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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/09/2025, n. 2859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2859 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1922/2023
La Corte D'Appello di Venezia, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati: dott.Caterina Passarelli Presidente dott.Martina Gasparini Consigliere dott.Caterina Caniato Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Prof. Parte_1 CodiceFiscale_1
Gianluca Sicchiero, come da procura allegata all'atto di citazione in appello appellante e
(C.F. , assistita e difesa Controparte_1 CodiceFiscale_2 dall'Avv. Sandra Capra, come da procura allegata all'atto di comparsa e costituzione in appello appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 2532/2023 pubblicata il 20/07/2023
CONCLUSIONI per parte appellante:
“-in via istruttoria ed in accoglimento delle conclusioni istruttorie già precisate in primo grado disporsi, occorrendo, consulenza tecnica che descriva il fabbricato della convenuta nella parte edificata in vigenza del d.m. n. 1444/1968, precisando a quale distanza si trovi dal fabbricato dell'attore;
-nel merito: in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento delle conclusioni di primo grado: accertarsi e dichiararsi che la porzione di fabbricato di proprietà della Sig.ra realizzata in ampliamento del fabbricato catastalmente censito in Controparte_1
Comune di Treviso, Sez. Urbana A, Foglio 7, mapp.le 551 sub 8, in forza di SCIA di data
28.05.2018 n. 74079 e di data 11.03.2019 n. 36443 è stata edificata in violazione della distanza minima tra pareti finestrate di cui all'art. 9, n. 2), D.M. 2 aprile 1968 e, per l'effetto, condannarsi la sig.ra ad arretrare la suddetta porzione alla distanza CP_1 minima inderogabile di 10 ml dalla parete del frontistante fabbricato di proprietà del Sig.
. Pt_1
In ogni caso: condannarsi l'appellata a restituire l'importo delle spese legali di primo grado pagate in data 28.9.2023, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dall'esborso al saldo.
In ogni caso: spese e compenso professionale integralmente rifuse.
Spese di entrambi i gradi rifuse.” per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis, per tutti i motivi indicati in narrativa:
In via preliminare:
- dichiarare la nullità dell'atto di citazione.
Nel merito:
- rigettare l'appello e rigettare le domande ed eccezioni avversarie in quanto infondate, in fatto e in diritto;
- spese e compensi di causa integralmente rifusi.
In via istruttoria:
Nel caso in cui la documentazione grafica e fotografica non fosse sufficiente a ritenere infondata la domanda attorea, si chiede disporsi CTU tesa alla descrizione degli immobili delle parti e dei titoli amministrativi autorizzativi delle opere realizzate dalla convenuta, all'individuazione delle singole pareti e delle distanze tra le pareti dei fabbricati di proprietà delle parti in causa.
Ci si oppone all'ammissione del doc. 4 prodotto da controparte in sede di appello.”
pag. 2/10 RAGIONI DELLA DECISIONE
§1.
Con atto di citazione regolarmente notificato , proprietario del fabbricato Parte_1 ad uso abitativo sito in Treviso, Via Vaccari nn.
5-7 e censito al Catasto Fabbricati di detto
Comune Sez A al foglio 7 mappale 555, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di
Treviso , titolare del prospicente fabbricato censito al Catasto Controparte_1
Fabbricati di detto Comune al foglio 7 mappale 551 sub. 8, per chiedere la condanna della convenuta all'arretramento della porzione di immobile asseritamente eretta in violazione della distanza minima tra pareti finestrate di cui alla previsione dell'art. 9 n.2 DM
1444/1968.
L'immobile di proprietà di era stato interessato da un intervento di Controparte_1 ristrutturazione in forza di S.C.I.A. (28.05.2018 n. 74079 e 11.03.2019 n. 36443) che aveva portato ad un suo ampliamento lungo il lato est, come evidenziato con il colore rosso nella tavola allegata all'atto di citazione in primo grado (doc.1 fascicolo attoreo).
già in via stragiudiziale si era opposto alla costruzione, lamentando la Parte_1 violazione della disciplina relativa alle distanze tra fabbricati ed in particolare che
“…l'ampliamento realizzato in continuità della parete finestrata (eseguito mediante demolizione ed ampliamento di un corpo edilizio preesistente) non sembra rispettare la distanza minima di 10 ml tra pareti finestrate, la cui osservanza è prescritta dall'art. 9, comma 8 della L. Reg. 14/2009 (raccomandata del 26.09.2018,doc. 2 fascicolo attoreo).
Instaurava procedura di mediazione, con esito negativo (doc. 7 fascicolo attoreo), all'esito della quale conveniva in giudizio l'odierna appellata dinanzi al Tribunale di Treviso.
Nella prospettazione fornita dall'attore, l'ampliamento del fabbricato di proprietà della convenuta lungo il lato Est (nella parte prospiciente al confine con la proprietà attorea) sarebbe stato realizzato in continuità con la preesistente parete finestrata in evidente violazione della distanza minima di 10 ml. tra pareti finestrate di fabbricati antistanti, prescritta dall'art. 9, n.2) del D.M. 2 aprile 1968 n.1444, la cui osservanza è prescritta anche dal Piano Casa Regionale (normativa in forza della quale era stato realizzato l'intervento edilizio).
pag. 3/10 §2. si costituiva tempestivamente in giudizio avanti al Tribunale di Controparte_1
Treviso chiedendo il rigetto delle domande e proponendo una diversa ricostruzione dei fatti: l'ampliamento del proprio immobile, nel fronte posto a confine col il fronte cieco dell'abitazione del vicino, non sarebbe stato realizzato in continuità con la preesistente parete bensì presenterebbe tre distinte pareti, non in linea tra loro, collocate nel rispetto della normativa:
a) una parete finestrata, costruita in ampliamento rispetto alla precedente parete finestrata, rispettosa della distanza di 10 metri dalla costruzione del vicino.
b) una parete cieca, discontinua rispetto alla precedente, racchiudente una costruzione delle dimensioni di 1,44 x 1,03 metri, legittima - pur se collocata ad una distanza minore di 10 metri dalla parete dell'immobile attoreo -, in quanto costituita da vano tecnico;
c) una parete finestrata preesistente, non interessata dall'ampliamento, alla distanza di circa
8 metri dal fronte cieco del confinante, legittima in quanto costruita in data anteriore al
1967 e rimasta invariata.
In via istruttoria, aderiva alla richiesta di CTU avanzata da parte attrice, nel caso in cui la documentazione allegata non fosse ritenuta sufficiente per il rigetto della domanda attorea.
§3.
Il Tribunale di Treviso con la sentenza in epigrafe indicata, sulla base della sola documentazione in atti e senza esperire alcuna consulenza tecnica d'ufficio, ha rigettato le domande dell'attore, condannandolo all'integrale pagamento delle spese di lite.
In ordine alla parete finestrata di cui al punto a), frontistante la parete finestrata attorea, il primo giudice ha concluso per il rispetto, da parte della convenuta, della normativa in materia di distanza minima di cui al DM 1444/1968. Ha ritenuto, esaminata la documentazione tecnica prodotta dalle parti, ed in particolare lo stesso documento n.1 prodotto dall'attore, le cui misure non sono in contestazione, “emerge ictu oculi come il tratto di parete finestrata recentemente costruito da si situi ad una distanza – CP_1 misurata … in modo lineare e perpendicolarmente alla parete, non invece in senso radiale
– di 12,46 metri dalla frontistante parete di ”. Pt_1
pag. 4/10 Il primo giudice si è richiamato al principio di cui alla consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui la misurazione delle distanze tra pareti finestrate va calcolata in modo lineare e non in modo radiale.
In ordine alla parete del vano tecnico di cui al punto b), il Tribunale di Treviso ha ritenuto innanzitutto irrilevante stabilire se – come sostenuto dalla convenuta - sussista la cennata
“discomplanarità” tra i vari tratti della parete.
Ha ritenuto insussistente la lamentata violazione, richiamato il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale sono da escludersi, ai fini del computo delle distanze legali, i volumi tecnici, quando si tratti di opere di dimensioni talmente ridotte da non consentirne l'abitabilità e da incidere solo minimamente sulla volumetria generale oppure di opere destinate a contenere gli impianti serventi. Ha qualificato tale porzione della nuova costruzione come volume tecnico, in quanto lo ha ritenuto privo di alcuna autonomia funzionale, anche potenziale, ritenendo che non sarebbe apprezzabile ai fini dell'abitabilità o in genere della fruibilità umana, nemmeno dal punto di vista potenziale, per le sue dimensioni – non contestate – pari a 1,03 x 1,44 metri.
Conseguentemente, il primo giudice ha concluso escludendo la sussistenza di alcuna violazione della normativa sulle distanze.
Infine, non vi è alcuna domanda in ordine alla parete originaria di cui al punto c), la cui legittimità non è in contestazione.
Al rigetto delle domande attoree è conseguita la condanna di alla rifusione Parte_1 delle spese di lite sostenute da Controparte_1
§4.
Avverso l'indicata pronuncia ha interposto tempestivo appello nei Parte_1 confronti di affidato a un unico articolato motivo di impugnazione. Controparte_1
L'appellante lamenta che il primo giudice non abbia accolto la propria domanda di arretramento dell'edificio costruito dalla appellata, in quanto ampliato in violazione della normativa sulle distanze minime tra fabbricati ex art. 9 del D.M. 1444/1968 trovandosi gli edifici, per effetto della costruzione in ampliamento, a meno di dieci metri di distanza fra loro.
pag. 5/10 La distanza dovrebbe, secondo l'appellante, venire calcolata in modo radiale dalla finestra esistente su altra parete attorea (a nord-ovest) e non in modo ortogonale, come sostenuto dal primo giudice.
L'appellante censura, inoltre, la sentenza per non avere computato ai fini della verifica del rispetto delle distanze, il volume tecnico costruito da parte appellata, pur non essendo conseguita la prova della sua non fruibilità.
L'appellante sostiene inoltre che il giudice di prime cure abbia “interpretato la normativa basandola sull'errata pretesa che chi chiede l'arretramento del fabbricato altrui debba calcolare la distanza da una propria finestra, laddove la disciplina è normativa di diritto pubblico che disciplina la distanza tout court, a prescindere da chi sia il proprietario del fabbricato finestrato”.
In via istruttoria, l'appellante ripropone l'istanza di disporre consulenza tecnica d'ufficio disattesa in primo grado.
Si è costituita l'appellata eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione in appello per l'assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello stabilito per legge e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza impugnata con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali.
La convenuta si è inoltre opposta alla produzione documentale in appello relativa al doc. 4 depositato da , consistente nelle norme tecniche di attuazione P.R.G. 2001 Parte_1 del Comune di Treviso, ritenendola tardiva, e, dunque inammissibile.
Disposta la rinnovazione della notifica con sanatoria della iniziale nullità, sulle conclusioni come innanzi precisate la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§5.
Le doglianze di parte appellante non sono condivisibili e la sentenza di primo grado va integralmente confermata.
a) in quanto alla parete finestrata costruita da in ampliamento rispetto Controparte_1 alla preesistente parete finestrata, lamenta che il giudice di prime cure Parte_1 abbia misurato la distanza in modo perpendicolare e non in modo radiale.
pag. 6/10 La prospettazione di parte attrice non trova conforto nella consolidata giurisprudenza, sia di legittimità che amministrativa, secondo cui le prescrizioni in materia di distanze fra edifici vanno misurate in modo lineare e non, come invece previsto in materia di vedute, in modo radiale. La misurazione in senso perpendicolare alle pareti frontistanti è conforme alla ratio della normativa in tema di distanze, la cui finalità consiste nell'evitare intercapedini dannose per la salute e non nel prevenire violazioni della privacy e pertanto concerne unicamente l'ampiezza delle intercapedini, rimanendo indifferente la distanza da eventuali finestre situate sull'edificio frontistante.
Conseguentemente, le limitazioni legali alla proprietà di cui all'art.873 c.c. si applicano solamente agli edifici che si fronteggiano e nei limiti in cui, supponendo di farli avanzare verso il confine in linea retta, si incontrerebbero (Cassazione, n. 9649 del 11/05/2016,
n.7285 del 7/04/2005, n.4639 del 24/05/1997 , n.2548 del 25/07/1972).
Dalle mappe prodotte, le cui misure non sono contestate, risulta che l'edificio di proprietà attorea presenti una rientranza profonda 4,96 m e che, in corrispondenza con tale rientranza, prima dell'intervento di costruzione in ampliamento, l'edificio di proprietà di parte convenuta presentasse una rientranza profonda 2,25 m.
Risulta inoltre che, a seguito dell'intervento di costruzione in ampliamento, la rientranza prima esistente sulla parete di parte convenuta sia stata interamente colmata e che il fronte si sia avvicinato ulteriormente alla facciata dell'edificio attoreo. In sostanza, l'edificio di proprietà della convenuta invece di avere una rientranza “in allontanamento” rispetto alla proprietà attorea, ha una leggera sporgenza “in avvicinamento” alla stessa, invertendo la discontinuità prima esistente rispetto alla residua parete finestrata.
La distanza fra la nuova parete e quella del vicino rimane tuttavia superiore a 10 metri (da tavola tecnica prodotta dallo stesso attore, a distanza di a 12,46 m) per tutta la sua lunghezza. Non vi è pertanto alcun dubbio sul rispetto della normativa sulle distanze, nel tratto di parete finestrato di nuova costruzione, frontistante l'edificio di proprietà attorea. Si devono pertanto confermare le conclusioni di cui alla sentenza appellata, secondo cui
“emerge ictu oculi come il tratto di parete finestrata recentemente costruito da CP_1 si situi ad una distanza –misurata, come detto sopra, in modo lineare e perpendicolarmente alla parete, non invece in senso radiale –di 12,46 metri dalla frontistante parete di (invero, a partire dai singoli punti dell'ampliamento di Pt_1
pag. 7/10 risulta possibile il tracciamento di una linea perpendicolare linearmente CP_1 ricadente su una parete dell'immobile attoreo differente rispetto a quella in prossimità del confine e maggiormente arretrata rispetto alla stessa, tanto da distare dall'ampliamento per l'appunto 12,46 m).
b) in quanto all'ulteriore costruzione in ampliamento, consistente in un manufatto rivestito in acciaio delle dimensioni di 1,03 m x1,44 m, collocato alla distanza di 6,76 metri dal fabbricato attoreo, lamenta che il primo giudice abbia errato nel Parte_1 qualificarlo come “volume tecnico” ed abbia errato nell'escludere l'applicabilità, a tale manufatto, dell'obbligo di mantenersi a distanza superiore a 10 metri dall'edificio frontistante.
Il motivo non merita accoglimento e la sentenza di primo grado deve venire confermata nella parte in cui ha qualificato il manufatto come “volume tecnico”, in quanto opera priva di alcuna autonomia funzionale anche potenziale.
Una costruzione per poter venire qualificata come “volume tecnico” - che per giurisprudenza consolidata non è computabile nella volumetria della costruzione ai fini del calcolo delle distanze legali – deve presentare le caratteristiche di opera edilizia priva di autonomia funzionale, anche potenziale. E' stato escluso dalla nozione di vano tecnico, ad esempio, il vano scale, in quanto parte integrante del fabbricato (Cass n.30708 del
27/11/2018, conf. Cassazione n. 2566 del 03/02/2011).
Parte appellante non contesta le dimensioni della porzione di fabbricato né la sua conformazione, priva di finestre e con rivestimento in acciaio. Contesta, per contro,
l'affermazione secondo cui tale manufatto non sarebbe fruibile, ritenendo tale circostanza indimostrata oltreché non vera.
Nella sostanza, l'attore contesta che si tratti di un volume tecnico per non essere stata dimostrata la sua fruibilità autonoma. In primo grado, il aveva affermato in citazione Pt_1 che la convenuta avrebbe “mascherato” la parte di ampliamento costruita in deroga alle distanze con un rivestimento in acciaio al fine di farlo apparire un vano tecnico, tuttavia non ha fornito alcun elemento, nemmeno di natura presuntiva, a sostegno della propria tesi che si tratterebbe di un ampliamento autonomamente fruibile.
Le difese di parte appellante paiono rifarsi al principio giurisprudenziale secondo il quale
Le deroghe alle distanze tra costruzioni, applicabili - solo se espressamente previste dagli pag. 8/10 strumenti urbanistici - ai manufatti di natura accessoria e pertinenziale, non trovano applicazione ove l'unità strutturale della costruzione "secondaria" con quella "principale" impedisca di considerare la prima, indipendentemente dall'uso cui è destinata, come costruzione a sé stante, dotata di sue autonome dimensioni e caratteristiche e, pertanto, di qualificarla come accessoria alla seconda, essendo entrambe parti integranti di un unico intero fabbricato. (Cassazione n. 4657 del 28/02/2018).
Tuttavia, non ha fornito alcun elementom nemmeno presuntivo in tale senso.
Nella cartografia prodotta, il manufatto è graficamente contraddistinto in modo separato rispetto ai vani con cui confina (cucina al piano terra e terrazzo al primo piano).
Nell'originaria SC (doc. 12), la costruzione appariva al piano terra come un piccolo vano prevalentemente “pieno” con due sottili intercapedini, mentre al piano primo appariva come una intercapedine di ridotte dimensioni. Nel progetto e nella prima variante la parete esterna del vano era posta in continuità con la linea della nuova parete finestrata, a distanza di 7,70 metri dalla parete del vicino.
Nella seconda variante veniva aggiunto un vano a pianta quadrata, con l'effetto di ridurre ulteriormente la distanza fra le due pareti portandola in quel punto a 7,33 m. E' poi pacifico che tale distanza si sia ulteriormente ridotta (non è chiaro se per effetto del rivestimento in metallo) a 6,76 m, per il solo tratto di 1,44 metri in corrispondenza con il vano tecnico. Nel progetto originario (doc.12, tavola comparativa SC) e nelle varianti
(doc.11) il volume posto a distanza minore di 10 metri non è tratteggiato in continuità con gli spazi abitativi (cucina al piano terra e poggiolo al primo piano) con i quali non è posto in comunicazione.
Si tratta pertanto di una costruzione a se stante, qualificabile come vano accessorio.
Parte attrice, nell'impugnare la sentenza, non si è confrontata con la sua motivazione sul punto e non ha chiarito in che modo tale spazio potrebbe ritenersi fruibile, non apparendo dalla cartografia prodotta essere un vano in ampliamento del fabbricato ed essendo troppo esiguo per dimensioni per venire fruito come vano a sé stante.
Le contestazioni mosse dall'appellante sono generiche e la richiesta di esperire una CTU è pertanto inammissibile.
c) La parte originaria dell'edificio, non toccata dalla ristrutturazione, è estranea al giudizio di primo come di secondo grado, non essendo proposta alcuna domanda di arretramento in pag. 9/10 merito alla parete finestrata posta a distanza di 8 metri da quella cieca dell'attore, entrambe costruite, in tale posizione, in data precedente al 1968.
Parte appellante, infine, allega di avere subìto un danno, perché le sarebbe preclusa l'apertura di finestre sulla parete antistante quella avversaria, ma in assenza di domande la questione è irrilevante , oltre che assorbita.
5.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, parametrate al valore della causa - indeterminato di complessità media -, applicate le tariffe medie in relazione all'attività effettivamente svolta (di studio, introduttiva e decisoria).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con atto di citazione notificato il 30 ottobre 2023 nei confronti di Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 1306/2023 Controparte_1 pubblicata il 20 luglio 2023 così provvede:
I. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
II. Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in
[...]
€8.470,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
III. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia) per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione, in data 23 settembre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Caterina Caniato dott.Caterina Passarelli
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1922/2023
La Corte D'Appello di Venezia, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati: dott.Caterina Passarelli Presidente dott.Martina Gasparini Consigliere dott.Caterina Caniato Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Prof. Parte_1 CodiceFiscale_1
Gianluca Sicchiero, come da procura allegata all'atto di citazione in appello appellante e
(C.F. , assistita e difesa Controparte_1 CodiceFiscale_2 dall'Avv. Sandra Capra, come da procura allegata all'atto di comparsa e costituzione in appello appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 2532/2023 pubblicata il 20/07/2023
CONCLUSIONI per parte appellante:
“-in via istruttoria ed in accoglimento delle conclusioni istruttorie già precisate in primo grado disporsi, occorrendo, consulenza tecnica che descriva il fabbricato della convenuta nella parte edificata in vigenza del d.m. n. 1444/1968, precisando a quale distanza si trovi dal fabbricato dell'attore;
-nel merito: in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento delle conclusioni di primo grado: accertarsi e dichiararsi che la porzione di fabbricato di proprietà della Sig.ra realizzata in ampliamento del fabbricato catastalmente censito in Controparte_1
Comune di Treviso, Sez. Urbana A, Foglio 7, mapp.le 551 sub 8, in forza di SCIA di data
28.05.2018 n. 74079 e di data 11.03.2019 n. 36443 è stata edificata in violazione della distanza minima tra pareti finestrate di cui all'art. 9, n. 2), D.M. 2 aprile 1968 e, per l'effetto, condannarsi la sig.ra ad arretrare la suddetta porzione alla distanza CP_1 minima inderogabile di 10 ml dalla parete del frontistante fabbricato di proprietà del Sig.
. Pt_1
In ogni caso: condannarsi l'appellata a restituire l'importo delle spese legali di primo grado pagate in data 28.9.2023, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dall'esborso al saldo.
In ogni caso: spese e compenso professionale integralmente rifuse.
Spese di entrambi i gradi rifuse.” per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis, per tutti i motivi indicati in narrativa:
In via preliminare:
- dichiarare la nullità dell'atto di citazione.
Nel merito:
- rigettare l'appello e rigettare le domande ed eccezioni avversarie in quanto infondate, in fatto e in diritto;
- spese e compensi di causa integralmente rifusi.
In via istruttoria:
Nel caso in cui la documentazione grafica e fotografica non fosse sufficiente a ritenere infondata la domanda attorea, si chiede disporsi CTU tesa alla descrizione degli immobili delle parti e dei titoli amministrativi autorizzativi delle opere realizzate dalla convenuta, all'individuazione delle singole pareti e delle distanze tra le pareti dei fabbricati di proprietà delle parti in causa.
Ci si oppone all'ammissione del doc. 4 prodotto da controparte in sede di appello.”
pag. 2/10 RAGIONI DELLA DECISIONE
§1.
Con atto di citazione regolarmente notificato , proprietario del fabbricato Parte_1 ad uso abitativo sito in Treviso, Via Vaccari nn.
5-7 e censito al Catasto Fabbricati di detto
Comune Sez A al foglio 7 mappale 555, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di
Treviso , titolare del prospicente fabbricato censito al Catasto Controparte_1
Fabbricati di detto Comune al foglio 7 mappale 551 sub. 8, per chiedere la condanna della convenuta all'arretramento della porzione di immobile asseritamente eretta in violazione della distanza minima tra pareti finestrate di cui alla previsione dell'art. 9 n.2 DM
1444/1968.
L'immobile di proprietà di era stato interessato da un intervento di Controparte_1 ristrutturazione in forza di S.C.I.A. (28.05.2018 n. 74079 e 11.03.2019 n. 36443) che aveva portato ad un suo ampliamento lungo il lato est, come evidenziato con il colore rosso nella tavola allegata all'atto di citazione in primo grado (doc.1 fascicolo attoreo).
già in via stragiudiziale si era opposto alla costruzione, lamentando la Parte_1 violazione della disciplina relativa alle distanze tra fabbricati ed in particolare che
“…l'ampliamento realizzato in continuità della parete finestrata (eseguito mediante demolizione ed ampliamento di un corpo edilizio preesistente) non sembra rispettare la distanza minima di 10 ml tra pareti finestrate, la cui osservanza è prescritta dall'art. 9, comma 8 della L. Reg. 14/2009 (raccomandata del 26.09.2018,doc. 2 fascicolo attoreo).
Instaurava procedura di mediazione, con esito negativo (doc. 7 fascicolo attoreo), all'esito della quale conveniva in giudizio l'odierna appellata dinanzi al Tribunale di Treviso.
Nella prospettazione fornita dall'attore, l'ampliamento del fabbricato di proprietà della convenuta lungo il lato Est (nella parte prospiciente al confine con la proprietà attorea) sarebbe stato realizzato in continuità con la preesistente parete finestrata in evidente violazione della distanza minima di 10 ml. tra pareti finestrate di fabbricati antistanti, prescritta dall'art. 9, n.2) del D.M. 2 aprile 1968 n.1444, la cui osservanza è prescritta anche dal Piano Casa Regionale (normativa in forza della quale era stato realizzato l'intervento edilizio).
pag. 3/10 §2. si costituiva tempestivamente in giudizio avanti al Tribunale di Controparte_1
Treviso chiedendo il rigetto delle domande e proponendo una diversa ricostruzione dei fatti: l'ampliamento del proprio immobile, nel fronte posto a confine col il fronte cieco dell'abitazione del vicino, non sarebbe stato realizzato in continuità con la preesistente parete bensì presenterebbe tre distinte pareti, non in linea tra loro, collocate nel rispetto della normativa:
a) una parete finestrata, costruita in ampliamento rispetto alla precedente parete finestrata, rispettosa della distanza di 10 metri dalla costruzione del vicino.
b) una parete cieca, discontinua rispetto alla precedente, racchiudente una costruzione delle dimensioni di 1,44 x 1,03 metri, legittima - pur se collocata ad una distanza minore di 10 metri dalla parete dell'immobile attoreo -, in quanto costituita da vano tecnico;
c) una parete finestrata preesistente, non interessata dall'ampliamento, alla distanza di circa
8 metri dal fronte cieco del confinante, legittima in quanto costruita in data anteriore al
1967 e rimasta invariata.
In via istruttoria, aderiva alla richiesta di CTU avanzata da parte attrice, nel caso in cui la documentazione allegata non fosse ritenuta sufficiente per il rigetto della domanda attorea.
§3.
Il Tribunale di Treviso con la sentenza in epigrafe indicata, sulla base della sola documentazione in atti e senza esperire alcuna consulenza tecnica d'ufficio, ha rigettato le domande dell'attore, condannandolo all'integrale pagamento delle spese di lite.
In ordine alla parete finestrata di cui al punto a), frontistante la parete finestrata attorea, il primo giudice ha concluso per il rispetto, da parte della convenuta, della normativa in materia di distanza minima di cui al DM 1444/1968. Ha ritenuto, esaminata la documentazione tecnica prodotta dalle parti, ed in particolare lo stesso documento n.1 prodotto dall'attore, le cui misure non sono in contestazione, “emerge ictu oculi come il tratto di parete finestrata recentemente costruito da si situi ad una distanza – CP_1 misurata … in modo lineare e perpendicolarmente alla parete, non invece in senso radiale
– di 12,46 metri dalla frontistante parete di ”. Pt_1
pag. 4/10 Il primo giudice si è richiamato al principio di cui alla consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui la misurazione delle distanze tra pareti finestrate va calcolata in modo lineare e non in modo radiale.
In ordine alla parete del vano tecnico di cui al punto b), il Tribunale di Treviso ha ritenuto innanzitutto irrilevante stabilire se – come sostenuto dalla convenuta - sussista la cennata
“discomplanarità” tra i vari tratti della parete.
Ha ritenuto insussistente la lamentata violazione, richiamato il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale sono da escludersi, ai fini del computo delle distanze legali, i volumi tecnici, quando si tratti di opere di dimensioni talmente ridotte da non consentirne l'abitabilità e da incidere solo minimamente sulla volumetria generale oppure di opere destinate a contenere gli impianti serventi. Ha qualificato tale porzione della nuova costruzione come volume tecnico, in quanto lo ha ritenuto privo di alcuna autonomia funzionale, anche potenziale, ritenendo che non sarebbe apprezzabile ai fini dell'abitabilità o in genere della fruibilità umana, nemmeno dal punto di vista potenziale, per le sue dimensioni – non contestate – pari a 1,03 x 1,44 metri.
Conseguentemente, il primo giudice ha concluso escludendo la sussistenza di alcuna violazione della normativa sulle distanze.
Infine, non vi è alcuna domanda in ordine alla parete originaria di cui al punto c), la cui legittimità non è in contestazione.
Al rigetto delle domande attoree è conseguita la condanna di alla rifusione Parte_1 delle spese di lite sostenute da Controparte_1
§4.
Avverso l'indicata pronuncia ha interposto tempestivo appello nei Parte_1 confronti di affidato a un unico articolato motivo di impugnazione. Controparte_1
L'appellante lamenta che il primo giudice non abbia accolto la propria domanda di arretramento dell'edificio costruito dalla appellata, in quanto ampliato in violazione della normativa sulle distanze minime tra fabbricati ex art. 9 del D.M. 1444/1968 trovandosi gli edifici, per effetto della costruzione in ampliamento, a meno di dieci metri di distanza fra loro.
pag. 5/10 La distanza dovrebbe, secondo l'appellante, venire calcolata in modo radiale dalla finestra esistente su altra parete attorea (a nord-ovest) e non in modo ortogonale, come sostenuto dal primo giudice.
L'appellante censura, inoltre, la sentenza per non avere computato ai fini della verifica del rispetto delle distanze, il volume tecnico costruito da parte appellata, pur non essendo conseguita la prova della sua non fruibilità.
L'appellante sostiene inoltre che il giudice di prime cure abbia “interpretato la normativa basandola sull'errata pretesa che chi chiede l'arretramento del fabbricato altrui debba calcolare la distanza da una propria finestra, laddove la disciplina è normativa di diritto pubblico che disciplina la distanza tout court, a prescindere da chi sia il proprietario del fabbricato finestrato”.
In via istruttoria, l'appellante ripropone l'istanza di disporre consulenza tecnica d'ufficio disattesa in primo grado.
Si è costituita l'appellata eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione in appello per l'assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello stabilito per legge e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza impugnata con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali.
La convenuta si è inoltre opposta alla produzione documentale in appello relativa al doc. 4 depositato da , consistente nelle norme tecniche di attuazione P.R.G. 2001 Parte_1 del Comune di Treviso, ritenendola tardiva, e, dunque inammissibile.
Disposta la rinnovazione della notifica con sanatoria della iniziale nullità, sulle conclusioni come innanzi precisate la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§5.
Le doglianze di parte appellante non sono condivisibili e la sentenza di primo grado va integralmente confermata.
a) in quanto alla parete finestrata costruita da in ampliamento rispetto Controparte_1 alla preesistente parete finestrata, lamenta che il giudice di prime cure Parte_1 abbia misurato la distanza in modo perpendicolare e non in modo radiale.
pag. 6/10 La prospettazione di parte attrice non trova conforto nella consolidata giurisprudenza, sia di legittimità che amministrativa, secondo cui le prescrizioni in materia di distanze fra edifici vanno misurate in modo lineare e non, come invece previsto in materia di vedute, in modo radiale. La misurazione in senso perpendicolare alle pareti frontistanti è conforme alla ratio della normativa in tema di distanze, la cui finalità consiste nell'evitare intercapedini dannose per la salute e non nel prevenire violazioni della privacy e pertanto concerne unicamente l'ampiezza delle intercapedini, rimanendo indifferente la distanza da eventuali finestre situate sull'edificio frontistante.
Conseguentemente, le limitazioni legali alla proprietà di cui all'art.873 c.c. si applicano solamente agli edifici che si fronteggiano e nei limiti in cui, supponendo di farli avanzare verso il confine in linea retta, si incontrerebbero (Cassazione, n. 9649 del 11/05/2016,
n.7285 del 7/04/2005, n.4639 del 24/05/1997 , n.2548 del 25/07/1972).
Dalle mappe prodotte, le cui misure non sono contestate, risulta che l'edificio di proprietà attorea presenti una rientranza profonda 4,96 m e che, in corrispondenza con tale rientranza, prima dell'intervento di costruzione in ampliamento, l'edificio di proprietà di parte convenuta presentasse una rientranza profonda 2,25 m.
Risulta inoltre che, a seguito dell'intervento di costruzione in ampliamento, la rientranza prima esistente sulla parete di parte convenuta sia stata interamente colmata e che il fronte si sia avvicinato ulteriormente alla facciata dell'edificio attoreo. In sostanza, l'edificio di proprietà della convenuta invece di avere una rientranza “in allontanamento” rispetto alla proprietà attorea, ha una leggera sporgenza “in avvicinamento” alla stessa, invertendo la discontinuità prima esistente rispetto alla residua parete finestrata.
La distanza fra la nuova parete e quella del vicino rimane tuttavia superiore a 10 metri (da tavola tecnica prodotta dallo stesso attore, a distanza di a 12,46 m) per tutta la sua lunghezza. Non vi è pertanto alcun dubbio sul rispetto della normativa sulle distanze, nel tratto di parete finestrato di nuova costruzione, frontistante l'edificio di proprietà attorea. Si devono pertanto confermare le conclusioni di cui alla sentenza appellata, secondo cui
“emerge ictu oculi come il tratto di parete finestrata recentemente costruito da CP_1 si situi ad una distanza –misurata, come detto sopra, in modo lineare e perpendicolarmente alla parete, non invece in senso radiale –di 12,46 metri dalla frontistante parete di (invero, a partire dai singoli punti dell'ampliamento di Pt_1
pag. 7/10 risulta possibile il tracciamento di una linea perpendicolare linearmente CP_1 ricadente su una parete dell'immobile attoreo differente rispetto a quella in prossimità del confine e maggiormente arretrata rispetto alla stessa, tanto da distare dall'ampliamento per l'appunto 12,46 m).
b) in quanto all'ulteriore costruzione in ampliamento, consistente in un manufatto rivestito in acciaio delle dimensioni di 1,03 m x1,44 m, collocato alla distanza di 6,76 metri dal fabbricato attoreo, lamenta che il primo giudice abbia errato nel Parte_1 qualificarlo come “volume tecnico” ed abbia errato nell'escludere l'applicabilità, a tale manufatto, dell'obbligo di mantenersi a distanza superiore a 10 metri dall'edificio frontistante.
Il motivo non merita accoglimento e la sentenza di primo grado deve venire confermata nella parte in cui ha qualificato il manufatto come “volume tecnico”, in quanto opera priva di alcuna autonomia funzionale anche potenziale.
Una costruzione per poter venire qualificata come “volume tecnico” - che per giurisprudenza consolidata non è computabile nella volumetria della costruzione ai fini del calcolo delle distanze legali – deve presentare le caratteristiche di opera edilizia priva di autonomia funzionale, anche potenziale. E' stato escluso dalla nozione di vano tecnico, ad esempio, il vano scale, in quanto parte integrante del fabbricato (Cass n.30708 del
27/11/2018, conf. Cassazione n. 2566 del 03/02/2011).
Parte appellante non contesta le dimensioni della porzione di fabbricato né la sua conformazione, priva di finestre e con rivestimento in acciaio. Contesta, per contro,
l'affermazione secondo cui tale manufatto non sarebbe fruibile, ritenendo tale circostanza indimostrata oltreché non vera.
Nella sostanza, l'attore contesta che si tratti di un volume tecnico per non essere stata dimostrata la sua fruibilità autonoma. In primo grado, il aveva affermato in citazione Pt_1 che la convenuta avrebbe “mascherato” la parte di ampliamento costruita in deroga alle distanze con un rivestimento in acciaio al fine di farlo apparire un vano tecnico, tuttavia non ha fornito alcun elemento, nemmeno di natura presuntiva, a sostegno della propria tesi che si tratterebbe di un ampliamento autonomamente fruibile.
Le difese di parte appellante paiono rifarsi al principio giurisprudenziale secondo il quale
Le deroghe alle distanze tra costruzioni, applicabili - solo se espressamente previste dagli pag. 8/10 strumenti urbanistici - ai manufatti di natura accessoria e pertinenziale, non trovano applicazione ove l'unità strutturale della costruzione "secondaria" con quella "principale" impedisca di considerare la prima, indipendentemente dall'uso cui è destinata, come costruzione a sé stante, dotata di sue autonome dimensioni e caratteristiche e, pertanto, di qualificarla come accessoria alla seconda, essendo entrambe parti integranti di un unico intero fabbricato. (Cassazione n. 4657 del 28/02/2018).
Tuttavia, non ha fornito alcun elementom nemmeno presuntivo in tale senso.
Nella cartografia prodotta, il manufatto è graficamente contraddistinto in modo separato rispetto ai vani con cui confina (cucina al piano terra e terrazzo al primo piano).
Nell'originaria SC (doc. 12), la costruzione appariva al piano terra come un piccolo vano prevalentemente “pieno” con due sottili intercapedini, mentre al piano primo appariva come una intercapedine di ridotte dimensioni. Nel progetto e nella prima variante la parete esterna del vano era posta in continuità con la linea della nuova parete finestrata, a distanza di 7,70 metri dalla parete del vicino.
Nella seconda variante veniva aggiunto un vano a pianta quadrata, con l'effetto di ridurre ulteriormente la distanza fra le due pareti portandola in quel punto a 7,33 m. E' poi pacifico che tale distanza si sia ulteriormente ridotta (non è chiaro se per effetto del rivestimento in metallo) a 6,76 m, per il solo tratto di 1,44 metri in corrispondenza con il vano tecnico. Nel progetto originario (doc.12, tavola comparativa SC) e nelle varianti
(doc.11) il volume posto a distanza minore di 10 metri non è tratteggiato in continuità con gli spazi abitativi (cucina al piano terra e poggiolo al primo piano) con i quali non è posto in comunicazione.
Si tratta pertanto di una costruzione a se stante, qualificabile come vano accessorio.
Parte attrice, nell'impugnare la sentenza, non si è confrontata con la sua motivazione sul punto e non ha chiarito in che modo tale spazio potrebbe ritenersi fruibile, non apparendo dalla cartografia prodotta essere un vano in ampliamento del fabbricato ed essendo troppo esiguo per dimensioni per venire fruito come vano a sé stante.
Le contestazioni mosse dall'appellante sono generiche e la richiesta di esperire una CTU è pertanto inammissibile.
c) La parte originaria dell'edificio, non toccata dalla ristrutturazione, è estranea al giudizio di primo come di secondo grado, non essendo proposta alcuna domanda di arretramento in pag. 9/10 merito alla parete finestrata posta a distanza di 8 metri da quella cieca dell'attore, entrambe costruite, in tale posizione, in data precedente al 1968.
Parte appellante, infine, allega di avere subìto un danno, perché le sarebbe preclusa l'apertura di finestre sulla parete antistante quella avversaria, ma in assenza di domande la questione è irrilevante , oltre che assorbita.
5.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, parametrate al valore della causa - indeterminato di complessità media -, applicate le tariffe medie in relazione all'attività effettivamente svolta (di studio, introduttiva e decisoria).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con atto di citazione notificato il 30 ottobre 2023 nei confronti di Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 1306/2023 Controparte_1 pubblicata il 20 luglio 2023 così provvede:
I. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
II. Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in
[...]
€8.470,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
III. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia) per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione, in data 23 settembre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Caterina Caniato dott.Caterina Passarelli
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