Sentenza 9 febbraio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/02/2018, n. 6221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6221 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2018 |
Testo completo
la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: - GR VA, n. 17/09/1989 a Palermo avverso la sentenza della Corte d'appello di PALERMO in data 29/03/2017; visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G. Pratola, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 29.03.2017, depositata in data 6.04.2017, la Corte d'appello di Palermo confermava la sentenza emessa in data 17.05.2016 dal tribunale di Palermo, appellata dal RE, che lo aveva condannato alla pena di 3 mesi di arresto ed C 2600 di ammenda, in quanto riconosciuto colpevole del reato di ge- stione non autorizzata di rifiuti non pericolosi, costituiti da kg. 350 di cavi di rame, in relazione a fatto contestato come commesso secondo le modalità esecutive e spazio - temporali meglio descritte nel capo di imputazione, in data 19.02.2013. 2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personal- mente, prospettando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Deduce, con tale motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b) ed e), c.p.p., per violazione degli artt. 62 bis e 132, cod. pen., e correlato triplice vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In sintesi, sostiene il ricorrente, che la Corte d'appello non avrebbe considerato che il suo nucleo familiare è composto da otto persone e che, quindi, il fatto com- messo era necessitato dall'esigenza di racimolare del denaro;
non si sarebbero tenute in considerazione né la giovane età né la condotta contemporanea o susse- guente al reato;
non avendo i giudici motivato in ordine alle ragioni del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sarebbe stato violato l'art.132 cod. pen., con conseguente integrazione del vizio motivazionale evocato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso, pur essendo inammissibile, non preclude a questa Corte di rilevare d'ufficio l'illegalità della pena inflitta, con conseguente necessità di disporre l'an- nullamento con rinvio della sentenza impugnata.
4. Ed invero, la Corte territoriale motiva il diniego delle circostanze attenuanti generiche per assenza di elementi da valutarsi positivamente, peraltro valoriz- zando i precedenti penali per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, quale espressione di personalità negativa;
i giudici ritengono, poi, la pena ade- guata al disvalore del fatto, sia per la quantità dei rifiuti trasportati che per la personalità del reo.
5. Osserva il Collegio che il motivo di ricorso, per come proposto, dovrebbe essere dichiarato inammissibile, in quanto la motivazione fornita dalla Corte territoriale sulle ragioni che hanno giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche è del tutto corretta, mostrando infatti di fare buongoverno del principio, più volte affermatdda questa Corte, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017 - dep. 30/08/2017, Starace, Rv. 270986). Non deve, infatti, essere dimenticato che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della mo- tivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giu- dice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere di- screzionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla con- cessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo. (Nella specie il giu- dice di merito aveva ritenuto che non potessero concedersi le attenuanti generiche in relazione alla gravità del fatto ed ai precedenti penali dell'imputato; questa Corte ha ritenuto corretta la relativa motivazione, enunciando il principio di cui in massima: Sez. 1, n. 3772 del 11/01/1994 - dep. 31/03/1994, Spallina, Rv. 196880). Né, del resto, sussisteva alcun elemento ostativo alla valutazione del medesimo elemento (nella specie, i precedenti penali) anche ai fini del giudizio ex art. 133 cod. pen. Sul punto è stato infatti affermato cheiai fini della determinazione della pena, il giudice può valutare la gravità del fatto e la personalità dell'imputato, già prese in considerazione ai fini della valutazione sulla configurabilità o meno delle circostanze attenuanti generiche, in quanto legittimamente lo stesso elemento può essere rivalutato in vista di una diversa finalità (Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013 - dep. 13/01/2014, Debbiche Helmi e altri, Rv. 258011).
6. Tuttavia, reputa il Collegio di dover rilevare, d'ufficio - in ciò condividendo l'or- dinanza con cui la Settima Sezione penale di questa Corte ha disposto l'assegna- ------\ zione a questa Sezione del ricorso, per la trattazione in pubblica udienza — a norma dell'art. 609, comma secondo, cod. proc. pen. la violazione del principio della le- galità della pena, in quanto il tribunale ha irrogato all'imputato la pena congiunta (arresto ed ammenda), anziché la sola pena pecuniaria (o la sola pena detentiva), in relazione alla fattispecie penale di cui all'art. 256, d. Igs. n. 152 del 2006, che, con riferimento all'ipotesi di gestione non autorizzata di rifiuti "non" pericolosi (contestata nel caso in esame), prevede al comma primo, lett. a), la pena alter- nativa dell'arresto o dell'ammenda (precisamente, la "pena dell'arresto da tre mesi a un anno" o "l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro"). Trova, dunque, applicazione il principio - cui questo Collegio ritiene di dover dare continuità in quanto maggiorente aderente alla ratio sottesa alla previsione dell'art. 609, cod. proc. pen.) secondo cui la illegalità della pena, dipendente da una statuizione "ah origine" contraria all'assetto normativo vigente al momento consunnativo del reato, è rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione anche nel caso in cui il ricorso è inammissibile (Sez. 5, n. 46122 del 13/06/2014 - dep. 07/11/2014, Oguekemma, Rv. 262108; in senso contrario, da ultimo: Sez. 2, n. 44667 del 08/07/2013 - dep. 06/11/2013, Aversano e altri, Rv. 257612). Deve, infatti, condividersi l'osservazione contenuta nella citata sentenza Oguekemma secondo cui il principio della funzione rieducativa della pena, imposta dall'art. 27, comma 3, è fra quelli che, di recente, ed in ossequio alla evoluzione interpretativa determinata dai principi della Cedu, le Sezioni unite di questa Corte hanno riconosciuto essere in opposizione all'esecuzione di una sanzione penale rivelatasi, pure successivamente al giudicato, convenzionalmente e costituzional- mente illegittima (Sez. U, Sentenza n. 18821 del 24/10/2013 - dep. 07/05/2014, Rv. 258651). Non vi è motivo, dunque, a maggior ragione, per escludere che la illegalità della pena inflitta, dipendente da una statuizione ab origine contraria all'assetto normativo vigente al momento di consumazione del reato, possa e debba essere rilevata, prima della formazione del giudicato ed a prescindere dalla articolazione di un corrispondente motivo di impugnazione, pure in presenza di un ricorso caratterizzato da inammissibilità, nella specie, non originaria.
7. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, dunque, accolto e l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo, limitatamente al trattamento sanzionatorio, al fine di valutare se il fatto, in relazione agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., sia meritevole dell'applicazione della sanzione detentiva o solo di quella pecuniaria (ciò che la Corte territoriale avrebbe, del resto, potuto fare ex officio, anche in mancanza di uno specifico motivo di gravame, avendo il dovere, in forza del prin- cipio costituzionale di legalità della sanzione, di modificare la sentenza che abbia inflitto una pena illegale sfavorevole al reo;
v., ad esempio, con riferimento al potere di modificare la sentenza che abbia inflitto una pena illegale per eccesso in ordine alla sua quantità: Sez. 1, n. 8405 del 21/01/2009 - dep. 25/02/2009, P.G. in proc. Porreca, Rv. 242973).Consegue, peraltro, l'irrevocabilità della sentenza quanto all'affermazione di re- sponsabilità. P.O.M. La Corte annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanziona- torio, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo. Così deciso in Roma, nella sede della