Cass. civ., sez. III, sentenza 03/04/1981, n. 1889
CASS
Sentenza 3 aprile 1981

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Mentre il giudice del merito, qualora dissenta dalle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, e tenuto a motivare dettagliatamente le ragioni della diversa valutazione, non ha l'Obbligo di esporre, in modo puntuale e dettagliato, i motivi della propria adesione ai risultati della consulenza stessa, specie se le parti non abbiano mosso precise e puntuali critiche all'elaborato dell'esperto. ( Conf 5323/78, mass n 395090; ( Conf 4712/79, mass n 401269; (Conf 5898/80, mass n 409694).*

In tema di rimborso degli oneri accessori nel rapporto di locazione, il diritto del conduttore di ottenere, ai sensi dell'art 9-ter della legge 28 luglio 1967 n 628, la distinta,degli oneri medesimi con l'indicazione dei criteri di ripartizione, prima di effettuare il relativo pagamento, e soddisfatto qualora gli siano trasmessi dal locatore i rendiconti condominiali cosi dettagliatamente formulati da metterlo in condizione di eseguire le opportune verifiche circa la realta delle spese e l'ammontare delle quote a suo carico e che, pertanto, debbono considerarsi equivalenti alle distinte previste dalla suddetta norma.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 03/04/1981, n. 1889
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1889
    Data del deposito : 3 aprile 1981

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