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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/12/2025, n. 2254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2254 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8549/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Seconda Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8549/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
[...]
Parte_2
CONVENUTO/I
Oggi 10 dicembre 2025, innanzi al dott. Guendalina Borghi, sono comparsi:
Per l'avv. IR OB Parte_1
Per e Per nessuno compare fino ad ore 12.00. Parte_2 Parte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte attrice precisa le conclusioni come da memoria integrativa di costituzione del 27 ottobre 2025 precisando che in data 10.11.2025 il sig. ha ricevuto un accredito di € 3000,00 in Pt_1 relazione al periodo maggio-settembre 2025 e che pertanto risultano ancora dovute le seguenti mensilità: 300,00 a saldo del mese di gennaio 2025, € 1800,00 per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, e così complessivamente la morosità ad oggi è pari ad € 2.100,00. L'avv. Pirotta dichiara che le anticipazioni sono state pari ad € 187,00.
Il Giudice
Invita le parti a discutere oralmente la causa rappresentando loro che la Camera di Consiglio si protrarrà verosimilmente sino al pomeriggio e, quindi, dispensandole dalla lettura della sentenza che, su accordo delle stesse, sarà immediatamente depositata tramite Consolle.
Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito della Camera di Consiglio, il giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti e provvedendo all'immediato deposito tramite “Consolle magistrato”.
Verbale chiuso alle ore 15.10
Il Giudice
dott. Guendalina Borghi
pagina 1 di 6
N. R.G. 8549/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Guendalina Borghi
, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.,ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8549/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IR Parte_1 C.F._1 OB e dell'avv. D'ARGENIO ( ), elettivamente Parte_3 C.F._2 domiciliato in Milano, viale Arimondi 33 presso il difensore avv. IR OB
ATTORE contro
(C.F. , Parte_2 C.F._3
(C.F. ), Parte_2 C.F._4
CONVENUTI
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione, il procuratore di parte attrice precisava le conclusioni come da memoria del 27.10.2025: “piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di locazione per cui è causa per fatto, colpa e inadempimento della parte conduttrice (c.f. Parte_2
), nata il [...] a [...] e (c.f. C.F._4 Parte_2
, nato il [...] a [...], residenti in [...]
Alighieri 123, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 del contratto di locazione e 1456 c.c. e/o degli artt. Pt_ 1453 e 1455 c.c., con condanna a carico del signor e della signor come sopra, in solido Pt_2 tra loro, al pagamento delle seguenti somme: € 300,00 a saldo del 50% del mese di gennaio 2025; € 4.200,00 per ratei non pagati dal mese di maggio 2025 a ottobre 2025 come specificato in narrativa, nonché di quelli a scadere, oltre gli interessi gli legali da conteggiarsi dalle singole scadenze sino alla domanda (notifica dello sfratto) ed oltre quelli ex art. 1284, 4° comma, c.c. decorrenti dalla data di notifica dello sfratto di morosità sino all'effettivo saldo ed oltre le spese di procedura successive ed occorrende;
condannare (c.f. ), nata il [...] a [...] C.F._4
BA (Filippine) e (c.f. , nato il [...] a [...]_2 C.F._3
(Filippine), residenti in [...], al rilascio immediato dell'immobile in Sesto San GI (MI), Via Dante Alighieri n. 123, costituito dall'appartamento al piano terra composto da ingresso, cucina, camera e bagno oggetto del contratto di locazione per cui è causa: identificato presso il NCEU di Sesto San GI come segue: foglio 22, mapp. 45, sub 712,
pagina 2 di 6 cat. A3, cl.
3. In ogni caso, con piena vittoria delle spese della fase di convalida e del presente giudizio;
nonché di quelle della procedura di mediazione obbligatoria indicate e qui richieste in € 207,61 per esborsi (doc. 5) ed € 300,00 per compensi professionali (parametro medio D.M. 55/2014 e 147/2022), oltre 15%, CPA e iva come per legge” e come da verbale d'udienza del 10.12.2025: “ Il procuratore di parte attrice precisa le conclusioni come da memoria integrativa di costituzione del 27 ottobre 2025 precisando che in data 10.11.2025 il sig. ha ricevuto un accredito di € 3000,00 in Pt_1 relazione al periodo maggio-settembre 2025 e che pertanto risultano ancora dovute le seguenti mensilità: 300,00 a saldo del mese di gennaio 2025, € 1800,00 per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, e così complessivamente la morosità ad oggi è pari ad € 2.100,00. L'avv. Pirotta dichiara che le anticipazioni sono state pari ad € 187,00”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, il sig.
[...] intimava lo sfratto nei confronti dei signori e conduttori Pt_1 Parte_2 Parte_2 dell'immobile ad uso abitativo sito in Sesto San GI (MI), Via Dante Alighieri n. 123, a fronte del mancato pagamento del canone di locazione dal mese di ottobre 2024 per complessive € 1800,00 alla data dell'intimazione del 10.12.2024. Con intimazione di sfratto per morosità in rinnovazione, il sig. intimava altresì, in aggiunta, la morosità dei ratei di locazione ulteriormente scaduti il 1° Pt_1 gennaio e il 1° febbraio 2025 per € 1.200,00, precisando che al momento della notifica della nuova intimazione parte conduttrice era morosa delle seguenti somme: € 300,00 in relazione alla residua quota del 50% della mensilità di dicembre 2024 (prima intimazione, importo a tutt'oggi ancora impagato), € 600,00 per l'intera mensilità di gennaio 2025 (seconda intimazione) ed € 600,00 per l'intera mensilità di febbraio 2025 (seconda intimazione) per così complessivi € 1.500,00. Concludeva chiedendo la convalida dello sfratto ed emissione di decreto ingiuntivo. All'udienza del 6 maggio 2025 il procuratore di parte attrice dichiarava che la morosità di cui alla intimazione in rinnovazione persisteva per € 300,00, e che la restante parte era stata comunque pagata successivamente alla notifica, e che i conduttori non avevano pagato le mensilità successive alla notifica e relative ai mesi di marzo, aprile e maggio 2025. Chiedeva pertanto disporsi il mutamento del rito e la prosecuzione del giudizio. Veniva pertanto disposto il mutamento del rito ed all'udienza del 10 dicembre 2025, regolarmente notificata ai conduttori anche l'ordinanza di mutamento del rito, presente il solo procuratore di parte attrice, la causa veniva discussa e decisa con contestuale emissione della sentenza. La domanda di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
La parte attrice, con la produzione del contratto di locazione sottoscritto in data 01.01.2017 registrato telematicamente in data 26.01.2017 (cfr. doc. 1) relativo all'immobile sito in Sesto San GI (MI), Via Dante Alighieri n. 123 posto a fondamento della domanda, dal quale risulta la pattuizione dell'obbligazione di pagamento del canone, concordato in € 7.200,00, compresi oneri accessori, da versarsi in dodici rate mensili anticipate ciascuna di € 600,00 scadenti il 1° giorno di ogni mese, ha dato la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata, ai sensi dell'art. 2697, 1 comma, c.c. Secondo una giurisprudenza ormai consolidata, infatti, il creditore, tanto in causa di adempimento che di risoluzione, è tenuto a provare la sola esistenza dell'obbligazione, spettando al debitore, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2697 c.c., la prova di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'avversa pretesa (cfr., per tutte, Cass. SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Orbene, parte convenuta non ha dimostrato la sussistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'avversa pretesa, nel quadro di applicazione del secondo comma della disposizione citata. Nel caso di specie, i conduttori, successivamente alla notifica dell'intimazione, hanno provveduto a pagare unicamente parte della somma intimata (come dichiarato dal procuratore di parte attrice all'udienza del 6 maggio 2025) mentre nulla hanno corrisposto per i canoni successivi e per spese pagina 3 di 6 legali, e non hanno nemmeno partecipato all'udienza del 6 maggio 2025 (per eventualmente chiedere il cd. termine di grazia) e non hanno inteso costituirsi in giudizio. In memoria integrativa il procuratore di parte attrice ha riferito che i conduttori sono morosi nel pagamento del canone di locazione per complessive € 3.600,00 (da maggio 2025 a ottobre 2025), dando atto che i tardivi pagamenti disposti da parte conduttrice sono stati eseguiti sempre successivamente alla notifica degli atti giudiziari, come riferito “600,00 in data 07.01.2025 (tramite i quali è stato pagato il mese di ottobre 2024); € 900,00 in data 10.02.2025 (tramite i quali sono stati pagati il mese di novembre 2024 e metà dicembre 2024); 600.00 in data 13.03.2025 (tramite i quali sono stati pagati metà dicembre 2024 e metà gennaio 2025); sul punto si precisa come il saldo (50%) del mese di gennaio 2025 non è ancora stato eseguito;
€ 600,00 in data 30.03.2025 (tramite i quali è stato pagato il mese di febbraio 2025); € 600,00 in data 10.05.2025 (tramite i quali è stato pagato il mese di marzo 2025);
€ 600,00 in data 13.06.2025 (tramite i quali è stato pagato il mese di aprile 2025)”. Non è altresì superfluo rilevare che parte locatrice con la notifica della intimazione di sfratto per morosità 10.12.2024 ha dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto di locazione (art. 7 contratto) stante l'inadempimento della parte conduttrice nel pagamento di tre ratei di locazione. All'udienza del 10 dicembre 2025 il procuratore di parte attrice dichiarava che i conduttori sono ancora morosi nel pagamento del canone di locazione per complessive € 2.100,00.
Giova ricordare che per regola generale (combinato disposto degli artt. 1453 e 1455 c.c.) quando nei contratti a prestazioni corrispettive (tra cui il contratto di locazione) uno dei contraenti non adempie alle sue obbligazioni, l'altro, se tali inadempienze non sono di scarsa importanza, può richiedere al giudice che il rapporto venga risolto.
Da tale richiesta, inoltre, la parte inadempiente non può più provvedere alla prestazione.
Ne deriva che dalla domanda giudiziale di intimazione di sfratto per morosità, un pagamento tardivo dei canoni da parte dell'inquilino non avrebbe l'effetto di impedire la risoluzione del contratto, salvo che per le locazioni stabilite per uso abitativo, per le quali il legislatore ha previsto una deroga a tale disciplina con l'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392, che recita come segue” la morosità del conduttore (…) può essere sanata (…) se il conduttore alla prima udienza versa l'importo dovuto per tutti i canoni scaduti (..)maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice”. Ove il pagamento delle suddette somme non avvenga in udienza, il giudice può concedere il c.d. termine di grazia.
Nel caso in cui il conduttore onori integralmente il dovuto e, così, provveda al pagamento dei canoni, dei relativi interessi e delle spese legali liquidate, potrà proseguire nel rapporto di locazione;
diversamente, il contratto dovrà essere dichiarato risolto alla luce del principio di c.d. “cristallizzazione dell'inadempimento” di cui all'art. 1453 c.c. per cui dalla data della domanda di risoluzione – che coincide con la notifica dell'intimazione di sfratto – l'inadempiente non può più onorare la propria obbligazione. La sanatoria della morosità prima dell'udienza di convalida che impedisce la prosecuzione del giudizio richiede che il conduttore provveda al pagamento dei canoni scaduti e degli oneri accessori maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice. In particolare, e con riferimento all'art 55 legge 27 luglio 2978 n. 392, il giudice in sede di giudizio di convalida dello sfratto per morosità provvede alla liquidazione solo ed esclusivamente delle spese processuali e non anche degli interessi legali, il cui calcolo è automatico e prescinde da qualsiasi discrezionalità. L'art 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392, “consente al conduttore di eliminare gli effetti dell'inadempimento da morosità e di estinguere il diritto alla risoluzione del contratto già sorto a favore del locatore pagando quanto dovuto per canoni scaduti, oneri accessori, interessi e spese” (Cass. 17 aprile-29 luglio 2013, n. 18224).
pagina 4 di 6 Il comportamento sanante del conduttore è dunque predeterminato dal legislatore e consiste nel pagamento di quanto dovuto sino alla data della prima udienza per canoni e interessi e che solo le spese del giudizio sono determinate dalla liquidazione del giudice. La giurisprudenza è pacifica e concorde nell'affermare che la sanatoria della morosità del conduttore è subordinata al pagamento integrale dei canoni, degli interessi e delle spese, senza che l'inadempimento residuo sia suscettibile di nuova verifica sotto il profilo della gravità (Cass. N. 920 del 16.1.2013, Cass.
N. 6636 del 24.3.2006, Cass. N. 13407 del 29.10.2001) e che in caso di pagamento incompleto la morosità persiste e va escluso che l'inadempimento residuo sia suscettibile di nuova verifica sotto il profilo della gravità (Cass. N. 1320 del 9.2.1998). Anche la giurisprudenza di merito ha affermato che:” Nelle locazioni ad uso abitativo, la purgazione della mora può avvenire anche dopo la notifica della citazione, ma antecedentemente all'udienza di convalida;
è comunque necessario che vengano saldate anche le spese legali del procedimento perché lo stesso possa esser archiviato. Tuttavia, laddove il locatore insista per la convalida dello sfratto in assenza del pagamento delle spese di lite, essendo la morosità abbattuta e residuando accessori non configuranti morosità in sensi stretto, il giudice dovrà provvedere alla conversione del rito, fissando il merito della controversia all'esito, del quale, sussistendone i presupposti, pronunciare la risoluzione per inadempimento: infatti, solo la sanatoria completa cancella l'inadempimento e impedisce la pronuncia della risoluzione. Nel caso che ci occupa, è pacifico che il pagamento successivo alla notifica dell'intimazione non sia avvenuto antecedentemente all'udienza di convalida e che lo stesso abbia riguardato le sole somme maturate a quella data a titolo di morosità per canoni impagati e non le spese legali, né gli interessi. Ne consegue l'operatività del principio generale previsto dal terzo comma dell'art. 1453 c.c., il quale esclude che il debitore possa adempiere la propria obbligazione successivamente all'introduzione della domanda di risoluzione contrattuale. Pertanto, la purgazione della mora successiva alla domanda di risoluzione contenuta nella intimazione di sfratto non è ostativa all'accertamento della gravità del pregresso inadempimento della parte intimata nell'ambito del giudizio ordinario che a tal fine prosegua dopo il pagamento dei canoni scaduti (in senso conforme, Tribunale di Roma, sentenza nr. 22888/2019, sicut nr. 3546/2019)…omissis... Come noto, a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 luglio del 1978 n. 392, la valutazione circa la gravità e l'importanza dell'inadempimento del conduttore “Non è più rimessa all'apprezzamento discrezionale del Giudice, ma è predeterminata legalmente mediante previsione di un parametro ancorato (artt. 5 e 55 della legge) a due elementi: l'uno di ordine quantitativo afferente al mancato pagamento di una sola rata del canone o al mancato pagamento di oneri accessori di importo superiore a due mensilità del canone, l'altro di ordine temporale relativo al ritardo consentito e tollerato (Cassazione civile n. 8076 del 04.06.2002)Tribunale di Roma, sentenza del 30.6.2023)”. Orbene, nel caso in esame, risulta che la morosità di cui alla intimazione in rinnovazione, alla data dell'udienza del 6.5.2025, come dichiarato dal procuratore dell'attrice, persisteva per € 300,00, e che la restante parte era stata comunque pagata successivamente alla notifica, e che i conduttori non avevano pagato le mensilità successive relative ai mesi di marzo, aprile e maggio 2025, ed i conduttori non sono comparti all'udienza e non hanno ritenuto di chiedere il c.d. “termine di grazia”. La decorrenza degli interessi è predeterminata dalla legge in quanto, accertato l'inadempimento colpevole del conduttore, deve applicarsi l'art. 1219 c.2, n.3, che stabilisce che il debitore è in mora – ex re – se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore (Cass. n. 2853 del 11.2.2005). Ne discende che, al fine di ottenere la purgazione della mora, agli intimati dovevano offrire alla prima udienza un importo pari alla morosità intimata ed agli interessi legali, il cui calcolo era loro onere. Nel caso di specie, invece, gli intimati hanno versato dopo la notifica e prima dell'udienza di convalida, a cui non hanno peraltro partecipato, la sola morosità indicata in intimazione, oltretutto non integralmente, non sufficiente, quindi, a coprire quanto ancora dovuto a titolo di interessi legali e spese processuali che il giudice avrebbe liquidato.
pagina 5 di 6 Oltretutto, i conduttori, senza nulla aver corrisposto per interessi e spese, ad oggi risultano morosi nel pagamento dei canoni di ottobre, novembre e dicembre 2025 oltre al 50% del canone di gennaio 2025 per complessive € 2.100,00 come precisato dal procuratore di parte attrice all'udienza del 10 dicembre 2025.
Non è superfluo altresì rilevare che parte convenuta nulla ha eccepito in ordine alla documentazione prodotta ed alle circostanze dedotte dalla società attrice. I convenuti, non comparendo e non costituendosi in giudizio, hanno omesso di sollevare contestazioni di sorta e sono quindi incorsi in tutte le decadenze di legge, comprese quelle relative alle istanze istruttorie, non avendo provveduto alla formulazione di eccezioni ed istanze nel termine di legge. Adeguato risalto va poi dato al comportamento processuale di parte convenuta, la quale ha di fatto negletto il giudizio, omettendo di partecipare alle udienze e di svolgere difese di sorta, e nemmeno ha partecipato al procedimento di mediazione regolarmente instaurato da parte attrice. Al riguardo va ricordato che l'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova (Cassazione civile sez. III, 1 aprile 1995, n. 3822;
Cassazione civile sez. II, 5 gennaio 1995, n. 193; Cassazione civile sez. II, 13 luglio 1991 n. 7800; Cassazione civile sez. III, 5 giugno 1991 n. 6344; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 1988 n.
6320).
Oltretutto, i convenuti non hanno nemmeno ritenuto di partecipare al procedimento di mediazione obbligatorio, come risulta dal verbale prodotto da parte attrice, il che costituisce un fattore da cui desumere argomenti di prova ex art. 116 secondo comma cpc. Ne deriva, per quanto sopra esposto, la declaratoria di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento dei conduttori, la cui gravità, trattandosi di locazione abitative, risulta predeterminata per legge ex art. 5 L. 392/78, con condanna dei convenuti al rilascio dell'immobile, fissando per l'esecuzione la data del 10 gennaio 2026. Parimenti merita accoglimento la domanda di condanna dei convenuti e a corrispondere a parte attrice la somma di € 2100,00 a Parte_2 Parte_2 titolo di canoni di locazione non pagati alla data odierna, oltre a quelli che verranno a scadere fino all'effettivo rilascio ed oltre agli interessi dalle singole scadenze al saldo effettivo Le spese di lite, liquidate in complessive € 2-254,61 (fase studio 530,00, fase introduttiva 490,00, fase trattazione 140,00 e fase decisionale 400,00, € 300,00 per compensi mediazione obbligatoria) di cui € 394,61 per anticipazioni e spese procedimento mediazione, seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e vengono poste a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
- dichiara risolto per inadempimento dei convenuti e il contratto di Parte_2 Parte_2 locazione inter partes;
- dichiara tenuti e condanna i signori e al rilascio dell'immobile sito Parte_2 Parte_2 in Sesto San GI (MI), Via Dante Alighieri n. 123, in favore di parte attrice, fissando per l'esecuzione la data del 10 gennaio 2026;
- dichiara tenuti e condanna i signori e a corrispondere a parte attrice Parte_2 Parte_2 la somma di € 2100,00 a titolo di canoni di locazione non pagati alla data odierna, oltre a quelli che verranno a scadere fino all'effettivo rilascio ed oltre agli interessi dalle singole scadenze al saldo effettivo;
- dichiara tenuti e condanna i signori e a corrispondere a parte attrice Parte_2 Parte_2 la somma di € 2.254,61, di cui € 394,61 per spese e anticipazioni, a titolo di rifusione delle spese di lite. Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Monza, 10 dicembre 2025 Il Giudice Dott.ssa Guendalina Borghi
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TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Seconda Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8549/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
[...]
Parte_2
CONVENUTO/I
Oggi 10 dicembre 2025, innanzi al dott. Guendalina Borghi, sono comparsi:
Per l'avv. IR OB Parte_1
Per e Per nessuno compare fino ad ore 12.00. Parte_2 Parte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte attrice precisa le conclusioni come da memoria integrativa di costituzione del 27 ottobre 2025 precisando che in data 10.11.2025 il sig. ha ricevuto un accredito di € 3000,00 in Pt_1 relazione al periodo maggio-settembre 2025 e che pertanto risultano ancora dovute le seguenti mensilità: 300,00 a saldo del mese di gennaio 2025, € 1800,00 per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, e così complessivamente la morosità ad oggi è pari ad € 2.100,00. L'avv. Pirotta dichiara che le anticipazioni sono state pari ad € 187,00.
Il Giudice
Invita le parti a discutere oralmente la causa rappresentando loro che la Camera di Consiglio si protrarrà verosimilmente sino al pomeriggio e, quindi, dispensandole dalla lettura della sentenza che, su accordo delle stesse, sarà immediatamente depositata tramite Consolle.
Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito della Camera di Consiglio, il giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti e provvedendo all'immediato deposito tramite “Consolle magistrato”.
Verbale chiuso alle ore 15.10
Il Giudice
dott. Guendalina Borghi
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N. R.G. 8549/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Guendalina Borghi
, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.,ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8549/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IR Parte_1 C.F._1 OB e dell'avv. D'ARGENIO ( ), elettivamente Parte_3 C.F._2 domiciliato in Milano, viale Arimondi 33 presso il difensore avv. IR OB
ATTORE contro
(C.F. , Parte_2 C.F._3
(C.F. ), Parte_2 C.F._4
CONVENUTI
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione, il procuratore di parte attrice precisava le conclusioni come da memoria del 27.10.2025: “piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di locazione per cui è causa per fatto, colpa e inadempimento della parte conduttrice (c.f. Parte_2
), nata il [...] a [...] e (c.f. C.F._4 Parte_2
, nato il [...] a [...], residenti in [...]
Alighieri 123, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 del contratto di locazione e 1456 c.c. e/o degli artt. Pt_ 1453 e 1455 c.c., con condanna a carico del signor e della signor come sopra, in solido Pt_2 tra loro, al pagamento delle seguenti somme: € 300,00 a saldo del 50% del mese di gennaio 2025; € 4.200,00 per ratei non pagati dal mese di maggio 2025 a ottobre 2025 come specificato in narrativa, nonché di quelli a scadere, oltre gli interessi gli legali da conteggiarsi dalle singole scadenze sino alla domanda (notifica dello sfratto) ed oltre quelli ex art. 1284, 4° comma, c.c. decorrenti dalla data di notifica dello sfratto di morosità sino all'effettivo saldo ed oltre le spese di procedura successive ed occorrende;
condannare (c.f. ), nata il [...] a [...] C.F._4
BA (Filippine) e (c.f. , nato il [...] a [...]_2 C.F._3
(Filippine), residenti in [...], al rilascio immediato dell'immobile in Sesto San GI (MI), Via Dante Alighieri n. 123, costituito dall'appartamento al piano terra composto da ingresso, cucina, camera e bagno oggetto del contratto di locazione per cui è causa: identificato presso il NCEU di Sesto San GI come segue: foglio 22, mapp. 45, sub 712,
pagina 2 di 6 cat. A3, cl.
3. In ogni caso, con piena vittoria delle spese della fase di convalida e del presente giudizio;
nonché di quelle della procedura di mediazione obbligatoria indicate e qui richieste in € 207,61 per esborsi (doc. 5) ed € 300,00 per compensi professionali (parametro medio D.M. 55/2014 e 147/2022), oltre 15%, CPA e iva come per legge” e come da verbale d'udienza del 10.12.2025: “ Il procuratore di parte attrice precisa le conclusioni come da memoria integrativa di costituzione del 27 ottobre 2025 precisando che in data 10.11.2025 il sig. ha ricevuto un accredito di € 3000,00 in Pt_1 relazione al periodo maggio-settembre 2025 e che pertanto risultano ancora dovute le seguenti mensilità: 300,00 a saldo del mese di gennaio 2025, € 1800,00 per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, e così complessivamente la morosità ad oggi è pari ad € 2.100,00. L'avv. Pirotta dichiara che le anticipazioni sono state pari ad € 187,00”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, il sig.
[...] intimava lo sfratto nei confronti dei signori e conduttori Pt_1 Parte_2 Parte_2 dell'immobile ad uso abitativo sito in Sesto San GI (MI), Via Dante Alighieri n. 123, a fronte del mancato pagamento del canone di locazione dal mese di ottobre 2024 per complessive € 1800,00 alla data dell'intimazione del 10.12.2024. Con intimazione di sfratto per morosità in rinnovazione, il sig. intimava altresì, in aggiunta, la morosità dei ratei di locazione ulteriormente scaduti il 1° Pt_1 gennaio e il 1° febbraio 2025 per € 1.200,00, precisando che al momento della notifica della nuova intimazione parte conduttrice era morosa delle seguenti somme: € 300,00 in relazione alla residua quota del 50% della mensilità di dicembre 2024 (prima intimazione, importo a tutt'oggi ancora impagato), € 600,00 per l'intera mensilità di gennaio 2025 (seconda intimazione) ed € 600,00 per l'intera mensilità di febbraio 2025 (seconda intimazione) per così complessivi € 1.500,00. Concludeva chiedendo la convalida dello sfratto ed emissione di decreto ingiuntivo. All'udienza del 6 maggio 2025 il procuratore di parte attrice dichiarava che la morosità di cui alla intimazione in rinnovazione persisteva per € 300,00, e che la restante parte era stata comunque pagata successivamente alla notifica, e che i conduttori non avevano pagato le mensilità successive alla notifica e relative ai mesi di marzo, aprile e maggio 2025. Chiedeva pertanto disporsi il mutamento del rito e la prosecuzione del giudizio. Veniva pertanto disposto il mutamento del rito ed all'udienza del 10 dicembre 2025, regolarmente notificata ai conduttori anche l'ordinanza di mutamento del rito, presente il solo procuratore di parte attrice, la causa veniva discussa e decisa con contestuale emissione della sentenza. La domanda di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
La parte attrice, con la produzione del contratto di locazione sottoscritto in data 01.01.2017 registrato telematicamente in data 26.01.2017 (cfr. doc. 1) relativo all'immobile sito in Sesto San GI (MI), Via Dante Alighieri n. 123 posto a fondamento della domanda, dal quale risulta la pattuizione dell'obbligazione di pagamento del canone, concordato in € 7.200,00, compresi oneri accessori, da versarsi in dodici rate mensili anticipate ciascuna di € 600,00 scadenti il 1° giorno di ogni mese, ha dato la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata, ai sensi dell'art. 2697, 1 comma, c.c. Secondo una giurisprudenza ormai consolidata, infatti, il creditore, tanto in causa di adempimento che di risoluzione, è tenuto a provare la sola esistenza dell'obbligazione, spettando al debitore, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2697 c.c., la prova di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'avversa pretesa (cfr., per tutte, Cass. SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Orbene, parte convenuta non ha dimostrato la sussistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'avversa pretesa, nel quadro di applicazione del secondo comma della disposizione citata. Nel caso di specie, i conduttori, successivamente alla notifica dell'intimazione, hanno provveduto a pagare unicamente parte della somma intimata (come dichiarato dal procuratore di parte attrice all'udienza del 6 maggio 2025) mentre nulla hanno corrisposto per i canoni successivi e per spese pagina 3 di 6 legali, e non hanno nemmeno partecipato all'udienza del 6 maggio 2025 (per eventualmente chiedere il cd. termine di grazia) e non hanno inteso costituirsi in giudizio. In memoria integrativa il procuratore di parte attrice ha riferito che i conduttori sono morosi nel pagamento del canone di locazione per complessive € 3.600,00 (da maggio 2025 a ottobre 2025), dando atto che i tardivi pagamenti disposti da parte conduttrice sono stati eseguiti sempre successivamente alla notifica degli atti giudiziari, come riferito “600,00 in data 07.01.2025 (tramite i quali è stato pagato il mese di ottobre 2024); € 900,00 in data 10.02.2025 (tramite i quali sono stati pagati il mese di novembre 2024 e metà dicembre 2024); 600.00 in data 13.03.2025 (tramite i quali sono stati pagati metà dicembre 2024 e metà gennaio 2025); sul punto si precisa come il saldo (50%) del mese di gennaio 2025 non è ancora stato eseguito;
€ 600,00 in data 30.03.2025 (tramite i quali è stato pagato il mese di febbraio 2025); € 600,00 in data 10.05.2025 (tramite i quali è stato pagato il mese di marzo 2025);
€ 600,00 in data 13.06.2025 (tramite i quali è stato pagato il mese di aprile 2025)”. Non è altresì superfluo rilevare che parte locatrice con la notifica della intimazione di sfratto per morosità 10.12.2024 ha dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto di locazione (art. 7 contratto) stante l'inadempimento della parte conduttrice nel pagamento di tre ratei di locazione. All'udienza del 10 dicembre 2025 il procuratore di parte attrice dichiarava che i conduttori sono ancora morosi nel pagamento del canone di locazione per complessive € 2.100,00.
Giova ricordare che per regola generale (combinato disposto degli artt. 1453 e 1455 c.c.) quando nei contratti a prestazioni corrispettive (tra cui il contratto di locazione) uno dei contraenti non adempie alle sue obbligazioni, l'altro, se tali inadempienze non sono di scarsa importanza, può richiedere al giudice che il rapporto venga risolto.
Da tale richiesta, inoltre, la parte inadempiente non può più provvedere alla prestazione.
Ne deriva che dalla domanda giudiziale di intimazione di sfratto per morosità, un pagamento tardivo dei canoni da parte dell'inquilino non avrebbe l'effetto di impedire la risoluzione del contratto, salvo che per le locazioni stabilite per uso abitativo, per le quali il legislatore ha previsto una deroga a tale disciplina con l'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392, che recita come segue” la morosità del conduttore (…) può essere sanata (…) se il conduttore alla prima udienza versa l'importo dovuto per tutti i canoni scaduti (..)maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice”. Ove il pagamento delle suddette somme non avvenga in udienza, il giudice può concedere il c.d. termine di grazia.
Nel caso in cui il conduttore onori integralmente il dovuto e, così, provveda al pagamento dei canoni, dei relativi interessi e delle spese legali liquidate, potrà proseguire nel rapporto di locazione;
diversamente, il contratto dovrà essere dichiarato risolto alla luce del principio di c.d. “cristallizzazione dell'inadempimento” di cui all'art. 1453 c.c. per cui dalla data della domanda di risoluzione – che coincide con la notifica dell'intimazione di sfratto – l'inadempiente non può più onorare la propria obbligazione. La sanatoria della morosità prima dell'udienza di convalida che impedisce la prosecuzione del giudizio richiede che il conduttore provveda al pagamento dei canoni scaduti e degli oneri accessori maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice. In particolare, e con riferimento all'art 55 legge 27 luglio 2978 n. 392, il giudice in sede di giudizio di convalida dello sfratto per morosità provvede alla liquidazione solo ed esclusivamente delle spese processuali e non anche degli interessi legali, il cui calcolo è automatico e prescinde da qualsiasi discrezionalità. L'art 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392, “consente al conduttore di eliminare gli effetti dell'inadempimento da morosità e di estinguere il diritto alla risoluzione del contratto già sorto a favore del locatore pagando quanto dovuto per canoni scaduti, oneri accessori, interessi e spese” (Cass. 17 aprile-29 luglio 2013, n. 18224).
pagina 4 di 6 Il comportamento sanante del conduttore è dunque predeterminato dal legislatore e consiste nel pagamento di quanto dovuto sino alla data della prima udienza per canoni e interessi e che solo le spese del giudizio sono determinate dalla liquidazione del giudice. La giurisprudenza è pacifica e concorde nell'affermare che la sanatoria della morosità del conduttore è subordinata al pagamento integrale dei canoni, degli interessi e delle spese, senza che l'inadempimento residuo sia suscettibile di nuova verifica sotto il profilo della gravità (Cass. N. 920 del 16.1.2013, Cass.
N. 6636 del 24.3.2006, Cass. N. 13407 del 29.10.2001) e che in caso di pagamento incompleto la morosità persiste e va escluso che l'inadempimento residuo sia suscettibile di nuova verifica sotto il profilo della gravità (Cass. N. 1320 del 9.2.1998). Anche la giurisprudenza di merito ha affermato che:” Nelle locazioni ad uso abitativo, la purgazione della mora può avvenire anche dopo la notifica della citazione, ma antecedentemente all'udienza di convalida;
è comunque necessario che vengano saldate anche le spese legali del procedimento perché lo stesso possa esser archiviato. Tuttavia, laddove il locatore insista per la convalida dello sfratto in assenza del pagamento delle spese di lite, essendo la morosità abbattuta e residuando accessori non configuranti morosità in sensi stretto, il giudice dovrà provvedere alla conversione del rito, fissando il merito della controversia all'esito, del quale, sussistendone i presupposti, pronunciare la risoluzione per inadempimento: infatti, solo la sanatoria completa cancella l'inadempimento e impedisce la pronuncia della risoluzione. Nel caso che ci occupa, è pacifico che il pagamento successivo alla notifica dell'intimazione non sia avvenuto antecedentemente all'udienza di convalida e che lo stesso abbia riguardato le sole somme maturate a quella data a titolo di morosità per canoni impagati e non le spese legali, né gli interessi. Ne consegue l'operatività del principio generale previsto dal terzo comma dell'art. 1453 c.c., il quale esclude che il debitore possa adempiere la propria obbligazione successivamente all'introduzione della domanda di risoluzione contrattuale. Pertanto, la purgazione della mora successiva alla domanda di risoluzione contenuta nella intimazione di sfratto non è ostativa all'accertamento della gravità del pregresso inadempimento della parte intimata nell'ambito del giudizio ordinario che a tal fine prosegua dopo il pagamento dei canoni scaduti (in senso conforme, Tribunale di Roma, sentenza nr. 22888/2019, sicut nr. 3546/2019)…omissis... Come noto, a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 luglio del 1978 n. 392, la valutazione circa la gravità e l'importanza dell'inadempimento del conduttore “Non è più rimessa all'apprezzamento discrezionale del Giudice, ma è predeterminata legalmente mediante previsione di un parametro ancorato (artt. 5 e 55 della legge) a due elementi: l'uno di ordine quantitativo afferente al mancato pagamento di una sola rata del canone o al mancato pagamento di oneri accessori di importo superiore a due mensilità del canone, l'altro di ordine temporale relativo al ritardo consentito e tollerato (Cassazione civile n. 8076 del 04.06.2002)Tribunale di Roma, sentenza del 30.6.2023)”. Orbene, nel caso in esame, risulta che la morosità di cui alla intimazione in rinnovazione, alla data dell'udienza del 6.5.2025, come dichiarato dal procuratore dell'attrice, persisteva per € 300,00, e che la restante parte era stata comunque pagata successivamente alla notifica, e che i conduttori non avevano pagato le mensilità successive relative ai mesi di marzo, aprile e maggio 2025, ed i conduttori non sono comparti all'udienza e non hanno ritenuto di chiedere il c.d. “termine di grazia”. La decorrenza degli interessi è predeterminata dalla legge in quanto, accertato l'inadempimento colpevole del conduttore, deve applicarsi l'art. 1219 c.2, n.3, che stabilisce che il debitore è in mora – ex re – se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore (Cass. n. 2853 del 11.2.2005). Ne discende che, al fine di ottenere la purgazione della mora, agli intimati dovevano offrire alla prima udienza un importo pari alla morosità intimata ed agli interessi legali, il cui calcolo era loro onere. Nel caso di specie, invece, gli intimati hanno versato dopo la notifica e prima dell'udienza di convalida, a cui non hanno peraltro partecipato, la sola morosità indicata in intimazione, oltretutto non integralmente, non sufficiente, quindi, a coprire quanto ancora dovuto a titolo di interessi legali e spese processuali che il giudice avrebbe liquidato.
pagina 5 di 6 Oltretutto, i conduttori, senza nulla aver corrisposto per interessi e spese, ad oggi risultano morosi nel pagamento dei canoni di ottobre, novembre e dicembre 2025 oltre al 50% del canone di gennaio 2025 per complessive € 2.100,00 come precisato dal procuratore di parte attrice all'udienza del 10 dicembre 2025.
Non è superfluo altresì rilevare che parte convenuta nulla ha eccepito in ordine alla documentazione prodotta ed alle circostanze dedotte dalla società attrice. I convenuti, non comparendo e non costituendosi in giudizio, hanno omesso di sollevare contestazioni di sorta e sono quindi incorsi in tutte le decadenze di legge, comprese quelle relative alle istanze istruttorie, non avendo provveduto alla formulazione di eccezioni ed istanze nel termine di legge. Adeguato risalto va poi dato al comportamento processuale di parte convenuta, la quale ha di fatto negletto il giudizio, omettendo di partecipare alle udienze e di svolgere difese di sorta, e nemmeno ha partecipato al procedimento di mediazione regolarmente instaurato da parte attrice. Al riguardo va ricordato che l'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova (Cassazione civile sez. III, 1 aprile 1995, n. 3822;
Cassazione civile sez. II, 5 gennaio 1995, n. 193; Cassazione civile sez. II, 13 luglio 1991 n. 7800; Cassazione civile sez. III, 5 giugno 1991 n. 6344; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 1988 n.
6320).
Oltretutto, i convenuti non hanno nemmeno ritenuto di partecipare al procedimento di mediazione obbligatorio, come risulta dal verbale prodotto da parte attrice, il che costituisce un fattore da cui desumere argomenti di prova ex art. 116 secondo comma cpc. Ne deriva, per quanto sopra esposto, la declaratoria di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento dei conduttori, la cui gravità, trattandosi di locazione abitative, risulta predeterminata per legge ex art. 5 L. 392/78, con condanna dei convenuti al rilascio dell'immobile, fissando per l'esecuzione la data del 10 gennaio 2026. Parimenti merita accoglimento la domanda di condanna dei convenuti e a corrispondere a parte attrice la somma di € 2100,00 a Parte_2 Parte_2 titolo di canoni di locazione non pagati alla data odierna, oltre a quelli che verranno a scadere fino all'effettivo rilascio ed oltre agli interessi dalle singole scadenze al saldo effettivo Le spese di lite, liquidate in complessive € 2-254,61 (fase studio 530,00, fase introduttiva 490,00, fase trattazione 140,00 e fase decisionale 400,00, € 300,00 per compensi mediazione obbligatoria) di cui € 394,61 per anticipazioni e spese procedimento mediazione, seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e vengono poste a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
- dichiara risolto per inadempimento dei convenuti e il contratto di Parte_2 Parte_2 locazione inter partes;
- dichiara tenuti e condanna i signori e al rilascio dell'immobile sito Parte_2 Parte_2 in Sesto San GI (MI), Via Dante Alighieri n. 123, in favore di parte attrice, fissando per l'esecuzione la data del 10 gennaio 2026;
- dichiara tenuti e condanna i signori e a corrispondere a parte attrice Parte_2 Parte_2 la somma di € 2100,00 a titolo di canoni di locazione non pagati alla data odierna, oltre a quelli che verranno a scadere fino all'effettivo rilascio ed oltre agli interessi dalle singole scadenze al saldo effettivo;
- dichiara tenuti e condanna i signori e a corrispondere a parte attrice Parte_2 Parte_2 la somma di € 2.254,61, di cui € 394,61 per spese e anticipazioni, a titolo di rifusione delle spese di lite. Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Monza, 10 dicembre 2025 Il Giudice Dott.ssa Guendalina Borghi
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