Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 02/04/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1655 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− Dott. Andrea Ghinetti Presidente
− Dott. Niccolò Bencini Giudice relatore / estensore
− dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1655/2024, introdotta da:
(c.f. , nato/a in CARATE AN (MB) il Parte_1 C.F._1
03/12/1979 Con il patrocinio dell'Avv. COLLI GIUSEPPE e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CONTRO
(c.f. ) nato/a in RHO (MI) il 22/07/1974 Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per la ricorrente: 1)-dichiarare inefficace la separazione consensuale omologata dal Tribunale di Novara del 22/04/2013 nr. 3521/2012 per avvenuta riconciliazione e convivenza materiale e spirituale ininterrotta dal maggio 2013 al luglio 2023;
2)-pronunciare la separazione dei coniugi autorizzandoli a vivere separatamente ordinando l'annotazione della emettenda sentenza presso i competenti uffici dello stato civile;
3)-affidare il figlio ad entrambi i genitori con collocazione presso la casa della sig.ra , che Per_1 Controparte_1 rimane a lei assegnata con quanto l'arreda;
4)-determinare la misura del concorso nel mantenimento del figlio nella misura di €. 350,00 mensili, da Per_1 versare entro il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese extra come da Protocollo del Tribunale di Novara. Detto importo dal compimento della maggiore età verrà versato direttamente sul conto Banco Posta intestato al figlio Per_1
5)-dichiarare i coniugi autonomi ed autosufficienti;
6)-addebitare il fallimento della comunione materiale e spirituale alla sig.ra ; Controparte_1
7)-con vittoria di spese ed onorari.
Pag. 1
In sede di discussione orale il ricorrente ha rinunciato ai punti sub nn. 3) e 6).
* Per il P.M.
“conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice civile per la determinazione delle condizioni”.
**** MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa Con ricorso depositato in data 18.9.2024, ha rappresentato di aver contratto Parte_1 matrimonio civile con , in data 06/05/2006. Dall'unione nasceva il figlio Controparte_1
(Novara, 21/12/2006). Per_1
Dopo circa sette anni i coniugi si separavano consensualmente con decreto di omologa del Tribunale di Novara del 22/04/2013 nr. 3521/2012. I due coniugi, tuttavia, si riappacificavano sino all'anno 2023, quando a causa dei comportamenti della resistente, la comunione spirituale e materiale si interrompeva. Il ricorrente provvede ai bisogni del figlio, versandogli un importo ricompreso tra i 300,00 ed i 400,00 € mensili. Il ricorrente ha riferito di avere un reddito mensile di circa 1.500,00 € netti. Ha, poi, riferito che la coniuge è economicamente indipendente, in quanto svolge regolare attività lavorativa. Il ricorrente ha quindi rassegnato le conclusioni in epigrafe riportate.
* All'udienza del 28.1.2025, il Giudice, dichiarata la contumacia di parte resistente, ha proceduto all'interrogatorio libero di parte ricorrente e, adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti, ha rimesso la causa in decisione.
****
2. Sul compendio probatorio In via preliminare, il Collegio ritiene che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte da parte ricorrente. Quanto alle questioni relative al contributo alle condizioni economiche delle parti e, conseguentemente, al mantenimento della prole, il Collegio ricorda che, secondo la Suprema Corte (Cass. 8744/19; 14336/13), al fine della determinazione degli importi, non si impone come necessaria la valutazione delle condizioni economiche delle parti nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi. Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate da parte ricorrente. Tenuto conto che in ogni caso il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti, con particolare riguardo alla parzialità
o incompletezza della documentazione depositata.
Pag. 2
3. La domanda di separazione La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta da nei confronti Parte_1 di è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 Controparte_1
c.c. Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007). Nel caso di specie, giova evidenziare che la precedente separazione, pronunciata dal Tribunale con decreto del 22.4.2013 è priva di efficacia, tenuto conto dell'avvenuta riconciliazione tra i coniugi. Sul punto, la Corte di Cassazione -con orientamento costante condiviso da questo Collegio- ha affermato che “La riconciliazione successiva al provvedimento di omologazione della separazione consensuale, ai sensi dell'art. 157 cod. civ., determina la cessazione degli effetti della precedente separazione, con caducazione del provvedimento di omologazione, a far data dal ripristino della convivenza spirituale e materiale, propria della vita coniugale. Ne consegue che, in caso di successiva separazione, occorre una nuova regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi, cui il giudice deve provvedere sulla base di una nuova valutazione della situazione economico- patrimoniale dei coniugi stessi, che tenga conto delle eventuali sopravvenienze e, quindi, anche delle disponibilità da loro acquisite per effetto della precedente separazione” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19541 del 26/08/2013). Ciò premesso, risulta evidente dalle allegazioni di parte ricorrente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza. Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
4. Sulla domanda di mantenimento Per quanto concerne la domanda a di mantenimento del figlio maggiorenne ma pacificamente non autosufficiente della coppia, deve osservarsi quanto segue. Ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Orbene, applicando i suesposti principi al caso di specie, tenuto conto del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali, tenuto conto della capacità lavorativa delle
Pag. 3 parti e dell'età del figlio appena maggiorenne, si ritiene equa la previsione di un importo di mantenimento pari ad euro 350,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Torino.
5. Spese di lite Tenuto conto della necessità della pronuncia in punto status e della mancata costituzione di parte resistente le spese di lite devono ritenersi integralmente compensate.
****
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. Dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
3. Obbliga a corrispondere, a titolo di assegno di mantenimento per il figlio Parte_1
l'importo mensile di 350,00 euro, da versare entro il 5 di ogni mese, con decorrenza Per_1 dalla data della domanda, oltre rivalutazione Istat su base annuale;
4. Pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative al figlio, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Torino del 30.5.2016;
5. Spese di lite compensate.
Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente (dott. Niccolò Bencini) (dott. Andrea Ghinetti)
Pag. 4