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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 05/03/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a Sent. n. 34/25
Oggetto: appello In nome del popolo italiano avverso sentenza n.
347/24 del Tribunale L a C o r t e d' a p p e l l o d i P e r u g i a di Perugia;
opposizione ordinanza
- S e z i o n e L a v o r o - ingiunzione per omesso versamento composta dai magistrati: ritenute previdenziali
Dr. Vincenzo Pio Baldi - Presidente
Dr.ssa Simonetta Liscio - Consigliera
Dr. Pierluigi Panariello - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 171 dell'anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Lav.
Prev. Ass.
p r o m o s s a d a
con sede in Roma, Via Ciro Parte_1
il Grande 21, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avvocati Roberto
Annovazzi, Mirella Arlotta e Stefania Di Cato – in virtù di procura generale alle liti a rogito del dr notaio in Roma, del 22 marzo 2024, repertorio n. 37875, raccolta n. 7313 – ed Persona_1
elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto in Perugia, Via Canali 1.
- a p p e l l a n t e -
1 c o n t r o
in persona del legale rappresentante pro Parte_2
tempore, , rappresentata e difesa dall'avv. Gian Marco Abeltino ed Parte_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bastia Umbra (PG), via Vittorio Veneto n. 28/F,
come da procura posta in calce alla memoria di costituzione in appello.
- a p p e l l a t a -
Oggetto: appello avverso sentenza n. 347/24 del Tribunale di Perugia;
opposizione ordinanza
ingiunzione per omesso versamento ritenute previdenziali.
Causa decisa all'udienza collegiale del 5 marzo 2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da rispettivi atti di parte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 14 giugno 2024 dinanzi al Tribunale di Perugia, la
[...]
, nel contraddittorio ritualmente instaurato con l' l'annullamento Parte_3 Pt_1
dell'ordinanza ingiunzione n. OI – 001696965 relativa all'atto di accertamento n.
.5800.10/04/2019.0100740, con la quale veniva ordinato alla suddetta società e, solidalmente, Pt_1
al legale rappresentante , il pagamento della sanzione amministrativa di € 13.602,00, Parte_2
per l'omissione relativa ai versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali riguardanti il periodo compreso tra il dicembre 2015 e il novembre 2016, per un totale pari ad € 6.801,00. La società
opponente eccepì la decadenza dell' dal potere di irrogare la sanzione amministrativa per Pt_1
l'inosservanza del termine di novanta giorni per la notifica della violazione previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, richiamato dall'art. 6 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8.
2 L' costituitosi in giudizio con memoria, contestò la fondatezza del ricorso, evidenziando in Pt_1
primo luogo l'inapplicabilità dell'art. 14, stante la specialità della disciplina di cui all'art. 2, comma
1 bis della legge 11 novembre 1983, n. 638, come riformulata a seguito dell'emanazione dell'art. 3,
co. 6, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, e quindi la sua prevalenza rispetto alle disposizioni di carattere generale previste dalla legge n. 689 del 1981 e, comunque, ponendo in risalto il mancato decorso del termine di novanta giorni, dovendo farsi decorrere tale termine all'esito del completamento di tutte le indagini occorrenti al fine di acquisire gli elementi di conoscenza del fatto illecito e tutti gli aspetti occorrenti al fine di applicare la congrua sanzione al trasgressore.
Il Tribunale del lavoro di Perugia, con sentenza n. 347/2024, pubblicata il 4 ottobre 2024, annullò
l'ordinanza ingiunzione opposta e dichiarò non dovute le somme ingiunte per l'intervenuta estinzione dell'obbligo di pagamento ex art. 14 co. 6 della legge n. 689/1981; condannò l' alla rifusione Pt_1
delle spese processuali liquidate in € 1.750,00 per compensi professionali oltre accessori.
Con atto depositato il 6 novembre 2024 l' interpose appello avverso la decisione, e chiese, in Pt_1
riforma della stessa, il rigetto della domanda proposta dalla in primo grado. Pt_2
Con decreto presidenziale del 6 novembre 2024 è stata fissata per la discussione dinanzi al Collegio
l'udienza del 5 marzo 2025.
L'appellata si è costituita in giudizio resistendo all'impugnazione avversaria di cui ha chiesto il rigetto.
La causa è stata decisa all'udienza fissata per la discussione.
Il dispositivo, letto in udienza e qui trascritto, è stato depositato in via telematica il giorno stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Attraverso il primo motivo di gravame, rubricato “Erroneità della sentenza di primo grado, nella
parte in cui ha dichiarato l'estinzione della sanzione ex art. 14 comma 6° della legge n. 689/1981,
3 per omessa notificazione della violazione entro il termine di novanta giorni dall'accertamento”,
l' si duole della decisione con la quale il Tribunale ha dichiarato la decadenza dell' Pt_1 Pt_1
dal potere di irrogare le sanzioni amministrative nei confronti della società opponente e, quindi,
estinte le stesse, per mancato rispetto del termine di novanta giorni per la notificazione delle violazioni, avendo ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 14 della legge n. 689/1981; ed infatti, ad avviso dell' appellante, la specialità della disciplina di cui all'art. 3, co. 6, del d.lgs. 15 gennaio Pt_1
2016, n. 8 prevarrebbe sulla regola generale dettata dalla legge n. 689/191, tanto che l'art. 6 del d.lgs.
n. 8/2016, dispone espressamente che si osservano le disposizioni della legge n. 689/1991, “in quanto
applicabili”, lasciando intendere così l'ambito residuale e non generalizzato della disciplina prevista dalla legge n. 689 del 1981, come affermato dalla Suprema Corte (Cass. 31 luglio 2024, n. 21541).
In ogni caso, l' appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha tenuto Pt_1
conto del fatto che la sanzione si riferisce anche a violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 8 del 2016, ossia quelle relative ai mesi di novembre e dicembre del 2015, per le quali non sarebbe maturata alcuna decadenza, in quanto, secondo il regime transitorio di cui agli artt. 8 e 9
del d.lgs. n. 8/2016, il termine di novanta giorni per la notifica da parte dell'autorità amministrativa decorre dalla ricezione degli atti relativi al procedimento penale, mancante nel caso di specie.
Infine, secondo l' appellante, il termine di novanta giorni non sarebbe comunque decorso, Pt_1
dovendo il dies a quo individuarsi con il completamento di tutte le indagini necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e completa conoscenza dei molteplici elementi integranti il fatto illecito e di tutti i profili rilevanti al fine di determinare la congrua sanzione da applicare al trasgressore e, nel caso di specie, il completamento di tale attività si sarebbe compiuto solo a ridosso della notificazione della violazione, tenuto conto della particolare difficoltà derivante dalla molteplicità delle posizioni contributive oggetto di analisi a seguito della depenalizzazione disposta dal d.lgs. n. 8 del 2016.
1.1. Il motivo, in tutte e tre le sue articolazioni, è infondato.
4 Alla è stata applicata la sanzione di € 6.801,00 in relazione Parte_2
all'atto di accertamento n. .5800.10/04/2019.0100740 del 10 aprile 2019, relativo all'omesso Pt_1
versamento delle ritenute previdenziali risalenti all'anno 2016 e al mese di dicembre del 2015 (vedi nota contenente prospetto inadempienze comunicata a ). Pt_1 CP_1 Parte_2
Il Tribunale ha dichiarato l'estinzione delle sanzioni di cui all'ordinanza ingiunzione opposta per il mancato rispetto del termine di novanta giorni per la notificazione delle infrazioni, risultando notificato l'atto di accertamento, riguardante le violazioni commesse nel 2016 e nell'ultimo mese del
2015, solo in data 6 maggio 2019.
1.2. Risulta del tutto condivisibile il percorso argomentativo fatto dal Tribunale in ordine all'applicabilità dell'art. 14 della legge n. 689/1981.
Ed infatti, stabilisce la suddetta norma che:
“La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore
quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione
stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate
nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti
nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro
il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento
dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione”.
Inoltre, l'art. 6 del d.lgs. n. 8 del 2016, prevede che: “1. Nel procedimento per l'applicazione delle
sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Indubbiamente, la norma di cui all'art. 6, appena trascritta, ha il significato di richiamare in via residuale la disciplina dettata dalla normativa generale in mancanza di una disposizione, prevista dalla normativa speciale, che regoli il caso specifico.
5 Orbene, nel caso di specie, la normativa speciale di cui al d.lgs. n. 8 del 2016 nulla prevede in tema di notificazione delle violazioni, sicché deve ritenersi “applicabile” la norma residuale prevista dall'art. 14, tanto più che il termine di novanta giorni, in tema di notifiche, risulta richiamato dalla disposizione transitoria dell'art. 9, riguardante i procedimenti iniziati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016, laddove si dice che: “4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della
violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni
e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti”.
Risulta pertanto evidente l'applicabilità alla fattispecie della disciplina prevista dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981, tanto più che lo stesso richiama la norma nelle proprie circolari che Pt_1
disciplinano la materia (vedi, da ultima, la circolare n. 32 del 25 febbraio 2022).
1.3. Né può convenirsi con l' appellante laddove lo stesso asserisce il mancato decorso del Pt_1
termine in questione.
Ed infatti, nulla l' ha dedotto (né tantomeno provato) in ordine alle specifiche ragioni che, con Pt_1
riferimento al caso di specie, avrebbero impedito la mancata osservanza del termine, adducendosi unicamente una generale difficoltà dell'attività di accertamento derivante dalla necessità di analizzare una molteplicità di posizioni contributive a seguito della depenalizzazione disposta dal d.lgs. n.
8/2016.
Ne consegue che non può ritenersi né dedotta né provata, con riferimento alla fattispecie in esame,
una situazione tale da giustificare il prolungamento del termine per esigenze istruttorie fino a poco prima della notificazione della violazione, tenuto conto, peraltro, del fatto che la notificazione è
avvenuta dopo circa tre anni e, quindi, a seguito del decorso di un tempo di gran lunga superiore al termine di novanta giorni previsto dalla legge.
1.4. È infondata anche l'ultima delle censure formulate con il primo motivo.
Ed infatti, non vi sono elementi per poter affermare, riguardo alle omissioni contributive commesse anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (in pratica il solo periodo di dicembre del 2015)
che, in relazione ad esse, fosse iniziato un procedimento penale. Anzi, tenuto conto dell'epoca del
6 commesso reato (dicembre 2015) e della data di entrata in vigore del decreto legislativo (febbraio
2016), è assai verosimile che nessun procedimento fosse ancora iniziato. Ed allora non si applica il combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 9, che, secondo l' appellante, avrebbe giustificato Pt_1
il mancato rispetto del termine di novanta giorni gravante sull' , in conseguenza della mancata Pt_1
trasmissione da parte dell'autorità giudiziaria degli atti dei procedimenti penali pendenti relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi.
Ne consegue che correttamente il giudice di primo grado ha fatto applicazione dell'art. 14, co. 6°,
della legge n. 689/1981, che stabilisce: “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione
si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
1.5. Da ultimo sono inammissibili i motivi di impugnazione rubricati ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'atto di appello, trattandosi di questioni (omessa notifica atto presupposto, vizi formali dell'ordinanza ingiunzione e degli atti presupposti, prescrizione, merito) sulle quali non vi è materia del contendere,
trattandosi di profili non censurati con l'atto di opposizione nell'odierno giudizio.
2. L'appello va dunque respinto, mentre la sentenza di primo grado merita integrale conferma.
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano in dispositivo tenendo conto del valore della causa e dei parametri stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M.
13 agosto 2022, n. 147.
Infine, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell' appellante, di un secondo importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto Pt_1
per l'introduzione del giudizio, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
P. Q. M.
LA CORTE D'APPELLO
Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
7 Condanna l' appellante alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio, Pt_1
sostenute dall'appellato, che liquida nella somma di € 2.150,00 per compenso professionale, oltre
I.V.A., contributo ex art. 11 legge n. 576/1980 e rimborso delle spese generali pari al 15 % del compenso liquidato.
Visto l'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che l'Istituto appellante è
tenuto a versare una seconda volta il contributo unificato, di importo pari a quello già versato, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
Così deciso in Perugia, il 5 marzo 2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Pierluigi Panariello) (dott. Vincenzo Pio Baldi)
firma digitale firma digitale
8
Oggetto: appello In nome del popolo italiano avverso sentenza n.
347/24 del Tribunale L a C o r t e d' a p p e l l o d i P e r u g i a di Perugia;
opposizione ordinanza
- S e z i o n e L a v o r o - ingiunzione per omesso versamento composta dai magistrati: ritenute previdenziali
Dr. Vincenzo Pio Baldi - Presidente
Dr.ssa Simonetta Liscio - Consigliera
Dr. Pierluigi Panariello - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 171 dell'anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Lav.
Prev. Ass.
p r o m o s s a d a
con sede in Roma, Via Ciro Parte_1
il Grande 21, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avvocati Roberto
Annovazzi, Mirella Arlotta e Stefania Di Cato – in virtù di procura generale alle liti a rogito del dr notaio in Roma, del 22 marzo 2024, repertorio n. 37875, raccolta n. 7313 – ed Persona_1
elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto in Perugia, Via Canali 1.
- a p p e l l a n t e -
1 c o n t r o
in persona del legale rappresentante pro Parte_2
tempore, , rappresentata e difesa dall'avv. Gian Marco Abeltino ed Parte_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bastia Umbra (PG), via Vittorio Veneto n. 28/F,
come da procura posta in calce alla memoria di costituzione in appello.
- a p p e l l a t a -
Oggetto: appello avverso sentenza n. 347/24 del Tribunale di Perugia;
opposizione ordinanza
ingiunzione per omesso versamento ritenute previdenziali.
Causa decisa all'udienza collegiale del 5 marzo 2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da rispettivi atti di parte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 14 giugno 2024 dinanzi al Tribunale di Perugia, la
[...]
, nel contraddittorio ritualmente instaurato con l' l'annullamento Parte_3 Pt_1
dell'ordinanza ingiunzione n. OI – 001696965 relativa all'atto di accertamento n.
.5800.10/04/2019.0100740, con la quale veniva ordinato alla suddetta società e, solidalmente, Pt_1
al legale rappresentante , il pagamento della sanzione amministrativa di € 13.602,00, Parte_2
per l'omissione relativa ai versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali riguardanti il periodo compreso tra il dicembre 2015 e il novembre 2016, per un totale pari ad € 6.801,00. La società
opponente eccepì la decadenza dell' dal potere di irrogare la sanzione amministrativa per Pt_1
l'inosservanza del termine di novanta giorni per la notifica della violazione previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, richiamato dall'art. 6 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8.
2 L' costituitosi in giudizio con memoria, contestò la fondatezza del ricorso, evidenziando in Pt_1
primo luogo l'inapplicabilità dell'art. 14, stante la specialità della disciplina di cui all'art. 2, comma
1 bis della legge 11 novembre 1983, n. 638, come riformulata a seguito dell'emanazione dell'art. 3,
co. 6, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, e quindi la sua prevalenza rispetto alle disposizioni di carattere generale previste dalla legge n. 689 del 1981 e, comunque, ponendo in risalto il mancato decorso del termine di novanta giorni, dovendo farsi decorrere tale termine all'esito del completamento di tutte le indagini occorrenti al fine di acquisire gli elementi di conoscenza del fatto illecito e tutti gli aspetti occorrenti al fine di applicare la congrua sanzione al trasgressore.
Il Tribunale del lavoro di Perugia, con sentenza n. 347/2024, pubblicata il 4 ottobre 2024, annullò
l'ordinanza ingiunzione opposta e dichiarò non dovute le somme ingiunte per l'intervenuta estinzione dell'obbligo di pagamento ex art. 14 co. 6 della legge n. 689/1981; condannò l' alla rifusione Pt_1
delle spese processuali liquidate in € 1.750,00 per compensi professionali oltre accessori.
Con atto depositato il 6 novembre 2024 l' interpose appello avverso la decisione, e chiese, in Pt_1
riforma della stessa, il rigetto della domanda proposta dalla in primo grado. Pt_2
Con decreto presidenziale del 6 novembre 2024 è stata fissata per la discussione dinanzi al Collegio
l'udienza del 5 marzo 2025.
L'appellata si è costituita in giudizio resistendo all'impugnazione avversaria di cui ha chiesto il rigetto.
La causa è stata decisa all'udienza fissata per la discussione.
Il dispositivo, letto in udienza e qui trascritto, è stato depositato in via telematica il giorno stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Attraverso il primo motivo di gravame, rubricato “Erroneità della sentenza di primo grado, nella
parte in cui ha dichiarato l'estinzione della sanzione ex art. 14 comma 6° della legge n. 689/1981,
3 per omessa notificazione della violazione entro il termine di novanta giorni dall'accertamento”,
l' si duole della decisione con la quale il Tribunale ha dichiarato la decadenza dell' Pt_1 Pt_1
dal potere di irrogare le sanzioni amministrative nei confronti della società opponente e, quindi,
estinte le stesse, per mancato rispetto del termine di novanta giorni per la notificazione delle violazioni, avendo ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 14 della legge n. 689/1981; ed infatti, ad avviso dell' appellante, la specialità della disciplina di cui all'art. 3, co. 6, del d.lgs. 15 gennaio Pt_1
2016, n. 8 prevarrebbe sulla regola generale dettata dalla legge n. 689/191, tanto che l'art. 6 del d.lgs.
n. 8/2016, dispone espressamente che si osservano le disposizioni della legge n. 689/1991, “in quanto
applicabili”, lasciando intendere così l'ambito residuale e non generalizzato della disciplina prevista dalla legge n. 689 del 1981, come affermato dalla Suprema Corte (Cass. 31 luglio 2024, n. 21541).
In ogni caso, l' appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha tenuto Pt_1
conto del fatto che la sanzione si riferisce anche a violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 8 del 2016, ossia quelle relative ai mesi di novembre e dicembre del 2015, per le quali non sarebbe maturata alcuna decadenza, in quanto, secondo il regime transitorio di cui agli artt. 8 e 9
del d.lgs. n. 8/2016, il termine di novanta giorni per la notifica da parte dell'autorità amministrativa decorre dalla ricezione degli atti relativi al procedimento penale, mancante nel caso di specie.
Infine, secondo l' appellante, il termine di novanta giorni non sarebbe comunque decorso, Pt_1
dovendo il dies a quo individuarsi con il completamento di tutte le indagini necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e completa conoscenza dei molteplici elementi integranti il fatto illecito e di tutti i profili rilevanti al fine di determinare la congrua sanzione da applicare al trasgressore e, nel caso di specie, il completamento di tale attività si sarebbe compiuto solo a ridosso della notificazione della violazione, tenuto conto della particolare difficoltà derivante dalla molteplicità delle posizioni contributive oggetto di analisi a seguito della depenalizzazione disposta dal d.lgs. n. 8 del 2016.
1.1. Il motivo, in tutte e tre le sue articolazioni, è infondato.
4 Alla è stata applicata la sanzione di € 6.801,00 in relazione Parte_2
all'atto di accertamento n. .5800.10/04/2019.0100740 del 10 aprile 2019, relativo all'omesso Pt_1
versamento delle ritenute previdenziali risalenti all'anno 2016 e al mese di dicembre del 2015 (vedi nota contenente prospetto inadempienze comunicata a ). Pt_1 CP_1 Parte_2
Il Tribunale ha dichiarato l'estinzione delle sanzioni di cui all'ordinanza ingiunzione opposta per il mancato rispetto del termine di novanta giorni per la notificazione delle infrazioni, risultando notificato l'atto di accertamento, riguardante le violazioni commesse nel 2016 e nell'ultimo mese del
2015, solo in data 6 maggio 2019.
1.2. Risulta del tutto condivisibile il percorso argomentativo fatto dal Tribunale in ordine all'applicabilità dell'art. 14 della legge n. 689/1981.
Ed infatti, stabilisce la suddetta norma che:
“La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore
quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione
stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate
nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti
nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro
il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento
dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione”.
Inoltre, l'art. 6 del d.lgs. n. 8 del 2016, prevede che: “1. Nel procedimento per l'applicazione delle
sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Indubbiamente, la norma di cui all'art. 6, appena trascritta, ha il significato di richiamare in via residuale la disciplina dettata dalla normativa generale in mancanza di una disposizione, prevista dalla normativa speciale, che regoli il caso specifico.
5 Orbene, nel caso di specie, la normativa speciale di cui al d.lgs. n. 8 del 2016 nulla prevede in tema di notificazione delle violazioni, sicché deve ritenersi “applicabile” la norma residuale prevista dall'art. 14, tanto più che il termine di novanta giorni, in tema di notifiche, risulta richiamato dalla disposizione transitoria dell'art. 9, riguardante i procedimenti iniziati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016, laddove si dice che: “4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della
violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni
e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti”.
Risulta pertanto evidente l'applicabilità alla fattispecie della disciplina prevista dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981, tanto più che lo stesso richiama la norma nelle proprie circolari che Pt_1
disciplinano la materia (vedi, da ultima, la circolare n. 32 del 25 febbraio 2022).
1.3. Né può convenirsi con l' appellante laddove lo stesso asserisce il mancato decorso del Pt_1
termine in questione.
Ed infatti, nulla l' ha dedotto (né tantomeno provato) in ordine alle specifiche ragioni che, con Pt_1
riferimento al caso di specie, avrebbero impedito la mancata osservanza del termine, adducendosi unicamente una generale difficoltà dell'attività di accertamento derivante dalla necessità di analizzare una molteplicità di posizioni contributive a seguito della depenalizzazione disposta dal d.lgs. n.
8/2016.
Ne consegue che non può ritenersi né dedotta né provata, con riferimento alla fattispecie in esame,
una situazione tale da giustificare il prolungamento del termine per esigenze istruttorie fino a poco prima della notificazione della violazione, tenuto conto, peraltro, del fatto che la notificazione è
avvenuta dopo circa tre anni e, quindi, a seguito del decorso di un tempo di gran lunga superiore al termine di novanta giorni previsto dalla legge.
1.4. È infondata anche l'ultima delle censure formulate con il primo motivo.
Ed infatti, non vi sono elementi per poter affermare, riguardo alle omissioni contributive commesse anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (in pratica il solo periodo di dicembre del 2015)
che, in relazione ad esse, fosse iniziato un procedimento penale. Anzi, tenuto conto dell'epoca del
6 commesso reato (dicembre 2015) e della data di entrata in vigore del decreto legislativo (febbraio
2016), è assai verosimile che nessun procedimento fosse ancora iniziato. Ed allora non si applica il combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 9, che, secondo l' appellante, avrebbe giustificato Pt_1
il mancato rispetto del termine di novanta giorni gravante sull' , in conseguenza della mancata Pt_1
trasmissione da parte dell'autorità giudiziaria degli atti dei procedimenti penali pendenti relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi.
Ne consegue che correttamente il giudice di primo grado ha fatto applicazione dell'art. 14, co. 6°,
della legge n. 689/1981, che stabilisce: “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione
si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
1.5. Da ultimo sono inammissibili i motivi di impugnazione rubricati ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'atto di appello, trattandosi di questioni (omessa notifica atto presupposto, vizi formali dell'ordinanza ingiunzione e degli atti presupposti, prescrizione, merito) sulle quali non vi è materia del contendere,
trattandosi di profili non censurati con l'atto di opposizione nell'odierno giudizio.
2. L'appello va dunque respinto, mentre la sentenza di primo grado merita integrale conferma.
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano in dispositivo tenendo conto del valore della causa e dei parametri stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M.
13 agosto 2022, n. 147.
Infine, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell' appellante, di un secondo importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto Pt_1
per l'introduzione del giudizio, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
P. Q. M.
LA CORTE D'APPELLO
Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
7 Condanna l' appellante alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio, Pt_1
sostenute dall'appellato, che liquida nella somma di € 2.150,00 per compenso professionale, oltre
I.V.A., contributo ex art. 11 legge n. 576/1980 e rimborso delle spese generali pari al 15 % del compenso liquidato.
Visto l'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che l'Istituto appellante è
tenuto a versare una seconda volta il contributo unificato, di importo pari a quello già versato, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
Così deciso in Perugia, il 5 marzo 2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Pierluigi Panariello) (dott. Vincenzo Pio Baldi)
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