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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/08/2025, n. 2029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2029 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
N. 1634/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Valeria Ardoino Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
C.F. nato a [...], il Parte_1 C.F._1
17.5.1983, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Gianpaolo Dalessio
Clementi,
Attore
nei confronti di
C.F. nata a [...] Controparte_1 C.F._2
Cairo (EGITTO), il 30.4.1993,
Convenuta contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dell'attore: coma da verbale di udienza del 29.4.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 22.2.2024.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.2.2024 ha adito questo Tribunale Parte_1
chiedendo che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio da lui contratto con
[...]
e che fosse altresì disciplinato il regime di Controparte_1
affidamento, collocazione abitativa, frequentazione e contribuzione al mantenimento del figlio minore della coppia (nato dall'unione coniugale il 7.9.2018). Per_1
La convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la ritualità della notifica degli atti introduttivi, e ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza del 29.4.2025, fatte precisare le conclusioni, il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
***
1. La domanda di scioglimento del matrimonio spiegata dall'attore merita accoglimento.
Dagli elementi acquisiti risulta che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile in El Basatin Shark (EGITTO) il 3.12.2016 (atto successivamente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Rapallo);
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione personale in forza di sentenza n.
2127/2023 resa da questo Tribunale il 18.9.2023;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta riconciliazione fra i predetti coniugi;
- non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra loro.
Sussistono, conseguentemente, nel caso di specie i presupposti di cui alla legge 1 dicembre
1970, n. 898, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
2. Occorre poi prendere atto che all'udienza del 29.4.2025 l'attore ha riformulato le proprie conclusioni instando “unicamente per la pronuncia di scioglimento del matrimonio”, con rinuncia “a tutte le ulteriori domande e istanze anche istruttorie”.
Nondimeno, il Pubblico Ministero intervenuto non ha rimodulato le conclusioni già rassegnate, con cui aveva chiesto (anche) una pronuncia in ordine all'affido del figlio minore.
Deve ulteriormente rilevarsi che, con la sentenza di separazione del 18.9.2023 sopra
2 richiamata, questo Tribunale aveva sancito l'affidamento di in via esclusiva Per_1
[...
“rafforzata” al padre nonché la collocazione abitativa del minore con il medesimo sig.
Per altro verso, all'udienza del 24.9.2024 parte attrice ha rappresentato che con Pt_1
“provvedimento del Tribunale della famiglia del Cairo in sede di appello” del 12.6.2024 erano state confermate le statuizioni rese dal tribunale egiziano di prime cure, e tra queste, per quel che qui preme rilevare, la statuizione circa “l'affidamento del minore alla madre” e la previsione di “un contributo paterno di circa 200 euro per il mantenimento del minore”. Alla predetta udienza il difensore dell'attore ha riferito che il minore dal maggio 2022 viveva con la madre a Il Cairo.
Ora, alla luce degli elementi acquisiti nell'ambito del presente procedimento, ritiene questo collegio che sia opportuno disporre l'affidamento di in via condivisa a entrambi i Per_1
genitori, alla stregua del paradigma legale generale in materia di affido di figli minori sancito dalle vigenti disposizioni del codice civile italiano, ferma l'attuale collocazione abitativa del bambino presso la madre.
Resta peraltro salva la possibilità per le parti di instare per una revisione dell'assetto in questa sede delineato, o comunque di proporre ulteriori domande, nell'interesse del minore, rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.
3. Per quanto concerne le spese processuali, a fronte della natura della causa e dell'esito della lite, nonché della mancata opposizione della convenuta – contumace –, si ritiene che le predette spese debbano rimanere a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente statuendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_1
contratto a El Basatin Shark (EGITTO) il 3.12.2016;
- affida il minore , nato a Genova (GE), il [...], in [...] condivisa a Persona_2
entrambi i genitori, con sua collocazione abitativa presso la madre.
Spese di lite irripetibili.
3 Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio, e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 7.7.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Valeria Ardoino Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
C.F. nato a [...], il Parte_1 C.F._1
17.5.1983, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Gianpaolo Dalessio
Clementi,
Attore
nei confronti di
C.F. nata a [...] Controparte_1 C.F._2
Cairo (EGITTO), il 30.4.1993,
Convenuta contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dell'attore: coma da verbale di udienza del 29.4.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 22.2.2024.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.2.2024 ha adito questo Tribunale Parte_1
chiedendo che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio da lui contratto con
[...]
e che fosse altresì disciplinato il regime di Controparte_1
affidamento, collocazione abitativa, frequentazione e contribuzione al mantenimento del figlio minore della coppia (nato dall'unione coniugale il 7.9.2018). Per_1
La convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la ritualità della notifica degli atti introduttivi, e ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza del 29.4.2025, fatte precisare le conclusioni, il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
***
1. La domanda di scioglimento del matrimonio spiegata dall'attore merita accoglimento.
Dagli elementi acquisiti risulta che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile in El Basatin Shark (EGITTO) il 3.12.2016 (atto successivamente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Rapallo);
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione personale in forza di sentenza n.
2127/2023 resa da questo Tribunale il 18.9.2023;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta riconciliazione fra i predetti coniugi;
- non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra loro.
Sussistono, conseguentemente, nel caso di specie i presupposti di cui alla legge 1 dicembre
1970, n. 898, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
2. Occorre poi prendere atto che all'udienza del 29.4.2025 l'attore ha riformulato le proprie conclusioni instando “unicamente per la pronuncia di scioglimento del matrimonio”, con rinuncia “a tutte le ulteriori domande e istanze anche istruttorie”.
Nondimeno, il Pubblico Ministero intervenuto non ha rimodulato le conclusioni già rassegnate, con cui aveva chiesto (anche) una pronuncia in ordine all'affido del figlio minore.
Deve ulteriormente rilevarsi che, con la sentenza di separazione del 18.9.2023 sopra
2 richiamata, questo Tribunale aveva sancito l'affidamento di in via esclusiva Per_1
[...
“rafforzata” al padre nonché la collocazione abitativa del minore con il medesimo sig.
Per altro verso, all'udienza del 24.9.2024 parte attrice ha rappresentato che con Pt_1
“provvedimento del Tribunale della famiglia del Cairo in sede di appello” del 12.6.2024 erano state confermate le statuizioni rese dal tribunale egiziano di prime cure, e tra queste, per quel che qui preme rilevare, la statuizione circa “l'affidamento del minore alla madre” e la previsione di “un contributo paterno di circa 200 euro per il mantenimento del minore”. Alla predetta udienza il difensore dell'attore ha riferito che il minore dal maggio 2022 viveva con la madre a Il Cairo.
Ora, alla luce degli elementi acquisiti nell'ambito del presente procedimento, ritiene questo collegio che sia opportuno disporre l'affidamento di in via condivisa a entrambi i Per_1
genitori, alla stregua del paradigma legale generale in materia di affido di figli minori sancito dalle vigenti disposizioni del codice civile italiano, ferma l'attuale collocazione abitativa del bambino presso la madre.
Resta peraltro salva la possibilità per le parti di instare per una revisione dell'assetto in questa sede delineato, o comunque di proporre ulteriori domande, nell'interesse del minore, rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.
3. Per quanto concerne le spese processuali, a fronte della natura della causa e dell'esito della lite, nonché della mancata opposizione della convenuta – contumace –, si ritiene che le predette spese debbano rimanere a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente statuendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_1
contratto a El Basatin Shark (EGITTO) il 3.12.2016;
- affida il minore , nato a Genova (GE), il [...], in [...] condivisa a Persona_2
entrambi i genitori, con sua collocazione abitativa presso la madre.
Spese di lite irripetibili.
3 Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio, e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 7.7.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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