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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 14/10/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 284/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 284/2025 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. Veggiari Parte_1 ricorrente contro
, con l'avv. Trombetta Controparte_1 resistente
pagina 1 di 5 Premesso che:
- il ricorrente è dipendente della società Controparte_1
- egli ha prestato la propria attività lavorativa dapprima con contratto a tempo determinato,
e dal 1.5.2008 con contratto a tempo indeterminato, e domanda il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nei periodi di lavoro a termine, con applicazione dei relativi aumenti salariali e attribuzione dei giorni di ferie calcolati sulla base della stessa, e per l'effetto la condanna della controparte al pagamento in proprio favore delle differenze retributive tra quanto gli sarebbe spettato in applicazione degli aumenti stipendiali e quanto invece effettivamente percepito, nei limiti della prescrizione quinquennale del credito per quanto maturato antecedentemente all'entrata in vigore della l. n. 92/12 e quindi a decorrere dal 18/07/2007;
- la società datrice di lavoro convenuta domanda il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in ditto, contestando in particolare che il ricorrente abbia provato di aver prestato attività lavorativa a tempo determinato, che l'attività prestata dai lavoratori a termine comparabile con quella dei lavoratori a tempo indeterminato e che le disposizioni contrattuali richiamate dal ricorrente possano essere applicate al lavoro a tempo determinato. Eccepisce inoltre la prescrizione quinquennale delle differenze retributive richieste.
- rilevato che:
- l'art. 26 CCNL prevede aumenti periodici biennali basati sull'anzianità di servizio e aumenti decennali per anzianità di livello;
- secondo il ricorrente, considerato che ai sensi dell'art. 2 del CCNL “in calce ai singoli articoli del presente contratto vengono riportati gli adeguamenti applicativi di alcuni istituti contrattuali alle particolari modalità di effettuazione delle prestazioni da parte del personale di cui al presente articolo”), e che in calce alla predetta norma non è prevista alcuna eccezione o peculiarità per il lavoro a termine, l'applicazione degli istituti in parola andrebbe estesa anche ai contratti a tempo determinato;
- come sostenuto dal ricorrente questa, d'altra parte, è l'unica interpretazione delle norme contrattual-collettive compatibile con il principio di non discriminazione espresso dalle previsioni interne (art. 6 d. lgs. 368/2011 prima e quindi art. 25 d. lgs. 81/2015) e soprattutto da quelle eurounitarie (clausola 4, punto 1 dell'Accordo Quadro sul lavoro a pagina 2 di 5 tempo determinato del 18/03/1999, divenuto cogente a seguito dell'approvazione della
Direttiva n. 1999/70/CE del 28/06/1999) e dalle numerose pronunce della CGUE, intervenuta sulla compatibilità della normativa nazionale con i principi derivanti dalla normativa eurounitaria soprattutto con riferimento ai rapporti a tempo determinato nel settore scolastico;
- le disposizioni contrattuali invocate dal ricorrente si prestano pienamente ad un'interpretazione conservativa delle stesse, ed escludono la necessità di alcuna disapplicazione per contrasto col divieto di discriminazione;
- come rilevato da questo Tribunale già con la sentenza pronunciata nel procedimento r.g.n.
2120/2024, “del tutto tutto infondata, in quanto non supportata da alcuna specifica allegazione, è la deduzione di parte resistente secondo cui l'attività svolta dal ricorrente
e in generale dai lavoratori a termine non sia comparabile con quella prestata dai lavoratori a tempo indeterminato inquadrati nei medesimi profili. A differenza di quanto sostenuto in memoria, infatti, l'onere di provare che le attività fossero ontologicamente diverse spetta al datore di lavoro che intenda far valere la deroga alla regola generale secondo cui “Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva” (art. 25 c. 1 D.Lgs. 81/15). Le uniche allegazioni di parte resistente in proposito riguardano unicamente la durata dei contratti in rapporto al periodo temporale in cui si sono collocati (28 mesi in 4 anni) e la stagionalità degli stessi, e pertanto ineriscono unicamente al fattore temporale, oggetto della tutela antidiscriminatoria.
- Anche le eccezioni svolte dalla resistente in ordine ai fatti allegati dal ricorrente non meritano accoglimento. Innanzi tutto l'esistenza dei rapporti di lavoro a termine, che il ricorrente ha documentato depositando la scheda anagrafico professionale fornita da
e l'estratto contributivo INPS, non è espressamente contestata in Parte_2 memoria, ove la convenuta si limita ad affermare che non vi è prova dei contratti a termine, senza tuttavia negarli espressamente (verosimilmente per scelta difensiva volta ad evitare smentite in caso di acquisizione documentale tramite ordini di esibizione). In applicazione del principio di non contestazione, pertanto, l'esistenza di rapporti di lavoro
pagina 3 di 5 a termine deve essere ritenuta pacifica. In secondo luogo, gli specifici dati risultanti dalla documentazione citata non sono stati in alcun modo contraddetti da alcun dato documentale di parte convenuta, che pure avrebbe potuto agevolmente produrre idonea documentazione ove l'estensione e la collocazione temporale dei periodi di lavoro non fossero state esatte.”;
- va pertanto riconosciuto il diritto del ricorrente al riconoscimento di tutti i periodi di lavoro a tempo determinato ai fini dell'anzianità di servizio e di livello, e per l'effetto il diritto al riconoscimento della progressione stipendiale di cui alla domanda, con condanna della convenuta al pagamento delle relative differenze retributive (considerando il periodo di riferimento come già limitato considerando la prescrizione, in conformità ai principi affermati da Cass. 2646/22);
- “invero oggetto di prescrizione sono unicamente i crediti per differenze retributive derivanti dal computo, nell'anzianità lavorativa, dei periodi corrispondenti alla durata dei contratti a termine, mentre l'anzianità non è prescrittibile, trattandosi di un fatto giuridico (in questo senso consolidata giurisprudenza di legittimità: v. Cass. Sez. L,
Sentenza n. 4076 del 27/02/2004, così massimata: “L'anzianità del lavoratore, presupposto per il conseguimento di determinati diritti, come quello al computo dell'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità, configura un mero fatto giuridico insuscettibile di prescrizione, con la conseguenza che, nel caso in cui il lavoratore, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere
l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto.”, e più recentemente Cass. Sez. L Ord.
2232/20).” (Tr. r.g. n. 2120/2024); CP_1
- ogni ulteriore questione è assorbita;
- le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita:
- accerta il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti ad ogni effetto di legge e di contratto, ed in particolare ai fini dell'anzianità di servizio e di livello, i periodi di lavoro prestati per pagina 4 di 5 effetto dei contratti di lavoro a tempo determinato a partire dall'1.7.2003, e così al riconoscimento del primo scatto a decorrere dal 01.12.06, del secondo scatto di anzianità
a decorrere dal 01.04.2009, del terzo scatto di anzianità a decorrere dal 01.04.20011 e dei successivi ogni 2 anni a partire da tale data;
- condanna , alla ricostruzione della Controparte_1 CP_1 CP_1 CP_1 carriera del ricorrente in conformità a quanto statuito nel precedente punto;
- condanna al pagamento, in favore del Controparte_1 ricorrente, delle differenze retributive tra quanto effettivamente percepito e quanto avrebbe dovuto percepire in ragione del riconoscimento della predetta anzianità di servizio e degli scatti/aumenti retributivi considerando i periodi di servizio a tempo determinato svolti prima dell'assunzione a tempo indeterminato, nonché di ogni ulteriore conseguente incidenza su tutti gli istituti contrattuali diretti e indiretti oltre a rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo, nei limiti dei crediti maturati successivamente alla data del 18.07.07;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che si liquidano in euro 5.259,00, di cui euro 259,00 per esborsi, oltre spese generai ed accessori di legge (IVA e CPA), con distrazione in favore del difensore antistatario.
Vicenza, 14/10/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 284/2025 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. Veggiari Parte_1 ricorrente contro
, con l'avv. Trombetta Controparte_1 resistente
pagina 1 di 5 Premesso che:
- il ricorrente è dipendente della società Controparte_1
- egli ha prestato la propria attività lavorativa dapprima con contratto a tempo determinato,
e dal 1.5.2008 con contratto a tempo indeterminato, e domanda il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nei periodi di lavoro a termine, con applicazione dei relativi aumenti salariali e attribuzione dei giorni di ferie calcolati sulla base della stessa, e per l'effetto la condanna della controparte al pagamento in proprio favore delle differenze retributive tra quanto gli sarebbe spettato in applicazione degli aumenti stipendiali e quanto invece effettivamente percepito, nei limiti della prescrizione quinquennale del credito per quanto maturato antecedentemente all'entrata in vigore della l. n. 92/12 e quindi a decorrere dal 18/07/2007;
- la società datrice di lavoro convenuta domanda il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in ditto, contestando in particolare che il ricorrente abbia provato di aver prestato attività lavorativa a tempo determinato, che l'attività prestata dai lavoratori a termine comparabile con quella dei lavoratori a tempo indeterminato e che le disposizioni contrattuali richiamate dal ricorrente possano essere applicate al lavoro a tempo determinato. Eccepisce inoltre la prescrizione quinquennale delle differenze retributive richieste.
- rilevato che:
- l'art. 26 CCNL prevede aumenti periodici biennali basati sull'anzianità di servizio e aumenti decennali per anzianità di livello;
- secondo il ricorrente, considerato che ai sensi dell'art. 2 del CCNL “in calce ai singoli articoli del presente contratto vengono riportati gli adeguamenti applicativi di alcuni istituti contrattuali alle particolari modalità di effettuazione delle prestazioni da parte del personale di cui al presente articolo”), e che in calce alla predetta norma non è prevista alcuna eccezione o peculiarità per il lavoro a termine, l'applicazione degli istituti in parola andrebbe estesa anche ai contratti a tempo determinato;
- come sostenuto dal ricorrente questa, d'altra parte, è l'unica interpretazione delle norme contrattual-collettive compatibile con il principio di non discriminazione espresso dalle previsioni interne (art. 6 d. lgs. 368/2011 prima e quindi art. 25 d. lgs. 81/2015) e soprattutto da quelle eurounitarie (clausola 4, punto 1 dell'Accordo Quadro sul lavoro a pagina 2 di 5 tempo determinato del 18/03/1999, divenuto cogente a seguito dell'approvazione della
Direttiva n. 1999/70/CE del 28/06/1999) e dalle numerose pronunce della CGUE, intervenuta sulla compatibilità della normativa nazionale con i principi derivanti dalla normativa eurounitaria soprattutto con riferimento ai rapporti a tempo determinato nel settore scolastico;
- le disposizioni contrattuali invocate dal ricorrente si prestano pienamente ad un'interpretazione conservativa delle stesse, ed escludono la necessità di alcuna disapplicazione per contrasto col divieto di discriminazione;
- come rilevato da questo Tribunale già con la sentenza pronunciata nel procedimento r.g.n.
2120/2024, “del tutto tutto infondata, in quanto non supportata da alcuna specifica allegazione, è la deduzione di parte resistente secondo cui l'attività svolta dal ricorrente
e in generale dai lavoratori a termine non sia comparabile con quella prestata dai lavoratori a tempo indeterminato inquadrati nei medesimi profili. A differenza di quanto sostenuto in memoria, infatti, l'onere di provare che le attività fossero ontologicamente diverse spetta al datore di lavoro che intenda far valere la deroga alla regola generale secondo cui “Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva” (art. 25 c. 1 D.Lgs. 81/15). Le uniche allegazioni di parte resistente in proposito riguardano unicamente la durata dei contratti in rapporto al periodo temporale in cui si sono collocati (28 mesi in 4 anni) e la stagionalità degli stessi, e pertanto ineriscono unicamente al fattore temporale, oggetto della tutela antidiscriminatoria.
- Anche le eccezioni svolte dalla resistente in ordine ai fatti allegati dal ricorrente non meritano accoglimento. Innanzi tutto l'esistenza dei rapporti di lavoro a termine, che il ricorrente ha documentato depositando la scheda anagrafico professionale fornita da
e l'estratto contributivo INPS, non è espressamente contestata in Parte_2 memoria, ove la convenuta si limita ad affermare che non vi è prova dei contratti a termine, senza tuttavia negarli espressamente (verosimilmente per scelta difensiva volta ad evitare smentite in caso di acquisizione documentale tramite ordini di esibizione). In applicazione del principio di non contestazione, pertanto, l'esistenza di rapporti di lavoro
pagina 3 di 5 a termine deve essere ritenuta pacifica. In secondo luogo, gli specifici dati risultanti dalla documentazione citata non sono stati in alcun modo contraddetti da alcun dato documentale di parte convenuta, che pure avrebbe potuto agevolmente produrre idonea documentazione ove l'estensione e la collocazione temporale dei periodi di lavoro non fossero state esatte.”;
- va pertanto riconosciuto il diritto del ricorrente al riconoscimento di tutti i periodi di lavoro a tempo determinato ai fini dell'anzianità di servizio e di livello, e per l'effetto il diritto al riconoscimento della progressione stipendiale di cui alla domanda, con condanna della convenuta al pagamento delle relative differenze retributive (considerando il periodo di riferimento come già limitato considerando la prescrizione, in conformità ai principi affermati da Cass. 2646/22);
- “invero oggetto di prescrizione sono unicamente i crediti per differenze retributive derivanti dal computo, nell'anzianità lavorativa, dei periodi corrispondenti alla durata dei contratti a termine, mentre l'anzianità non è prescrittibile, trattandosi di un fatto giuridico (in questo senso consolidata giurisprudenza di legittimità: v. Cass. Sez. L,
Sentenza n. 4076 del 27/02/2004, così massimata: “L'anzianità del lavoratore, presupposto per il conseguimento di determinati diritti, come quello al computo dell'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità, configura un mero fatto giuridico insuscettibile di prescrizione, con la conseguenza che, nel caso in cui il lavoratore, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere
l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto.”, e più recentemente Cass. Sez. L Ord.
2232/20).” (Tr. r.g. n. 2120/2024); CP_1
- ogni ulteriore questione è assorbita;
- le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita:
- accerta il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuti ad ogni effetto di legge e di contratto, ed in particolare ai fini dell'anzianità di servizio e di livello, i periodi di lavoro prestati per pagina 4 di 5 effetto dei contratti di lavoro a tempo determinato a partire dall'1.7.2003, e così al riconoscimento del primo scatto a decorrere dal 01.12.06, del secondo scatto di anzianità
a decorrere dal 01.04.2009, del terzo scatto di anzianità a decorrere dal 01.04.20011 e dei successivi ogni 2 anni a partire da tale data;
- condanna , alla ricostruzione della Controparte_1 CP_1 CP_1 CP_1 carriera del ricorrente in conformità a quanto statuito nel precedente punto;
- condanna al pagamento, in favore del Controparte_1 ricorrente, delle differenze retributive tra quanto effettivamente percepito e quanto avrebbe dovuto percepire in ragione del riconoscimento della predetta anzianità di servizio e degli scatti/aumenti retributivi considerando i periodi di servizio a tempo determinato svolti prima dell'assunzione a tempo indeterminato, nonché di ogni ulteriore conseguente incidenza su tutti gli istituti contrattuali diretti e indiretti oltre a rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo, nei limiti dei crediti maturati successivamente alla data del 18.07.07;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che si liquidano in euro 5.259,00, di cui euro 259,00 per esborsi, oltre spese generai ed accessori di legge (IVA e CPA), con distrazione in favore del difensore antistatario.
Vicenza, 14/10/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
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