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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/12/2025, n. 4603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4603 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
EM GE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa previdenziale iscritta al n. 7669/2024 R.G., chiamata all'udienza dell'1/12/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. R. Giglio e dall'avv. G. Ceci Parte_1 ricorrente nei confronti di
, in persona del pro tempore per la Puglia, rappresentato e CP_1 Controparte_2 difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. E. Castellaneta resistente
Oggetto: riconoscimento malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10/6/2024, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso di aver svolto attività lavorativa con le mansioni di operaio edile carpentiere sin da ottobre 1978, come da estratto contributivo in atti, esponeva di aver contratto la malattia “ipoacusia percettiva da rumore” di origine professionale. Riferiva di aver presentato una denuncia di malattia professionale all' con domanda del 22/9/2022 CP_1
e che l'Istituto aveva comunicato, con lettera del 12/1/2023, la reiezione dell'istanza, contestando la sussistenza del nesso eziologico. Riferiva, altresì, che, ritenuta errata la valutazione da parte dell' , aveva esperito il procedimento amministrativo al fine CP_1 di ottenere il riconoscimento di un indennizzo in capitale a titolo di danno biologico che veniva, tuttavia, disatteso. Chiedeva, pertanto, il riconoscimento della natura professionale della malattia sopra indicata e la condanna dell' al pagamento dell'indennizzo nella misura dell' 8% CP_1 ex d.l. n. 38/2000 o di quella da accertarsi nel corso del giudizio, previo espletamento di consulenza tecnica.
Si costituiva in giudizio l' che, con memoria difensiva, contestava l'eziologia CP_1 professionale della malattia denunciata dal ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza odierna, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Giova ricordare che, alla presente fattispecie, è applicabile quanto disposto dal D. Lgs.
n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l nell' àmbito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della CP_1 prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». (…) b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato
e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per
l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. (…)”.
Pag. 2 di 5 Tanto premesso, a seguito del deposito dell'elaborato peritale a firma di uno specialista in otorinolaringoiatria in data 7/11/2025, è emerso quanto segue: “… Il sig. , Parte_1 in funzione del procedimento in essere, è affetto, sostanzialmente, da una “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale simmetrica”. L'insieme delle osservazioni, dei dati audiologici, clinici e tecnico-qualitativi, confliggono, inequivocabilmente, con le caratteristiche clinico-audiologiche dottrinali delle ipoacusie da rumore lavorativo.
Il sig. , infatti, è affetto da una patologia audio-otologica definibile, in Parte_1 questa sede, come “comune”. (e alquanto frequente nella popolazione) e non si è riscontrato alcun nesso patogenetico con la sua attività lavorativa”.
Tali essendo le conclusioni rassegnate dal perito d'ufficio, deve osservarsi che la giurisprudenza di legittimità - ai fini della valutazione della pregnanza della prova dell'origine professionale della malattia denunciata - è passata da un giudizio di certezza, ad uno di probabilità e, infine, alla semplice compatibilità: ha, invece, sicuramente escluso la mera possibilità.
Si è detto, in particolare, che la prova deve avere un grado di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere, invece, ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve non solo consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve, altresì, valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso anche ad ogni utile iniziativa ex officio diretta ad acquisire ulteriori elementi (assunzione di deposizioni testimoniali, richiesta di chiarimenti al consulente tecnico e quanto altro si appalesi opportuno) in relazione all'entità ed alla esposizione del lavoratore ai fattori di rischio (Cass. 8 gennaio 2003 n. 87; Cass. 20 maggio 2000 n. 6592; Cass. 8 luglio
1994 n. 6434; Cass. 23 aprile 1997 n. 3523; Cass. 7 aprile 1998 n. 3602).
È stato detto ancora che il CTU può giungere al giudizio di ragionevole probabilità anche in base alla compatibilità della malattia non tabellata con la noxa professionale, desunta dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti sul luogo di lavoro, della durata della prestazione lavorativa e per l'assenza di altri fattori extra-professionali (Cass. 13 aprile 2002 n. 5352; Cass. 21 febbraio 2003 n. 2716;
Cass. 24 marzo 2003 n. 4292).
Pag. 3 di 5 Si possono a tale scopo utilizzare congiuntamente anche dati epidemiologici (Cass. 24 luglio 1991, n. 8310; Cass. sez. un. 4 giugno 1992 n. 6846; Cass. 27 giugno 1998 n.
6388; Cass. 29 settembre 2000 n. 12909), per suffragare una qualificata probabilità
(Cass. 5638/1991 cit.; Cass. 3 aprile 1990, n. 2684).
È opportuno, però, precisare che il giudizio di compatibilità si differenzia dalla mera possibilità in quanto il primo implica, oltre l'affermazione che la noxa professionale può avere causato la malattia, anche la esclusione di ogni altro fattore extraprofessionale
(cfr. Cass. n. 10042/2004).
Orbene, alla luce dei principi sopra esposti, ritiene il Giudicante di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e lo studio della documentazione sanitaria in atti, tenuto conto anche delle controdeduzioni alle osservazioni a firma del Consulente tecnico di parte ricorrente che appaiono esaustive e convincenti, oltre che fondate sulla migliore dottrina scientifica e sulla discussioni dei dati emersi nel corso dell'istruttoria; alla luce delle motivazioni che precedono, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c.: risulta, infatti, depositata in atti dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che nell'anno precedente a quello dell'introduzione del giudizio la parte ricorrente è stata titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto legislativo 30 maggio 2002 n.113.
Per le medesime ragioni, vanno poste a carico dell' le spese di consulenza tecnica. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 7669/2024 R.G., promosso da contro Parte_1
l' in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, ogni diversa istanza e/o eccezione disattese, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
Pag. 4 di 5 3) pone a definitivo carico dell' convenuto le spese della consulenza tecnica CP_3
d'ufficio espletata, che liquida come da separato decreto.
Bari, 1/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa EM GE
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
EM GE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa previdenziale iscritta al n. 7669/2024 R.G., chiamata all'udienza dell'1/12/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. R. Giglio e dall'avv. G. Ceci Parte_1 ricorrente nei confronti di
, in persona del pro tempore per la Puglia, rappresentato e CP_1 Controparte_2 difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. E. Castellaneta resistente
Oggetto: riconoscimento malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10/6/2024, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso di aver svolto attività lavorativa con le mansioni di operaio edile carpentiere sin da ottobre 1978, come da estratto contributivo in atti, esponeva di aver contratto la malattia “ipoacusia percettiva da rumore” di origine professionale. Riferiva di aver presentato una denuncia di malattia professionale all' con domanda del 22/9/2022 CP_1
e che l'Istituto aveva comunicato, con lettera del 12/1/2023, la reiezione dell'istanza, contestando la sussistenza del nesso eziologico. Riferiva, altresì, che, ritenuta errata la valutazione da parte dell' , aveva esperito il procedimento amministrativo al fine CP_1 di ottenere il riconoscimento di un indennizzo in capitale a titolo di danno biologico che veniva, tuttavia, disatteso. Chiedeva, pertanto, il riconoscimento della natura professionale della malattia sopra indicata e la condanna dell' al pagamento dell'indennizzo nella misura dell' 8% CP_1 ex d.l. n. 38/2000 o di quella da accertarsi nel corso del giudizio, previo espletamento di consulenza tecnica.
Si costituiva in giudizio l' che, con memoria difensiva, contestava l'eziologia CP_1 professionale della malattia denunciata dal ricorrente e chiedeva il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza odierna, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Giova ricordare che, alla presente fattispecie, è applicabile quanto disposto dal D. Lgs.
n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l nell' àmbito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della CP_1 prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». (…) b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato
e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per
l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. (…)”.
Pag. 2 di 5 Tanto premesso, a seguito del deposito dell'elaborato peritale a firma di uno specialista in otorinolaringoiatria in data 7/11/2025, è emerso quanto segue: “… Il sig. , Parte_1 in funzione del procedimento in essere, è affetto, sostanzialmente, da una “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale simmetrica”. L'insieme delle osservazioni, dei dati audiologici, clinici e tecnico-qualitativi, confliggono, inequivocabilmente, con le caratteristiche clinico-audiologiche dottrinali delle ipoacusie da rumore lavorativo.
Il sig. , infatti, è affetto da una patologia audio-otologica definibile, in Parte_1 questa sede, come “comune”. (e alquanto frequente nella popolazione) e non si è riscontrato alcun nesso patogenetico con la sua attività lavorativa”.
Tali essendo le conclusioni rassegnate dal perito d'ufficio, deve osservarsi che la giurisprudenza di legittimità - ai fini della valutazione della pregnanza della prova dell'origine professionale della malattia denunciata - è passata da un giudizio di certezza, ad uno di probabilità e, infine, alla semplice compatibilità: ha, invece, sicuramente escluso la mera possibilità.
Si è detto, in particolare, che la prova deve avere un grado di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere, invece, ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve non solo consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve, altresì, valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso anche ad ogni utile iniziativa ex officio diretta ad acquisire ulteriori elementi (assunzione di deposizioni testimoniali, richiesta di chiarimenti al consulente tecnico e quanto altro si appalesi opportuno) in relazione all'entità ed alla esposizione del lavoratore ai fattori di rischio (Cass. 8 gennaio 2003 n. 87; Cass. 20 maggio 2000 n. 6592; Cass. 8 luglio
1994 n. 6434; Cass. 23 aprile 1997 n. 3523; Cass. 7 aprile 1998 n. 3602).
È stato detto ancora che il CTU può giungere al giudizio di ragionevole probabilità anche in base alla compatibilità della malattia non tabellata con la noxa professionale, desunta dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti sul luogo di lavoro, della durata della prestazione lavorativa e per l'assenza di altri fattori extra-professionali (Cass. 13 aprile 2002 n. 5352; Cass. 21 febbraio 2003 n. 2716;
Cass. 24 marzo 2003 n. 4292).
Pag. 3 di 5 Si possono a tale scopo utilizzare congiuntamente anche dati epidemiologici (Cass. 24 luglio 1991, n. 8310; Cass. sez. un. 4 giugno 1992 n. 6846; Cass. 27 giugno 1998 n.
6388; Cass. 29 settembre 2000 n. 12909), per suffragare una qualificata probabilità
(Cass. 5638/1991 cit.; Cass. 3 aprile 1990, n. 2684).
È opportuno, però, precisare che il giudizio di compatibilità si differenzia dalla mera possibilità in quanto il primo implica, oltre l'affermazione che la noxa professionale può avere causato la malattia, anche la esclusione di ogni altro fattore extraprofessionale
(cfr. Cass. n. 10042/2004).
Orbene, alla luce dei principi sopra esposti, ritiene il Giudicante di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e lo studio della documentazione sanitaria in atti, tenuto conto anche delle controdeduzioni alle osservazioni a firma del Consulente tecnico di parte ricorrente che appaiono esaustive e convincenti, oltre che fondate sulla migliore dottrina scientifica e sulla discussioni dei dati emersi nel corso dell'istruttoria; alla luce delle motivazioni che precedono, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c.: risulta, infatti, depositata in atti dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che nell'anno precedente a quello dell'introduzione del giudizio la parte ricorrente è stata titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto legislativo 30 maggio 2002 n.113.
Per le medesime ragioni, vanno poste a carico dell' le spese di consulenza tecnica. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 7669/2024 R.G., promosso da contro Parte_1
l' in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, ogni diversa istanza e/o eccezione disattese, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
Pag. 4 di 5 3) pone a definitivo carico dell' convenuto le spese della consulenza tecnica CP_3
d'ufficio espletata, che liquida come da separato decreto.
Bari, 1/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa EM GE
Pag. 5 di 5