Articolo 1 della Legge 10 giugno 1982, n. 348
Articolo 2
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29 giugno 1982
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19 maggio 1995
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25 agosto 2016
Art. 1.

In tutti i casi in cui e' prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico, questa puo' essere costituita in uno dei seguenti modi:
a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e successive modificazioni;
b) da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all' articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e successive modifiche ed integrazioni ((, ovvero da consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari, previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 108 del medesimo testo unico))
c) da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di liberta' di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi.
Entrata in vigore il 25 agosto 2016
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