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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 28/05/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1457/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1457 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2020 trattenuta in decisione il 15.01.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Tivoli Parte_1 C.F._1
Terme, via Don G. Minzoni n. 1/A, presso lo studio dell'Avv. Claudio Albanese, che lo rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- appellante contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Genova, alla via
Maragliano n. 10, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Calisi, che la rappresenta e la difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- appellata nonché contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, _2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Comunale a mezzo dell'Avv. Carlo Rosella (C.F.
), giusta procura alle liti depositata nel fascicolo informatico ex C.F._2 art. 83 c.p.c., ed elettivamente domiciliato in Piazza Municipio, Palazzo San CP_2
Giacomo;
- appellato
e contro
(C.F. ) in persona del Sindaco pro Controparte_3 P.IVA_3 tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Affari Legali e Contenzioso del in Via G.B. Barsuglia n. 182, rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_3
Rachele Giudiceandrea, giusta procura alle liti depositata nel fascicolo informatico ex art. 83, 3 comma, c.p.c.;
- appellato nonché contro (C.F. Controparte_4
), in persona del Prefetto pro tempore, e P.IVA_4 [...]
(C.F. ), in persona del Controparte_5 P.IVA_5
Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Firenze, presso i cui uffici Firenze, via degli Arazzieri n. 4, sono elettivamente domiciliate;
- appellate
e contro
, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Controparte_6
Corso Matteotti n. 37; _6
- appellato contumace
Oggetto: “Altri istituti e leggi speciali”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Nel giudizio di primo grado (R.G.n. 2013/2018), aveva presentato Parte_1 opposizione avverso vari estratti di ruolo, avverso le relative cartelle di pagamento, nonché all'iscrizione di ipoteca legale dell'11/12/2007, chiedendo l'accertamento della nullità delle imposizioni di pagamento o, comunque, l'annullamento delle stesse. Deduceva, a sostegno dell'opposizione: - l'inesistenza della notifica degli estratti di ruolo e delle cartelle, nonché dei titoli esecutivi presupposti;
- l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie;
- l'inefficacia dell'iscrizione ipotecaria non preceduta da avviso;
- la sproporzione dell'ipoteca iscritta rispetto all'entità del debito;
- la responsabilità di per avere omesso di verificare la Controparte_7 regolarità della pretesa creditoria azionata;
- la mancanza di motivazione delle cartelle esattoriali e l'omessa indicazione del calcolo degli interessi.
Nel giudizio di primo grado si costituivano Controparte_7
, il ed il;
si
[...] Controparte_3 Controparte_6 costituiva tardivamente anche il mentre restavano contumaci _2 gli uffici della . CP_4
Istruita la causa in via documentale, con la sentenza n. 863 del 03.12.2019 il giudice di prime cure rigettava l'opposizione, condannando alla rifusione delle Parte_1 spese di lite in favore del e del Controparte_3 _2
Con atto di citazione notificato in data 27.04.2020, ha impugnato la Parte_1 predetta sentenza deducendo che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente: - ritenuto tempestivamente costituito il - ritenuto costituita la _2
; - escluso la legittimazione passiva degli enti che hanno emesso i titoli CP_4 esecutivi posti a base delle cartelle esattoriali;
- escluso l'impugnabilità dell'estratto di ruolo e omesso di valutare tanto l'inesistenza dei titoli esecutivi quanto l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie;
- individuato la disciplina applicabile all'iscrizione ipotecaria e omesso di decidere in ordine alla legittimità della stessa, anche avuto pag. 2/7 riguardo al criterio della proporzione;
- ritenuto valida la costituzione in giudizio di
, avvenuta per mezzo di un soggetto a ciò non Controparte_8 legittimato;
- posto a carico dell'opponente le spese di lite.
Con comparsa di costituzione del 29.09.2020 si è costituita
[...]
, chiedendo l'integrale rigetto dell'appello, con il favore Controparte_9 delle spese di lite.
La convenuta appellata, quanto alla validità della propria costituzione in giudizio ha dedotto di essere legittimata a farsi rappresentare in giudizio da propri dipendenti nei processi dinanzi al Giudice di Pace. Nel merito, ha eccepito che gli estratti di ruolo non sono impugnabili a fronte della prova della notifica degli atti prodromici, che l'ipoteca è stata regolarmente iscritta nel rispetto della normativa vigente ratione temporis e che alcuna prescrizione è maturata per le cartelle oggetto di causa.
In data 21.10.2020 si è costituito il giudizio il parimenti _2 chiedendo il rigetto dell'appello. L'ente territoriale, contestando quanto ex adverso dedotto, ha eccepito che la tardività della propria costituzione in occasione del giudizio di primo grado è irrilevante, in quanto nell'occasione non sono state realizzate attività processuali violative dei termini di decadenza, ed ha ribadito la propria estraneità al procedimento di formazione del ruolo e, dunque, il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il successivo 22.10.2020 si è costituito in giudizio il Controparte_3 evidenziando, in primis, che solo una delle cartelle impugnate attiene ad un proprio credito e, con riferimento ad esso, è stata ritualmente prodotta la notifica del relativo verbale di accertamento. Ciò premesso, l'appellato ha dedotto l'infondatezza dell'impugnazione, in quanto proposto avverso l'estratto di ruolo pur a fronte della regolare notifica delle cartelle prodromiche, mai contestate.
Il 30.10.2020, infine, si è costituita la Controparte_10
eccependo, preliminarmente, la
[...] carenza di interesse ad agire dell'appellante quanto alla dichiarazione di contumacia della e precisando, comunque, di avere trasmesso comparsa di CP_4 costituzione a mezzo PEC senza che questa venisse caricata nel fascicolo d'ufficio.
Ancora, la ha ribadito il proprio difetto di legittimazione passiva attesa CP_4
l'assenza di contestazioni ai verbali di accertamento, poi oggetto di cartella esattoriale, ed ha insistito per la declaratoria di inammissibilità dell'appello.
Il , pur ritualmente citato in giudizio in data 27.04.2020, Controparte_6 non si è costituito.
L'attività istruttoria è stata meramente documentale.
La causa è stata assegnata a questo giudice in data 21.05.2024 dinanzi al quale le parti hanno precisato le conclusioni;
il fascicolo è stato quindi trattenuto in decisione con ordinanza del 15.02.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
pag. 3/7 *****
1. In limine litis, stante la mancata costituzione in giudizio del _6
, ritualmente evocato in giudizio a mezzo PEC come da relata del
[...]
27.4.2020, se ne dichiara la contumacia.
2. Venendo al merito della lite, oggetto di gravame è la sentenza di primo grado n. 863, CP_ emessa in data 3.12.2019, con la quale il Giudice di Pace di ha rigettato l'opposizione spiegata da avverso il ruolo 2008 0001237 cartella n. Parte_1
08720080000827158 000, ruolo 2007 0004116 cartella n. 08720070013071134 000, ruolo 2003 0003355 cartella n. 08720030035886837 000, ruolo 2001 0002996 cartella n. 08720010065773637 001, ruolo 2000 0000121 cartella n. 08720000037997382 000 e l'iscrizione di ipoteca legale dell'11/12/2007.
Queste, in sintesi, le censure mosse dalla difesa appellante: - (a) l'errata statuizione circa la regolare costituzione in giudizio delle parti convenute, nonché circa la legittimazione passiva di talune di esse;
- (b) l'errata esclusione dell'impugnabilità del solo estratto di ruolo;
- (c) l'omessa valutazione delle ulteriori eccezioni sollevate in primo grado, quali il difetto di notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione del diritto di credito;
- (d) l'errata individuazione della disciplina applicabile all'iscrizione ipotecaria e l'omessa rilevazione dell'invalidità della stessa;
- (e) l'errata liquidazione delle spese di lite.
3. Tale il thema decidendum, è infondato il primo motivo di appello con cui è stata eccepita, sin dal primo grado, la nullità della costituzione in giudizio di
[...]
. Controparte_7
Infatti, a far data dall'istituzione dell'ente pubblico economico
[...]
il legislatore ha previsto il subentro di quest'ultima in tutti Controparte_7
i rapporti giuridici, attivi o passivi, anche processuali, del gruppo Equitalia. Proprio
l'art. 1 D.L. 193/2016 (conv. dalla L. n. 225/2016), consente ad
[...]
di farsi rappresentare e difendere in giudizio da avvocati Controparte_7 del libero foro ovvero “avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente”. Visto che, nella specie, sussisteva apposita convenzione tra l'ente economico e l'Avvocatura di Stato, tale da assegnare a quest'ultima in via esclusiva la rappresentanza dell'ente, legittimamente dinanzi al giudice di pace ha delegato CP_11 un proprio dipendente per la rappresentanza in giudizio (mentre sarebbe stata nulla una eventuale procura alle liti rilasciata ad un avvocato del libero foro).
4. E' del pari infondata la censura della difesa appellante secondo cui la procura conferita al difensore sarebbe invalida per essere stata rilasciata da un soggetto assunto con modalità diverse dal pubblico concorso, atteso che, come noto, i dipendenti dell'allora Equitalia sono passati alle dipendenze dell' per espressa previsione CP_7 di legge.
pag. 4/7 5. Con riguardo all'impugnabilità del solo estratto di ruolo, la Suprema Corte ha ribadito, a più riprese, che “l'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, avendo la funzione di recuperare la tutela avverso la cartella invalidamente notificata, e non anche per far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione.” (ex multis Cass. civ., sez. III, sent. 7.03.2022, n. 7353).
Nel caso in esame, risulta per tabulas la regolare notifica delle cartelle esattoriali di cui agli estratti di ruolo che ne occupano. Nel dettaglio, risultano le notifiche della cartella esattoriale n. 0872008000827158000 relativa alla sanzione del CP_3
e della cartella n. 0872007001307134000 relativa alla sanzione della
[...]
(doc. 1 e 2 fascicolo primo grado;
il 25.10.2002, Controparte_4 CP_11 invece, risulta notificata ex art. 140 c.p.c. la cartella di pagamento n.
08720010065773637000 relativa al titolo emesso dal Controparte_6
(doc. 3), e in data 2.04.2001 era stata previamente notificata la cartella n.
08720000037997382000, inerente alla sanzione emessa dal _2
(doc. 4). Infine, anche la cartella n. 08720030035886837001 risulta notificata il
26.01.2004 (doc. 5).
Tale considerazione è sufficiente a ritenere inammissibile, in quanto tardivo, il ricorso proposto da , come correttamente rilevato dal giudice di prime cure. Parte_1
Ancora, sul punto, non sussiste l'interesse dell'appellante ad impugnare gli estratti di ruolo attesa l'assenza di qualsivoglia procedura esecutiva instaurata da
[...]
a suo carico. A ben vedere, neanche potrebbe esservene Controparte_8 una, atteso che dalla notifica delle cartelle esattoriali è decorso oltre un anno senza che l'ente economico abbia avviato la relativa procedura.
6. Del resto, l'esistenza della posizione debitoria (dei debiti di cui alle cartelle di pagamento in questa sede contestate) e la sua conoscenza da parte dell'odierno appellante si ricava dalla lettura dell'istanza di rateizzazione depositata dal Pt_1 presso gli uffici dell'ente della riscossione in data 13.09.2010 (doc. 8).
Inoltre, la richiesta di rateizzazione ha efficacia interruttiva della prescrizione, il cui termine non risulta infruttuosamente spirato per alcuno dei diritti azionati (cfr. Cass. civ., sez. V, 23.10.2024, n. 27504; Cass. civ., sez. V, 6.02.2024, n. 3414).
7. Quanto sin qui affermato consente di confermare il difetto di legittimazione passiva degli enti locali e delle prefetture, allora convenuti e odierni appellati: la regolare notifica delle cartelle esattoriali e la prova della conoscenza delle stesse in capo all'appellante hanno infatti determinato la cristallizzazione delle pretese creditorie, di talché alcuna eccezione può essere mossa ai titoli esecutivi quali atti presupposti della pretesa erariale.
pag. 5/7 8. E' del pari infondato il motivo di appello concernente la ventilata tardiva costituzione in giudizio del così come la declaratoria di contumacia della _2
, atteso che si tratta, in entrambi i casi, di accertamenti processuali dai CP_4 quali non sarebbero in ogni caso derivati effetti (processuali o sostanziale) favorevoli al
Pt_1
9. Infine, quanto alla legittimità dell'ipoteca, occorre evidenziare che l'appellante ha genericamente impugnato la sentenza di primo grado senza specificare in cosa si sarebbe sostanziato l'error in iudicando del giudice di prime cure. In questa sede, infatti, ha semplicemente ribadito che l'iscrizione di ipoteca dovesse Parte_1 essere preceduta da adeguata informativa, con coinvolgimento del destinatario del provvedimento.
Ebbene, il Giudice di Pace, correttamente applicando la disciplina vigente ratione temporis al momento dell'iscrizione dell'ipoteca suddetta (art. 77, comma 2 bis D.P.R.
602/1973 introdotto con D.lgs. 70/2011) ha ritenuto infondata l'eccezione attorea, con ragionamento immune da vizi.
10. La conferma integrale della decisione di primo grado determina, da ultimo, il rigetto del motivo di appello avente ad oggetto la liquidazione delle spese di lite, che sono state correttamente poste a carico del soccombente ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
11. In conclusione, l'appello è rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite
(scaglione da euro 1.101,00 a euro 5.200,00), dei parametri minimi di riferimento e dell'attività processuale in concreto espletata.
Nulla in favore del appellato contumace. Controparte_6 CP_ Le Prefetture di e di sostanzialmente soggetti diversi, sono da considerarsi CP_5 medesima parte processuale in quanto rappresentate dal medesimo difensore, con la medesima linea difensiva.
Sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il gravame (se dovuto) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, definitivamente pronunciando nella causa di II grado indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza n. 863 emessa dal CP_ Giudice di Pace di in data 03.12.2019;
CONDANNA l'appellante alla rifusione in favore di ciascuna delle parti appellate
( Controparte_9 _2 Controparte_3
e Controparte_4 Controparte_5
pag. 6/7 ) delle spese di lite, che si liquidano in € 1.278,00 per compensi, oltre Controparte_5 al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
CONDANNA, inoltre, l'appellante al pagamento in favore dell'erario di una somma pari al valore del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.
115/2002.
Si comunichi.
Pisa, 28/05/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
pag. 7/7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1457 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2020 trattenuta in decisione il 15.01.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Tivoli Parte_1 C.F._1
Terme, via Don G. Minzoni n. 1/A, presso lo studio dell'Avv. Claudio Albanese, che lo rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- appellante contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Genova, alla via
Maragliano n. 10, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Calisi, che la rappresenta e la difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.;
- appellata nonché contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, _2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Comunale a mezzo dell'Avv. Carlo Rosella (C.F.
), giusta procura alle liti depositata nel fascicolo informatico ex C.F._2 art. 83 c.p.c., ed elettivamente domiciliato in Piazza Municipio, Palazzo San CP_2
Giacomo;
- appellato
e contro
(C.F. ) in persona del Sindaco pro Controparte_3 P.IVA_3 tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Affari Legali e Contenzioso del in Via G.B. Barsuglia n. 182, rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_3
Rachele Giudiceandrea, giusta procura alle liti depositata nel fascicolo informatico ex art. 83, 3 comma, c.p.c.;
- appellato nonché contro (C.F. Controparte_4
), in persona del Prefetto pro tempore, e P.IVA_4 [...]
(C.F. ), in persona del Controparte_5 P.IVA_5
Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Firenze, presso i cui uffici Firenze, via degli Arazzieri n. 4, sono elettivamente domiciliate;
- appellate
e contro
, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Controparte_6
Corso Matteotti n. 37; _6
- appellato contumace
Oggetto: “Altri istituti e leggi speciali”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Nel giudizio di primo grado (R.G.n. 2013/2018), aveva presentato Parte_1 opposizione avverso vari estratti di ruolo, avverso le relative cartelle di pagamento, nonché all'iscrizione di ipoteca legale dell'11/12/2007, chiedendo l'accertamento della nullità delle imposizioni di pagamento o, comunque, l'annullamento delle stesse. Deduceva, a sostegno dell'opposizione: - l'inesistenza della notifica degli estratti di ruolo e delle cartelle, nonché dei titoli esecutivi presupposti;
- l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie;
- l'inefficacia dell'iscrizione ipotecaria non preceduta da avviso;
- la sproporzione dell'ipoteca iscritta rispetto all'entità del debito;
- la responsabilità di per avere omesso di verificare la Controparte_7 regolarità della pretesa creditoria azionata;
- la mancanza di motivazione delle cartelle esattoriali e l'omessa indicazione del calcolo degli interessi.
Nel giudizio di primo grado si costituivano Controparte_7
, il ed il;
si
[...] Controparte_3 Controparte_6 costituiva tardivamente anche il mentre restavano contumaci _2 gli uffici della . CP_4
Istruita la causa in via documentale, con la sentenza n. 863 del 03.12.2019 il giudice di prime cure rigettava l'opposizione, condannando alla rifusione delle Parte_1 spese di lite in favore del e del Controparte_3 _2
Con atto di citazione notificato in data 27.04.2020, ha impugnato la Parte_1 predetta sentenza deducendo che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente: - ritenuto tempestivamente costituito il - ritenuto costituita la _2
; - escluso la legittimazione passiva degli enti che hanno emesso i titoli CP_4 esecutivi posti a base delle cartelle esattoriali;
- escluso l'impugnabilità dell'estratto di ruolo e omesso di valutare tanto l'inesistenza dei titoli esecutivi quanto l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie;
- individuato la disciplina applicabile all'iscrizione ipotecaria e omesso di decidere in ordine alla legittimità della stessa, anche avuto pag. 2/7 riguardo al criterio della proporzione;
- ritenuto valida la costituzione in giudizio di
, avvenuta per mezzo di un soggetto a ciò non Controparte_8 legittimato;
- posto a carico dell'opponente le spese di lite.
Con comparsa di costituzione del 29.09.2020 si è costituita
[...]
, chiedendo l'integrale rigetto dell'appello, con il favore Controparte_9 delle spese di lite.
La convenuta appellata, quanto alla validità della propria costituzione in giudizio ha dedotto di essere legittimata a farsi rappresentare in giudizio da propri dipendenti nei processi dinanzi al Giudice di Pace. Nel merito, ha eccepito che gli estratti di ruolo non sono impugnabili a fronte della prova della notifica degli atti prodromici, che l'ipoteca è stata regolarmente iscritta nel rispetto della normativa vigente ratione temporis e che alcuna prescrizione è maturata per le cartelle oggetto di causa.
In data 21.10.2020 si è costituito il giudizio il parimenti _2 chiedendo il rigetto dell'appello. L'ente territoriale, contestando quanto ex adverso dedotto, ha eccepito che la tardività della propria costituzione in occasione del giudizio di primo grado è irrilevante, in quanto nell'occasione non sono state realizzate attività processuali violative dei termini di decadenza, ed ha ribadito la propria estraneità al procedimento di formazione del ruolo e, dunque, il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il successivo 22.10.2020 si è costituito in giudizio il Controparte_3 evidenziando, in primis, che solo una delle cartelle impugnate attiene ad un proprio credito e, con riferimento ad esso, è stata ritualmente prodotta la notifica del relativo verbale di accertamento. Ciò premesso, l'appellato ha dedotto l'infondatezza dell'impugnazione, in quanto proposto avverso l'estratto di ruolo pur a fronte della regolare notifica delle cartelle prodromiche, mai contestate.
Il 30.10.2020, infine, si è costituita la Controparte_10
eccependo, preliminarmente, la
[...] carenza di interesse ad agire dell'appellante quanto alla dichiarazione di contumacia della e precisando, comunque, di avere trasmesso comparsa di CP_4 costituzione a mezzo PEC senza che questa venisse caricata nel fascicolo d'ufficio.
Ancora, la ha ribadito il proprio difetto di legittimazione passiva attesa CP_4
l'assenza di contestazioni ai verbali di accertamento, poi oggetto di cartella esattoriale, ed ha insistito per la declaratoria di inammissibilità dell'appello.
Il , pur ritualmente citato in giudizio in data 27.04.2020, Controparte_6 non si è costituito.
L'attività istruttoria è stata meramente documentale.
La causa è stata assegnata a questo giudice in data 21.05.2024 dinanzi al quale le parti hanno precisato le conclusioni;
il fascicolo è stato quindi trattenuto in decisione con ordinanza del 15.02.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
pag. 3/7 *****
1. In limine litis, stante la mancata costituzione in giudizio del _6
, ritualmente evocato in giudizio a mezzo PEC come da relata del
[...]
27.4.2020, se ne dichiara la contumacia.
2. Venendo al merito della lite, oggetto di gravame è la sentenza di primo grado n. 863, CP_ emessa in data 3.12.2019, con la quale il Giudice di Pace di ha rigettato l'opposizione spiegata da avverso il ruolo 2008 0001237 cartella n. Parte_1
08720080000827158 000, ruolo 2007 0004116 cartella n. 08720070013071134 000, ruolo 2003 0003355 cartella n. 08720030035886837 000, ruolo 2001 0002996 cartella n. 08720010065773637 001, ruolo 2000 0000121 cartella n. 08720000037997382 000 e l'iscrizione di ipoteca legale dell'11/12/2007.
Queste, in sintesi, le censure mosse dalla difesa appellante: - (a) l'errata statuizione circa la regolare costituzione in giudizio delle parti convenute, nonché circa la legittimazione passiva di talune di esse;
- (b) l'errata esclusione dell'impugnabilità del solo estratto di ruolo;
- (c) l'omessa valutazione delle ulteriori eccezioni sollevate in primo grado, quali il difetto di notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione del diritto di credito;
- (d) l'errata individuazione della disciplina applicabile all'iscrizione ipotecaria e l'omessa rilevazione dell'invalidità della stessa;
- (e) l'errata liquidazione delle spese di lite.
3. Tale il thema decidendum, è infondato il primo motivo di appello con cui è stata eccepita, sin dal primo grado, la nullità della costituzione in giudizio di
[...]
. Controparte_7
Infatti, a far data dall'istituzione dell'ente pubblico economico
[...]
il legislatore ha previsto il subentro di quest'ultima in tutti Controparte_7
i rapporti giuridici, attivi o passivi, anche processuali, del gruppo Equitalia. Proprio
l'art. 1 D.L. 193/2016 (conv. dalla L. n. 225/2016), consente ad
[...]
di farsi rappresentare e difendere in giudizio da avvocati Controparte_7 del libero foro ovvero “avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente”. Visto che, nella specie, sussisteva apposita convenzione tra l'ente economico e l'Avvocatura di Stato, tale da assegnare a quest'ultima in via esclusiva la rappresentanza dell'ente, legittimamente dinanzi al giudice di pace ha delegato CP_11 un proprio dipendente per la rappresentanza in giudizio (mentre sarebbe stata nulla una eventuale procura alle liti rilasciata ad un avvocato del libero foro).
4. E' del pari infondata la censura della difesa appellante secondo cui la procura conferita al difensore sarebbe invalida per essere stata rilasciata da un soggetto assunto con modalità diverse dal pubblico concorso, atteso che, come noto, i dipendenti dell'allora Equitalia sono passati alle dipendenze dell' per espressa previsione CP_7 di legge.
pag. 4/7 5. Con riguardo all'impugnabilità del solo estratto di ruolo, la Suprema Corte ha ribadito, a più riprese, che “l'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile soltanto in caso di omessa o invalida notifica della cartella di pagamento e relativamente al credito in esso riportato, avendo la funzione di recuperare la tutela avverso la cartella invalidamente notificata, e non anche per far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione.” (ex multis Cass. civ., sez. III, sent. 7.03.2022, n. 7353).
Nel caso in esame, risulta per tabulas la regolare notifica delle cartelle esattoriali di cui agli estratti di ruolo che ne occupano. Nel dettaglio, risultano le notifiche della cartella esattoriale n. 0872008000827158000 relativa alla sanzione del CP_3
e della cartella n. 0872007001307134000 relativa alla sanzione della
[...]
(doc. 1 e 2 fascicolo primo grado;
il 25.10.2002, Controparte_4 CP_11 invece, risulta notificata ex art. 140 c.p.c. la cartella di pagamento n.
08720010065773637000 relativa al titolo emesso dal Controparte_6
(doc. 3), e in data 2.04.2001 era stata previamente notificata la cartella n.
08720000037997382000, inerente alla sanzione emessa dal _2
(doc. 4). Infine, anche la cartella n. 08720030035886837001 risulta notificata il
26.01.2004 (doc. 5).
Tale considerazione è sufficiente a ritenere inammissibile, in quanto tardivo, il ricorso proposto da , come correttamente rilevato dal giudice di prime cure. Parte_1
Ancora, sul punto, non sussiste l'interesse dell'appellante ad impugnare gli estratti di ruolo attesa l'assenza di qualsivoglia procedura esecutiva instaurata da
[...]
a suo carico. A ben vedere, neanche potrebbe esservene Controparte_8 una, atteso che dalla notifica delle cartelle esattoriali è decorso oltre un anno senza che l'ente economico abbia avviato la relativa procedura.
6. Del resto, l'esistenza della posizione debitoria (dei debiti di cui alle cartelle di pagamento in questa sede contestate) e la sua conoscenza da parte dell'odierno appellante si ricava dalla lettura dell'istanza di rateizzazione depositata dal Pt_1 presso gli uffici dell'ente della riscossione in data 13.09.2010 (doc. 8).
Inoltre, la richiesta di rateizzazione ha efficacia interruttiva della prescrizione, il cui termine non risulta infruttuosamente spirato per alcuno dei diritti azionati (cfr. Cass. civ., sez. V, 23.10.2024, n. 27504; Cass. civ., sez. V, 6.02.2024, n. 3414).
7. Quanto sin qui affermato consente di confermare il difetto di legittimazione passiva degli enti locali e delle prefetture, allora convenuti e odierni appellati: la regolare notifica delle cartelle esattoriali e la prova della conoscenza delle stesse in capo all'appellante hanno infatti determinato la cristallizzazione delle pretese creditorie, di talché alcuna eccezione può essere mossa ai titoli esecutivi quali atti presupposti della pretesa erariale.
pag. 5/7 8. E' del pari infondato il motivo di appello concernente la ventilata tardiva costituzione in giudizio del così come la declaratoria di contumacia della _2
, atteso che si tratta, in entrambi i casi, di accertamenti processuali dai CP_4 quali non sarebbero in ogni caso derivati effetti (processuali o sostanziale) favorevoli al
Pt_1
9. Infine, quanto alla legittimità dell'ipoteca, occorre evidenziare che l'appellante ha genericamente impugnato la sentenza di primo grado senza specificare in cosa si sarebbe sostanziato l'error in iudicando del giudice di prime cure. In questa sede, infatti, ha semplicemente ribadito che l'iscrizione di ipoteca dovesse Parte_1 essere preceduta da adeguata informativa, con coinvolgimento del destinatario del provvedimento.
Ebbene, il Giudice di Pace, correttamente applicando la disciplina vigente ratione temporis al momento dell'iscrizione dell'ipoteca suddetta (art. 77, comma 2 bis D.P.R.
602/1973 introdotto con D.lgs. 70/2011) ha ritenuto infondata l'eccezione attorea, con ragionamento immune da vizi.
10. La conferma integrale della decisione di primo grado determina, da ultimo, il rigetto del motivo di appello avente ad oggetto la liquidazione delle spese di lite, che sono state correttamente poste a carico del soccombente ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
11. In conclusione, l'appello è rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite
(scaglione da euro 1.101,00 a euro 5.200,00), dei parametri minimi di riferimento e dell'attività processuale in concreto espletata.
Nulla in favore del appellato contumace. Controparte_6 CP_ Le Prefetture di e di sostanzialmente soggetti diversi, sono da considerarsi CP_5 medesima parte processuale in quanto rappresentate dal medesimo difensore, con la medesima linea difensiva.
Sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il gravame (se dovuto) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, definitivamente pronunciando nella causa di II grado indicata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza n. 863 emessa dal CP_ Giudice di Pace di in data 03.12.2019;
CONDANNA l'appellante alla rifusione in favore di ciascuna delle parti appellate
( Controparte_9 _2 Controparte_3
e Controparte_4 Controparte_5
pag. 6/7 ) delle spese di lite, che si liquidano in € 1.278,00 per compensi, oltre Controparte_5 al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
CONDANNA, inoltre, l'appellante al pagamento in favore dell'erario di una somma pari al valore del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.
115/2002.
Si comunichi.
Pisa, 28/05/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
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