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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/04/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3343/2023
TRIBUNALE DI COSENZA
- seconda sezione civile -
VERBALE della causa iscritta al n. 3343/2023 R.G.A.C. tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Guarnieri;
Parte_1
- attore/opponente - E
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Sartoni. Controparte_1
- convenuta/opposta -
Oggi 11 aprile 2025, davanti alla dott.ssa Ermanna Grossi, giudice titolare del ruolo, è presente per l'attore opponente l'avv. Carlo Guarnieri. Si dà atto che alle ore 9:55 nessuno è comparso per Controparte_1
L'avv. Guarnieri si riporta alle note del 28/2/2025 e comunque alle difese articolate nell'atto di opposizione e insiste per il suo accoglimento.
Il giudice si ritira in camera di consiglio. Rientrato, decide come da separata sentenza che definisce il giudizio e di cui dà lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Il giudice dott.ssa Ermanna Grossi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ermanna Grossi, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3343/2023 R.G.A.C. vertente TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in Parte_1 CodiceFiscale_1 virtù di procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv. Carlo Guarnieri, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, alla via N. Serra, n. 62; - ATTORE/OPPONENTE - E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di risposta, dall'avv. Marco Sartoni. -CONVENUTA/OPPOSTA-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 717/2021 del tribunale di Cosenza.
Conclusioni delle parti Per l'attore (conclusioni rassegnate nell'atto di citazione): “in via pregiudiziale, per quanto esposto, accertare e dichiarare l'intervenuta inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 717/2021 (RGAC n. 2067/2021), emesso in data 25.06.2021, dal Tribunale di Cosenza e notificato all'odierno opponente all'indirizzo di residenza in Co Ucraina, Circoscrizione consolare di Kiev, in Khmelnitskiv, n. 38 APT – cap 29000, solo in data 24/7/2023; sempre in via pregiudiziale, per motivazioni in premessa esposte, accertare e dichiarare il difetto di titolarità del credito e, quindi, la carenza di legittimazione attiva in capo alla società odierna opposta nel merito, in via Controparte_1 principale, accertare e dichiarare, per le motivazioni sopra esposte, la nullità e, comunque, l'illiceità della clausola di surroga posta a base dell'azione in monitorio qui opposta;
nel merito, in ogni caso, accertare e dichiarare non dovuta la somma ingiunta di € 46.843,79 per essere intervenuto, medio tempore, il pagamento della somma di euro 4.716,00, come documentato in atti;
sempre nel merito, accertare e dichiarare, per quanto dedotto in premessa, non dovute le somme ingiunte a titolo di interessi sulla somma capitale di € 46.843,79 sia perché da calcolarsi sulla diversa e ben minore somma effettivamente ancora dovuta e, perché, limitatamente al periodo successivo a quello di efficacia del d.i. qui opposto, e, cioè successivamente al 25.09.2021, da imputarsi a responsabilità del creditore;
in ogni caso ritenere non dovute, in tutto o in parte, le somme rivenienti dal contratto di finanziamento de qua rispetto al quale si contestano i conteggi posti a base. In ogni caso, per
Pagina 2 di 13 le ragioni dedotte ed allegate, dichiarare la nullità/inefficacia, in tutto o in parte, del decreto ingiuntivo opposto con conseguente sua revoca e, nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità, la nullità e l'infondatezza, in tutto o in parte, della domanda di controparte ovvero in subordine la “dovutezza” di una diversa e minore somma da quantificarsi in corso di giudizio, anche all'esito della disponenda ctu contabile della quale, sin d'ora, si fa istanza. Con condanna alle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi”. Per la convenuta (conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate in data 28/2/2025): “in via principale, nel merito, per i motivi di cui in narrativa, respingere in toto le domande e le eccezioni di parte attrice opponente, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare in goni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, nel merito, per i motivi di cui in narrativa, previa revoca del decreto opposto, dichiarare tenuto e condannare al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
della somma capitale di € 46.843,79 – oltre interessi calcolati su detta somma al
[...] tasso di legge, dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se ed in quanto dovute”.
Causa decisa all'udienza dell'11 aprile 2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della discussione orale delle parti. Fatto e diritto 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 717/2021, emesso dal tribunale di Cosenza in data 25/6/2021, con il quale gli è stato intimato il pagamento, in favore di della somma di € 46.843,79, oltre interessi Controparte_1 come ric alle spese legali, a titolo di restituzione dell'importo residuo del mutuo contratto in data 25/2/2015 dall' con Pt_1
nei cui diritti si è surrogata avendo CP_2 Controparte_1 provveduto a liquidare l'importo di € 46.843,79 a in virtù della CP_2 polizza “Rischio Impiego” n. 62506 stipulata a garanzia della perdita del rapporto di lavoro da parte del mutuatario, effettivamente verificatasi in data 30/6/2017. A sostegno dell'opposizione, l'attore ha dedotto in via preliminare l'inefficacia del decreto ingiuntivo perché notificato ben oltre il termine di novanta giorni stabilito dall'art. 644 c.p.c. quando il destinatario è - come nel caso di specie – residente all'estero. Ha poi eccepito il difetto di legittimazione attiva della società che ha agito in via monitoria, visto che dal ricorso si evince che la polizza è stata stipulata da on e non Controparte_1 Controparte_3 con che aveva erogato il finanziamento all' Ha altresì CP_2 Pt_1 contestato la sussistenza dei presupposti per l'attivazione della polizza, affermando di non aver perso il lavoro alla data del 30/6/2017, ma di essere
Pagina 3 di 13 stato messo in quiescenza e di avere vanamente richiesto a con CP_2 note trasmesse in data 9/2/2018 e 9/8/2018, di rideterminare la somma dovuta e di farla gravare o sulla rata di APE volontaria oppure sul t.f.r. di importo sicuramente superiore al residuo ancora dovuto. Ha aggiunto che la polizza contratta con la compagnia assicuratrice costituisce un contratto a favore di terzo da individuarsi nella persona del mutuatario che non consentirebbe alla compagnia assicuratrice, per tale ragione, la surroga nei diritti dell'originario creditore, anche in ragione del fatto che il pagamento del premio è stato sostenuto dal mutuatario. La clausola contrattuale che consente la surroga alla compagnia assicuratrice dovrebbe perciò considerarsi irrimediabilmente abusiva per violazione dell'art. 1341 c.c. in quanto non specificatamente approvata, oltre che dell'art. 33 del d.lgs. n. 206/2005. Ha infine dedotto l'erroneità della somma ingiunta, da cui dovrebbe essere scomputato l'importo di € 4.716,00 versato medio tempore dal mutuatario. Con comparsa di risposta depositata in data 11/3/2024, si è costituita in giudizio per chiedere il rigetto dell'opposizione. La Controparte_1 convenuta ha innanzitutto evidenziato che la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, pur comportandone l'inefficacia, non impedisce l'instaurazione del rapporto processuale e impone comunque al giudice di pronunciarsi sulla domanda azionata in via monitoria. Ha contestato il dedotto difetto di legittimazione passiva, rimarcando che il riferimento a Controparte_3 contenuto nel ricorso per decreto ingiuntivo è stato operato per mero errore, avendo in realtà l' concluso il contratto di mutuo con in Pt_1 CP_2 favore della quale è stata sottoscritta la polizza contro il rischio di perdita dell'impiego. Con riguardo alla contestata insussistenza dei presupposti per l'escussione della polizza assicurativa, la società ha dedotto che non v'è prova che le comunicazioni del 9/2/2018 e del 9/8/2018 trasmesse dall'Aloe a Futuro s.p.a. siano state effettivamente ricevute. Inoltre, dalla comunicazione del Comune di Montalto Uffugo di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento del 15/1/2018 risulta che a quella data l' non aveva Pt_1 maturato né il diritto alla pensione, né all'indennità di fine servizio, che sarebbe in realtà maturato solo a partire dal 7/8/2020 per come riferito dallo stesso Comune di Montalto Uffugo presso il quale l' prestava servizio. La Pt_1 società ha dedotto che la sussistenza del diritto alla pensione e all'indennità di fine servizio non risultava maturato nemmeno alla data del 28/6/2018 in cui la compagnia assicuratrice ha ricevuto la denuncia di sinistro o alla data del 18/6/2019 in cui la compagnia ha proceduto all'effettiva erogazione dell'indennizzo assicurativo per l'importo di € 46.843,79. La società convenuta ha anche eccepito il difetto di legittimazione dell' a contraddire sulla Pt_1 sussistenza dei presupposti per l'escussione della polizza, trattandosi di parte completamente estranea al rapporto assicurativo intercorrente soltanto fra la società convenuta e Ha comunque affermato la legittimità della CP_2
Pagina 4 di 13 clausola prevedente la surroga dell'assicuratore nei diritti della società finanziaria, non solo perché trattasi di copertura obbligatoria a garanzia del rischio derivante dall'eventuale perdita del lavoro del mutuatario ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. n. 180/1950 per l'accesso del dipendente al credito rimborsabile a mezzo di cessione del quinto dello stipendio, ma anche perché è stata a pagare il premio di polizza, stipulata a beneficio della CP_2 stessa finanziaria, avendo ad oggetto la perdita patrimoniale subita dal contraente/assicurato per la mancata estinzione del prestito erogato al cedente/delegante a seguito della cessazione del diritto del cedente/delegante allo stipendio per risoluzione definitiva del relativo rapporto con il ceduto/delegato. Il documento di polizza risulta peraltro conforme al disposto di cui all'art. 14, comma 1, del Reg. ISVAP n. 29/2009, che prevede la possibilità di surrogazione dell'assicuratore nei diritti e privilegi vantati dall'ente nei confronti del debitore inadempiente. Ha infine contestato l'eccezione di erroneità della somma richiesta, tenuto conto che dal montante lordo del prestito, originariamente pari ad € 62.880,00, sono stati sottratti € 14.148,00 corrispondenti a n. 27 quote stipendiali da € 524,00 versate a CP_2 dal Comune di Montalto Uffugo in esecuzione della cessione del quinto
[...] stipendio dal 30/4/2015 al 30/6/2017 ed € 11.320,32 a titolo di Contr rimborso degli interessi già trattenuti al contrattuale del 7,08% sul montante lordo del prestito attesi sulle quote stipendiali previste in piano di ammortamento dall'1/7/2017 alla naturale estinzione del finanziamento, ma non maturati a causa dell'interruzione anticipata del rapporto di lavoro. La differenza è pari ad € 46.843,79, corrispondente all'indennizzo liquidato a in virtù della polizza assicurativa del credito. D'altra parte, non CP_2
v'è prova dell'intervenuto versamento, medio tempore, dell'ulteriore importo di € 4.716,00 indicato dall'opponente. Alla prima udienza del 24/5/2024, tenuta dal g.o.p. dott. Pietro Sommella stante la temporanea assegnazione della scrivente al dibattimento collegiale penale, il tribunale ha assegnato alle parti il termine per l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione che è stato ritualmente espletato dalla società opposta, anche se con esito negativo, per come si evince dal verbale depositato, per mancata comparizione dell'opponente, al quale è stata per tale ragione applicata con ordinanza dell'8/11/2024 la sanzione prevista dall'art. 8, comma 4-bis, del d.lgs. n. 28/2010, nel testo applicabile ratione temporis. Con la stessa ordinanza, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa assegnazione alle parti di un termine sino al 28/2/2025 per il deposito di eventuali scritti conclusivi, che risultano effettivamente depositati dai difensori di entrambe le parti. All'udienza odierna è invece comparso il solo difensore della parte opponente che ha discusso la causa insistendo nelle proprie pretese.
Pagina 5 di 13 2. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo sollevata dall'attore opponente. Al riguardo si osserva che il decreto ingiuntivo, emesso da questo tribunale in data 25/6/2021 e pubblicato in pari data, non è stato effettivamente notificato nel termine di novanta giorni previsto dall'art. 644 c.p.c. per i destinatari residenti all'estero, ma solamente in data 24/7/2023. E però, l'accertamento della inefficacia del decreto ingiuntivo tardivamente notificato non è idoneo a definire il giudizio in ordine alla pretesa creditoria azionata da E ciò in quanto, l'inefficacia del titolo Controparte_1 tardivamente notificato non può impedire, in caso di costituzione e di riproposizione della domanda da parte del creditore opposto (come avvenuto nel caso di specie), che all'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione. In questi termini si è espressa la corte di cassazione, secondo cui “qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda alla notificazione del medesimo dopo il decorso del termine di efficacia fissato dall'art. 644 c.p.c., le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine prefissato dal provvedimento notificato, tuttavia, in tale giudizio il debitore opponente che si limiti ad eccepire l'inefficacia del titolo tardivamente notificato non può impedire che ad un'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione, e l'inosservanza da parte del creditore del termine di cui all'art. 644 c.p.c. può acquisire rilevanza, nel caso di rigetto dell'opposizione, solo ai fini della condanna alle spese del giudizio, consentendo l'esclusione di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace” (cfr. cass. n. 27062/2021). È pacifico, inoltre, in mancanza di previsione contraria, che la dichiarazione di inefficacia del provvedimento non pregiudica la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
con la conseguenza che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale) la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (in particolare ai fini della pronuncia in punto spese) ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (cfr. cass. n. 3908/2016; cass. n. 951/2013).
3. Passando alla trattazione nel merito della domanda, il tribunale osserva che dalla documentazione in atti risulta che in data 25/2/2015 ha Parte_1 sottoscritto con un contratto di mutuo con cessione pro CP_2 solvendo di quote dello stipendio, che prevedeva l'erogazione, a suo favore,
Pagina 6 di 13 della somma di € 42.651,05 da restituire in 120 rate mensili da € 524,00 cadauna (per un totale finale di € 62.880,00, di cui € 17.926,55 a titolo di interessi, € 1.886,00 per commissioni accessorie, € 400,00 per spese fisse contrattuali ed € 16,00 per imposta di bollo sul contratto) tramite cessione della quinta parte della retribuzione lavorativa mensile, secondo la disciplina di cui al d.P.R. n. 180/1950. Poiché dalla documentazione in atti è evidente che il contratto di finanziamento risulta stipulato dall' con il riferimento ad Pt_1 CP_2 contenuto nel ricorso in via monitoria deve ritenersi frutto di Controparte_3 un mero refuso, per come chiarito dal difensore della compagnia assicuratrice nei successivi scritti difensivi. A garanzia del rimborso del finanziamento ottenuto ed in ottemperanza all'obbligo sancito dall'art. 54 del d.P.R. n. 180/1950, stipulava CP_2 con la polizza di assicurazione “Rischio impiego” n. Controparte_1
62507, per come stabilito dall'art. 5 del contratto di finanziamento sottoscritto dall' Pt_1
Il Comune di Montalto Uffugo, in qualità di datore di lavoro dell' Pt_1 raggiunto dalla notifica della cessione del credito, provvedeva al versamento, in favore di di 27 quote da € 524,00 cadauna trattenute sulle CP_2 retribuzioni maturate dalla dipendente tra il 30/4/2015 e il 30/6/2017, per complessivi € 14.148,00 imputati a saldo parziale del debito radicato in contratto di finanziamento. Tuttavia, per come si evince dalla nota del Comune di Montalto Uffugo datata 15/1/2018, prot. n. 0001030, in data 1/7/2017 l' veniva licenziato dal Pt_1
Comune di Montalto Uffugo, con conseguente interruzione dei pagamenti mensili effettuati dal datore di lavoro a favore di a saldo CP_2 progressivo del residuo debito da finanziamento. Nella egge che a partire dall'1/1/2016, in cui l' ha chiesto e ottenuto di essere collocato Pt_1 in aspettativa non retribuita sino al 31/12/2016 senza però ritornare successivamente in servizio, il Comune di Montalto Uffugo non gli ha corrisposto alcun emolumento, con la precisazione che l' “non ha ancora Pt_1 maturato il diritto alla Pensione e alla Indennità di fine Servizio e maturerà tale diritto (secondo le attuali previsioni) il 07 agosto 2020”. Alla data del 30/6/2017, il residuo debito da finanziamento, al netto delle somme complessivamente versate dal Comune di Montalto Uffugo e dal terzo ceduto (pari ad € 4.716,00), ammontava a complessivi € 46.843,79 per come risulta dalla nota compilata da ed allegata al fascicolo della società CP_2 opposta. Essendosi verificato il “rischio impiego” coperto dalla polizza assicurativa accessoria al contratto di finanziamento - ovvero l'interruzione dell'ammortamento progressivo del prestito in conseguenza della cessazione
Pagina 7 di 13 del rapporto di lavoro del mutuatario – intimava a CP_2 CP_1
i procedere alla liquidazione dell'indennizzo assicurativo.
[...]
/2019, in esecuzione dei propri obblighi Controparte_1 contrattuali, liquidava a favore di la somma di € 46.843,79, pari al CP_2 residuo debito da finanziamento per come si evince dall'atto di quietanza e surroga allegato al fascicolo della società opposta. Conseguentemente, surrogata per identico importo Controparte_1 nel diritto di credito di nei confronti dell' gli ha intimato il CP_2 Pt_1 pagamento della medesima somma.
4. Ciò posto e trattandosi di questioni strettamente connesse fra loro, vanno esaminate congiuntamente le eccezioni di carenza di legittimazione attiva della società opposta e di nullità e vessatorietà dell'art. 5 del contratto di finanziamento che prevede espressamente il regresso della compagnia di assicurazione in caso di liquidazione dell'indennizzo. La prima eccezione si basa sulla tesi secondo la quale la compagnia assicuratrice opposta non avrebbe potuto agire in rivalsa nei confronti dell' non potendo trovare applicazione nella vicenda in esame l'istituto Pt_1 dell ogazione di cui all'art. 1916 c.c., per essere stata la polizza stipulata nell'interesse dello stesso mentre la surrogazione potrebbe avvenire solo Pt_1 nei confronti di un terzo estraneo al rapporto assicurativo. La censura è destituita di fondamento. Va premesso al riguardo che la legitimatio ad causam attiva e passiva consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione e prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa. E però, quando è il convenuto ad eccepire - come nel caso in esame, data la qualità di convenuto in senso sostanziale dell'attore opponente - l'insussistenza del diritto azionato in surrogazione dall'attore, viene a discutersi non di una condizione per la trattazione del merito della causa, qual è, per l'appunto, la legitimatio ad causam, ma dell'effettiva titolarità attiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nell'attore del soggetto che ha diritto alla prestazione richiesta al convenuto. In tale caso, pertanto, il merito della controversia consiste nell'accertare se la compagnia assicuratrice sia o meno effettiva titolare, per surrogazione nella posizione dell'originario creditore mutuante , del diritto di CP_2 credito azionato col ricorso per decreto ingiuntivo. Tale indagine, coinvolge due questioni connesse. In primo luogo, quella della corretta individuazione del soggetto a favore del quale è stata stipulata la polizza assicurativa obbligatoria ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. n. 180/1950. In secondo luogo, la validità o meno della clausola di cui all'art. 5 del medesimo
Pagina 8 di 13 contratto di finanziamento e di quella di cui all'art. 11 delle condizioni generali di polizza che prevedono il diritto della compagnia assicuratrice di surrogarsi nei diritti della mutuante verso il mutuatario in caso di CP_2 liquidazione dell'indennizzo in favore della prima, una volta verificatosi il sinistro consistente nella perdita di lavoro del mutuatario e il mancato rimborso del residuo debito. Di conseguenza, è necessario stabilire nell'interesse di quale soggetto sia stata stipulata la polizza assicurativa obbligatoria, perché se si ritiene stipulata nell'interesse della società mutuante , anziché in quello del CP_2 mutuatario ), nonostante la posizione di “assicurato” assunta da CP_5 quest'ultimo mbito del contratto di assicurazione, l' resterebbe Pt_1 comunque al di fuori del vero e proprio rapporto assicurativo, rispetto al quale assumerebbe la posizione di terzo. Al riguardo il tribunale osserva che, in materia di mutui con cessione del quinto dello stipendio, l'art. 54 del d.P.R. n. 180/1950 richiede una copertura assicurativa obbligatoria “sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito”. La normativa applicabile prevede al riguardo due tipi di polizze “rischio impiego” diverse tra loro, perché l'art. 2 del d.lgs. n. 209/2005 (c.d. codice delle assicurazioni private) demanda ad un successivo regolamento l'emanazione delle istruzioni applicative sulla classificazione dei rischi e l'art. 14 del successivo Regolamento ISVAP n. 29 del 2009 distingue:
- la polizza “rischio credito”, in cui unica beneficiaria del contratto di assicurazione è la finanziaria, e che prevede che, nel caso in cui il lavoratore/mutuatario/cedente subisca la perdita del rapporto di lavoro, la compagnia assicuratrice provveda ad indennizzare la finanziaria, pagando le rate mancanti, per poi agire in surroga chiedendo al lavoratore l'intero importo liquidato a favore della finanziaria;
in tale caso il premio assicurativo è pagato dalla finanziaria;
- la polizza “perdite pecuniarie”, in cui è (anche) il lavoratore/mutuatario/cedente ad essere coperto dal rischio di perdita del posto di lavoro, in quanto la compagnia di assicurazione che paga l'indennizzo alla finanziaria, in misura corrispondente alle rate ancora dovute, non può surrogarsi nei diritti della finanziaria verso il mutuatario;
in tal caso, il premio assicurativo è pagato dal lavoratore e risulta in evidenza sulla polizza contrattuale. La differenza sostanziale tra le due polizze assicurative si trova nella copertura offerta, ossia, nella protezione che offrono al lavoratore/mutuatario/cessionario in caso di perdita del lavoro.
Pagina 9 di 13 In particolare, nel caso d'interruzione del rapporto di lavoro, la polizza assicurativa “perdite pecuniarie” garantisce al lavoratore/mutuatario/cessionario - in favore del quale è stipulata - una copertura maggiore, in quanto il premio è pagato dal lavoratore ed il contratto non può prevedere meccanismi di surrogazione nei confronti dell'assicurato che svuoterebbero la copertura assicurativa da lui pagata. Sul punto, le contestazioni di parte opponente prendono le mosse dal presupposto che la polizza assicurativa n. 62507, accessoria al finanziamento in questione, fosse volta a beneficio e garanzia dell' anziché a beneficio e Pt_1 garanzia della finanziaria mutuante. Ciò sostanzialmente sulla base del fatto che il pagamento del premio assicurativo sarebbe stato posto a carico del finanziato e non del finanziatore. Si pone perciò una questione di interpretazione del contratto di finanziamento e del contratto di assicurazione, dovendosi individuare il soggetto beneficiario dell'assicurazione. Solo nel caso in cui le pattuizioni contenute nel contratto di mutuo e nel contratto di assicurazione siano intese a vantaggio del finanziatore, risulterebbe giustificata la clausola sul diritto di surrogazione dell'assicuratore a carico del mutuatario. Diversamente, ove emerga che l'assicurazione sia stata stipulata a vantaggio del finanziato, la clausola che prevede la surrogazione dell'assicuratore nei diritti del finanziatore verso il finanziato, farebbe venire meno la stessa causa del contratto di assicurazione, consistente nel trasferimento del rischio, a fronte del pagamento del premio, dall'assicurato all'assicuratore. Nell'esaminare una fattispecie del tutto analoga alla presente, la corte di cassazione con la decisione n. 9866/2022, richiamata anche dalla difesa dell'opponente, ha confermato la pronuncia impugnata che aveva qualificato l'operazione negoziale in esame in termini di contratto di assicurazione a favore di terzo, precisando altresì che la classificazione introdotta dal Regolamento ISVAP n. 29 del 2009 ha bisogno di essere applicata al caso concreto, essendo comunque necessario che le dichiarazioni negoziali vengano interpretate e riferite all'una o all'altra ipotesi classificatoria. Nel caso in esame, l'interpretazione delle pattuizioni contenute nei contratti in questione, porta a ritenere che l'assicurazione si inquadri nello schema del contratto a favore di terzo e, in quanto tale, risulti stipulata a beneficio del finanziatore e non del finanziato. A favore della tesi secondo la quale l'assicurazione è stata stipulata nell'interesse del finanziatore depongono le clausole del contratto di mutuo e quelle delle condizioni generali di polizza nelle quali è espressamente previsto, da un lato, che è obbligatoria a carico del debitore finanziato la stipula di un'assicurazione per il caso di “rischio impiego”, vale a dire di perdita del lavoro con conseguente impossibilità di pagare il mutuo, e che, dall'altro lato,
Pagina 10 di 13 l'assicuratore ha diritto di surroga, relativamente a quanto risarcito al creditore nei confronti del mutuatario. In particolare, all'art. 5 delle condizioni generali del contratto di finanziamento si legge: “Secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1980 n. 180, il finanziamento prevede la stipula di contratti di assicurazione, di cui la Cessionaria sarà contraente e beneficiaria, sulla vita del debitore e contro il rischio di impiego, a garanzia dell'importo totale dovuto e di durata pari a quella del finanziamento. In caso di cessazione dell'erogazione della retribuzione al Cedente, causata dalla perdita definitiva dell'impiego, la Compagnia assicurativa, fermo restando quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14 e 15, dovrà estinguere il finanziamento nel rispetto delle condizioni di assicurazione […] ove non escluso dalla normativa, la Compagnia assicurativa resterà surrogata alla cessionaria in ogni diritto ad essa spettante nei confronti del Cedente e della A.I.C.”. Allo stesso modo, ai sensi dell'art. 1 delle condizioni generali di polizza l'oggetto della garanzia prestata dal contratto di assicurazione sono “le perdite patrimoniali subite dal Contraente/Assicurato per la mancata estinzione del prestito erogato al Cedente/Delegante a seguito della cessazione del diritto del Cedente/Delegante allo stipendio per risoluzione definitiva del relativo rapporto di lavoro con il Ceduto/Delegato, cessazione avvenuta nel corso del periodo di durata dell'Assicurazione, quando non sia possibile la continuazione dell'ammortamento del finanziamento o qualora le attività in capo alla Contraente descritte nella Sezione A – Norme generali – Artt. 9 e 10 non abbiano consentito l'estinzione totale del debito residuo”. Il successivo art. 8 ribadisce che “Il Beneficiario del Certificato di Polizza è il Contraente/Assicurato” e cioè anche in ragione del fatto che in CP_2 favore di questa è prevista l'erogazione dell'indennizzo in caso di sinistro e nel Glossario contenuto nella parte iniziale del contratto di assicurazione è definito “Beneficiario” il soggetto cui l'assicuratore deve corrispondere l'indennizzo in caso di sinistro e, dunque, ancora una volta la società finanziaria. Infine, l'art. 11, rubricato “Diritto di surrogazione”, prevede espressamente che “L'Assicuratore che liquida l'indennizzo al Contraente/Beneficiario rimane surrogato nei diritti, ragioni, azioni e privilegi del Contraente/Beneficiario verso il Cedente/Delegante ed i relativi aventi diritto”. Dall'interpretazione d'insieme delle predette condizioni contrattuali si deduce che l'assicurazione - nonostante il riferimento operato alle “perdite patrimoniali” contenuto all'art. 1 delle condizioni di polizza - è stata stipulata nell'interesse del finanziatore. In particolare, è stato pattuito un diritto di surrogazione dell'assicuratore verso il finanziato per il caso di inadempimento di quest'ultimo. Ne consegue che tale diritto di surroga non può ritenersi nullo per difetto di causa qualora si debba riconoscere, come nel caso in esame, che esso ha fonte in una assicurazione che è stata stipulata nell'interesse del finanziatore piuttosto che in quello del finanziato.
Pagina 11 di 13 Sarebbe priva di causa, come sopra anticipato, soltanto una surroga ai danni del finanziato qualora l'assicurazione sia stata stipulata nell'interesse di costui. Non osta a tale interpretazione la circostanza secondo cui il premio sarebbe stato pagato dall' Infatti, pur volendo prescindere dalla circostanza che Pt_1 non v'è prova che sia stato l' a sostenere un simile esborso (visto che dal Pt_1 contratto di finanziamento, in cui sono precisati i costi del credito, non è ricompreso quello relativo alla polizza assicurativa pari ad € 1.010,16 per come si evince dal certificato di assicurazione del credito prodotto dalla società convenuta), non può trascurarsi di evidenziare che gli stessi giudici della corte di cassazione, nella decisione sopra citata, hanno precisato che non risulta incompatibile con la qualificazione del contratto come in favore del finanziatore “la circostanza che il premio è stato corrisposto dal ricorrente, ossia dal debitore finanziato, in quanto costui era contrattualmente obbligato a farlo, e questa previsione contrattuale non può nemmeno dirsi incompatibile con lo schema contrattuale, poiché ben può rispondere all'interesse delle parti che il finanziato riconosca al finanziatore un diritto alla assicurazione per il rischio in cui il debito non venga restituito” (cfr. cass. n. 9866/2022). In conclusione, in conseguenza della qualificazione dell'operazione negoziale in esame come una assicurazione stipulata - utilizzando lo schema negoziale del contratto a favore di terzo - nell'interesse del finanziatore, anziché nell'interesse del finanziato, deve ritenersi valida la previsione del diritto di surrogazione, espressamente previsto a favore dell'assicuratore ed ai danni del finanziato: diritto di surroga che ha la sua causa nella circostanza che l'assicurazione è stata stipulata non già a beneficio del finanziato, bensì a beneficio del finanziatore.
5. Dalla qualificazione giuridica dell'assicurazione “rischio impiego” per cui è causa nei termini indicati nel precedente punto discende altresì l'infondatezza della denunciata violazione dell'art. 1341 c.c. e dell'articolo 33 del d.lgs. n. 206 del 2005 (c.d. codice del consumo). Secondo parte opponente la clausola che consente all'assicuratore di surrogarsi nei diritti del finanziatore verso il finanziato sarebbe nulla ai sensi dell'art. 1341 c.c. non essendo stata oggetto di approvazione specifica. Essa dovrebbe essere riconosciuta tale in quanto vessatoria. In realtà, qualificando il contratto come un'assicurazione a favore del finanziatore, con diritto di surroga nei confronti del debitore, non può accogliersi la censura di violazione dell'art. 1341 c.c., che presupporrebbe la tesi contraria a quella accolta in questa sede. Invero, la clausola di surroga sarebbe vessatoria ove l'assicurazione fosse stata stipulata a vantaggio del debitore finanziato, “caso nel quale la surroga vanificherebbe la copertura assicurativa, posto che, tenuto da una parte indenne il debitore delle conseguenze del suo inadempimento, egli sarebbe comunque soggetto, per altra parte, all'azione di surroga.
Pagina 12 di 13 Ogni sospetto di vessatorietà viene invece meno se si ritiene che il beneficiario dell'assicurazione è il finanziatore e non il finanziato, che dunque, subendo azione di regresso non vede annullati gli effetti della assicurazione” (cfr. cass. n. 9866/2022).
6. Quanto all'eccezione di erroneità di determinazione della somma richiesta, è sufficiente evidenziare che l'importo di € 4.716,00, corrisposto dal debitore, risulta già scomputato da quanto ancora dovuto, per come si evince dal conteggio operato da e allegato al fascicolo della società opposta. CP_2
7. Non può favorevolmente considerarsi nemmeno la censura secondo cui avrebbe rifiutato di rideterminare la somma dovuta e farla gravare CP_2 sulla quota volontaria di APE oppure sul t.f.r., nonostante le richieste in tal senso operate dall' con note del 9/2/2018 e del 9/8/2018, l'ultima delle Pt_1 quali trasmessa a mezzo mail, giacché non v'è prova dell'avvenuta ricezione da parte di CP_2
8. Conclusivamente la domanda proposta da può Controparte_1 essere accolta con conseguente condanna di al pagamento Parte_1 della somma di € 46.843,79, oltre interessi alla data della domanda (da individuarsi nel 24/7/2023 in cui risultano effettivamente notificati all'intimato il ricorso e il pedissequo decreto ingiuntivo) all'effettivo soddisfo, non potendosi avere riguardo all'intimazione di pagamento datata 21/12/2020, mancando la prova della ricezione da parte del destinatario.
9. La obiettiva difficoltà delle questioni affrontate che hanno richiesto un'attività di interpretazione del contratto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- dichiara inefficace il decreto ingiuntivo n. 717/2021;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 ella somma di € 46.843,79, oltre interessi al tasso legale dal
[...]
24/7/2023 all'effettivo soddisfo;
- compensa integralmente le spese di lite.
Cosenza, 11 aprile 2025
Il giudice
dott.ssa Ermanna Grossi
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TRIBUNALE DI COSENZA
- seconda sezione civile -
VERBALE della causa iscritta al n. 3343/2023 R.G.A.C. tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Guarnieri;
Parte_1
- attore/opponente - E
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Sartoni. Controparte_1
- convenuta/opposta -
Oggi 11 aprile 2025, davanti alla dott.ssa Ermanna Grossi, giudice titolare del ruolo, è presente per l'attore opponente l'avv. Carlo Guarnieri. Si dà atto che alle ore 9:55 nessuno è comparso per Controparte_1
L'avv. Guarnieri si riporta alle note del 28/2/2025 e comunque alle difese articolate nell'atto di opposizione e insiste per il suo accoglimento.
Il giudice si ritira in camera di consiglio. Rientrato, decide come da separata sentenza che definisce il giudizio e di cui dà lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Il giudice dott.ssa Ermanna Grossi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ermanna Grossi, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3343/2023 R.G.A.C. vertente TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in Parte_1 CodiceFiscale_1 virtù di procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv. Carlo Guarnieri, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cosenza, alla via N. Serra, n. 62; - ATTORE/OPPONENTE - E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di risposta, dall'avv. Marco Sartoni. -CONVENUTA/OPPOSTA-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 717/2021 del tribunale di Cosenza.
Conclusioni delle parti Per l'attore (conclusioni rassegnate nell'atto di citazione): “in via pregiudiziale, per quanto esposto, accertare e dichiarare l'intervenuta inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 717/2021 (RGAC n. 2067/2021), emesso in data 25.06.2021, dal Tribunale di Cosenza e notificato all'odierno opponente all'indirizzo di residenza in Co Ucraina, Circoscrizione consolare di Kiev, in Khmelnitskiv, n. 38 APT – cap 29000, solo in data 24/7/2023; sempre in via pregiudiziale, per motivazioni in premessa esposte, accertare e dichiarare il difetto di titolarità del credito e, quindi, la carenza di legittimazione attiva in capo alla società odierna opposta nel merito, in via Controparte_1 principale, accertare e dichiarare, per le motivazioni sopra esposte, la nullità e, comunque, l'illiceità della clausola di surroga posta a base dell'azione in monitorio qui opposta;
nel merito, in ogni caso, accertare e dichiarare non dovuta la somma ingiunta di € 46.843,79 per essere intervenuto, medio tempore, il pagamento della somma di euro 4.716,00, come documentato in atti;
sempre nel merito, accertare e dichiarare, per quanto dedotto in premessa, non dovute le somme ingiunte a titolo di interessi sulla somma capitale di € 46.843,79 sia perché da calcolarsi sulla diversa e ben minore somma effettivamente ancora dovuta e, perché, limitatamente al periodo successivo a quello di efficacia del d.i. qui opposto, e, cioè successivamente al 25.09.2021, da imputarsi a responsabilità del creditore;
in ogni caso ritenere non dovute, in tutto o in parte, le somme rivenienti dal contratto di finanziamento de qua rispetto al quale si contestano i conteggi posti a base. In ogni caso, per
Pagina 2 di 13 le ragioni dedotte ed allegate, dichiarare la nullità/inefficacia, in tutto o in parte, del decreto ingiuntivo opposto con conseguente sua revoca e, nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità, la nullità e l'infondatezza, in tutto o in parte, della domanda di controparte ovvero in subordine la “dovutezza” di una diversa e minore somma da quantificarsi in corso di giudizio, anche all'esito della disponenda ctu contabile della quale, sin d'ora, si fa istanza. Con condanna alle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi”. Per la convenuta (conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate in data 28/2/2025): “in via principale, nel merito, per i motivi di cui in narrativa, respingere in toto le domande e le eccezioni di parte attrice opponente, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare in goni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, nel merito, per i motivi di cui in narrativa, previa revoca del decreto opposto, dichiarare tenuto e condannare al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
della somma capitale di € 46.843,79 – oltre interessi calcolati su detta somma al
[...] tasso di legge, dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se ed in quanto dovute”.
Causa decisa all'udienza dell'11 aprile 2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della discussione orale delle parti. Fatto e diritto 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 717/2021, emesso dal tribunale di Cosenza in data 25/6/2021, con il quale gli è stato intimato il pagamento, in favore di della somma di € 46.843,79, oltre interessi Controparte_1 come ric alle spese legali, a titolo di restituzione dell'importo residuo del mutuo contratto in data 25/2/2015 dall' con Pt_1
nei cui diritti si è surrogata avendo CP_2 Controparte_1 provveduto a liquidare l'importo di € 46.843,79 a in virtù della CP_2 polizza “Rischio Impiego” n. 62506 stipulata a garanzia della perdita del rapporto di lavoro da parte del mutuatario, effettivamente verificatasi in data 30/6/2017. A sostegno dell'opposizione, l'attore ha dedotto in via preliminare l'inefficacia del decreto ingiuntivo perché notificato ben oltre il termine di novanta giorni stabilito dall'art. 644 c.p.c. quando il destinatario è - come nel caso di specie – residente all'estero. Ha poi eccepito il difetto di legittimazione attiva della società che ha agito in via monitoria, visto che dal ricorso si evince che la polizza è stata stipulata da on e non Controparte_1 Controparte_3 con che aveva erogato il finanziamento all' Ha altresì CP_2 Pt_1 contestato la sussistenza dei presupposti per l'attivazione della polizza, affermando di non aver perso il lavoro alla data del 30/6/2017, ma di essere
Pagina 3 di 13 stato messo in quiescenza e di avere vanamente richiesto a con CP_2 note trasmesse in data 9/2/2018 e 9/8/2018, di rideterminare la somma dovuta e di farla gravare o sulla rata di APE volontaria oppure sul t.f.r. di importo sicuramente superiore al residuo ancora dovuto. Ha aggiunto che la polizza contratta con la compagnia assicuratrice costituisce un contratto a favore di terzo da individuarsi nella persona del mutuatario che non consentirebbe alla compagnia assicuratrice, per tale ragione, la surroga nei diritti dell'originario creditore, anche in ragione del fatto che il pagamento del premio è stato sostenuto dal mutuatario. La clausola contrattuale che consente la surroga alla compagnia assicuratrice dovrebbe perciò considerarsi irrimediabilmente abusiva per violazione dell'art. 1341 c.c. in quanto non specificatamente approvata, oltre che dell'art. 33 del d.lgs. n. 206/2005. Ha infine dedotto l'erroneità della somma ingiunta, da cui dovrebbe essere scomputato l'importo di € 4.716,00 versato medio tempore dal mutuatario. Con comparsa di risposta depositata in data 11/3/2024, si è costituita in giudizio per chiedere il rigetto dell'opposizione. La Controparte_1 convenuta ha innanzitutto evidenziato che la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, pur comportandone l'inefficacia, non impedisce l'instaurazione del rapporto processuale e impone comunque al giudice di pronunciarsi sulla domanda azionata in via monitoria. Ha contestato il dedotto difetto di legittimazione passiva, rimarcando che il riferimento a Controparte_3 contenuto nel ricorso per decreto ingiuntivo è stato operato per mero errore, avendo in realtà l' concluso il contratto di mutuo con in Pt_1 CP_2 favore della quale è stata sottoscritta la polizza contro il rischio di perdita dell'impiego. Con riguardo alla contestata insussistenza dei presupposti per l'escussione della polizza assicurativa, la società ha dedotto che non v'è prova che le comunicazioni del 9/2/2018 e del 9/8/2018 trasmesse dall'Aloe a Futuro s.p.a. siano state effettivamente ricevute. Inoltre, dalla comunicazione del Comune di Montalto Uffugo di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento del 15/1/2018 risulta che a quella data l' non aveva Pt_1 maturato né il diritto alla pensione, né all'indennità di fine servizio, che sarebbe in realtà maturato solo a partire dal 7/8/2020 per come riferito dallo stesso Comune di Montalto Uffugo presso il quale l' prestava servizio. La Pt_1 società ha dedotto che la sussistenza del diritto alla pensione e all'indennità di fine servizio non risultava maturato nemmeno alla data del 28/6/2018 in cui la compagnia assicuratrice ha ricevuto la denuncia di sinistro o alla data del 18/6/2019 in cui la compagnia ha proceduto all'effettiva erogazione dell'indennizzo assicurativo per l'importo di € 46.843,79. La società convenuta ha anche eccepito il difetto di legittimazione dell' a contraddire sulla Pt_1 sussistenza dei presupposti per l'escussione della polizza, trattandosi di parte completamente estranea al rapporto assicurativo intercorrente soltanto fra la società convenuta e Ha comunque affermato la legittimità della CP_2
Pagina 4 di 13 clausola prevedente la surroga dell'assicuratore nei diritti della società finanziaria, non solo perché trattasi di copertura obbligatoria a garanzia del rischio derivante dall'eventuale perdita del lavoro del mutuatario ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. n. 180/1950 per l'accesso del dipendente al credito rimborsabile a mezzo di cessione del quinto dello stipendio, ma anche perché è stata a pagare il premio di polizza, stipulata a beneficio della CP_2 stessa finanziaria, avendo ad oggetto la perdita patrimoniale subita dal contraente/assicurato per la mancata estinzione del prestito erogato al cedente/delegante a seguito della cessazione del diritto del cedente/delegante allo stipendio per risoluzione definitiva del relativo rapporto con il ceduto/delegato. Il documento di polizza risulta peraltro conforme al disposto di cui all'art. 14, comma 1, del Reg. ISVAP n. 29/2009, che prevede la possibilità di surrogazione dell'assicuratore nei diritti e privilegi vantati dall'ente nei confronti del debitore inadempiente. Ha infine contestato l'eccezione di erroneità della somma richiesta, tenuto conto che dal montante lordo del prestito, originariamente pari ad € 62.880,00, sono stati sottratti € 14.148,00 corrispondenti a n. 27 quote stipendiali da € 524,00 versate a CP_2 dal Comune di Montalto Uffugo in esecuzione della cessione del quinto
[...] stipendio dal 30/4/2015 al 30/6/2017 ed € 11.320,32 a titolo di Contr rimborso degli interessi già trattenuti al contrattuale del 7,08% sul montante lordo del prestito attesi sulle quote stipendiali previste in piano di ammortamento dall'1/7/2017 alla naturale estinzione del finanziamento, ma non maturati a causa dell'interruzione anticipata del rapporto di lavoro. La differenza è pari ad € 46.843,79, corrispondente all'indennizzo liquidato a in virtù della polizza assicurativa del credito. D'altra parte, non CP_2
v'è prova dell'intervenuto versamento, medio tempore, dell'ulteriore importo di € 4.716,00 indicato dall'opponente. Alla prima udienza del 24/5/2024, tenuta dal g.o.p. dott. Pietro Sommella stante la temporanea assegnazione della scrivente al dibattimento collegiale penale, il tribunale ha assegnato alle parti il termine per l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione che è stato ritualmente espletato dalla società opposta, anche se con esito negativo, per come si evince dal verbale depositato, per mancata comparizione dell'opponente, al quale è stata per tale ragione applicata con ordinanza dell'8/11/2024 la sanzione prevista dall'art. 8, comma 4-bis, del d.lgs. n. 28/2010, nel testo applicabile ratione temporis. Con la stessa ordinanza, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa assegnazione alle parti di un termine sino al 28/2/2025 per il deposito di eventuali scritti conclusivi, che risultano effettivamente depositati dai difensori di entrambe le parti. All'udienza odierna è invece comparso il solo difensore della parte opponente che ha discusso la causa insistendo nelle proprie pretese.
Pagina 5 di 13 2. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo sollevata dall'attore opponente. Al riguardo si osserva che il decreto ingiuntivo, emesso da questo tribunale in data 25/6/2021 e pubblicato in pari data, non è stato effettivamente notificato nel termine di novanta giorni previsto dall'art. 644 c.p.c. per i destinatari residenti all'estero, ma solamente in data 24/7/2023. E però, l'accertamento della inefficacia del decreto ingiuntivo tardivamente notificato non è idoneo a definire il giudizio in ordine alla pretesa creditoria azionata da E ciò in quanto, l'inefficacia del titolo Controparte_1 tardivamente notificato non può impedire, in caso di costituzione e di riproposizione della domanda da parte del creditore opposto (come avvenuto nel caso di specie), che all'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione. In questi termini si è espressa la corte di cassazione, secondo cui “qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda alla notificazione del medesimo dopo il decorso del termine di efficacia fissato dall'art. 644 c.p.c., le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine prefissato dal provvedimento notificato, tuttavia, in tale giudizio il debitore opponente che si limiti ad eccepire l'inefficacia del titolo tardivamente notificato non può impedire che ad un'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione, e l'inosservanza da parte del creditore del termine di cui all'art. 644 c.p.c. può acquisire rilevanza, nel caso di rigetto dell'opposizione, solo ai fini della condanna alle spese del giudizio, consentendo l'esclusione di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace” (cfr. cass. n. 27062/2021). È pacifico, inoltre, in mancanza di previsione contraria, che la dichiarazione di inefficacia del provvedimento non pregiudica la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
con la conseguenza che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale) la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (in particolare ai fini della pronuncia in punto spese) ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (cfr. cass. n. 3908/2016; cass. n. 951/2013).
3. Passando alla trattazione nel merito della domanda, il tribunale osserva che dalla documentazione in atti risulta che in data 25/2/2015 ha Parte_1 sottoscritto con un contratto di mutuo con cessione pro CP_2 solvendo di quote dello stipendio, che prevedeva l'erogazione, a suo favore,
Pagina 6 di 13 della somma di € 42.651,05 da restituire in 120 rate mensili da € 524,00 cadauna (per un totale finale di € 62.880,00, di cui € 17.926,55 a titolo di interessi, € 1.886,00 per commissioni accessorie, € 400,00 per spese fisse contrattuali ed € 16,00 per imposta di bollo sul contratto) tramite cessione della quinta parte della retribuzione lavorativa mensile, secondo la disciplina di cui al d.P.R. n. 180/1950. Poiché dalla documentazione in atti è evidente che il contratto di finanziamento risulta stipulato dall' con il riferimento ad Pt_1 CP_2 contenuto nel ricorso in via monitoria deve ritenersi frutto di Controparte_3 un mero refuso, per come chiarito dal difensore della compagnia assicuratrice nei successivi scritti difensivi. A garanzia del rimborso del finanziamento ottenuto ed in ottemperanza all'obbligo sancito dall'art. 54 del d.P.R. n. 180/1950, stipulava CP_2 con la polizza di assicurazione “Rischio impiego” n. Controparte_1
62507, per come stabilito dall'art. 5 del contratto di finanziamento sottoscritto dall' Pt_1
Il Comune di Montalto Uffugo, in qualità di datore di lavoro dell' Pt_1 raggiunto dalla notifica della cessione del credito, provvedeva al versamento, in favore di di 27 quote da € 524,00 cadauna trattenute sulle CP_2 retribuzioni maturate dalla dipendente tra il 30/4/2015 e il 30/6/2017, per complessivi € 14.148,00 imputati a saldo parziale del debito radicato in contratto di finanziamento. Tuttavia, per come si evince dalla nota del Comune di Montalto Uffugo datata 15/1/2018, prot. n. 0001030, in data 1/7/2017 l' veniva licenziato dal Pt_1
Comune di Montalto Uffugo, con conseguente interruzione dei pagamenti mensili effettuati dal datore di lavoro a favore di a saldo CP_2 progressivo del residuo debito da finanziamento. Nella egge che a partire dall'1/1/2016, in cui l' ha chiesto e ottenuto di essere collocato Pt_1 in aspettativa non retribuita sino al 31/12/2016 senza però ritornare successivamente in servizio, il Comune di Montalto Uffugo non gli ha corrisposto alcun emolumento, con la precisazione che l' “non ha ancora Pt_1 maturato il diritto alla Pensione e alla Indennità di fine Servizio e maturerà tale diritto (secondo le attuali previsioni) il 07 agosto 2020”. Alla data del 30/6/2017, il residuo debito da finanziamento, al netto delle somme complessivamente versate dal Comune di Montalto Uffugo e dal terzo ceduto (pari ad € 4.716,00), ammontava a complessivi € 46.843,79 per come risulta dalla nota compilata da ed allegata al fascicolo della società CP_2 opposta. Essendosi verificato il “rischio impiego” coperto dalla polizza assicurativa accessoria al contratto di finanziamento - ovvero l'interruzione dell'ammortamento progressivo del prestito in conseguenza della cessazione
Pagina 7 di 13 del rapporto di lavoro del mutuatario – intimava a CP_2 CP_1
i procedere alla liquidazione dell'indennizzo assicurativo.
[...]
/2019, in esecuzione dei propri obblighi Controparte_1 contrattuali, liquidava a favore di la somma di € 46.843,79, pari al CP_2 residuo debito da finanziamento per come si evince dall'atto di quietanza e surroga allegato al fascicolo della società opposta. Conseguentemente, surrogata per identico importo Controparte_1 nel diritto di credito di nei confronti dell' gli ha intimato il CP_2 Pt_1 pagamento della medesima somma.
4. Ciò posto e trattandosi di questioni strettamente connesse fra loro, vanno esaminate congiuntamente le eccezioni di carenza di legittimazione attiva della società opposta e di nullità e vessatorietà dell'art. 5 del contratto di finanziamento che prevede espressamente il regresso della compagnia di assicurazione in caso di liquidazione dell'indennizzo. La prima eccezione si basa sulla tesi secondo la quale la compagnia assicuratrice opposta non avrebbe potuto agire in rivalsa nei confronti dell' non potendo trovare applicazione nella vicenda in esame l'istituto Pt_1 dell ogazione di cui all'art. 1916 c.c., per essere stata la polizza stipulata nell'interesse dello stesso mentre la surrogazione potrebbe avvenire solo Pt_1 nei confronti di un terzo estraneo al rapporto assicurativo. La censura è destituita di fondamento. Va premesso al riguardo che la legitimatio ad causam attiva e passiva consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione e prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa. E però, quando è il convenuto ad eccepire - come nel caso in esame, data la qualità di convenuto in senso sostanziale dell'attore opponente - l'insussistenza del diritto azionato in surrogazione dall'attore, viene a discutersi non di una condizione per la trattazione del merito della causa, qual è, per l'appunto, la legitimatio ad causam, ma dell'effettiva titolarità attiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nell'attore del soggetto che ha diritto alla prestazione richiesta al convenuto. In tale caso, pertanto, il merito della controversia consiste nell'accertare se la compagnia assicuratrice sia o meno effettiva titolare, per surrogazione nella posizione dell'originario creditore mutuante , del diritto di CP_2 credito azionato col ricorso per decreto ingiuntivo. Tale indagine, coinvolge due questioni connesse. In primo luogo, quella della corretta individuazione del soggetto a favore del quale è stata stipulata la polizza assicurativa obbligatoria ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. n. 180/1950. In secondo luogo, la validità o meno della clausola di cui all'art. 5 del medesimo
Pagina 8 di 13 contratto di finanziamento e di quella di cui all'art. 11 delle condizioni generali di polizza che prevedono il diritto della compagnia assicuratrice di surrogarsi nei diritti della mutuante verso il mutuatario in caso di CP_2 liquidazione dell'indennizzo in favore della prima, una volta verificatosi il sinistro consistente nella perdita di lavoro del mutuatario e il mancato rimborso del residuo debito. Di conseguenza, è necessario stabilire nell'interesse di quale soggetto sia stata stipulata la polizza assicurativa obbligatoria, perché se si ritiene stipulata nell'interesse della società mutuante , anziché in quello del CP_2 mutuatario ), nonostante la posizione di “assicurato” assunta da CP_5 quest'ultimo mbito del contratto di assicurazione, l' resterebbe Pt_1 comunque al di fuori del vero e proprio rapporto assicurativo, rispetto al quale assumerebbe la posizione di terzo. Al riguardo il tribunale osserva che, in materia di mutui con cessione del quinto dello stipendio, l'art. 54 del d.P.R. n. 180/1950 richiede una copertura assicurativa obbligatoria “sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito”. La normativa applicabile prevede al riguardo due tipi di polizze “rischio impiego” diverse tra loro, perché l'art. 2 del d.lgs. n. 209/2005 (c.d. codice delle assicurazioni private) demanda ad un successivo regolamento l'emanazione delle istruzioni applicative sulla classificazione dei rischi e l'art. 14 del successivo Regolamento ISVAP n. 29 del 2009 distingue:
- la polizza “rischio credito”, in cui unica beneficiaria del contratto di assicurazione è la finanziaria, e che prevede che, nel caso in cui il lavoratore/mutuatario/cedente subisca la perdita del rapporto di lavoro, la compagnia assicuratrice provveda ad indennizzare la finanziaria, pagando le rate mancanti, per poi agire in surroga chiedendo al lavoratore l'intero importo liquidato a favore della finanziaria;
in tale caso il premio assicurativo è pagato dalla finanziaria;
- la polizza “perdite pecuniarie”, in cui è (anche) il lavoratore/mutuatario/cedente ad essere coperto dal rischio di perdita del posto di lavoro, in quanto la compagnia di assicurazione che paga l'indennizzo alla finanziaria, in misura corrispondente alle rate ancora dovute, non può surrogarsi nei diritti della finanziaria verso il mutuatario;
in tal caso, il premio assicurativo è pagato dal lavoratore e risulta in evidenza sulla polizza contrattuale. La differenza sostanziale tra le due polizze assicurative si trova nella copertura offerta, ossia, nella protezione che offrono al lavoratore/mutuatario/cessionario in caso di perdita del lavoro.
Pagina 9 di 13 In particolare, nel caso d'interruzione del rapporto di lavoro, la polizza assicurativa “perdite pecuniarie” garantisce al lavoratore/mutuatario/cessionario - in favore del quale è stipulata - una copertura maggiore, in quanto il premio è pagato dal lavoratore ed il contratto non può prevedere meccanismi di surrogazione nei confronti dell'assicurato che svuoterebbero la copertura assicurativa da lui pagata. Sul punto, le contestazioni di parte opponente prendono le mosse dal presupposto che la polizza assicurativa n. 62507, accessoria al finanziamento in questione, fosse volta a beneficio e garanzia dell' anziché a beneficio e Pt_1 garanzia della finanziaria mutuante. Ciò sostanzialmente sulla base del fatto che il pagamento del premio assicurativo sarebbe stato posto a carico del finanziato e non del finanziatore. Si pone perciò una questione di interpretazione del contratto di finanziamento e del contratto di assicurazione, dovendosi individuare il soggetto beneficiario dell'assicurazione. Solo nel caso in cui le pattuizioni contenute nel contratto di mutuo e nel contratto di assicurazione siano intese a vantaggio del finanziatore, risulterebbe giustificata la clausola sul diritto di surrogazione dell'assicuratore a carico del mutuatario. Diversamente, ove emerga che l'assicurazione sia stata stipulata a vantaggio del finanziato, la clausola che prevede la surrogazione dell'assicuratore nei diritti del finanziatore verso il finanziato, farebbe venire meno la stessa causa del contratto di assicurazione, consistente nel trasferimento del rischio, a fronte del pagamento del premio, dall'assicurato all'assicuratore. Nell'esaminare una fattispecie del tutto analoga alla presente, la corte di cassazione con la decisione n. 9866/2022, richiamata anche dalla difesa dell'opponente, ha confermato la pronuncia impugnata che aveva qualificato l'operazione negoziale in esame in termini di contratto di assicurazione a favore di terzo, precisando altresì che la classificazione introdotta dal Regolamento ISVAP n. 29 del 2009 ha bisogno di essere applicata al caso concreto, essendo comunque necessario che le dichiarazioni negoziali vengano interpretate e riferite all'una o all'altra ipotesi classificatoria. Nel caso in esame, l'interpretazione delle pattuizioni contenute nei contratti in questione, porta a ritenere che l'assicurazione si inquadri nello schema del contratto a favore di terzo e, in quanto tale, risulti stipulata a beneficio del finanziatore e non del finanziato. A favore della tesi secondo la quale l'assicurazione è stata stipulata nell'interesse del finanziatore depongono le clausole del contratto di mutuo e quelle delle condizioni generali di polizza nelle quali è espressamente previsto, da un lato, che è obbligatoria a carico del debitore finanziato la stipula di un'assicurazione per il caso di “rischio impiego”, vale a dire di perdita del lavoro con conseguente impossibilità di pagare il mutuo, e che, dall'altro lato,
Pagina 10 di 13 l'assicuratore ha diritto di surroga, relativamente a quanto risarcito al creditore nei confronti del mutuatario. In particolare, all'art. 5 delle condizioni generali del contratto di finanziamento si legge: “Secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1980 n. 180, il finanziamento prevede la stipula di contratti di assicurazione, di cui la Cessionaria sarà contraente e beneficiaria, sulla vita del debitore e contro il rischio di impiego, a garanzia dell'importo totale dovuto e di durata pari a quella del finanziamento. In caso di cessazione dell'erogazione della retribuzione al Cedente, causata dalla perdita definitiva dell'impiego, la Compagnia assicurativa, fermo restando quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14 e 15, dovrà estinguere il finanziamento nel rispetto delle condizioni di assicurazione […] ove non escluso dalla normativa, la Compagnia assicurativa resterà surrogata alla cessionaria in ogni diritto ad essa spettante nei confronti del Cedente e della A.I.C.”. Allo stesso modo, ai sensi dell'art. 1 delle condizioni generali di polizza l'oggetto della garanzia prestata dal contratto di assicurazione sono “le perdite patrimoniali subite dal Contraente/Assicurato per la mancata estinzione del prestito erogato al Cedente/Delegante a seguito della cessazione del diritto del Cedente/Delegante allo stipendio per risoluzione definitiva del relativo rapporto di lavoro con il Ceduto/Delegato, cessazione avvenuta nel corso del periodo di durata dell'Assicurazione, quando non sia possibile la continuazione dell'ammortamento del finanziamento o qualora le attività in capo alla Contraente descritte nella Sezione A – Norme generali – Artt. 9 e 10 non abbiano consentito l'estinzione totale del debito residuo”. Il successivo art. 8 ribadisce che “Il Beneficiario del Certificato di Polizza è il Contraente/Assicurato” e cioè anche in ragione del fatto che in CP_2 favore di questa è prevista l'erogazione dell'indennizzo in caso di sinistro e nel Glossario contenuto nella parte iniziale del contratto di assicurazione è definito “Beneficiario” il soggetto cui l'assicuratore deve corrispondere l'indennizzo in caso di sinistro e, dunque, ancora una volta la società finanziaria. Infine, l'art. 11, rubricato “Diritto di surrogazione”, prevede espressamente che “L'Assicuratore che liquida l'indennizzo al Contraente/Beneficiario rimane surrogato nei diritti, ragioni, azioni e privilegi del Contraente/Beneficiario verso il Cedente/Delegante ed i relativi aventi diritto”. Dall'interpretazione d'insieme delle predette condizioni contrattuali si deduce che l'assicurazione - nonostante il riferimento operato alle “perdite patrimoniali” contenuto all'art. 1 delle condizioni di polizza - è stata stipulata nell'interesse del finanziatore. In particolare, è stato pattuito un diritto di surrogazione dell'assicuratore verso il finanziato per il caso di inadempimento di quest'ultimo. Ne consegue che tale diritto di surroga non può ritenersi nullo per difetto di causa qualora si debba riconoscere, come nel caso in esame, che esso ha fonte in una assicurazione che è stata stipulata nell'interesse del finanziatore piuttosto che in quello del finanziato.
Pagina 11 di 13 Sarebbe priva di causa, come sopra anticipato, soltanto una surroga ai danni del finanziato qualora l'assicurazione sia stata stipulata nell'interesse di costui. Non osta a tale interpretazione la circostanza secondo cui il premio sarebbe stato pagato dall' Infatti, pur volendo prescindere dalla circostanza che Pt_1 non v'è prova che sia stato l' a sostenere un simile esborso (visto che dal Pt_1 contratto di finanziamento, in cui sono precisati i costi del credito, non è ricompreso quello relativo alla polizza assicurativa pari ad € 1.010,16 per come si evince dal certificato di assicurazione del credito prodotto dalla società convenuta), non può trascurarsi di evidenziare che gli stessi giudici della corte di cassazione, nella decisione sopra citata, hanno precisato che non risulta incompatibile con la qualificazione del contratto come in favore del finanziatore “la circostanza che il premio è stato corrisposto dal ricorrente, ossia dal debitore finanziato, in quanto costui era contrattualmente obbligato a farlo, e questa previsione contrattuale non può nemmeno dirsi incompatibile con lo schema contrattuale, poiché ben può rispondere all'interesse delle parti che il finanziato riconosca al finanziatore un diritto alla assicurazione per il rischio in cui il debito non venga restituito” (cfr. cass. n. 9866/2022). In conclusione, in conseguenza della qualificazione dell'operazione negoziale in esame come una assicurazione stipulata - utilizzando lo schema negoziale del contratto a favore di terzo - nell'interesse del finanziatore, anziché nell'interesse del finanziato, deve ritenersi valida la previsione del diritto di surrogazione, espressamente previsto a favore dell'assicuratore ed ai danni del finanziato: diritto di surroga che ha la sua causa nella circostanza che l'assicurazione è stata stipulata non già a beneficio del finanziato, bensì a beneficio del finanziatore.
5. Dalla qualificazione giuridica dell'assicurazione “rischio impiego” per cui è causa nei termini indicati nel precedente punto discende altresì l'infondatezza della denunciata violazione dell'art. 1341 c.c. e dell'articolo 33 del d.lgs. n. 206 del 2005 (c.d. codice del consumo). Secondo parte opponente la clausola che consente all'assicuratore di surrogarsi nei diritti del finanziatore verso il finanziato sarebbe nulla ai sensi dell'art. 1341 c.c. non essendo stata oggetto di approvazione specifica. Essa dovrebbe essere riconosciuta tale in quanto vessatoria. In realtà, qualificando il contratto come un'assicurazione a favore del finanziatore, con diritto di surroga nei confronti del debitore, non può accogliersi la censura di violazione dell'art. 1341 c.c., che presupporrebbe la tesi contraria a quella accolta in questa sede. Invero, la clausola di surroga sarebbe vessatoria ove l'assicurazione fosse stata stipulata a vantaggio del debitore finanziato, “caso nel quale la surroga vanificherebbe la copertura assicurativa, posto che, tenuto da una parte indenne il debitore delle conseguenze del suo inadempimento, egli sarebbe comunque soggetto, per altra parte, all'azione di surroga.
Pagina 12 di 13 Ogni sospetto di vessatorietà viene invece meno se si ritiene che il beneficiario dell'assicurazione è il finanziatore e non il finanziato, che dunque, subendo azione di regresso non vede annullati gli effetti della assicurazione” (cfr. cass. n. 9866/2022).
6. Quanto all'eccezione di erroneità di determinazione della somma richiesta, è sufficiente evidenziare che l'importo di € 4.716,00, corrisposto dal debitore, risulta già scomputato da quanto ancora dovuto, per come si evince dal conteggio operato da e allegato al fascicolo della società opposta. CP_2
7. Non può favorevolmente considerarsi nemmeno la censura secondo cui avrebbe rifiutato di rideterminare la somma dovuta e farla gravare CP_2 sulla quota volontaria di APE oppure sul t.f.r., nonostante le richieste in tal senso operate dall' con note del 9/2/2018 e del 9/8/2018, l'ultima delle Pt_1 quali trasmessa a mezzo mail, giacché non v'è prova dell'avvenuta ricezione da parte di CP_2
8. Conclusivamente la domanda proposta da può Controparte_1 essere accolta con conseguente condanna di al pagamento Parte_1 della somma di € 46.843,79, oltre interessi alla data della domanda (da individuarsi nel 24/7/2023 in cui risultano effettivamente notificati all'intimato il ricorso e il pedissequo decreto ingiuntivo) all'effettivo soddisfo, non potendosi avere riguardo all'intimazione di pagamento datata 21/12/2020, mancando la prova della ricezione da parte del destinatario.
9. La obiettiva difficoltà delle questioni affrontate che hanno richiesto un'attività di interpretazione del contratto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- dichiara inefficace il decreto ingiuntivo n. 717/2021;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 ella somma di € 46.843,79, oltre interessi al tasso legale dal
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24/7/2023 all'effettivo soddisfo;
- compensa integralmente le spese di lite.
Cosenza, 11 aprile 2025
Il giudice
dott.ssa Ermanna Grossi
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