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29 giugno 1982
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19 maggio 1995
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25 agosto 2016
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Art. 1.
In tutti i casi in cui e' prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico, questa puo' essere costituita in uno dei seguenti modi:
a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e successive modificazioni;
b) da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all' articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e successive modifiche ed integrazioni ((, ovvero da consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari, previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 108 del medesimo testo unico))
c) da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di liberta' di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi.
In tutti i casi in cui e' prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico, questa puo' essere costituita in uno dei seguenti modi:
a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e successive modificazioni;
b) da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all' articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e successive modifiche ed integrazioni ((, ovvero da consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari, previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 108 del medesimo testo unico))
c) da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di liberta' di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi.
Commentari • 20
- 1. Rappresentante Fiscale: regole del MEF per le garanzieRedazione Fisco E Tasse · https://www.fiscoetasse.com/ · 19 dicembre 2024 · 6.3393135
[…] La garanzia è prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o di fideiussione bancaria ovvero di polizza fideiussoria, rilasciate ai sensi dell'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modifiche e integrazioni in favore del direttore pro tempore della Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto che intende assumere il ruolo di rappresentante fiscale. […]
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Giurisprudenza • 62
- 1. Trib. Napoli, sentenza 26/06/2024, n. 6491Provvedimento: […] La previsione normativa da ultimo richiamata, al comma 4, in particolare, prevede che tali garanzie sono costituite ai sensi dell'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 e devono essere prestate in misura tale da garantire la realizzazione degli […]Leggi di più...
- art. 1 L. 348/1982·
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