Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 1764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1764 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 4809/2024 assunta in decisione all'udienza del 26 marzo 2025 celebrata nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e vertente
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 CodiceFiscale_1
Tommaso Esposito presso il cui studio in Castellammare di Stabia alla via Nuova
Ermitaggio n. 3 elettivamente domicilia giusta procura in atti, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale Email_1
APPELLANTE
CONTRO
c.f. e c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2 [...]
, rappresentati e difesi dall' Avvocato Antonio Franzese presso il cui studio in C.F._3
Striano (NA) alla via Roma n. 326 elettivamente domiciliano, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale Email_2
APPELLATI
OGGETTO: appello all'ordinanza di convalida del Tribunale di Torre IA resa a definizione del giudizio iscritto al n.r.g. 1898/2024 pronunciata e pubblicata in data 3 maggio 2024, non notificata, in materia di sfratto per finita locazione.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta che si abbiano per integralmente riprodotte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- 1 -
1. Con citazione in appello notificato in data 4 novembre 2024 e iscritto a ruolo il 6 novembre
2024, ha impugnato l'ordinanza pubblicata in data 3 maggio 2024 nel Parte_1
procedimento recante n. 1898/2024 con cui il Tribunale di Torre IA ha convalidato lo sfratto per finita locazione intimatole da e CP_1 Controparte_2
1.1. L'appello è stato affidato ad un unico motivo, all'esito del quale ha Parte_1
chiesto, previa sospensione della provvisoria esecutività dell'ordinanza, che venga accolta la richiesta di proroga del termine di esecuzione della convalida di sfratto di 18 mesi o nel diverso termine ritenuto opportuno dal Collegio, comunque non inferiore a 9 mesi.
2. In data 5 febbraio 2025 si sono costituiti in giudizio e Controparte_1 [...]
chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità dell'appello perché generico;
CP_2
che venga respinta la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del provvedimento non sussistendone i presupposti;
che sia rigettato l'appello in quanto infondato, con conferma dell'ordinanza di convalida di licenza per finita locazione e vittoria sulle spese di lite. In via gradata, in caso di ritenuta applicabilità dell'art. 6, comma 5° della legge n. 431/1998, hanno chiesto che venga concesso il termine di sospensione minimo di sei mesi a decorrere dalla data di scadenza del contratto di locazione, ossia dal 3 settembre
2024, previa applicazione dell'aumento del canone nella misura del 20%, con compensazione delle spese.
3. In grado di appello non è stata svolta attività istruttoria.
Non è stato acquisito il fascicolo cartaceo del primo grado, consultabile dal telematico.
Con ordinanza del 5 marzo 2025 il Consigliere istruttore, designato con decreto presidenziale del 13 novembre 2024, ritenendo sussisterne le condizioni, ha fissato l'udienza collegiale ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. per il giorno 26 marzo 2025, disponendone la celebrazione nelle forme cartolari tramite note scritte da depositare nel fascicolo telematico ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
All'esito, la Corte ha riservato la decisione secondo il modello dell'art. 281 sexies c.p.c..
4. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa è opportuno ripercorrere i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del primo grado del giudizio.
4.1. Con atto di citazione notificato in data 29 febbraio 2024 e CP_1 Controparte_2 hanno intimato a l'intimazione per finita locazione al fine di ottenere il Parte_1
rilascio dell'immobile di loro proprietà sito in Castellammare di Stabia, alla via Schito n. 95,
- 2 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda secondo piano, concesso in detenzione alla convenuta con contratto stipulato in data 4 settembre 2012 e registrato al n. 7072, con scadenza prossima al 3 settembre 2024, non essendo interessati al suo rinnovo. Hanno ricordato d'avere inviato in data 2 febbraio 2024 la disdetta. Hanno così concluso chiedendo la convalida dell'intimata licenza per finita locazione, con condanna della parte intimata al rilascio dell'immobile libero e vuoto da persone e cose a partire dalla data del 3 settembre 2024 e che venga comunque fissata la data per l'esecuzione del provvedimento di convalida;
che in caso di opposizione venga emesso il provvedimento di convalida con condanna al rilascio ed ordinanza provvisoriamente esecutiva, il tutto con vittoria sulle spese di lite.
4.2. Si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta Parte_1
depositata in data 2 maggio 2024, chiedendo la proroga di 18 mesi, o comunque non inferiore a 9 mesi, dell'esecuzione della licenza per finita locazione, in quanto sussistenti i requisiti previsti dall' art. 6, comma 5° della legge n. 431/1998. Ha, infatti, previo richiamo all'emergenza abitativa nella città di Castellammare Di Stabia, dichiarato che il suo nucleo familiare è composto dalla madre ultrasessantacinquenne, da una sorella inabile al lavoro e affetta da patologia che richiede assistenza continua, nonché da un'altra sorella vedova con figlio a carico e lavoratrice stagionale.
5. Il Tribunale di Torre IA ha convalidato la licenza per finita locazione e ha indicato per il rilascio coattivo la data del 16 novembre 2024. Così ha fatto una volta accertato che l'atto di intimazione è stato regolarmente notificato e che il contratto di locazione ad uso abitativo inter partes registrato in data 4 settembre 2012 indica la scadenza naturale nella data del 3 settembre 2024.
6. Parte appellante ha impugnato l'ordinanza di convalida dello sfratto per finita locazione solo per ciò che riguarda la mancata concessione della proroga o del differimento del termine di esecuzione dello sfratto di 18 mesi di cui all' art. 6, comma 5° della legge n.
431/1998 in quanto – a suo parere - ne sussisterebbero i presupposti. All'uopo Pt_1
ha dichiarato d'essere lavoratrice impiegata presso un supermercato;
di coabitare
[...]
l'appartamento locatole dagli avversari con la madre ultrasessantacinquenne e con la sorella inabile al 100% e bisognosa di assistenza continua per la patologia da cui è affetta (linfoma di KI in attuale chemio-immunoterapia) e di altra sorella vedova con un figlio, occupata lavorativamente solo in modo stagionale. Ha aggiunto che la richiesta di proroga
è giustificata dall'emergenza abitativa che affligge la città di Castellammare di Stabia.
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7. L'appello è inammissibile.
Il solo motivo per cui è stata attinta l'ordinanza di convalida riguarda la data stabilita per l'esecuzione del rilascio dell'immobile locato ad uso abitativo, senza che alla pronuncia sia stata però elevata alcuna critica che possa opinarne l'abnormità e rendere quindi accessibile il mezzo d'impugnazione esperito.
Nessuna contestazione ha riguardato la mancanza dei presupposti legali per la pronuncia di convalida, precondizione essenziale per la sua appellabilità (in argomento, Cassazione civile, sez. III, 12.01.2000, n. 247; Cassazione civile, sez. III, 11.01.2001, n. 332; Cassazione civile, sez. III, 25.07.2001, n. 10146).
Quanto al resto, a dimostrazione della non accessibilità al rimedio, va considerato come per analoghe ragioni l'Infante abbia adito il giudice dell'esecuzione, competente per la graduazione degli sfratti, chiedendo a questi la sospensione della procedura di rilascio.
Con l'ordinanza che gli odierni appellati hanno prodotto in atti il Tribunale oplontino ha già osservato che il rapporto contrattuale inter partes è stato stipulato in data 4 settembre
2012, con decorrenza da pari data, per cui esso è interamente disciplinato dalla legge
431/1998. Per l'effetto, l'art. 6 del prefato testo normativo è stato ritenuto non conferente, in quanto dettato a fini meramente transitori per il passaggio dal regime dell'equo canone o dei patti in deroga all'attuale, pervenendo alla declaratoria di inammissibilità della richiesta anche nel merito, con richiami a copiosa giurisprudenza di legittimità e costituzionale
(Cassazione civile 17.05.2010 n. 11961; Corte Costituzionale n. 482/2000 secondo la quale
“l'art. 6 della legge n. 431 del 1998 si caratterizza per la limitazione temporale e spaziale dei suoi effetti poiché contiene disposizioni evidentemente volte a regolare e a definire situa-zioni sorte nel vigore delle precedenti normative e circoscrive il proprio ambito di operatività ai Comuni ad alta tensione abitativa di cui all'art. 1 d.l. 30 dicembre 1998 n. 551”).
Nella superiore motivazione sono state assorbite le ulteriori valutazioni da fare sulla condizione soggettiva propria del contraente.
Sulla questione la Corte non può rendere alcuna pronuncia in quanto il rimedio azionato è inammissibile.
8. La definizione in rito consiglia di moderare nel minimo le spese del giudizio. Esse si liquidano in dispositivo e vanno distratte all'Avvocato Antonio Franzese che se ne è dichiarato antistatario.
9. Infine si evidenzia che, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
- 4 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma in esame riguardo all'appellante e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
− dichiara inammissibile l'appello proposto da verso l'ordinanza di Parte_1 convalida pronunciata dal Tribunale di Torre IA in data 3 maggio 2024;
− condanna l'appellante alle spese del presente grado del giudizio che liquida in € 1.225,00 per compensi professionali oltre indennizzo forfettario, IVA e CPA come per legge da distrarre in favore dell'Avvocato Antonio Franzese che se ne è dichiarato antistatario;
− dà atto, attesa l'infondatezza dell'appello, che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in data 26 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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