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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 13/02/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1054/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.01.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1054/2020 R.G., promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliato in Lamezia Terme alla Parte_1 C.F._1
Via Enrico Toti n. 18 presso lo studio dell'Avv. Stefania Maria Gambino, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Catanzaro alla Via Vittorio Veneto n. 60 presso lo studio dell'Avv. Folino Cristina, che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti
Resistente avente ad oggetto: infortunio in itinere
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 20.10.2020 premettendo di essere titolare della pizzeria Parte_1
“Rustikus” di Lamezia Terme, esponeva che in data 4.06.2018, mentre si stava recando ad effettuare degli acquisiti necessari ai fini dell'esercizio della propria attività lavorativa alla guida del motociclo
Honda targato BD09840, di proprietà della moglie , e si trovava in Lamezia Controparte_2
Terme alla Via Adda, aveva subito un infortunio, a seguito del quale aveva riportato la “frattura processo spinoso ed arco posteriore di C7 pluriframmentaria del soma di D4 arco posteriore costa dx, fratture costali multiple bilaterali, frattura apofisi distale radio sx” ed era stato sottoposto a vari intervenuti chirurgici.
Deduceva di aver ottenuto dall'Istituto assicuratore il riconoscimento di una percentuale di inabilità permanente, dapprima, pari al 18%, poi elevata al 28% all'esito di visita collegiale, assumendo di aver riportato postumi invalidanti nella misura almeno del 53% e rivendicando il pagamento della rendita vitalizia e/o di ogni altra prestazione economica corrispondente al suddetto grado di inabilità
o a quello maggiore o minore accertato in corso di causa.
2. Nel costituirsi in giudizio l' eccepiva preliminarmente la mancanza di prova in relazione CP_1 all'infortunio denunciato dal il quale non aveva assolto all'onere probatorio su di lui Pt_1 incombente circa a) l'effettivo verificarsi dell'infortunio, b) lo svolgimento di un'attività protetta e c) il godimento della tutela assicurativa prevista dal T.U. n. 1124/1965; nel merito, confermava la congruità della percentuale di danno biologico riconosciuto al ricorrente nella misura del 28%, motivando che la valutazione delle singole componenti del danno era stata effettuata sulla scorta delle statuizioni e dei riferimenti tabellari di cui al D.M. 12/07/2000. In via subordinata, nel caso di accertamento di un peggioramento della menomazione dell'integrità psicofisica in misura superiore al 28%, esponeva che le relative prestazioni economiche avrebbero dovuto essere riconosciute con decorrenza dal 25.02.2020 (data del provvedimento di revisione) o, in subordine, dal 12.06.2019 (data della domandata di revisione).
Chiedeva, pertanto, di dichiarare improcedibile e/o inammissibile il ricorso o, comunque, di rigettarlo nel merito per infondatezza.
In via subordinata, nell'ipotesi di riconoscimento di un maggior grado di menomazione dell'integrità psicofisica, chiedeva la condanna dell' al pagamento della rendita nella misura e nel grado CP_1 accertato in corso di causa, con decorrenza dalla data del provvedimento impugnato o, in subordine, dalla data di revisione.
3. Istruita la causa mediante l'acquisizione dei documenti allegati dalle parti e l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, con ordinanza depositata il 30.09.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 13.01.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che entrambe le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. La domanda è fondata e può trovare accoglimento nei termini di seguito indicati.
Non si ravvisano ragioni per discostarsi dalle valutazioni, logicamente congrue e sufficientemente motivate, espresse dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione peritale depositata il 19.12.2021
(cui può, quindi, farsi integrale rinvio).
Ed invero, sulla scorta della documentazione medica allegata al fascicolo attoreo, nonché in base alle risultanze dell'esame obiettivo, il CTU ha accertato che il ricorrente, in seguito all'infortunio sul lavoro patito in data 4.06.2018, ha riportato un “politrauma che ha interessato prevalentemente il rachide, il torace ed il polso sx”, precisando che “il danno subito dal periziato, riguardante prevalentemente l'apparato osteo-articolare, è da considerarsi alla voce di un “danno composto” vale a dire comprensivo di più menomazioni riguardanti la frattura cervicale, la cervicobrachialgia sx, la frattura vertebrale di D4, l'artrosi disfunzionale e pertanto, (in conformità al D.M. 12.07.2000) la valutazione non potrà essere il risultato delle singole menomazioni tabellate.
In questo caso si è proceduto quindi alla stima globale del danno con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e/o della funzione interessata dalle menomazioni.
La voce prevista per il danno anatomico (esiti di frattura, persistenza dei mezzi di sintesi, il pregiudizio estetico cicatriziale ecc..) deve essere presa in considerazione qualora essa costituisca la sola menomazione rilevabile in esito al traumatismo.”.
Il CTU ha concluso, quindi, che: “valutata la diagnosi su esposta, valutati il grado e la natura delle patologie riscontrate […], si può dunque affermare che attualmente permangono i seguenti postumi a carattere permanente:
Esiti di trauma vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve/media entità ed ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico-sensitivi persistenti e disturbi motori intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico-strumentale di patologia discale nei tratti cervicale e dorsale (Cod. 193 25%)
Esiti di fratture costali multiple (Cod. 219 3 %)
Esiti frattura polso sx (Cod. 234 2 %) valutabili (in riferimento alla tabella delle menomazioni (di cui al T.U. 1124/65 nonché al D.M. del 12.07.2000) nella misura del 30% con decorrenza dal 25.02.2020.
In definitiva, alla stregua delle percentuali di invalidità sopra riportate e del previsto calcolo riduzionistico, il CTU ha valutato i postumi residuati da considerare a carattere permanente, alla luce di quanto previsto nella Tabella delle menomazioni allegata al D.M. 12/7/00 - al D. Lgs. 38/00, nella misura complessiva del 30% (trenta percento), con decorrenza dal 25.02.2020.
5. Le conclusioni rassegnate dal C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione, poiché risultano fondate su idonei elementi di fatto, immuni da rilievi critici e ribadite in risposta alle osservazioni critiche trasmesse da entrambe le parti.
6. Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, la domanda merita accoglimento.
Pertanto, l' va condannato alla costituzione, in favore del ricorrente, della rendita Controparte_3 corrispondente ad una menomazione dell'integrità psicofisica del 30%, con decorrenza dal
25.02.2020, nonché al pagamento della differenza tra la rendita già percepita e quella spettante.
7. Il maggior importo dei singoli ratei spettante al ricorrente dovrà essere aumentato dei soli interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo.
8. Tenuto conto della consistente differenza tra la percentuale di inabilità permanente richiesta e quella accertata, le spese di lite possono essere compensate tra le parti nella misura di un terzo, ponendo a carico dell' i restanti due terzi, liquidati come da dispositivo, in ragione del valore CP_1 dichiarato della causa, dell'attività istruttoria espletata e della non particolare complessità delle questioni trattate, con distrazione in favore della procuratrice costituita ex art. 93 c.p.c. (con dichiarazione depositata in data 12.07.2024 il ricorrente ha rinunciato all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per sopravvenute modifiche della situazione reddituale).
Le spese di consulenza tecnica vanno poste definitivamente a carico dell'amministrazione convenuta e vengono liquidate in favore del CTU come da separato decreto in atti.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l' alla costituzione, in CP_1 favore del ricorrente, della rendita nella misura corrispondente ad una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 30% con decorrenza dal 25.02.2020, nonché al pagamento della differenza tra la rendita già percepita e quella spettante, oltre interessi legali dalle singole scadenze mensili al soddisfo sul maggiore importo dei singoli ratei dovuti rispetto a quello dei ratei già percepiti;
- compensa tra le parti le spese del giudizio nella misura di un terzo, condannando l' al CP_1 pagamento dei restanti due terzi, liquidati in € 3.091,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore della procuratrice costituita di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico dell'amministrazione convenuta le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto.
Lamezia Terme, 13.02.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.01.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1054/2020 R.G., promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliato in Lamezia Terme alla Parte_1 C.F._1
Via Enrico Toti n. 18 presso lo studio dell'Avv. Stefania Maria Gambino, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Catanzaro alla Via Vittorio Veneto n. 60 presso lo studio dell'Avv. Folino Cristina, che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti
Resistente avente ad oggetto: infortunio in itinere
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 20.10.2020 premettendo di essere titolare della pizzeria Parte_1
“Rustikus” di Lamezia Terme, esponeva che in data 4.06.2018, mentre si stava recando ad effettuare degli acquisiti necessari ai fini dell'esercizio della propria attività lavorativa alla guida del motociclo
Honda targato BD09840, di proprietà della moglie , e si trovava in Lamezia Controparte_2
Terme alla Via Adda, aveva subito un infortunio, a seguito del quale aveva riportato la “frattura processo spinoso ed arco posteriore di C7 pluriframmentaria del soma di D4 arco posteriore costa dx, fratture costali multiple bilaterali, frattura apofisi distale radio sx” ed era stato sottoposto a vari intervenuti chirurgici.
Deduceva di aver ottenuto dall'Istituto assicuratore il riconoscimento di una percentuale di inabilità permanente, dapprima, pari al 18%, poi elevata al 28% all'esito di visita collegiale, assumendo di aver riportato postumi invalidanti nella misura almeno del 53% e rivendicando il pagamento della rendita vitalizia e/o di ogni altra prestazione economica corrispondente al suddetto grado di inabilità
o a quello maggiore o minore accertato in corso di causa.
2. Nel costituirsi in giudizio l' eccepiva preliminarmente la mancanza di prova in relazione CP_1 all'infortunio denunciato dal il quale non aveva assolto all'onere probatorio su di lui Pt_1 incombente circa a) l'effettivo verificarsi dell'infortunio, b) lo svolgimento di un'attività protetta e c) il godimento della tutela assicurativa prevista dal T.U. n. 1124/1965; nel merito, confermava la congruità della percentuale di danno biologico riconosciuto al ricorrente nella misura del 28%, motivando che la valutazione delle singole componenti del danno era stata effettuata sulla scorta delle statuizioni e dei riferimenti tabellari di cui al D.M. 12/07/2000. In via subordinata, nel caso di accertamento di un peggioramento della menomazione dell'integrità psicofisica in misura superiore al 28%, esponeva che le relative prestazioni economiche avrebbero dovuto essere riconosciute con decorrenza dal 25.02.2020 (data del provvedimento di revisione) o, in subordine, dal 12.06.2019 (data della domandata di revisione).
Chiedeva, pertanto, di dichiarare improcedibile e/o inammissibile il ricorso o, comunque, di rigettarlo nel merito per infondatezza.
In via subordinata, nell'ipotesi di riconoscimento di un maggior grado di menomazione dell'integrità psicofisica, chiedeva la condanna dell' al pagamento della rendita nella misura e nel grado CP_1 accertato in corso di causa, con decorrenza dalla data del provvedimento impugnato o, in subordine, dalla data di revisione.
3. Istruita la causa mediante l'acquisizione dei documenti allegati dalle parti e l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, con ordinanza depositata il 30.09.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 13.01.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che entrambe le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. La domanda è fondata e può trovare accoglimento nei termini di seguito indicati.
Non si ravvisano ragioni per discostarsi dalle valutazioni, logicamente congrue e sufficientemente motivate, espresse dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione peritale depositata il 19.12.2021
(cui può, quindi, farsi integrale rinvio).
Ed invero, sulla scorta della documentazione medica allegata al fascicolo attoreo, nonché in base alle risultanze dell'esame obiettivo, il CTU ha accertato che il ricorrente, in seguito all'infortunio sul lavoro patito in data 4.06.2018, ha riportato un “politrauma che ha interessato prevalentemente il rachide, il torace ed il polso sx”, precisando che “il danno subito dal periziato, riguardante prevalentemente l'apparato osteo-articolare, è da considerarsi alla voce di un “danno composto” vale a dire comprensivo di più menomazioni riguardanti la frattura cervicale, la cervicobrachialgia sx, la frattura vertebrale di D4, l'artrosi disfunzionale e pertanto, (in conformità al D.M. 12.07.2000) la valutazione non potrà essere il risultato delle singole menomazioni tabellate.
In questo caso si è proceduto quindi alla stima globale del danno con riferimento all'entità del pregiudizio effettivo dell'apparato e/o della funzione interessata dalle menomazioni.
La voce prevista per il danno anatomico (esiti di frattura, persistenza dei mezzi di sintesi, il pregiudizio estetico cicatriziale ecc..) deve essere presa in considerazione qualora essa costituisca la sola menomazione rilevabile in esito al traumatismo.”.
Il CTU ha concluso, quindi, che: “valutata la diagnosi su esposta, valutati il grado e la natura delle patologie riscontrate […], si può dunque affermare che attualmente permangono i seguenti postumi a carattere permanente:
Esiti di trauma vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve/media entità ed ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico-sensitivi persistenti e disturbi motori intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico-strumentale di patologia discale nei tratti cervicale e dorsale (Cod. 193 25%)
Esiti di fratture costali multiple (Cod. 219 3 %)
Esiti frattura polso sx (Cod. 234 2 %) valutabili (in riferimento alla tabella delle menomazioni (di cui al T.U. 1124/65 nonché al D.M. del 12.07.2000) nella misura del 30% con decorrenza dal 25.02.2020.
In definitiva, alla stregua delle percentuali di invalidità sopra riportate e del previsto calcolo riduzionistico, il CTU ha valutato i postumi residuati da considerare a carattere permanente, alla luce di quanto previsto nella Tabella delle menomazioni allegata al D.M. 12/7/00 - al D. Lgs. 38/00, nella misura complessiva del 30% (trenta percento), con decorrenza dal 25.02.2020.
5. Le conclusioni rassegnate dal C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione, poiché risultano fondate su idonei elementi di fatto, immuni da rilievi critici e ribadite in risposta alle osservazioni critiche trasmesse da entrambe le parti.
6. Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, la domanda merita accoglimento.
Pertanto, l' va condannato alla costituzione, in favore del ricorrente, della rendita Controparte_3 corrispondente ad una menomazione dell'integrità psicofisica del 30%, con decorrenza dal
25.02.2020, nonché al pagamento della differenza tra la rendita già percepita e quella spettante.
7. Il maggior importo dei singoli ratei spettante al ricorrente dovrà essere aumentato dei soli interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo.
8. Tenuto conto della consistente differenza tra la percentuale di inabilità permanente richiesta e quella accertata, le spese di lite possono essere compensate tra le parti nella misura di un terzo, ponendo a carico dell' i restanti due terzi, liquidati come da dispositivo, in ragione del valore CP_1 dichiarato della causa, dell'attività istruttoria espletata e della non particolare complessità delle questioni trattate, con distrazione in favore della procuratrice costituita ex art. 93 c.p.c. (con dichiarazione depositata in data 12.07.2024 il ricorrente ha rinunciato all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per sopravvenute modifiche della situazione reddituale).
Le spese di consulenza tecnica vanno poste definitivamente a carico dell'amministrazione convenuta e vengono liquidate in favore del CTU come da separato decreto in atti.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l' alla costituzione, in CP_1 favore del ricorrente, della rendita nella misura corrispondente ad una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 30% con decorrenza dal 25.02.2020, nonché al pagamento della differenza tra la rendita già percepita e quella spettante, oltre interessi legali dalle singole scadenze mensili al soddisfo sul maggiore importo dei singoli ratei dovuti rispetto a quello dei ratei già percepiti;
- compensa tra le parti le spese del giudizio nella misura di un terzo, condannando l' al CP_1 pagamento dei restanti due terzi, liquidati in € 3.091,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore della procuratrice costituita di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico dell'amministrazione convenuta le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto.
Lamezia Terme, 13.02.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino