Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/04/2025, n. 1497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1497 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
3 aprile 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6947 / 2024 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall' avv. Nicola Mazzaglia come da procura Parte_1
in atti;
-ricorrente-
contro
in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza come da procura in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 15/07/2024 il ricorrente in epigrafe indicato esponeva:
- di avere proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c innanzi al
Tribunale di Catania iscritto al N.R.G. 1081/24 al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento della percentuale di invalidità del 100% e del diritto alla indennità di accompagnamento;
- di avere proposto avverso le predette conclusioni formale dissenso;
- che, infatti, le risultanze della CTU dovevano ritenersi erronee perché volte a sottostimare il quadro patologico complessivo del ricorrente;
Sulla scorta di tutto quanto dedotto e argomentato nel ricorso introduttivo del giudizio concludeva chiedendo “ Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni di cui in premessa, in accoglimento del presente ricorso accertare che lo stato patologico del Sig. è tale da Parte_1
integrare i presupposti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento in quanto
INVALIDo AL 100% con impossibilità a deambulare o compiere gli quotidiani di vita ordinaria senza bisogno di assistenza continua e per l'effetto riconoscerne mediante sentenza il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio. Si chiede sin da ora il rinnovo della Consulenza Tecnica d'Ufficio a seguito delle carenze sopra evidenziate relativamente a quella già depositata,riservando in proseguio di giudizio di indicare un proprio consulente tecnico di parte.
Con vittoria di spese diritti ed onorari dell'intero procedimento”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva spiegando difese volte al rigetto del ricorso. CP_1
La causa veniva istruita in via documentale.
Ritenuta la causa matura per la decisione, in seguito all'udienza del giorno 3 aprile 2025 , sostituita dal deposito di note scritte la causa viene decisa con la presente sentenza.
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Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU- di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
Nel merito il ricorso è infondato per quanto di ragione.
In via generale l'art. 445 bis c.p.c comma 6 prevede che dopo l'espletamento della CTU nella fase di ATP, la parte che abbia depositato il dissenso avverso le conclusioni del CTU, deve depositare il ricorso introduttivo del giudizio di merito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione del dissenso, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Si richiama sul punto l'orientamento giurisprudenziale di legittimità, che ha evidenziato come l'onere di specificazione attenga il ricorso introduttivo del giudizio di merito e non anche la dichiarazione di dissenso, che può essere generica (Cfr., in tal senso, Cass. n. 12332/2015, secondo cui “In tema di accertamento tecnico preventivo, la parte che intenda contestare le conclusioni del consulente tecnico di ufficio è tenuta, a pena di inammissibilità, a specificarne i motivi non già con la presentazione della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, quarto comma, cod. proc. civ., ma direttamente con il successivo ricorso introduttivo del giudizio ex art. 445 bis, sesto comma, cod. proc. civ., poiché - in assenza di interlocuzioni con il giudice o la controparte, non previste dalla norma - è processualmente inutile anticipare la specificazione delle ragioni di contestazione al momento della dichiarazione di cui al quarto comma, tanto più che a quest'ultima potrebbe anche non seguire l'introduzione del giudizio di cognizione”).
Alla luce dell'interpretazione della Corte di legittimità, (Cfr. Cass. Sez. Lav. Ordinanza del
21/02/2019 dep. 08/05/2019, n.12165/2019) risulta indubitabile che la fase contenziosa ex art. 445 bis comma 6, sia limitata all'esame delle censure motivate, addotte dalla parte che contesti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, e dunque limitata alle suddette contestazioni che devono riferirsi a norme e/o elementi fattuali e della rilevanze delle stesse sulle conclusioni della consulenza, così come venute a definirsi.
In altri termini, alla luce della specificità dei motivi richiesti dall'art. 445 comma 6 c.p.c. nel giudizio di opposizione alle risultanze della ctu, appare essere necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorrente individui specificamente i capi della consulenza censurati e come, in realtà, il ctu avrebbe dovuto definire sul punto, nonché l'errore consumato con la conclusioni tratte che, qualora applicato correttamente, avrebbe portato ad una differente conclusione del giudizio.
Venendo al caso di specie il consulente incaricato nella fase dell'accertamento tecnico preventivo, sulla scorta di motivazioni esaustive e del tutto condivisibili, aveva concluso nel senso che parte ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari per l'ottenimento delle prestazioni richieste, ritenendo che, in concreto, la compromissione della integrità psico-fisica del ricorrente, così come accertata in ragione della documentazione esaminata e della visita peritale, non integrasse la misura minima e le specifiche connotazioni richieste dal legislatore sotto il profilo sanitario al fine dell'accesso al beneficio in questione.
In particolare, all'esito degli accertamenti espletati il consulente aveva ritenuto che “ Sulla base degli elementi di giudizio raccolti e delle considerazioni diagnostiche sopra riportate, vengo così a riferire circa i quesiti postimi: il Sig. è affetto da Poliartrosi diffusa cod 7010 Parte_1
diabete tipo 2 cod 9309 cardiopatia ipertensiva, ipertrofia prostatica . La patologia rende lo stesso invalido al 75 % .Inviata alle parti il 20.04.2024.Non sono pervenuti rilievi dalle parti”.
A fronte delle motivazioni peritali , dalla lettura delle quali non è dato ricavare alcuna palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica o l'omissione di accertamenti strumentali, l'odierno opponente non ha allegato elementi contrari specifici e tali da infirmare le suddette conclusioni. Parte attrice, limitandosi a proporre una differente prospettazione rispetto a quella seguita dal consulente d'ufficio, non esprime doglianze riconoscibili e apprezzabili sotto il profilo dell'iter motivazionale che giustifichi la tesi della erroneità elle conclusioni rassegnate in atti dal CTU .
Il ricorrente si è, infatti, limitato a ribadire le patologie sofferte, peraltro già prese in considerazione dal CTU, ma non ha indicato gli specifici motivi di doglianza né ha evidenziato nel dettaglio l'errore di valutazione o quantificazione in cui sarebbe incorso il C.T.U.
Si legge, nel ricorso “ Orbene il ctu erroneamente considera che parte ricorrente NON presenta requisiti sanitari al fine di ottenere il riconoscimento della percentuale di invalidità al 100%., e dell'indennità di accompagnamento non essendo in grado di deambulare autonomamente e/o di accompiere gli atti ordinari della vita quotidiana senza di bisogno di assistenza continua. Tale condizione era sussistente alla data della domanda amministrativa e non risulta essersi modificata successivamente Il dissenso a tale conclusioni si bAsa sulle motivazioni medico-legali: la parte ricorrente è affetta dalle seguenti patologie: Poliartrosi diffusa diabete tipo 2 cardiopatia ipertensiva,ipertrofia prostatica . ETC.”. Le operazioni peritali si sono svolte in sede di CTU non ha tenuto conto di tali patologie e della loro esatta valutazione percentuali pertanto, si contestano espressamente e conclusioni offerte dal CTU”.
Viene ancora rilevato in maniera parimenti generica e assertiva “ Orbene, valutando con attenzione le infermità di cui è affetta ed era affetta il ricorrente anche a far data il mese successivo alla presentazione della domanda, e con riferimento alle tabelle ministeriali che, nel caso in specie vengono utilizzate individuando un codice nosologico di riferimento con criterio analogico, si giunge alla conclusione di ritenere parte ricorrente sin dall'epoca della presentazione della domanda sia persona la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale che lo rendono invalido al 100% impossibilitato a deambulare o a compiere gli atti ordinari di vita quotidiana senza bisogno di assistenza continua al fine di maturare il diritto all' indennità di accompagnamento”.
Si tratta all'evidenza di contestazioni talmente generiche da non consentire al giudice alcuna valutazione in concreto, circa la lamentata erroneità delle valutazioni mediche oggetto della relazione peritale.
Non possono poi valere le deduzioni meglio specificate soltanto nelle note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente in data 02/04/2025 che devono reputarsi, all'evidenza tardive.
Le stesse, infatti, non prendono le mosse da un allegato aggravamento o dalla produzione di documentazione medica successiva, ma costituiscono deduzioni che era onere di parte ricorrente articolare in uno alla proposizione del ricorso in opposizione. Alla luce delle considerazioni che precedono va ritenuta la inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'opposizione e il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese di entrambe le fasi de giudizio devono dichiararsi irripetibili avuto riguardo all'ammissione di parte ricorrente al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato;
Le spese della CTU espletata nella fase di accertamento tecnico preventive, liquidate con separato decreto, devono porsi a carico di . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU depositata nell'ambito del procedimento per ATP ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al N.R.G. 1081/ 24; spese irripetibili;
CP_ pone a carico di le spese di CTU liquidate con separati decreti.
Catania, 04/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso