TRIB
Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/12/2025, n. 18078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18078 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Civile di Roma
Sezione Sedicesima
Il Dott. IZ AN, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G. n° 3918 per l'anno 2025, trattenuta in decisione alla udienza del 09/12/2025,vertente
TRA
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...], Parte_1
c.f.: in proprio e nella qualità di erede del SI. nato a [...] C.F._1 Persona_1 il 09/10/1941, ivi deceduto in data 17/05/2015( già avente c.f.: ), nonché C.F._2
, nato a [...] il [...], c.f.: , quest'ultimo Controparte_1 C.F._3 anche in proprio ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliati in Roma, Via della Stazione di San Pietro n°22, presso lo studio dell'Avv. dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura posta a Controparte_1 margine del ricorso ex art. 281 decies c.p.c., con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/ 60513361 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
RICORRENTI
E
( indicato anche come “ ), nato a [...] il [...], Controparte_2 Controparte_2
c.f.: , residente in [...], città Monte Gordo, indirizzo Rua Alameda India, CodiceFiscale_4
Rua 9, EDF 1/87 c.a.p. 8900-111. CP_3
RESISTENTE Rito: generale degli affari civili contenziosi.
Materia: altri istituti e leggi speciali in genere.
Codice: 10999.
Oggetto: altri istituti e leggi speciali.
Rito: ordinario Cartabia.
All'udienza del 09 dicembre 2025 compariva per i ricorrenti l'Avv. anche in proprio, Controparte_1 il quale chiedeva che la causa fosse decisa e la discuteva riportandosi alle note conclusive depositate in atti ed alle conclusioni ivi prese.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., notificato al SI. indicato anche come Controparte_2
“ -) unitamente al decreto di fissazione della udienza di comparizione delle parti, Controparte_2 il SI. in proprio e quale erede del SI. nonché l'Avv. in Parte_1 Persona_1 Controparte_1 proprio, premesso che:
- il Tribunale Civile di Roma, Sezione VI^, in data 09/10/2009, aveva pronunciato la sentenza n° 20625/2009
a definizione del giudizio r.g. n° 34054/2007, pubblicata il 21/10/2009, munita della formula esecutiva il 23/11/2009 con la quale la “ , codice fiscale Parte_2
, con sede legale in Roma, Via La Spezia nn. 109/111, in persona del legale rappresentante P.IVA_1 pro-tempore, nonché il socio receduto, SI. , erano stati condannati: Parte_3
a) a pagare al SI. l'importo di € 9.980,00 a titolo di risarcimento dei danni oltre interessi Persona_1 legali dal dì della sentenza( 21/10/2009) sino al saldo;
b) a pagare al SI. 'importo di € 137,61 a titolo di rimborso delle utenze oltre interessi legali Persona_1 dalla domanda giudiziale( 14/05/2007) sino al saldo;
c) a pagare le spese di c.t.u. liquidate come da separato decreto;
d) a pagare al SI. le spese legali liquidate in € 3.403,00( di cui € 250,00 per esborsi, Persona_1 di cui € 2.000,00 per onorari e di cui € 1.153,00 per competenze) oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge;
- la richiamata sentenza, pubblicata dal Tribunale Civile di Roma a definizione del giudizio
R.G. n° 34054/2007 il 21/10/2009, munita della formula esecutiva il 23/11/2009, era stata notificata ai debitori, munita della formula esecutiva, in uno ad un primo atto di precetto rispettivamente:
a) alla “ in data 02/12/2009; Parte_2
b) al SI. in data 3-21/12/2009; Parte_2
c) al SI. in data 4-10/12/2009; Parte_3 - era stata proposta una esecuzione con pignoramento in data 27/01/2010 in danno della “
[...]
senza esito propizio;
Parte_2
- la “ aveva proposto opposizione alla esecuzione Parte_2 dinanzi al Tribunale Civile di Roma rubricata con r.g.e. n° 3798/2010, che era stata respinta dal Giudice dell'Esecuzione con Ordinanza del 17-18/05/2010, con condanna delle spese a carico della società opponente;
- con ricorso notificato in data 15/03/2010 la “ Parte_2 ed il SI. avevano proposto appello avverso la sentenza n° 20625/2009, Parte_3 resa dal Tribunale Civile di Roma il 21/10/2009 dinanzi alla Corte distrettuale di Roma con gravame r.g. n° 149/2010, cui aveva resistito il SI. costituitosi in data 25/06/2011; Persona_1
- la Corte di Appello di Roma, Sezione IV^ Civile, con sentenza n°397/2011, pronunciata in data 02/02/2011
e depositata il 30/03/2011, aveva respinto l'appello per tardiva notificazione del decreto di fissazione di udienza;
- in data 11/11/2011 la “ aveva notificato Parte_2 al SI. ricorso per cassazione avverso la sentenza n°397/2011 della Corte di Appello Persona_1 di Roma;
- il ricorso depositato in data 06/11/2011 e rubricato con r.g. n° 26415/2011, era stato assegnato alla Sezione I^ Civile della Corte Suprema di Cassazione e, nel contraddittorio con il SI. Persona_1
- costituitosi depositando controricorso in data 21/12/2011, notificato ai ricorrenti principali in data
16/12/2011-,con sentenza n° 18592/2014, emessa all'esito della camera di consiglio del 17/06/2014 e depositata in data 03/09/2014, era stata cassata la sentenza impugnata e rinviata alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione stante l'intervenuto revirement giurisprudenziale circa il termine processuale di cui all'art. 435 2° comma c.p.c.;
- nelle more del giudizio di legittimità la “ in data Parte_2
12/06/2019 a rogito del Notaio aveva mutato denominazione e tipologia di società Persona_2 di persone diventando “ , codice fiscale , Controparte_4 P.IVA_1 con sede legale in Roma, Via La Spezia nn. 109/111;
- a seguito di intervenuta riassunzione dell'appello la Corte di Appello di Roma, Sezione VIII^ Civile, in data
13/05/2021, aveva pronunciato la sentenza n°3595/2021, pubblicata il giorno 01/06/2021, munita della formula esecutiva il 09/08/2021, all'esito del procedimento in riassunzione rubricato con r.g. n° 6962/2014, con la quale aveva respinto l'appello originariamente proposto in danno del SI. avverso Persona_1 la sentenza del Tribunale Civile di Roma n°20625/2009, confermando integralmente la pronuncia n° 20625/2009, resa il 21/10/2009 dal Tribunale Civile di Roma a definizione del giudizio r.g. n° 34054/2007, con la quale la “ , codice fiscale Parte_2
, con sede legale in Roma, Via La Spezia nn. 109/111, in persona del legale rappresentante P.IVA_1 pro-tempore, nonché il SI. , era stata condannata: Parte_3
a) al rigetto dell'appello avverso la sentenza del Tribunale Civile di Roma n° 20625/2009;
b) a pagare all'Avv. difensore antistatario ex art. 93 c.p.c. del SI. le Controparte_1 Persona_1 spese legali del grado di appello liquidate in € 350,00 per esborsi ed in € 4.758,00 per compensi professionali oltre accessori( rimborso forfettario, i.v.a. e c.c.n.p.f.) come per legge;
- alla data in cui erano avvenuti i fatti- 31/10/2003- oggetto di giudicato il 09/10/2009 come da sentenza n°20625/2009( r.g. n° 34054/2007) nonché nei tempi successivi di pendenza delle impugnazioni proposte dalla “ nonché degli infruttuosi tentativi Parte_2 di precettazione e di esecuzione, i SIg.ri la SI.ra ( coniuge Parte_2 Parte_4 convivente del primo) ed il SI. padre già convivente con il primo), quindi tutti Controparte_2 congiunti e conviventi, rivestivano all'interno della stessa società la qualità di soci di società di persone illimitatamente responsabili, come risultava dalla visura storica rilasciata dalla C.C.I.A.A. di Roma il 05/11/2021 ed il 20/02/2022 e, come tali, a conoscenza, in ogni caso, illimitatamente responsabili delle obbligazioni della società rispondendone verso i creditori personalmente ed illimitatamente in virtù del disposto dell'art. 2291 c.c.;
- quindi erano debitori solidali unitamente alla “ Parte_2
che, in data 12/06/2019, a rogito Notaio aveva mutato denominazione e
[...] Persona_2 tipologia di società di persone divenendo “ , codice Controparte_4 fiscale , con sede legale in Roma, Via La Spezia nn- 109/111, i SIg.ri: P.IVA_1
a) nato a [...] il [...], c.f.: residente in [...]Parte_2 C.F._5
Catone(RM), Via Fontana Candida n°18 B, socio illimitatamente responsabile della “
[...]
( già “ ), socio Controparte_4 Parte_2 illimitatamente responsabile, dall'atto costitutivo a rogito Notaio di Rona del 18/01/2020 Persona_3 rep. n° 69822 alla attualità;
b) , nata a [...]( Romania) il 04/11/1982, c.f.: , Parte_4 C.F._6 residente in [...] B, socia illimitatamente responsabile della “ dal 05/10/2009 al 12/06/2009, Parte_2 data di trasformazione della in con assunzione della qualifica di socia accomandante;
Pt_2 CP_4
c) nato a [...] il [...], c.f.: , già residente Controparte_2 C.F._7 in San Cesareo(RM), Via Colle della Castagna n°37, alla attualità trasferitosi in Portogallo, città Monte
Gordo, indirizzo Rua Alameda India, Rua 9, LT 1/87- C.A.P. 8900-111, socio illimitatamente CP_5 responsabile della “ dal 20/01/2006 al 05/10/2009; Parte_2
- riepilogando quanto sin qui riferito era opportuno evidenziare che:
a) in data 18/01/2000 era stata costituita la “ Parte_2 dai SIg.ri e dal SI. , soci illimitatamente responsabili;
Parte_2 Parte_3
b) in data 20/01/2006( quindi successivamente al 31/10/2003, data dell'intervenuto rilascio dell'immobile in Roma, Via La Spezia n° 105/A e della scoperta dei danni accertati con sentenza n° 20625/2009 di definizione del giudizio di primo grado r.g. n° 34054/2007 iscritto al ruolo del Tribunale Civile di Roma in data 14/05/2007) il socio di s.n.c. illimitatamente responsabile, SI. era cessato ed Parte_3 era stato sostituito nella compagine sociale della “ Parte_2 dal socio illimitatamente responsabile, SI. nato a [...] il [...], Controparte_2
c.f.: ; C.F._8
c) in data 05/10/2009 il socio della s.n.c. illimitatamente responsabile, SI. era Controparte_2 stato sostituito dalla socia illimitatamente responsabile, SI.ra Parte_4
( coniuge convivente del SI. , nata a [...] il [...], c.f.: ; Parte_2 C.F._6 d) in data 12/06/2019, con successiva iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla C.A.I.A.A. di Roma il 17/06/2019, la “ si era trasformata Parte_2 nella “ con socio accomandatario il SI. Controparte_4 Parte_2
e socia accomandante la SI.ra ;
[...] Parte_5
- le somme dovute dai SIg.ri e Parte_2 Parte_4 Controparte_2 al SI. in proprio e nella qualità di erede del SI. erano portate dalla Parte_1 Persona_1 sentenza n° 20625/2009 del Tribunale Civile di Roma in misura pari ad € 18.710,39 ( cfr. tabella riportata a pag. 6 del ricorso) e quelle dovute dalle medesime persone fisiche all'Avv. dalla sentenza Controparte_1
n° 3595/2021 della Corte di Appello di Roma in misura pari ad € 8.050,65 ( cfr. tabella riportata alle pagg. 6
e 7 del ricorso);
- il tutto per l'importo complessivo di € 26.000,00, di cui € 13.500,00 in favore del SI. Parte_1 nella qualità di erede del SI. e di cui € 12.500,00 in favore dell'Avv. Persona_1 Controparte_1
- considerato che:
i) essi ricorrenti erano titolari di crediti per € 25.160,61, certi, liquidi ed esigibili, portati dalla sentenza n° 20625/2009 del Tribunale Civile di Roma, resa a definizione del giudizio r.g. n° 34054/2007, pubblicata il 21/10/2009, munita della formula esecutiva il 23/11/2009 nonché dalla sentenza della Corte di Appello di Roma n° 3595/2021 pubblicata l'01/06/2021, resa a definizione del procedimento di riassunzione r.g. n° 6962/2014, munita della formula esecutiva in data 09/08/2021;
ii) il credito rivendicato da essi istanti trovava la sua fonte in un inadempimento di titoli giudiziali irretrattabili ed in una fonte contrattuale di obbligazione da parte del resistente, come tale azionabile ex art. 281 decies c.p.c.;
iii) a mente del disposto dell'art. 2291 c.c. “ nelle società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali. Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi”;
- per l'effetto i SIg.ri e Parte_2 Parte_4 Controparte_2 rispondevano delle obbligazioni assunte dalla “ Parte_2
( attualmente trasformatasi in s.a.s.) nel periodo in cui l'obbligazione sociale era sorta come risultante dalla sentenza n° 20625/2009 del Tribunale Civile di Roma nonche' dalla sentenza n°3595/2021 della Corte di Appello di Roma e dai certificati camerali storici versati in atti;
- non era stato possibile escutere il patrimonio della società debitrice in quanto la sede era risultata chiusa e la stessa si era resa inadempiente alle proprie obbligazioni nonché irreperibile;
- il credito oggetto di causa si fondava su atti pubblici( titoli giudiziari esecutivi) e su certificazioni rese dal Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di Roma nonché dalle attestazioni rese dagli ufficiali giudiziari;
tanto prospettato essi istanti formulavano le seguenti conclusioni:
“ piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma adito, in accoglimento della presente domanda giudiziale, ogni contraria istanza, eccezione e domanda reiette, in via principale, previo accertamento e declaratoria che il SI. nato a [...] Controparte_2 il 15/12/1949, c.f.: è debitore per i titoli di cui in premessa rispettivamente di: C.F._7
a) SI. nato a [...] il [...], ivi residente in [...], Parte_1
c.f. in proprio e nella qualità di erede del SI. della somma C.F._1 Persona_1 di € 13.500,00- e/o la diversa somma ritenuta di giustizia- oltre ad interessi legali dal dì della domanda sino al soddisfo;
b) Avv. nato a [...] il [...], p.e.c. Controparte_1 Email_1 domiciliato in Roma, Via della Stazione di San Pietro n° 22, c.f.: , della somma C.F._3 di € 12.500,00- e/o la diversa somma ritenuta di giustizia- oltre ad interessi legali dal dì della domanda sino al soddisfo;
per l'effetto e, sempre in via principale, nonché, in ogni caso, condannare il SI. Controparte_2
nato a [...] il [...], c.f.: al pagamento in favore
[...] C.F._7 del SI. nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1
c.f.: in proprio e nella qualità di erede del SI. della somma C.F._1 Persona_1 di € 13.500,00- e/o la diversa somma ritenuta di giustizia- oltre ad interessi legali dal dì della domanda sino al soddisfo nonché dell'Avv. nato a [...] Controparte_1 il 17/06/1966, p.e.c. domiciliato in Roma, Email_1
Via della Stazione di San Pietro n° 22, c.f.: , della somma di € 12.500,00 C.F._3
- e/o la diversa somma ritenuta di giustizia- oltre ad interessi legali dal dì della domanda sino al soddisfo;
il tutto con favore delle spese, competenze ed onorari del presente procedimento, oltre rimborso forfettario delle spese(15%) ed oneri di legge(22%) e c.c.p.n.f.(4%) e le altre successive occorrende, da distrarsi all'Avv. che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”. Controparte_1
Il SI. pur ritualmente evocato, non si costituiva in giudizio. Controparte_2
La causa, alla udienza del 09 dicembre 2025, veniva assunta in decisione con concessione di termine alla parte ricorrente per redazione di note difensive sino al 21 novembre 2025.
Motivi della decisione
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia del SI. Controparte_2 ritualmente evocato, ma non costituitosi in giudizio.
Ritiene il decidente, avendo esaminato le note difensive redatte dalla parte ricorrente, che la proposta domanda debba trovare accoglimento perché fondata;
ed invero giova osservare che la pronuncia del Tribunale Civile di Roma n° 20625/2009 e quella della Corte di Appello di Roma n°3595/2021, rispettivamente favorevoli agli istanti, risultano essere state emesse, inter alia, nei confronti della “ . Parte_2
E' del pari emerso che gli esponenti hanno tentato di aggredire in executivis il patrimonio della richiamata società di persone senza esito propizio essendo risultata chiusa la sede legale della società ed irreperibile il legale rappresentante pro-tempore della stessa.
A fronte di siffatta evenienza appare legittima la pretesa di agire nei confronti del patrimonio personale del SI. il quale risponde solidalmente ed illimitatamente Controparte_2 per le obbligazioni contratte dalla società in nome collettivo anche inerenti l'arco temporale antecedente alla partecipazione dello stesso alla compagine sociale( dal 20/01/2006 al 05/10/2009). Né è ritenere che la trasformazione della società in nome collettivo in società in accomandita semplice( alla quale ultima non risulta aver partecipato il resistente) abbia comportato la estinzione della prima con elisione delle obbligazioni di natura personale facenti capo ai soci illimitatamente responsabili della società in nome collettivo.
In definitiva deve essere ribadito che:
i) è stato fornito riscontro della vana escussione del patrimonio della società di persone;
ii) il resistente, il quale ha, nella presente sede processuale, eluso l'interrogatorio formale deferitogli, risponde solidalmente a titolo personale con riferimento alle obbligazioni contratte dalla società in nome collettivo della quale ha fatto parte;
iii) i ricorrenti, provvisti di pertinente titolo esecutivo, rappresentato da due pronunce giudiziali sopra connotate nei confronti della denominata società di persone, hanno diritto di ottenere il soddisfacimento del rispettivo credito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, con pronuncia accessoria ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. che ne ha fatto richiesta. Controparte_1
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede:
- accerta che il SI. nato a [...] il [...], c.f.: Controparte_2 C.F._4
, (anche indicato più semplicemente come “ ) è debitore per i titoli di cui
[...] Controparte_2 alla premessa del ricorso ex art. 281 decies c.p.c. rispettivamente di: Pt_ a) nato a [...] il [...], ivi residente in [...], Parte_1
c.f.: in proprio e nella qualità di erede del SI. CodiceFiscale_9 Persona_1 della somma di € 13.500,00 oltre agli interessi legali dal dì della domanda sino al soddisfo;
b) Avv. nato a [...] il [...], Controparte_1
p.e.c. , domiciliato in Roma, Via della Stazione Email_2 di San Pietro n° 22, c.f.: , della somma di € 12.500,00 oltre agli interessi CodiceFiscale_10 legali dal dì della domanda sino al soddisfo;
- per l'effetto condanna il SI. nato a [...] il [...], Controparte_2
c.f.: ( anche indicato più semplicemente come “ ) CodiceFiscale_4 Controparte_2 al pagamento in favore del SI. nato a [...] il [...], ivi residente Parte_1 in Via Giovanni Giolitti n°305, c.f.: in proprio e nella qualità di erede CodiceFiscale_9 del SI. della somma di € 13.500,00 oltre agli interessi legali Persona_1 dal dì della domanda sino al soddisfo nonché al pagamento in favore dell'Avv. Controparte_1 nato a [...] il [...], p.e.c. , domiciliato Email_2 in Roma, Via della Stazione di San Pietro n° 22, c.f.: , della somma CodiceFiscale_10 di € 12.500,00 oltre agli interessi legali dal dì della domanda sino al soddisfo;
c) condanna il SI. nato a [...] il [...], c.f.: Controparte_2 C.F._11
( anche indicato più semplicemente come ) alla rifusione delle spese
[...] Controparte_2 del presente giudizio che si liquidano in favore degli esponenti e, per essi nei confronti dell'Avv. dichiaratosi antistatario, in misura pari ad € 8.500,00 oltre rimborso Controparte_1 forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Si comunichi.
Roma, 27 dicembre 2025
IL Giudice
Dott. IZ AN
In nome del popolo italiano
Tribunale Civile di Roma
Sezione Sedicesima
Il Dott. IZ AN, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G. n° 3918 per l'anno 2025, trattenuta in decisione alla udienza del 09/12/2025,vertente
TRA
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...], Parte_1
c.f.: in proprio e nella qualità di erede del SI. nato a [...] C.F._1 Persona_1 il 09/10/1941, ivi deceduto in data 17/05/2015( già avente c.f.: ), nonché C.F._2
, nato a [...] il [...], c.f.: , quest'ultimo Controparte_1 C.F._3 anche in proprio ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliati in Roma, Via della Stazione di San Pietro n°22, presso lo studio dell'Avv. dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura posta a Controparte_1 margine del ricorso ex art. 281 decies c.p.c., con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 06/ 60513361 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
RICORRENTI
E
( indicato anche come “ ), nato a [...] il [...], Controparte_2 Controparte_2
c.f.: , residente in [...], città Monte Gordo, indirizzo Rua Alameda India, CodiceFiscale_4
Rua 9, EDF 1/87 c.a.p. 8900-111. CP_3
RESISTENTE Rito: generale degli affari civili contenziosi.
Materia: altri istituti e leggi speciali in genere.
Codice: 10999.
Oggetto: altri istituti e leggi speciali.
Rito: ordinario Cartabia.
All'udienza del 09 dicembre 2025 compariva per i ricorrenti l'Avv. anche in proprio, Controparte_1 il quale chiedeva che la causa fosse decisa e la discuteva riportandosi alle note conclusive depositate in atti ed alle conclusioni ivi prese.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., notificato al SI. indicato anche come Controparte_2
“ -) unitamente al decreto di fissazione della udienza di comparizione delle parti, Controparte_2 il SI. in proprio e quale erede del SI. nonché l'Avv. in Parte_1 Persona_1 Controparte_1 proprio, premesso che:
- il Tribunale Civile di Roma, Sezione VI^, in data 09/10/2009, aveva pronunciato la sentenza n° 20625/2009
a definizione del giudizio r.g. n° 34054/2007, pubblicata il 21/10/2009, munita della formula esecutiva il 23/11/2009 con la quale la “ , codice fiscale Parte_2
, con sede legale in Roma, Via La Spezia nn. 109/111, in persona del legale rappresentante P.IVA_1 pro-tempore, nonché il socio receduto, SI. , erano stati condannati: Parte_3
a) a pagare al SI. l'importo di € 9.980,00 a titolo di risarcimento dei danni oltre interessi Persona_1 legali dal dì della sentenza( 21/10/2009) sino al saldo;
b) a pagare al SI. 'importo di € 137,61 a titolo di rimborso delle utenze oltre interessi legali Persona_1 dalla domanda giudiziale( 14/05/2007) sino al saldo;
c) a pagare le spese di c.t.u. liquidate come da separato decreto;
d) a pagare al SI. le spese legali liquidate in € 3.403,00( di cui € 250,00 per esborsi, Persona_1 di cui € 2.000,00 per onorari e di cui € 1.153,00 per competenze) oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge;
- la richiamata sentenza, pubblicata dal Tribunale Civile di Roma a definizione del giudizio
R.G. n° 34054/2007 il 21/10/2009, munita della formula esecutiva il 23/11/2009, era stata notificata ai debitori, munita della formula esecutiva, in uno ad un primo atto di precetto rispettivamente:
a) alla “ in data 02/12/2009; Parte_2
b) al SI. in data 3-21/12/2009; Parte_2
c) al SI. in data 4-10/12/2009; Parte_3 - era stata proposta una esecuzione con pignoramento in data 27/01/2010 in danno della “
[...]
senza esito propizio;
Parte_2
- la “ aveva proposto opposizione alla esecuzione Parte_2 dinanzi al Tribunale Civile di Roma rubricata con r.g.e. n° 3798/2010, che era stata respinta dal Giudice dell'Esecuzione con Ordinanza del 17-18/05/2010, con condanna delle spese a carico della società opponente;
- con ricorso notificato in data 15/03/2010 la “ Parte_2 ed il SI. avevano proposto appello avverso la sentenza n° 20625/2009, Parte_3 resa dal Tribunale Civile di Roma il 21/10/2009 dinanzi alla Corte distrettuale di Roma con gravame r.g. n° 149/2010, cui aveva resistito il SI. costituitosi in data 25/06/2011; Persona_1
- la Corte di Appello di Roma, Sezione IV^ Civile, con sentenza n°397/2011, pronunciata in data 02/02/2011
e depositata il 30/03/2011, aveva respinto l'appello per tardiva notificazione del decreto di fissazione di udienza;
- in data 11/11/2011 la “ aveva notificato Parte_2 al SI. ricorso per cassazione avverso la sentenza n°397/2011 della Corte di Appello Persona_1 di Roma;
- il ricorso depositato in data 06/11/2011 e rubricato con r.g. n° 26415/2011, era stato assegnato alla Sezione I^ Civile della Corte Suprema di Cassazione e, nel contraddittorio con il SI. Persona_1
- costituitosi depositando controricorso in data 21/12/2011, notificato ai ricorrenti principali in data
16/12/2011-,con sentenza n° 18592/2014, emessa all'esito della camera di consiglio del 17/06/2014 e depositata in data 03/09/2014, era stata cassata la sentenza impugnata e rinviata alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione stante l'intervenuto revirement giurisprudenziale circa il termine processuale di cui all'art. 435 2° comma c.p.c.;
- nelle more del giudizio di legittimità la “ in data Parte_2
12/06/2019 a rogito del Notaio aveva mutato denominazione e tipologia di società Persona_2 di persone diventando “ , codice fiscale , Controparte_4 P.IVA_1 con sede legale in Roma, Via La Spezia nn. 109/111;
- a seguito di intervenuta riassunzione dell'appello la Corte di Appello di Roma, Sezione VIII^ Civile, in data
13/05/2021, aveva pronunciato la sentenza n°3595/2021, pubblicata il giorno 01/06/2021, munita della formula esecutiva il 09/08/2021, all'esito del procedimento in riassunzione rubricato con r.g. n° 6962/2014, con la quale aveva respinto l'appello originariamente proposto in danno del SI. avverso Persona_1 la sentenza del Tribunale Civile di Roma n°20625/2009, confermando integralmente la pronuncia n° 20625/2009, resa il 21/10/2009 dal Tribunale Civile di Roma a definizione del giudizio r.g. n° 34054/2007, con la quale la “ , codice fiscale Parte_2
, con sede legale in Roma, Via La Spezia nn. 109/111, in persona del legale rappresentante P.IVA_1 pro-tempore, nonché il SI. , era stata condannata: Parte_3
a) al rigetto dell'appello avverso la sentenza del Tribunale Civile di Roma n° 20625/2009;
b) a pagare all'Avv. difensore antistatario ex art. 93 c.p.c. del SI. le Controparte_1 Persona_1 spese legali del grado di appello liquidate in € 350,00 per esborsi ed in € 4.758,00 per compensi professionali oltre accessori( rimborso forfettario, i.v.a. e c.c.n.p.f.) come per legge;
- alla data in cui erano avvenuti i fatti- 31/10/2003- oggetto di giudicato il 09/10/2009 come da sentenza n°20625/2009( r.g. n° 34054/2007) nonché nei tempi successivi di pendenza delle impugnazioni proposte dalla “ nonché degli infruttuosi tentativi Parte_2 di precettazione e di esecuzione, i SIg.ri la SI.ra ( coniuge Parte_2 Parte_4 convivente del primo) ed il SI. padre già convivente con il primo), quindi tutti Controparte_2 congiunti e conviventi, rivestivano all'interno della stessa società la qualità di soci di società di persone illimitatamente responsabili, come risultava dalla visura storica rilasciata dalla C.C.I.A.A. di Roma il 05/11/2021 ed il 20/02/2022 e, come tali, a conoscenza, in ogni caso, illimitatamente responsabili delle obbligazioni della società rispondendone verso i creditori personalmente ed illimitatamente in virtù del disposto dell'art. 2291 c.c.;
- quindi erano debitori solidali unitamente alla “ Parte_2
che, in data 12/06/2019, a rogito Notaio aveva mutato denominazione e
[...] Persona_2 tipologia di società di persone divenendo “ , codice Controparte_4 fiscale , con sede legale in Roma, Via La Spezia nn- 109/111, i SIg.ri: P.IVA_1
a) nato a [...] il [...], c.f.: residente in [...]Parte_2 C.F._5
Catone(RM), Via Fontana Candida n°18 B, socio illimitatamente responsabile della “
[...]
( già “ ), socio Controparte_4 Parte_2 illimitatamente responsabile, dall'atto costitutivo a rogito Notaio di Rona del 18/01/2020 Persona_3 rep. n° 69822 alla attualità;
b) , nata a [...]( Romania) il 04/11/1982, c.f.: , Parte_4 C.F._6 residente in [...] B, socia illimitatamente responsabile della “ dal 05/10/2009 al 12/06/2009, Parte_2 data di trasformazione della in con assunzione della qualifica di socia accomandante;
Pt_2 CP_4
c) nato a [...] il [...], c.f.: , già residente Controparte_2 C.F._7 in San Cesareo(RM), Via Colle della Castagna n°37, alla attualità trasferitosi in Portogallo, città Monte
Gordo, indirizzo Rua Alameda India, Rua 9, LT 1/87- C.A.P. 8900-111, socio illimitatamente CP_5 responsabile della “ dal 20/01/2006 al 05/10/2009; Parte_2
- riepilogando quanto sin qui riferito era opportuno evidenziare che:
a) in data 18/01/2000 era stata costituita la “ Parte_2 dai SIg.ri e dal SI. , soci illimitatamente responsabili;
Parte_2 Parte_3
b) in data 20/01/2006( quindi successivamente al 31/10/2003, data dell'intervenuto rilascio dell'immobile in Roma, Via La Spezia n° 105/A e della scoperta dei danni accertati con sentenza n° 20625/2009 di definizione del giudizio di primo grado r.g. n° 34054/2007 iscritto al ruolo del Tribunale Civile di Roma in data 14/05/2007) il socio di s.n.c. illimitatamente responsabile, SI. era cessato ed Parte_3 era stato sostituito nella compagine sociale della “ Parte_2 dal socio illimitatamente responsabile, SI. nato a [...] il [...], Controparte_2
c.f.: ; C.F._8
c) in data 05/10/2009 il socio della s.n.c. illimitatamente responsabile, SI. era Controparte_2 stato sostituito dalla socia illimitatamente responsabile, SI.ra Parte_4
( coniuge convivente del SI. , nata a [...] il [...], c.f.: ; Parte_2 C.F._6 d) in data 12/06/2019, con successiva iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla C.A.I.A.A. di Roma il 17/06/2019, la “ si era trasformata Parte_2 nella “ con socio accomandatario il SI. Controparte_4 Parte_2
e socia accomandante la SI.ra ;
[...] Parte_5
- le somme dovute dai SIg.ri e Parte_2 Parte_4 Controparte_2 al SI. in proprio e nella qualità di erede del SI. erano portate dalla Parte_1 Persona_1 sentenza n° 20625/2009 del Tribunale Civile di Roma in misura pari ad € 18.710,39 ( cfr. tabella riportata a pag. 6 del ricorso) e quelle dovute dalle medesime persone fisiche all'Avv. dalla sentenza Controparte_1
n° 3595/2021 della Corte di Appello di Roma in misura pari ad € 8.050,65 ( cfr. tabella riportata alle pagg. 6
e 7 del ricorso);
- il tutto per l'importo complessivo di € 26.000,00, di cui € 13.500,00 in favore del SI. Parte_1 nella qualità di erede del SI. e di cui € 12.500,00 in favore dell'Avv. Persona_1 Controparte_1
- considerato che:
i) essi ricorrenti erano titolari di crediti per € 25.160,61, certi, liquidi ed esigibili, portati dalla sentenza n° 20625/2009 del Tribunale Civile di Roma, resa a definizione del giudizio r.g. n° 34054/2007, pubblicata il 21/10/2009, munita della formula esecutiva il 23/11/2009 nonché dalla sentenza della Corte di Appello di Roma n° 3595/2021 pubblicata l'01/06/2021, resa a definizione del procedimento di riassunzione r.g. n° 6962/2014, munita della formula esecutiva in data 09/08/2021;
ii) il credito rivendicato da essi istanti trovava la sua fonte in un inadempimento di titoli giudiziali irretrattabili ed in una fonte contrattuale di obbligazione da parte del resistente, come tale azionabile ex art. 281 decies c.p.c.;
iii) a mente del disposto dell'art. 2291 c.c. “ nelle società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali. Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi”;
- per l'effetto i SIg.ri e Parte_2 Parte_4 Controparte_2 rispondevano delle obbligazioni assunte dalla “ Parte_2
( attualmente trasformatasi in s.a.s.) nel periodo in cui l'obbligazione sociale era sorta come risultante dalla sentenza n° 20625/2009 del Tribunale Civile di Roma nonche' dalla sentenza n°3595/2021 della Corte di Appello di Roma e dai certificati camerali storici versati in atti;
- non era stato possibile escutere il patrimonio della società debitrice in quanto la sede era risultata chiusa e la stessa si era resa inadempiente alle proprie obbligazioni nonché irreperibile;
- il credito oggetto di causa si fondava su atti pubblici( titoli giudiziari esecutivi) e su certificazioni rese dal Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di Roma nonché dalle attestazioni rese dagli ufficiali giudiziari;
tanto prospettato essi istanti formulavano le seguenti conclusioni:
“ piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma adito, in accoglimento della presente domanda giudiziale, ogni contraria istanza, eccezione e domanda reiette, in via principale, previo accertamento e declaratoria che il SI. nato a [...] Controparte_2 il 15/12/1949, c.f.: è debitore per i titoli di cui in premessa rispettivamente di: C.F._7
a) SI. nato a [...] il [...], ivi residente in [...], Parte_1
c.f. in proprio e nella qualità di erede del SI. della somma C.F._1 Persona_1 di € 13.500,00- e/o la diversa somma ritenuta di giustizia- oltre ad interessi legali dal dì della domanda sino al soddisfo;
b) Avv. nato a [...] il [...], p.e.c. Controparte_1 Email_1 domiciliato in Roma, Via della Stazione di San Pietro n° 22, c.f.: , della somma C.F._3 di € 12.500,00- e/o la diversa somma ritenuta di giustizia- oltre ad interessi legali dal dì della domanda sino al soddisfo;
per l'effetto e, sempre in via principale, nonché, in ogni caso, condannare il SI. Controparte_2
nato a [...] il [...], c.f.: al pagamento in favore
[...] C.F._7 del SI. nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1
c.f.: in proprio e nella qualità di erede del SI. della somma C.F._1 Persona_1 di € 13.500,00- e/o la diversa somma ritenuta di giustizia- oltre ad interessi legali dal dì della domanda sino al soddisfo nonché dell'Avv. nato a [...] Controparte_1 il 17/06/1966, p.e.c. domiciliato in Roma, Email_1
Via della Stazione di San Pietro n° 22, c.f.: , della somma di € 12.500,00 C.F._3
- e/o la diversa somma ritenuta di giustizia- oltre ad interessi legali dal dì della domanda sino al soddisfo;
il tutto con favore delle spese, competenze ed onorari del presente procedimento, oltre rimborso forfettario delle spese(15%) ed oneri di legge(22%) e c.c.p.n.f.(4%) e le altre successive occorrende, da distrarsi all'Avv. che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”. Controparte_1
Il SI. pur ritualmente evocato, non si costituiva in giudizio. Controparte_2
La causa, alla udienza del 09 dicembre 2025, veniva assunta in decisione con concessione di termine alla parte ricorrente per redazione di note difensive sino al 21 novembre 2025.
Motivi della decisione
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia del SI. Controparte_2 ritualmente evocato, ma non costituitosi in giudizio.
Ritiene il decidente, avendo esaminato le note difensive redatte dalla parte ricorrente, che la proposta domanda debba trovare accoglimento perché fondata;
ed invero giova osservare che la pronuncia del Tribunale Civile di Roma n° 20625/2009 e quella della Corte di Appello di Roma n°3595/2021, rispettivamente favorevoli agli istanti, risultano essere state emesse, inter alia, nei confronti della “ . Parte_2
E' del pari emerso che gli esponenti hanno tentato di aggredire in executivis il patrimonio della richiamata società di persone senza esito propizio essendo risultata chiusa la sede legale della società ed irreperibile il legale rappresentante pro-tempore della stessa.
A fronte di siffatta evenienza appare legittima la pretesa di agire nei confronti del patrimonio personale del SI. il quale risponde solidalmente ed illimitatamente Controparte_2 per le obbligazioni contratte dalla società in nome collettivo anche inerenti l'arco temporale antecedente alla partecipazione dello stesso alla compagine sociale( dal 20/01/2006 al 05/10/2009). Né è ritenere che la trasformazione della società in nome collettivo in società in accomandita semplice( alla quale ultima non risulta aver partecipato il resistente) abbia comportato la estinzione della prima con elisione delle obbligazioni di natura personale facenti capo ai soci illimitatamente responsabili della società in nome collettivo.
In definitiva deve essere ribadito che:
i) è stato fornito riscontro della vana escussione del patrimonio della società di persone;
ii) il resistente, il quale ha, nella presente sede processuale, eluso l'interrogatorio formale deferitogli, risponde solidalmente a titolo personale con riferimento alle obbligazioni contratte dalla società in nome collettivo della quale ha fatto parte;
iii) i ricorrenti, provvisti di pertinente titolo esecutivo, rappresentato da due pronunce giudiziali sopra connotate nei confronti della denominata società di persone, hanno diritto di ottenere il soddisfacimento del rispettivo credito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, con pronuncia accessoria ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. che ne ha fatto richiesta. Controparte_1
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede:
- accerta che il SI. nato a [...] il [...], c.f.: Controparte_2 C.F._4
, (anche indicato più semplicemente come “ ) è debitore per i titoli di cui
[...] Controparte_2 alla premessa del ricorso ex art. 281 decies c.p.c. rispettivamente di: Pt_ a) nato a [...] il [...], ivi residente in [...], Parte_1
c.f.: in proprio e nella qualità di erede del SI. CodiceFiscale_9 Persona_1 della somma di € 13.500,00 oltre agli interessi legali dal dì della domanda sino al soddisfo;
b) Avv. nato a [...] il [...], Controparte_1
p.e.c. , domiciliato in Roma, Via della Stazione Email_2 di San Pietro n° 22, c.f.: , della somma di € 12.500,00 oltre agli interessi CodiceFiscale_10 legali dal dì della domanda sino al soddisfo;
- per l'effetto condanna il SI. nato a [...] il [...], Controparte_2
c.f.: ( anche indicato più semplicemente come “ ) CodiceFiscale_4 Controparte_2 al pagamento in favore del SI. nato a [...] il [...], ivi residente Parte_1 in Via Giovanni Giolitti n°305, c.f.: in proprio e nella qualità di erede CodiceFiscale_9 del SI. della somma di € 13.500,00 oltre agli interessi legali Persona_1 dal dì della domanda sino al soddisfo nonché al pagamento in favore dell'Avv. Controparte_1 nato a [...] il [...], p.e.c. , domiciliato Email_2 in Roma, Via della Stazione di San Pietro n° 22, c.f.: , della somma CodiceFiscale_10 di € 12.500,00 oltre agli interessi legali dal dì della domanda sino al soddisfo;
c) condanna il SI. nato a [...] il [...], c.f.: Controparte_2 C.F._11
( anche indicato più semplicemente come ) alla rifusione delle spese
[...] Controparte_2 del presente giudizio che si liquidano in favore degli esponenti e, per essi nei confronti dell'Avv. dichiaratosi antistatario, in misura pari ad € 8.500,00 oltre rimborso Controparte_1 forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Si comunichi.
Roma, 27 dicembre 2025
IL Giudice
Dott. IZ AN