Articolo 2 della Legge 1 giugno 1966, n. 415
Articolo 1Articolo 3
Versione
7 luglio 1966
Art. 2.
IL secondo comma dell'articolo 2 della legge 16 novembre 1962, n. 1686 , e' sostituito dal seguente:
"Detti prestiti non possono superare singolarmente l'ammontare di lire 1.000.000 se destinati al miglioramento o alla costruzione di case di abitazione, di lire 2.000.000 se destinati alla costruzione di villette turistiche e di lire 4.000.000 se destinati al miglioramento o alla costruzione di attrezzature alberghiere od opere di interesse turistico generale, e debbono avere durata non eccedente i cinque anni".
Entrata in vigore il 7 luglio 1966