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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/11/2024, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 8888/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8888/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Torino, C.so Corsica n. 1, presso lo studio dell'avv. TAGINI LUCA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2
REANO il 02/04/2016.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di REANO (atto n. 1 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 28/09/2012. Per_1
Con ricorso depositato il 04/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di REANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che:
1) i coniugi vivranno separati nel mutuo e civile reciproco rispetto;
2) i coniugi, che già hanno residenze diverse, nulla hanno vicendevolmente a pretendere per quanto in comune o di esclusiva proprietà nella precedente casa coniugale;
DISPONE CHE:
3) la figlia minore in relazione al quale non sono intervenuti provvedimenti emessi dall'autorità Per_1 giudiziaria, viene affidata ad entrambi i genitori che, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente secondo le disposizioni sull'affido condiviso;
la minore avrà collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le attitudini, le inclinazioni naturali e le aspirazioni della stessa;
4) il sig. corrisponderà mensilmente alla sig.ra a mezzo b/b, entro il giorno Parte_2 Pt_1
5 di ogni mese, quale contributo al mantenimento ordinario della figlia la somma globale di € Per_1
450,00, oltre aggiornamenti ISTAT, e concorrerà nella misura del 50% alle spese mediche e scolastiche non coperte dal servizio pubblico;
DÀ ATTO che:
5) i ricorrenti concordano sin d'ora che assegni familiari e/o bonus erogati in favore della figlia Per_1 saranno goduti e percepiti, per quanto possibile, dalla madre sig.ra ed il sig. Pt_1 Parte_2 s'impegna a sottoscrivere e/o rilasciare la relativa, eventualmente necessaria, documentazione per le richieste del caso;
pagina 2 di 3 DISPONE CHE:
6) per tutto quanto non ricompreso nei presenti accordi in punto spese per la figlia la Parti danno Per_1 atto di conoscere e voler applicare il Protocollo d'intesa del Tribunale di Torino;
7) il sig. avrà la facoltà di tenere con sé la figlia, compatibilmente con i suoi impegni Parte_2 scolastici, sportivi e sociali, quantomeno: un pomeriggio alla settimana, dall'uscita di scuola alle ore 21,45, un week end ogni due dall'uscita di scuola del venerdì alla domenica sera alle ore 21,45, nonché in altre occasioni secondo il calendario che sarà di volta in volta concordato tra i coniugi anche tramite semplici messaggi telefonici. Le feste verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternatività ed in modo da garantire ad entrambi i coniugi di stare pari tempo colla figlia minore. La minore trascorrerà col relativo genitore festeggiato la Festa del Papà e la Festa della Mamma, il giorno del rispettivo compleanno ed alternativamente di anno in anno il giorno del proprio compleanno Per le vacanze scolastiche estive i genitori, fatto salvo il principio dell'alternanza, s'impegnano a concordare entro il 31.5 di ogni anno i periodi da trascorrere, per ciascuno, insieme alla figlia comunicando Per_1 l'un l'altra entro il giorno 30.4 di ogni anno la relativa disponibilità in base ai piani ferie. Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori;
DÀ ATTO che:
8) fatto salvo quanto al punto 4), le parti, economicamente autonome, dichiarano di aver già risolto ogni rapporto patrimoniale e di conto corrente e di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento;
9) le spese della presente procedura verranno sostenute in pari misura da entrambi i coniugi;
10) le parti si concedono reciprocamente formale autorizzazione al rilascio di documentazione valida per l'espatrio anche colla figlia minore.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 31/10/2024
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8888/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Torino, C.so Corsica n. 1, presso lo studio dell'avv. TAGINI LUCA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2
REANO il 02/04/2016.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di REANO (atto n. 1 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 28/09/2012. Per_1
Con ricorso depositato il 04/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di REANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che:
1) i coniugi vivranno separati nel mutuo e civile reciproco rispetto;
2) i coniugi, che già hanno residenze diverse, nulla hanno vicendevolmente a pretendere per quanto in comune o di esclusiva proprietà nella precedente casa coniugale;
DISPONE CHE:
3) la figlia minore in relazione al quale non sono intervenuti provvedimenti emessi dall'autorità Per_1 giudiziaria, viene affidata ad entrambi i genitori che, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente secondo le disposizioni sull'affido condiviso;
la minore avrà collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le attitudini, le inclinazioni naturali e le aspirazioni della stessa;
4) il sig. corrisponderà mensilmente alla sig.ra a mezzo b/b, entro il giorno Parte_2 Pt_1
5 di ogni mese, quale contributo al mantenimento ordinario della figlia la somma globale di € Per_1
450,00, oltre aggiornamenti ISTAT, e concorrerà nella misura del 50% alle spese mediche e scolastiche non coperte dal servizio pubblico;
DÀ ATTO che:
5) i ricorrenti concordano sin d'ora che assegni familiari e/o bonus erogati in favore della figlia Per_1 saranno goduti e percepiti, per quanto possibile, dalla madre sig.ra ed il sig. Pt_1 Parte_2 s'impegna a sottoscrivere e/o rilasciare la relativa, eventualmente necessaria, documentazione per le richieste del caso;
pagina 2 di 3 DISPONE CHE:
6) per tutto quanto non ricompreso nei presenti accordi in punto spese per la figlia la Parti danno Per_1 atto di conoscere e voler applicare il Protocollo d'intesa del Tribunale di Torino;
7) il sig. avrà la facoltà di tenere con sé la figlia, compatibilmente con i suoi impegni Parte_2 scolastici, sportivi e sociali, quantomeno: un pomeriggio alla settimana, dall'uscita di scuola alle ore 21,45, un week end ogni due dall'uscita di scuola del venerdì alla domenica sera alle ore 21,45, nonché in altre occasioni secondo il calendario che sarà di volta in volta concordato tra i coniugi anche tramite semplici messaggi telefonici. Le feste verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternatività ed in modo da garantire ad entrambi i coniugi di stare pari tempo colla figlia minore. La minore trascorrerà col relativo genitore festeggiato la Festa del Papà e la Festa della Mamma, il giorno del rispettivo compleanno ed alternativamente di anno in anno il giorno del proprio compleanno Per le vacanze scolastiche estive i genitori, fatto salvo il principio dell'alternanza, s'impegnano a concordare entro il 31.5 di ogni anno i periodi da trascorrere, per ciascuno, insieme alla figlia comunicando Per_1 l'un l'altra entro il giorno 30.4 di ogni anno la relativa disponibilità in base ai piani ferie. Ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori;
DÀ ATTO che:
8) fatto salvo quanto al punto 4), le parti, economicamente autonome, dichiarano di aver già risolto ogni rapporto patrimoniale e di conto corrente e di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento;
9) le spese della presente procedura verranno sostenute in pari misura da entrambi i coniugi;
10) le parti si concedono reciprocamente formale autorizzazione al rilascio di documentazione valida per l'espatrio anche colla figlia minore.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 31/10/2024
Il Presidente rel./est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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