Art. 1. Articolo unico.
Per il 1952 il contributo annuo da corrispondersi da tutte le farmacie, escluse quelle rurali - ai sensi del penultimo comma dell' art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 - e' fissato nella stessa misura stabilita per il 1950 dal primo comma dell'art. 2 della legge 20 febbraio 1950, n. 54 .
Per il 1952 il contributo annuo da corrispondersi da tutte le farmacie, escluse quelle rurali - ai sensi del penultimo comma dell' art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 - e' fissato nella stessa misura stabilita per il 1950 dal primo comma dell'art. 2 della legge 20 febbraio 1950, n. 54 .