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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 17/04/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.602/2024
Oggi 17/04/2025 , innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. Galoppin in sostituzione;
per la parte resistente l'avv. Perruolo in sostituzione.
Le parti discutono la causa richiamandosi alle proprie difese e conclusioni in atti.
Il Giudice entra in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 602/2024 R.L. promossa da nella causa proposta da
( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Gianluca Perdichizzi;
ricorrente contro
( ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luca Iero e Paolo Bonetti;
resistente
OGGETTO: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai CP_1
- Enpals, etc.
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corretta riliquidazione della pensione secondo i qui dedotti criteri e, per l'effetto: b) disapplicare tutte le avverse circolari sulla cui scorta abbia calcolato il tetto massimo (più favorevole) ex art. 3, comma CP_1
2, D.lgs. 562/96, con particolare ma non esclusivo riguardo alle nn.
190/97 e 200/98; c) condannare, perciò, l' convenuto a: c1) CP_2
2 ricalcolare il tetto a) ex art. 3, comma 2, D.lgs. 562/1996 ricomprendendo nella retribuzione imponibile di computo tutte le voci previste in AGO per tutto il periodo di riferimento (ovvero l'intera vita lavorativa del pensionato istante alle dipendenze di e non CP_3
soltanto a partire dal 1° gennaio 1997 come illegittimamente operato da controparte); c2) individuare correttamente il tetto maggiore o “più favorevole” tra i due contemplati dalla norma sopra citata, va da sé utilizzando il tetto a) come calcolato al punto c1) che precede;
riliquidare la pensione del ricorrente con applicazione del meccanismo bifasico di parametrazione tra trattamento corrispostogli, da un lato, e tetto maggiore o “più favorevole” correttamente individuato, dall'altro, come illustrato dalla compiegata Cass. 12161/19; c4) in via generica, a corrispondere al ricorrente le differenze di trattamento spettanti (sia per
i ratei già maturati e corrisposti, nel rispetto del termine triennale di decadenza dal deposito del presente ricorso o, comunque, secondo il diritto vivente alla sentenza decisoria di lite, sia per quelli maturandi e percipiendi pro futuro) secondo quanto dedotto e allegato in atti, con espressa riserva di quantificazione in successivo separato giudizio, secondo legge. Il tutto oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali su ciascuna differenza di rateo mensile dovuta, dalla maturazione sino al definitivo soddisfo;
d) con vittoria delle spese del grado, oltre accessori di legge (rimborso forfetario 15%,
C.P.A. e I.V.A., se dovuta), a distrarsi in favore del procuratore ex art.
93 c.p.c.; e) con riserva di ulteriormente dedurre e produrre in itinere iudicii, anche in replica alle avverse difese”.
Per la parte resistente: “In via pregiudiziale, - accertare e dichiarare inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza o, quanto meno, dichiarare l'intervenuta decadenza per il diritto agli eventuali arretrati
3 di pensione sui ratei maturati oltre il triennio dal deposito del ricorso;
nel merito, rigettare, in ogni modo, il ricorso in quanto infondato, ferma restando la prescrizione del diritto agli eventuali arretrati di pensione maturati nei cinque anni antecedenti il deposito del ricorso. Spese e compensi di lite rifusi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 11.12.2024, il ricorrente indicato in epigrafe, adiva il Giudice del Lavoro di Trieste, esponendo di essere stato dipendente della società e, come tale, iscritto ex CP_3
lege ai fini previdenziali al Fondo Elettrici gestito da . Evidenziava CP_1
di godere della pensione di vecchiaia cat. EL numero 174501 dal mese di luglio 1997, e di aver presentato, in data 12.7.2024, istanza in via amministrativa volta alla riliquidazione della pensione, lamentando la non corretta applicazione, da parte di , dei criteri di cui all'art. 3, CP_1
D.lgs. 562/96. Avverso il silenzio-rigetto dell'Ente previdenziale, aveva proposto ricorso gerarchico senza ottenere alcun positivo riscontro.
2. Lamentava il ricorrente, che l'importo della propria pensione, come calcolato dall' , era stato determinato erroneamente, in quanto CP_1
l' aveva preso come base di calcolo la retribuzione imponibile CP_2
vigente presso il “Fondo Elettrici”, ai sensi della Legge 53/1963 (che comprende solo alcune voci della retribuzione), e non la maggiore retribuzione imponibile vigente nell'assicurazione generale obbligatoria
(A.G.O), prevista dall'art. 12 della Legge 153/1969 (che comprende tutte le voci della retribuzione).
3. Con memoria difensiva ritualmente e tempestivamente depositata si costituiva in giudizio l' deducendo l'infondatezza in fatto e in CP_1
diritto delle domande stante la legittimità del calcolo della pensione di cui al ricorso. Rilevava la poca chiarezza della formulazione delle
4 domande attoree ed affermava di aver effettuato un ricalcolo della pensione del ricorrente con applicazione dell'imponibile AGO per tutto il periodo di lavoro dal quale era risultato un trattamento inferiore a quello in godimento, con conseguente rilevabilità di una carenza di interesse ad agire. Eccepiva ad ogni modo la decadenza triennale ex art. 47 D.P.R. n. 639/1970 come modificato dall'art. 4, D.L. n. 384/1992, conv. in L. n. 438/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Preliminarmente deve rilevarsi che sussiste l'interesse ad agire nel caso di specie. Evidenzia l' come il ricorrente non abbia nemmeno CP_1
teoricamente indicato le differenze di pensione allo stesso spettanti in ragione dell'erronea applicazione dei criteri di calcolo dedotta in ricorso.
Sottolinea, inoltre, che a fondamento delle pretese, non è stato ipotizzato un vantaggio economico derivante dall'accoglimento della domanda. Del pari, l'ente sottolinea che dal ricorso non si evince se l'importo di cui si richiede la liquidazione potrà fruire o meno di un incremento,.
5. Tali rilievi non possono essere condivisi. Ai fini della sussistenza dell'interesse ad agire, occorre fare riferimento alla prospettazione dei fatti effettuata dal ricorrente. Quest'ultimo ha agito in giudizio sostenendo che l' , nel provvedere alla liquidazione della sua CP_1
pensione, ha calcolato in maniera erronea il tetto AGO di ui all'art. 3, c.
2, lett. a) del D. Lgs. n. 562/1996. Nel dettaglio, il pensionato ha specificato che l'ente previdenziale ha inserito nella base pensionabile soltanto le voci retributive utili secondo la gestione Fondo Elettrici, e non invece quelle utili secondo la gestione AGO, con ciò venendo meno al criterio di onnicomprensività previsto dalla lettera della norma.
Conseguentemente, il ricorrente ha chiesto il ricalcolo della pensione in conformità al dettato normativo. Pertanto deve ritenersi che il ricorrente
5 abbia un interesse concreto e attuale a che tutti i parametri che per legge devono essere individuati ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico spettante siano determinati correttamente, utilizzando i criteri previsti dalla relativa disciplina legale, costituendo il calcolo del trattamento pensionistico conformemente al disposto normativo un bene della vita a tutti gli effetti, idoneo a rimuovere una situazione di incertezza in ordine alla spettanza di un diritto.
6. A questo punto, se l'interesse ad agire è costituito dall'interesse al venir meno di una situazione di incertezza giuridica, la circostanza dedotta dall' , ovvero quella per la quale la pensione determinata con i CP_1
criteri indicati dal ricorrente sia addirittura inferiore a quella percepita attualmente dello stesso, si atteggerebbe non come elemento fattuale sulla cui base affermare la carenza di interesse ad agire fin dal momento della proposizione dell'azione, ma circostanza sulla cui base affermare il venir meno, in corso di causa, di tale interesse ad agire, solo qualora effettivamente l' avesse provveduto formalmente a ricalcolare la CP_2
pensione con i criteri richiesti dal ricorrente. In sostanza, ritiene lo scrivente, anche a fronte del carattere seriale del contenzioso, che il venir meno dell'interesse ad agire in un caso siffatto, possa derivare solo dal ricalcolo della pensione con i criteri suggeriti dalla difesa attorea e ritenuti condivisibili a seguito di consolidato orientamento giurisprudenziale, essendo indifferente per quanto in argomento, atteso il carattere generico della domanda, se all'esito del ricalcolo la pensione liquidabile sia maggiore o minore rispetto a quella percepita nell'attualità.
7. Deve poi rigettarsi l'eccezione di inammissibilità per intervenuta decadenza triennale ex art. 47 D.P.R. n. 639/1970 sollevata dall . CP_1
6 8. La Corte di Cassazione, con sentenza nr. 17430/2021 ha chiarito che “in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n.
111 del 2011, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale”. E' stato anche affermato dalla
Suprema Corte (Cass. nr. 17430/21 e nr. 24772/2022), che la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa;
la decadenza è evitata solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria e si tratta di decadenza “mobile”.
9. L'art. 47 comma 6 del D.P.R. 639/70, in particolare, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione ai ratei pregressi e non riguarda solo la domanda di pensione, e dunque il caso in cui pensione negata in toto, ma ha portata generale, potendo dunque applicarsi anche alla domanda di riliquidazione.
10. Pertanto, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguarda le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale.
11. Alla luce delle argomentazioni sopra riportate, nel caso in esame, considerata l'iscrizione a ruolo del ricorso, avvenuta l'11.12.2024, nessuna decadenza è intervenuta per i ratei maturati dall'11.12.2021, e, ad avendo ad oggetto il ricorso la liquidazione dei ratei nei limiti della decadenza triennale non può che essere rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale.
12. Nel merito la pretesa attorea è fondata. Dispone l'art. 3 comma 2 D.Lgs.
n. 562/1996 (testo normativo titolato “Attuazione della delega conferita
7 dall'art. 2, comma 22, L. n.335/1995, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dell CP_3
e dalle aziende elettriche private”): “L'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo non può in ogni caso superare il più favorevole fra i seguenti importi: a) 80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per
i lavoratori dipendenti;
b) 88 per cento della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo della quota di retribuzione di cui all'art.1, comma 12, lett. a), della legge 8 agosto 1995, n.335”.
13. Sostiene, parte ricorrente, che nel determinare la retribuzione imponibile ai fini pensionistici vi computa le sole voci contemplate dalle CP_1
norme del Fondo Elettrici, ovvero l'”imponibile fondo”, ed un tanto fino al 31 dicembre 1996 nel rispetto della previsione dell'art. 2, comma 3,
D.lgs. 562/96.
14. Diversamente, dall'1.1.1997, l'imponibile Fondo deve essere sostituito
(art. 1, comma 1, D.lgs. cit.) dall'“Imponibile AGO”, e di conseguenza la retribuzione imponibile ai fini pensionistici (ovvero, quella su cui calcolare i contributi previdenziali e, quindi, il trattamento di quiescenza) deve essere determinata secondo le norme vigenti nella Assicurazione
Generale Obbligatoria (AGO) e, quindi, deve ex lege ricomprendere tutte le voci retributive lorde percepite dal pensionato alle dipendenze del proprio ex datore di lavoro ai sensi dell'art. 12, L. 153/69. CP_3
15. La prospettazione di parte ricorrente, peraltro non oggetto di specifica contestazione da parte dell' , nel senso che l' non ha allegato CP_1 CP_2
di aver agito in un senso o nell'altro venendo meno ai propri oneri di contestazione specifica, è stata più volte confermata dalla Corte di
Cassazione, la quale ha affermato in materia che “la tesi difensiva
8 dell' in base alla quale, ai fini del calcolo del parametro di cui al CP_1
D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 562, art. 3, comma 2, lett. a) da effettuarsi in relazione al periodo antecedente l'1/1/97, deve assumersi come retribuzione di riferimento quella sottoposta a contribuzione dalla previgente normativa del Fondo, è infondata in quanto contrasta con
l'orientamento già espresso al riguardo da questa Corte (Cass. Sez. lav.
n.1444/08) sull'applicazione del criterio dell'onnicomprensività della retribuzione ai fini dell'individuazione del tetto massimo pensionabile”
(Cass. 4888/2017; conf. 12161/2019, 8363/2018, 997/2017).
16. In sostanza, ha osservato la Cassazione che: “l'interpretazione della norma in esame non può prescindere dal tenore letterale del D.Lgs. n.
562 del 1996, art. 3, comma 2, lett. a) che, contemplando per il suddetto calcolo la comparazione tra due misure massime di trattamenti retributivi pensionabili (misura dell'80°/0 degli elementi della retribuzione previsti dalla L. n. 153 del 1969, art. 12 e quella dell'88% della retribuzione pensionabile determinata ai sensi della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 12, lett. a), include nella definizione del primo parametro la nozione di retribuzione vigente nella gestione AGO senza ulteriori specificazioni. Al riguardo si è, infatti, statuito (Cass. Sez. Lav. n. 1444 del 23/1/2008) che "ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia erogata con il metodo retributivo dal Fondo elettrici presso
l' il D.Lgs. n. 562 del 1996, art. 3, comma 2, lett. a) – nella CP_1
prospettiva di una graduale armonizzazione tra i trattamenti sostitutivi presso i fondi speciali e il regime dell'assicurazione generale CP_1
obbligatoria dei lavoratori dipendenti (AGO) - stabilisce che l'importo della pensione va determinato nella misura più favorevole tra a) l'80% della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l'AGO e b) l'88% della retribuzione pensionabile determinata ai
9 sensi della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 12, lett. a) dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell'AGO, avendo il tenore letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione vigente in quella gestione" (Cass. 4888/2017).
17. La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, l' deve essere condannato al pagamento delle stesse CP_1
liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
18. Per la liquidazione delle spese si considera lo scaglione 5.200- 26.000, tenuto conto che l'art. 21 co. 7 del DM 55/2014 indica che gli affari di valore indeterminabile si considerano di valore non inferiore a euro
26.000 e non superiore a euro 260.000, sicché la liquidazione può essere ancorata al valore di 26.000, valutato altresì che le questioni giuridiche trattate hanno natura seriale.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
1) dichiara il diritto di parte ricorrente alla riliquidazione della propria pensione secondo il criterio dell'onnicomprensività, prendendo come riferimento per il calcolo del tetto teorico AGO la base pensionabile
AGO ed inserendovi tutte le voci previste nell'assicurazione generale obbligatoria;
2) condanna l' a corrispondere a parte ricorrente le differenze di CP_1
trattamento eventualmente spettanti a far data dall'11.12.2021, oltre accessori.
3) condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.865,00 per compensi professionali, oltre accessori;
il tutto da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
10 Così deciso in Trieste, data 17/04/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Ancora
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