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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/04/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2008/2024 R.G. sul ricorso depositato il 18/04/2024 proposto da (difeso dall'avv. Maria Cristina Mascianà) Parte_1 nei confronti di (difeso dall'avvv Ettore Controparte_1
Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio) dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede: :
“ Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore della parte CP_1
ricorrente della pensione di reversibilità di cui al ricorso a decorrere dal decesso della madre avvenuto il 13.7.2022 oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione dal 121 ^ giorno dalla domanda amministrativa al soddisfo.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 2500,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1) RITENERE e DICHIARARE che il ricorrente , alla data del decesso della Parte_1
madre (13.7.2022) era inabile al 100% e nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;
1 2) RITENERE E DICHIARARE, pertanto, che il ricorrente ha diritto alla pensione di reversibilità per figlio inabile sulla pensione della madre sig.ra con decorrenza dalla data di Parte_2
decesso della stessa (13.7.2022);
3) CONSEGUENTEMENTE CONDANNARE l' , in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, alla liquidazione ed al pagamento in favore del ricorrente della pensione di reversibilità dalla data di decesso della madre (13.7.2022), il tutto nei modi e nei termini di legge e con interessi legali su ogni singolo rateo fino al soddisfo e rivalutazione monetaria;
4) CONDANNARE l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle CP_1
spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
Parte ricorrente deduceva che:
1. il ricorrente, alla data del decesso della propria madre sig.ra avvenuto in data Parte_2
13.7.2022, era affetto da tali patologie: “Cardiopatia ischemica con scompenso cardiaco –
Cardiopatia ipertensiva – Diabete Mellito con complicanze circolatorie – Depressione nevrotica –
Disturbi del metabolismo lipidico – obesità con complicazioni artrosiche”;
2. la madre sig.ra nata a [...] il [...] ed ivi è deceduta Parte_2
in data 13.7.2022, come da certificato di morte allegato, era titolare di pensione 002-IO 60024839;
3. il ricorrente in data 18.7.2022 presentava all' domanda di pensione di reversibilità in quanto CP_1 alla data del decesso del genitore, avvenuto in data 13.7.2022, si trovava “per grave infermità fisica e mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a qualsiasi lavoro”;
4. ed infatti l' con verbale del 8.5.2019 aveva già riconosciuto il ricorrente inabile totale al CP_1
100%, come da provvedimento che si allega;
5. ed ancora, con Decreto di Omologa del Tribunale di Reggio Calabria del 17.1.2022, al sig.
veniva riconosciuta l'indennità di accompagnamento in quanto persona “impossibilitata Parte_1
a compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto permanente di un accompagnatore” con decorrenza dall'8.5.2019;
6. tuttavia, con provvedimento del 10.8.2022, l' respingeva la domanda di pensione di CP_1
reversibilità per figlio inabile in quanto, a dire dell'Istituto, il ricorrente non era stato riconosciuto inabile alla data della morte del familiare.
Che sussisteva inoltre la vivenza a carico della madre.
Si costituiva il resistente come in epigrafe contestando la domanda . CP_1
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato .
La domanda concerne la pretesa da parte del ricorrente alla pensione di reversibilità quale figlio superstite e totalmente inabile a qualsiasi lavoro all'epoca del decesso della madre del 13.7.2022.
2 In ordine alla vivenza a carico parte ricorrente ha prodotto con il ricorso lo stato di famiglia e il certificato reddituale che riporta redditi individuale nel 2022 pari a 887,00 euro, nel 2021 pari ad 199,00 euro , come risulta dall'attestazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate del
21.6.2023.
Pertanto non risultando comunque somme percepite annue pari o superiori al limite della pensione di inabilità civile detto limite , può presumersi , in mancanza di elementi contrari, che la ricorrente ricevesse un contributo al suo mantenimento da parte della madre quale ascendente convivente.
Quanto al lavoro come artigiano, è negato dalla parte ricorrente e non è comprovata in alcun modo CP_ dall'
In ordine al requisito sanitario parte ricorrente fa valere la totale inabilità civile già oggetto di riconoscimento nel 2019 e non risultando revocata .
Inoltre vi è un accertamento in giudizio con ctu medica del 20.7. 2021 che riconosce in capo al ricorrente gravi patologie , anche cardiopatia , dal maggio 2019 e necessitante di accompagnatore
Vi è pure il decreto di omologa del 17.1.2022 che riconosce la sussistenza del requisito sanitario per accompagnatore sin dal maggio 2019 CP_ L' ha negato l'inabilità ma senza produrre alcun accertamento medico idoneo a rappresentare un sopravvenuto miglioramento delle condizioni già accertate anche in sede giudiziale .
CP_ Nessun argomento l' somministra per far ritenere mutato il quadro clinico e sanitario di grave compromissione della salute del ricorrente che persino esclude la capacità di essere autosufficiente .
L'accertamento del decreto di omologa è idoneo a comprovare un quadro permanente di inabilità lavorativa , che esercita un effetto di giudicato permanente fino a prova concreta di mutamento
CP_ sostanziale , che tuttavia l' neppure allega prima ancora che provare
Ad avviso del giudicante pertanto deve ritenersi sussistente il requisito sanitario della totale inabilità anche all'epoca del decesso della madre avvenuto il 13.7. 2022
Alla luce di quanto sopra, la domanda va accolta.
SPESE
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
In caso di diffusione dispone che sia omessa l'indicazione delle generalità della parte ricorrente ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003.
Reggio di Calabria 8.4.2025 .
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2008/2024 R.G. sul ricorso depositato il 18/04/2024 proposto da (difeso dall'avv. Maria Cristina Mascianà) Parte_1 nei confronti di (difeso dall'avvv Ettore Controparte_1
Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio) dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ,
così definitivamente provvede: :
“ Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore della parte CP_1
ricorrente della pensione di reversibilità di cui al ricorso a decorrere dal decesso della madre avvenuto il 13.7.2022 oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione dal 121 ^ giorno dalla domanda amministrativa al soddisfo.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 2500,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1) RITENERE e DICHIARARE che il ricorrente , alla data del decesso della Parte_1
madre (13.7.2022) era inabile al 100% e nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;
1 2) RITENERE E DICHIARARE, pertanto, che il ricorrente ha diritto alla pensione di reversibilità per figlio inabile sulla pensione della madre sig.ra con decorrenza dalla data di Parte_2
decesso della stessa (13.7.2022);
3) CONSEGUENTEMENTE CONDANNARE l' , in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, alla liquidazione ed al pagamento in favore del ricorrente della pensione di reversibilità dalla data di decesso della madre (13.7.2022), il tutto nei modi e nei termini di legge e con interessi legali su ogni singolo rateo fino al soddisfo e rivalutazione monetaria;
4) CONDANNARE l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle CP_1
spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
Parte ricorrente deduceva che:
1. il ricorrente, alla data del decesso della propria madre sig.ra avvenuto in data Parte_2
13.7.2022, era affetto da tali patologie: “Cardiopatia ischemica con scompenso cardiaco –
Cardiopatia ipertensiva – Diabete Mellito con complicanze circolatorie – Depressione nevrotica –
Disturbi del metabolismo lipidico – obesità con complicazioni artrosiche”;
2. la madre sig.ra nata a [...] il [...] ed ivi è deceduta Parte_2
in data 13.7.2022, come da certificato di morte allegato, era titolare di pensione 002-IO 60024839;
3. il ricorrente in data 18.7.2022 presentava all' domanda di pensione di reversibilità in quanto CP_1 alla data del decesso del genitore, avvenuto in data 13.7.2022, si trovava “per grave infermità fisica e mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a qualsiasi lavoro”;
4. ed infatti l' con verbale del 8.5.2019 aveva già riconosciuto il ricorrente inabile totale al CP_1
100%, come da provvedimento che si allega;
5. ed ancora, con Decreto di Omologa del Tribunale di Reggio Calabria del 17.1.2022, al sig.
veniva riconosciuta l'indennità di accompagnamento in quanto persona “impossibilitata Parte_1
a compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto permanente di un accompagnatore” con decorrenza dall'8.5.2019;
6. tuttavia, con provvedimento del 10.8.2022, l' respingeva la domanda di pensione di CP_1
reversibilità per figlio inabile in quanto, a dire dell'Istituto, il ricorrente non era stato riconosciuto inabile alla data della morte del familiare.
Che sussisteva inoltre la vivenza a carico della madre.
Si costituiva il resistente come in epigrafe contestando la domanda . CP_1
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato .
La domanda concerne la pretesa da parte del ricorrente alla pensione di reversibilità quale figlio superstite e totalmente inabile a qualsiasi lavoro all'epoca del decesso della madre del 13.7.2022.
2 In ordine alla vivenza a carico parte ricorrente ha prodotto con il ricorso lo stato di famiglia e il certificato reddituale che riporta redditi individuale nel 2022 pari a 887,00 euro, nel 2021 pari ad 199,00 euro , come risulta dall'attestazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate del
21.6.2023.
Pertanto non risultando comunque somme percepite annue pari o superiori al limite della pensione di inabilità civile detto limite , può presumersi , in mancanza di elementi contrari, che la ricorrente ricevesse un contributo al suo mantenimento da parte della madre quale ascendente convivente.
Quanto al lavoro come artigiano, è negato dalla parte ricorrente e non è comprovata in alcun modo CP_ dall'
In ordine al requisito sanitario parte ricorrente fa valere la totale inabilità civile già oggetto di riconoscimento nel 2019 e non risultando revocata .
Inoltre vi è un accertamento in giudizio con ctu medica del 20.7. 2021 che riconosce in capo al ricorrente gravi patologie , anche cardiopatia , dal maggio 2019 e necessitante di accompagnatore
Vi è pure il decreto di omologa del 17.1.2022 che riconosce la sussistenza del requisito sanitario per accompagnatore sin dal maggio 2019 CP_ L' ha negato l'inabilità ma senza produrre alcun accertamento medico idoneo a rappresentare un sopravvenuto miglioramento delle condizioni già accertate anche in sede giudiziale .
CP_ Nessun argomento l' somministra per far ritenere mutato il quadro clinico e sanitario di grave compromissione della salute del ricorrente che persino esclude la capacità di essere autosufficiente .
L'accertamento del decreto di omologa è idoneo a comprovare un quadro permanente di inabilità lavorativa , che esercita un effetto di giudicato permanente fino a prova concreta di mutamento
CP_ sostanziale , che tuttavia l' neppure allega prima ancora che provare
Ad avviso del giudicante pertanto deve ritenersi sussistente il requisito sanitario della totale inabilità anche all'epoca del decesso della madre avvenuto il 13.7. 2022
Alla luce di quanto sopra, la domanda va accolta.
SPESE
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
In caso di diffusione dispone che sia omessa l'indicazione delle generalità della parte ricorrente ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003.
Reggio di Calabria 8.4.2025 .
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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