori ma una sofferenza legata ai loro conflitti, passati e presenti.
Ritiene, quindi, il Tribunale di dover confermare il regime di affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
anche i periodi di Per_1
collocamento presso il padre (sei giorni su quattordici, come indicato meglio in dispositivo) già stabilito in separazione dopo ampia valutazione del ctu, deve essere confermato, in quanto nell'interesse della minore ad avere due vere figure genitoriali. E' evidente che, viste le problematiche e la sofferenza di ciascun genitore dovrà valutare secondo il caso quali Per_1 siano i momenti in cui la figlia ha necessità di avere accesso all'altro genitore, anche se il calendario non lo prevederebbe. Il dispositivo del Tribunale, infatti, è una previsione che opera laddove i genitori non raggiungano migliori accordi nell'interesse della figlia.
L'assegno divorzile chiesto da Controparte_2
Non sussistono i presupposti per riconoscere a un assegno divorzile. Ella, Controparte_2 infatti, è economicamente autosufficiente giacchè percepisce da reddito dal lavoro di insegnante €
26.247,00 lordi annui, è proprietaria dell'immobile in cui vive, di particolare pregio, come risulta dalle foto in atti, (acquistato in parte con denaro dei genitori e in parte con un mutuo con rata mensile di € 857,00) e del 25% di altri due immobili. Non rileva in alcun modo la sperequazione patrimoniale tra i coniugi, determinata da scelte lavorative personali e non legate al matrimonio.
Non è stato, peraltro, dedotto né si ravvisa alcun contributo alla realizzazione del patrimonio comune o del coniuge, in quanto le parti non hanno acquistato alcunchè nel corso del matrimonio e tutti i beni del provengono dall'eredità paterna, la cui successione si è aperta nel CP_1
corso del giudizio di divorzio.
La domanda deve, dunque, essere rigettata.
Il mantenimento di da parte di Per_1 Controparte_1
pagina 5 di 8 Con il regime di permanenza di con ciascun genitore stabilito dal Tribunale la minore Per_1
trascorre ogni quindici giorni sei giorni con il padre e otto con la madre. Controparte_1
dunque, contribuisce in maniera significativa al mantenimento diretto della figlia. La sperequazione reddituale tra i coniugi è tuttavia evidente e richiede una ulteriore contribuzione del padre al mantenimento di allorquando la stessa si trova a permanere presso la madre. Per_1
Ed infatti, la ha un reddito lordo di € 26.247 per circa € 1.400,00 mensili (cfr. dich. CP_2
Redditi 2023) e sostiene una rata di mutuo di € 837,00 mensili per la casa ove abita con la figlia, mentre il ha un reddito annuo lordo per il 2021 (cfr. dichiarazione del 2022) di € CP_1
108.272,00, ed ha ereditato da poco, a seguito del decesso del padre, insieme ai fratelli, immobili di particolare pregio che, se ancora non messi a reddito, hanno senz'altro incrementato il suo patrimonio.
Al fine di consentire a di tenere il medesimo tenore di vita con entrambi i genitori, il Per_1
Tribunale ritiene di poter determinare il contributo di a nella Controparte_1 Controparte_2 misura di € 400,00 mensili;
la somma dovrà essere versata entro il giorno cinque del mese ed è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie, individuate secondo le linee guida del CNF in materia di Famiglia, saranno versate da entrambi i genitori, nella misura del 60% il e del 40% la CP_1 CP_2
Deve precisarsi che l'onere della madre di acquistare l'abbigliamento ludico sportivo e di metterlo a disposizione del padre non significa che la debba farsene carico CP_2
economicamente; sotto tale profilo, infatti, opera la ripartizione sopra indicata.
Le spese del presente giudizio.
In ragione della maggiore soccombenza, le spese del giudizio devono essere poste a carico di nella misura di 1\2; devono essere compensate tra le parti per la restante parte. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contraddittorio delle parti, così dispone:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Impruneta il 1 dicembre
2007 tra e e trascritto agli atti di matrimonio del Comune di Controparte_1 Controparte_2
Firenze, anno 2008, parte II, sez. B, n. 118; ordina all'Ufficiale di Stato civile del medesimo
Comune di provvedere alle annotazioni di legge;
pagina 6 di 8 -rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da Controparte_2
-affida congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Persona_2
presso la madre;
potrà tenere con sé la figlia a, settimane alternate come segue: la prima Controparte_1 settimana, il lunedì dall'uscita di scuola fino al martedì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola, il mercoledì dall'uscita di scuola fino al giovedì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola;
la seconda settimana, il mercoledì dall'uscita di scuola fino al giovedì quando la riaccompagnerà a scuola e dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina, quando la accompagnerà a scuola e così a ripetere lo schema nelle settimane successive;
nel periodo extrascolastico il padre prenderà e riaccompagnerà la figlia a casa della madre;
nel periodo estivo, ciascun genitore potrà trascorrere due settimane, anche continuative con la figlia, da concordarsi tra i genitori e, in queste settimane, il consueto regime sarà sospeso;
le vacanze natalizie saranno divise in due periodi (24\12-30\12 e 31\12-06\01) e saranno trascorsi con i genitori ad anni alterni;
per le vacanze pasquali i genitori trascorreranno con l'intero periodo ad anni Per_1
alterni; i genitori non dormiranno nel medesimo letto con la figlia per nessun motivo;
eviteranno di coinvolgere nelle loro relazioni sentimentali, se non saranno ritenute stabili e Per_1
continuative; la minore dovrà avere continuità nello svolgimento delle attività extrascolastiche;
entrambi i genitori potranno avvalersi dei nonni o di persone di loro fiducia per la gestione di nei tempi di loro spettanza;
ciascun genitore acquisterà per l'abbigliamento Per_1 Per_1
necessario per la vita ordinaria (mentre per le attività ludiche sportive o straordinarie gli acquisti saranno fatti dalla madre che li metterà a disposizione anche del padre, quando sarà con Per_1
lui);
-dispone che versi a a titolo di mantenimento della figlia Controparte_1 Controparte_2
la somma mensile di € 400,00; la somma è soggetta a rivalutazione annuale secondo gli Per_1 indici;
l'assegno unico sarà percepito al 50% tra i genitori;
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-i genitori concorreranno nella misura del 60% il e del 40% la al pagamento CP_1 CP_2
delle spese straordinarie, individuate secondo le linee guida del CNF in materia di famiglia;
-dispone che l' mantenga il percorso di sostegno alla genitorialità per entrambe le parti e CP_3 che prosegua il percorso psicoterapeutico e neuropsichiatrico di oltre che l'educativa Per_1
domiciliare, secondo i tempi ritenuti congrui dal Servizio;
-condanna al pagamento, in favore di della metà delle spese Controparte_2 Controparte_1
del presente giudizio, che si liquidano in tale misura in € 1.904,50 per onorari, oltre rimborso pagina 7 di 8 forfetario spese processuali, IVA e CPA;
dichiara compensate le spese per la restante metà.
Firenze, così deciso nella camera di consiglio del 21 dicembre 2023
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Lucia Schiaretti dott. Daniela Garufi
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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