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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 21/03/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione monocratica, in persona della giudice Giulia Paoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 40 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa con ricorso depositato il 16.01.2024 da:
c.f. ); Parte_1 C.F._1
c.f. ; Parte_2 C.F._2
(c.f. ); Parte_3 C.F._3
tutti residenti in [...] - fraz. Pietramurata, rappresentati e difesi, giusta procura alle liti in calce al ricorso, dall'avv. Gabriele Taddei ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Trento, v.le San Francesco d'Assisi
n.14;
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. , residente in [...], Controparte_1 C.F._4
Viale Daino n. 9/A – fraz. Pietramurata;
(c.f. ), residente in [...], Controparte_2 C.F._5
Viale Daino n. 9/B - fraz. Pietramurata;
(c.f. ), residente in [...] C.F._6
Daino n. 9/C
(c.f. ), residente in [...] C.F._7
n. 9/C;
(c.f. ), nato il [...] a [...], Parte_4 C.F._8
con domicilio digitale estratto dal Registro delle Imprese;
Email_1
(c.f. ), nato il [...] a [...], Parte_5 C.F._9
con domicilio digitale estratto da INI-PEC; Email_2
1 (p.iva ), in persona del legale rappresentante in CP_5 Parte_6 P.IVA_1
carica, con sede di Lavis (TN), Via Matteotti n. 36, con domicilio digitale estratto da INI-PEC; Email_3
(p.iva ), in persona Controparte_6 P.IVA_2
del legale rappresentante in carica, con sede in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14, e domicilio digitale t estratto da INI-PEC, Email_4
anche quale società subentrata a seguito di fusione per incorporazione di p.iva ), con sede in Milano;
Controparte_7 P.IVA_3
RESISTENTI-contumaci
(P.IVA , in persona del legale Controparte_8 P.IVA_4
rappresentante pro tempore (C.F. ), corrente Controparte_9 C.F._10
in Trento (TN), via Marino Stenico n. 26, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, dall' avv. Stefano Fedel di Trento, con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, p.zza Venezia n. 28;
(c.f. e P.IVA ), con sede legale Controparte_10 P.IVA_5
in via Università 1 (Parma) – capitale sociale € 962.672.045,00 i.v. - iscritta al Reg.
Imprese di Parma, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata dall'avv.
Flora Schiavenato, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Contenzioso e munita dei necessari poteri in forza di atto di conferimento procure in data 28.4.2021
a ministero notaio dott.ssa rep n.48122 racc. n. 17242 previa Persona_1
delibera del C.diA. della stessa Crèdit in data 11.2.21 (doc. 01 Controparte_10
Conferimento deleghe 28.4.21; doc. 02 Estratto delibera C.di A. 11.2.21; doc. 03
Attestazione poteri dott.ssa Schiavenato e doc. 03 bis Carta identità dott.ssa
Schiavenato), dall'avv.to Mara Lori ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Parma, via F. Petrarca n. 8;
RESISTENTI
Oggetto: usucapione di servitù di passaggio
Conclusioni
Come sopra.
Fatto e diritto
2 1. Con ricorso depositato il 16.01.2024 i ricorrenti indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio e , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
e esponendo: CP_4 Controparte_8
- di essere proprietari delle porzioni materiali di cui si compone la p.ed. 363/1 in C.C.
Drò; in particolare, è proprietario dal 1980 della p.m. 1 (abitazione Parte_2 principale) e della p.m. 3 (pertinenze della p.m. 1: cantina, sottotetto, ecc.…); costui
è inoltre comproprietario assieme alla moglie della p.m. 2, donata loro Parte_3 dalla figlia nel 2007, la quale, a sua volta, l'aveva ricevuta in Parte_7
donazione dal padre nel 2001; è proprietaria della Parte_2 Parte_1
p.m. 4 dal 1998;
- è altresì proprietario delle pp.ff. 2912/1 e 2912/2 dal 1978 e delle Parte_2
pp.ff. 2912/3, 2912/5 e 2912/6 sin dal 1980, tutte in C.C. Drò;
- che i ricorrenti, per accedere ai suddetti immobili, sin da quando ne sono divenuti proprietari transiterebbero, a piedi e con mezzi, sulla stradina ben visibile che collega le realità alla via pubblica e che corre sulla p.ed. 927 in C.C. Drò, di proprietà dei convenuti. In particolare, è proprietaria dalla p.m. 1, Controparte_1 [...]
è proprietaria dalla p.m. 2, e sono CP_2 CP_4 Controparte_3
comproprietari delle pp.mm. 3 e 5 e è proprietaria della p.m. 4; Controparte_8
- che la mediazione obbligatoria intentata non avrebbe avuto esito positivo a causa dell'opposizione di Controparte_8
1.1. Sulla base di quanto esposto gli attori chiedono al Tribunale di Rovereto di accertare l'avvenuto acquisto, per usucapione, della servitù di passo, a piedi e con mezzi, a favore delle pp.mm. 1, 2, 3 e 4 della p.ed. 363/1 e delle pp.ff. 2912/1,
2912/2, 2912/3, 2912/5 e 2912/6 e a carico di parte delle pp.mm. 1, 2, 3, 4 e 5 della p.ed. 927, tutte in C.C. Drò, e in specie sulla strada esistente, così come indicata nella planimetria prodotta (doc. 9 di parte ricorrente), con condanna di e Controparte_8
degli eventuali resistenti che dovessero opporsi alla domanda di usucapione al pagamento delle spese del giudizio.
2. Con memoria di costituzione depositata il 07.03.2024 si è costituita in giudizio contestando la sussistenza dei presupposti per l'usucapione. In Controparte_8
particolare, secondo la società resistente:
3 - non sussisterebbero le opere visibili e permanenti richieste dall'art. 1061 c.c. per la prescrizione acquisitiva;
- i ricorrenti non sarebbero mai stati visti passare e comunque godrebbero di altro accesso;
- la servitù non gli sarebbe opponibile ai sensi dell'art. 5, comma 3 del R.D.
499/1929: il possesso dei ricorrenti, infatti, stando alla loro stessa allegazione, sarebbe iniziato nel 1980, pertanto l'usucapione sarebbe maturata nel 2000, mentre la società ha acquistato nel 2009 sulla base della fede del Libro Fondiario e in assenza di segni visibili tali da rendere evidente l'esistenza del peso.
2.1. Tanto premesso, chiede al Tribunale di Rovereto di rispingere Controparte_8
la domanda dei ricorrente rimettendosi, in subordine, al prudente apprezzamento del
Tribunale, in ogni caso con vittoria delle spese di causa.
3. Con ordinanza del 19.03.2024 la giudice - dichiarata la contumacia dei resistenti non costituiti, rilevato che le pp.mm. 3 e 4 della p.ed. 927 in C.C. Drò risultavano gravate da ipoteca e ritenuto che i creditori ipotecari fossero litisconsorti necessari rispetto al presente giudizio, in quanto avente ad oggetto l'accertamento di una servitù di passo sugli immobili ipotecati – ha ordinato ai ricorrenti di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei creditori ipotecari (
[...]
per la p.m. 3 della p.ed. 927, Controparte_11 Parte_4
e Parte_5 Controparte_12 Controparte_7 Controparte_13
per la p.m. 4 della p.ed. 927).
[...]
4. Con memoria di costituzione depositata il 09.05.2025 si è costituita in giudizio titolare di diritto di ipoteca sulla p.m. 3 della p.ed. 927 in Controparte_14
C.C. Drò, la quale, senza prendere posizione in ordine alla esistenza o meno della servitù di passo oggetto di confessoria servitutis, ha tuttavia sostenuto l'inopponibilità a sé stessa della servitù che dovesse eventualmente venir accertata, tanto ai sensi dell'art. 5 del R.D. 499/1929, quanto ai sensi dell'art. 2812 c.c., norma, quest'ultima, che troverebbe applicazione anche in relazione agli acquisti a titolo originario.
4 4.1. Sulla base di quanto sostenuto, quindi, chiede al Controparte_14
Tribunale di Rovereto di accertare a proprio favore l'inopponibilità della servitù eventualmente riconosciuta, oltre alla rifusione delle spese del giudizio.
5. Tanto premesso, va esaminata la domanda di confessoria servitutis formulata dai ricorrenti.
5.1. La domanda è fondata e va pertanto accolta.
5.2. In termini generali va ricordato che ai fini dell'accertamento dell'acquisto per usucapione di una servitù è necessario che colui che agisce in confessoria servitutis dimostri:
1) l'esistenza di un possesso almeno ventennale, possesso che si compone di corpus possessionis, ossia l'esercizio di un potere di fatto avente il contenuto del diritto di servitù che si pretende di aver acquistato (nel caso di servitù di passo, quindi,
l'esercizio di un passaggio sul fondo servente per l'accesso al fondo dominante), e animus possidendi, ossia l'esercizio del potere di fatto con l'intenzione di divenire titolare del diritto reale di cui il potere di fatto è espressione. A fronte della dimostrazione del corpus possessionis, ai sensi dell'art. 1141 c.c., scatta una presunzione iuris tantum di esistenza dell'animus possidendi, salva prova contraria;
2) l'esistenza di opere visibili e apparenti inequivocabilmente destinate all'esercizio della servitù per tutto l'arco di esercizio del possesso.
5.3. Nel caso di specie, dall'esame testimoniale e degli atti di causa è emersa anzitutto la prova dell'apparenza della pretesa servitù e del corpus possessionis: i testi e - della cui attendibilità non è lecito Testimone_1 Testimone_2
dubitare stante la precisione delle risposte e la concordanza delle rispettive deposizioni, oltre che per il fatto che, in entrambi i casi, si tratta di soggetti che hanno un'assidua frequentazione dei luoghi di causa da oltre vent'anni (il primo, infatti, vive presso la p.m. 4 della p.ed. 363/1 dal 2000, in quanto coniuge di
[...]
e aiuta il suocero nella coltivazione delle vicine particelle Pt_1 Parte_2
fondiarie; il secondo, invece, fratello di ha vissuto presso la p.ed. Parte_2
363/1 dalla nascita fino al 1964 e si reca giornalmente in visita al fratello vivendo a soli 250 metri di distanza dalla p.ed. 363/1) – hanno, infatti, confermato l'esistenza di opere visibili e permanenti inequivocabilmente destinate all'esercizio della servitù
5 nonché il passaggio ultraventennale da parte dei proprietari dei pretesi fondi dominanti.
5.3.1. In particolare, i testi escussi hanno confermato:
- che da oltre vent'anni sulla p.ed. 927 in C.C. Drò insiste una strada, ben visibile, che mette in collegamento la p.ed. 363/1 e le pp.ff. 2912/1, 2912/2, 2912/3, 2912/5 e
2912/6, tutte in C.C. Drò con la strada pubblica;
- che i ricorrenti, da quando proprietari delle rispettive porzioni materiali di cui si compone la p.ed. 363/1 e delle particelle fondiarie sopra indicate, per accedere a tali realità, sia a piedi che con mezzi anche agricoli, transitano sulla stradina che insiste sulla p.ed. 927 in C.C. Drò. Più precisamente:
• transita sin dal 1978 su detta stradina per accedere alla e Parte_2
recedere dalla via pubblica alle pp.ff. 2912/1 e 2912/2; dal 1980 vi transita anche per l'accesso e il recesso alle pp.ff. 2912/3, 2912/5 e 2912/6 e alle pp.mm. 1 e 3 della p.ed. 363/1;
• transita sin dal 1998 sulla strada insistete sulla p.ed. 927 per Parte_1
accedere alla e recedere dalla strada pubblica alla p.m. 4 della p.ed. 363/1 di cui in quell'anno è divenuta proprietaria e in cui attualmente vive unitamente al coniuge;
• dal 2001 fino all'atto di donazione del 2007 ha transitato sulla Parte_7
strada insistete sulla p.ed. 927 per accedere alla e recedere dalla via pubblica alla p.m. 2 della p.ed. 363/1, ricevuta in donazione dal padre;
• i coniugi e transitano, sin dal 2007, sulla strada de Parte_2 Parte_3
quo per accedere alla e recedere dalla via pubblica alla p.m. 2 della p.ed. 363/1 ricevuta in donazione dalla figlia Parte_7
5.3.2. La concludenza delle testimonianze sopra richiamate non è scalfita dalla deposizione del teste il quale ha dichiarato di non aver mai visto i Testimone_3
ricorrenti transitare sulla p.ed. 927 in C.C. Drò: ciò in quanto costui ha una frequentazione molto rarefatta dei luoghi di causa (poco più di una volta l'anno, secondo quanto dallo stesso riferito – cfr. verbale del 18.09.2024) e solo dal 2010, ossia quando, quantomeno per i fondi di l'usucapione si era Parte_2
verosimilmente già perfezionata, avendo costui iniziato a transitare sin dal 1978-80.
6 5.3.3. Va poi precisato che un passaggio ventennale è ravvisabile anche con riferimento alla p.m. 2 della p.ed. 363/1, in forza del meccanismo dell'accessio possessionis (art. 1146, comma 2 c.c.), di cui sussistono tutti i presupposti e che risulta applicabile anche in regime tavolare.
5.3.3.1. Quanto ai presupposti della fattispecie di cui all'art. 1146, comma 2 c.c., dall'esame testimoniale è infatti emerso:
- che con atto del 29.06.2007 ha donato ai genitori e Parte_7 Parte_2
la proprietà della p.m. 2 della p.ed. 363/1 in C.C. Drò: sussiste quindi Parte_3
un atto di trasferimento a titolo particolare che, ancorché non contempli espressamente la servitù oggetto di domanda, stante il carattere accessorio di tale diritto reale costituisce titolo astrattamente idoneo per il suo trasferimento (cfr. Cass.
15020/2013, secondo cui: “l'accessione del possesso della servitù, ai sensi dell'art.
1146, secondo comma c.c., si verifica, a favore del successore a titolo particolare nella proprietà del fondo dominante, anche in difetto di espressa menzione della servitù nel titolo traslativo della proprietà del fondo dominante e anche in mancanza di un diritto di servitù già costituito a favore del dante causa (Cass. n. 2028/08 e n.
18909/12). Ciò in quanto il carattere accessorio della servitù, fa sì che essa si trasferisca assieme alla titolarità del fondo dominante anche a prescindere dalla espressa menzione nell'atto di trasferimento del bene, sicché quest'ultimo è astrattamente idoneo ai sensi dell'art. 1146, comma 2 c.c.”);
- che, fin dal 2001, ossia anno in cui è divenuta proprietaria della p.m. 2, e sino alla donazione ai genitori e avvenuta nel 2007, Parte_2 Parte_3 [...]
ha utilizzato la strada insistente sulla p.ed. 927 al fine di accedere alla Pt_7
porzione materiale di sua proprietà; dal 2007, anno in cui e Parte_2 Pt_3
hanno ricevuto in donazione la p.m. 2, costoro hanno iniziato a transitare sulla
[...] strada oggetto di causa anche per accedere a tale immobile, instaurando, quindi, “un ulteriore rapporto di fatto tra detto acquisto e la cosa, analogo, seppur distinto, a quello fra la cosa stessa” e la loro dante causa (cfr. Cass. Sez. 2, 08/09/2021, n.
24175, Rv. 662149 – 01).
5.3.3.2. Quanto poi all'operatività dell'accessione del possesso in regime tavolare, essa è ormai pacifica ed è stata confermata anche dalla giurisprudenza più recente
7 (cfr. Cass. 8621/2024 relativamente al diritto di proprietà): del resto, ciò che consente di ritenere che l'atto di trasferimento del preteso fondo dominante sia titolo astrattamente idoneo anche per il trasferimento della servitù, pur non menzionata in detto atto, è il requisito dell'accessorietà di tale diritto reale parziario, e quindi la sua ambulatorietà, a sua volta conseguenza della sua doppia inerenza reale, requisiti, questi, che non differiscono nel sistema tavolare.
5.3.3.3. In definitiva, quindi, in forza dell'art. 1146, comma 2 c.c., si deve affermare che anche con riferimento al fondo dominante p.m. 2 della p.ed. 363/1 è ravvisabile l'esercizio di un passaggio ultraventennale.
5.4. A fronte della prova del passaggio ultraventennale da parte dei ricorrenti, scatta la presunzione relativa circa il fatto che detto passaggio sia stato sorretto dall'animus possidendi; presunzione che, nel caso di specie, non è stata superata da alcuna prova contraria.
5.5. In definitiva, quindi, ricorrono tutti i presupposti dell'usucapione della servitù richiesta dai ricorrente: si dichiara, pertanto, l'avvenuto acquisto, in forza di usucapione, della servitù di passo, a piedi e con mezzi anche agricoli, a favore delle pp.mm. 1, 2, 3 e 4 della p.ed. 363/1 e delle pp.ff. 2912/1, 2912/2, 2912/3, 2912/5 e
2912/6, tutte in C.C. Drò, e a carico di parte della p.ed. 927 in C.C. Drò, in specie sul tracciato indicato in grigio e in puntinato grigio di cui alla planimetria allegata alla relazione peritale integrativa, depositata il 22.02.2024 dal C.T.U. geom. , Per_2
che costituisce parte integrante della presente sentenza.
6. Passando ad esaminare la questione della opponibilità della servitù oggetto di domanda ai proprietari dei fondi serventi, in specie a e al Controparte_8 creditore ipotecario ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Controparte_14
R.D. 499/1929, va premesso che l'art. 5, comma 1 cit. stabilisce che “Chi pretende di aver acquistato la proprietà o un altro diritto reale su beni immobili per usucapione
o altro modo di acquisto originario, può ottenerne l'iscrizione nel libro fondiario sulla base di una sentenza passata in giudicato che gli riconosca il diritto stesso”; il comma 3 di tale articolo precisa tuttavia che “Restano però salvi in ogni caso i diritti dei terzi acquistati sulla fede del libro fondiario anteriormente alla iscrizione o
8 cancellazione o alla annotazione della domanda giudiziale diretta ad ottenere
l'iscrizione o la cancellazione”.
6.1. La giurisprudenza ha chiarito:
- che tale ultima disposizione si applica allorché, al momento dell'acquisto da parte del terzo, la fattispecie di acquisto a titolo originario si sia già perfezionata e non invece quando, al momento dell'acquisto da parte del terzo, la fattispecie a titolo originario sia ancora in corso di perfezionamento (per esempio non sia ancora decorso il ventennio necessario per l'usucapione): in tale secondo caso, infatti, il terzo acquirente è ben in grado di rendersi conto del possesso altrui e di attivarsi per impedire l'acquisto a titolo originario;
- che l'art. 5, comma 3 cit. opera anche quando l'acquisto a titolo originario riguarda diritti non incompatibili con il diritto del terzo acquirente e ciò in ragione di una interpretazione storica della disposizione. Secondo l'orientamento di legittimità ritenuto preferibile, infatti, l'art. 5, comma 3 del R.D. cit. è quasi sovrapponibile alla disciplina fissata dal paragrafo 1.500 della legge austriaca del 1811, che utilizzava un'espressione molto ampia: "il diritto acquisito per usucapione o per prescrizione non può tuttavia recare alcun pregiudizio a chi, facendo affidamento sui pubblici libri, ha, prima della registrazione dello stesso, acquistato qualcosa o qualche diritto", pacificamente inclusiva anche dei diritti extra-tavolari non incompatibili con quelli tavolari. Pertanto, la circostanza che il Legislatore italiano abbia recepito il sistema tavolare ha indotto la Corte di Cassazione a ritenere preferibile un'interpretazione ampia dell'art. 5, co. 3 (cfr. Cass. 19054/2021); tale conclusione è stata recentemente messa in discussione nella sentenza della Corte di Cassazione n.
31977/2024 senza, tuttavia, alcun approfondimento motivazionale, ma semplicemente richiamando alcune pronunce anteriori a quella citata;
appare pertanto preferibile dare continuità alla pronuncia del 2021 che argomenta in maniera chiara e condivisibile le conclusioni a cui perviene;
- che il concetto di “acquisto sulla fede del libro fondiario” va inteso in senso ampio, comprensivo non solo di una conoscenza attuale ed effettiva, in capo al terzo acquirente, dei presupposti per l'acquisto extra-tavolare, ma anche allorché quest'ultimo potesse conoscere con l'ordinaria diligenza l'esistenza di tali
9 presupposti;
inoltre, stante il principio di pubblica fede che assiste le risultanze dei libri fondiari, la buona fede del terzo acquirente si presume ed è quindi onere di colui che sostiene di aver acquistato un diritto extra-tavolare a dover dimostrare che il terzo conosceva o poteva conoscere, facendo uso dell'ordinaria diligenza, i presupposti dell'acquisto extra-tavolare.
6.2. Nel caso di specie ha acquistato la p.m. 4 della p.ed. 927 nel Controparte_8
2009 e ha acquistato il diritto di ipoteca sulla p.m. 3 della Controparte_14
p.ed. 927 nel 2018, sicché si pone effettivamente un problema di opponibilità a tali soggetti della servitù a favore delle particelle fondiarie di e delle Parte_2
pp.mm. 1 e 3 di costui, posto che l'usucapione risulta essersi perfezionata fra il 1998
e il 2000 (e dunque prima dell'acquisto di Hiasetrenta2 s.r.l. e della costituzione del diritto di ipoteca), essendo stato provato un possesso risalente già al 1978 e al 1980.
6.2.1. Ciò precisato, la servitù acquistata per usucapione è opponibile a CP_8
e a : l'esistenza di una strada molto evidente che approda alle
[...] CP_14
realità dei ricorrenti e che li mette in collegamento con la strada pubblica, la frequenza e la risalenza nel tempo di detto passaggio confermato dai testimoni sentiti, inducono infatti a ritenere che ma anche Controparte_8 Controparte_14
allorché non fossero a conoscenza del diritto di servitù accertato nel
[...]
presente giudizio, ben avrebbero potuto esserlo visionando prima i luoghi di causa, secondo una condotta che integra senz'altro uno standard minimo di diligenza sia da parte dell'acquirente che del creditore ipotecario.
7. Va ora esaminata la questione dell'opponibilità alla creditrice ipotecaria
[...]
della servitù oggetto di domanda ai sensi dell'art. 2812 c.c., Controparte_14
7.1. sostiene infatti l'inopponibilità della servitù nei suoi Controparte_14 confronti oltre che richiamando l'art. 5, comma 3 cit., anche facendo leva sull'art. 2812 c.c., a tenore del quale “Le servitù di cui sia stata trascritta la costituzione dopo l'iscrizione dell'ipoteca non sono opponibili al creditore ipotecario, il quale può far subastare la cosa come libera…”; secondo l'istituto di credito, infatti, tale disposizione si riferirebbe anche agli acquisti a titolo originario.
7.2. Tale conclusione non può essere condivisa anzitutto in ragione della lettera della disposizione che, tanto nella rubrica (“Diritti costituiti sulla cosa ipotecata”), quanto
10 nel corpo dell'articolo (“Le servitù di cui sia stata trascritta la costituzione…”), utilizza il termine “costituzione” che usualmente non si riferisce agli acquisti a titolo originario, ma unicamente a quelli a titolo derivativo.
7.2. In secondo luogo, se l'art. 2812 c.c. fosse riferibile agli acquisti a titolo originario, paradossalmente tale norma offrirebbe una tutela al creditore ipotecario più estesa di quella assicuratagli dall'art. 5, comma 3 R.D. 499/1929, posto che mentre in base a tale ultima disposizione, come già chiarito, la servitù acquistata per usucapione è opponibile al creditore ipotecario se costui era a conoscenza dei presupposti della fattispecie a titolo originario o poteva esserlo, in base all'art. 2812
c.c. la servitù acquistata per usucapione non sarebbe mai opponibile al creditore ipotecario. Tale conclusione, tuttavia, pare confliggere con l'impostazione di base dei due sistemi pubblicitari, che vede il sistema tavolare assicurare maggior tutela al terzo acquirente rispetto al sistema della trascrizione, che assicura invece maggior protezione al soggetto che ha acquistato a titolo originario.
7.3. Alla luce di tali argomentazioni, quindi, si ritiene che l'art. 2812 c.c. si riferisca unicamente agli acquisti a titolo derivativo e non anche a quelli a titolo originario, con la conseguenza che, nel caso di specie, detta disposizione non trova applicazione: si accerta pertanto l'opponibilità alla creditrice ipotecaria
[...]
della servitù di cui al paragrafo 5.5.. Controparte_14
8. Le spese del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo (avendo a riferimento lo scaglione da € 5.200 a € 26.000, trattandosi di causa di valore pari a € 15.000), vanno liquidate partitamente per i singoli rapporti processuali e seguono la soccombenza, ravvisabile:
- in capo a quanto al rapporto processuale fra tale soggetto e i Controparte_8 ricorrenti: è infatti soccombente rispetto all'actio confessoria Controparte_8
servitutis; per la liquidazione delle spese rispetto a tale rapporto processuale si prendono a riferimento i valori medi ad eccezione della fase decisoria che, atteso il modulo semplificato dell'art. 281 sexies c.p.c., viene liquidata avendo a riferimento il valore minimo;
- in capo a quanto al rapporto processuale fra tale Controparte_14
soggetto e i ricorrenti: è infatti soccombente rispetto alla Controparte_14
11 domanda di accertamento della inopponibilità della servitù oggetto dell'actio confessoria servitutis; per la liquidazione delle spese rispetto a tale rapporto processuale si prendono a riferimento i valori minimi.
9. Le spese di C.T.U., nella misura a suo tempo liquidata, decurtata di eventuali acconti già versati, vanno definitivamente poste a carico dei ricorrenti, in solido fra loro, dal momento che la consulenza si è resa necessaria per l'intavolazione del diritto di cui costoro hanno chiesto l'accertamento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta o assorbita, così provvede:
1. ACCERTA l'avvenuto acquisto, in forza di usucapione, della servitù di passo, a piedi e con mezzi anche agricoli, a favore delle pp.mm. 1, 2, 3 e 4 della p.ed.
363/1 e delle pp.ff. 2912/1, 2912/2, 2912/3, 2912/5 e 2912/6, tutte in C.C. Drò, e a carico di parte della p.ed. 927 in C.C. Drò, in specie sul tracciato indicato in grigio e in puntinato grigio di cui alla planimetria allegata alla relazione peritale integrativa, depositata il 22.02.2024 dal C.T.U. geom. che costituisce parte Per_2
integrante della presente sentenza;
2. DICHIARA l'opponibilità della predetta servitù nei confronti della creditrice ipotecaria della p.m. 3 della p.ed. 927 in C.C. Controparte_15
3. CONDANNA al pagamento a favore dei ricorrenti delle Controparte_8 spese del giudizio, liquiate in € 132,00 per anticipazioni e in € 4.227,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. e I.V.A. come per legge;
3. CONDANNA a pagare a favore dei ricorrenti le Controparte_14 spese del giudizio, liquidate in € 132,00 per anticipazioni e in € 2.540,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. e I.V.A. per legge;
4. PONE le spese di C.T.U., nella misura a suo tempo liquidata, decurtata di eventuali acconti già versati, a carico dei ricorrenti in solido fra loro.
Così deciso in Rovereto il 21/03/2025.
La giudice Giulia Paoli
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione monocratica, in persona della giudice Giulia Paoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 40 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2024 e promossa con ricorso depositato il 16.01.2024 da:
c.f. ); Parte_1 C.F._1
c.f. ; Parte_2 C.F._2
(c.f. ); Parte_3 C.F._3
tutti residenti in [...] - fraz. Pietramurata, rappresentati e difesi, giusta procura alle liti in calce al ricorso, dall'avv. Gabriele Taddei ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Trento, v.le San Francesco d'Assisi
n.14;
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. , residente in [...], Controparte_1 C.F._4
Viale Daino n. 9/A – fraz. Pietramurata;
(c.f. ), residente in [...], Controparte_2 C.F._5
Viale Daino n. 9/B - fraz. Pietramurata;
(c.f. ), residente in [...] C.F._6
Daino n. 9/C
(c.f. ), residente in [...] C.F._7
n. 9/C;
(c.f. ), nato il [...] a [...], Parte_4 C.F._8
con domicilio digitale estratto dal Registro delle Imprese;
Email_1
(c.f. ), nato il [...] a [...], Parte_5 C.F._9
con domicilio digitale estratto da INI-PEC; Email_2
1 (p.iva ), in persona del legale rappresentante in CP_5 Parte_6 P.IVA_1
carica, con sede di Lavis (TN), Via Matteotti n. 36, con domicilio digitale estratto da INI-PEC; Email_3
(p.iva ), in persona Controparte_6 P.IVA_2
del legale rappresentante in carica, con sede in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14, e domicilio digitale t estratto da INI-PEC, Email_4
anche quale società subentrata a seguito di fusione per incorporazione di p.iva ), con sede in Milano;
Controparte_7 P.IVA_3
RESISTENTI-contumaci
(P.IVA , in persona del legale Controparte_8 P.IVA_4
rappresentante pro tempore (C.F. ), corrente Controparte_9 C.F._10
in Trento (TN), via Marino Stenico n. 26, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, dall' avv. Stefano Fedel di Trento, con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, p.zza Venezia n. 28;
(c.f. e P.IVA ), con sede legale Controparte_10 P.IVA_5
in via Università 1 (Parma) – capitale sociale € 962.672.045,00 i.v. - iscritta al Reg.
Imprese di Parma, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata dall'avv.
Flora Schiavenato, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Contenzioso e munita dei necessari poteri in forza di atto di conferimento procure in data 28.4.2021
a ministero notaio dott.ssa rep n.48122 racc. n. 17242 previa Persona_1
delibera del C.diA. della stessa Crèdit in data 11.2.21 (doc. 01 Controparte_10
Conferimento deleghe 28.4.21; doc. 02 Estratto delibera C.di A. 11.2.21; doc. 03
Attestazione poteri dott.ssa Schiavenato e doc. 03 bis Carta identità dott.ssa
Schiavenato), dall'avv.to Mara Lori ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Parma, via F. Petrarca n. 8;
RESISTENTI
Oggetto: usucapione di servitù di passaggio
Conclusioni
Come sopra.
Fatto e diritto
2 1. Con ricorso depositato il 16.01.2024 i ricorrenti indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio e , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
e esponendo: CP_4 Controparte_8
- di essere proprietari delle porzioni materiali di cui si compone la p.ed. 363/1 in C.C.
Drò; in particolare, è proprietario dal 1980 della p.m. 1 (abitazione Parte_2 principale) e della p.m. 3 (pertinenze della p.m. 1: cantina, sottotetto, ecc.…); costui
è inoltre comproprietario assieme alla moglie della p.m. 2, donata loro Parte_3 dalla figlia nel 2007, la quale, a sua volta, l'aveva ricevuta in Parte_7
donazione dal padre nel 2001; è proprietaria della Parte_2 Parte_1
p.m. 4 dal 1998;
- è altresì proprietario delle pp.ff. 2912/1 e 2912/2 dal 1978 e delle Parte_2
pp.ff. 2912/3, 2912/5 e 2912/6 sin dal 1980, tutte in C.C. Drò;
- che i ricorrenti, per accedere ai suddetti immobili, sin da quando ne sono divenuti proprietari transiterebbero, a piedi e con mezzi, sulla stradina ben visibile che collega le realità alla via pubblica e che corre sulla p.ed. 927 in C.C. Drò, di proprietà dei convenuti. In particolare, è proprietaria dalla p.m. 1, Controparte_1 [...]
è proprietaria dalla p.m. 2, e sono CP_2 CP_4 Controparte_3
comproprietari delle pp.mm. 3 e 5 e è proprietaria della p.m. 4; Controparte_8
- che la mediazione obbligatoria intentata non avrebbe avuto esito positivo a causa dell'opposizione di Controparte_8
1.1. Sulla base di quanto esposto gli attori chiedono al Tribunale di Rovereto di accertare l'avvenuto acquisto, per usucapione, della servitù di passo, a piedi e con mezzi, a favore delle pp.mm. 1, 2, 3 e 4 della p.ed. 363/1 e delle pp.ff. 2912/1,
2912/2, 2912/3, 2912/5 e 2912/6 e a carico di parte delle pp.mm. 1, 2, 3, 4 e 5 della p.ed. 927, tutte in C.C. Drò, e in specie sulla strada esistente, così come indicata nella planimetria prodotta (doc. 9 di parte ricorrente), con condanna di e Controparte_8
degli eventuali resistenti che dovessero opporsi alla domanda di usucapione al pagamento delle spese del giudizio.
2. Con memoria di costituzione depositata il 07.03.2024 si è costituita in giudizio contestando la sussistenza dei presupposti per l'usucapione. In Controparte_8
particolare, secondo la società resistente:
3 - non sussisterebbero le opere visibili e permanenti richieste dall'art. 1061 c.c. per la prescrizione acquisitiva;
- i ricorrenti non sarebbero mai stati visti passare e comunque godrebbero di altro accesso;
- la servitù non gli sarebbe opponibile ai sensi dell'art. 5, comma 3 del R.D.
499/1929: il possesso dei ricorrenti, infatti, stando alla loro stessa allegazione, sarebbe iniziato nel 1980, pertanto l'usucapione sarebbe maturata nel 2000, mentre la società ha acquistato nel 2009 sulla base della fede del Libro Fondiario e in assenza di segni visibili tali da rendere evidente l'esistenza del peso.
2.1. Tanto premesso, chiede al Tribunale di Rovereto di rispingere Controparte_8
la domanda dei ricorrente rimettendosi, in subordine, al prudente apprezzamento del
Tribunale, in ogni caso con vittoria delle spese di causa.
3. Con ordinanza del 19.03.2024 la giudice - dichiarata la contumacia dei resistenti non costituiti, rilevato che le pp.mm. 3 e 4 della p.ed. 927 in C.C. Drò risultavano gravate da ipoteca e ritenuto che i creditori ipotecari fossero litisconsorti necessari rispetto al presente giudizio, in quanto avente ad oggetto l'accertamento di una servitù di passo sugli immobili ipotecati – ha ordinato ai ricorrenti di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei creditori ipotecari (
[...]
per la p.m. 3 della p.ed. 927, Controparte_11 Parte_4
e Parte_5 Controparte_12 Controparte_7 Controparte_13
per la p.m. 4 della p.ed. 927).
[...]
4. Con memoria di costituzione depositata il 09.05.2025 si è costituita in giudizio titolare di diritto di ipoteca sulla p.m. 3 della p.ed. 927 in Controparte_14
C.C. Drò, la quale, senza prendere posizione in ordine alla esistenza o meno della servitù di passo oggetto di confessoria servitutis, ha tuttavia sostenuto l'inopponibilità a sé stessa della servitù che dovesse eventualmente venir accertata, tanto ai sensi dell'art. 5 del R.D. 499/1929, quanto ai sensi dell'art. 2812 c.c., norma, quest'ultima, che troverebbe applicazione anche in relazione agli acquisti a titolo originario.
4 4.1. Sulla base di quanto sostenuto, quindi, chiede al Controparte_14
Tribunale di Rovereto di accertare a proprio favore l'inopponibilità della servitù eventualmente riconosciuta, oltre alla rifusione delle spese del giudizio.
5. Tanto premesso, va esaminata la domanda di confessoria servitutis formulata dai ricorrenti.
5.1. La domanda è fondata e va pertanto accolta.
5.2. In termini generali va ricordato che ai fini dell'accertamento dell'acquisto per usucapione di una servitù è necessario che colui che agisce in confessoria servitutis dimostri:
1) l'esistenza di un possesso almeno ventennale, possesso che si compone di corpus possessionis, ossia l'esercizio di un potere di fatto avente il contenuto del diritto di servitù che si pretende di aver acquistato (nel caso di servitù di passo, quindi,
l'esercizio di un passaggio sul fondo servente per l'accesso al fondo dominante), e animus possidendi, ossia l'esercizio del potere di fatto con l'intenzione di divenire titolare del diritto reale di cui il potere di fatto è espressione. A fronte della dimostrazione del corpus possessionis, ai sensi dell'art. 1141 c.c., scatta una presunzione iuris tantum di esistenza dell'animus possidendi, salva prova contraria;
2) l'esistenza di opere visibili e apparenti inequivocabilmente destinate all'esercizio della servitù per tutto l'arco di esercizio del possesso.
5.3. Nel caso di specie, dall'esame testimoniale e degli atti di causa è emersa anzitutto la prova dell'apparenza della pretesa servitù e del corpus possessionis: i testi e - della cui attendibilità non è lecito Testimone_1 Testimone_2
dubitare stante la precisione delle risposte e la concordanza delle rispettive deposizioni, oltre che per il fatto che, in entrambi i casi, si tratta di soggetti che hanno un'assidua frequentazione dei luoghi di causa da oltre vent'anni (il primo, infatti, vive presso la p.m. 4 della p.ed. 363/1 dal 2000, in quanto coniuge di
[...]
e aiuta il suocero nella coltivazione delle vicine particelle Pt_1 Parte_2
fondiarie; il secondo, invece, fratello di ha vissuto presso la p.ed. Parte_2
363/1 dalla nascita fino al 1964 e si reca giornalmente in visita al fratello vivendo a soli 250 metri di distanza dalla p.ed. 363/1) – hanno, infatti, confermato l'esistenza di opere visibili e permanenti inequivocabilmente destinate all'esercizio della servitù
5 nonché il passaggio ultraventennale da parte dei proprietari dei pretesi fondi dominanti.
5.3.1. In particolare, i testi escussi hanno confermato:
- che da oltre vent'anni sulla p.ed. 927 in C.C. Drò insiste una strada, ben visibile, che mette in collegamento la p.ed. 363/1 e le pp.ff. 2912/1, 2912/2, 2912/3, 2912/5 e
2912/6, tutte in C.C. Drò con la strada pubblica;
- che i ricorrenti, da quando proprietari delle rispettive porzioni materiali di cui si compone la p.ed. 363/1 e delle particelle fondiarie sopra indicate, per accedere a tali realità, sia a piedi che con mezzi anche agricoli, transitano sulla stradina che insiste sulla p.ed. 927 in C.C. Drò. Più precisamente:
• transita sin dal 1978 su detta stradina per accedere alla e Parte_2
recedere dalla via pubblica alle pp.ff. 2912/1 e 2912/2; dal 1980 vi transita anche per l'accesso e il recesso alle pp.ff. 2912/3, 2912/5 e 2912/6 e alle pp.mm. 1 e 3 della p.ed. 363/1;
• transita sin dal 1998 sulla strada insistete sulla p.ed. 927 per Parte_1
accedere alla e recedere dalla strada pubblica alla p.m. 4 della p.ed. 363/1 di cui in quell'anno è divenuta proprietaria e in cui attualmente vive unitamente al coniuge;
• dal 2001 fino all'atto di donazione del 2007 ha transitato sulla Parte_7
strada insistete sulla p.ed. 927 per accedere alla e recedere dalla via pubblica alla p.m. 2 della p.ed. 363/1, ricevuta in donazione dal padre;
• i coniugi e transitano, sin dal 2007, sulla strada de Parte_2 Parte_3
quo per accedere alla e recedere dalla via pubblica alla p.m. 2 della p.ed. 363/1 ricevuta in donazione dalla figlia Parte_7
5.3.2. La concludenza delle testimonianze sopra richiamate non è scalfita dalla deposizione del teste il quale ha dichiarato di non aver mai visto i Testimone_3
ricorrenti transitare sulla p.ed. 927 in C.C. Drò: ciò in quanto costui ha una frequentazione molto rarefatta dei luoghi di causa (poco più di una volta l'anno, secondo quanto dallo stesso riferito – cfr. verbale del 18.09.2024) e solo dal 2010, ossia quando, quantomeno per i fondi di l'usucapione si era Parte_2
verosimilmente già perfezionata, avendo costui iniziato a transitare sin dal 1978-80.
6 5.3.3. Va poi precisato che un passaggio ventennale è ravvisabile anche con riferimento alla p.m. 2 della p.ed. 363/1, in forza del meccanismo dell'accessio possessionis (art. 1146, comma 2 c.c.), di cui sussistono tutti i presupposti e che risulta applicabile anche in regime tavolare.
5.3.3.1. Quanto ai presupposti della fattispecie di cui all'art. 1146, comma 2 c.c., dall'esame testimoniale è infatti emerso:
- che con atto del 29.06.2007 ha donato ai genitori e Parte_7 Parte_2
la proprietà della p.m. 2 della p.ed. 363/1 in C.C. Drò: sussiste quindi Parte_3
un atto di trasferimento a titolo particolare che, ancorché non contempli espressamente la servitù oggetto di domanda, stante il carattere accessorio di tale diritto reale costituisce titolo astrattamente idoneo per il suo trasferimento (cfr. Cass.
15020/2013, secondo cui: “l'accessione del possesso della servitù, ai sensi dell'art.
1146, secondo comma c.c., si verifica, a favore del successore a titolo particolare nella proprietà del fondo dominante, anche in difetto di espressa menzione della servitù nel titolo traslativo della proprietà del fondo dominante e anche in mancanza di un diritto di servitù già costituito a favore del dante causa (Cass. n. 2028/08 e n.
18909/12). Ciò in quanto il carattere accessorio della servitù, fa sì che essa si trasferisca assieme alla titolarità del fondo dominante anche a prescindere dalla espressa menzione nell'atto di trasferimento del bene, sicché quest'ultimo è astrattamente idoneo ai sensi dell'art. 1146, comma 2 c.c.”);
- che, fin dal 2001, ossia anno in cui è divenuta proprietaria della p.m. 2, e sino alla donazione ai genitori e avvenuta nel 2007, Parte_2 Parte_3 [...]
ha utilizzato la strada insistente sulla p.ed. 927 al fine di accedere alla Pt_7
porzione materiale di sua proprietà; dal 2007, anno in cui e Parte_2 Pt_3
hanno ricevuto in donazione la p.m. 2, costoro hanno iniziato a transitare sulla
[...] strada oggetto di causa anche per accedere a tale immobile, instaurando, quindi, “un ulteriore rapporto di fatto tra detto acquisto e la cosa, analogo, seppur distinto, a quello fra la cosa stessa” e la loro dante causa (cfr. Cass. Sez. 2, 08/09/2021, n.
24175, Rv. 662149 – 01).
5.3.3.2. Quanto poi all'operatività dell'accessione del possesso in regime tavolare, essa è ormai pacifica ed è stata confermata anche dalla giurisprudenza più recente
7 (cfr. Cass. 8621/2024 relativamente al diritto di proprietà): del resto, ciò che consente di ritenere che l'atto di trasferimento del preteso fondo dominante sia titolo astrattamente idoneo anche per il trasferimento della servitù, pur non menzionata in detto atto, è il requisito dell'accessorietà di tale diritto reale parziario, e quindi la sua ambulatorietà, a sua volta conseguenza della sua doppia inerenza reale, requisiti, questi, che non differiscono nel sistema tavolare.
5.3.3.3. In definitiva, quindi, in forza dell'art. 1146, comma 2 c.c., si deve affermare che anche con riferimento al fondo dominante p.m. 2 della p.ed. 363/1 è ravvisabile l'esercizio di un passaggio ultraventennale.
5.4. A fronte della prova del passaggio ultraventennale da parte dei ricorrenti, scatta la presunzione relativa circa il fatto che detto passaggio sia stato sorretto dall'animus possidendi; presunzione che, nel caso di specie, non è stata superata da alcuna prova contraria.
5.5. In definitiva, quindi, ricorrono tutti i presupposti dell'usucapione della servitù richiesta dai ricorrente: si dichiara, pertanto, l'avvenuto acquisto, in forza di usucapione, della servitù di passo, a piedi e con mezzi anche agricoli, a favore delle pp.mm. 1, 2, 3 e 4 della p.ed. 363/1 e delle pp.ff. 2912/1, 2912/2, 2912/3, 2912/5 e
2912/6, tutte in C.C. Drò, e a carico di parte della p.ed. 927 in C.C. Drò, in specie sul tracciato indicato in grigio e in puntinato grigio di cui alla planimetria allegata alla relazione peritale integrativa, depositata il 22.02.2024 dal C.T.U. geom. , Per_2
che costituisce parte integrante della presente sentenza.
6. Passando ad esaminare la questione della opponibilità della servitù oggetto di domanda ai proprietari dei fondi serventi, in specie a e al Controparte_8 creditore ipotecario ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Controparte_14
R.D. 499/1929, va premesso che l'art. 5, comma 1 cit. stabilisce che “Chi pretende di aver acquistato la proprietà o un altro diritto reale su beni immobili per usucapione
o altro modo di acquisto originario, può ottenerne l'iscrizione nel libro fondiario sulla base di una sentenza passata in giudicato che gli riconosca il diritto stesso”; il comma 3 di tale articolo precisa tuttavia che “Restano però salvi in ogni caso i diritti dei terzi acquistati sulla fede del libro fondiario anteriormente alla iscrizione o
8 cancellazione o alla annotazione della domanda giudiziale diretta ad ottenere
l'iscrizione o la cancellazione”.
6.1. La giurisprudenza ha chiarito:
- che tale ultima disposizione si applica allorché, al momento dell'acquisto da parte del terzo, la fattispecie di acquisto a titolo originario si sia già perfezionata e non invece quando, al momento dell'acquisto da parte del terzo, la fattispecie a titolo originario sia ancora in corso di perfezionamento (per esempio non sia ancora decorso il ventennio necessario per l'usucapione): in tale secondo caso, infatti, il terzo acquirente è ben in grado di rendersi conto del possesso altrui e di attivarsi per impedire l'acquisto a titolo originario;
- che l'art. 5, comma 3 cit. opera anche quando l'acquisto a titolo originario riguarda diritti non incompatibili con il diritto del terzo acquirente e ciò in ragione di una interpretazione storica della disposizione. Secondo l'orientamento di legittimità ritenuto preferibile, infatti, l'art. 5, comma 3 del R.D. cit. è quasi sovrapponibile alla disciplina fissata dal paragrafo 1.500 della legge austriaca del 1811, che utilizzava un'espressione molto ampia: "il diritto acquisito per usucapione o per prescrizione non può tuttavia recare alcun pregiudizio a chi, facendo affidamento sui pubblici libri, ha, prima della registrazione dello stesso, acquistato qualcosa o qualche diritto", pacificamente inclusiva anche dei diritti extra-tavolari non incompatibili con quelli tavolari. Pertanto, la circostanza che il Legislatore italiano abbia recepito il sistema tavolare ha indotto la Corte di Cassazione a ritenere preferibile un'interpretazione ampia dell'art. 5, co. 3 (cfr. Cass. 19054/2021); tale conclusione è stata recentemente messa in discussione nella sentenza della Corte di Cassazione n.
31977/2024 senza, tuttavia, alcun approfondimento motivazionale, ma semplicemente richiamando alcune pronunce anteriori a quella citata;
appare pertanto preferibile dare continuità alla pronuncia del 2021 che argomenta in maniera chiara e condivisibile le conclusioni a cui perviene;
- che il concetto di “acquisto sulla fede del libro fondiario” va inteso in senso ampio, comprensivo non solo di una conoscenza attuale ed effettiva, in capo al terzo acquirente, dei presupposti per l'acquisto extra-tavolare, ma anche allorché quest'ultimo potesse conoscere con l'ordinaria diligenza l'esistenza di tali
9 presupposti;
inoltre, stante il principio di pubblica fede che assiste le risultanze dei libri fondiari, la buona fede del terzo acquirente si presume ed è quindi onere di colui che sostiene di aver acquistato un diritto extra-tavolare a dover dimostrare che il terzo conosceva o poteva conoscere, facendo uso dell'ordinaria diligenza, i presupposti dell'acquisto extra-tavolare.
6.2. Nel caso di specie ha acquistato la p.m. 4 della p.ed. 927 nel Controparte_8
2009 e ha acquistato il diritto di ipoteca sulla p.m. 3 della Controparte_14
p.ed. 927 nel 2018, sicché si pone effettivamente un problema di opponibilità a tali soggetti della servitù a favore delle particelle fondiarie di e delle Parte_2
pp.mm. 1 e 3 di costui, posto che l'usucapione risulta essersi perfezionata fra il 1998
e il 2000 (e dunque prima dell'acquisto di Hiasetrenta2 s.r.l. e della costituzione del diritto di ipoteca), essendo stato provato un possesso risalente già al 1978 e al 1980.
6.2.1. Ciò precisato, la servitù acquistata per usucapione è opponibile a CP_8
e a : l'esistenza di una strada molto evidente che approda alle
[...] CP_14
realità dei ricorrenti e che li mette in collegamento con la strada pubblica, la frequenza e la risalenza nel tempo di detto passaggio confermato dai testimoni sentiti, inducono infatti a ritenere che ma anche Controparte_8 Controparte_14
allorché non fossero a conoscenza del diritto di servitù accertato nel
[...]
presente giudizio, ben avrebbero potuto esserlo visionando prima i luoghi di causa, secondo una condotta che integra senz'altro uno standard minimo di diligenza sia da parte dell'acquirente che del creditore ipotecario.
7. Va ora esaminata la questione dell'opponibilità alla creditrice ipotecaria
[...]
della servitù oggetto di domanda ai sensi dell'art. 2812 c.c., Controparte_14
7.1. sostiene infatti l'inopponibilità della servitù nei suoi Controparte_14 confronti oltre che richiamando l'art. 5, comma 3 cit., anche facendo leva sull'art. 2812 c.c., a tenore del quale “Le servitù di cui sia stata trascritta la costituzione dopo l'iscrizione dell'ipoteca non sono opponibili al creditore ipotecario, il quale può far subastare la cosa come libera…”; secondo l'istituto di credito, infatti, tale disposizione si riferirebbe anche agli acquisti a titolo originario.
7.2. Tale conclusione non può essere condivisa anzitutto in ragione della lettera della disposizione che, tanto nella rubrica (“Diritti costituiti sulla cosa ipotecata”), quanto
10 nel corpo dell'articolo (“Le servitù di cui sia stata trascritta la costituzione…”), utilizza il termine “costituzione” che usualmente non si riferisce agli acquisti a titolo originario, ma unicamente a quelli a titolo derivativo.
7.2. In secondo luogo, se l'art. 2812 c.c. fosse riferibile agli acquisti a titolo originario, paradossalmente tale norma offrirebbe una tutela al creditore ipotecario più estesa di quella assicuratagli dall'art. 5, comma 3 R.D. 499/1929, posto che mentre in base a tale ultima disposizione, come già chiarito, la servitù acquistata per usucapione è opponibile al creditore ipotecario se costui era a conoscenza dei presupposti della fattispecie a titolo originario o poteva esserlo, in base all'art. 2812
c.c. la servitù acquistata per usucapione non sarebbe mai opponibile al creditore ipotecario. Tale conclusione, tuttavia, pare confliggere con l'impostazione di base dei due sistemi pubblicitari, che vede il sistema tavolare assicurare maggior tutela al terzo acquirente rispetto al sistema della trascrizione, che assicura invece maggior protezione al soggetto che ha acquistato a titolo originario.
7.3. Alla luce di tali argomentazioni, quindi, si ritiene che l'art. 2812 c.c. si riferisca unicamente agli acquisti a titolo derivativo e non anche a quelli a titolo originario, con la conseguenza che, nel caso di specie, detta disposizione non trova applicazione: si accerta pertanto l'opponibilità alla creditrice ipotecaria
[...]
della servitù di cui al paragrafo 5.5.. Controparte_14
8. Le spese del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo (avendo a riferimento lo scaglione da € 5.200 a € 26.000, trattandosi di causa di valore pari a € 15.000), vanno liquidate partitamente per i singoli rapporti processuali e seguono la soccombenza, ravvisabile:
- in capo a quanto al rapporto processuale fra tale soggetto e i Controparte_8 ricorrenti: è infatti soccombente rispetto all'actio confessoria Controparte_8
servitutis; per la liquidazione delle spese rispetto a tale rapporto processuale si prendono a riferimento i valori medi ad eccezione della fase decisoria che, atteso il modulo semplificato dell'art. 281 sexies c.p.c., viene liquidata avendo a riferimento il valore minimo;
- in capo a quanto al rapporto processuale fra tale Controparte_14
soggetto e i ricorrenti: è infatti soccombente rispetto alla Controparte_14
11 domanda di accertamento della inopponibilità della servitù oggetto dell'actio confessoria servitutis; per la liquidazione delle spese rispetto a tale rapporto processuale si prendono a riferimento i valori minimi.
9. Le spese di C.T.U., nella misura a suo tempo liquidata, decurtata di eventuali acconti già versati, vanno definitivamente poste a carico dei ricorrenti, in solido fra loro, dal momento che la consulenza si è resa necessaria per l'intavolazione del diritto di cui costoro hanno chiesto l'accertamento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta o assorbita, così provvede:
1. ACCERTA l'avvenuto acquisto, in forza di usucapione, della servitù di passo, a piedi e con mezzi anche agricoli, a favore delle pp.mm. 1, 2, 3 e 4 della p.ed.
363/1 e delle pp.ff. 2912/1, 2912/2, 2912/3, 2912/5 e 2912/6, tutte in C.C. Drò, e a carico di parte della p.ed. 927 in C.C. Drò, in specie sul tracciato indicato in grigio e in puntinato grigio di cui alla planimetria allegata alla relazione peritale integrativa, depositata il 22.02.2024 dal C.T.U. geom. che costituisce parte Per_2
integrante della presente sentenza;
2. DICHIARA l'opponibilità della predetta servitù nei confronti della creditrice ipotecaria della p.m. 3 della p.ed. 927 in C.C. Controparte_15
3. CONDANNA al pagamento a favore dei ricorrenti delle Controparte_8 spese del giudizio, liquiate in € 132,00 per anticipazioni e in € 4.227,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. e I.V.A. come per legge;
3. CONDANNA a pagare a favore dei ricorrenti le Controparte_14 spese del giudizio, liquidate in € 132,00 per anticipazioni e in € 2.540,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. e I.V.A. per legge;
4. PONE le spese di C.T.U., nella misura a suo tempo liquidata, decurtata di eventuali acconti già versati, a carico dei ricorrenti in solido fra loro.
Così deciso in Rovereto il 21/03/2025.
La giudice Giulia Paoli
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