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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/02/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1775/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lorenzo Orsenigo Presidente dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1775/2023 promossa in grado d'appello
DA
C.F. ), elettivamente domiciliata in VIALE P.TA VERCELLINA Parte_1 P.IVA_1
n. 7/9, MILANO presso lo studio dell'avv. FABIO LORIA, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), elettivamente domiciliati in VIA TERMITANA n. 27, CACCAMO (PA), C.F._2 presso lo studio dell'avv. ANNA PAPA, che li rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia la Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare:
pagina 1 di 26 - in via preliminare: dichiarare la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza, accogliendo l'istanza ex artt. 283 e 351 c.p.c. appositamente formulata dall'appellante;
- in via principale, nel merito: dichiarare nulla e/o illegittima - per le ragioni meglio esposte nel presente atto - la sentenza n. 3889/2023 pubblicata in data 12 maggio 2023 ed emessa dal Tribunale
Ordinario di Milano, Sezione VI Civile, in composizione Collegiale nel giudizio iscritto al ruolo generale n. 17605/2019;
- sempre in via principale, accogliere il presente appello e - in riforma della sentenza n. 3889/2023 pubblicata in data 12 maggio 2023 ed emessa nel giudizio n. 17605/2019 R.G. - accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'istituto bancario in favore dei Sig.ri e a nessun titolo, CP_1 CP_2
per intervenuta prescrizione di tutte le pretese restitutorie avanzate;
- nell'ipotesi in cui la Corte d'Appello ritenga di confermare la sentenza di primo grado in punto di riconoscimento dell'efficacia interruttiva della prescrizione della lettera dell'11 novembre 2015, accertare e dichiarare che l'unica somma eventualmente dovuta e non coperta da prescrizione è quella risultante dal prospetto riepilogativo sub 3) ed è dunque esclusivamente pari a euro 20.323,52;
- condannare i Sig.ri e , alla rifusione delle spese, diritti e Controparte_1 Controparte_2
competenze professionali, anche relative al precedente grado di giudizio.
- in via subordinata, accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza di primo grado - e conseguentemente riformarla sul punto - in ordine alla condanna integrale alle spese di lite e provvedere invece alla compensazione delle stesse nella percentuale che sarà ritenuta di giustizia.
Per e : Controparte_1 Controparte_2
Voglia pertanto l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto da per tutti i Parte_1
motivi ex ante rappresentati;
2) Rigettare nel merito l'appello proposto da in quanto infondato in fatto ed in Parte_1
diritto;
3) In accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza di primo grado, procedendo agli accertamenti peritali richiesti in ragione delle esposte ragioni di appello, procedendo all'accoglimento delle conseguenti domande;
pagina 2 di 26 4) Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e convenivano in giudizio in relazione Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
al contratto di conto corrente n. 2241/305676 che ha avuto esecuzione tra le parti dal 31.3.1986 fino al
24 gennaio 2011 nonché con riferimento al contratto di mutuo fondiario del 28.12.2001 dell'importo nominale di L 1.200.000 e del mutuo ipotecario del 20.10.2005 dell'importo nominale di € 300.000.
Con riferimento al conto corrente parte attrice rilevava che il rapporto risultava aperto già dal
31.3.1986 e che le condizioni economiche applicate dalla erano ancorate agli usi piazza e solo CP_3 successivamente veniva fornito contratto del 28.7.97 con cui veniva concessa un'apertura di credito di
€ 300.000,00 e in data 31.10.97 veniva concessa un'apertura di credito di L. 500.000,00 , nonché in data 30.9.2005 fornito documento di sintesi con le condizioni economiche del contratto.
Chiedeva che venisse accertata:
− l'illegittima applicazione del tasso di interesse debitore ultralegale;
− l'illegittima applicazione del tasso creditore;
− l'illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto;
− l'illegittima corresponsione di commissioni e oneri non pattuiti
− la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
− l'illegittima applicazione della data per valuta non validamente pattuita.
Con riferimento ai contratti di mutuo gli attori rilevavano che le operazioni compiute al solo scopo di ripianare i conto correnti erano prive di giustificazione causale e pertanto nulli per difetto di causa;
che la banca con riferimento ad entrambi i contratti aveva applicato illegittimamente, in assenza di pattuizione, la capitalizzazione composta in violazione dell'art. 1283 c.c.; con riferimento al contratto di mutuo ipotecario del 20.1.2005 per l'importo nominale di € 300.000 chiedevano anche l'accertamento della nullità del tasso convenuto parametrato all'indice Euribor per contrarietà alla legge antitrust e per l'effetto la dichiarazione di nullità parziale con conseguente sostituzione del tasso di interesse con quello previsto dall'art. 117 comma 7 TUB;
chiedevano altresì di accertare, in ogni caso,
l'indeterminatezza del tasso di interesse e, per l'effetto, dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo con sostituzione di detto tasso secondo quanto previsto dall'art. 117 comma 7 TUB.
pagina 3 di 26 In considerazione di quanto esposto chiedevano pertanto l'accertamento del saldo del conto corrente alla data di chiusura al netto di tutti gli addebiti illegittimi e pertanto la restituzione dell'importo di euro
1.593.226,94 oltre interessi e spese.
Si costituiva esponendo: che la citazione era nulla non risultando indicate le rimesse Parte_1
in relazione alle quali veniva formulata la domanda restitutoria;
che il diritto alla ripetizione era prescritto anche in considerazione del fatto che, in materia di indebito bancario, l'efficacia interruttiva è riconosciuta solo alla domanda giudiziale, sicché nessuna efficacia poteva essere attribuita, stante la sua genericità, alla missiva dell'11.11.2015 con la quale gli attori avevano richiesto la trasmissione della documentazione contabile relativa ai vari rapporto di credito intervenuti;
che parte attrice aveva omesso di depositare in giudizio il contratto originario di conto corrente sostenendo, in forza dell'omesso deposito, l'assenza di pattuizione circa i tassi di interesse, le commissioni e le altre spese e dunque l'illegittimità degli stessi;
che la prolissità dell'atto nonché della perizia tecnica allegata contrastavano con le regole del giusto processo;
che infondate erano le domande relative ai contratti di mutuo fondiario atteso che, anche volendo considerare fondate le conclusioni di parte attrice in ordine alla sussistenza di un saldo positivo del conto, la mancata realizzazione dell'attività programmata poteva assumere rilievo solo sotto il profilo dell' inadempimento ma non certo quale causa di nullità.
Con sentenza n. 3889/23 il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, ha:
− dichiarato la nullità della clausola di cui all'art. 7 del contratto 18.9.1986;
− dichiarato la nullità delle clausole di pattuizione delle CMS dei contratti in data 28.7.97 e
31.10.94;
− accertato che alla data di chiusura del conto 24.11.11 il saldo del conto corrente era pari a €
487.761,39 e condannato a corrispondere in favore di parte attrice l'importo Parte_1 sopra indicato oltre interessi al tasso legale dall'11.11.2015 al 15.3.2019; da tale data al saldo al tasso di cui all'art. 1284 IV comma c.c.;
− condannato la convenuta a corrispondere a parte attrice le spese di lite liquidate in € 22.000,00 oltre spese generali, oneri e accessori;
− posto definitivamente le spese di ctu al 25% a carico di parte attrice e al 75% a carico della convenuta;
− rigettato ogni altra domanda.
L'iter motivazionale percorso dal giudice di prime cure può essere così sintetizzato:
pagina 4 di 26 − parte attrice ha allegato che tra le parti risultava in essere un rapporto di conto corrente già aperto alla data del 31.3.86 ed estinto il 24.1.2011 con un saldo pari a zero;
che le condizioni applicate dalla banca sono state ancorate agli usi piazza e solo successivamente veniva fornito al correntista un contratto in data 28.7.1997 con cui veniva concessa un'apertura di credito e stabilite le condizioni economiche (doc. 3), nonché ulteriore apertura di credito in data 31.10.97 con cui venivano confermate le condizioni economiche del precedente contratto, (doc. 4), nonché copia documento di sintesi in data 30.9.2005 (doc. 5). Con memoria ex art 183 VI comma n. 2 parte attrice ha prodotto altresì contratto di conto corrente di corrispondenza con apertura di credito in data 18.9. 86 riportante le “norme che regolano i conti correnti e servizi connessi” e a dimostrazione dello sviluppo del rapporto di conto corrente l'attrice ha prodotto gli estratti conto a decorrere dal 31.3.1986 sino al 31.1.2011 data di estinzione del conto ad eccezione di alcuni limitati periodi;
− risulta pertanto provato che l'art. 7 del contratto in data 18.9.86 prevede che gli interessi debitori dovuti dal correntista, salvo patto diverso, si intendono determinati alle “condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza”. Secondo il condivisibile insegnamento del Supremo Collegio (v. tra le altre Cass. n. 14684/03), tale clausola, contenendo un mero riferimento generico, che non consente di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso concretamente riferirsi, è nulla per contrarietà agli artt. 1284 e 1346 c.c. e, pertanto, trattandosi di contratto stipulato prima del 9.7.1992, gli interessi vanno commisurati al tasso legale sino alla data del 28.7.1997 (doc. 3 attrice), data di sottoscrizione del contratto con cui sono state indicate le condizioni economiche del rapporto e da quella data secondo il tasso convenzionale;
− con riferimento alle CMS non risulta alcuna pattuizione sino al 28.7.97 e al 31.10.94; tali pattuizioni, tuttavia, non specificano la periodicità dell'addebito e la modalità di calcolo, essendo solo indicata l'aliquota percentuale;
deve, pertanto rilevarsi, la nullità delle suddette clausole per indeterminatezza ai sensi degli artt. 1419, 1418 comma 2 e 1346 c.c. e di conseguenza è stato chiesto al ctu di espungere tali importi per tutto il corso del rapporto;
− la capitalizzazione risulta posta in essere dalla convenuta in virtù della clausola contenuta all'art. 7 comma I, II, III del contratto di conto corrente. Tale norma prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e la capitalizzazione solo annuale degli interessi creditori.
Richiamata la statuizione di Cass. n. 2374/99, ribadita anche da Cass 3845/99 e definitivamente pagina 5 di 26 consolidata da Cass SU 21095/2004, secondo cui la clausola in esame, che riproduce norme uniformi predisposte all'epoca dall' è mero uso negoziale e come tale non rientra nella CP_4 deroga di cui all'art. 1283 c.c. che riguarda solo gli usi normativi, deve ritenersi la nullità della clausola di cui all'art. 7 del contratto di conto corrente e quindi illecita la capitalizzazione effettuata dalla In assenza di allegazione e prova da parte della convenuta Parte_1 dell'adeguamento previsto dall'art 7 della delibera CICR adottata il 9.2. 2000 in attuazione dell'art. 120 Tub come modificato dal d.lgs 342/99 o di una espressa pattuizione, va espunta la capitalizzazione degli interessi sino alla data di chiusura del conto. Delle due ipotesi di calcolo che sono state demandare al ctu deve, pertanto, farsi riferimento all'ipotesi sub B.;
− con riferimento alla sussistenza dell'apertura di credito e all'ammontare della stessa nel corso del rapporto, rilevante al fine dell'individuazione delle rimesse prescritte per il decorso di dieci anni anteriori alla messa in mora, costituita dalla lettera in data 11.11.2015 prodotta da parte attrice sub 9, idonea a tal fine contenendo espressa richiesta di pagamento, deve farsi riferimento alla tabella a pagg. 14, 15 della ctu ove viene precisato per ciascun periodo,
l'ammontare del fido concesso. Per il periodo anteriore all'11.11.2005, come richiesto dal quesito, l'esistenza dell'affidamento è stato identificato oltre che, sulla base dei report della centrale rischi prodotti da parte attrice a decorrere dal gennaio 1989, dall'analisi dell'andamento del conto corrente che ha evidenziato l'esistenza di aperture di credito per elasticità di cassa;
dall'esame degli scalari del conto corrente nei quali sono indicati due tassi di interesse con medesima data di decorrenza;
dall'addebito della commissione di massimo scoperto calcolata con aliquote differenti;
dall'addebito di voci quali “spesa tenuta fido”. Sulla base di quanto richiesto, il ctu ha quindi provveduto ad individuare le rimesse solutorie e ripristinatorie e quindi ad effettuare un duplice conteggio sulla base del saldo banca e del saldo ricalcolato al netto degli indebiti.
− alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità deve assumersi a base della decisione il ricalcolo effettuato dal ctu al netto degli indebiti annotati dalla convenuta e non secondo il saldo banca;
− il ctu ha, quindi, provveduto al ricalcolo sulla base degli estratti conto in atti che coprono il periodo dal 31.3.86 al 24.1.2011 data di estinzione del rapporto ad eccezione dell'estratto conto e scalare al 31.12.92, dello scalare al 30.6.96 e dello scalare al 30.9.98 rilevando altresì
l'illeggibilità dei movimenti relativi al mese di novembre. In accordo con quanto stabilito nel pagina 6 di 26 quesito il ctu ha provveduto a collegare il periodo immediatamente precedente il periodo mancante ed il periodo immediatamente successivo mediante l'imputazione di operazioni di raccordo pari la differenza dei due saldi estremi;
− alla luce di quanto esposto alla data di chiusura del conto 24.11.11 il saldo del conto corrente avrebbe dovuto essere pari a € 487.761,39 (ipotesi B pag. 23 saldo calcolato senza indebiti e senza capitalizzazione degli interessi per tutto il periodo) in luogo del saldo zero registrato in conto corrente;
− infondate sono le domande di accertamento di nullità dei contratti di mutuo stipulati in data
28.12.2001 e 20.10.2005 per essere i medesimi privi di giustificazione causale. La dicitura “per esigenze finanziarie aziendali” presente nel mutuo in data 28.12.2001 e la dicitura “intervento edilizio relativo all'abitazione principale” di cui al mutuo ipotecario in data 20.10.2005 non consente di qualificare i mutui quali mutui di scopo. Deve infatti ritenersi, in conformità a Cass
9838/20, che “in tutti i casi in cui sia dedotta l'esistenza di un mutuo di scopo convenzionale, è pur sempre necessario che la clausola di destinazione della somma mutuata, incidendo sulla causa del contratto, finisca per coinvolgere direttamente anche l'interesse dell'istituto finanziatore;
nel senso che, qualora - invece - venga prevista nel contratto di finanziamento una destinazione delle somme erogate nell'interesse del mutuatario, si realizzerebbe una mera esteriorizzazione dei motivi del negozio, di per sè non comportante una modifica del tipo contrattuale;
in tale eventualità, pertanto, non si potrebbe parlare di mutuo di scopo (sebbene uno scopo, in senso lato, vi sia ovviamente per il sovvenuto), poichè la mera indicazione dei motivi, non accompagnata da un programma contrattuale teso alla loro realizzazione, non è di per sè idonea a modificare il tipo negoziale”. Con la precisazione che “La mera enunciazione, nel testo contrattuale, che il mutuatario utilizzerà la somma erogatagli per lo svolgimento di una data attività o per il perseguimento di un dato risultato non è per sé idonea a integrare gli estremi del mutuo di scopo convenzionale, per il cui inveramento occorre, di contro, che lo svolgimento dell'attività dedotta o il risultato perseguito siano nel concreto rispondenti a uno specifico e diretto interesse anche proprio della persona del mutuante, che vincoli l'utilizzo delle somme erogate alla relativa destinazione” ( Cass 1517/21);
− infondata anche la deduzione secondo cui con riferimento al mutuo in data 28.12.2001 sarebbe stato applicato un tasso diverso da quello pattuito;
il consulente d'ufficio cui è stata demandato di accertare la circostanza, a seguito dello sviluppo del piano di ammortamento mediante i pagina 7 di 26 contenuti del contratto, ha verificato che sono stati applicati i tassi contrattualmente pattuiti atteso che la rata quantificata dal ctu corrisponde al tasso di interesse pattuito nel contratto;
− con riferimento all'eccezione relativa alla previsione di un regime di capitalizzazione composto si rileva che nel caso dell'ammortamento alla francese “la legge di sconto composto” è utilizzata unicamente al fine di individuare la quota di capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite, ed è, pertanto una formula di equivalenza finanziaria che consente di rendere uguali il capitale mutuato con la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate di ammortamento, senza incidere sul separato conteggio degli interessi che, rispondono alla regola dell'interesse semplice poiché, ad ogni scadenza temporale pattuita, la quota di interessi compresa in ciascuna rata è data dal prodotto tra il debito residuo alla medesima data e il tasso d'interesse frazionato secondo la medesima ripartizione temporale di restituzione del capitale;
− con riferimento alla dedotta nullità del mutuo in data 20.10.2005 perché assume come parametro di riferimento l'Euribor, non sussiste vizio di indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto della clausola dal momento che, a prescindere dalle modalità con le quali i dati sono forniti dalle banche segnalanti, il tasso in quanto tale è inequivocabilmente quantificato e, pertanto, risulta oggettivamente determinato;
− con riferimento alla dedotta nullità del contratto per la determinazione del tasso applicabile con il richiamo l'indice Euribor a seguito della decisione della Commissione Europea n. C (2013) del 4 dicembre 2013, deve richiamrsi Corte App. Milano 20.5.22 n. secondo cui la decisione della Commissione UE non è “prova privilegiata” di un'intesa a monte cui – secondo la prospettazione dell'appellante – i contratti di apertura di credito ipotecari costituirebbero lo sbocco vietato “a valle”: nei contratti in esame l'indice Euribor è stato pattuito quale tasso di interesse di riferimento per il finanziamento concesso in favore della società ed è stato regolato, nel dettaglio, all'art. 6). Trattasi di tasso di interesse volto a remunerare l'apertura di credito accordata dalla Banca e non operazioni su strumenti finanziari derivati, riguardando, pertanto, un ambito di applicazione non assimilabile a quello della decisione indicata. Di conseguenza,
“in assenza di positivo accertamento dell'illecito antitrust da parte dell'autorità amministrativa deputata alla vigilanza sul mercato, l'onere della prova del dedotto illecito grava sulla parte che ne assume l'esistenza, secondo le regole ordinarie del processo civile”. Nel caso concreto,
l'onere della prova non è stato soddisfatto.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , formulando i seguenti motivi: Parte_1
pagina 8 di 26 1. In punto di violazioni di legge denunciate e di loro rilevanza ai fini della decisione impugnata (art. 342 n. 3 c.p.c.) - Nullità della sentenza di primo grado per mancato rispetto della normativa regolante la distribuzione della competenza.
Ritiene parte appellante che la sentenza impugnata sia nulla in quanto pronunciata dal Tribunale in composizione collegiale anziché monocratica in assenza dei presupposti di legge di cui all'art. 50 bis c.p.c. e in assenza di motivazione “inidonea a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento della determinazione di rimettere la causa - per la decisione - al Collegio”.
2. In punto di censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado: gli altri motivi - nel merito - dell'atto di appello
L'appellante ha dedotto quanto segue.
I. il Giudice di primo grado ha consentito la ricostruzione dell'andamento del conto corrente nonostante abbia pacificamente riconosciuto l'assenza di documentazione in alcuni periodi (si veda primo capoverso pag. 4 della sentenza) e ha espressamente consentito al CTU di ricorrere alle cd. “operazioni di raccordo”. Tuttavia, così facendo il Giudice di prime cure ha totalmente ignorato come la giurisprudenza sia costante nel negare la possibilità di porre in essere tali operazioni. Il Giudice di prime cure ha, dunque, nel caso in esame, da un lato erroneamente consentito al CTU di procedere alle “operazioni di raccordo” senza tenere in minima considerazione le conseguenze derivanti dal versamento in atti di documentazione soltanto parziale, ma ha anche sostanzialmente delegato (e consentito) al CTU di svolgere un'indagine persino relativa al periodo pacificamente coperto dalla prescrizione;
II. con riferimento alle CMS, la pronuncia di primo grado risulta errata ed evidentemente contraddittoria. Invero, sempre a pag. 4 della sentenza, il Giudice di prime cure ha dapprima sostenuto che “con riferimento alle CMS si rileva che non risulta alcuna pattuizione sino al
28.7.97 e al 31.10.94” e poi, subito dopo, che “tali pattuizioni, tuttavia, non specificano la periodicità dell'addebito e la modalità di calcolo, essendo solo indicata l'aliquota percentuale;
deve pertanto rilevarsi, la nullità delle suddette clausole per indeterminatezza”. Delle due l'una. Non si comprende come possa plausibilmente sostenersi - da un lato - che non risultino pattuizioni e - dall'altro - affermare che le stesse pattuizioni (che poco prima non esistevano ma che a questo punto, invece, esistono) non specifichino la periodicità dell'addebito.
a. Risulta poi erronea e priva di motivazione e/o con motivazione apparente la pronuncia di primo grado nella parte in cui afferma laconicamente che “sono state espunte dal
pagina 9 di 26 ricalcolo le spese in assenza di pattuizione”. Non è dato sapere infatti a quali spese il
Giudice si riferisca e comunque, con riferimento a tali presunte spese, risulta ictu oculi evidente come il Giudicante si sia limitato a recepire acriticamente, peraltro soltanto implicitamente e senza neppure un richiamo ai passaggi dell'elaborato peritale, il contenuto della CTU versata in atti. Sul punto, pertanto, il decidente non soltanto non specifica a quali spese si riferisca ma neppure indica la ragione e l'iter logico-giuridico per il quale ritiene che si debba sposare la ricostruzione tecnica (e i relativi conteggi) fornita dal CTU.;
III. il CTU ha evidenziato come l'ipotesi B) – quella fatta propria dal Giudice di prime cure pur in totale difetto di motivazione - sia fondata su un ricalcolo sviluppato dalla data del 24 ottobre
1995 sino alla data del 24 gennaio 2011 (data di chiusura del conto corrente). Il Giudice avrebbe, dunque, dovuto in primo luogo rilevare che quel conteggio di cui all'ipotesi B) conteneva un ricalcolo effettuato anche per un periodo coperto - inevitabilmente e senza dubbio alcuno - da prescrizione. Invero il conteggio è stato posto in essere a partire dal 24 ottobre 1995 ma la lettera ritenuta (peraltro erroneamente) dal Giudice come interruttiva della prescrizione è dell'11 novembre 2015. Pertanto, tutti le operazioni relative a data antecedente l'11 novembre
2005 (10 anni prima della lettera presuntamente interruttiva), dovevano essere escluse dal riconteggio o comunque non esser prese in considerazione dal Giudicante al momento dell'emissione della pronuncia.
a. Tale circostanza è stata evidenziata dallo stesso CTU, il quale a pag. 22 della relazione peritale ha precisato: “lo scrivente c.t.u. rappresenta che dalla ricostruzione effettuata è stato verificato come, sulla base del saldo ricalcolato (cfr. colonna 9 del prospetto allegato sub. 5) risulta provato per tabulas che il conto corrente in esame, a partire dal
27.06.02, ha assunto costantemente un saldo positivo per il correntista.
b. Appare, quindi, del tutto evidente che il passaggio in attivo del conto comporta il
pagamento di tutto il pregresso fino al 11.11.05, che è quindi irrimediabilmente prescritto per tale motivo. Qualora la S.V. ritenesse di seguire la suindicata impostazione, si rinvia al prospetto sub. 3”.
c. Il prospetto sub. 3, contenente i ricalcoli effettuati considerando l'eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto bancario convenuto - che non è stata minimamente presa in considerazione senza alcuna motivazione, invece, dal Giudice di primo grado -
pagina 10 di 26 evidenzia un saldo ricalcolato (a debito del correntista) esclusivamente pari a euro
20.323,52 (si veda doc. denominato “Prospetto-nr.-3” allegato alla consulenza tecnica d'ufficio e che si rideposita unitamente al presente atto di appello quale doc.
5 - prospetto n. 3 del CTU);
IV. la pronuncia di primo grado risulta del tutto erronea, difettosa in punto di motivazione e generica nella parte in cui ha ritenuto (si veda pag. 5 della sentenza) che la lettera dell'11 novembre 2015 prodotta da parte attrice sub 9 sia “idonea” all'interruzione della prescrizione
“contenendo espressa richiesta di pagamento”. Non possono essere ritenute interruttive della prescrizione richieste generiche del cliente con cui lo stesso dichiara di voler ripetere “le somme eventualmente incassate in modo illegittimo dalla banca” (così, ex plurimis, Tribunale di Parma sentenza n. 416 dell'11 marzo 2019). Tale richiesta risulta quindi inidonea a interrompere la prescrizione, in quanto la stessa non solo presenta un carattere meramente ipotetico, ma non individua neppure astrattamente quali somme sarebbero state illegittimamente riscosse dalla convenuta e a che titolo, dunque, richieste in restituzione;
V. il Giudice ha, per l'ennesima volta, totalmente errato non considerando minimamente i più elementari principi in materia di ripartizione dell'onere probatorio, avendo consentito al consulente tecnico da lui nominato di poter colmare un evidente deficit probatorio degli attori in punto di individuazione della natura delle rimesse, solutorie o ripristinatorie. La giurisprudenza
è granitica (si veda, ex multis, Corte di Cassazione, Sez. civile, 18 gennaio 2022, con sentenza n. 1388) nel ritenere che in presenza di eccezione di prescrizione della banca, è onere del correntista, attore in ripetizione dell'indebito, allegare e provare la natura, solutoria o ripristinatoria, delle rimesse. Il Giudice ha dunque anzitutto errato nell'ammettere la richiesta consulenza tecnica d'ufficio a fronte di evidenti carenze probatorie da parte degli attori, finendo per disporre dunque una CTU dal contenuto evidentemente esplorativo ma ha anche illegittimamente ritenuto di poter consentire al consulente tecnico d'ufficio di colmare i “vuoti”, dal punto di vista probatorio, dell'avversa domanda giudiziaria. Invero, come già evidenziato in seno alla comparsa di costituzione depositata nel giudizio di primo grado (si veda doc. 6, pag.
6), né l'atto di citazione né la relazione peritale prodotta indicano le rimesse in relazione alle quali si formulava domanda restitutoria;
VI. totalmente errato è anche il passaggio della sentenza in cui il Giudice di primo grado (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) sostiene che “(…) si ritiene di assumere a base della decisione pagina 11 di 26 il ricalcolo effettuato dal ctu al netto degli indebiti annotati dalla convenuta e non secondo il saldo banca (…)”. A differenza di quanto sostenuto dal primo Giudice tale conclusione non soltanto non è conforme alle conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza ma è altresì evidentemente erronea;
VII. del tutto erronea ed evidentemente irrazionale è poi la condanna in punto di spese di lite. È infatti evidente che il caso deciso in primo grado costituisca e integri un'ipotesi di soccombenza reciproca. La pronuncia di primo grado risulta dunque - sotto tale profilo - contraddittoria, essendo il Giudice pervenuto a una compensazione parziale delle spese di CTU e non delle spese di lite.
Si sono costituiti e , i quali hanno chiesto di dichiarare Controparte_1 Controparte_2 improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto da o di rigettarlo in quanto Parte_1
infondato e hanno proposto appello incidentale formulando i seguenti motivi:
1. Primo motivo di appello incidentale. Sulle rimesse solutorie e il fido di fatto. Omessa motivazione.
Parte appellata ha dedotto che:
− nel rapporto in questione sono riscontrabili delle prove di affidamento sia mediante i documenti contrattuali di concessione sia attraverso la verifica “ratione temporis” della Centrale Rischi depositata in atti, sia attraverso l'analisi degli estratti conto trimestrali anch'essi depositati in atti;
− è però possibile riscontrare periodi in cui l'affidamento, senz'altro concesso, non è univocamente identificabile, in quanto la somma concessa, riscontrabile dal contratto, è diversa da quella dell'estratto conto e, a loro volta, entrambe non corrispondono all'affidamento riscontrabile in centrale rischi;
− i periodi nei quali, al fine di ricostruire il saldo di conto corrente nella maniera più rispondente alla realtà, l'affidamento da contratto risulta diverso da quello risultante dalla Centrale Rischi e da quello effettivamente concesso al correntista sono i seguenti:
• Ottobre 1994, l'affidamento riscontrabile da documenti contrattuali in atti era di L.
500.000.000, quello rilevabile da CR di L. 500.000.000, quello rilevabile da ECC di L.
1.500.000.000;
pagina 12 di 26 • Agosto 1997, l'affidamento riscontrabile da documenti contrattuali in atti era di L.
850.000.000, quello rilevabile da CR di L. 1.350.000.000, quello rilevabile da ECC di L.
1.500.000.000;
• Dicembre 2000, l'affidamento riscontrabile da documenti contrattuali in atti era di L.
• 500.000.000, quello rilevabile da CR di L. 2.000.000.000, quello rilevabile da ECC di L.
1.700.000.000;
• Dicembre 2001, l'affidamento riscontrabile da documenti contrattuali in atti era di €
258.228, quello rilevabile da CR di €. 413.166, quello rilevabile da ECC di € 723.041;
− le evidenti differenze circa l'affidamento concesso, tenuto conto, altresì della circostanza che la banca nel corso del lungo rapporto di credito non ha mai effettuato alcuna richiesta di rientro al correntista, permettono di poter sostenere che il rapporto fosse affidato senza alcun limite (cd.
“Fido di fatto”);
− pertanto, le rimesse devono essere considerate tutte ripristinatorie, così come disposto dallo stesso quesito.
Parte appellata ha quindi chiesto l'integrazione della CTU al fine di elaborare un'ipotesi di calcolo che consideri tutte le rimesse in conto come ripristinatorie
2. Secondo motivo di appello incidentale. Sulla corretta imputazione delle rimesse prescritte.
Omessa motivazione.
Parte appellata ha dedotto quanto segue: “Nella fattispecie in esame il Giudice di prime cure ha omesso di pronunciarsi, così come non ha ritenuto di dover richiamare il CT all'esito del deposito della relazione peritale. Deve evidenziarsi sul punto che, una volta effettuata la ricostruzione generale del conto sin dal 1986 e quindi avendo individuato il saldo ricalcolato ratione temporis, si pone il problema di preservare gli effetti della dichiarata nullità della clausola anatocistica.
In tal caso, solo operando la reimputazione delle competenze ritenute ormai prescritte alla fine della ricostruzione e non al momento dell'originario addebito, si preserva la sterilizzazione di ogni effetto anatocistico dell'addebito di competenze. Laddove l'adita Corte ritenga di voler disporre il richiamo del CTU anche relativamente al presente motivo di appello, la reimputazione di competenze prescritte dovrà essere effettuata sul conto ricostruito al netto di quelle competenze già riaddebitate in ricostruzione per lo stesso periodo, in modo da evitare doppie imputazioni di interessi passivi per lo stesso periodo
pagina 13 di 26
3. Terzo motivo di appello incidentale. Sull'utilizzo dei tassi debitori nel periodo successivo al
28.07.1997. Omessa motivazione.
Secondo parte appellata il Giudice di prime cure ha errato nel ritenere non necessaria l'integrazione peritale anche in relazione alla misura degli interessi debitori applicata dal CTU nel periodo a far data dal 28.07.1997.
Parte appellata evidenzia, in particolare come nella propria consulenza il CTU abbia applicato nel corso della ricostruzione del rapporto quale tasso debitore, il tasso oltre fido, non tenendo così conto degli affidamenti indicati sia in centrale rischi, sia negli ECC e sia nei contratti, che seppur indeterminabile nell'importo risulta senz'altro concesso.
Deduce che: dall'estratto conto del II trimestre 2002 risulta un tasso debitore effettivamente applicato entro fido pari al 8,375%, ed un tasso debitore oltre fido pari al 10,375%; il CTU nel ricalcolo degli interessi passivi ha applicato il tasso del 10,375%, come si evince, ad esempio, a pagina 71 del prospetto nr. 6 ed a pag. 62 del prospetto n. 7.
Pertanto, chiede la riforma della sentenza e il richiamo del CTU perché svolga i calcoli corrispondenti e sostituisca i tassi debitori, così come elencato nella tabella riportata.
4. Quarto motivo di appello incidentale. Sulla capitalizzazione composta nei contratti di mutuo.
Carente motivazione per il Mutuo del 2001. Omessa motivazione per il mutuo del 2005.
Sostiene parte appellata che il Giudice ha motivato solo in riferimento al mutuo del 2001, mentre nulla ha detto in merito alla capitalizzazione composta in relazione al contratto di mutuo del 2005.
Richiama la dottrina secondo cui “poiché la rata dell'ammortamento “francese” è calcolata nel regime finanziario della capitalizzazione composta, ciò comporta, necessariamente, il calcolo di interessi su interessi” (Cfr. Sull'“anatocismo” nell'ammortamento francese, Controparte_5
Rivista Banche & Banchieri, 2/2015).
Deduce che la tesi sostenuta dal giudice di prime cure in relazione al contratto di mutuo stipulato in data 28.12.2001 è irragionevole e illogica in quanto “nel predetto contratto è rilevabile il solo importo della rata e non è riportato alcun piano di ammortamento. Non si comprende, pertanto, come il
Giudice possa aver dedotto la mancata applicazione del regime composto nel piano di ammortamento, in assenza del piano stesso e, allo stesso tempo, possa aver ignorato l'effetto dell'applicazione del regime composto da egli riconosciuto nella rata, soprattutto in considerazione del fatto che tale mutuo prevede il rimborso di rate costanti a tasso fisso per tutta la durata dell'operazione.
pagina 14 di 26 È evidente che in mancanza del piano di ammortamento, trattandosi di mutuo a rata costante e a tasso fisso, e in mancanza di pattuizioni circa il regime di applicazione dell'interesse, l'effetto dell'applicazione degli interessi sugli interessi riconosciuti dal Giudice nella rata in regime composto, non può risultare non rilevante ai fini del giudizio”.
Precisa, infine, che non può non evidenziarsi la particolare rilevanza giuridica del presente motivo di appello, avendo ad oggetto una questione posta al vaglio delle Sezioni Unite della Suprema Corte dal
Tribunale di Salerno con ordinanza del 19.07.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il primo motivo d'appello sia fondato.
Invero l'eccezione di nullità della sentenza è fondata. Invero, poiché la presente causa (avente ad oggetto l'accertamento della nullità dei contratti di mutuo stipulati tra le parti, il carattere indebito di alcuni addebiti operati sul conto corrente e la conseguente ripetizione delle somme indebitamente corrisposte) non rientra tra le cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale di cui all'art. 50 bis cpc, deve ritenersi applicabile l'art. 50 quater c.p.c. che commina la nullità per ciascuna delle ipotesi inverse e, dunque, anche relativamente alle sentenze - come la presente - pronunciate dal tribunale in composizione collegiale anziché monocratica (C. 11288/2007; C. 1658/2004).
Tuttavia, la nullità in questione è esclusivamente convertibile in motivo di impugnazione e non produce l'effetto della rimessione degli atti al primo giudice se il giudice dell'impugnazione sia - come nel caso di specie - anche giudice del merito (cfr. Cass. S.U. 28040/2008).
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere dichiarata nulla e conseguentemente la causa va nuovamente decisa nel merito da parte di questa Corte, la quale dovrà pronunciarsi sulle domande introduttive e non sui restanti motivi di appello (cfr. Cass. 12492/23).
Ciò premesso, ritiene la Corte che le domande proposte da e Controparte_1 CP_2
siano parzialmente fondate e che, pertanto, vadano accolte nei limiti e per le ragioni che di
[...]
seguito si illustrano.
Giova, innanzitutto, precisare che le domande svolte da parte attrice attengono, innanzitutto, ad un rapporto di conto corrente già aperto alla data del 31.3.86 ed estinto il 24.1.2011 con un saldo pari a zero, rispetto al quale la banca ha applicato condizioni ancorate agli usi piazza e solo successivamente fornito al correntista un contratto in data 28.7.1997 con cui è stata concessa un'apertura di credito e sono state stabilite le condizioni economiche (cfr. doc. 3 fasc. parte attrice primo grado), un ulteriore contratto di apertura di credito in data 31.10.97 con cui sono state confermate le condizioni economiche pagina 15 di 26 del precedente contratto (cfr. doc. 4 fasc. parte attrice primo grado) e la copia del documento di sintesi in data 30.9.2005 (cfr. doc. 5 fasc. parte attrice primo grado). Parte attrice ha, altresì, prodotto un contratto di conto corrente di corrispondenza con apertura di credito in data 18.9.86 riportante le
“norme che regolano i conti correnti e servizi connessi” e gli estratti conto a decorrere dal 31.3.1986 sino al 31.1.2011 data di estinzione del conto ad eccezione di alcuni limitati periodi.
In relazione a tale rapporto di conto corrente parte attrice ha dedotto:
− l'illegittima applicazione del tasso di interesse debitore ultralegale;
− l'illegittima applicazione del tasso creditore;
− l'illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto;
− l'illegittima corresponsione di commissioni e oneri non pattuiti;
− l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
− l'illegittima applicazione della data per valuta non validamente pattuita.
Parte convenuta ha, invece, dedotto l'infondatezza delle allegazioni avversarie ed eccepito l'intervenuta prescrizione delle domande svolte.
Quanto alla dedotta illegittimità dei tassi di interesse debitore e creditore applicati al rapporto de quo, si osserva, innanzitutto, che, dai documenti prodotti si evince che prima del 28.7.1997 non era stato pattuito tra le parti in termini specifici il tasso di interesse praticato. Invero, l'art. 7 del contratto del
18.9.86 (cfr. doc. memoria ex art. 183 co 6 cpc parte attrice) stabilisce che “i rapporti dare e avere vengono chiusi contabilmente in via normale, a fine dicembre di ogni anno, portando in conto gli interessi e le commissioni, nella misura stabilita, nonché le spese postali, telegrafiche simili e le spese di tenuta e chiusura del conto ed ogni eventuale altra con valuta data di regolamento. I conti, che risultino saltuariamente debitori vengono invece chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente
e cioè a fine marzo, giugno, settembre, dicembre applicando agli interessi dovuti dal correntista e alle competenze di chiusura valuta data di regolazione del conto, fermo restando che a fine anno, a norma del precedente comma saranno accreditati gli interessi dovuti dall'azienda di credito e operate le ritenute fiscali di legge. Gli interessi dovuti dal correntista all'azienda di credito salvo patto diverso si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura”.
Solo con il contratto del 28.7.1997 (cfr. doc. 3 fasc. primo grado parte attrice) sono state pattuite tra le parti per iscritto e in modo specifico le condizioni economiche del rapporto, ivi compresi i tassi di interesse applicabili.
pagina 16 di 26 Ebbene, è noto che il saggio degli interessi, ove ultralegale, debba essere previsto con apposita pattuizione scritta, come stabilito inizialmente dall'art. 1284 comma 3 c.c. e successivamente, in materia bancaria, dagli artt. 3 e 4 della legge 154/1992 e, infine, dall'art. 117 D.Lgs. 385/1993. Ai fini della valida stipula di una convenzione relativa agli interessi ultralegali è quindi necessario che la stessa abbia forma scritta e che contenga l'indicazione della percentuale del tasso di interesse in ragione di un periodo predeterminato, ai sensi dell'art. 1284 c.c., comma 3, che è norma imperativa.
Tale condizione, a seguito dell'entrata in vigore della l. 17 febbraio 1992, n. 154 è soddisfatta solo quando il tasso di interesse è desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto bancario;
diversamente, nel regime anteriore all'entrata in vigore della L. n. 154\1992, la condizione in questione poteva ritenersi soddisfatta anche per relationem, attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obbiettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse (tra le altre, Cass., 19/05/2010, n. 12276;
Cass., 25/02/2005 n. 4094).
In questa prospettiva, in riferimento ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della l. 154/1992, la Suprema Corte ha sancito la nullità della clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, trattandosi di clausola priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di inequivoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale;
tale clausola non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza (da ultimo, Cass., Ordinanza 26 settembre 2019 n. 24048; v. anche Cass., n. 22179 del 30/10/2015; Cass., 25/02/2005 n. 4094; Cass., 02/10/2003 n. 14684).
In assenza di pattuizione scritta in ordine al tasso di interessi in misura ultralegale, si applicano gli interessi nella misura prevista dalla legge e quindi: per i contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 154/92 - come nel caso di specie - gli interessi vanno calcolati nella misura del tasso legale ex art. 1284 c.c.; per i contratti perfezionatisi in epoca successiva trova applicazione il criterio sostitutivo previsto dall'art. 5 L. 154/92, sostituito poi dall'art. 117 VII co. lett. a del T.U.B., avente identico contenuto.
Invero, la disciplina da ultimo citata non spiega effetti retroattivi anche nei riguardi dei rapporti già vigenti, così come espressamente stabilito dall'art. 161 comma 6 T.U.B., in base al quale “I contratti già conclusi e i procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto
pagina 17 di 26 legislativo restano regolati dalle norme anteriori”. La giurisprudenza di legittimità, sul punto, ha precisato che, affermata la invalidità della clausola di determinazione degli interessi ultralegali, la pattuizione relativa agli interessi in misura superiore a quella legale è colpita da nullità solo per la parte corrispondente alla differenza tra il tasso legale e quello convenuto, con riferimento alla quale l'ordinamento interviene non per espungerla dal regolamento pattizio senza riconnettervi alcun effetto, bensì per sostituirla con la disciplina legale (cfr. Cass. 14 gennaio 1997 n. 280); si tratta di una nullità parziale suscettibile di eterointegrazione secondo il meccanismo di inserzione automatica delle norme imperative in sostituzione delle clausole contrattuali affette da nullità, a norma dell'art. 1419 co.2 c.c.
Ne consegue la sostituzione di tale tasso illegittimamente pattuito con quello di cui al meccanismo di eterointegrazione previsto dalla legge.
Conseguentemente, in relazione al rapporto bancario oggetto di lite sorto in epoca antecedente all'entrata in vigore della l. n. 154\1992, devono necessariamente applicarsi gli interessi sia debitori che creditori nella misura prevista dalla legge sino al 28.7.1997, considerato che la declaratoria di nullità parziale del tasso illegittimamente pattuito determina la sua automatica sostituzione con il tasso legale ex art. 1284 c.c., e a partire dal 28.7.1997 gli interessi sia debitori che creditori al tasso convenzionalmente pattuito.
Quanto alla dedotta illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto e di ulteriori addebiti a titolo di commissioni e spese, occorre, innanzitutto, evidenziare che non risulta provata prima del 28.7.1997 la pattuizione di spese e della commissione di massimo scoperto, necessaria affinché la relativa applicazione possa ritenersi legittima.
Come si è detto, infatti, solo con il contratto del 28.7.1997 (cfr. doc. 3 fasc. primo grado parte attrice) sono state pattuite tra le parti per iscritto e in modo specifico le condizioni economiche del rapporto, ivi comprese le commissioni di massimo scoperto, le ulteriori spese e le date valuta.
Tuttavia, per giurisprudenza pacifica, la commissione di massimo scoperto deve essere determinata e deve avere forma scritta. In particolare, deve essere indicata nella relativa clausola una serie di elementi, quali l'indicazione puntuale della commissione applicata, del periodo temporale di riferimento, delle modalità e della base del relativo calcolo. In mancanza di tali requisiti di forma e contenuto, la clausola si pone in violazione dell'art. 1346 c.c. e dell'art. 117 comma 4 T.U.B., D.lgs.
385/1993, a mente del quale “i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”,
pagina 18 di 26 Ebbene le pattuizioni contenute nei contratti del 28.7.1997 e 31.10.1997 non specificano la periodicità dell'addebito e la modalità di calcolo, ma recano esclusivamente l'indicazione dell'aliquota percentuale.
Tali clausole devono, pertanto, ritenersi nulle per indeterminatezza ai sensi degli artt. 1419, 1418 comma 2 e 1346 c.c.
Peraltro, la mancata pattuizione delle commissioni che hanno sostituito la commissione di massimo scoperto (“indennità di sconfinamento”), ha imposto, di espungere dal conteggio - come correttamente rielaborato dal CTU - gli importi addebitati a tale titolo nel corso del rapporto.
Quanto alla dedotta indebita applicazione di interessi anatocistici, giova precisare che in ordine al periodo antecedente l'entrata in vigore della Delibera CICR del 9.2.2000 (id est l'1.7.2000), le clausole anatocistiche sono da considerarsi nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c. perché basate, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass. 2374/1999, Cass n. 3096/1999,
Cass n. 12507/1999, Cass. n. 2593/2003; Cass. n. 21095/2004) su un uso negoziale e non già su un uso normativo. Quanto al periodo compreso tra l'1.7.2000 e il 24 gennaio 2011 (data di estinzione del rapporto) l'applicazione degli interessi anatocistici è da considerarsi comunque illegittima, non avendo la dimostrato di essersi adeguata, nel periodo di interesse, alla citata delibera CICR – che ha CP_3
legittimato il fenomeno anatocistico a condizione di pari periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori – attraverso la produzione della relativa pattuizione o quantomeno del relativo avviso in Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al correntista.
In definitiva, devono essere espunti dal saldo di conto corrente, perché illegittimi, tutti gli addebiti operati dalla a titolo di interessi anatocistici per tutta la durata del rapporto in esame. CP_3
Quanto alla eccezione di prescrizione svolta dalla Banca, occorre, innanzitutto, richiamare i principi espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite n. 24418/2010. In particolare, le Sezioni Unite - pronunciando in termini condivisi da unanime giurisprudenza (cfr. sul punto anche Cass. civ., n.
31927/2019) e muovendo dal presupposto che l'unitarietà del rapporto giuridico derivante dal contratto di conto corrente bancario non rappresenta, di per sé, l'unico e decisivo elemento per individuare nella chiusura del conto il momento da cui far decorrere il termine di prescrizione del diritto alla ripetizione di indebito - hanno evidenziato come l'azione di ripetizione proposta dal cliente di una banca sia soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, che decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta pagina 19 di 26 di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.
In tale ipotesi, invero, ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens.
Tuttavia, qualora durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto risultino produttivi di uno spostamento patrimoniale in favore della banca.
E ciò avviene evidentemente quando si tratti di versamenti eseguiti su un conto passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo che eccede i limiti dell'affidamento.
Peraltro, la Suprema Corte ha condivisibilmente affermato che “In tema di rapporti di conto corrente bancario, qualora, a fronte di un'azione di ripetizione dell'indebito esercitata dal correntista, la banca convenuta eccepisca la prescrizione del diritto di credito sul presupposto della natura solutoria delle rimesse, l'esistenza di un contratto di apertura di credito che consenta di attribuire semplice natura ripristinatoria della provvista alle rimesse oggetto della ripetizione dell'indebito e, conseguentemente, di far decorrere il termine di prescrizione a far data dalla chiusura del rapporto, costituisce una eccezione in senso lato, come tale rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado di appello, purché
l'affidamento risulti dai documenti legittimamente acquisiti al processo o dalle deduzioni contenute negli atti difensivi delle parti” (cfr. Cass. 20455/23). E che “In tema di contratto di apertura di credito viziato da difetto di forma, il rilievo officioso della relativa nullità di protezione incontra il limite dell'interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, al quale rimane conseguentemente ascritta la possibilità di fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti
l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei
Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi
pagina 20 di 26 eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione” (Cfr. Cass. 2338/24).
Infine, sussiste una simmetria tra i rispettivi oneri di allegazione delle parti: il correntista potrà limitarsi ad indicare l'esistenza di versamenti indebiti e chiederne la restituzione in riferimento ad un dato conto e ad un tempo determinato, e la Banca, dal canto suo, potrà limitarsi ad allegare l'inerzia dell'attore in ripetizione, e dichiarare di volerne profittare. Il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie non viene pertanto eliminato, ma si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova, sicché il giudice deve valutare la fondatezza delle contrapposte tesi in base al riparto dell'onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente. In conclusione, è possibile affermare che l'eccezione di prescrizione dell'actio indebiti esercitata con riguardo alle rimesse in conto corrente è validamente proposta dalla Banca convenuta ove questa alleghi l'elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione – vale a dire l'inerzia del correntista – e manifesti la volontà di profittare di quell'effetto, spettando poi al giudice di individuare, sulla base degli elementi presenti in atti, il dies a quo dell'inerzia rilevante e verificare se il decorso del tempo sia, o meno, sufficiente a determinare l'estinzione del diritto alla ripetizione dell'indebito, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (cfr. Cass. 7884/23).
Ciò posto, ritiene la Corte che risulta corretta l'individuazione, per il decennio anteriore alla lettera di messa in mora dell'11.11.2015 (cfr. doc. 9 fasc. primo grado parte attrice), delle rimesse solutorie effettuata, sulla base del saldo ricalcolato, dal CTU, il quale ha elaborato una tabella nella quale ha precisato per ciascun periodo l'ammontare del fido concesso, desunto dai report della centrale rischi prodotti da parte attrice a decorrere dal gennaio 89, dall'analisi dell'andamento del conto corrente che ha evidenziato l'esistenza di aperture di credito per elasticità di cassa;
dall'esame degli scalari del conto corrente nei quali sono indicati due tassi di interesse con medesima data di decorrenza;
dall'addebito della commissione di massimo scoperto calcolata con aliquote differenti;
dall'addebito di voci quali “ spesa tenuta fido” (cfr. Cass. n. 9141/2020 “E', invece, evidente che per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento”).
Giova, infine, precisare che, avendo il CTU accertato che “sulla base del saldo ricalcolato (cfr. colonna 9 del prospetto allegato sub. 5) risulta provato per tabulas che il conto corrente in esame, a
pagina 21 di 26 partire dal 27.06.02, ha assunto costantemente un saldo positivo per il correntista” le deduzioni svolte dalla banca circa l'inidoneità della missiva dell'11.11.2015 a integrare un valido atto di messa in mora risultano irrilevanti. Peraltro, i versamenti avvenuti in presenza di un saldo positivo non possono essere considerati rimesse solutorie, con conseguente prescrizione delle competenze addebitate in precedenza sul conto con saldo attivo, in quanto la rimessa su saldo positivo non può far altro che aumentare la capacità del cliente di ricorrere al credito della banca.
Ciò posto, ritiene la Corte che il ricalcolo effettuato dal CTU sia corretto in quanto eseguito nel rispetto del quesito che risulta aderente ai principi sopra richiamati e alle considerazioni svolte. In particolare, il
Ctu ha provveduto al ricalcolo sulla base degli estratti conto in atti che coprono il periodo dal 31.3.86 al
24.1.2011 (data di estinzione del rapporto) ad eccezione dell'estratto conto e scalare al 31.12.92, dello scalare al 30.6.96 e dello scalare al 30.9.98, rilevando altresì l'illeggibilità dei movimenti relativi al mese di novembre. In particolare, il consulente d'ufficio ha ritenuto comunque di poter ricostruire la movimentazione dei conti negli anni di riferimento, osservando che le richiamate lacune potevano essere colmate tramite l'applicazione del criterio dei c.d. movimenti di raccordo, già indicato nel quesito posto al ctu1 in considerazione del fatto che è legittimo espletare una consulenza tecnica contabile per la rideterminazione del saldo del conto corrente in base ai documenti contabili prodotti dalle parti quando la produzione degli estratti di conto corrente sia incompleta, facendo ricorso a procedimenti matematici di rielaborazione dei dati presenti nelle scritture contabili depositate (cfr.
Cass. n. 14074/18).
Il CTU ha, quindi, indicato il metodo adottato e spiegato come ha effettuato il calcolo, ritenendo che la mancata produzione dei predetti documenti non fosse decisiva per la rideterminazione del saldo.
Ritiene, pertanto, la Corte che la consulenza tecnica sia stata svolta in modo diligente, con valutazioni esaurienti e logiche e che il percorso logico utilizzato per ricostruire il saldo del conto corrente non possa considerarsi manifestamente incongruente o implausibile, in assenza peraltro di specifici rilievi svolti dalle parti in ordine alle modalità di ricostruzione del rapporto in concreto utilizzate.
Ciò posto, deve ritenersi accertato che alla data di chiusura del conto 24.11.11 il saldo del conto corrente fosse pari a € 487.761,39 (ipotesi B pag. 23) anziché pari a zero come registrato in conto corrente. 1 “Qualora gli estratti conto presentino degli intervalli temporali, l'ultimo saldo dovrà essere riportato all'inizio dell'ulteriore periodo documentato, tenendo ferma la misura degli addebiti e degli accrediti compiuti nel periodo nel quale non risultano prodotti gli estratti conto” pagina 22 di 26 deve quindi essere condannata al pagamento in favore di e Parte_1 Controparte_1
della somma di 487.761,39, oltre interessi al tasso legale dal 11.11.2015, data Controparte_2
della messa in mora, al 15.3.2019, data di notifica della citazione, e interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma c.c. da tale data al saldo.
Risultano, invece, del tutto infondate le domande svolte in relazione ai mutui stipulati in data
28.12.2001 e 20.10.2005.
Quanto alla dedotta nullità dei contratti di mutuo per l'assenza di giustificazione causale, la Corte ritiene condivisibile il principio per cui il “cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa” (cfr. Cass.
23149/22).
Inoltre, quanto alla dedotta nullità del finanziamento per mancato perseguimento dello scopo indicato in contratto, dal momento che lo stesso sarebbe stato utilizzato, nella realtà dei fatti, per ripianare passività pregresse, occorre ricordare che è ormai pacifico in giurisprudenza che la mera enunciazione, nell'atto di mutuo, della destinazione che il mutuatario intende dare alla somma erogata non è di per sé idonea a fare sussumere la fattispecie in quella del mutuo di scopo: per integrare il mutuo di scopo occorre, infatti, che la somma venga erogata al mutuatario esclusivamente ed in maniera vincolante per il raggiungimento di una determinata finalità, condivisa dal mutuante, la quale entra a far parte del sinallagma contrattuale. Diversamente si realizza una mera esteriorizzazione dei motivi del negozio, di per sé non comportante una modifica del tipo contrattuale (cfr. Cass. Civ., 15 dicembre 2020-14 aprile
2021 n. 9838; Cass. Civ., ordinanza n. 24699 19 ottobre 2017; Cass. 15929 del 18/06/2018; Cass. Civ., sentenza n. 12123 del 21/12/1990). Peraltro, l'eventuale divergenza dallo scopo indicato in contratto, nell'ambito del c.d. mutuo di scopo “convenzionale”, non è destinato ad incidere sulla validità della fattispecie negoziale, ma sull'esplicazione del sinallagma contrattuale (cfr. Cass. 1517/2021).
E' risultata, inoltre, infondata la deduzione secondo cui con riferimento al mutuo in data 28.12.2001 sarebbe stato applicato un tasso diverso da quello pattuito in quanto il c.t.u. ha verificato che sono stati effettivamente applicati i tassi contrattualmente pattuiti.
pagina 23 di 26 Quanto alla dedotta illegittima applicazione della capitalizzazione composta in violazione dell'art. 1283
c.c. in relazione ai contratti di mutuo oggetto di causa, occorre osservare che le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione con la sentenza n. 15130/2024 hanno affermato il principio per cui in caso di rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
In particolare, le Sezioni Unite, pur trattando espressamente una ipotesi di mutuo a tasso fisso, hanno affermato che il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione
(ammortamento alla francese) “non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi, che non maturano su altri interessi (infatti ogni volta che il pagamento avviene nel termine convenuto, il debito per interessi si estingue;
l'interesse è calcolato sul capitale di volta in volta residuo e non ha alla sua base alcun interesse capitalizzato, di modo che, non essendovi contaminazione di interessi capitalizzati, il calcolo degli interessi non integra una violazione dell'art.
1283 c.c. )”; né tale sistema genera per definizione ed in via generale un'incertezza sull'interesse applicato, dal momento che gli interessi vengono calcolati sulla somma concessa in prestito e in ciascuna delle rate successive la quota di interessi viene computata sul debito residuo del periodo precedente (senza alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello in concreto applicato); né esso si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul
TAN e sul TAEG, ma costituisce “il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente”.
Questi principi enunciati dalla Suprema Corte risultano applicabili anche ai mutui a tasso variabile, sotto il profilo dell'assenza sia di anatocismo che di costi occulti, con conseguente infondatezza delle deduzioni svolte dai correntisti.
Va, infine, disattesa l'eccezione di indeterminabilità o comunque di nullità del contratto di mutuo ipotecario del 20.1.2005 in ragione della pattuizione degli interessi convenzionali in forza del richiamo, quale base di calciolo, al tasso Euribor, da considerarsi secondo gli attori come nullo, in quanto espressione di una pratica lesiva della concorrenza.
pagina 24 di 26 In proposito è sufficiente osservare come l'Euribor consista in una rilevazione del tasso medio praticato dai maggiori istituti di credito dell'area europea in relazione ai finanziamenti concessi ad altri istituti di credito, rilevazione che, in quanto regolarmente pubblicata e quindi di inequivoco accertamento su base ultranazionale, è tale da soddisfare il parametro della determinabilità con riferimento alle pattuizioni che allo stesso facciano riferimento per relationem. Peraltro, con recente pronuncia, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “non vi è dubbio che il mero riferimento, in un contratto, al parametro dell'Euribor, sull'intuitivo sottinteso presupposto che esso sia correttamente determinato e, quindi, non alterato in modo illecito, sia del tutto legittimo” (Cass. 3/5/2024 n. 12007). Rispetto a tale pronuncia, è solo il caso di dire che non rilevano, in questa sede, i possibili profili di nullità astrattamente configurabili nel riferimento all'Euribor esaminati dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza in questione. In particolare, la conclusione non muta anche di fronte ad accertamenti in ordine ad alterazioni dell'indice avvenute in passato attraverso un accordo di cartello fra le banche (o per lo meno fra quelle di maggiori dimensioni, le cui condizioni economiche vengono prese in esame), dal momento che, comunque, tali pratiche distorsive non hanno comportato una indeterminatezza e indeterminabilità del dato di riferimento, ma al più potrebbero legittimare pretese risarcitorie, non avanzate nel caso di specie e che comunque presuppongono in generale la prova anche del danno, assente nella specie in punto di allegazione prima ancora che di prova.
Venendo al regolamento delle spese del giudizio, avuto riguardo all'esito del giudizio e alla sostanziale soccombenza di quest'ultima va condannata a rimborsare a e Parte_1 Controparte_1
le spese di lite da queste sostenute per entrambi i gradi di giudizio, come Controparte_2
liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55, secondo i parametri medi di tariffa previsti per le cause di valore compreso tra € 260.001 e € 520.000 e con esclusione, quanto al grado di appello, della fase istruttoria-trattazione, non tenutasi in questo grado di giudizio.
Per le medesime ragioni le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di Parte_1
PQM
la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in accoglimento del primo motivo d'appello, dichiara la nullità della sentenza impugnata;
2. condanna al pagamento in favore di e Parte_1 Controparte_1 CP_2
della somma di 487.761,39, oltre interessi al tasso legale dal 11.11.2015, data della
[...]
pagina 25 di 26 messa in mora, al 15.3.2019, data di notifica della citazione, e interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma c.c. da tale data al saldo;
3. condanna a rifondere a e le Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio liquidate:
a) quanto al giudizio di primo grado, nell'importo di € 22.457 per compensi, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
b) quanto al presente giudizio, nell'importo di € 14.239 per compensi, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A.;
4. pone definitivamente a carico di le spese di CTU Parte_1
Così deciso in Milano, il 15.1.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Lorenzo Orsenigo
pagina 26 di 26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lorenzo Orsenigo Presidente dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1775/2023 promossa in grado d'appello
DA
C.F. ), elettivamente domiciliata in VIALE P.TA VERCELLINA Parte_1 P.IVA_1
n. 7/9, MILANO presso lo studio dell'avv. FABIO LORIA, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), elettivamente domiciliati in VIA TERMITANA n. 27, CACCAMO (PA), C.F._2 presso lo studio dell'avv. ANNA PAPA, che li rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia la Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, così giudicare:
pagina 1 di 26 - in via preliminare: dichiarare la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza, accogliendo l'istanza ex artt. 283 e 351 c.p.c. appositamente formulata dall'appellante;
- in via principale, nel merito: dichiarare nulla e/o illegittima - per le ragioni meglio esposte nel presente atto - la sentenza n. 3889/2023 pubblicata in data 12 maggio 2023 ed emessa dal Tribunale
Ordinario di Milano, Sezione VI Civile, in composizione Collegiale nel giudizio iscritto al ruolo generale n. 17605/2019;
- sempre in via principale, accogliere il presente appello e - in riforma della sentenza n. 3889/2023 pubblicata in data 12 maggio 2023 ed emessa nel giudizio n. 17605/2019 R.G. - accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'istituto bancario in favore dei Sig.ri e a nessun titolo, CP_1 CP_2
per intervenuta prescrizione di tutte le pretese restitutorie avanzate;
- nell'ipotesi in cui la Corte d'Appello ritenga di confermare la sentenza di primo grado in punto di riconoscimento dell'efficacia interruttiva della prescrizione della lettera dell'11 novembre 2015, accertare e dichiarare che l'unica somma eventualmente dovuta e non coperta da prescrizione è quella risultante dal prospetto riepilogativo sub 3) ed è dunque esclusivamente pari a euro 20.323,52;
- condannare i Sig.ri e , alla rifusione delle spese, diritti e Controparte_1 Controparte_2
competenze professionali, anche relative al precedente grado di giudizio.
- in via subordinata, accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza di primo grado - e conseguentemente riformarla sul punto - in ordine alla condanna integrale alle spese di lite e provvedere invece alla compensazione delle stesse nella percentuale che sarà ritenuta di giustizia.
Per e : Controparte_1 Controparte_2
Voglia pertanto l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto da per tutti i Parte_1
motivi ex ante rappresentati;
2) Rigettare nel merito l'appello proposto da in quanto infondato in fatto ed in Parte_1
diritto;
3) In accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza di primo grado, procedendo agli accertamenti peritali richiesti in ragione delle esposte ragioni di appello, procedendo all'accoglimento delle conseguenti domande;
pagina 2 di 26 4) Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e convenivano in giudizio in relazione Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
al contratto di conto corrente n. 2241/305676 che ha avuto esecuzione tra le parti dal 31.3.1986 fino al
24 gennaio 2011 nonché con riferimento al contratto di mutuo fondiario del 28.12.2001 dell'importo nominale di L 1.200.000 e del mutuo ipotecario del 20.10.2005 dell'importo nominale di € 300.000.
Con riferimento al conto corrente parte attrice rilevava che il rapporto risultava aperto già dal
31.3.1986 e che le condizioni economiche applicate dalla erano ancorate agli usi piazza e solo CP_3 successivamente veniva fornito contratto del 28.7.97 con cui veniva concessa un'apertura di credito di
€ 300.000,00 e in data 31.10.97 veniva concessa un'apertura di credito di L. 500.000,00 , nonché in data 30.9.2005 fornito documento di sintesi con le condizioni economiche del contratto.
Chiedeva che venisse accertata:
− l'illegittima applicazione del tasso di interesse debitore ultralegale;
− l'illegittima applicazione del tasso creditore;
− l'illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto;
− l'illegittima corresponsione di commissioni e oneri non pattuiti
− la nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
− l'illegittima applicazione della data per valuta non validamente pattuita.
Con riferimento ai contratti di mutuo gli attori rilevavano che le operazioni compiute al solo scopo di ripianare i conto correnti erano prive di giustificazione causale e pertanto nulli per difetto di causa;
che la banca con riferimento ad entrambi i contratti aveva applicato illegittimamente, in assenza di pattuizione, la capitalizzazione composta in violazione dell'art. 1283 c.c.; con riferimento al contratto di mutuo ipotecario del 20.1.2005 per l'importo nominale di € 300.000 chiedevano anche l'accertamento della nullità del tasso convenuto parametrato all'indice Euribor per contrarietà alla legge antitrust e per l'effetto la dichiarazione di nullità parziale con conseguente sostituzione del tasso di interesse con quello previsto dall'art. 117 comma 7 TUB;
chiedevano altresì di accertare, in ogni caso,
l'indeterminatezza del tasso di interesse e, per l'effetto, dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo con sostituzione di detto tasso secondo quanto previsto dall'art. 117 comma 7 TUB.
pagina 3 di 26 In considerazione di quanto esposto chiedevano pertanto l'accertamento del saldo del conto corrente alla data di chiusura al netto di tutti gli addebiti illegittimi e pertanto la restituzione dell'importo di euro
1.593.226,94 oltre interessi e spese.
Si costituiva esponendo: che la citazione era nulla non risultando indicate le rimesse Parte_1
in relazione alle quali veniva formulata la domanda restitutoria;
che il diritto alla ripetizione era prescritto anche in considerazione del fatto che, in materia di indebito bancario, l'efficacia interruttiva è riconosciuta solo alla domanda giudiziale, sicché nessuna efficacia poteva essere attribuita, stante la sua genericità, alla missiva dell'11.11.2015 con la quale gli attori avevano richiesto la trasmissione della documentazione contabile relativa ai vari rapporto di credito intervenuti;
che parte attrice aveva omesso di depositare in giudizio il contratto originario di conto corrente sostenendo, in forza dell'omesso deposito, l'assenza di pattuizione circa i tassi di interesse, le commissioni e le altre spese e dunque l'illegittimità degli stessi;
che la prolissità dell'atto nonché della perizia tecnica allegata contrastavano con le regole del giusto processo;
che infondate erano le domande relative ai contratti di mutuo fondiario atteso che, anche volendo considerare fondate le conclusioni di parte attrice in ordine alla sussistenza di un saldo positivo del conto, la mancata realizzazione dell'attività programmata poteva assumere rilievo solo sotto il profilo dell' inadempimento ma non certo quale causa di nullità.
Con sentenza n. 3889/23 il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, ha:
− dichiarato la nullità della clausola di cui all'art. 7 del contratto 18.9.1986;
− dichiarato la nullità delle clausole di pattuizione delle CMS dei contratti in data 28.7.97 e
31.10.94;
− accertato che alla data di chiusura del conto 24.11.11 il saldo del conto corrente era pari a €
487.761,39 e condannato a corrispondere in favore di parte attrice l'importo Parte_1 sopra indicato oltre interessi al tasso legale dall'11.11.2015 al 15.3.2019; da tale data al saldo al tasso di cui all'art. 1284 IV comma c.c.;
− condannato la convenuta a corrispondere a parte attrice le spese di lite liquidate in € 22.000,00 oltre spese generali, oneri e accessori;
− posto definitivamente le spese di ctu al 25% a carico di parte attrice e al 75% a carico della convenuta;
− rigettato ogni altra domanda.
L'iter motivazionale percorso dal giudice di prime cure può essere così sintetizzato:
pagina 4 di 26 − parte attrice ha allegato che tra le parti risultava in essere un rapporto di conto corrente già aperto alla data del 31.3.86 ed estinto il 24.1.2011 con un saldo pari a zero;
che le condizioni applicate dalla banca sono state ancorate agli usi piazza e solo successivamente veniva fornito al correntista un contratto in data 28.7.1997 con cui veniva concessa un'apertura di credito e stabilite le condizioni economiche (doc. 3), nonché ulteriore apertura di credito in data 31.10.97 con cui venivano confermate le condizioni economiche del precedente contratto, (doc. 4), nonché copia documento di sintesi in data 30.9.2005 (doc. 5). Con memoria ex art 183 VI comma n. 2 parte attrice ha prodotto altresì contratto di conto corrente di corrispondenza con apertura di credito in data 18.9. 86 riportante le “norme che regolano i conti correnti e servizi connessi” e a dimostrazione dello sviluppo del rapporto di conto corrente l'attrice ha prodotto gli estratti conto a decorrere dal 31.3.1986 sino al 31.1.2011 data di estinzione del conto ad eccezione di alcuni limitati periodi;
− risulta pertanto provato che l'art. 7 del contratto in data 18.9.86 prevede che gli interessi debitori dovuti dal correntista, salvo patto diverso, si intendono determinati alle “condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza”. Secondo il condivisibile insegnamento del Supremo Collegio (v. tra le altre Cass. n. 14684/03), tale clausola, contenendo un mero riferimento generico, che non consente di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso concretamente riferirsi, è nulla per contrarietà agli artt. 1284 e 1346 c.c. e, pertanto, trattandosi di contratto stipulato prima del 9.7.1992, gli interessi vanno commisurati al tasso legale sino alla data del 28.7.1997 (doc. 3 attrice), data di sottoscrizione del contratto con cui sono state indicate le condizioni economiche del rapporto e da quella data secondo il tasso convenzionale;
− con riferimento alle CMS non risulta alcuna pattuizione sino al 28.7.97 e al 31.10.94; tali pattuizioni, tuttavia, non specificano la periodicità dell'addebito e la modalità di calcolo, essendo solo indicata l'aliquota percentuale;
deve, pertanto rilevarsi, la nullità delle suddette clausole per indeterminatezza ai sensi degli artt. 1419, 1418 comma 2 e 1346 c.c. e di conseguenza è stato chiesto al ctu di espungere tali importi per tutto il corso del rapporto;
− la capitalizzazione risulta posta in essere dalla convenuta in virtù della clausola contenuta all'art. 7 comma I, II, III del contratto di conto corrente. Tale norma prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e la capitalizzazione solo annuale degli interessi creditori.
Richiamata la statuizione di Cass. n. 2374/99, ribadita anche da Cass 3845/99 e definitivamente pagina 5 di 26 consolidata da Cass SU 21095/2004, secondo cui la clausola in esame, che riproduce norme uniformi predisposte all'epoca dall' è mero uso negoziale e come tale non rientra nella CP_4 deroga di cui all'art. 1283 c.c. che riguarda solo gli usi normativi, deve ritenersi la nullità della clausola di cui all'art. 7 del contratto di conto corrente e quindi illecita la capitalizzazione effettuata dalla In assenza di allegazione e prova da parte della convenuta Parte_1 dell'adeguamento previsto dall'art 7 della delibera CICR adottata il 9.2. 2000 in attuazione dell'art. 120 Tub come modificato dal d.lgs 342/99 o di una espressa pattuizione, va espunta la capitalizzazione degli interessi sino alla data di chiusura del conto. Delle due ipotesi di calcolo che sono state demandare al ctu deve, pertanto, farsi riferimento all'ipotesi sub B.;
− con riferimento alla sussistenza dell'apertura di credito e all'ammontare della stessa nel corso del rapporto, rilevante al fine dell'individuazione delle rimesse prescritte per il decorso di dieci anni anteriori alla messa in mora, costituita dalla lettera in data 11.11.2015 prodotta da parte attrice sub 9, idonea a tal fine contenendo espressa richiesta di pagamento, deve farsi riferimento alla tabella a pagg. 14, 15 della ctu ove viene precisato per ciascun periodo,
l'ammontare del fido concesso. Per il periodo anteriore all'11.11.2005, come richiesto dal quesito, l'esistenza dell'affidamento è stato identificato oltre che, sulla base dei report della centrale rischi prodotti da parte attrice a decorrere dal gennaio 1989, dall'analisi dell'andamento del conto corrente che ha evidenziato l'esistenza di aperture di credito per elasticità di cassa;
dall'esame degli scalari del conto corrente nei quali sono indicati due tassi di interesse con medesima data di decorrenza;
dall'addebito della commissione di massimo scoperto calcolata con aliquote differenti;
dall'addebito di voci quali “spesa tenuta fido”. Sulla base di quanto richiesto, il ctu ha quindi provveduto ad individuare le rimesse solutorie e ripristinatorie e quindi ad effettuare un duplice conteggio sulla base del saldo banca e del saldo ricalcolato al netto degli indebiti.
− alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità deve assumersi a base della decisione il ricalcolo effettuato dal ctu al netto degli indebiti annotati dalla convenuta e non secondo il saldo banca;
− il ctu ha, quindi, provveduto al ricalcolo sulla base degli estratti conto in atti che coprono il periodo dal 31.3.86 al 24.1.2011 data di estinzione del rapporto ad eccezione dell'estratto conto e scalare al 31.12.92, dello scalare al 30.6.96 e dello scalare al 30.9.98 rilevando altresì
l'illeggibilità dei movimenti relativi al mese di novembre. In accordo con quanto stabilito nel pagina 6 di 26 quesito il ctu ha provveduto a collegare il periodo immediatamente precedente il periodo mancante ed il periodo immediatamente successivo mediante l'imputazione di operazioni di raccordo pari la differenza dei due saldi estremi;
− alla luce di quanto esposto alla data di chiusura del conto 24.11.11 il saldo del conto corrente avrebbe dovuto essere pari a € 487.761,39 (ipotesi B pag. 23 saldo calcolato senza indebiti e senza capitalizzazione degli interessi per tutto il periodo) in luogo del saldo zero registrato in conto corrente;
− infondate sono le domande di accertamento di nullità dei contratti di mutuo stipulati in data
28.12.2001 e 20.10.2005 per essere i medesimi privi di giustificazione causale. La dicitura “per esigenze finanziarie aziendali” presente nel mutuo in data 28.12.2001 e la dicitura “intervento edilizio relativo all'abitazione principale” di cui al mutuo ipotecario in data 20.10.2005 non consente di qualificare i mutui quali mutui di scopo. Deve infatti ritenersi, in conformità a Cass
9838/20, che “in tutti i casi in cui sia dedotta l'esistenza di un mutuo di scopo convenzionale, è pur sempre necessario che la clausola di destinazione della somma mutuata, incidendo sulla causa del contratto, finisca per coinvolgere direttamente anche l'interesse dell'istituto finanziatore;
nel senso che, qualora - invece - venga prevista nel contratto di finanziamento una destinazione delle somme erogate nell'interesse del mutuatario, si realizzerebbe una mera esteriorizzazione dei motivi del negozio, di per sè non comportante una modifica del tipo contrattuale;
in tale eventualità, pertanto, non si potrebbe parlare di mutuo di scopo (sebbene uno scopo, in senso lato, vi sia ovviamente per il sovvenuto), poichè la mera indicazione dei motivi, non accompagnata da un programma contrattuale teso alla loro realizzazione, non è di per sè idonea a modificare il tipo negoziale”. Con la precisazione che “La mera enunciazione, nel testo contrattuale, che il mutuatario utilizzerà la somma erogatagli per lo svolgimento di una data attività o per il perseguimento di un dato risultato non è per sé idonea a integrare gli estremi del mutuo di scopo convenzionale, per il cui inveramento occorre, di contro, che lo svolgimento dell'attività dedotta o il risultato perseguito siano nel concreto rispondenti a uno specifico e diretto interesse anche proprio della persona del mutuante, che vincoli l'utilizzo delle somme erogate alla relativa destinazione” ( Cass 1517/21);
− infondata anche la deduzione secondo cui con riferimento al mutuo in data 28.12.2001 sarebbe stato applicato un tasso diverso da quello pattuito;
il consulente d'ufficio cui è stata demandato di accertare la circostanza, a seguito dello sviluppo del piano di ammortamento mediante i pagina 7 di 26 contenuti del contratto, ha verificato che sono stati applicati i tassi contrattualmente pattuiti atteso che la rata quantificata dal ctu corrisponde al tasso di interesse pattuito nel contratto;
− con riferimento all'eccezione relativa alla previsione di un regime di capitalizzazione composto si rileva che nel caso dell'ammortamento alla francese “la legge di sconto composto” è utilizzata unicamente al fine di individuare la quota di capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite, ed è, pertanto una formula di equivalenza finanziaria che consente di rendere uguali il capitale mutuato con la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate di ammortamento, senza incidere sul separato conteggio degli interessi che, rispondono alla regola dell'interesse semplice poiché, ad ogni scadenza temporale pattuita, la quota di interessi compresa in ciascuna rata è data dal prodotto tra il debito residuo alla medesima data e il tasso d'interesse frazionato secondo la medesima ripartizione temporale di restituzione del capitale;
− con riferimento alla dedotta nullità del mutuo in data 20.10.2005 perché assume come parametro di riferimento l'Euribor, non sussiste vizio di indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto della clausola dal momento che, a prescindere dalle modalità con le quali i dati sono forniti dalle banche segnalanti, il tasso in quanto tale è inequivocabilmente quantificato e, pertanto, risulta oggettivamente determinato;
− con riferimento alla dedotta nullità del contratto per la determinazione del tasso applicabile con il richiamo l'indice Euribor a seguito della decisione della Commissione Europea n. C (2013) del 4 dicembre 2013, deve richiamrsi Corte App. Milano 20.5.22 n. secondo cui la decisione della Commissione UE non è “prova privilegiata” di un'intesa a monte cui – secondo la prospettazione dell'appellante – i contratti di apertura di credito ipotecari costituirebbero lo sbocco vietato “a valle”: nei contratti in esame l'indice Euribor è stato pattuito quale tasso di interesse di riferimento per il finanziamento concesso in favore della società ed è stato regolato, nel dettaglio, all'art. 6). Trattasi di tasso di interesse volto a remunerare l'apertura di credito accordata dalla Banca e non operazioni su strumenti finanziari derivati, riguardando, pertanto, un ambito di applicazione non assimilabile a quello della decisione indicata. Di conseguenza,
“in assenza di positivo accertamento dell'illecito antitrust da parte dell'autorità amministrativa deputata alla vigilanza sul mercato, l'onere della prova del dedotto illecito grava sulla parte che ne assume l'esistenza, secondo le regole ordinarie del processo civile”. Nel caso concreto,
l'onere della prova non è stato soddisfatto.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , formulando i seguenti motivi: Parte_1
pagina 8 di 26 1. In punto di violazioni di legge denunciate e di loro rilevanza ai fini della decisione impugnata (art. 342 n. 3 c.p.c.) - Nullità della sentenza di primo grado per mancato rispetto della normativa regolante la distribuzione della competenza.
Ritiene parte appellante che la sentenza impugnata sia nulla in quanto pronunciata dal Tribunale in composizione collegiale anziché monocratica in assenza dei presupposti di legge di cui all'art. 50 bis c.p.c. e in assenza di motivazione “inidonea a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento della determinazione di rimettere la causa - per la decisione - al Collegio”.
2. In punto di censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado: gli altri motivi - nel merito - dell'atto di appello
L'appellante ha dedotto quanto segue.
I. il Giudice di primo grado ha consentito la ricostruzione dell'andamento del conto corrente nonostante abbia pacificamente riconosciuto l'assenza di documentazione in alcuni periodi (si veda primo capoverso pag. 4 della sentenza) e ha espressamente consentito al CTU di ricorrere alle cd. “operazioni di raccordo”. Tuttavia, così facendo il Giudice di prime cure ha totalmente ignorato come la giurisprudenza sia costante nel negare la possibilità di porre in essere tali operazioni. Il Giudice di prime cure ha, dunque, nel caso in esame, da un lato erroneamente consentito al CTU di procedere alle “operazioni di raccordo” senza tenere in minima considerazione le conseguenze derivanti dal versamento in atti di documentazione soltanto parziale, ma ha anche sostanzialmente delegato (e consentito) al CTU di svolgere un'indagine persino relativa al periodo pacificamente coperto dalla prescrizione;
II. con riferimento alle CMS, la pronuncia di primo grado risulta errata ed evidentemente contraddittoria. Invero, sempre a pag. 4 della sentenza, il Giudice di prime cure ha dapprima sostenuto che “con riferimento alle CMS si rileva che non risulta alcuna pattuizione sino al
28.7.97 e al 31.10.94” e poi, subito dopo, che “tali pattuizioni, tuttavia, non specificano la periodicità dell'addebito e la modalità di calcolo, essendo solo indicata l'aliquota percentuale;
deve pertanto rilevarsi, la nullità delle suddette clausole per indeterminatezza”. Delle due l'una. Non si comprende come possa plausibilmente sostenersi - da un lato - che non risultino pattuizioni e - dall'altro - affermare che le stesse pattuizioni (che poco prima non esistevano ma che a questo punto, invece, esistono) non specifichino la periodicità dell'addebito.
a. Risulta poi erronea e priva di motivazione e/o con motivazione apparente la pronuncia di primo grado nella parte in cui afferma laconicamente che “sono state espunte dal
pagina 9 di 26 ricalcolo le spese in assenza di pattuizione”. Non è dato sapere infatti a quali spese il
Giudice si riferisca e comunque, con riferimento a tali presunte spese, risulta ictu oculi evidente come il Giudicante si sia limitato a recepire acriticamente, peraltro soltanto implicitamente e senza neppure un richiamo ai passaggi dell'elaborato peritale, il contenuto della CTU versata in atti. Sul punto, pertanto, il decidente non soltanto non specifica a quali spese si riferisca ma neppure indica la ragione e l'iter logico-giuridico per il quale ritiene che si debba sposare la ricostruzione tecnica (e i relativi conteggi) fornita dal CTU.;
III. il CTU ha evidenziato come l'ipotesi B) – quella fatta propria dal Giudice di prime cure pur in totale difetto di motivazione - sia fondata su un ricalcolo sviluppato dalla data del 24 ottobre
1995 sino alla data del 24 gennaio 2011 (data di chiusura del conto corrente). Il Giudice avrebbe, dunque, dovuto in primo luogo rilevare che quel conteggio di cui all'ipotesi B) conteneva un ricalcolo effettuato anche per un periodo coperto - inevitabilmente e senza dubbio alcuno - da prescrizione. Invero il conteggio è stato posto in essere a partire dal 24 ottobre 1995 ma la lettera ritenuta (peraltro erroneamente) dal Giudice come interruttiva della prescrizione è dell'11 novembre 2015. Pertanto, tutti le operazioni relative a data antecedente l'11 novembre
2005 (10 anni prima della lettera presuntamente interruttiva), dovevano essere escluse dal riconteggio o comunque non esser prese in considerazione dal Giudicante al momento dell'emissione della pronuncia.
a. Tale circostanza è stata evidenziata dallo stesso CTU, il quale a pag. 22 della relazione peritale ha precisato: “lo scrivente c.t.u. rappresenta che dalla ricostruzione effettuata è stato verificato come, sulla base del saldo ricalcolato (cfr. colonna 9 del prospetto allegato sub. 5) risulta provato per tabulas che il conto corrente in esame, a partire dal
27.06.02, ha assunto costantemente un saldo positivo per il correntista.
b. Appare, quindi, del tutto evidente che il passaggio in attivo del conto comporta il
pagamento di tutto il pregresso fino al 11.11.05, che è quindi irrimediabilmente prescritto per tale motivo. Qualora la S.V. ritenesse di seguire la suindicata impostazione, si rinvia al prospetto sub. 3”.
c. Il prospetto sub. 3, contenente i ricalcoli effettuati considerando l'eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto bancario convenuto - che non è stata minimamente presa in considerazione senza alcuna motivazione, invece, dal Giudice di primo grado -
pagina 10 di 26 evidenzia un saldo ricalcolato (a debito del correntista) esclusivamente pari a euro
20.323,52 (si veda doc. denominato “Prospetto-nr.-3” allegato alla consulenza tecnica d'ufficio e che si rideposita unitamente al presente atto di appello quale doc.
5 - prospetto n. 3 del CTU);
IV. la pronuncia di primo grado risulta del tutto erronea, difettosa in punto di motivazione e generica nella parte in cui ha ritenuto (si veda pag. 5 della sentenza) che la lettera dell'11 novembre 2015 prodotta da parte attrice sub 9 sia “idonea” all'interruzione della prescrizione
“contenendo espressa richiesta di pagamento”. Non possono essere ritenute interruttive della prescrizione richieste generiche del cliente con cui lo stesso dichiara di voler ripetere “le somme eventualmente incassate in modo illegittimo dalla banca” (così, ex plurimis, Tribunale di Parma sentenza n. 416 dell'11 marzo 2019). Tale richiesta risulta quindi inidonea a interrompere la prescrizione, in quanto la stessa non solo presenta un carattere meramente ipotetico, ma non individua neppure astrattamente quali somme sarebbero state illegittimamente riscosse dalla convenuta e a che titolo, dunque, richieste in restituzione;
V. il Giudice ha, per l'ennesima volta, totalmente errato non considerando minimamente i più elementari principi in materia di ripartizione dell'onere probatorio, avendo consentito al consulente tecnico da lui nominato di poter colmare un evidente deficit probatorio degli attori in punto di individuazione della natura delle rimesse, solutorie o ripristinatorie. La giurisprudenza
è granitica (si veda, ex multis, Corte di Cassazione, Sez. civile, 18 gennaio 2022, con sentenza n. 1388) nel ritenere che in presenza di eccezione di prescrizione della banca, è onere del correntista, attore in ripetizione dell'indebito, allegare e provare la natura, solutoria o ripristinatoria, delle rimesse. Il Giudice ha dunque anzitutto errato nell'ammettere la richiesta consulenza tecnica d'ufficio a fronte di evidenti carenze probatorie da parte degli attori, finendo per disporre dunque una CTU dal contenuto evidentemente esplorativo ma ha anche illegittimamente ritenuto di poter consentire al consulente tecnico d'ufficio di colmare i “vuoti”, dal punto di vista probatorio, dell'avversa domanda giudiziaria. Invero, come già evidenziato in seno alla comparsa di costituzione depositata nel giudizio di primo grado (si veda doc. 6, pag.
6), né l'atto di citazione né la relazione peritale prodotta indicano le rimesse in relazione alle quali si formulava domanda restitutoria;
VI. totalmente errato è anche il passaggio della sentenza in cui il Giudice di primo grado (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) sostiene che “(…) si ritiene di assumere a base della decisione pagina 11 di 26 il ricalcolo effettuato dal ctu al netto degli indebiti annotati dalla convenuta e non secondo il saldo banca (…)”. A differenza di quanto sostenuto dal primo Giudice tale conclusione non soltanto non è conforme alle conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza ma è altresì evidentemente erronea;
VII. del tutto erronea ed evidentemente irrazionale è poi la condanna in punto di spese di lite. È infatti evidente che il caso deciso in primo grado costituisca e integri un'ipotesi di soccombenza reciproca. La pronuncia di primo grado risulta dunque - sotto tale profilo - contraddittoria, essendo il Giudice pervenuto a una compensazione parziale delle spese di CTU e non delle spese di lite.
Si sono costituiti e , i quali hanno chiesto di dichiarare Controparte_1 Controparte_2 improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto da o di rigettarlo in quanto Parte_1
infondato e hanno proposto appello incidentale formulando i seguenti motivi:
1. Primo motivo di appello incidentale. Sulle rimesse solutorie e il fido di fatto. Omessa motivazione.
Parte appellata ha dedotto che:
− nel rapporto in questione sono riscontrabili delle prove di affidamento sia mediante i documenti contrattuali di concessione sia attraverso la verifica “ratione temporis” della Centrale Rischi depositata in atti, sia attraverso l'analisi degli estratti conto trimestrali anch'essi depositati in atti;
− è però possibile riscontrare periodi in cui l'affidamento, senz'altro concesso, non è univocamente identificabile, in quanto la somma concessa, riscontrabile dal contratto, è diversa da quella dell'estratto conto e, a loro volta, entrambe non corrispondono all'affidamento riscontrabile in centrale rischi;
− i periodi nei quali, al fine di ricostruire il saldo di conto corrente nella maniera più rispondente alla realtà, l'affidamento da contratto risulta diverso da quello risultante dalla Centrale Rischi e da quello effettivamente concesso al correntista sono i seguenti:
• Ottobre 1994, l'affidamento riscontrabile da documenti contrattuali in atti era di L.
500.000.000, quello rilevabile da CR di L. 500.000.000, quello rilevabile da ECC di L.
1.500.000.000;
pagina 12 di 26 • Agosto 1997, l'affidamento riscontrabile da documenti contrattuali in atti era di L.
850.000.000, quello rilevabile da CR di L. 1.350.000.000, quello rilevabile da ECC di L.
1.500.000.000;
• Dicembre 2000, l'affidamento riscontrabile da documenti contrattuali in atti era di L.
• 500.000.000, quello rilevabile da CR di L. 2.000.000.000, quello rilevabile da ECC di L.
1.700.000.000;
• Dicembre 2001, l'affidamento riscontrabile da documenti contrattuali in atti era di €
258.228, quello rilevabile da CR di €. 413.166, quello rilevabile da ECC di € 723.041;
− le evidenti differenze circa l'affidamento concesso, tenuto conto, altresì della circostanza che la banca nel corso del lungo rapporto di credito non ha mai effettuato alcuna richiesta di rientro al correntista, permettono di poter sostenere che il rapporto fosse affidato senza alcun limite (cd.
“Fido di fatto”);
− pertanto, le rimesse devono essere considerate tutte ripristinatorie, così come disposto dallo stesso quesito.
Parte appellata ha quindi chiesto l'integrazione della CTU al fine di elaborare un'ipotesi di calcolo che consideri tutte le rimesse in conto come ripristinatorie
2. Secondo motivo di appello incidentale. Sulla corretta imputazione delle rimesse prescritte.
Omessa motivazione.
Parte appellata ha dedotto quanto segue: “Nella fattispecie in esame il Giudice di prime cure ha omesso di pronunciarsi, così come non ha ritenuto di dover richiamare il CT all'esito del deposito della relazione peritale. Deve evidenziarsi sul punto che, una volta effettuata la ricostruzione generale del conto sin dal 1986 e quindi avendo individuato il saldo ricalcolato ratione temporis, si pone il problema di preservare gli effetti della dichiarata nullità della clausola anatocistica.
In tal caso, solo operando la reimputazione delle competenze ritenute ormai prescritte alla fine della ricostruzione e non al momento dell'originario addebito, si preserva la sterilizzazione di ogni effetto anatocistico dell'addebito di competenze. Laddove l'adita Corte ritenga di voler disporre il richiamo del CTU anche relativamente al presente motivo di appello, la reimputazione di competenze prescritte dovrà essere effettuata sul conto ricostruito al netto di quelle competenze già riaddebitate in ricostruzione per lo stesso periodo, in modo da evitare doppie imputazioni di interessi passivi per lo stesso periodo
pagina 13 di 26
3. Terzo motivo di appello incidentale. Sull'utilizzo dei tassi debitori nel periodo successivo al
28.07.1997. Omessa motivazione.
Secondo parte appellata il Giudice di prime cure ha errato nel ritenere non necessaria l'integrazione peritale anche in relazione alla misura degli interessi debitori applicata dal CTU nel periodo a far data dal 28.07.1997.
Parte appellata evidenzia, in particolare come nella propria consulenza il CTU abbia applicato nel corso della ricostruzione del rapporto quale tasso debitore, il tasso oltre fido, non tenendo così conto degli affidamenti indicati sia in centrale rischi, sia negli ECC e sia nei contratti, che seppur indeterminabile nell'importo risulta senz'altro concesso.
Deduce che: dall'estratto conto del II trimestre 2002 risulta un tasso debitore effettivamente applicato entro fido pari al 8,375%, ed un tasso debitore oltre fido pari al 10,375%; il CTU nel ricalcolo degli interessi passivi ha applicato il tasso del 10,375%, come si evince, ad esempio, a pagina 71 del prospetto nr. 6 ed a pag. 62 del prospetto n. 7.
Pertanto, chiede la riforma della sentenza e il richiamo del CTU perché svolga i calcoli corrispondenti e sostituisca i tassi debitori, così come elencato nella tabella riportata.
4. Quarto motivo di appello incidentale. Sulla capitalizzazione composta nei contratti di mutuo.
Carente motivazione per il Mutuo del 2001. Omessa motivazione per il mutuo del 2005.
Sostiene parte appellata che il Giudice ha motivato solo in riferimento al mutuo del 2001, mentre nulla ha detto in merito alla capitalizzazione composta in relazione al contratto di mutuo del 2005.
Richiama la dottrina secondo cui “poiché la rata dell'ammortamento “francese” è calcolata nel regime finanziario della capitalizzazione composta, ciò comporta, necessariamente, il calcolo di interessi su interessi” (Cfr. Sull'“anatocismo” nell'ammortamento francese, Controparte_5
Rivista Banche & Banchieri, 2/2015).
Deduce che la tesi sostenuta dal giudice di prime cure in relazione al contratto di mutuo stipulato in data 28.12.2001 è irragionevole e illogica in quanto “nel predetto contratto è rilevabile il solo importo della rata e non è riportato alcun piano di ammortamento. Non si comprende, pertanto, come il
Giudice possa aver dedotto la mancata applicazione del regime composto nel piano di ammortamento, in assenza del piano stesso e, allo stesso tempo, possa aver ignorato l'effetto dell'applicazione del regime composto da egli riconosciuto nella rata, soprattutto in considerazione del fatto che tale mutuo prevede il rimborso di rate costanti a tasso fisso per tutta la durata dell'operazione.
pagina 14 di 26 È evidente che in mancanza del piano di ammortamento, trattandosi di mutuo a rata costante e a tasso fisso, e in mancanza di pattuizioni circa il regime di applicazione dell'interesse, l'effetto dell'applicazione degli interessi sugli interessi riconosciuti dal Giudice nella rata in regime composto, non può risultare non rilevante ai fini del giudizio”.
Precisa, infine, che non può non evidenziarsi la particolare rilevanza giuridica del presente motivo di appello, avendo ad oggetto una questione posta al vaglio delle Sezioni Unite della Suprema Corte dal
Tribunale di Salerno con ordinanza del 19.07.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il primo motivo d'appello sia fondato.
Invero l'eccezione di nullità della sentenza è fondata. Invero, poiché la presente causa (avente ad oggetto l'accertamento della nullità dei contratti di mutuo stipulati tra le parti, il carattere indebito di alcuni addebiti operati sul conto corrente e la conseguente ripetizione delle somme indebitamente corrisposte) non rientra tra le cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale di cui all'art. 50 bis cpc, deve ritenersi applicabile l'art. 50 quater c.p.c. che commina la nullità per ciascuna delle ipotesi inverse e, dunque, anche relativamente alle sentenze - come la presente - pronunciate dal tribunale in composizione collegiale anziché monocratica (C. 11288/2007; C. 1658/2004).
Tuttavia, la nullità in questione è esclusivamente convertibile in motivo di impugnazione e non produce l'effetto della rimessione degli atti al primo giudice se il giudice dell'impugnazione sia - come nel caso di specie - anche giudice del merito (cfr. Cass. S.U. 28040/2008).
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere dichiarata nulla e conseguentemente la causa va nuovamente decisa nel merito da parte di questa Corte, la quale dovrà pronunciarsi sulle domande introduttive e non sui restanti motivi di appello (cfr. Cass. 12492/23).
Ciò premesso, ritiene la Corte che le domande proposte da e Controparte_1 CP_2
siano parzialmente fondate e che, pertanto, vadano accolte nei limiti e per le ragioni che di
[...]
seguito si illustrano.
Giova, innanzitutto, precisare che le domande svolte da parte attrice attengono, innanzitutto, ad un rapporto di conto corrente già aperto alla data del 31.3.86 ed estinto il 24.1.2011 con un saldo pari a zero, rispetto al quale la banca ha applicato condizioni ancorate agli usi piazza e solo successivamente fornito al correntista un contratto in data 28.7.1997 con cui è stata concessa un'apertura di credito e sono state stabilite le condizioni economiche (cfr. doc. 3 fasc. parte attrice primo grado), un ulteriore contratto di apertura di credito in data 31.10.97 con cui sono state confermate le condizioni economiche pagina 15 di 26 del precedente contratto (cfr. doc. 4 fasc. parte attrice primo grado) e la copia del documento di sintesi in data 30.9.2005 (cfr. doc. 5 fasc. parte attrice primo grado). Parte attrice ha, altresì, prodotto un contratto di conto corrente di corrispondenza con apertura di credito in data 18.9.86 riportante le
“norme che regolano i conti correnti e servizi connessi” e gli estratti conto a decorrere dal 31.3.1986 sino al 31.1.2011 data di estinzione del conto ad eccezione di alcuni limitati periodi.
In relazione a tale rapporto di conto corrente parte attrice ha dedotto:
− l'illegittima applicazione del tasso di interesse debitore ultralegale;
− l'illegittima applicazione del tasso creditore;
− l'illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto;
− l'illegittima corresponsione di commissioni e oneri non pattuiti;
− l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
− l'illegittima applicazione della data per valuta non validamente pattuita.
Parte convenuta ha, invece, dedotto l'infondatezza delle allegazioni avversarie ed eccepito l'intervenuta prescrizione delle domande svolte.
Quanto alla dedotta illegittimità dei tassi di interesse debitore e creditore applicati al rapporto de quo, si osserva, innanzitutto, che, dai documenti prodotti si evince che prima del 28.7.1997 non era stato pattuito tra le parti in termini specifici il tasso di interesse praticato. Invero, l'art. 7 del contratto del
18.9.86 (cfr. doc. memoria ex art. 183 co 6 cpc parte attrice) stabilisce che “i rapporti dare e avere vengono chiusi contabilmente in via normale, a fine dicembre di ogni anno, portando in conto gli interessi e le commissioni, nella misura stabilita, nonché le spese postali, telegrafiche simili e le spese di tenuta e chiusura del conto ed ogni eventuale altra con valuta data di regolamento. I conti, che risultino saltuariamente debitori vengono invece chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente
e cioè a fine marzo, giugno, settembre, dicembre applicando agli interessi dovuti dal correntista e alle competenze di chiusura valuta data di regolazione del conto, fermo restando che a fine anno, a norma del precedente comma saranno accreditati gli interessi dovuti dall'azienda di credito e operate le ritenute fiscali di legge. Gli interessi dovuti dal correntista all'azienda di credito salvo patto diverso si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura”.
Solo con il contratto del 28.7.1997 (cfr. doc. 3 fasc. primo grado parte attrice) sono state pattuite tra le parti per iscritto e in modo specifico le condizioni economiche del rapporto, ivi compresi i tassi di interesse applicabili.
pagina 16 di 26 Ebbene, è noto che il saggio degli interessi, ove ultralegale, debba essere previsto con apposita pattuizione scritta, come stabilito inizialmente dall'art. 1284 comma 3 c.c. e successivamente, in materia bancaria, dagli artt. 3 e 4 della legge 154/1992 e, infine, dall'art. 117 D.Lgs. 385/1993. Ai fini della valida stipula di una convenzione relativa agli interessi ultralegali è quindi necessario che la stessa abbia forma scritta e che contenga l'indicazione della percentuale del tasso di interesse in ragione di un periodo predeterminato, ai sensi dell'art. 1284 c.c., comma 3, che è norma imperativa.
Tale condizione, a seguito dell'entrata in vigore della l. 17 febbraio 1992, n. 154 è soddisfatta solo quando il tasso di interesse è desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto bancario;
diversamente, nel regime anteriore all'entrata in vigore della L. n. 154\1992, la condizione in questione poteva ritenersi soddisfatta anche per relationem, attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obbiettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse (tra le altre, Cass., 19/05/2010, n. 12276;
Cass., 25/02/2005 n. 4094).
In questa prospettiva, in riferimento ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della l. 154/1992, la Suprema Corte ha sancito la nullità della clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, trattandosi di clausola priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di inequivoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale;
tale clausola non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza (da ultimo, Cass., Ordinanza 26 settembre 2019 n. 24048; v. anche Cass., n. 22179 del 30/10/2015; Cass., 25/02/2005 n. 4094; Cass., 02/10/2003 n. 14684).
In assenza di pattuizione scritta in ordine al tasso di interessi in misura ultralegale, si applicano gli interessi nella misura prevista dalla legge e quindi: per i contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 154/92 - come nel caso di specie - gli interessi vanno calcolati nella misura del tasso legale ex art. 1284 c.c.; per i contratti perfezionatisi in epoca successiva trova applicazione il criterio sostitutivo previsto dall'art. 5 L. 154/92, sostituito poi dall'art. 117 VII co. lett. a del T.U.B., avente identico contenuto.
Invero, la disciplina da ultimo citata non spiega effetti retroattivi anche nei riguardi dei rapporti già vigenti, così come espressamente stabilito dall'art. 161 comma 6 T.U.B., in base al quale “I contratti già conclusi e i procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto
pagina 17 di 26 legislativo restano regolati dalle norme anteriori”. La giurisprudenza di legittimità, sul punto, ha precisato che, affermata la invalidità della clausola di determinazione degli interessi ultralegali, la pattuizione relativa agli interessi in misura superiore a quella legale è colpita da nullità solo per la parte corrispondente alla differenza tra il tasso legale e quello convenuto, con riferimento alla quale l'ordinamento interviene non per espungerla dal regolamento pattizio senza riconnettervi alcun effetto, bensì per sostituirla con la disciplina legale (cfr. Cass. 14 gennaio 1997 n. 280); si tratta di una nullità parziale suscettibile di eterointegrazione secondo il meccanismo di inserzione automatica delle norme imperative in sostituzione delle clausole contrattuali affette da nullità, a norma dell'art. 1419 co.2 c.c.
Ne consegue la sostituzione di tale tasso illegittimamente pattuito con quello di cui al meccanismo di eterointegrazione previsto dalla legge.
Conseguentemente, in relazione al rapporto bancario oggetto di lite sorto in epoca antecedente all'entrata in vigore della l. n. 154\1992, devono necessariamente applicarsi gli interessi sia debitori che creditori nella misura prevista dalla legge sino al 28.7.1997, considerato che la declaratoria di nullità parziale del tasso illegittimamente pattuito determina la sua automatica sostituzione con il tasso legale ex art. 1284 c.c., e a partire dal 28.7.1997 gli interessi sia debitori che creditori al tasso convenzionalmente pattuito.
Quanto alla dedotta illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto e di ulteriori addebiti a titolo di commissioni e spese, occorre, innanzitutto, evidenziare che non risulta provata prima del 28.7.1997 la pattuizione di spese e della commissione di massimo scoperto, necessaria affinché la relativa applicazione possa ritenersi legittima.
Come si è detto, infatti, solo con il contratto del 28.7.1997 (cfr. doc. 3 fasc. primo grado parte attrice) sono state pattuite tra le parti per iscritto e in modo specifico le condizioni economiche del rapporto, ivi comprese le commissioni di massimo scoperto, le ulteriori spese e le date valuta.
Tuttavia, per giurisprudenza pacifica, la commissione di massimo scoperto deve essere determinata e deve avere forma scritta. In particolare, deve essere indicata nella relativa clausola una serie di elementi, quali l'indicazione puntuale della commissione applicata, del periodo temporale di riferimento, delle modalità e della base del relativo calcolo. In mancanza di tali requisiti di forma e contenuto, la clausola si pone in violazione dell'art. 1346 c.c. e dell'art. 117 comma 4 T.U.B., D.lgs.
385/1993, a mente del quale “i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”,
pagina 18 di 26 Ebbene le pattuizioni contenute nei contratti del 28.7.1997 e 31.10.1997 non specificano la periodicità dell'addebito e la modalità di calcolo, ma recano esclusivamente l'indicazione dell'aliquota percentuale.
Tali clausole devono, pertanto, ritenersi nulle per indeterminatezza ai sensi degli artt. 1419, 1418 comma 2 e 1346 c.c.
Peraltro, la mancata pattuizione delle commissioni che hanno sostituito la commissione di massimo scoperto (“indennità di sconfinamento”), ha imposto, di espungere dal conteggio - come correttamente rielaborato dal CTU - gli importi addebitati a tale titolo nel corso del rapporto.
Quanto alla dedotta indebita applicazione di interessi anatocistici, giova precisare che in ordine al periodo antecedente l'entrata in vigore della Delibera CICR del 9.2.2000 (id est l'1.7.2000), le clausole anatocistiche sono da considerarsi nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c. perché basate, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass. 2374/1999, Cass n. 3096/1999,
Cass n. 12507/1999, Cass. n. 2593/2003; Cass. n. 21095/2004) su un uso negoziale e non già su un uso normativo. Quanto al periodo compreso tra l'1.7.2000 e il 24 gennaio 2011 (data di estinzione del rapporto) l'applicazione degli interessi anatocistici è da considerarsi comunque illegittima, non avendo la dimostrato di essersi adeguata, nel periodo di interesse, alla citata delibera CICR – che ha CP_3
legittimato il fenomeno anatocistico a condizione di pari periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori – attraverso la produzione della relativa pattuizione o quantomeno del relativo avviso in Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al correntista.
In definitiva, devono essere espunti dal saldo di conto corrente, perché illegittimi, tutti gli addebiti operati dalla a titolo di interessi anatocistici per tutta la durata del rapporto in esame. CP_3
Quanto alla eccezione di prescrizione svolta dalla Banca, occorre, innanzitutto, richiamare i principi espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite n. 24418/2010. In particolare, le Sezioni Unite - pronunciando in termini condivisi da unanime giurisprudenza (cfr. sul punto anche Cass. civ., n.
31927/2019) e muovendo dal presupposto che l'unitarietà del rapporto giuridico derivante dal contratto di conto corrente bancario non rappresenta, di per sé, l'unico e decisivo elemento per individuare nella chiusura del conto il momento da cui far decorrere il termine di prescrizione del diritto alla ripetizione di indebito - hanno evidenziato come l'azione di ripetizione proposta dal cliente di una banca sia soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, che decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta pagina 19 di 26 di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.
In tale ipotesi, invero, ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens.
Tuttavia, qualora durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto risultino produttivi di uno spostamento patrimoniale in favore della banca.
E ciò avviene evidentemente quando si tratti di versamenti eseguiti su un conto passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo che eccede i limiti dell'affidamento.
Peraltro, la Suprema Corte ha condivisibilmente affermato che “In tema di rapporti di conto corrente bancario, qualora, a fronte di un'azione di ripetizione dell'indebito esercitata dal correntista, la banca convenuta eccepisca la prescrizione del diritto di credito sul presupposto della natura solutoria delle rimesse, l'esistenza di un contratto di apertura di credito che consenta di attribuire semplice natura ripristinatoria della provvista alle rimesse oggetto della ripetizione dell'indebito e, conseguentemente, di far decorrere il termine di prescrizione a far data dalla chiusura del rapporto, costituisce una eccezione in senso lato, come tale rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado di appello, purché
l'affidamento risulti dai documenti legittimamente acquisiti al processo o dalle deduzioni contenute negli atti difensivi delle parti” (cfr. Cass. 20455/23). E che “In tema di contratto di apertura di credito viziato da difetto di forma, il rilievo officioso della relativa nullità di protezione incontra il limite dell'interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, al quale rimane conseguentemente ascritta la possibilità di fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti
l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei
Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi
pagina 20 di 26 eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione” (Cfr. Cass. 2338/24).
Infine, sussiste una simmetria tra i rispettivi oneri di allegazione delle parti: il correntista potrà limitarsi ad indicare l'esistenza di versamenti indebiti e chiederne la restituzione in riferimento ad un dato conto e ad un tempo determinato, e la Banca, dal canto suo, potrà limitarsi ad allegare l'inerzia dell'attore in ripetizione, e dichiarare di volerne profittare. Il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie non viene pertanto eliminato, ma si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova, sicché il giudice deve valutare la fondatezza delle contrapposte tesi in base al riparto dell'onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente. In conclusione, è possibile affermare che l'eccezione di prescrizione dell'actio indebiti esercitata con riguardo alle rimesse in conto corrente è validamente proposta dalla Banca convenuta ove questa alleghi l'elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione – vale a dire l'inerzia del correntista – e manifesti la volontà di profittare di quell'effetto, spettando poi al giudice di individuare, sulla base degli elementi presenti in atti, il dies a quo dell'inerzia rilevante e verificare se il decorso del tempo sia, o meno, sufficiente a determinare l'estinzione del diritto alla ripetizione dell'indebito, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (cfr. Cass. 7884/23).
Ciò posto, ritiene la Corte che risulta corretta l'individuazione, per il decennio anteriore alla lettera di messa in mora dell'11.11.2015 (cfr. doc. 9 fasc. primo grado parte attrice), delle rimesse solutorie effettuata, sulla base del saldo ricalcolato, dal CTU, il quale ha elaborato una tabella nella quale ha precisato per ciascun periodo l'ammontare del fido concesso, desunto dai report della centrale rischi prodotti da parte attrice a decorrere dal gennaio 89, dall'analisi dell'andamento del conto corrente che ha evidenziato l'esistenza di aperture di credito per elasticità di cassa;
dall'esame degli scalari del conto corrente nei quali sono indicati due tassi di interesse con medesima data di decorrenza;
dall'addebito della commissione di massimo scoperto calcolata con aliquote differenti;
dall'addebito di voci quali “ spesa tenuta fido” (cfr. Cass. n. 9141/2020 “E', invece, evidente che per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento”).
Giova, infine, precisare che, avendo il CTU accertato che “sulla base del saldo ricalcolato (cfr. colonna 9 del prospetto allegato sub. 5) risulta provato per tabulas che il conto corrente in esame, a
pagina 21 di 26 partire dal 27.06.02, ha assunto costantemente un saldo positivo per il correntista” le deduzioni svolte dalla banca circa l'inidoneità della missiva dell'11.11.2015 a integrare un valido atto di messa in mora risultano irrilevanti. Peraltro, i versamenti avvenuti in presenza di un saldo positivo non possono essere considerati rimesse solutorie, con conseguente prescrizione delle competenze addebitate in precedenza sul conto con saldo attivo, in quanto la rimessa su saldo positivo non può far altro che aumentare la capacità del cliente di ricorrere al credito della banca.
Ciò posto, ritiene la Corte che il ricalcolo effettuato dal CTU sia corretto in quanto eseguito nel rispetto del quesito che risulta aderente ai principi sopra richiamati e alle considerazioni svolte. In particolare, il
Ctu ha provveduto al ricalcolo sulla base degli estratti conto in atti che coprono il periodo dal 31.3.86 al
24.1.2011 (data di estinzione del rapporto) ad eccezione dell'estratto conto e scalare al 31.12.92, dello scalare al 30.6.96 e dello scalare al 30.9.98, rilevando altresì l'illeggibilità dei movimenti relativi al mese di novembre. In particolare, il consulente d'ufficio ha ritenuto comunque di poter ricostruire la movimentazione dei conti negli anni di riferimento, osservando che le richiamate lacune potevano essere colmate tramite l'applicazione del criterio dei c.d. movimenti di raccordo, già indicato nel quesito posto al ctu1 in considerazione del fatto che è legittimo espletare una consulenza tecnica contabile per la rideterminazione del saldo del conto corrente in base ai documenti contabili prodotti dalle parti quando la produzione degli estratti di conto corrente sia incompleta, facendo ricorso a procedimenti matematici di rielaborazione dei dati presenti nelle scritture contabili depositate (cfr.
Cass. n. 14074/18).
Il CTU ha, quindi, indicato il metodo adottato e spiegato come ha effettuato il calcolo, ritenendo che la mancata produzione dei predetti documenti non fosse decisiva per la rideterminazione del saldo.
Ritiene, pertanto, la Corte che la consulenza tecnica sia stata svolta in modo diligente, con valutazioni esaurienti e logiche e che il percorso logico utilizzato per ricostruire il saldo del conto corrente non possa considerarsi manifestamente incongruente o implausibile, in assenza peraltro di specifici rilievi svolti dalle parti in ordine alle modalità di ricostruzione del rapporto in concreto utilizzate.
Ciò posto, deve ritenersi accertato che alla data di chiusura del conto 24.11.11 il saldo del conto corrente fosse pari a € 487.761,39 (ipotesi B pag. 23) anziché pari a zero come registrato in conto corrente. 1 “Qualora gli estratti conto presentino degli intervalli temporali, l'ultimo saldo dovrà essere riportato all'inizio dell'ulteriore periodo documentato, tenendo ferma la misura degli addebiti e degli accrediti compiuti nel periodo nel quale non risultano prodotti gli estratti conto” pagina 22 di 26 deve quindi essere condannata al pagamento in favore di e Parte_1 Controparte_1
della somma di 487.761,39, oltre interessi al tasso legale dal 11.11.2015, data Controparte_2
della messa in mora, al 15.3.2019, data di notifica della citazione, e interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma c.c. da tale data al saldo.
Risultano, invece, del tutto infondate le domande svolte in relazione ai mutui stipulati in data
28.12.2001 e 20.10.2005.
Quanto alla dedotta nullità dei contratti di mutuo per l'assenza di giustificazione causale, la Corte ritiene condivisibile il principio per cui il “cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa” (cfr. Cass.
23149/22).
Inoltre, quanto alla dedotta nullità del finanziamento per mancato perseguimento dello scopo indicato in contratto, dal momento che lo stesso sarebbe stato utilizzato, nella realtà dei fatti, per ripianare passività pregresse, occorre ricordare che è ormai pacifico in giurisprudenza che la mera enunciazione, nell'atto di mutuo, della destinazione che il mutuatario intende dare alla somma erogata non è di per sé idonea a fare sussumere la fattispecie in quella del mutuo di scopo: per integrare il mutuo di scopo occorre, infatti, che la somma venga erogata al mutuatario esclusivamente ed in maniera vincolante per il raggiungimento di una determinata finalità, condivisa dal mutuante, la quale entra a far parte del sinallagma contrattuale. Diversamente si realizza una mera esteriorizzazione dei motivi del negozio, di per sé non comportante una modifica del tipo contrattuale (cfr. Cass. Civ., 15 dicembre 2020-14 aprile
2021 n. 9838; Cass. Civ., ordinanza n. 24699 19 ottobre 2017; Cass. 15929 del 18/06/2018; Cass. Civ., sentenza n. 12123 del 21/12/1990). Peraltro, l'eventuale divergenza dallo scopo indicato in contratto, nell'ambito del c.d. mutuo di scopo “convenzionale”, non è destinato ad incidere sulla validità della fattispecie negoziale, ma sull'esplicazione del sinallagma contrattuale (cfr. Cass. 1517/2021).
E' risultata, inoltre, infondata la deduzione secondo cui con riferimento al mutuo in data 28.12.2001 sarebbe stato applicato un tasso diverso da quello pattuito in quanto il c.t.u. ha verificato che sono stati effettivamente applicati i tassi contrattualmente pattuiti.
pagina 23 di 26 Quanto alla dedotta illegittima applicazione della capitalizzazione composta in violazione dell'art. 1283
c.c. in relazione ai contratti di mutuo oggetto di causa, occorre osservare che le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione con la sentenza n. 15130/2024 hanno affermato il principio per cui in caso di rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
In particolare, le Sezioni Unite, pur trattando espressamente una ipotesi di mutuo a tasso fisso, hanno affermato che il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione
(ammortamento alla francese) “non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi, che non maturano su altri interessi (infatti ogni volta che il pagamento avviene nel termine convenuto, il debito per interessi si estingue;
l'interesse è calcolato sul capitale di volta in volta residuo e non ha alla sua base alcun interesse capitalizzato, di modo che, non essendovi contaminazione di interessi capitalizzati, il calcolo degli interessi non integra una violazione dell'art.
1283 c.c. )”; né tale sistema genera per definizione ed in via generale un'incertezza sull'interesse applicato, dal momento che gli interessi vengono calcolati sulla somma concessa in prestito e in ciascuna delle rate successive la quota di interessi viene computata sul debito residuo del periodo precedente (senza alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello in concreto applicato); né esso si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul
TAN e sul TAEG, ma costituisce “il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente”.
Questi principi enunciati dalla Suprema Corte risultano applicabili anche ai mutui a tasso variabile, sotto il profilo dell'assenza sia di anatocismo che di costi occulti, con conseguente infondatezza delle deduzioni svolte dai correntisti.
Va, infine, disattesa l'eccezione di indeterminabilità o comunque di nullità del contratto di mutuo ipotecario del 20.1.2005 in ragione della pattuizione degli interessi convenzionali in forza del richiamo, quale base di calciolo, al tasso Euribor, da considerarsi secondo gli attori come nullo, in quanto espressione di una pratica lesiva della concorrenza.
pagina 24 di 26 In proposito è sufficiente osservare come l'Euribor consista in una rilevazione del tasso medio praticato dai maggiori istituti di credito dell'area europea in relazione ai finanziamenti concessi ad altri istituti di credito, rilevazione che, in quanto regolarmente pubblicata e quindi di inequivoco accertamento su base ultranazionale, è tale da soddisfare il parametro della determinabilità con riferimento alle pattuizioni che allo stesso facciano riferimento per relationem. Peraltro, con recente pronuncia, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “non vi è dubbio che il mero riferimento, in un contratto, al parametro dell'Euribor, sull'intuitivo sottinteso presupposto che esso sia correttamente determinato e, quindi, non alterato in modo illecito, sia del tutto legittimo” (Cass. 3/5/2024 n. 12007). Rispetto a tale pronuncia, è solo il caso di dire che non rilevano, in questa sede, i possibili profili di nullità astrattamente configurabili nel riferimento all'Euribor esaminati dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza in questione. In particolare, la conclusione non muta anche di fronte ad accertamenti in ordine ad alterazioni dell'indice avvenute in passato attraverso un accordo di cartello fra le banche (o per lo meno fra quelle di maggiori dimensioni, le cui condizioni economiche vengono prese in esame), dal momento che, comunque, tali pratiche distorsive non hanno comportato una indeterminatezza e indeterminabilità del dato di riferimento, ma al più potrebbero legittimare pretese risarcitorie, non avanzate nel caso di specie e che comunque presuppongono in generale la prova anche del danno, assente nella specie in punto di allegazione prima ancora che di prova.
Venendo al regolamento delle spese del giudizio, avuto riguardo all'esito del giudizio e alla sostanziale soccombenza di quest'ultima va condannata a rimborsare a e Parte_1 Controparte_1
le spese di lite da queste sostenute per entrambi i gradi di giudizio, come Controparte_2
liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55, secondo i parametri medi di tariffa previsti per le cause di valore compreso tra € 260.001 e € 520.000 e con esclusione, quanto al grado di appello, della fase istruttoria-trattazione, non tenutasi in questo grado di giudizio.
Per le medesime ragioni le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di Parte_1
PQM
la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in accoglimento del primo motivo d'appello, dichiara la nullità della sentenza impugnata;
2. condanna al pagamento in favore di e Parte_1 Controparte_1 CP_2
della somma di 487.761,39, oltre interessi al tasso legale dal 11.11.2015, data della
[...]
pagina 25 di 26 messa in mora, al 15.3.2019, data di notifica della citazione, e interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma c.c. da tale data al saldo;
3. condanna a rifondere a e le Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio liquidate:
a) quanto al giudizio di primo grado, nell'importo di € 22.457 per compensi, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
b) quanto al presente giudizio, nell'importo di € 14.239 per compensi, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A.;
4. pone definitivamente a carico di le spese di CTU Parte_1
Così deciso in Milano, il 15.1.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Lorenzo Orsenigo
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